CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

PNRR – semplice comunicazione o autorizzazione, alle autorità competenti

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 30.10.2021– Ripubblicato


CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR.

PNRR declina nell’art. 35 comma 2,3 (DL 77/2021) due ipotesi riferite all’uso di CSS- combustibile:

  • Se la società è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con una semplice comunicazione all’autorità competente (comma 2)
  • Se la società non è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con un aggiornamento dell’autorizzazione all’autorità competente da ottenere prima dell’utilizzo (comma 3)

L’agevolazione introdotta dal legislatore è duplice:

Il legislatore dichiara che il passaggio da combustibile tradizionale all’utilizzo di CSS-C non costituisce “modifica sostanziale”  ……

Cinzia SilvestriCSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR
Leggi Tutto

Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Modifiche non sostanziali

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.1.2023 e vigente il Decreto Aiuti Quater DL 176/2022, come convertito dalla L. 6/2023.

L’art. 4-Bis, inserito in conversione, inserisce a sua volta modifica all’art. 6bis del DL 28/2022.

Il legislatore conferma ciò che ormai anche la giurisprudenza, vedi da ultimo TAR Umbria commentato su questo sito, ma anche altre sentenze precedenti. Il Legislatore esprime il favore verso il Combustibile Solido Secondario, quale combustibile alternativo.

Il legislatore si occupa anche del passaggio ai “combustibili alternativi” precisando “compreso il CSS” e fino al 30.3.2024. Tale passaggio è da considerarsi come “modifica non sostanziale”.

((Art. 4 bis Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi 1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilita’ del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l’anno termico 2022-2023, nonche’ di massimizzare l’impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali.

Si applicano i limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa dell’Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa.

I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorita’ competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell’autorita’ competente rilasciato entro tale termine. L’autorita’ competente puo’ assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita’ permanga, i gestori comunicano all’autorita’ competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio».

 

Cinzia SilvestriDecreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario
Leggi Tutto

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

CSS – AIA – TAR UMBRIA – 2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 17.1.2023

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Il Comune di Gubbio chiedeva al TAR Umbria l’annullamento della DD Regionale che aggiornava le condizioni e prescrizioni dell’AIA rilasciata in favore di una Società.

La Società chiedeva alla Regione invero la modifica NON sostanziale “ relativa all’utilizzo di CSS – Combustibile (CSS-C) conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013,in parziale sostituzione dei combustibili di origine fossile utilizzati nella produzione del clinker fino ad un valore massimo di 50.000 tonnellate/anno, da realizzare in conformità al progetto costituito dagli elaborati richiamati nell’Allegato A”,

La questione si pone nell’ambito della utilità di sostituire i combustibili di origine fossile (carbone, petrolio e gas naturale) utilizzati per la produzione dei clinker ovvero di uno dei componenti base per la produzione di cemento.

Viene richiamato l’art. 13 del DM 22/2013 la cui lettura rinvia alla articolata connessione con altre norme del testo che giungono tutte all’art. 184-ter Dlgs. 152/2006 ovvero alla disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” (art. 4 DM 22/2013).

E’ utile precisare che... continua lettura articolo Tar Umbria CSS 

Per leggere  la sentenza chiedi la password all’indirizzo mail info@studiolegaleambiente.it

Cinzia SilvestriCombustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo
Leggi Tutto

Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili

Cass. civ. sez. 2 ord. n. 7875/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili. La sentenza affronta il problema della costruzione di un edificio che non rispetta le regole a tutela dell’inquinamento acustico, creando gravi disagi agli acquirenti degli appartamenti.

La Cassazione riporta tale mancanza ai gravi difetti ex art. 1669 c.c.: ” Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione risponde, invero, dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) quali devono ritenersi quelli da cui derivi una cattiva utilizzazione di esse, come nel caso di inadeguato isolamento acustico – nei confronti degli acquirenti…”.

La Cassazione ritiene peraltro che sia legittimato ad agire per far valere i gravi difetti anche l’amministratore del condominio”… legittimato ad agire, a titolo di responsabilità extracontrattuale, se tali difetti sono riscontrati, come visto, sull’intero edificio condominiale….”

L’appaltatore e costruttore invero ha l’obbligo di consegnare l’opera conforme a quanto pattuito e di eseguirla a regola d’arte e dunque nel rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici “… e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore, dettati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997”.

Ricorda la Cassazione che la Legge 447/95 “…art. 3, comma 1, lett. e), (Legge quadro sull’inquinamento acustico), aveva attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato, appunto, col D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.

Nella materia in esame erano poi intervenuti

  1. la direttiva 2002/49/CE, che venne recepita con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, Legge di Delega 7 luglio 2009, n. 88, art. 11,
  2. L. n. 88 del 2009, art. 11, comma 5 (secondo cui “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”) ed ancora la
  3. L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 15, comma 1, lett. c), che dava un’interpretazione autentica della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e), (stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovasse applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi), norma dichiarata illegittima da Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 103.

