Rumore : reato solo se “diffuso”

Rumore : reato solo se “diffuso” (art. 659 comma 1)
Cassazione penale del 14.12.2011 n. 270
a Cura di avv. Cinzia Silvestri
 
La Cassazione penale precisa l’ambito di applicazione della fattispecie di cui al comma 659 comma 1 c.p. che richiede il disturbo ad un numero indeterminato e diffuso di soggetti.
Se il disturbo è arrecato a persone determinate quali ad esempio ad un solo nucleo familiare di un appartamento o ad alcuni soggetti precisati allora il fatto rumoroso può costituire semmai illecito civile.
Dunque.
Il caso attiene al disturbo arrecato dal condizionatore d’aria di una gioielleria.
La Corte esclude innanzitutto che la gioielleria possa essere inclusa tra le attività “rumorose (esercizio della professione o di un mestiere rumoroso) ex art. 659 comma 2 c.p..
La persona offesa si costituiva parte civile e venivano assunti testi.
Senonchè la Corte nel caso di specie non rinviene gli elementi costitutivi del reato di cui al primo comma dell’art. 659 c.p.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti “…debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l’interesse ..tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità .. della pubblica quiete, la quale implica,.. l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati.”
Il disturbo deve avere “…potenzialità diffusa …. potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare”.
Prosegue la Cassazione: “ Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo,come nel caso di specie, ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicchè un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile” .
 

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Legge n. 3/2012: sovraindebitamento

 Sovraindebitamento ed usura: LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento(GU n.24 del 30-1-2012 )Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Studio Legale Ambiente offre lettura del testo della L. n. 3/2012.
Dopo il DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni) e il DL 2/2012 (Ambiente) si aggiunge la L. n. 3/2012 vigente al prossimo 29.2.2012.
La legge evoca due provvedimenti, già dibattuti, della usura e del sovraindebitamento (DL 212/2011, cosidetto “salva imprese, il cui testo è pubblicato su questo sito ).
La parte dedicata al “sovraindebitamento” delude le categorie ad oggi in difficoltà a fronte dei mancati e ritardati pagamenti, spesso ed anche, delle pubbliche amministrazioni (es. appalti); delude proprio coloro che non possono accedere alla procedura e che rimangono comunque esposti al fallimento a causa del comportamento di coloro che posticipano i pagamenti ad un anno, e più ,e creano una catena di insolvenza .
 
 

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Matrici da riporto/sottoprodotto: DL n. 2/2012

(1) “Matrici da riporto”: art. 3 DL n. 2/2012 – Cosa sono?
A cura di avv. Cinzia Silvestri
La tecnica legislativa usata per formulare il concetto espresso nell’art. 39 comma 2 Dlgs. 205/2010 impone una vera e propria “gimkana” tra le norme ed i testi legislativi.
Il concetto suggerito dall’art. 3 DL 2/2012 è, a dire il vero, semplice: i materiali di riporto per essere considerati sottoprodotti ed esclusi dal novero dei rifiuti devono passare il vaglio dell’asse normativo che impone la verifica della natura di “non rifiuto/sottoprodotto/cessazione della natura di rifiuto” ; i criteri e le condizioni saranno indicati nel DM non ancora emanato e già previsto in materia di sottoprodotti”.
Dunque il DM (già previsto dall’art. 184 bis) e non ancora esistente è l’attore principale e l’anello mancante della catena.
La tecnica legislativa che rimanda la definizione di criteri (qualitativi e quantitativi) a strumenti attuativi e tecnici (DM) è nota, ma certo non aiuta in chiarezza.
Di fatto, stante la mancanza del DM, la disposizione dell’art. 39 comma 2 Dlgs. 205/2010 come riformato dal DL n. 2/2012, è senza effetto!
 
Vero è che la lettura dell’art. 39 è utile esecizio di pazienza imposto al lettore il quale è costretto a percorrere l’intricata normativa che richiama norme che richiamano altre norme: percorso che si affronta spesso, come in questo caso, per giungere al …nulla.
Art. 39 Dlgs. 205/2010
L’art. 39 non è inserito nel TU ambientale (Dlgs. 152/2006) e ruota “come un satellite” attorno al testo Unico.
Il Governo richiama con il DL n. 2/2012 (vigente al 25.1.2012) l’art. 39 comma 4 aggiungendo dopo il primo periodo la novella.
 Il comma 4 dell’art. 39, come modificato dal DL n. 2/2012, risulta ad oggi riscritto:
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis, comma 2, e’ abrogato l’articolo 186 . “Con  il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali  le  matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
Non basta riesumare l’art. 39 comma 4.
L’art. 39 comma 4 richiama il DM di cui all’art. 184bis comma 2 Dlgs. 152/2006.
Decreto Ministeriale che porterà:
1)   alla abrogazione dell’art. 186 (terre e rocce da scavo).
2)   Stabilirà le condizioni alle quali  le  matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
Art. 184 bis comma 2 Dlgs. 152/2006
DUNQUE l’art.184 bis[1] comma 2 (sottoprodotto) del Dlgs. 152/2006 (creazione del Dlgs. 205/2010) testualmente recita:
“2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche’ specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita’ a quanto previsto dalla disciplina comunitaria .
Art. 185 comma 4 Dlgs. 152/2006
Si approda dunque alla costuzione logica di una intera frase compiuta ovvero :
Il decreto Ministeriale – che dal 25.12.2010 continua a non esistere – può contenere le condizioni alle quali  le  matrici di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4,  del  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
 
Dunque il legislatore (rectius Governo) impone riferimento al complesso ed avversato art. 185 in materia di esclusioni che recita al comma 4: “..Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
 
La frase di senso compiuto al quale giunge il lettore  sembra essere:
Il DM che verrà emanato e relativo a indicare i criteri per determinare o meno la natura di sottoprodotto di certe materie conterra’ anche le condizioni alle quali le matrici di riporto di cui all’art. 185 comma 4 Dlgs. 152/2006 saranno sottoprodotti.
 
Matrici di riporto
Scrive il Governo nel preambolo del DL “…chiarendo in particolare che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompera la matrice ambientale “materiale da riporto”..”
Giova precisare che il termine “matrici di riporto” è nuovo ed evoca  un linguaggio pratico più che giuridico; linguaggio semmai usato in materia di “bonifiche” nell’allegato 2 al titolo V (criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati”). In quel contesto (bonifiche) il legislatore si esprime richiamando le “matrici del suolo e sottosuolo e materiali di riporto”. La matrice è quella “ambientale” dal contenuto esteso ed il “materiale di riporto” non trova definizione specifica nel Dlgs. 152/2006.
La lettura dell’art. 39 sembra invero precisare, persino, il contenuto della “matrice di riporto” con riferimento all’art. 185 in:
1)   suolo escavato non contaminato e
2)   altro materiale allo stato naturale,
utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati.
 
Vero è che, a prescindere dal linguaggio usato, le “matrici”, come individuate dal Governo, per essere escluse dal novero dei rifiuti richiedevano ex art. 185 di essere valutate alla luce del triplice combinato disposto di cui agli articoli
1)   183, comma 1, lettera a):  “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
2)   184-bis  (sottoprodotto) e
3)   184-ter (cessazione dalla qualifica di rifiuto)
 
Dunque le matrici (materiali) di riporto (cosidette) già escluse dal novero dei rifiuti attraverso il vaglio degli articoli che impongono l’ardua verifica del passaggio nonrifiuto-sottoprodotto-cessazionerifiuto (183,184 bis e ter) richiedono, sembra, anche la verifica delle condizioni di cui al DM che …verrà.
 
Per esprimere questo concetto e con riferimento ad un oggetto preciso (suolo escavato, altro materiale utilizzato in sito diverso) il Governo ha prodotto norma di difficile lettura, dal travagliato percorso normativo.
 
 
 
 
 
 
 



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Impianti fotovoltaici e DL n. 1/2012

Impianti Fotovoltaici – DL n. 1/2012 art. 65
Focus: Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Molte le novità contenute nel DL n. 1/2012 al quale si rimanda per la lettura completa (il testo è pubblicato su questo sito con precedente news).
Di interesse alcune novità sul dibattuto tema degli impianti fotovoltaici su terre agricole; tema affrontato dall’art. 65 del DL n. 1/2012.
Incentivi statali esclusi
L’articolo esclude – dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25.1.2012) – gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, dall’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Progetti ed esercizio/vigenza DL
Il comma 2 fa salvi i progetti  che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Impianti su serre
Il comma 3 equipara in termini di incentivo gli impianti fotovoltaici costruiti su serre a quelli su edifici a condizione che le serre presentino un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Limite 1MW
Viene inoltre prevista l’abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 10 del D.Lgs n. 28, ossia del limite di 1 MW imposto agli impianti a terra sui terreni agricoli.
In particolare:
“Art. 65         Impianti fotovoltaici in ambito agricolo   
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree agricole, non e’ consentito l’accesso agli incentivi statali  di  cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici  con moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il titolo abilitativo entro la data di entrata in  vigore  del  presente decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno  dalla  data  di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Detti  impianti  debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi’ come definite  dall’articolo  20,  comma  5  del  decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa  prevista  per  gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire  la coltivazione sottostante, le serre  –  a  seguito  dell’intervento  – devono presentare un  rapporto  tra  la  proiezione  al  suolo  della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
  4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo  10  del  decreto  legislativo  3 marzo  2011,  n.  28  sono  abrogati,  fatto  salvo  quanto  disposto dall’ultimo periodo del comma 2.”
 

