Terreni agricoli ed energia

Firmato dal presidente della Repubblica il Dlgs sulle energie rinnovabili

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


E’ stato firmato dal Presidente della Repubblica il Dlgs sulle energie rinnovabili ed ora si attende solo la imminente pubblicazione (Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 ha approvato in via definitiva D.Lgs recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”).
 
Rispetto alla versione approvata in via preliminare il 30 novembre 2010  il testo presenta numerosi cambiamenti.
 
Viene confermata la soglia di 5 MegaWatt che distingue i due sistemi incentivanti validi per gli impianti rinnovabili che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012:
–       < 5 MW sistema d’incentivazione del feed in tariff (incentivo sull’energia prodotta);
–       > 5 MW previsione di aste al ribasso gestite dalla società GSE S.p.A.
 
Le modalità per l’attuazione dei due nuovi sistemi d’incentivazione restano affidate a un decreto ministeriale che però dovrà essere adottato non più entro 12 mesi ma entro 6 mesi.
 
Tra le modifiche più rilevanti introdotte si evidenzia la disposizione contenuta al comma 9-bis dell’articolo 23 che prevede un limite temporale all’attuale sistema d’incentivazione dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici, di cui al D.M. 6 agosto 2010.
 
Nel dettaglio, viene previsto che il regime introdotto dal D.M. 6 agosto 2010 (sistema entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2011) sarà ancora valido solo per gli impianti solari fotovoltaici per i quali l’allacciamento alla rete elettrica avverrà entro il 31 maggio 2011.
 
Un ulteriore decreto ministeriale, da emanare entro il 30 aprile 2011, disciplinerà l’incentivazione degli impianti allacciati alla rete dopo il 31 maggio 2011 sulla base di scaglioni annuali di potenza massima incentivabile e prevedendo la possibilità di differenziare le tariffe sulla base della classificazione urbanistica del lotto da incentivare.
 
Sempre in materia di fotovoltaico, viene rivista la disciplina degli impianti costruiti su terreni agricoli[1]. L’art. 10 comma comma 4, dispone infatti che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nelle aree agricole saranno agevolati solo gli impianti a terra fino a 1 MW e “nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario”, gli impianti dovranno essere collocati a una distanza non inferiore ai 2 km. Inoltre per potere usufruire delle agevolazioni non deve essere destinato “all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente”. Tali limitazioni, tuttavia, non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.
 
Un’ulteriore novità riguarda il sistema incentivante dei certificati verdi per il quale, viene prevista una riduzione del 22% (non più del 30%) del prezzo di ritiro dei CV in eccesso per gli anni dal 2011 al 2015.
 
Infine si evidenzia che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, saranno definiti con decreto ministeriale gli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento dei target.
 
 
 
 
 
 


[1] Art. 10
(Requisiti e specifiche tecniche)  1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui all’allegato 2. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2.  Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualità ecologica, le etichette energetiche e gli altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione. 3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, l’allegato 2 è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La decorrenza dell’efficacia del decreto è stabilita tenendo conto dei tempi necessari all’adeguamento alle norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto e non può essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato 2: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

 

adminTerreni agricoli ed energia
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Segnalazione

Egregi/Spett.li
Studio Legale Ambiente Vi segnala la giornata del 18.3.2011 nell’ambito del “Corso di vigilanza ambientale “ che si terrà a Mestre (Venezia ) presso la sede della Provincia. La giornata è dedicata all’illecito amministrativo ambientale con particolare attenzione alla procedura di cui alla L. 689/81.
 
Troverete informazioni al link Locandina_relatori.pdf
Cordiali saluti
Avv. Cinzia Silvestri
 

adminSegnalazione
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INQUINAMENTO ACUSTICO – LRV n. 21/99

Finanziaria 2011 – Regione Veneto[1]


A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
La Prima Commissione Permanente della Regione Veneto sottopone al vaglio del Consiglio i progetti di Legge 134 e 135 relativi alla Legge finanziaria regionale per l’esercizio del 2011.
La legge finanziaria non è ancora approvata e si attendono ancora emendamenti.
Circola voce ed alcuni siti già parlano dell’ emendamento alla Legge Finanziaria Regionale per l’anno 2011, che sembrerebbe vietare l’installazione di impianti fotovoltaici di certe dimensioni su terreno agricolo e fino al dicembre 2011: l’emendamento, però, non è ancora stato oggetto di discussione ed al momento non è stato pubblicato né esposto nel Progetto di Legge.
 
 
Il progetto di legge invece si occupa, per esteso, della LRV n. 21/99.
L’art. 7 del progetto di legge 134laddove approvato, modificherà gli artt. 7 e 8 della LRV n.  21/99 in materia di inquinamento acustico:
–       la Regione del Veneto abilita i titolari e i gestori di attività temporanee o che intendano organizzare manifestazionispettacoli di carattere temporaneo o mobile a chiedere il rilascio di apposite concessioni in deroga dei limiti acustici imposti dalla disciplina statale.
–       i comuni sono tenuti a valutare l’impatto acustico che tali eventi avranno sul territorio.
–       abrogato il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio.
 
Si offre dunque una prima lettura con riserva di emendare e di precisare le modifiche in seguito alla definitiva approvazione della legge regionale.
 

ART. 7 LEGGE 21/99
Emissioni sonore da attività temporanee
 
ART. 7 MODIFICATO
1. il Comune può, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione,
 
 
 
qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga
 
1. il Comune può, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli di carattere temporaneo ovvero mobile, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga
  1 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al Comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico.
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. 2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
3.L’accensione di fuochi d’artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio regionale. 3. abrogato.
4. L’impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. 4. L’impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività 5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00. 6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo può essere prevista nei regolamenti comunali. 7. il Comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale.
8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato 8. abrogato

 

ART. 8 LEGGE 21/99
CONTROLLO E SANZIONI AMM.VE
 
ART. 8 MODIFICATO
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell’ARPAV
 
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell’ARPAV
2. L’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10 della L. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.
 
2. L’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10 della L. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.
 
3. Oltre a quelle previste dall’art. 10 della L. 447/1995  sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l’esercizio delle attività svolte all’aperto o temporanee di cui all’art. 7 è punito con la sanzioni amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000a lire 1.000.000;
b) alla stessa pena soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all’art. 7 comma 7;
c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all’art. 2 comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.
3. Oltre a quelle previste dall’art. 10 della L. 447/1995  sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l’esercizio delle attività svolte all’aperto o temporanee di cui all’art. 7 è punito con la sanzioni amministrativa del pagamento di una somma da euro 125,00 a euro 550,00;
b) alla stessa pena soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all’art. 7 comma 7;
c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all’art. 2 comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 550,00 a euro 1.100.00.

 
 


[1] Il testo del progetto di legge è pubblicato sul sito della Regione veneto www.regione.veneto.it

 

adminINQUINAMENTO ACUSTICO – LRV n. 21/99
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FANGHI: rifiuti e reato di deposito incontrollato

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


 
La Corte di Cassazione ,con sentenza resa all’udienza del 12.1.2011, n. 28, ha precisato la portata dell’art. 127 D. Lgs. 152/2006[1] e la disciplina applicabile ai fanghi .
Si precisa che l’art. 127 (modificato dal Dlgs. 4/08) non è stato novellato dal correttivo alla parte III del D. Lgs. 152/06 .
 