La Cassazione richiama dunque  il DPCM 5.12.1997 quale criterio utile per verificare la regola d’arte applicabile alla costruzione dell’edificio e al fine di verificare i gravi difetti di insonorizzazione ex art. 1669 c.c..

Ne discende  che gravi difetti di insonorizzazione dell’edificio anche se riferibili ai singoli appartamenti riguardano l’edificio nel suo complesso e dunque l’ azione può essere esperita anche dall’amministratore di condominio.

Cinzia SilvestriRumore – edificio rumoroso – difetti e azioni
Leggi Tutto

Rifiuti sottoterra… che fare?

Rifiuti sottoterra… che fare?

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006

Difetto d’istruttoria – TAR Lombardia Brescia n. 435/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Il TAR Lombardia Brescia n. 435/2021 precisa l’importanza della “istruttoria” che accompagna l’individuazione del responsabile di abbandono dei rifiuti e i presupposti per emettere ordinanza ex art. 192 D.lgs. 152/2006.

Nel caso esaminato, il Comune ordinava la rimozione di rifiuti rinvenuti sul sito di proprietà di società subentrate, ipso iure,  a una nota azienda di gestione rifiuti. Venivano rinvenuti nel terreno, nel sottosuolo, sacchi neri marcati dalla società gestrice del servizio negli anni ’60 e ’70.

Le censure alle ordinanze ex art. 192 Dlgs. 152/2006 emesse dal Comune sono molteplici ma il TAR si sofferma sulla mancanza di “istruttoria” utile a individuare, con una certa certezza, l’effettivo responsabile.

Il TAR precisa infatti che …continua lettura “rimozione rifiuti e istruttoria”….

Cinzia SilvestriRifiuti sottoterra… che fare?
Leggi Tutto

Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006

Consegna delle chiavi: rilevanza/TAR Lombardia Brescia n. 390/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il TAR Lombardia Brescia n. 390/2021 affronta caso che pone in luce la verifica della colpevolezza anche in capo al proprietario dell’immobile incolpevole che viene però raggiunto da una ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006. La consegna delle chiavi al locatario, ad esempio, può costituire, per certa giurisprudenza, un elemento da indagare per accertare l’effettiva responsabilità in concorso del locatore. La questione, il punto di riflessione, si pone anche nel caso di vendita dell’immobile, anche se non portato a definizione.

Accade spesso, nella pratica, che il venditore anticipi la consegna delle chiavi prima della vendita effettiva; accade, altrettanto spesso, che le chiavi vengano consegnate dalla agenzia immobiliare senza notiziare il proprietario. E’ questo il caso trattato dalla sentenza TAR Lombardia-Brescia n. 390/2021 … continua lettura articolo “rimozione rifiuti e consegna delle chiavi ….”

Cinzia SilvestriRimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….
Leggi Tutto

Violazione norma antinfortunistiche – prova

Violazione norma antinfortunistiche – prova

Violazione norme antinfortunistiche – onere della prova

Cassazione civ. sez. lav. n. 7085/2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


  1. Violazione norme antinfortunistiche – onere della prova. Il caso

Il lavoratore lamentava malattie derivanti da mansioni usuranti dovute a carenze nell’applicazione di norme antinfortunistiche, mancanza di formazione da parte del datore di lavoro e altro. Il Tribunale e la Corte di appello ritenevano che il lavoratore non aveva provato nel corso del processo, la violazione delle norme, le mancanze del datore di lavoro.

La Cassazione, interviene, e precisa l’onere della prova con riferimento alla violazione dell’art. 2087 c.c. (responsabilità contrattuale) e all’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale).

2. Onere della prova

La Cassazione precisa che l’onere che ricade sul lavoratore attiene alla prova della esistenza del danno e al nesso causale con l’attività lavorativa. L’onere che ricade sul datore di lavoro è quello di aver adottato tutte le misure infortunistiche:

..12. Il richiamato passaggio argomentativo in punto dei criteri di ripartizione della prova è frutto di un errore di diritto del giudice di appello in quanto prescinde dai principi, pur correttamente evocati in sentenza, in tema di distribuzione dell’onere della prova, finendo con il porre a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche – anche innominate- laddove il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cd. innominate) esigibili in concreto.

13. .. infatti l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno

Cinzia SilvestriViolazione norma antinfortunistiche – prova
Leggi Tutto

PM10 e NO2 – danni all’aria?

PM10 e NO2 – danni all’aria?

PM10 e NO2: Danni all’aria?

Posso fare causa allo Stato?

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 11.1.2023


Posso fare causa allo Stato? PM10 e NO2: Danni all’aria?