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Principio di precauzione – TAR FVG

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE – TAR FVG n. 560/2011
Cementificio – Aia – autorizzazione – modifiche sostanziali – impugnazione – principio di precauzione
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE AMBIENTALE
L’ambiente non può dirsi tutelato solo con l’osservanza del principio “chi inquina paga” se non altro perché il ripristino ambientale non sempre è possibile, dovendosi invece impedire il degrado e l’inquinamento agendo ex ante.
Il D. Lgs. 152/06 stabilisce sul punto che l’azione ambientale debba essere “informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente” oltre che al principio chi inquina paga (art. 3 ter D.Lgs. 150/06).
Il Codice ambientale non definisce tali principi, con il pericolo che essi rimangano inapplicati oppure invocati con l’unico fine di addossare responsabilità non ancorate ad effettive disposizioni normative.
Ebbene la sentenza n. 560 pronunciata dal TAR Friuli il 15.12.2011 contribuisce alla interpretazione proprio del principio di precauzione di cui all’art. 3 ter D.Lgs. 152/06, indicando i confini applicativi spesso abusati o mal compresi.
Il ricorrente, tra le eccezioni e domande sollevate, sosteneva appunto la violazione dell’art. 3 ter T.U.A. per carenza di VIA e perché il materiale utilizzato dal cementificio, in quanto pericoloso, avrebbe potuto potenzialmente mettere a repentaglio la sicurezza degli abitanti anche dei comuni limitrofi e dunque doveva essere negato.
Il TAR rigetta tale doglianza, perchè il principio di precauzione non impone di evitare tutte le attività solo perché potenzialmente pericolose, ma impone una preventiva “accurata e calcolata gestione del rischio” anche se, ed anzi soprattutto, laddove “i dati scientifici non ne consentono una preventiva e completa valutazione”.
 Prosegue il Tribunale, affermando che l’osservanza dell’art. 3 ter D. Lgs. 152/06 si accerta verificando l’adozione delle migliori tecniche disponibili e la corretta identificazione del c.d. “livello di esposizione”, cioè la tollerabilità e la concreta possibilità di intervento dei pubblici poteri.
Il Tar impone dunque una previa valutazione non solo del rischio, ma anche delle azioni al fine di fronteggiare il pericolo, nella consapevolezza dei limiti di azione, che vale anche come misura della responsabilità.
Secondo il Tribunale, infatti, la responsabilità giuridica per violazione del principio di precauzione non impone di astenersi dallo svolgere un’attività pericolosa, laddove questa sia autorizzata, ma di adottare “determinate misure di cautela e di studiare e di applicare misure di cautela proporzionate al rischio”.
 Il TAR quindi rigettava il ricorso perché l’AIA era stata rilasciata dopo una “lunga e puntigliosa istruttoria” dalla quale si evinceva la serietà dell’esame del pericolo per la salute e per l’ambiente e la conformità del cementificio alla normativa specifica di riferimento, che “si rivela, allo stato, l’unica possibile attestazione relativa all’accertamento della non pericolosità”.
 
LA SENTENZA
UN COMUNE impugnava il decreto della Regione con cui veniva autorizzata la modifica sostanziale dell’AIA concedendo al Cementificio la richiesta autorizzazione all’utilizzo del combustibile CDR- Q (combustibile da rifiuto di elevata qualità), a parziale sostituzione del pet-coke.
Il Comune declinava il suo interesse nel fatto che il cementificio era collocato a soli 2,5 km di distanza dal proprio centro residenziale. Deduceva in ricorso tra i vari motivi i seguenti motivi:
1)            la mancata o insufficiente adozione, nella valutazione della modifica sostanziale richiesta, delle “migliori tecniche disponibili”,
2)            la scarsa considerazione per i fenomeni di inquinamento significativi derivanti dalla modifica prospettata, nonchè per la problematica relativa alla produzione di rifiuti, per le modalità di utilizzazione dell’energia prodotta, per prevenire gli incidenti e per il ripristino del sito “post impianto”…..
Con un secondo argomento il Comune afferma che nel progetto presentato non sarebbero state fornite motivate indicazioni sulle misure precauzionali collegate:
a) alla presenza di stoccaggi presso l’impianto di produzione; b) all’adozione delle misure atte ad evitare fenomeni di autocombustione, formazione di miscele esplosive e sviluppo di odori;
c) alle caratteristiche dei mezzi di trasporto e alle modalità di trasferimento all’impianto onde evitare spandimenti accidentali del contenuto ed aumenti di pressione interna per la formazione di gas;
d) alle modalità di controllo del rischio dell’autocombustione e dell’esplosione;
e) alle modalità di controllo del rischio di emissioni di odori molesti.
 
Il Tar dopo aver analizzato minuziosamente ogni eccezione anche dal punto di vista istruttorio, conclude diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente e rigetta il ricorso rendendo legittima l’autorizzazione rilasciata dalla Regione.
Il TAR ritiene che ai fini del rilascio della autorizzazione, sono state date le indicazioni necessarie sulle misure precauzionali da adottare e che, sostanzialmente, tutti i profili in contestazione con il secondo motivo di ricorso sono stati analizzati e fatti oggetto di specifica valutazione nelle varie conferenze di servizi .
 
Con un ultimo motivo di censura il Comune asserisce che il provvedimento regionale impugnato si porrebbe in contrasto con il c.d. principio di precauzione di cui all’art. 3 ter, co.3, del D.Lgs.n.152/2006.
Precisa il TAR: “…Anche in questo caso la censura, che parte dall’asserita sussistenza di una serie di presupposti (omessa adozione di un adeguato sistema di monitoraggio e di controllo degli effetti sull’ambiente derivanti dalla combustione di CDR-Q, omesso impiego delle migliori tecniche disponibili, carenza di istruttoria, etc.), dettagliatamente smentiti ai punti che precedono, si rivela palesemente infondata.
Infatti, per la corretta applicazione del principio di precauzione, occorre in pratica che le misure di prevenzione siano adottate in conformità alla migliore tecnica disponibile e che venga esattamente definito il livello di “esposizione”, ossia della misura della tollerabilità dell’inquinamento e del canone di intervento dei pubblici poteri.
In altri termini, il principio di precauzione, non può essere essere invocato come pretesto per fini meramente protezionistici perché invece implica la necessità di una accurata e calcolata gestione del rischio in tutti quei casi in cui i dati scientifici disponibili non ne consentono una preventiva completa valutazione.
Sul piano strettamente giuridico, ciò comporta, in pratica, la necessità di considerare non soltanto i vantaggi, ma anche gli svantaggi dell’adozione di determinate misure di cautela e di studiare ed applicare misure di cautela proporzionate al rischio.
Nel corso del procedimento che ha portato all’adozione dell’atto in questa sede censurato pare al Collegio che entrambe queste valutazioni siano essere state effettuate in modo approfondito, attraverso una lunga e puntigliosa istruttoria, con l’acquisizione di una copiosa documentazione tecnica che dimostra la serietà con cui gli organi competenti hanno proceduto all’esame dei pericoli per la salute e per l’ambiente, giungendo infine alla verifica di una conformità alla normativa specifica di riferimento, che si rivela, allo stato, l’unica possibile attestazione relativa all’accertamento della non pericolosità”.
 
 

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Aria: reato ambientale e danno?

Aria: reato ambientale e danno
nota a Corte di Cassazione Sentenza 28 dicembre 2011, n. 48474
a cura di avv. Cinzia Silvestri 
L’art. 279 Dlgs. 152/2006 chiude la parte V relative alle emissioni in atmosfera indicando le sanzioni.
L’articolo è stato riformato dal Dlgs. 128/2010 che ha modificato i primi 4 commi.
L’articolo inoltre in virtù del combinato disposto dei commi 2 e 5 è interessato anche dalla responsabilità amministrativa della società ex Dlgs. 231/2001 art. 25-undecies (cfr. articolo pubblicato su questo sito).
Ebbene.
Recente sentenza della cassazione ha precisato con riferimento all’art. 279 comma 1
1)   la natura formale del reato
2)   la continuità rispetto alla normativa DPR 203/88
Il legislatore anticipa l’intervento punitivo. Non occorre il danno all’ambiente ma è bastevole il pericolo della lesione.
l reato integra il cosidetto reato formale di pericolo perché mira a realizzare a scopo di prevenzione un controllo anticipato da parte dell’autorità”.
Questa tesi per certi versi collide con il principio di offensività.
Ebbene la sentenza in commento si pone sul solco di questa giurisprudenza.
LA SENTENZA
Il legale rappresentante di una Ditta esercente l’attivita di stampaggio di materie plastiche veniva condannato dal Tribunale ex art. 279 Dlgs. 152/2006 perché gestiva un impianto che generava emissioni in atmosfera senza autorizzazione” (reato commesso il 18 giugno 2006) e lo condannava alla pena di € 200,00 di ammenda assolvendolo invece da altre residue imputazioni.
Il reato dunque veniva commesso sotto la vigenza del Dlgs. 152/2006 (vigente da aprile 2006).
L’imputato impugnava precisando che la norma violata
1)   implica la lesione o messa in pericolo derivante dalla presenza nelle sostanze emesse di caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo;
2)   l’attivita istruttoria non aveva consentito di provare la natura inquinante delle emissioni e il conseguente pericolo per la salute umana e per l’ambiente circostante.
3)    oggetto dell’attività era lo stampaggio di materie plastiche la cui lavorazione determinava delle emissioni asseritamente moleste ma non accertate nella realtà
 
La Corte decide il ricorso come infondato.
La Corte precisa che il Tribunale aveva correttamente affermato che la responsabilità penale dell’imputato sussisteva per il fatto che
1)    l’impianto produttivo rientrava tra quelli potenzialmente produttivi di emissioni inquinanti,
2)    l’impianto produceva in concreto odori molesti constatati dagli Ispettori dell’Arpam cui si erano rivolti con diverse segnalazioni i residenti della zona.
3)    la presenza di emissioni diffuse maleodoranti in assenza delle doverose precauzioni e gli accorgimenti da parte del titolare dell’impianto atti ad impedire il verificarsi del fenomeno.
La responsabilità può essere esclusa laddove sia fornita prova che l’impianto presenta una mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti.
 