La Suprema Corte era stata adita dal Sindaco di un Comune, indagato ex art. 256 comma 2 D. Lgs. 152/2006 (deposito incontrollato di rifiuti) perché la Procura aveva accertato la presenza di cumuli di fanghi essiccati di vegetazione spontanea all’interno dell’impianto di depurazione di acque reflue comunale .
 
L’impianto era stato oggetto di sequestro preventivo, contro il quale il Sindaco aveva presentato prima istanza di riesame e, stante il rigetto della stessa, aveva poi adito la Corte.
 
Il sindaco si difendeva allegando di essere provvisto della autorizzazione per lo smaltimento e lo scarico delle acque reflue, procedimento che di fatto “inglobava lo stoccaggio dei fanghi, che non erano altro che il prodotto della prima fase di smaltimento”.
 
Ebbene con sentenza n. 28/2011 la Cassazione accoglie il ricorso e dichiara la “carenza assoluta e radicale della motivazione dell’ordinanza” resa dal Tribunale di Riesame, che aveva rigettato l’opposizione del Sindaco. Il Tribunale invero riteneva sussistere il reato di deposito incontrollato dalla mera presenza dei fanghi; presenza di per sé bastevole, a detta del Tribunale, a dimostrare il fumus del reato contestato (cioè la fondata probabilità dei presupposti per una condanna).
 
I Giudici della Suprema Corte ritengono, invece, non sufficiente per integrare il reato di deposito incontrollato la mera presenza dei fanghi; richiedono  effettiva indagine in relazione alla natura ed alla provenienza dei fanghi, in quanto “i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione”.
Continua la Cassazione evidenziando che il Tribunale di riesame non ha accertato se i fanghi ritrovati nelle vasche annesse ai depuratori fossero proprio quelli esitati al termine del processo di trattamento della acque reflue


[1] Art. 127 D. Lgs. 152/2006 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
 
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato (1).
2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

 

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Sanzioni RCS e FIR (art. 258): quando entrano in vigore?

A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
L’art. 258, come riformato dal Dlgs. 205/2010, indica le sanzioni applicabili nelle ipotesi e per i soggetti che non hanno aderito al Sistri.
Il legislatore tiene conto, dunque, della operatività del Sistri e di preoccupa di applicare diverso regime a coloro che sono iscritti al Sistri e a coloro che non lo sono.
Si noti che il primo comma dell’art. 258 è applicabile – a certi soggetti individuati dal legislatore a mezzo di richiami non di facile lettura – a coloro che possono aderire su base volontaria ma… non abbiano aderito.
L’articolo presuppone l’operatività del Sistri ad oggi differita al 1/6/2011.
Sulla vigenza di tale nuovo articolo 258 si discute.
Il differimento al 1/6/2011 è sancito dall’art. 39 comma 1 Dlgs. 205/2010 (in combinato disposto con il DMA 22/12/2010) espressamenteper le sanzioni di cui alla normativa Sistri.
Il binomio espresso “sanzioni/Sistri” permette di dubitare che il differimento della applicazione possa includere anche l’art. 258.
Alcuni autorevoli autori sostengono invero che l’art. 39 citato ha abrogato il vecchio 258 (ante riforma) dal 25/12/2010 (entrata in vigore della riforma della parte IV del Codice Ambiente); ed il nuovo 258 non può essere operativo in quanto presuppone l’applicabilità del sistema/Sistri; sistema appunto differito al 1/6/2011. Ne deriva un vero e proprio buco normativo.
Vero è che tale interpretazione, più che giustificata dalla lettura della norma, che porta però a conclusioni gravi, forse, può essere ricondotta ad una lettura meno traumatica.
L’art. 258 prevede sanzioni senz’altro non riconducibili al Sistri, o meglio a coloro obbligati al Sistri, ma è indubbio che il suo legame al Sistri è evidente e lo presuppone. Tale subordinazione logica impone di comprendere nella indicazione di cui all’art. 39 Dlgs. 205/2010 ovvero nella sanzione anche l’art. 258. Ne consegue l’effetto – meno traumatico e più rispondente se non al dettato letterale al buon senso – di differire l’applicabilità del nuovo articolo 258 al 1/6/2010 lasciando ancora in vita il vecchio art. 258.
L’art. 258 nella nuova formulazione desta dunque qualche dubbio interpretativo sulla sua applicabilità e si attende intervento del legislatore sul punto al fine di chiarirne il significato.






Art. 258.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
 
Art.258 ante riforma Dlgs. 205/2010
 
Art. 258 post riforma Dlgs. 205/2010
“1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.” 1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. (1)
“2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.” 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. (2)
“3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi.
Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.”
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro.
 
Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. (3)
 
 
“4. Chiunque
 
 
 
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.
Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed
effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.
Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi,
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (4)
 
“5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’art. 190, comma 1, o del formulario di cui all’art. 193.” 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. (5)
5-bis. I soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. (6)
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. (6)

 

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Acque – Regolamento/qualità

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7-2-2011 – Suppl. Ordinario n.31, il Decreto 8 novembre 2010, n. 260, con il quale viene introdotto nell’ordinamento il regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
 
Il provvedimento entrerà in vigore il 22 febbraio 2011 ed andrà a modificare le norme tecniche della Parte III al Dlgs. n. 152/2006 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
 
In particolare, l’allegato 1 “Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale” alla Parte III, viene integralmente sostituito con il nuovo allegato I presente nel decreto.
 
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno aggiornare almeno una volta, nell’arco temporale coperto dal proprio Piano di Gestione, le informazioni relative ai dati di monitoraggio dei corsi d’acqua, elencate nell’allegato II.
 
Fatto salvo quanto stabilito dagli allegati al decreto, l’ISPRA potrà predisporre un manuale per la raccolta delle metodiche di riferimento da utilizzare per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici e mette a disposizione sul Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI) le liste tassonomiche e gli eventuali aggiornamenti cui far riferimento per gli elementi di qualità biologica.
 

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Acque di lavaggio uva/Acque reflue industriali

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
L’acqua di lavaggio dell’uva come l’acqua reflua da mollitura delle olive deve avere autorizzazione allo scarico di acque industriali; in difetto l’attività può essere sanzionata ex art. 137 Dlgs. 152/2006.
 
La Corte di Cassazione assimila i due casi e definisce le acque reflue industriali in tutto ciò che …non costituisce acque reflue domestiche ed assimilate.
 
La Corte applica ancora il pregresso articolo 59 del testo ormai abrogato ma non per questo la decisione ha perduto attualità laddove si riferisce alla questione relativa alla individuazione delle acque industriali.
La sentenza richiama infatti l’art. 74 del Dlgs. n. 152/2006 anziché il previgente art. 2 Dlgs. 152/99.
Vero è che nel tempo la definizione di acqua reflua industriale, nella versione successiva al Dlgs. 4/2008, non ha subito modifiche e dunque può giustificarsi il refuso ed il richiamo di articoli che si sono succeduti nel tempo.
 
Ebbene.
Il gestore di una cantina, sanzionato ex art. 59 D. Lgs. 152/99 (137 D. Lgs. 152/06) “per aver effettuato il lavaggio delle cassette di uva durante la vendemmia e fatto defluire l’acque di lavaggio in un canalone per la raccolta delle acque piovane” senza autorizzazione, promuove gravame avverso la sentenza che attesta la legittimità dell’ordinanza ingiunzione elevata a suo carico,
 
La difesa del ricorrente si basava sulla differenza tra lo scarico di acque ed il lavaggio con acque, poiché solo il primo era il risultato di un ciclo produttivo industriale.
 