La sentenza della Corte Francese (Causa C‑61/21 – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022 – vai alla lettura della sentenza della Corte sul sito curia.europa.eu)  precisa il tema del risarcimento del danno subito a causa dell’inerzia dello Stato nell’applicazione delle Direttive Europee. La Corte ricorda le condizioni utili per poter chiedere “giustizia”; condizioni che vengono poste dalle stesse direttive che richiedono la lettura attenta del loro contenuto.

Nel caso in esame il presunto danno deriva dalla qualità dell’aria (PM10 e NO2: Danni all’aria?). Il caso riguarda alcuni parametri noti, come PM10, e tuttavia è estensibile ad altri elementi indicati nelle direttive quali: biossido di zolfo, piombo e monossido di carbonio ecc…

La Corte ritiene che la richiesta di risarcimento del danno alla salute –  che deriva dalla non applicazione delle norme delle Direttive europee – sia azionabile avanti al proprio Stato solo se la Direttiva violata attribuisca ai singoli, autonomi e propri diritti. Laddove la Direttiva invece tuteli la salute, l’ambiente “in generale” senza attribuzione propria di diritti ai singoli, non è permessa tale tutela. Il cittadino dovrà percorrere altre strade attivandosi, ad esempio, presso le competenti sedi per l’attivazione di “piani di qualità dell’aria”.

  • La sentenza Francese, in sintesi

Si riporta quanto indicato nella nota di Sintesi della Sentenza Francese.

Un cittadino di Parigi ha chiesto alla “Francia”, allo Stato Francese “ il risarcimento, di un danno derivante dal deterioramento del suo stato di salute che gli sarebbe stato causato dal degrado della qualità dell’aria – ambiente in detto agglomerato…” ….

continua lettura articolo  – PM10 e NO2

Cinzia SilvestriPM10 e NO2 – danni all’aria?
Leggi Tutto

Buon Natale ..da Studio Legale Ambiente

Buon Natale ..da Studio Legale Ambiente

Buon Natale a tutti Voi….

Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


Un pensiero…. tratto dal libro “Difesa degli avvocati, scritta da un pubblico accusatore” Paolo Borgna

“….L’avvocato – con la sua professione di carità – con il suo tener compagnia a chi si trova a tu per tu con il dolore – è lì a ricordarci quei destini che noi tocchiamo.
E’ lui il tramite tra le nostre carte e la vita degli altri: costantemente, assillantemente, giustamente.
E’ lui a portare sulle proprie spalle i grumi di dolore dei propri assistiti, ad assumere su di sé l’urto delle passioni e delle polemiche, a sollevarci da quel peso indicibile.
E’ anche grazie al suo ruolo, che noi possiamo applicare la legge con un po’ più di serenità….”

Buon Natale a Tutti…

 

Cinzia SilvestriBuon Natale ..da Studio Legale Ambiente
Leggi Tutto

Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.
Alla ricerca del “colpevole”
TAR Lombardia Brescia n. 766/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.

E’ interessante il percorso del TAR nell’individuare la responsabilità del proprietario che crede di essere incolpevole ma in realtà non lo è.
La questione attiene all’onere di bonifica in capo da una Società non solo sul proprio terreno di proprietà e dunque sul sito in cui svolgeva la propria attività industriale ma anche lungo le “sponde del Mincio” ossia in zona perimetrale e limitrofa al sito ed esterna. La Società si oppone a questa residuale bonifica adducendo di non esserne responsabile e portando in giudizio elementi che pongono dubbio sulla riconoscibilità dell’evento alla sua attività.
Il TAR espone il lungo decalogo che conferma la responsabilità solo di colui che ha inquinato (chi inquina paga) e conclude però che la Società è la “responsabile” anche dell’inquinamento dell’area limitrofa (non di sua proprietà) applicando il principio civilistico del “più probabile che non” . Secondo il TAR gli elementi di causa riconducevano la responsabilità alla Società con alta probabilità. Continua il TAR adducendo che la prova a discarico– ovvero che l’inquinamento dell’area esterna non era riferibile alla società bensì ad altri soggetti – era a carico della società, tenuta anche ad indicare nome e cognomedella terza inquinatrice. Il TAR dunque impone l’onere  alla amministrazione di ricercare il  “colpevole”, a carico della Società stessa .
In particolare: continua lettura articolo TAR 766 – Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”. 

adminBonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..
Leggi Tutto

Le parole hanno conseguenze….

Le parole hanno conseguenze….

Le parole hanno conseguenze....

Le parole hanno conseguenze…

Linee Guida “osservatori sulla Giustizia civile”

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Le parole sono armi, bisogna saperle usare. Studio Legale Ambiente segnala il decalogo del “Linguaggio non ostile” dentro e fuori il processo, che si pone in continuità con altre linee Guida (già segnalate su questo sito). Manifesto di intenti rivolto a Giudici e Avvocati ma che può essere adattato a qualunque contesto.