CONTINUITA’ TRA DPR 203/88 E ART. 279 DLGS. 152/2006
Il reato previsto dall’articolo 279 del Dlgs 152/06, afferma la cassazione si pone in rapporto di continuità normativa con la precedente disciplina di cui al Dpr 203/88 — così Cass. Sez. III 14 aprile 2010 n. 18774, Migali, Rv. 247173).
 
PROVA E REATO FORMALE di pericolo
Il Tribunale ha ritenuto, sulla base di una prova specifica attestante la presenza di emissioni inquinanti , che l’assenza di autorizzazione integrasse l’elemento costitutivo del reato: questo, oltretutto si configura come reato non di danno ma formale, mirando la norma a garantire il controllo preventivo da parte della P.a. sul piano della funzionalità e della potenzialità inquinante di un impianto industriale (Cass. Sez. III 28 giugno 2007 n.35232, Fongaro, Rv. 237383).
il reato de quo è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, dovendosi fare invece riferimento alla presenza di emissioni comunque moleste ed inquinanti ex se connaturate quindi alla natura formale del reato (v. Cass. n. 352321/07 cit.).
 
 
 
 

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Responsabilità società e qualità dell'aria

Responsabilità dell’Ente e Dlgs. 231/2001
Aria – art. 279 Dlgs. 152/2006
 A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
Lo StudioLegaleAmbiente continua la pubblicazione di brevi aggiornamenti sulla responsabilità della Società in materia di reati ambientali.
Responsabilità operativa già dall’agosto del 2011 e che suggerisce alle aziende di dotarsi di Modello cosidetto “231”.
Modello già conosciuto dalle Società grazie alla normativa sulla sicurezza (Dlgs. 81/2008 art. 30) e che presenta, in materia ambientale, peculiarità tali da non poter coincidere con quello sulla sicurezza.
 ART. 279[1] DLGS. 152/2006 – Aria e riduzione delle emissioni
La parte V del Dlgs. 152/2006 è stata riformata dal Dlgs. 128 del 29.6.2010.
Il comma 2 del Dlgs. 231/2001 art. 25 – undecies si conclude con la lettera h) che menziona la violazione dlel’art. 279 comma 5 che richiama il comma 2 ovvero:
Chi, nell’esercizio di uno stabilimento[2], viola i valori limite di emissione[3] (cfr. anche lett. q) art. 268) o le prescrizioni stabiliti
1)    dall’autorizzazione,
2)    dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto,
3)    dai piani e dai programmi o
4)    dalla normativa di cui all’articolo 271 o
5)    le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorita’ competente ai sensi del presente titolo
e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro.
Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
Ebbene in questi casi, aggiunge il comma 5, si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.
 
La qualità dell’aria non è definita dalla parte V del Dlgs. 152/2006.
La qualità dell’aria si esprime in maniera diversa dalla emissione in quanto:
1) L’emissione evoca la quantità di sostanza inquinante introdotta in atmosfera, da una certa fonte inquinante e in un determinato arco di tempo; generalmente essa viene espressa in tonnellate/anno.
2) La qualità dell’aria invece si esprime per concentrazione (cfr. anche art. 268 co. 1 lett. s)) ovvero la quantità di sostanza inquinante presente in atmosfera per unità di volume; generalmente espressa in mg/mc e viene utilizzata per esprimere valori di qualità dell’aria.
 
Il riferimento al comma 5 dell’art. 279 sembra dunque limitare la responsabilità dell’Ente solo a quelle ipotesi in cui oltre alla violazione dei limiti di emissione esista anche la violazione di limiti di qualità dell’aria. Si tratta sempre di quantità di sostanza inquinante che rileva però diversamente .
In sintesi:
 

reato Pena ex Dlgs. 152/2006 Sanzione persona giuridica ex Dlgs. 231/2001 Sanzioni interdittive
art. 279 comma 5: violazione emissione e qualità aria
 
Arresto fino a 1 anno
 
 
 
Fino a 250 quote 
 
Non prevista

 
 
 
 
 
 
 



[1] Art. 279

…2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorita’ competente ai sensi del presente titolo e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione .
….5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa….
 

[2] L’art. 268 coma 1 come modificato dal Dlgs. 128/2010 definisce: “h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o piu’ impianti o sono effettuate una o piu’ attivita’ che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o piu’ attivita’”.
[3] L’art. 268 comma 1 come modificato dal Dlgs 128/2010 definisce: “b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attivita’ di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell’ambiente (1);
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AIA e conferenza servizi

AIA e Conferenza Servizi
TAR Calabria 1345 del 8/11/2011
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
La sentenza del TAR Calabria applica la disciplina del Dlgs. 59/2005 ma contiene utili spunti di chiarimento sul rapporto tra le varie procedure VIA, VAS e AIA nel sistema previgente (Dlgs. 59/2005) e in quello oggi vigente (Dlgs. 152/2006 come riformato dal Dlgs. 128 del 29/6/2010).
La sentenza decide infine la causa precisando la natura del parere negativo reso dalla Conferenza di servizi e sulla natura decisoria od istruttoria “della Conferenza”.
LA SENTENZA
Con ricorso veniva impugnato il parere negativo reso a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, indetta a seguito dell’istanza ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, per la realizzazione, di una piattaforma depurativa di reflui speciali non pericolosi, a ridosso della zona industriale, accanto ad una cava per l’estrazione della sabbia nonché ad un impianto di depurazione a servizio degli insediamenti produttivi, in area ancora formalmente normata come “zona agricola”.
Il TAR affronta la eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto interposto avverso una determinazione assunta a conclusione di una conferenza di servizi, non ancora trasfusa in un provvedimento finale.
SI DISCUTE DUNQUE sulla determinazione decisoria o istruttoria della Conferenza di Sevizi.
 1) Conferenza di tipo istruttorio
Nel caso che occupa, viene impugnato il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale e  trova applicazione la disciplina di cui al D.L.vo n. 59 del 2009, in base al principio “tempus regit actum” riveniente dall’art. 11 delle preleggi.
Il TAR – valutando il combinato disposto degli articoli 5 comma 10 (convocazione Conferenza Servizi) e comma 12 (rilascio autorizzazione) che si conclude con “l’autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale”nonché dell’art. 7 – conclude che “il parere … non conclude il procedimento inteso ad ottenere l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), in quanto il modulo procedimentale rilevante, nel caso di specie, è quello della conferenza di tipo istruttorio e, quindi, non rappresenta un mezzo di manifestazione del consenso, quanto, piuttosto, un momento di emersione e di comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.
In particolare, le Amministrazioni, chiamate ad esprimere il loro parere sugli insediamenti da realizzare, arricchiscono la visione e la ponderazione della scelta finale, che è, però, affidata, nel momento volitivo e decisionale, all’autorità regionale, competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale: di conseguenza, ad essa non si applicano le disposizioni volte a disciplinare l’eventuale dissenso delle Amministrazioni partecipanti in seno a conferenza di servizi avente competenze di tipo decisorio (Cons. Stato: Sez. VI, 4 giugno 2004 n. 3505; Sez. I , 13 dicembre 2010 36116).
Ne discende, per quanto rileva ai fini della definizione del presente giudizio, che il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale …non si pone come atto conclusivo di un procedimento suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa, ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della conferenza di servizi, quale atto endoprocedimentale, che concorre alla determinazione conclusiva della conferenza stessa.
……Pertanto, nella specie, si appalesa inammissibile il gravame interposto avverso un atto endoprocedimentale, costituito dal parere negativo, … a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, avviata su istanza della parte ricorrente …ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, non ancora trafuso nel provvedimento finale di formazione della volontà dell’Autorità Amministrativa competente.
2) Dlgs. 59/2005
Prima di giungere alla decisione il TAR affronta alcuni punti.
Il Tar chiarisce che:”… l’autorizzazione integrata ambientale, prevista dalla Direttiva IPPC 96/61/C.E., introdotta in Italia dal D.L.vo n. 59 del 2005, è un provvedimento rilasciato a seguito di una istruttoria in cui vengono valutati tutti i possibili impatti di una certa attività sull’ambiente, unitariamente e contestualmente, a fini di semplificazione dell’azione amministrativa: infatti, essa sostituisce tutti i provvedimenti riportati nell’Allegato II tra cui
1)            Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
2)            Autorizzazione allo scarico di cui al D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152,
3)            Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 art. 27).
Come la V.I.A., anche l’A.I.A. è uno strumento a carattere “preventivo e globale”.
…..L’art. 7 D.L.vo n. 59 del 2005 dispone che le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione della normativa sulla V.I.A. devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’A.I.A.
 
AIA e VIA: differenze.
Il TAR precisa la differenza sostanziale tra le due procedure:
1)L’autorizzazione integrata ambientale è, quindi, un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre
2)  la procedura di V.I.A. investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali.
 
Nel Dlgs. 59/2005 le due autorizzazioni (VIA ed AIA) e i due procedimenti, rimangono, distinti anche nel caso in cui uno stesso progetto debba essere sottoposto sia a V.I.A. che ad A.I.A..
 