Con sentenza n. 2048[1] del 24.01.2011(udienza 15.12.2010), la Cassazione Penale ha però rigettato le doglianze mosse, sostenendo che la sanzione ex art. 59 D. Lgs. 152/99 ricorre “tutte le volte in cui vi sia immissione nella pubblica fognatura di acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche”, confermando l’orientamento già espresso con sentenza n. 35138 del 18.6.2009.
 
Secondo la Corte rientrano nell’art. 74 comma 1 lett. h)[2] D. Lgs. 152/2006 tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue, come definite dalla lettera g)[3] del medesimo articolo di legge (Cass. Pen. n. 12865 del , 5.2.2009).


[1] Sentenza tratta da sito “www.lexambiente.it”
[2] Art. 74 comma 1 lett. h) TUA: “acque reflue industriali“: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita’ commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque eflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
 
[3] Art. 74 comma 1 lett. g) TUA: “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

 

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AIA: Sanzioni – art. 29 decies Codice Ambientale

A cura di avv. Cinzia Silvestri



Il Dlgs. n. 128 del 26/6/2010 entrato in vigore il 26/8/2010 ha modificato la parte seconda del Codice ambientale (Dlgs. 152/2006).
 
E’ utile richiamare l’esistenza di norma specifica e spesso dimenticata che sanziona la inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie in materia di AIA.
La sanzione è espressamente richiamata anche nella recente DGRV 2795/2010 commentata su questo sito.
 
L’art. 29 decies[1] del Codice ambientale Disciplina le attività che il gestore deve compiere, in particolare è tenuto ad attività di comunicazione ed informazione alle autorità competenti al controllo.
 
Il gestore è soggetto al controllo (ISPRA o ARPAV) sui punti indicati al comma 3:
a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l’autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
 
L’attività di controllo permette anche ispezioni straordinarie sull’impianto (comma 4); il gestore deve permettere “qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto” (comma 5) – la disposizione è in linea con l’obbligo di permettere ogni controllo e di rendersi disponibili all’accesso già indicato nel Codice ambientale.

L’articolo 29 decies prevede specifiche sanzioni in caso di inosservanza delle autorizzazioni o di esercizio in assenza di autorizzazioni:
Il comma 9 si limita ad imporre “sanzioni” tipicamente amministrative:
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente

Il comma 10 si occupa invece e solo della inosservanza della autorizzazione ed in presenza di situazioni di pericolo o di danno alla salute:
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
 
Il riferimento al RD del 1934 in materia di sanità pubblica allude e si sostanzia nel potere di ordinanza sindacale e di intervento attribuito al Sindaco.
 
 
 
 


[1] Articolo 29-decies
Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità competente.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 3.
3. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie Regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l’autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l’autorità competente, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all’autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all’autorità competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell’autorità competente, devono essere messi adisposizione del pubblico, tramite l’ufficio individuato all’articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie Regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

 

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AIA: operazioni di controllo preventivo – DGRV n. 2794/2010

A cura di avv. Cinzia Silvestri


In BUR n. 93 del 14.12.2010 la Regione del Veneto ha pubblicato la DGRV 2794 del 23.11.2010 contenente indicazioni sui controlli preventiviche la Provincia deve svolgere prima del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, coadiuvata dall’ARPAV ex art. 5 bis commi 7 e 8 LR 14.4.1985, n. 33 e s.m.i.
 
La DGRV risponde alla necessità di stabilire procedure e criteri uniformi al fine di permettere il controllo preventivo.
Importante la distinzione relativa alla fase della approvazione del progetto e alla autorizzazione provvisoria all’esercizio e la successiva fase della autorizzazione definitiva
Trattasi di una verifica pressoché documentale, dato anche il disposto dell’art. 25  L.R. 3/2000 e ss.m.i.[1], che permette la realizzazione dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio immediatamente dopo l’approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento o recupero e ciò fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione definitiva all’esercizio (art. 25 comma 2 L.R. 3/00).
La Legge Regionale 3/00 impone però anche il successivo positivo collaudo funzionale dell’impianto con la precisazione che le opere relative agli impianti di stoccaggio e le discariche devono essere collaudate prima dell’avvio dell’impianto medesimo, ancorché provvisorio.
 
Sussistono, quindi, due fasi tra loro distinte:
1)     da un lato la deliberazione della Giunta volta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica, il parere di compatibilità ambientale, la Vinca e l’AIA;
2)     dall’altro l’esercizio definitivo dell’impianto, che segue il provvedimento a firma del Segretario regionale all’Ambiente.
 
Quanto all’esercizio provvisorio[2], la Giunta ha così deliberato:
1)    il provvedimento di approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento o recupero abilita alla realizzazione dell’impianto e funge da AIA provvisoria in attesa del provvedimento definitivo se il privato dimostra alla Regione, alla Provincia ed all’ARPAV di aver prestato le garanzie finanziarie di cui all’art. 208 comma 11 lett. g) TUA e deposita la documentazione successiva al controllo effettuato dopo l’attivazione del PMC ed eventualmente gli esiti delle verifiche operate dall’ARPAV laddove rilevanti;
2)    salvi i casi in cui il rilascio dell’AIA sia contestuale al procedimento che legittima la realizzazione dell’intervento, previo favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’esercizio ordinario dell’impianto è subordinato ad uno specifico atto autorizzativo rilasciato previa analisi della documentazione di cui al punto 1 ed in base agli esiti dei controlli preventivi espletati dalla Provincia con l’ausilio dell’ARPAV (che dovranno essere inviati all’Autorità competente entro 60 gg dal ricevimento del collaudo funzionale degli impianti7discariche di gestione dei rifiuti).
3)    L’AIA provvisoria rimane efficace fino al rilascio dell’AIA definitiva.
4)    Fatti salvi gli impianti già in possesso di AIA all’esercizio ordinario, le procedure sopra indicate si applicano anche agli impianti di trattamento di rifiuti, agli stoccaggi di rifiuti ed alle discariche già in possesso del provvedimento AIA ma non ancora abilitate all’esercizio ordinario i cui provvedimenti autorizzativi rilasciati, ove difformi, devono intendersi modificati dalla DGRV 2794/2010.
5)    Tali procedure si applicano altresì agli impianti già in  possesso di AIA all’esercizio ordinario, che nel frattempo abbiano già conseguito il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e per le quali risulti altresì favorevole il parere al rilascio dell’AIA alla realizzazione.
 