Il punto 6 del decalogo indica che le parole hanno conseguenze “…potrebbe creare sofferenza, generare false aspettative, esasperare il conflitto…”. Pensiamo al mondo delle “chat”, alle comunicazioni televisive, al modo in cui ci poniamo verso gli altri, in quanti modi può essere espresso il medesimo bisogno. Ormai assistiamo sempre più spesso a comunicazioni dal tono “barbaro”, incivile, irrispettoso; i media  ci innondano di tale comunicazione che, infine, sembra normale. Purtroppo. Siamo senza difesa? Dipende da noi.

http://www.milanosservatorio.it/wp-content/uploads/2022/07/linee-guida-linguaggio-non-ostile-dentro-e-fuori-il-processo.pdf

Cinzia SilvestriLe parole hanno conseguenze….
Leggi Tutto

Decreto AIUTI/QUATER – Resilienza, decarbonizzazione? Non più….

Decreto AIUTI/QUATER – Resilienza, decarbonizzazione? Non più….

Resilienza, decarbonizzazione? Non più….

AIUTI QUATER – DL 176/2022

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 19.11.2022


Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 19.11.2022 il DL 176/2022 destinato agli interventi urgenti sull’energia, sulle bollette, sul gas.

Si avverte il cambio di “passo” all’art. 6 del Decreto Aiuti 4, che espunge dall’art. 20 del DL 17/2022 (L. 34/2022 vigente dal 18.5.2022) le parole

  1. “decarbonizzazione” – sostituita con “ottimizzazione”
  2. “resilienza” – che ci ha accompagnato in tutto il periodo covid, divenuta di uso comune, –  sostituita da “sicurezza”.

Le parole hanno importanza. Si riporta l’art. 20 comma 1 del DL 17/2022 come modificato dal DL 176/2022 (Aiuti 4):

  1.   Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, «ivi inclusi gli immobili individuati quali non piu’ utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati,» per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa la struttura dell’autorita’ politica delegata per il PNRR e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

Leggi testo DL 176/2022 – ATTO COMPLETO 

Cinzia SilvestriDecreto AIUTI/QUATER – Resilienza, decarbonizzazione? Non più….
Leggi Tutto

Decreto AIUTI/ TER – Impianti rifiuti – pubblica utilità

Decreto AIUTI/ TER – Impianti rifiuti – pubblica utilità

Impianti Rifiuti – Pubblica Utilità

Decreto Aiuti/ter – Convertito in legge 175/2022, il DL 144/2022 – Rifiuti/PNRR

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 17.11.2022 la Legge di conversione del DL 144/2022.

Gli articoli dedicati all’ambiente (art. 22,23,24) non hanno subito modificazioni rispetto al previgente testo.

Impianti Rifiuti – Pubblica Utilità. L’art. 22 del DL 144/2022 conferma due interessanti novità riferite ai “nuovi impianti” e cerca di risolvere antichi problemi:

  1. attribuisce forza di “pubblica utilità” agli impianti rifiuti e dunque natura di pubblico servizio utile a facilitare alcuni passaggi
  2. affronta il problema annoso dei tempi burocratici che sono il vero male di ogni procedura. La macchina burocratica viaggia ad una velocità incompatibile con le necessità produttive, non solo odierne; i tempi burocratici affossano l’evoluzione, disincentivano gli investimenti; così il Governo cerca soluzione nell’intervento di un terzo al quale chiedere di porre fine all'”inerzia”. Vero è che questo meccanismo è già conosciuto e rischia di creare un altro tunnel burocratico .

Si legge dunque l’art. 22 comma 1,2 del DL 144/2022 come convertito:

” Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attivita’ di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilita’, indifferibili e urgenti.

2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l’autorita’ competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all’autorita’ medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l’autorita’ competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa’ di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica…”

Si offre lettura  dell’intero testo del DL 144/2022 convertito con legge n. 175/2022 appena pubblicato: DL 144/2022 convertito con L. 175/2022

Cinzia SilvestriDecreto AIUTI/ TER – Impianti rifiuti – pubblica utilità
Leggi Tutto

Preposto di fatto – responsabilità

Preposto di fatto – responsabilità

PREPOSTO DI FATTO – RESPONSABILITA’

Colpa per assunzione e formazione

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 11.11.2022


Preposto di fatto e responsabilità.  Il TU Sicurezza (TUS -Dlgs. 81/2008) attribuisce posizione di garanzia anche al “preposto” ai sensi dell’art. 2 TUS.

L’art. 19 TUS è stato modificato dal DL. 146/2021 (convertito con L. 215/2021) che ha inserito al comma 1 dell’art. 19 la lett. a) e f) che hanno ampliato gli obblighi del preposto, in particolare la lettera:

  1. a) è stato rafforzato l’obbligo di vigilanza anche del rispetto dei presidi antinfortunistici. Il preposto ha il potere anche di fermare l’attività del lavoratore che non si conformi e di segnalare al datore di lavoro o meglio i superiori diretti.
  2. f)  attribuisce al preposto il dovere obbligo di controllo di “… rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”; nonché il potere di “..se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al  datore  di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

    Il preposto nella nuova formulazione, controlla, vigila, interviene, interrompe, segnala.