3) Dlgs. 128/2010 (art. 10 Dlgs. 152/2006)
Con il D. Lgs. 29.6.2010 n.128 l’AIA viene, invece, ad affiancarsi alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in tal modo eliminando una delle più macroscopiche anomalie del sistema previgente realizzando la disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali.
Attraverso una rilevante modifica dell’art. 10 del T.U., “sono stati poi meglio definiti i rapporti tra V.I.A. e A.I.A., in modo da evitare le duplicazioni e le disfunzioni che ancora connotavano il funzionamento dei due istituti.
La lettura dell’art. 10 D.Lgs. 152/06 è  utile per comprendere i rapporti con la VAS.
L’ultimo comma dell’art. 10 permette che nella elaborazione dell’impatto ambientale VIA possano essere impiegate le informazioni contenute nella relazione del rapporto ambientale e in particolare la documentazione e le conclusioni della VAS.
Si noti che  per il rilascio della VIA può essere impiegata l’istruttoria già eseguita per la VAS   “realizzando quella disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali che costituiva uno degli obiettivi dell’originaria legge delega 15.12.2004, n. 308” (TAR Campania, 8.11.2011, n. 1345).
Ed invero, l’art. 10 al comma 1 bis specifica che, in caso di richiesta congiunta di rilascio di VIA e AIA per impianti la cui valutazione spetta allo Stato, “lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 29 ter e il provvedimento finale “ disponga altresì tutte le prescrizioni che l’AIA avrebbe contenuto in caso di istanza ad hoc.
La VIA e l’AIA, pur essendo entrambe provvedimenti a carattere “preventivo e globale”, sono infatti autonomi, in quanto “l’autorizzazione integrata ambientale è…un provvedimento che incide specificatamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre la procedura di VIA investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali” (TAR Campania, 8.11.2011, n. 1345).
 ______________________________________
Vero è che l’articolo 10, come modificato dal Dlgs. 128 del 29/6/2010, suggerisce la gerarchia tra le varie procedure di Via VAS e AIA evidenziando:
1)    Preminenza della Via sull’Aia (comma 1)
2)    La VIA può “assorbire “ l’AIA (comma 1)
3)    Aia coordinata nell’ambito dei procedimenti di VIA (comma 2)
4)    Casi di coincidenza di VIA e AIA (ma è la VIA che fa luogo dell’AIA)
Si riporta testualmente l’articolo oggi vigente:
10. Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti.
1. Il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell’articolo 6, l’autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all’articolo 20, l’autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell’articolo 23
1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell’allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS
 
 

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Avvalimento e iscrizione Albo gestori ambientali

Avvalimento e Iscrizione Albo gestori ambientali – Sentenza Tar Lazio del 22.12.2011
Il requisito della iscrizione all Albo NGA, avendo natura prevalentemente soggettiva, non può essere oggetto di avvalimento.
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi   
Il TAR di Roma ha emesso importante sentenza  sulla possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per l’attestazione del possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori in materia ambientale, al fine di poter legittimamente partecipare alle gare pubbliche.
Conclude il TAR per l’accoglimento del ricorso incidentale e afferma che la società ricorrente “non essendo personalmente in possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori in materia ambientale di cui all’art. 212 del D.lgs n. 152 del 2006, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara di che trattasi”.
La sentenza pone rilevante principio.
Esclude la possibilità di far ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con la conseguenza che la società che partecipa alla gara pubblica deve essere personalmente in possesso del requisito in questione richiesto nei documenti di gara a pena di esclusione.
Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, il TAR esclude la possibilità di far ricorso all’avvalimento per dimostrare il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo,  evidenziando proprio l’incompatibilità tra l’istituto in questione ed il requisito: “Ora, sebbene l’avvalimento risponda all’esigenza di assicurare una maggiore concorrenza nel mercato, le caratteristiche (sopra descritte dell’istituto) non sono conciliabili con interessi di primario rilievo come la tutela dell’ambiente che, nel caso di specie, il legislatore nazionale ha inteso garantire prevedendo, per i soggetti che gestiscono rifiuti (anche pericolosi, come l’amianto), l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori in materia ambientale”.
Il TAR precisa con chiarezza alcuni fondamenti:
“È noto, invero, che, per partecipare ad una procedura selettiva per l’affidamento di un appalto pubblico, è necessario il possesso di determinati requisiti richiesti dal bando che, in via generale, si distinguono in
a)    “soggettivi” che attengono alla  situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all’avvalimento
b)   “oggettivi” che fanno invece riferimento alle caratteristiche dell’operatore economico considerato sotto il profilo dell’attività espletata e della sua organizzazione. A quest’ultima categoria appartengono i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che, di regola, possono essere oggetto di avvalimento da parte dell’impresa che ne è sprovvista, proprio perché si tratta di acquisire la disponibilità di risorse e mezzi e non di situazioni meramente soggettive.
“L’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 163 del 2006 fa altresì espresso riferimento alle attestazioni SOA che, invero, costituiscono un attestato obbligatorio che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a euro 150.000,00, e conferma inoltre che il soggetto certificato è in possesso dei requisiti necessari per contrattare con i soggetti pubblici”.
FINALITA’ DELL’AVVALIMENTO
L’istituto dell’avvalimento è da ritenersi finalizzato a soddisfare quei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che l’impresa ausiliata può far fronte alle proprie carenze (in termini di solidità economica-finanziaria e di struttura organizzativa composta, in particolare, da esperienza e da risorse umane e strumentali) avvalendosi e quindi utilizzando, quando necessario per l’espletamento dell’appalto, i requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria.
REQUISITI DI INCERTA NATURA
Esistono requisiti di natura incerta in cui non è semplice stablire la natura soggettiva od oggettiva come ad esempio il requisito della
a)    Iscrizione all’albo ex art. 212 del D.lgs n. 152 del 2006
b)   Certificazione di qualità
EBBENE il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori in materia ambientale è previsto obbligatoriamente dalla normativa nazionale (art. 212 del D.lgs n. 152 del 2006) e dalla lex specialis di gara e presuppone comunque una specifica organizzazione aziendale, necessaria per assicurare il corretto espletamento di attività delicate e/o pericolose e caratterizzate dall’impiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche. Ciò concretizza una soggettività dell’iscrizione che non è equiparabile ad un requisito da poter prestare se disgiunto dall’organizzazione che l’ha conseguita.
A ciò si aggiunga che il requisito dell’iscrizione all’albo di che trattasi costituisce un requisito che si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti in quanto costituisce titolo autorizzatorio al suo esercizio, previsto in via obbligatoria dalla legge.
L’art. 212, comma 5, del D.lgs n. 152 del 2006 prevede, invero, che “l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto…”, dal che deriva che la normativa nazionale, proprio per la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte da tali soggetti (dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario), ritiene necessario che questi siano in possesso di caratteristiche aziendali ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi che ne siano privi. …
Ciò significa che la possibilità di avvalersi della struttura aziendale dell’impresa ausiliaria non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa nazionale a tutela del bene ambientale proprio perché non può essere rimessa alla libera scelta dell’impresa ausiliata l’individuazione delle modalità (e della “quantità”) di utilizzo delle risorse della struttura aziendale ausiliaria che è in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di che trattasi.
Ciò che si vuole dire è che l’avvalimento, a differenza dell’istituto del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI), serve all’impresa ausiliata per colmare – come detto – la mancanza dei requisiti oggettivi per la partecipazione alla gara ma ciò non significa che il “prestito” operato dalla società ausiliaria si traduca poi nell’utilizzo effettivo di quelle risorse nella fase esecutiva della prestazione nel senso che è rimessa poi alla scelta organizzativa dell’impresa ausiliata se e come avvalersi, durante l’esecuzione, di quanto messo a disposizione dalla ditta ausiliaria.
Nel caso dei raggruppamenti temporanei di imprese, invece, tale forma di collaborazione tra imprese distinte deve trovare una chiara corrispondenza sia nella fase di selezione pubblica che in quella esecutiva della prestazione, come prevede l’art. 37 del D.lgs n. 163 del 2006 laddove dispone che “i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento” (comma 11), a riprova del fatto che ogni impresa del raggruppamento si impegna, già in sede di gara, ad eseguire una parte del servizio corrispondente alle qualificazioni possedute e dimostrate durante la fase pubblica di selezione.
Nel caso dell’avvalimento, come detto, l’impresa ausiliaria non si obbliga a svolgere una parte del servizio oggetto della gara, ma si limita a mettere a disposizione i propri requisiti economici e tecnici che l’impresa ausiliata potrà, se del caso, utilizzare durante la fase esecutiva.
Ora, sebbene l’avvalimento risponda all’esigenza di assicurare una maggiore concorrenza nel mercato, le caratteristiche (sopra descritte) dell’istituto non sono conciliabili con interessi di primario rilievo come la tutela dell’ambiente che, nel caso di specie, il legislatore nazionale ha inteso garantire prevedendo, per i soggetti che gestiscono rifiuti (anche pericolosi, come l’amianto), l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori in materia ambientale.
Del resto, lo stesso art. 50, comma 4, del D.lgs n. 163 del 2006, nel prevedere che l’istituto dell’avvalimento si applica anche ai “sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture”, impone una valutazione di compatibilità rispetto alle disposizioni del medesimo articolo (cfr, TAR Puglia, sez. I, 3 giugno 2009, n. 1379) che, alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio non ritiene sussistente, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza dei requisiti messi a disposizione dall’impresa ausiliaria a favore di quella ausiliata. …”
Tar Lazio 22.12.2011
 

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SISTRI: NUOVO TESTO DAL 5 GENNAIO 2012

 
Sistri: DM 10 novembre 2011 n. 219
modificato il Testo Unico Sistri
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi.
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 Gennaio 2012, è stato pubblicato il Decreto 10 novembre 2011, n. 219 che apporta modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 cd. Testo Unico Sistri.
Il decreto correttivo, che regolamenta la fase transitoria e le modalità operative tra tutti i soggetti coinvolti, obbligati e non, introduce nuove procedure di utilizzo, di cessione o variazioni relative alle aziende iscritte, con la possibilità, da parte dell’Ispra, di aggiornare la banca dati contenente i dati e le autorizzazioni e comunicazioni degli impianti di recupero o smaltimento iscritti.
Queste le principali novità:
regolamentazione della fase transitoria e delle modalità operative tra tutti i soggetti;

  • introduzione del dispositivo USB per l’interoperabilità e relative procedure;
  • definizione di “unità operativa”;
  • possibilità di richiedere dispositivi USB aggiuntivi;
  • individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede;
  • attenuazione delle responsabilità del delegato;
  • procedura per l’utilizzo della scheda movimentazione in bianco;
  • procedura per cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
  • procedure per variazioni relative alle aziende di trasporto;
  • modalità di aggiornamento, da parte dell’ISPRA, della banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero e smaltimento.