[1] Art. 25 – Realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale.
1. Gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all’articolo 22, sono soggetti a collaudo funzionale.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento o recupero abilita alla realizzazione dell’impianto ed al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o diniego dell’autorizzazione all’esercizio prevista dall’articolo 26.
3. L’avvio dell’impianto, e l’esercizio provvisorio dello stesso, è preceduto dall’invio al Presidente della provincia da parte del proponente di una comunicazione, recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla quale risulti:
a) la data di avvio dell’impianto;
b) il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell’impianto stesso.
4. Alla comunicazione di cui al comma 3 deve essere allegata la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie previste dall’articolo 26, comma 9.
5. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, deve essere presentato al Presidente della provincia, in allegato alla richiesta di autorizzazione all’esercizio, il certificato di collaudo funzionale.
6. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 5, le opere relative agli impianti di stoccaggio, anche annessi ad attività di recupero o smaltimento, e le discariche debbono essere collaudate prima dell’avvio dell’impianto e del suo esercizio provvisorio. Il relativo certificato di collaudo è trasmesso unitamente alla dichiarazione di ultimazione delle opere di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Il provvedimento di approvazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, diversi da quelli di cui al comma 6, può comunque prevedere, per alcune componenti, che il collaudo funzionale preceda l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio.
8. In sede di collaudo devono, tra l’altro, essere attestati, in funzione anche della tipologia di impianto:
a) la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
b) la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento o di recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
c) la funzionalità dei sistemi di allarme e di sicurezza;
d) l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
e) il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
f) l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
g) l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da smaltire o da recuperare, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi
9. Per le discariche deve essere effettuato un ulteriore collaudo funzionale, successivo alla chiusura dell’impianto, finalizzato ad attestare l’avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale dell’area
 
[2] Il testo della DGRV 2794/2010 è reperibile in www.regione.veneto.it

 

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Sicurezza e Amianto – Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto

Indicazioni della Commissione consultiva

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi




 
La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, nella seduta del 19 gennaio 2011, ha approvato, come prescritto dall’art. 249, comma 4, del D.Lgs 81/08, gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto la cui presenza esonera il datore di lavoro dall’applicazione degli articoli 250 (notifica all’organo di vigilanza), 251, comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) del D.Lgs 81/08 a condizione, tuttavia, che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall’OMS (WHO, 2000).
 
Nello specifico, le attività “ESEDI”, di cui all’art. 249 comma 2 del D.Lgs 81/2008 vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.
 
La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile. A titolo indicativo e non esaustivo è, in seguito, riportato un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra descritte, possono rientrare nelle attività “ESEDI”.
 
a)     Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:
1)     interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
2)     riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
3)     applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
4)     spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
5)     interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
6)     interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
7)     attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente;
8)     inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
9)     interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.
 
b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:
1)     rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
2)     rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
3)     raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all’equivalente di 10 m2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.
 
c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:
1)     interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
2)     messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all’equivalente di 10 m2), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell’area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.
 
d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:
1)     campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
 
Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all’evoluzione delle conoscenze. Da quanto su esposto si ritiene che le attività “ESEDI” sopra riportate, possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) come previsto dall’art. 249, comma 2, del D.Lgs 81/2008 e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata, a intervalli regolari secondo il dettato normativo previsto dall’art. 258 del medesimo decreto.
 
Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, durante l’effettuazione delle attività “ESEDI”, dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell’art. 252 del D.Lgs 81/08 con particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.
 

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DOVE SI CONSERVANO I REGISTRI DI CARICO E SCARICO?

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati



A decorrere dal 25.12.2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 205 del 3.12.2010 (in S.o. n. 269 alla G.U: 10.12.2010, n. 288) che ha riscritto la parte  IV del Testo Unico Ambientale, in recepimento della Direttiva 2008/98 CE sui rifiuti.
 
L’articolo 190 nella nuova formulazione dialoga con la normativa Sistri e destina l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico a coloro che non hanno aderito al Sistri. Ed invero la normativa Sistri espressamente richiamata dal nuovo correttivo ha la finalità proprio di sostituire il cartaceo col sistema informatico proprio del Sistri.
Le annotazioni devono avvenire sempre entro 10 giorni dalla produzione.

Con decreto del DM 22/12/2010 il Ministero ha prorogato il termine di operatività del Sistri (ex art. 12/ comma 2 DM 17/12/2009) al 31/5/2011 e dunque prorogato anche l’obbligo per i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto di adempiere fino al 31/5/2011 anche agli obblighi previsti agli articoli 190 e 193 del Dlgs. 152/2006.

Art.  190 Dlgs. 152/2006 (1)
in vigore fino al 24.12.2010
Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Art.  190 Dlgs. 152/2006
in vigore dal  24.12.2010
sostituito dall’articolo 16 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205
1. I soggetti di cui all’art. 189, comma 3 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico 1. I soggetti di cui all’art. 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderitosu base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico sui cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dello scarico medesimo.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita’ di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l’origine, la quantita’, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano atività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari, i registri integrati con i formulari di cui all’art. 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservasti a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. 2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzioneo, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all’art. 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati percinque anni dalla data dell’ultima registrazione
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa’ di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
 
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
 
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo che ne faccia richiesta. 4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo qualora ne faccia richiesta
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita’ fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
 5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita’ fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
 
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e’ quella di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
 
6-bis. Per le attivita’ di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalita’ fissate dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.  
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente art. e’ definita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell’ambiente del 4 agosto 1998. 7. Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: in litri la congiunzione: e e’ sostituita dalla disgiunzione: o.
 
8. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. 8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a) relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Nell’Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in litri” la congiunzione: “e” e’ sostituita dalla disgiunzione: “o”. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo’ essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.

 
Dalla lettura dell’art. 190 emerge che:

SOGGETTI
dal 25.12.2010 sono tenuti a dotarsi e a compilare il registro di carico scarico SOLO:
1. soggetti di cui all’art. 188-bis che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI (art. 190 comma 1)
2. i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa (art. 190 comma 8).
In ogni caso sono esenti dal registro di carico e scarico i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro  commercio (art. 266 comma 5).
 
 
Le disposizioni transitorie e finali di cui agli artt. 265 e 266 nuovo TUA nulla dicono in proposito, limitandosi a far salve “le vigenti norme regolamentari e tecniche” in attesa dell’emanazione di nuovi Decreti Ministeriali disciplinanti le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti (art. 265 comma 1).
 
A nulla vale l’art. 39 D. Lgs. 205/2010, il quale stabilisce una disciplina transitoria solo in relazione alle sanzioni applicabili a chi non ottempera al dovere di iscrizione al SISTRI…..iscrizione che peraltro elimina l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico.
 
Quanto al DM 12.2010 si precisa che tale provvedimento ha soltanto l’effetto di prorogare il termine di cui all’art. 12 comma 2  del DM 17.12.2009 e di permettere il deposito del MUD 2010 entro il 30.4.2011 e del MUD 2011 entro il 31.12.2011….nulla però statuisce in riferimento sui soggetti tenuti al MUD e al registro di carico scarico.
Il Decreto Ministeriale, poi, è fonte secondaria non avente forza di legge e, quindi, prevalgono in ogni caso le disposizioni di cui al D. Lgs. 205/2010.
 
LUOGO
Il registro di carico scarico deve essere tenuto presso l’impianto di produzione oppure nel sito di produzione laddove la prima soluzione risultasse eccessivamente onerosa.
Il TUA non definisce l’impianto né il sito di produzione, ma solo il produttore del rifiuto, che è quel “soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti” (art. 183 comma 1 lettera f).
I Decreti Ministeriali sul SISTRI utilizzano il termine unità locale.
 
TEMPO
L’art. 190 comma 2 riporta un refuso di stampa, contenuto anche nel D. Lgs. 205/2010, laddove il predicato sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione è privo di soggetto.

 

adminDOVE SI CONSERVANO I REGISTRI DI CARICO E SCARICO?
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AATO – Disciplina transitoria della Regione veneto

Servizio integrato rifiuti


A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati




La Regione del Veneto ha pubblicato in BUR n. 98 del 31.12.2010 due Delibere della Giunta sulla disciplina transitoria delle AATO : DGR n. 2793 del 23.11.2010 e DGR di precisazione n. 3151 del 14.12.2010.
 
Le delibere non tengono conto della intervenuta proroga di vita delle AATO al 31.3.2011 ; tuttavia mantengono importanza proprio per la prossima cessazione di attività delle ATO.
 