    Poteri e obblighi che sono supportati tutti da adeguata formazione, preparazione utile ad assumere il rischio e ad avere la conoscenza del rischio.

     …..continua lettura articolo – preposto di fatto – responsabilità

Cinzia SilvestriPreposto di fatto – responsabilità
Leggi Tutto

Diritto all’oblio e danno da reputazione

Diritto all’oblio e danno da reputazione

 Diritto all’oblio e danno da reputazione

Il Garante PDP sanziona Google

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Diritto all’oblio e danno da reputazione, camminano insieme. Immaginiamo di essere coinvolti e imputati per il reato di “inquinamento ambientale” oppure per un reato “qualsiasi”, anche patrimoniale. La nostra immagine, veicolata da altri, è in pericolo.

L’ imminente opportunità di chiedere la in/deindicizzazione dei dati personali in sede penale e con riferimento alle sentenze di assoluzione (o decreti archiviazione) –   Leggi articolo su questo sito.-  permette di comprendere meglio la seguente vicenda.

Il Fatto.

Il CEO di una certa società si trovava coinvolto in un procedimento penale e imputato per truffa. Decideva di patteggiare anche al fine di evitare ulteriori danni. L’imputato, nonostante non fosse persona nota al pubblico, subiva l’attenzione dei media, di articoli sul giornale che ritraevano la sua figura in modo “improprio” creandogli danno alla reputazione. A distanza di anni, la vicenda compariva ancora sui motori di ricerca, e dunque chiedeva a Google di rimuovere gli url responsabili.

Google rispondeva di non poter rimuovere gli url adducendo motivi che però il Garante non ha condiviso.

Il reclamante metteva in luce che: gli Url in contestazione possono costituire la fonte di “database di profilazione reputazionale” ai quali possono rivolgersi istituzioni finanziarie, istituti di credito, società, studi professionali e agenzie governative al fine di avere informazioni sul profilo di rischio di specifici soggetti, in connessione con l’instaurazione di rapporti commerciali.

La decisione…. continua lettura – richiedi password per leggere contenuto a info@studiolegaleambiente.it – google e GPDP 

Cinzia SilvestriDiritto all’oblio e danno da reputazione
Leggi Tutto

Diritto all’oblio …degli imputati e indagati

Diritto all’oblio …degli imputati e indagati

Diritto all’oblio …degli imputati e indagati

Un’ opportunità dalla Riforma penale

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Un passo verso la civiltà. Diritto all’oblio.

La Riforma penale ha inserito articolo che permette di “blerare”, oscurare, in/deindicizzare, i dati personali delle persone che, a seguito di procedimento penale sono state poi assolte o addirittura, in sede di indagine la loro posizione è stata archiviata.

La norma richiama il Regolamento della privacy sul diritto all’oblio e crea  procedura che richiede l’istanza della persona interessata per ottenere apposita dicitura della cancelleria posta in calce, ad esempio, alla sentenza di assoluzione: dicitura che impedisca la indicizzazione dei dati personali dell’assolto sui motori di ricerca internet.

La norma sembra avere respiro proprio e solo in ambito penalistico e, in questo contesto, inserisce indicazioni operative che applicano gli art. 17 e 19 del Regolamento privacy (2016) e l’art. 52 Dlgs. 196/2003; norme, queste ultime, applicabili a prescindere da contesto penalistico.

La norma è meritevole e testimonia la volontà di aprire un varco utile a proteggere la persona nella sua integrità anche dai danni che la visibilità in internet provoca; danni irrimediabili magari causati da una” impropria” o infondata imputazione.

In realtà non si comprende per quale motivo la richiesta di oblio debba essere richiesta dalla parte con aggravio di attività e non possa essere imposta d’ufficio in tutti i casi di assoluzione e archiviazione. La norma invero non impedisce che la sentenza di assoluzione, ad esempio, viaggi in internet ma che i dati riferiti alla persona (nome e cognome e altri dati personali) vengano esposti, indicati.

Si allega di seguito  ….continua lettura testo – richiedi password per apertura documento a info@studiolegaleambiente.it -diritto all’oblio

Cinzia SilvestriDiritto all’oblio …degli imputati e indagati
Leggi Tutto

SOCIETA’ PARTECIPATE  o IN HOUSE – RESPONSABILITA’

SOCIETA’ PARTECIPATE  o IN HOUSE – RESPONSABILITA’

SOCIETA’ PARTECIPATE  o IN HOUSE – RESPONSABILITA’

Quando si configura il danno “erariale”?

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 5.11.2022


SOCIETA’ PARTECIPATE  o IN HOUSE – RESPONSABILITA’

La Cassazione civile conferma la distinzione tra società partecipate pubbliche e società in house providing.