 
Per ogni approfondimento si rimanda alla sintesi seguente che evidenzia, nel dettaglio, le principali modifiche ed integrazioni .

Regolamentazione delle modalità operative nella fase transitoria

I soggetti tenuti ad aderire al Sistri, fino allo scadere del termine fissato per la piena operatività del sistema (2 aprile 2012), qualora conferiscano i rifiuti ad imprese  o  enti  che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i  propri  dati,  necessari  per  la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE,  al  delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del  rifiuto,  inserendo  le  informazioni  ricevute  dal  produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE,  firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente  del mezzo  di  trasporto.  Una  copia  della   Scheda SISTRI –  AREA MOVIMENTAZIONE  deve  essere  conservata  presso  il  produttore  del rifiuto, che e’  tenuto  a  conservarla  per  tre  anni.  Il  gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in  tali  ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei  rifiuti  stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al  fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità.
Introduzione del dispositivo USB per l’interoperabilità e relative procedure

Le aziende che utilizzano gestionali interfacciati al SIS potranno richiedere un dispositivo USB particolare. Tale dispositivo e’ abilitato alla firma delle operazioni create tramite il software precedentemente accreditato ed e’ tenuto fisicamente presso i relativi server.

È previsto, in particolare, che gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possano richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l’interoperabilità. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all’iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l’interoperabilità dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l’interoperabilità saranno attribuiti al legale rappresentante che sarà titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.
Il dispositivo USB per l’interoperabilità è custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest’ultimo non si trovi presso una delle unità locali e/o unità operative, il dispositivo USB per l’interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Qualsiasi variazione del luogo di custodia del dispositivo USB per l’interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.

Definizione di “unità operativa” ed “unità locale”

Viene introdotta per la prima volta la definizione di «unità operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all’interno di una unità locale, da cui originano in maniera autonoma rifiuti. Per quanto riguarda il concetto di unità locale questo viene esteso andando a ricomprendere “qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o più attività”.
Possibilità di richiedere dispositivi USB aggiuntivi
Una volta perfezionata la prima fase della procedura di iscrizione, agli operatori iscritti, entro i successivi trenta giorni, vengono consegnati i dispositivi elettronici previsti.
Con la consegna dei dispositivi previsti gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità operative, o per attività soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall’operatore; le persone fisiche sono da individuarsi tra persone diverse da quelle già inserite in altri dispositivi richiesti per la medesima unità locale / unità operativa / attività soggetta all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede
Generalmente, al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l’unità o la sede dell’ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo-accessi, previa comunicazione effettuata per iscritto al SISTRI, è possibile tenere i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Attenuazione delle responsabilità del delegato
La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica che risponde del solo corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati trasmessi dalle altre strutture e funzioni dell’organizzazione aziendale che sono coinvolte nella gestione dei rifiuti. Precedentemente la persona fisica cui era associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, era il titolare della firma elettronica ed anche il responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
Procedura per l’utilizzo della scheda movimentazione in bianco
Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di
1)   ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché
2)   furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o
3)   per assenza di copertura della rete di trasmissione dati,
la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.
Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di
1)   ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché
2)   furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per
3)   assenza di copertura della rete di trasmissione dati,
uno dei soggetti interessati deve comunicare per iscritto, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni, specificando i soggetti coinvolti.
In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all’area autenticata.
Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore e, fino al 30 giugno 2012, entro le settantadue ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI.
Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all’area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI e, fino al 30 giugno 2012, entro le settantadue ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.
 

Procedura per cessione d’azienda o di ramo d’azienda

In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di
1)   sospensione o
2)   cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi,
3)   ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile,
4)   ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un’unità locale,
gli operatori iscritti devono comunicare per iscritto al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le settantadue ore dalla data di comunicazione al Registro delle Imprese dell’evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
In tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella
1)   titolarità dell’azienda o
2)   del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità (quali, a titolo esemplificativo, cessioni o affitti di azienda o di ramo d’azienda, trasformazioni, scissioni, scorpori o fusioni),
gli operatori subentranti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all’area “GESTIONE AZIENDE” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell’intestazione dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalità “GESTIONE AZIENDE”. Il SISTRI procederà a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l’esistenza di non conformità tra i predetti dati e tali difformità permanessero per più di sessanta giorni dalla modifica dell’intestazione dei dispositivi USB / dispositivi USB per l’interoperabilità, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.
Procedure per variazioni relative alle aziende di trasporto
Cambiano gli obblighi generali di comunicazione al Sistri da parte dei trasportatori. È previsto, in particolare, che tali soggetti, in caso di variazioni dovute a
1)   sospensione o
2)   cessazione dell’attività o
3)   cessazione dell’azienda o del ramo di azienda, nonché a
4)   variazioni relative ai veicoli a motore,
debbano comunicare tali variazioni direttamente alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione (per i quali i soggetti provvedono alle modifiche rivolgendosi direttamente presso il registro delle imprese), per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo, sentito il SISTRI.
 

Modalità di aggiornamento, da parte dell’ISPRA, della banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero e smaltimento

L’ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato in banche dati.
A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all’ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni dal rilascio dell’autorizzazione o dell’iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell’ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell’impianto, l’attività per la quale viene rilasciata l’autorizzazione o l’iscrizione, i rifiuti oggetto dell’attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell’autorizzazione o dell’iscrizione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell’autorizzazione o dell’iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all’entrata in vigore del decreto, sono comunicate all’ISPRA dalle amministrazioni competenti. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
 
 

adminSISTRI: NUOVO TESTO DAL 5 GENNAIO 2012
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AATO: 31.12.2012

SOPPRESSIONE AATO: 31.12.2012
Decreto milleproroghe e DGRVeneto n. 2157/2011
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
La normativa regionale Veneta insegue quella Statale.
Armata di buoni intenti la normativa Regionale si adattava alla sopressione delle AATO al 31.12.2011.
Così con Delibera di Giunta del 13 dicembre 2011 si prevede che a decorrere dall’ 1 gennaio 2012 i Presidenti delle AATO del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti assumono la carica di Commissario regionale  per il proseguimento dell’attività delle autorità d’ambito.
 
Con DGRV 2157/2011 del 13.12.2011 in BUR 97 del 23.12.2011, la Giunta della Regione Veneto ha stabilito la disciplina transitoria fino alla emanazione delle leggi regionali di riorganizzazione delle funzioni delle AATO e comunque  non oltre l’1.9.2012 (art. 4 All. A DGRV 2157/2011).
 
E ciò sul presupposto che le  AATO dovevano cessare esistenza dal 31.12.2011.
 
I Commissari svolgeranno tutte le attività amministrative ordinarie nonché ogni atto necessario allo scopo ed obbligatorio per legge al fine di assicurare l’erogazione dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti (art.2 All. A DGRV 2157/2011).
 
Vero è che con DL (milleproroghe) del 29 dicembre 2011 all’art. 13 le AATO sono state prorogate al 31.12.2012, un altro anno di vita ope legis.

adminAATO: 31.12.2012
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Sistri e MUD: novità

SISTRI: MUD e operatività del Sistri
Proroghe termini
A CURA DI AVV. CINZIA SILVESTRI E DOTT. DARIO GIARDI
 
Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale specifiche disposizioni inerenti il differimento dei termini in materia di Mud e avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui si riportano, di seguito, gli elementi di dettaglio.
MUD E NUOVA MODULISTICA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011  è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente 12 novembre 2011,  entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione,  di proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione “Mud”  già in scadenza al 31 dicembre 2011.
Il provvedimento differisce quindi dalla data del 31 dicembre 2011 (prevista dal Dm 17 dicembre 2009 – articolo 12 comma 1 – ) a quella del 30 aprile 2012 il termine ultimo entro il quale i soggetti obbligati dovranno denunciare alle competenti Istituzioni i dati relativi alle attività di produzione, gestione e smaltimento di rifiuti compiute nel corso del 2011.
Il decreto prevede inoltre che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo 2012 non coperto dal Sistri, dovranno essere dichiarati entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del sistema.
Il 30 dicembre 2011 è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 (supplemento ordinario n.283) il D.P.C.M. 23 dicembre 2011 contenente la nuova modulistica da utilizzare per la denuncia MUD già prevista dalla legge 70/94 e che va a sostituire, insieme alle istruzioni recate dallo stesso D.P.C.M., la analoga documentazione contenuta nel precedente D.P.C.M. 27 aprile 2010.
SISTRI
Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge  29.12. 2011(entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e che sarà convertito in legge entro 60 giorni) n. 216 di “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative” c.d. milleproroghe.
Tra le varie norme viene previsto lo slittamento (art. 13 comma 3) al 2 aprile 2012 del termine di entrata in operatività del nuovo sistema di controllo della gestione  dei rifiuti che era stato precedentemente fissato dal Governo al 9 febbraio 2012 (legge 148/2011). Rimane comunque ferma l’eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il nuovo sistema di controllo non potrà scattare prima del 1° giugno 2012.
 