Le Delibere integrano la lacuna normativa lasciata dalla legge statale, che ha stabilito la soppressione delle AATO, ma senza prevedere alcun periodo di transizione.
Si ricorda che:
– con Legge Finanziaria 2008 la Regione era chiamata a stabilire gli ambiti ottimali (art. 2 comma 38 L. 24.12.2007, n. 244),
– gli ATO, ai sensi dell’art. 23 bis D.L. 112/2008, convertito con L.133/2008, sono servizi pubblici di rilevanza economica e quindi la scelta del gestore e l’affidamento del servizio devono essere decisi a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.
– con L 42/2010 di conversione del D.L. 2/2010 è stato introdotto il comma 186 bis all’art. 2 della Legge Finanziaria 2010, con cui sono state soppresse le AATO.
 
Evidente la necessità di una disciplina transitoria e di coniugare le singole disposizioni normative citate, decise dalla Regione Veneto con DRG 2793/2010 e precisate con DRG 3151/2010.
 
In particolare la Giunta con la Delibera n. 2793 del 23.11.2010  richiede che le Amministrazioni che svolgono  funzioni in materia digestione dei rifiuti urbani si attengano alle indicate linee guida in attesa della emanazione della Legge Regionale di individuazione dei soggetti che sostituiranno le AATO:
 
a.           gli affidamenti effettuati dalle AATO (o dai superstiti Enti responsabili di bacino) tra il 14.12.2010 e l’ 1.1.2011, nonché quelli anteriori la legge regionale di sostituzione AATO, devono rispettare la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed avere una durata compatibile con gli interessi legittimi dei nuovi soggetti che verranno individuati con legge regionale ed, in ogni caso, non superiore a tre anni.
b.          I rapporti regolanti i servizi pubblici a rilevanza economica delle  AATO in scadenza prima dell’1.1.2011, possono essereragionevolmente prorogati per un periodo non superiore a due anni dalla loro scadenza, solo qualora la modalità di affidamento del servizio sia conforme alle disposizioni della nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la prorogabilità sia espressamente prevista dal contratto in essere e l’affidamento sia stato effettuato in conformità  alla normativa allora vigente.
 

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Acque: dal 4.1.2011 riformata parte terza Dlgs. n. 152/2006

Focus: art. 74 comma 2 Dlgs . n. 152/2006
a cura di avv. Cinzia Silvestri


Il CdM con Dlgs. del 10 dicembre 2010 n. 219 (pubblicato in G.Uff. Del 20 dicembre 2010) ha dato attuazione alla direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE che sabilisce specifiche tecniche per l’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.
La parte terza viene dunque modificata in alcune sue parti e nell’allegato I.
Le modifiche di particolare rilevanza anche applicativa si rinvengono agli articoli 74 e 78 della parte terza.
Si declina di seguito breve schema delle modifiche apportate all’art. 74 al fine di segnalare alcune corpose novità.

Articolo 74 comma 2 Dlgs. 152/2006 come modificato dal
Dlgs. n. 219/2010
 
Art. 74 comma 2 lett.z) Dlgs. n. 152/2006: sostituita z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo statochimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza;’
 
Art. 74 comma 2 Dlgs. n. 152/2006: inserite lett. uu-bis; uu-ter; uu-quater; uu-quinquies uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l’analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell’analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura piu’ basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell’esame di proprietà nominali.’;

 

adminAcque: dal 4.1.2011 riformata parte terza Dlgs. n. 152/2006
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Proroga Sistri e MUD

a cura di avv. Cinzia Silvestri


 

 
Con Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010 n. 302 ed in vigore dallo stesso 28 dicembre è stata attuata la proroga Sistri anticipata e promessa.
L’articolo 12 comma 2 del DMA 17 dicembre 2009 prevedeva l’obbligo per i soggetti di cui agli articoli 1,2 del Decreto di adempiere entro il 31 dicembre 2010 anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del Dlgs. n. 152/2006 (registri carico scarico e formulari cartacei).
Il Ministero ritiene opportuno prorogare il termine del 31 dicembre 2010 “al fine di consentire ai soggetti tenuti di acquisire maggiore familiarità con il Sistri evitando soluzione di continuità nel controllo della tracciabilità dei rifiuti”
 
 

Ed ancora il DMA del 22 dicembre 2010 proroga il termine per la presentazione MUD relativo all’anno 2010 al .
L’articolo 12 comma 1 DM Sistri prevedeva che entro il 31 dicembre 2010 i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti al MUD comunichino al Sistri compilando apposita scheda le infirmazioni indicate relative al periodo 2010 precedente l’operatività Sistri sulla base dei dati inseriri nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del Dlgs. N 152/2006
 
 

Mud relativo anno 2010 30/04/10
Mud relativo anno 2011 31/12/11
Adempimento anche obblighi ex articoli 190 e 193 (registri carico e scarico e formulari) 31/05/11

 
 
 
 

Articolo 12 Disposizioni transitorie

1. Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, (..) sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all’operatività del Sistri come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.16 17
3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

adminProroga Sistri e MUD
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Sistri: proroga al 31 maggio 2011?

Siglato un Protocollo di Intesa che impegna il Ministero dell’Ambiente a prorogare il periodo transitorio del Sistri
 
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
 
Le crescenti difficoltà riscontrate nel giungere ad una piena operatività del sistema Sistri, hanno indotto Rete Imprese Italia ad avviare un’azione congiunta con Confindustria, finalizzata a tutelare le imprese che, per le notevoli carenze funzionali ed operative, si trovano nell’impossibilità di operare nel rispetto delle disposizioni di legge per comportamenti non ad esse imputabili.
 
A tal fine è stato richiesto al Ministro Prestigiacomo, con lettera del 3 dicembre 2010, che, nell’attesa della definitiva risoluzione di tutte le criticità operative riscontrate, sia disposta l’immediata sospensione delle sanzioni a carico delle imprese.
 
A seguito di tale iniziativa è stato sottoscritto, in data 22 dicembre 2010, un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Ambiente, Rete Imprese Italia e Confindustria in base al quale il Ministero si è impegnato ad emanare un decreto per formalizzare le richieste delle Confederazioni e, in particolare, per disporre una ulteriore proroga di cinque mesi all’avvio del SISTRI.
 
Le Confederazioni, da parte loro, si sono impegnate a verificare periodicamente lo stato di avanzamento del sistema, a proporre, qualora necessario, eventuali misure correttive per garantire l’operatività del Sistri entro la data prevista e a definire le modalità di attuazione della procedura di delega degli adempimenti Sistri alle associazioni imprenditoriali o loro società di servizi (Cfr. art. 7, comma 1, DM 17/12/2009). Tali attività saranno svolte all’interno di un apposito Comitato di indirizzo presieduto dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni firmatarie del Protocollo.
 
Il Ministro ha assicurato che il decreto, già firmato e avviato alla Corte dei Conti per la registrazione, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro fine anno.
 
Anticipiamo, con riserva di darne conferma al momento della sua pubblicazione, i contenuti delle disposizioni previste.
 