L’analisi prende spunto dalla difficoltà di individuare la giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice contabile nell’ambito di responsabilità contabile di amministratori della società.

Il caso riguarda una società in Ambito Territoriale ottimale (ATO) per la gestione del Servizio Idrico integrato di una Regione, che aveva adito la Corte dei Conti per azione di responsabilità erariale di alcuni amministratori.

La Corte dei Conti dichiara il proprio difetto di giurisdizione contabile ritenendo che la Società non era qualificabile quale società in house mancando il requisito del “controllo analogo”.

Scrive la Cassazione: A proposito, allora, del controllo analogo, “quel che rileva è che l’ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. L’espressione “controllo” non allude perciò, in questo caso, all’influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull’assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale (si vedano, in tal senso, le chiare indicazioni di Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n.1, e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita)”. …

Continua la lettura dell’articolo che è protetto da pw . Chiedi la pw per la apertura del file a info@studiolegaleambiente.it

Cinzia SilvestriSOCIETA’ PARTECIPATE  o IN HOUSE – RESPONSABILITA’
Leggi Tutto

Regolamento – Biogas e biometano

Regolamento – Biogas e biometano

REGOLAMENTO – biomassa e biometano

fonti rinnovabili – nozione di impianto alimentato da rifiuti organici

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta il Regolamento – biomassa e biometano,  attuativo di alcune disposizioni del d.lgs. 199/2021 ovvero: Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.

Il d.lgs. 199/2021 disciplina la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili e di occupa appunto di biogas e biometano. Il Regolamento all’art. 2 indica le “definizioni” anche di “impianto alimentato da rifiuti organici” che elenca non solo la FORSU ma anche i fanghi da depurazione, il concime animale ecc…

Così l’art. 2 comma  lett. ee) del Regolamento: «Impianto alimentato da rifiuti organici»: impianto di produzione e utilizzazione di biogas prodotto a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) nonche’ da rifiuti ricadenti tra le tipologie di matrici di cui alle lettere b), c), d) e f) dell’allegato VIII, Parte A, del decreto legislativo n. 199 del 2021

In particolare il d.lgs. 199/2021 che si occupa della promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili prevede:

…b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti

domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 205 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) Rifiuto organico come definito all’articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata

di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena

alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e

all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie

prime elencate nella parte B del presente Allegato;

..

f) Concime animale e fanghi di depurazione;

leggi allegato VIII d.lgs. 199/2021

leggi regolamento – biogas,biometano

Cinzia SilvestriRegolamento – Biogas e biometano
Leggi Tutto

REGOLAMENTO – RIFIUTI INERTI

REGOLAMENTO – RIFIUTI INERTI

REGOLAMENTO – RIFIUTI INERTI

Cessazione qualifica rifiuto – D.MITE 27.9.2022 n. 152

segnalazione Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


D.MITE 27.9.2022 n. 152 – Regolamento – Rifiuti Inerti – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.9.2022 il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Decreto era atteso ma ormai conosciuto dai tecnici di settore. Giova in questo contesto “tradurre ” le norme finali e transitorie” che dettano alcuni incombenti per le aziende interessate. Recita l’ultimo articolo del Regolamento che si trascrive con parti “prosate” in font colorato: 

  1. 1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni (180 gg – 6 mesi) dalla data di entrata in vigore dello stesso ( 4.11.2022 e dunque entro il 4 maggio 2023), presenta all’autorita’ competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (operazioni di recupero) , indicando la quantita’ massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV (ad esempio AUA ex art. 208 Dlgs. 152/2006) ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 (A.I.A. art. 29bis ss. Dlgs. 152/2006). Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonche’ i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.

2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, i materiali gia’ prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonche’ quelli che risultano in esito alle procedure di recupero gia’ autorizzate possono essere utilizzati in conformita’ alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

Cinzia SilvestriREGOLAMENTO – RIFIUTI INERTI
Leggi Tutto

Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

BAT – Migliori Tecniche Disponibili – rilevanza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  – Cinzia Silvestri


La Cassazione penale 33089/2021 offre spunto per precisare il significato delle BAT e la loro rilevanza nell’ambito delle autorizzazioni. Violazioni delle BAT: quali conseguenze?  Violazione delle BAT si pone alla stregua della violazione di una qualsiasi prescrizione di autorizzazione.

Le BAT, possono avere rilevanza, ad esempio, in tutti quei reati in cui viene considerata la abusività della condotta (si pensi all’art. 452 – quaterdecies, ma anche 452 bis c.p., ma anche ipotesi di reato minori..).

Scrive la sentenza che le BAT : “..secondo la definizione che ne è oggi offerta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. l ter), rappresentano quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono contemporaneamente idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale e sono accessibili a costi ragionevoli (“la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’ idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’ impatto sull’ambiente nel suo complesso”.