Ulteriori differimenti
Sempre all’art. 13 sono state previste altre proroghe di disposizioni a carattere ambientale tra cui:
·         slittamento dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013 del divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci (potere calorifico inferiore)  superiore a 13.000 Kj/kg;
·         spostamento al 31 dicembre 2012 del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a paesi extra UE  di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell’allegato II del D.lgs. 161/2006;
·         rinvio dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 del termine previsto in materia di soppressione delle Autorità degli Ambiti territoriali Ottimali (ATO).
 

adminSistri e MUD: novità
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Decreto legge "salva imprese"

DL salva imprese! Misure contro il sovraindebitamento
A cura di avv. CINZIA Silvestri
E’stato pubblicato il 22 dicembre 2011 il DL che possiamo definire “salva imprese”. Decreto che offre utile strumento anche ad imprese medio/piccole per uscire dal grave indebitamento. La catena dei debiti
Crea altri debiti. Le imprese che lavorano con enti hanno difficoltà ad ottenere i pagamenti in tempo debito.
Con riserva di meglio approfondire si richiama il testo pubblicato al link sotto indicato.
Buona lettura
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00624511.pdf

adminDecreto legge "salva imprese"
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FOTOVOLTAICO E INCENDI


 FOTOVOLTAICO E INCENDI
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 Il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi, nella riunione del 13 novembre, ha approvato una Guida contenente prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati impianti fotolvoltaici; prescrizioni che si sono rese necessarie in quanto sono stati segnalati sul territorio nazionale numerosi incendi in seguito alla installazione di tali impianti.
Nella guida viene premesso che gli impianti fotovoltaici non rientrano tra le attività soggette al controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011 (Nuovo regolamento recante procedimenti di semplificazione in materia di prevenzione incendi). Tuttavia l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dall’art. 4 comma 6 (avvio di nuove procedure) del richiamato D.P.R. qualora l’installazione comporti la modifica delle misure di prevenzione/protezione e/o l’aggravio del preesistente livello di rischio incendio.
Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione gli impianti fotovoltaici  (FV) con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500 Volt.
Requisiti tecnici
Gli impianti dovranno essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte, ossia secondo i documenti tecnici emanati dal CEI o da Organismi di normazione internazionali e, in particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.
L’installazione dell’impianto dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio  dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato.
L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione degli evacuatori di fumo e di calore  presenti e tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di veicolazione degli incendi (lucernari, camini etc.).
Caratteristiche
L’impianto FV dovrà essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza ubicato in posizione segnalata ed accessibile. Nei luoghi con pericolo di esplosione  il generatore fotovoltaico e  tutti gli altri componenti che possono costituire potenziali fonti di innesco di fiamme, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili e i componenti dell’impianto non dovranno comunque essere d’intralcio alle vie di esodo.
Per l’intero impianto fotovoltaico (e non delle singole parti) dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità.
Verifiche e Segnaletica di sicurezza
Sia periodicamente sia  in caso di trasformazione, ampliamento o modifica dell’ impianto, dovranno essere eseguite e documentate  le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico.
L’ area in cui è ubicato il generatore, qualora accessibile,  dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica  conforme al d.lgs. 81/08 che dovrà riportare la dicitura “ ATTENZIONE: impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (…Volt)”.
Impianti esistenti
Per gli impianti fotovoltaici messi in servizio prima dell’emanazione delle prescrizioni contenute nella Guida in parola e installati in attività soggette ai controlli  di prevenzione incendi, dovrà essere prevista:

  • la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza
  • l’applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche

 
http://dl.dropbox.com/u/42891345/Com%2079%20Allegato.ppt

adminFOTOVOLTAICO E INCENDI
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Cancellazione iscrizione ex art. 212 co. 8 Dlgs. 152/2006

CANCELLAZIONE iscrizione ex art. 212 co. 8 Dlgs. 152/2006 – scadenza al 25.12.2011

 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

L’art. 212 comma 8 come sostituito dal dlgs. 205/2010 prevede che :
“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche’
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita’ non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,
non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti..
Detti soggetti
1)   non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
2)    sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilita’, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell’impresa, l’attivita’ o le attivita’ dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l’idoneita’ tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita’ di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa e’ tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione.
Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione .
 SCADENZA ENTRO IL 25.12.2011.
Con deliberazione del 26 ottobre 2011 il Comitato Nazionale dell’Albo ha disposto che le imprese che non abbiano presentato richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 (e quindi entro il 25 dicembre 2011) saranno cancellate d’ufficio dall’Albo, ritenendo che la mancata presentazione del rinnovo debba essere considerata quale “mancanza di interesse al permanere dell’iscrizione” .
Dando seguito all’attuazione di tale disposizione il Comitato, con delibera del 16 dicembre 2011 ha precisato che le Sezioni Regionali dell’Albo dovranno deliberare entro e non oltre il 20 gennaio 2012  la cancellazione di quelle imprese iscritte all’Albo che non abbiano provveduto a presentare domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011. Le Sezioni regionali ne daranno poi comunicazione al Comitato che, anche ai fini della comunicazione agli interessati, adotterà una delibera ricognitiva dei provvedimenti di cancellazione, il cui comunicato sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Infine il Comitato ha specificato che:
1) le imprese che non abbiano provveduto a presentare la richiesta di rinnovo dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011 saranno cancellate d’ufficio a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del comunicato sopra richiamato.
2) non saranno prese in considerazione le domande inviate successivamente al 27 dicembre
3) le imprese  che abbiano presentato la domanda di aggiornamento entro il termine previsto potranno continuare ad operare fino alla notifica del provvedimento di aggiornamento dell’iscrizione o del provvedimento di rigetto della domanda con conseguente cancellazione dall’Albo.
Per completezza d’informazione si allega il testo integrale della deliberazione 


Allegato I: Albo gestori comunicazione  Albo 16 dicembre 2011

adminCancellazione iscrizione ex art. 212 co. 8 Dlgs. 152/2006
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Registri di carico e scarico

ART. 190: REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Schema riepilogativo.
 A cura di avv. Cinzia Silvestri
Può essere utile visualizzare l’art. 190 Dlgs. 152/2006 nella sua evoluzione fino alle ultime modifiche.
La sua storia è pari a quelle di molte altre norme del testo unico ambientale che a seguito di vari provvedimenti hanno modificato la loro fisionamia e applicazione almeno 5 o 6 volte nel corso di 6 anni (dal 2006 al 2011).
L’art. 190 è un ottimo esempio di ciò che normalmente accade .
La tabella di seguito riportata ha il solo valore di precisare l’applicazione “cronologica “ delle norme e l’importante modifica del 2010 che ha cambiato fisionmia all’articolo
Breve novità sul Dlgs. 121/2011 è già stata pubblicata di recente su questo sito.

ART. 190

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Dlgs. 3.4.2006 n. 152 in vigore dal 29.4.2006 Dlgs. 16.1.2008 n. 4 (comma 24 bis)
 
Dlgs. 205/2010 art. 16
In vigore dal 25.12.2010
Dlgs. n.  121/2011 del 7.7.2011
1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
 
1.
I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e
b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e
scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere
effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo.
1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,
i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo (2).
      1-bis. Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonche’ le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b) (3).
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
 
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni
impianto di produzione o, nel caso in cui cio’ risulti eccessivamente
oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di
identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di
destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni
dalla data dell’ultima registrazione.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
 
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di
rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi,
possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali
interessate o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse,
che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
 
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico
sono rese disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo
qualora ne faccia richiesta.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
 
5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e
gestiti con le procedure e le modalita’ fissate dalla normativa sui
registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora
sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri
sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata 6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata
I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti»
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di
carico e scarico e’ quella di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
  6-bis «Per le attivita’ di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalita’ fissate dall’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
   
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell’ambiente del 4 agosto 1998.
 
7. Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del
Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in
litri” la congiunzione: “e” e’ sostituita dalla disgiunzione: “o”.
8. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
 
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del
sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Nell’Allegato 6.CI, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dall’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».
 
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui
all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo’
essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun
codice dell’elenco dei rifiuti.”;
 

 

adminRegistri di carico e scarico
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DL "Salva Italia": è operativo

Decreto “Salva italia”: è operativo  
DL n. 201 del 6.12.2011
A cura di avv. Cinzia Silvestri
 E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6-12-2011 – Suppl. Ordinario n.251 il DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità, il consolidamento dei conti pubblici, la promozione e la tutela della concorrenza e per lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese.
Il provvedimento è in vigore dal 6 dicembre 2011.
Si offre mera lettura del testo che merita … riflessione.
Tale testo sembra già “non definitivo”; sembra una bozza che il Parlamento (ed è giusto che sia) andrà a valutare e revisionare.
Prematuro ogni commento.
 