Il testo del decreto dovrebbe prevedere, in particolare, la proroga al 31 maggio 2011 della fase transitoria di applicazione del sistema (Cfr. art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009), in base alla quale le imprese saranno tenute ad operare seguendo un doppio regime di adempimento: da un lato gli adempimenti telematici previsti dal Dm 17 dicembre 2009 e s.m.i. (iscrizione Sistri, pagamento contributo, ritiro dispositivi USB ed istallazione black-box per i trasportatori, compilazione Scheda Registro Cronologico e Scheda Area Movimentazione) e, dall’altro, due dei precedenti adempimenti cartacei che hanno regolato la produzione e gestione dei rifiuti prima dell’entrata in vigore del Sistri: l’art. 190 (registro di carico e scarico) e l’art. 193 (formulario di trasporto) del D.Lgs 152/06.
 
Al riguardo si evidenzia che l’articolo 16, comma 2, del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 (di recepimento della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE), prevede espressamente che le disposizioni che riformulano gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/2006, entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009, e pertanto il Registro ed il Formulario a cui le imprese devono attenersi sono quelli previsti nelle vecchie formulazioni del D.Lgs 152/2006.
 
Per quanto riguarda il regime delle sanzioni che regolerà il periodo transitorio, va sottolineato che l’articolo 39, comma 1, (Disposizioni transitorie e finali) del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, prevede che le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applicano a partire dal giorno successivo a quello indicato nel DM 17 dicembre 2009. Ne consegue che, con la proroga del regime transitorio, vengono sospese le sanzioni specifiche del SISTRI fino al 31 maggio 2010.
 
Fino a tale data, dunque, le imprese che obbligatoriamente devono iscriversi al Sistri (pur se tenute agli adempimenti previsti dal Dm 17 dicembre 2009) assolvono agli obblighi di legge, e sono garantite in caso di controlli, unicamente attraverso la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario. Solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli dà luogo infatti alla contestazione delle specifiche sanzioni previste. Tali sanzioni sono, in particolare, quelle previste dall’articolo 258 del D.Lgs 152/2006 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”.
 
Il decreto che verrà emanato dal Ministero dell’Ambiente dovrebbe prevedere, inoltre, la proroga al 30 aprile 2011 del termine previsto all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto, relativo alla presentazione di una scheda semplificata telematica (il cd. muddino inizialmente previsto per i primi sei mesi dell’anno) che sostituirà il modello unico di dichiarazione ambientale per i rifiuti prodotti o gestiti nel corso dell’anno 2010. Per quelli relativi al 2011, le comunicazioni dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2011. Saranno esentati dalla comunicazione relativa al 2011 i soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, abbiano riportato nel sistema SISTRI tutti i dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati. Tale circostanza potrà essere attestata, tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell’ente o impresa.
 

adminSistri: proroga al 31 maggio 2011?
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Focus: Abbandono di rifiuti

alla luce della riforma della parte IV Dlgs. 152/2006
 
a cura di Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


L’articolo 255 Dlgs. n. 152/2006 è stato riformato dal Dlgs. n. 205/2010 in vigore dal 25.12.2010 solo nella parte relativa alla quantficazione della sanzione di cui al comma 1.

La sanzione amministrativa per l’abbandono/deposito/immissione di rifiuti non pericolosi passa da 105/620 Euro a 300/3000 Euro; per i rifiuti pericoloso passa da 25/155 Euro all’aumento fino al doppio.
Sanzione massima prevista nel caso dei rifiuti pericolosi è dunque di € 6000.

Soggetto Violazione

Sanzione

Riferimenti normativi
Chiunque Abbandonodepositodei rifiuti ovveroimmissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee o immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura. Sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro atremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio Art. 255 comma 1, D.Lgs. n. 152/06
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice Qualora la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione non avvenga esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. (231 co. 5) Sanzione amministrativa pecuniaria da euroduecentosessanta a euromillecinquecentocinquanta Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, non comunichino l’avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e non consegnino il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA.(231 co. 5) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06
Chiunque In caso di mancata ottemperanza all’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 192 comma 3 Arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06
Chiunque In caso di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Arresto fino ad un anno.Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06

 

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Rifiuti: norme abrogate dal 25.12.2010

art. 39 Dlgs. n. 205/2010
a cura di avv. Cinzia Silvestri


 
L’art. 39 comma 3 del Dlgs. n. 205/2010 precisa le norme che verranno abrogate e dunque espunte dal testo del Codice Ambiente alla parte IV.
 

Articoli abrogati a partire dal 25.12.2010
Art. 181bis Dlgs. n. 152/2006 Materie e sostanze e prodotti secondari: l’articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 18-bis, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. L’abrogazione si giustifica per il nuovo assetto e la completa riscrittura del “sottoprodotto”.
Art. 210 Dlgs. n. 152/2006 Autorizzazioni in ipotesi particolari: articolo che ha subito modifiche e sostituzioni dal Dlgs. 16 gennaio 2008 n. 4
Art. 229 Dlgs. n. 152/2006 Combustibile da rifiuti e da Cdr e cdr q
art. 3 Dlgs. Del 30.4.1998 n. 1731 Smaltimento di rifiuti agricoli
Allegati abrogati dal 25.12.2010
Allegato A Categorie di rifiuti (da Q1 a Q16)
Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all’attività che li ha prodotti (I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango) (*)
 
Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell’allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell’allegato I:
 

 

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Sistri: peso a destino

Studio Legale Ambiente


 
 
Alcune considerazioni sul “peso a destino” che la normativa Sistri sembra non avere ancora definito.
 
L’unità di misura prevista nella scheda Sistri è il chilogrammo.
Le aziende che compileranno l’Area Registro Cronologico (RC) in sede di carico dei rifiuti dovranno indicare il peso presunto nel caso in cui non posseggano una pesa; il peso registrato nel caso in cui dispongano di una pesa aziendale.
In fase di accettazione dei rifiuti nell’impianto di destinazione verrà inserito nella scheda Sistri il peso verificato a destino.
Tale registrazione comparirà in tutte le schede di tutti i soggetti presenti nella scheda stessa.
 
Fino a quando non verrà emanata una norma che preveda l’obbligo di una pesatura in fase di produzione e movimentazione del rifiuto, il quantitativo del rifiuto caricato è quello presunto e soltanto all’arrivo all’impianto di destinazione ci sarà la verifica del peso.
Non esiste a tal proposito una soglia di tolleranza tra il peso stimato dal produttore ed il peso a destinazione.
 

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Rifiuti: Novità dal 25.12.2010

Riformulata la parte IV del Dlgs. n. 152/2006
a cura di avv. Cinzia Silvestri


La parte IV del Dlgs. 152/2006 è stata modificata ed integrata dal Dlgs. 3.12.2010 n. 205; decreto di recepimento della Direttiva 2008/98/CE.

Il decreto è stato pubblicato nella GU 10.12.2010 n. 288 ed entrerà in vigore il 25.12.2010.
Molte le novità introdotte e fra tante la previsione delle responsabilità e delle sanzioni in materia di procedura Sistri (ex artt. 188 ss. e 260 bis ss. Dlgs. 152/2006).
Seguiranno sul sito opportune schede di approfondimento.
 