Continua la sentenza: “…Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI.

Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’ impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche pù efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”).

La Cassazione affronta anche il complesso tema delle fonti ovvero della rilevanza della indicazioni delle BAT e le conseguenze al mancato rispetto delle stesse. Le BAT invero godono di autorità che deriva proprio dalla CE e dalle cosiddette “conclusioni sulle BAT (BAT Conclusions). La sentenza poi ricorda i punti di richiamo delle BAT nel d.lgs. 152/2006 e come le BAT debbano essere poste alla base delle stesse autorizzazioni:

“..Dal punto di vista del sistema delle fonti le BAT ambientali si distinguono, all’ interno dell’ampia e variegata categoria delle best practices, per l’autorità loro impressa dalla Commissione Europea, alla quale sono affidati l’elaborazione, il riesame e l’aggiornamento delle cosiddette conclusioni sulle BAT (o Bat Conclusions).

Il richiamo alle migliori tecniche disponibili è frequente nel D.Lgs. n. 152 del 2006. Così, la previsione dell’art. 29 bis (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) impone di tener conto delle Conclusioni sulle BAT nel rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Inoltre: in tema di tutela del suolo e delle risorse idriche, l’art. 98 prevede l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili per eliminare sprechi, ridurre consumi, incrementare riciclo e utilizzo; l’art. 100 richiama le migliori tecniche disponibili nella progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie; l’art. 101 stabilisce che le Regioni possono stabilire valori di emissione diversi e più restrittivi di quelli indicati dall’apposito allegato del Codice dell’Ambiente, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, l’art. 180 richiama le migliori tecniche disponibili quale strumento per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti; l’art. 187 (miscelazione di rifiuti) prevede che la miscelazione di rifiuti possa essere, a certe condizioni, autorizzata se conforme alle migliori tecniche disponibili; l’art. 215 impone di tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili nell’attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuati nel luogo di produzione; l’art. 237 octies obbliga l’adozione di tutte le misure per ridurre le emissioni e gli odori “secondo le migliori tecniche disponibili”. Infine, in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, l’art. 271 collega l’ individuazione dei valori di emissione alle migliori tecniche disponibili.

La Cassazione dunque provvede ad indicare l’importanza del rispetto delle BAT con riferimento alla “abusività della condotta”:

“…La verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime (anche in questo caso tenendo conto del tipo di attività e della rilevanza della eventuale inosservanza delle BAT Conclusions), assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest’ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT  Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime.

Cinzia SilvestriViolazioni delle BAT: quali conseguenze? 
Leggi Tutto

Delega ambientale e RSPP

Delega ambientale e RSPP

Delega ambientale e RSPP

Datore di lavoro, dirigente e preposto: la Cassazione puntualizza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 1) Delega ambientale e RSPP.

La Cassazione penale n. 34943/2022 si occupa di un infortunio sul lavoro e analizza, tra le tante questioni, anche la figura di RSPP che viene delegato “per la sicurezza”. Le considerazioni svolte valgono anche in tema ambientale.

La delega affidata al RSPP è piuttosto diffusa nelle aziende, soprattutto con riferimento alla Sicurezza sul lavoro. 

La sentenza ha il merito di cesellare la figura di RSPP e ricordare che è una figura “consultiva” priva di poteri decisori e di spesa.

Figura consultiva che a seguito di delega di funzioni, proprie del datore di lavoro, diviene invece perno decisionale con poteri di spesa, inerenti alla delega.

Si discute dunque se tale figura acquisti la rilevanza di una figura apicale anche ai fini della responsabilità dell’ente (Modello 231) ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a).

2) Rappresentanza/direzione/amministrazione

La sentenza consente di focalizzare il significato di soggetto “apicale” che non coincide con la posizione apicale del settore lavoristico (datore di lavoro, dirigente, preposto) bensì indica la massima espressione di rappresentanza e gestione dell’ente persona.

Ebbene, la nozione di rappresentanza evoca poteri di forza “dei quali l’organo esprime all’esterno la volontà dell’ente …”: la rappresentanza prescinde dal conferimento di “specifiche procure”, ed è una conseguenza del ruolo rivestito all’interno dell’ente.

La nozione di amministrazione invece richiama i poteri di “indirizzo, “di elaborazione strategiche, della organizzazione aziendale, della assunzione delle decisioni e dei deliberati attraverso i quali l’ente persegue le proprie finalità…”.

La sentenza dunque precisa le caratteristiche di rappresentanza, direzione, amministrazione che caratterizzano la figura apicale

Continua la sentenza:

“7.2 La direzione implica, di regola, un atto di prepositura con la quale il dirigente viene indirizzato all’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa e viene investito di attribuzioni che, per ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, pure nel rispetto delle direttive programmatiche dell’ente, di imprimere un indirizzo o un orientamento al governo complessivo dell’azienda assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello.