 
 
 

adminDL "Salva Italia": è operativo
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Rifiuti e Servizi (RES) e Decreto "Salva Italia"

DECRETO “SALVA ITALIA”: RES in vigore dal 1.1.2013
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici”
 a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
In attesa della pubblicazione del Decreto nominato “Salva Italia” (Decreto Monti) è possibile anticipare il contenuto dell’art. 14 relativo alla anticipata “istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” (Rifiuti E Servizi – RES). Su questo sito (5.11.2011) già era stata anticipata la riforma e la introduzione della RES (articolo TIA e TARSU: abrogazione al 2013? ).
La disposizione fissa al 1° gennaio 2013 l’entrata in vigore del nuovo tributo denominato TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI  (in sigla:RES).
Il tributo comprenderà:
1)    quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti,
2)    quota “servizi” per la sicurezza, l’illuminazione e la gestione delle strade (cd. servizi indivisibili).
La componente “rifiuti” assomiglierà più alla Tariffa di igiene ambientale (TIA) che alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nonostante entrambe risultino abrogate dall’entrata in vigore del Res.
La nuova tariffa sarà proporzionata “alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte” sulla base dei criteri stabiliti da un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012.
Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui sopra, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 attualmente vigenti.
 
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La componente “servizi” sarà calcolata in base al valore dell’immobile attraverso un’aliquota comunale rappresentata da una maggiorazione pari a X euro (al momento non ancora definita) per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, aumentare la misura della maggiorazione per un importo massimo da definire, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.
Andando nello specifico, la nuova tariffa dovrà essere pagata da chiunque possegga, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
Il pagamento della tariffa dovrà avvenire annualmente e sarà proporzionato alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
Nel determinare le tariffe, dovrà tenersi conto sia della quota relativa al costo del servizio, sia di quella rapportata alla quantità di rifiuti relativi al servizio fornito e ai costi di gestione.
I Comuni, inoltre, potranno decidere di diminuire la tariffa o anche di prevedere agevolazioni o esenzioni in caso di ridotta produzione di rifiuti e prevedere agevolazioni per situazioni di particolare disagio sociale (ad esempio casi di particolari difficoltà economiche). I comuni più all’avanguardia che hanno realizzato sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferiti potranno applicare una tariffa avente natura corrispettiva.
 Criticità
A fronte dell’auspicata razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale attuale, viene proposto, in tema di tassazione dei rifiuti, un tributo locale ancor più macchinoso degli attuali modelli di prelievo (Tarsu e Tia). La complessità strutturale della nuova tassa, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2013, appare evidente.
Il tributo comprenderà, oltre alla quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti, anche una quota “servizi” per la sicurezza, l’illuminazione e la gestione delle strade (manutenzione, pulizia).
La componente “rifiuti”, ricalca, sia nei principi che nelle componenti tariffarie, l’impianto già presente nella Tariffa Integrata Ambientale (TIA).
Su tale impianto permangono forti perplessità.
Continua a permanere uno scollamento rispetto al principio comunitario del “chi inquina paga”.
Il presupposto impositivo è tuttora ancorato, infatti, alla mera occupazione dei locali e non all’effettiva produzione dei rifiuti visto che il soggetto passivo continua ad essere individuato come “colui che possiede o detiene locali a qualsiasi uso adibiti”.
Viene così ribadito il concetto che sono le superfici a determinare il rifiuto e non gli individui.
Una presunzione legale, in considerazione della quale tutti i locali in cui vi è una presenza umana sono suscettibili di produrre rifiuti, che appare in netto contrasto con il principio europeo.
Non viene superato, peraltro, il problema relativo alla natura tributaria o tariffaria del prelievo sulla gestione dei rifiuti.
Altro aspetto critico è rappresentato dal fatto che l’impianto normativo affida, anche in questo caso, l’effettività e l’efficacia del nuovo tributo ad un futuro regolamento, da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, che dovrebbe fissare criteri presuntivi e potenziali per l’individuazione delle due componenti facenti parti della “parte rifiuti” del Res: costo del servizio e determinazione della tariffa.
Peraltro proprio su questo aspetto esistono strumenti ed indicatori testati attraverso campagne di pesatura sul territorio capaci di riflettere la reale produzione di rifiuti delle varie categorie economiche piuttosto che la produzione potenziale presunta.
Campagne che hanno evidenziato come sia altamente rischioso strutturare modelli incentrati sulla produzione potenziale di rifiuti visto che le imprese – a parità di quantità e qualità di rifiuti prodotti – potrebbero subire aumenti tariffari medi del 187%, con evidenti distorsioni della concorrenza tra i diversi operatori economici. Tali aumenti non sarebbero, peraltro, la conseguenza di un corrispondente incremento della produzione dei rifiuti ma, più semplicemente, sarebbero causati da una non adeguata determinazione dei coefficienti potenziali di produzione.
Per quanto riguarda la componente “servizi” il legislatore intende garantire la copertura dei costi dei servizi indivisibili attraverso l’istituzione di una nuova imposta fondata sul parametro metri quadrati su cui è basata la tassa sui rifiuti.
Ma è evidente che la mera estensione di superficie non può da sola rappresentare un indice di capacità contributiva conforme all’articolo 53 della costituzione:”Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”
L’idea di un unico tributo fondato su due basi imponibili diversificate, su diverse tipologie di contribuenti (proprietari ed inquilini degli immobili assoggettati al tributo), su adempimenti diversi connessi a ciascuna delle due componenti della nuova tassa, sembra contrastare con le aspettative di chiarezza e semplificazione.
 
 

adminRifiuti e Servizi (RES) e Decreto "Salva Italia"
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AATO: se ne parla ancora

FOCUS –  soppressione AATO
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
Regna una certa confusione sulla vita delle “Autorità d’ambito” e delle conseguenze alla mancata/omessa distribuzione delle loro competenze.
Sono state soppresse, ma non è chiaro quando cesseranno le proprie funzioni; la cessazione delle funzioni è stata più volte posticipata (con atti di dubbia forza legislativa).
Utile dunque riassumere, senza pretesa di completezza, a mezzo di una “tabella cronologica” le disposizioni che si sono interessate alla questione.

DISPOSIZIONE NORMATIVA Contenuto TERMINE VIGENZA AATO
L. 191/2009 – art. 2 comma 186 bis soppressione dei consorzi partecipati dai Comuni. 31.12.2010
PARERE 26.1.2010, n. 4493: la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche ritiene non soppresse le AATO perché aventi autonomia patrimoniale e dunque estranei rispetto ai consorzi ex art. 2 comma 186 L. 191/2009.    
L. n. 42/2010 26.3.2010 art. 1 comma 1 quinques Aggiunge il comma 186 bis all’art. 2 L. 191/2009 31.12.2010
D.L. n. 225/2010 posticipa la soppressione 31.3.2011
L. n. 10/2010 Conversione D.L. 225/2010 31.3.2011
DPCM del 25.3.2011 Posticipa la soppressione 31.12.2011

Si consideri che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.3.2011….. NON ha forza di modificare la L.  n. 10/2010.
Il termine di vigenza delle AATO  – fissato al 31.3.2011 –  ad oggi è spirato.
Le Regioni dovevano “distribuire” le funzioni svolte dall’AATO ma ciò non è ancora accaduto, per lo meno in Veneto.
Ed invero, sull’erroneo presupposto della forza legislativa del DPCM la Giunta della Regione del Veneto emanava la delibera 421 del 12.4.2011 in BUR n. 31 del 29.4.2011 con cui sospende …l’efficacia della DGR n. 343 del 29.3.2011 sino al 31 dicembre 2011 e contestualmente di disporne la non pubblicazione sul BUR sino alla medesima data” (punto 1 deliberazione DGR 421/2011)[1].
Ad oggi il Consiglio Regionale non ha approvato il progetto di legge n. 150, prot. 4242/11, licenziato dalla Commissione consiliare nella seduta del 22.3.2011 con cui si disponeva una proroga di funzioni fino al 31.12.2011 nelle more della ridistribuzione delle stesse e della riorganizzazione.
L’inadempimento della Regione, comporta,  come si legge nella relazione introduttiva progetto di legge 150 che, essendo “soppresse le attuali Autorità d’ambito…ogni loro atto successivo dovrà considerarsi nullo”. Può dunque configurarsi “l’ipotesi che i Gestori del s.i.i. o del servizio rifiuti contestino il danno nei confronti della Regione Veneto a causa del blocco di fatto delle possibilità di realizzare gli investimenti previsti dal piano d’ambito…il danno potrebbe essere attribuito alla regione quale conseguenza del mancato adempimento da parte di quest’ultima della normativa statale nei tempi previsti”.