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Energia (1): Direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili

Approvazione preliminare schema di decreto
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Il Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Il provvedimento recepisce all’articolo 3 gli obiettivi imposti a livello europeo al nostro Paese  consistenti nel raggiungimento al 2020 di una quota del:
–   17% di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia in quell’anno;
–        10 % di energia da fonti rinnovabili impiegate nel settore dei trasporti rispetto al consumo totale del settore[1] al 2020.
Considerata la complessità del provvedimento si riporta di seguito un’analisi sintetica differenziata per macro tematiche.
REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (art. 22)
Il provvedimento prevede l’entrata in vigore – a partire dal 1° gennaio 2013 – di nuovi sistemi incentivanti per sostenere la produzione di energiaelettrica da fonte rinnovabile differenziati a secondo delle dimensioni e della tipologia di impianto:
Þ    sistema della tariffa incentivante (feed-in premium) per gli impianti di potenza inferiore a 5 MegaWatt elettrici compresi quelli alimentati da biogas, biomasse, bioliquidi sostenibili e centrali ibride di qualsiasi potenza (art. 22 comma 3);
Þ    incentivo su base d’asta al ribasso per l’gli impianti con potenza superiore a 5 MegaWatt elettrici.
Lo schema di provvedimento riporta i criteri applicativi generali rimandando alla stesura, entro un anno dall’approvazione del presente provvedimento, di un apposito decreto ministeriale per la definizione dei valori degli incentivi, dei rispettivi aggiornamenti, delle procedure e delle modalità di transizione dal vecchio al nuovo meccanismo incentivante. I nuovi criteri incentivanti varranno per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012.
Al riguardo si riporta un approfondimento sulle previsioni legislative contenute nel provvedimento volte a disciplinare il passaggio dai meccanismi vigenti a quelli previsti dallo schema di recepimento della Direttiva europea in riferimento ai certificati verdi e alla tariffa omnicomprensiva.
Certificati Verdi
Viene gradualmente reso inefficace il sistema dei certificati verdi. Tale sistema si regge infatti sull’obbligo in capo ai produttori e importatori da fonte non rinnovabili di immettere energia pulita in rete o di acquistare i relativi diritti da produttori da fonti rinnovabili. L’obbligo, commisurato percentualmente all’energia immessa, viene ridotto gradualmente per il periodo 2013-2014 per poi annullarsi al 2015. Lo schema di D.Lgs prevede comunque il ritiro da parte del GSE di tutti i certificati emessi nel periodo 2011-2015 che risulteranno in eccesso sul mercato. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati sarà però ridotto ad un valore del 70% rispetto a quello attualmente previsto dall’articolo 2, comma 148 della L. 244/2007.
Tariffa fissa Omnicomprensiva
Il sistema incentivante della tariffa fissa omnicomprensiva introdotto dall’articolo 2 comma 145 della L. 244/2007 resta in vigore – con le tariffe stabilite dalla Tabella 3 della stessa legge – per tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Tali tariffe sono riconosciute in ogni caso per un periodo di 15 anni. 


[1] Benzina, diesel, biocarburanti, elettricità

 

adminEnergia (1): Direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili
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SISTRI – Manuale Utente al 30.11.2010 e la procedura per gli adempimenti degli obblighi attraverso le organizzazioni di categoria

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Il Ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione degli utenti, sul sito www.sistri.it, una nuova versione del manuale operativo (allegato I). Tale aggiornamento tiene conto sia delle novità apportate alla piattaforma applicativa SISTRI sia delle preziose segnalazioni pervenute dagli utenti iscritti.

Tra le principali variazioni segnaliamo l’inserimento di nuove sezioni relative alla prima apertura del registro cronologico, al flusso produttore > gestore senza trasporto, al trasporto intermodale ed all’autospurgo.

Di seguito, una sintesi delle principali novità introdotte dalle nuove sezioni.
Prima apertura del registro cronologico

Qualora il produttore di rifiuti intenda movimentare un rifiuto in giacenza gia registrato sul registro di carico e scarico, ma non ancora caricato sull’area registro cronologico, dovrà:

  • inserire manualmente nel registro cronologico i dati relativi al rifiuto da movimentare;
  • compilare la scheda area movimentazione secondo le procedure previste dal Sistri per la movimentazione di un rifiuto.

Flusso produttore – gestore senza trasporto (recupero/smaltimento da parte del produttore del rifiuto)In numerosi casi, la gestione di un rifiuto avviene senza che ci sia l’intervento di un trasportatore, in quanto ad esempio:

  • il rifiuto viene gestito dallo stesso produttore senza trasporto intermedio;
  • produttore e gestore risiedono all’interno dello stesso perimetro;
  • oppure il rifiuto prodotto viene avviato al gestore tramite sistemi meccanici quali, ad esempio, condotte o nastri trasportatori.

In questi casi la procedura da adottare e la seguente:al momento della produzione del rifiuto il produttore dovrà caricare il rifiuto prodotto sul registro cronologico come produttore, secondo le normali procedure previste dal Sistri.Al momento dell’avvio all’impianto di recupero/smaltimento il produttore dovrà scaricare manualmente il rifiuto.

Trasporto intemodale

Il produttore inserisce tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto intermodale nella scheda SISTRI Area Movimentazione, compilando la sezione relativa all’indicazione della tratta intermodale. In tale sezione il produttore deve indicare i soggetti presenti nella movimentazione nell’ordine in cui partecipanoalla filiera di trasporto. (ad esempio: trasportatore su gomma, operatore logistico, impresa ferroviaria, operatore logistico, trasporto su gomma) Si ricorda che per il trasporto ferroviario e marittimo i vettori coinvolti non sono dotati di black box e i dati relativi al percorso saranno comunicati con le modalità di seguito esposte.

Autospurgo

Nel caso degli autospurgo, si applica l’articolo 6, comma 2, del DM 17 dicembre 2009. Secondo tale norma, i produttori (cioè in questo caso i fruitori del servizio di autospurgo) comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell’impresa di autospurgo che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità. Inoltre, vengono previste integrazioni e modifiche riguardo le seguenti sezioni: la scheda SISTRI area registro cronologico, il flusso produttore non iscritto > trasportatore, la verifica analitica e accettazione del rifiuto all’impianto di gestione, i  rifiuti prodotti da cantieri e quelli prodotti in corso di attività di manutenzione. È stata, inoltre, predisposta la Sezione Associazioni di Categoria all’interno della quale è possibile consultare la Procedura per gli adempimenti degli obblighi relativi al SISTRI attraverso le organizzazioni di categoria e le informazioni relative alla modulistica da utilizzare. Così come previsto dall’articolo 7 del Dm 17 dicembre 2009, una volta iscritti al SISTRI, i soggetti possono adempiere agli obblighi tramite delega alle seguenti strutture:

  • associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali,
  • società di servizi di diretta emanazione delle medesime.