7.3 Le stesse decisioni di merito escludono che una delle funzioni apicali sopra indicate possa essere riconosciuta al R. in ragione dalle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che gli erano state espressamente attribuite nell’organigramma aziendale. Come è noto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione assume una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione di formazione dei dipendenti ..Per tale motivo, la sua nomina non vale a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro .. Orbene, se al RSPP viene riconosciuta una funzione di ausilio al datore di lavoro, appare evidente che una prestazione di collaborazione resa in ragione del rapporto di ausiliarietà e di subordinazione al datore di lavoro, non può essere ricondotta ad alcuna delle figure comprese nella categoria delle persone dotate di veste apicale, come delineata dal D.Lgs. n.vo 231 del 2001 art. 5 comma 1 lett. a)

3) Conclusioni

Considerare figura apicale RSPP, delegato alla sicurezza, comporta conseguenze anche sul piano probatorio in tema di responsabilità di Enti e dunque la Cassazione conclude escludendo lla figura di RSPP quale soggetto apicale.

RSPP delegato è figura subordinata con conseguente applicazione dell’onere probatorio indicato nella lettera b) dell’art. 5 comma 1 Dlgs. 231/2001.

 

Cinzia SilvestriDelega ambientale e RSPP
Leggi Tutto

Riduzione riscaldamento – istruzioni d’uso

Riduzione riscaldamento – istruzioni d’uso

Riduzione riscaldamento – istruzioni d’uso

Decreto “Cingolani” – 6.10.2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Veneto è in zona E e dunque è permessa l’accensione al 22.10.2022 e con orario decurtato di 1 ora.

E’ pubblicato in Gazzetta ufficiale del 18.10.2022 il decreto del Ministero che riduce anche l’utilizzo del riscaldamento a seconda della zona di riferimento. Il DM è stato però pubblicato al 6.10.2022 nel sito del Governo. Interessante la previsione che gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare entro 10 giorni i nuovi orari e dunque entro il 16.10.2022.

La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti – Riduzione riscaldamento – istruzioni d’uso: 

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 

2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 

3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 

4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 

5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 

6) Zona F: nessuna limitazione. 

Giova ricordare che “la classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal DPR  n. 412 del 26 agosto 1993 ss.m.. Il decreto, all’art. 2 suddivide il territorio italiano in sei zone climatiche, nominate dalla A alla F in base alla temperatura media esterna giornaliera. Il criterio utilizzato per tale suddivisione è la misurazione dei gradi giorno (abbreviato GG), e non l’ubicazione geografica. …La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo dell’anno e per quante ore al giorno è possibile accendere il riscaldamento negli edifici pubblici e privati. I sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze (temperature rigide in autunni o primavere), i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione…” cfr. wikipedia

Leggi DM 383 del 6.10.2022 – Riduzione riscaldamento


Cinzia SilvestriRiduzione riscaldamento – istruzioni d’uso
Leggi Tutto

Studio Legale e ….Ambiente e non solo….

Studio Legale e ….Ambiente e non solo….

Studio Legale …Ambiente non solo..

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Inizia la collaborazione tra Studio Legale Ambiente e Ambiente non solo... La rivista/blog del dott. Talluri si occupa di argomenti collaterali e complementari al diritto e dunque utili a mantenere viva l’informazione, la cultura ambientale che ben si sposa con i contenuti in diritto del nostro sito.

Sarà nostra cura evidenziare alcuni contenuti utili pubblicati sul blog … e iniziamo con il risparmio energetico….

 

 

Cinzia SilvestriStudio Legale e ….Ambiente e non solo….
Leggi Tutto

DECRETO AIUTI – P.A.U.A.R

DECRETO AIUTI – P.A.U.A.R

Decreto Aiuti e P.A.U.A.R….

DL 115/2022 convertito con modifiche con L. 142/2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art.33 del Decreto Aiuti ha inserito l’art. 27 ter al d.lgs. 152/2006 ovvero il Procedimento autorizzatorio Unico accelerato Regionale.

Leggi anche commento su questo sito sulla procedura accelerata Regionale del 10.9.2022

Ebbene. La legge di conversione modifica ancora il testo dell’art. 27 ter citato. Il comma 5 dell’art. 27 ter precisa l’ambito di rilevanza della procedura a tutte le licenze, concessioni ecc…:

5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all’autorita’ competente e alle altre amministrazioni interessate

un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative

di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio (( di tutte le

autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, )) comunque

denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal

proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per

cui si richiede altresi’ l’applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L’istanza deve contenere anche

l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di

assenso richiesti.

Si allega lettura dell’art. 33 DL 115/2022 come revisionato

Leggi art. 33 L. 115.2022 – art. 27 ter d.lgs. 152/2006

Leggi intero testo L. 115 decreto aiuti come convertito

Cinzia SilvestriDECRETO AIUTI – P.A.U.A.R
Leggi Tutto