[1] Cfr. news su questo sito del 2.5.2011
adminAATO: se ne parla ancora
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Acque: Servizio Idrico Integrato – Corte Cost. n. 320/2011

 Acque: Servizio Idrico Integrato –Corte Cost. n. 320/2011
A  cura di avv. Cinzia Silvestri
La Corte costituzionale in data 25.11.2011 ha assunto importante decisione in merito alle problematiche delle funzioni dell’ATO; alle gare di affidamento del servizio; alla possibilità degli enti di costituire una società patrimoniale d’ambito; sulla proprietà pubblica delle reti ed il loro trasferimento a società fosse anche a partecipazione pubblica.
La Legge Regionale della Lombardia subisce la sentenza della Corte costituzionale che contiene però indicazioni foriere di larga applicazione in altri ambiti.
Per completezza si richiama l’intera sentenza nella sua complessità con riserva di segnalare in successive news i punti di interesse e si riporta invece il dispositivo finale che riconosce la illegittimità costituzionale
“dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell’art. 49 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della lettera c) del comma 6 dell’art. 49, della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera t), della legge reg. Lombardia n. 21 del 2010, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l), m) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
 
 

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Sistri aggiornamenti : novità

Sistri aggiornamenti : novità 

Nuove guide utenti e casi specifici affrontati

 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Sul sito www.sistri.it sono disponibili le edizioni aggiornate delle guide utenti nonché approfondimenti su specifici casi d’uso.
In particolare i documenti consultabili sul sito sono suddivisi in:

  • GUIDA RAPIDA PRODUTTORI
  • GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI
  • GUIDA RAPIDA RECUPERATORI-SMALTITORI
  • GUIDA RAPIDA INTERMEDIARI
  • CASO D’USO: MICRORACCOLTA
  • CASO D’USO: GESTIONE ARRIVI
  • CASO D’USO: TRASPORTO INTERMODALE
  • CASO D’USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO

Le principali semplificazioni introdotte riguardano:

  • la possibilità, per il Trasportatore, di firmare la presa in carico e le registrazioni cronologiche entro10 giorni dal trasporto;
  • registrazioni cronologiche generate sempre in automatico dal SISTRI nel registro cronologico del Trasportatore;
  • la possibilità, per il Trasportatore, di prendere in carico e/o consegnare il rifiuto senza la necessità di inserire il dispositivo USB veicolo nel computer del produttore e/o dell’impianto (utilizzando l’Area Conducente ad Accesso Pubblico ad inizio e fine giornata);
  • la possibilità di indicare nella scheda SISTRI il volume di un rifiuto in alternativa al peso;
  • la possibilità, per il Produttore, di scegliere se mantenere il peso verificato a destino dall’impianto o modificarlo in fase di associazione della scheda SISTRI al registro cronologico;
  • la possibilità, per il Produttore, di effettuare la registrazione cronologica di scarico entro 10 giorni dalla data di presa in carico del Trasportatore;
  • la possibilità, per il Destinatario, di effettuare e firmare la registrazione cronologica di carico entro 2 giorni dall’accettazione del rifiuto;
  • l’introduzione della causale “carico cumulativo rifiuti urbani” su registri cronologici dell’Impianto;
  • la possibilità, per l’Intermediario, di compilare la scheda SISTRI per conto del Produttore.

Per quanto riguarda il caso specifico della microraccolta le principali novità riguardano:
semplificazioni nell’utilizzo del dispositivo USB veicolo;

  • semplificazioni per il Produttore;
  • gestione dei casi particolari “tentata presa” e “carichi sopraggiunti durante il giro”;
  • eliminazione dichiarazione tragitto;
  • implementazione “Comunicazione trasporto rifiuti” senza l’obbligo di indicare i seguenti
  • dati:
  • quantità o volume “presunto”;
  • numero colli e tipo imballaggio;
  • nominativo conducente;
  • targa mezzo di trasporto.

 

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SICUREZZA: RSPP, preposto, datore di lavoro – Quali responsabilità

SICUREZZA: RSPP, preposto, datore di lavoro – Quali responsabilità
Nota a Cass. penale 20.4.2011 n. 28779
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
La Corte di Cassazione delinea, con apprezzabile chiarezza, la responsabilità penale del datore di lavoro, del RSPP e del preposto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Agli imputati veniva contestato di aver cagionato la morte di un dipendente e lesioni personali gravissime ad altro dipendente della Società – appaltatrice dei lavori commissionati dall’ENEL per lo smantellamento della linea elettrica Palmi – Gioia Tauro – i quali, recita la sentenza: “ nello smontare un traliccio, dopo essersi arrampicati sullo stesso ed averne svitato i bulloni di fissaggio, posti a metà altezza, erano precipitati da circa 15 metri a seguito del ripiegamento, a metà, della struttura su se stessa, ripiegamento che aveva determinato la caduta del Ca. e dello S..”.
I reati venivano contestati a:
1)    amministratore e legale rappresentante della Società appaltatrice
2)    al responsabile tecnico e responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)
3)    al responsabile di cantiere per la sicurezza ed esecuzione dei lavori commissionati dall’ENEL,
4)    al capo cantiere della ditta appaltatrice,
“individuando profili di colpa generica e di colpa specifica, per avere omesso di dotare gli operai di dispositivi di protezione individuale idonei e per avere consentito che gli stessi operassero secondo modalità altamente rischiose non previste nel piano operativo di sicurezza”.
 RAGIONI DELLA DIFESA
La Corte sintetizza la difesa dei ricorrenti in Cassazione che sostengono la esclusiva responsabilità del capo cantiere, in qualità di preposto e la mancata osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza:
I ricorrenti ……l’evento era da ascrivere alla esclusiva responsabilità del capo cantiere C., il quale, in qualità di preposto, era dotato di autonoma posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e la mattina del sinistro, del tutto imprevedibilmente, si era assentato dal cantiere senza darne preventivo preavviso al datore di lavoro. Si prospetta altresì la tesi che la condotta omissiva del C., unitamente alla mancata osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza, integri una casa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare l’evento”.
La Corte invero condanna tutti i soggetti indicati ritenendoli responsabili della morte e delle lesioni per omessa prevenzione e cautele sulla sicurezza.
In particolare e degno di nota è il passaggio che delinea e precisa la responsabilità preposto/RSSP e datore di lavoro con riferimento alla:
 1) Delega:
“… il datore di lavoro, pur a fronte di una delega corretta ed efficace- che, peraltro non risulta essere stata conferita in questo caso- non potrebbe andare esente da responsabilità, allorchè le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. E’ ipotesi, quest’ultima, che può non infrequentemente verificarsi allorchè si tratti dello svolgimento di attività lavorative pericolose, foriere di produrre inquinamento o di porsi come (con)cause efficienti di malattie professionali (per riferimenti, Sez. 4, 6 febbraio 2007, n. 12794, Proc.gen. App. Messina in proc. Chirafisi ed altro; Sezione 3, 3 dicembre 1999, Natali).
 2) Preposto:
“….non può farsi ricadere sul preposto l’onere di organizzazione dell’attività lavorativa aziendale, mediante l’adozione tempestiva di un POS adeguato, nè l’onere di procedere all’acquisto delle dotazioni di lavoro, nella specie funi di acciaio e tirfor, delle quali munire i lavoratori, nè l’omessa formazione del personale nè la scelta di adibire allo svolgimento di mansioni altamente rischiose lavoratori appena assunti presso la ditta.
 3) Scelte aziendali
“Si tratta, come osservato nella sentenza in esame, di un livello di dispiegamento del sistema di potere-dovere in ordine alla sicurezza che riguarda le complessive scelte aziendali inerenti all’organizzazione delle lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro”.
 4) Art. 2087 c.c.
“Va soggiunto, inoltre, che il dovere di vigilanza e di controllo- che compete tradizionalmente al datore di lavoro, ma anche al dirigente nei limiti delle relative competenze funzionali, in applicazione della generalissima regola cautelare contenuta nell’articolo 2087 del codice civile – non può non svilupparsi anche attraverso un obbligo di vigilanza sull’attività degli altri soggetti che, a vario titolo, sono titolari prò quota dell’obbligazione di garanzia, implicando evidentemente poteri di controllo e di sollecitazione”.
______________________________________________________________________________________________
La sentenza DUNQUE è occasione per precisare le singole responsabilità del rappresentante legale, del RSPP e del preposto, SENZA DIMENTICARE che le norme di cui al Dlgs. 81/2008 ss. m. mantengono peculiarità e applicazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro e che non sono estensibili in altri campi di diritto se non nei limiti dei principi di diritto in essa contenuti.
1) Datore di lavoro
NESSUNA delega esonera completamente il datore di lavoro.
Egli, infatti, rimane SEMPRE garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratori e dunque deve:

  1. istruire i prestatori di lavoro;
  2. adottare le misure di sicurezza;
  3. garantire la concreta predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza;
  4. controllare CONTINUAMENTE l’osservanza delle misure di sicurezza.

 
Il datore di lavoro è SEMPRE responsabile per tutte quelle carenze che attengono a scelte di carattere generale di politica aziendale o a carenze strutturali, perché il delegato comunque non avrebbe voce in capitolo e gli sarebbe precluso un concreto intervento.
Il datore di lavoro è infine controllore dei controllori e mantiene il potere di vigilanza e di sollecitazione.
Questa funzione può tuttavia essere affidata ad un Dirigente.
La responsabilità del datore di lavoro non esclude la CONCORRENTE (ma non assorbente) responsabilità del RSPP: entrambi dovranno rispondere dell’illecito accertato per l’intero.
2) RSPP
Il RSPP risponde di tutte le situazioni pericolose che egli aveva l’obbligo di conoscere e segnalare.
La mancanza di poteri decisionali e/o di spesa sono ininfluenti perché funzione del RSPP è la prevenzione.
Egli dunque sarà sanzionato laddove:

  1. ometta la dovuta segnalazione, impedendo l’attivazione dei soggetti muniti di poteri decisionali e di spesa;
  2. segnali erroneamente o con imperizia, imprudenza e negligenza la situazione di potenziale pericolo o che comunque richiedeva intervento.

Nessuna sanzione è invece stabilita per la (generica) inadeguata vigilanza delle condizioni di sicurezza.
 3) PREPOSTO
Il preposto risponde direttamente per il mancato esercizio delle funzioni di supervisione e di controllo delle attività lavorative.
Egli deve dirigere le attività di lavoro e questo richiede anche:

  1. vigilare acchè le prescrizioni antinfortunistiche siano rispettate dai lavoratori;
  2. rimuovere le situazioni pregiudiziali per la sicurezza dei lavoratori e, laddove ciò sia impossibile, segnalare ai suoi superiori le situazioni di pericolo bloccando l’attività lavorativa;
  3. verificare che le attività siano svolte solo dai lavoratori adeguatamente istruiti.

 
 
 

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