La delega, redatta in carta semplice secondo il modulo (allegato II) appositamente predisposto, deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto delegante.La firma può essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Importante novità introdotta al riguardo è quella che prevede la possibilità, in alternativa ai metodi sopra enunciati, di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesti di aver attribuito all’associazione imprenditoriale od alla società di servizi di diretta emanazione della stessa l’incarico di adempiere, per proprio conto, agli adempimenti di cui al DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI resta a carico del soggetto delegante il quale è tenuto a conservare il registro cronologico e le schede di movimentazione per almeno 3 anni presso la propria sede o presso l’associazione imprenditoriale delegata o sua società di servizi. Il materiale archiviato va tenuto a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Per espletare gli adempimenti del SISTRI per conto dei soggetti deleganti, le Associazioni imprenditoriali si iscrivono al SISTRI attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, in modalità web, o iscrivono, sempre le Associazioni Imprenditoriali, le società di servizi di loro diretta emanazione, nella medesima modalità. In questa seconda ipotesi nella sezione specifica 1.4 del modulo di iscrizione dovrà essere indicata, come persona da contattare, un soggetto dell’Associazione di riferimento.
Per le Associazioni Imprenditoriali o società di servizi di diretta emanazione che già avessero presentato domanda di iscrizione, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 17 dicembre 2009, il SISTRI provvede a richiedere le informazioni aggiuntive previste dalla presente procedura.
Il SISTRI, non appena ricevuta dai soggetti la richiesta di iscrizione, trasmette automaticamente al soggetto richiedente il numero di pratica.Una volta acquisito il numero di pratica, i soggetti provvedono al versamento del contributo annuo dovuto per ciascuna unità locale con le modalità indicate nel D.M. 17 dicembre 2009. L’associazione subito dopo provvederà ad inviare al SISTRI l’elenco delle imprese deleganti, con il rispettivo numero di pratica mediante la compilazione dell’apposito modulo  (allegato III).
Il SISTRI, sulla base della documentazione presentata, una volta verificata la correttezza del pagamento effettuato provvede alla configurazione dei dispositivi elettronici USB secondo i dati segnalati.Il SISTRI, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, comunicherà all’Associazione Imprenditoriale l’avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all’operatività.
Per ciascuna delle Associazioni imprenditoriali e delle società di servizi iscritte al sistema viene consegnato dal SISTRI direttamente all’Associazione, fino ad un massimo di tre dispositivi USB multiutente.
 

adminSISTRI – Manuale Utente al 30.11.2010 e la procedura per gli adempimenti degli obblighi attraverso le organizzazioni di categoria
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Stress lavoro correlato

art. 28 comma 1-bis Dlgs. 81/2008[1] . La Commissione consultiva ha approvato le linee guida di valutazione
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi



L’articolo 28, comma 1, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ha previsto che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
In ragione delle difficoltà operative segnalate in ordine all’individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 81/2008, è stato introdotto all’articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva[2] il compito di formulare indicazioni  metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza[3].
Il documento presenta elementi di forte positività sia per la sua articolazione strutturale, semplice e lineare, sia per i contenuti che appaiono in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall’accordo interconfederale 9 giugno 2008.
Ebbene la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, al pari di quanto avviene per tutti gli altri rischi, deve essere effettuata:1)  dal datore di lavoro 2) nell’ambito della propria organizzazione e 3) secondo i criteri già delineati dal quadro normativo vigente, nonché:
–     Non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo stress (art. 1, comma 2)
–     Non tutte le manifestazioni di stress sono necessariamente negative (art. 3, comma 2)
–     Lo stress non è una malattia (art. 3, comma 3)
–     Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato (art. 3, comma 4)
–     L’individuazione dello stress può implicare analisi di fattori oggettivi e soggettivi (art. 4, comma, 2)
–     Il compito di stabilire le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo stress spetta al datore di lavoro e le misure sono adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (art. 4,comma 5)
–     La gestione dei problemi di stress può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi (art. 5, comma 2)
–     Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni (art. 6, comma 2)
Le indicazioni ministeriali inoltre, nel ribadire con estrema chiarezza che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e che deve essere effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST),  indicano un percorso logico e metodologico inteso a permettere una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato e, conseguentemente, a consentire al datore di lavoro la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, di riduzione al minimo di tale fattore di rischio.
A tale scopo, viene chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a 1) tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione, inoltre, deve prendere in esame 2) non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc).
3) Un ulteriore elemento di rilievo contenuto nelle linee guida riguarda l’interpretazione circa la data di decorrenza della valutazione. Viene infatti previsto che la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs n. 81/2008, debba essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione.
4) La programmazione temporale delle suddette  attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.
5) Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.
Si evidenzia, inoltre, che i  datori di lavoro che, alla data della pubblicazione delle indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, come recepito dall’accordo interconfederale del 9 giugno 2008, non debbano ripetere l’indagine ma siano unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008.
La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
A) Valutazione preliminare (necessaria): analisi condizioni oggettive La fase preliminare consiste nella rilevazione, da parte del datore di lavoro, di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:
1.   Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunisticiassenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentale formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi anche sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
2.   Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3.   Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori dei punti che precedono.   In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti 2 e 3 dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST).
Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive,  si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).
B) Valutazione approfondita (eventuale): analisi condizioni soggettive
La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semistrutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all’elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.  Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunione) che garantiscano il coinvolgimento dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.


[1] Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 1….1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cuiall’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
[2] art. 6 comma 8 m-quater): .. elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato.
[3] La Commissione ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.

 

adminStress lavoro correlato
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Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)

Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento
L’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all’articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all’articolo 28, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.   Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. 
Definizioni e indicazioni generali
Lo stress lavoro-correlato viene descritto all’articolo 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – quale  “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3, comma 1). Nell’ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).E’, quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio. A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.).
Metodologia La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.La valutazione preliminareconsiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:I.                        Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).II.                        Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.III.                        Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.  In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata. Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio  da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita). La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all’elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni)  che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Disposizioni transitorie e finali La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette  attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.  Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l’opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione Consultiva.I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – non debbono ripetere l’indagine ma sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento.
 

adminIndicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)
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Sicurezza sul lavoro e Confisca amministrativa

DL 187/2010 : Violazioni gravi o reiterate
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


E’ in vigore il Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010 (che si riporta di seguito).

Il Decreto integra l’art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed estende l’ambito dei poteri attribuiti all’autorità amministrativa in ordine alla determinazione delle sanzioni amministrative accessorie in tema di violazioni sulla sicurezza del lavoro.
L’art. 9 del D.L. 187/2010 prevede che in presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento.
La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa. La norma dispone, quindi, una deroga al principio generale sancito dal primo comma dell’art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che invece prevede che l’autorità amministrativa possa applicare le sanzioni amministrative o penali accessorie consistenti nella privazione o sospensione di facoltà e diritti solo previa ordinanza-ingiunzione o sentenza di condanna.
Si ricorda inoltre che è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, a meno che la cosa appartenga  a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 20
Sanzioni amministrative accessorie
Art. 9
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca
1. L’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione.
2.Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
3. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
4.
All’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».
5.E’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

 
Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187
Misure urgenti in materia di sicurezza
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l’azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;
Ritenuta inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 1
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.
2. All’articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all’articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».
Art. 2
Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi1. All’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».
2. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per l’affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l’integrazione del decreto del Ministro dell’interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.
3. All’articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 339, terzo comma, del codice penale.».
4. Dopo l’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall’art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».
Capo II
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 3
Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2-undecies:
1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.»;
b) all’articolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) richiede all’autorità di vigilanza di cui all’articolo 1, comma 2, l’autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;»;
b) all’articolo 7, dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. L’Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l’estromissione di singoli beni immobili dall’azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata.».
3. Al fine di garantire il potenziamento dell’attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, stipula, in deroga all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall’autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all’Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2011 e 4 milioni di euro per l’anno 2012.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Integrazione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».
Art. 5
Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia1. Al fine di potenziare l’azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonchè al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l’attività del personale delle Forze di polizia dislocato all’estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 6
Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari1. L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L’espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L’espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L’espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
Art. 7
Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3,
1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;
5) il comma 6 è abrogato;
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;
7) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.»;
8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».
b) all’articolo 6,
1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.»
2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3.».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
Art. 8
Attuazione delle ordinanze dei sindaci
1. All’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia.
Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonchè per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».
Art. 9
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca1. All’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».
Capo V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Art. 10
Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali1. All’articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per l’espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonchè per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l’aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell’interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.».
Art. 11
Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 2010NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell’interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazioneVisto, il Guardasigilli: Alfano
 

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