Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI

Dal 1 ottobre diventa operativo anche se molte sono ancora le criticità
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
Il Dm 9 luglio 2010 ha disposto che l’operatività del nuovo sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti decorra, per tutti i soggetti obbligati, a far data dal prossimo 1° ottobre 2010.
Tuttavia è previsto un mese di rodaggio dove viene legittimato il doppio regime.
Il Dm 17 dicembre 2009 prevede, infatti, all’articolo 12, comma2, che: al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all’operatività del Sistri (1 novembre p.v.), i soggetti obbligati all’iscrizione al nuovo sistema, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registro di carico e scarico) e 193 (formulario) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Allo stato attuale, nonostante i termini perentori fissati dal Governo, i livelli di definizione del nuovo processo telematico risultano non completamente avviati sul territorio ed ancora in fase di avanzamento.
Sotto il profilo operativo si sono verificati, infatti, una serie di problemi che ostacolano l’avvio del sistema e che occorre rimuovere per far si che questo processo si sviluppi in coerenza con le esgenze di semplificazione degli adempimenti e di riduzione dei costi a carico delle imprese, specialmente quelle di più ridotte dimensioni.
Da analisi campione effettuate dal sistema camerale risultano, poi, ritardi nella distribuzione della necessaria strumentazione informatica ed elettronica (secondo Unioncamere appena il 54% delle imprese sono in possesso dei dispositivi previsti dalla normativa, nonostante sia stato superato ampiamente il termine del 12 settembre entro il quale si sarebbe dovuta completare la fase distributiva) e nell’adeguamento tecnologico di cui avrebbero bisogno tali dispositivi.
Anche per quanto riguarda la distribuzione avviata dalle sezioni dell’albo nazionale gestori ambientali, risulta che solo un ristretto numero di imprese coinvolte nel trasporto dei rifiuti abbiano istallato i previsti dispositivi Black Box.
È evidente che senza il completamento della fase distributiva, in ogni ambito territoriale e per ogni categoria di utenti  ivi compreso il comparto del trasporto – risulta difficile ipotizzare un ordinato e regolare avvio del sistema.
In data 23 settembre u.s., il Ministero dell’Ambiente  ha ritenuto opportuno convocare una riunione con tutte le Organizzazioni di categoria.
Durante tale incontro la segreteria tecnica ha comunicato di aver sottoposto alla valutazione del Ministro un provvedimento, per quelle imprese non oggettivamente in grado di avvalersi nelle procedure informatiche,  disporrebbe di operare con il vecchio sistema per ulteriori due mesi. È possibile che tale provvedimento trovi corpo nell’ambito di un testo unico sul Sistri di natura meramente compilativa che parrebbe essere stato già trasmesso al Consiglio di Stato o in alternativa attraverso una circolare ministeriale interpretativa in senso estensivo delle disposizioni.
 

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TARSU E TIA: REGIME TRANSITORIO

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Come noto il D.Lgs 22/97, nell’introdurre la tariffa d’igiene ambientale (Tia) aveva disposto la soppressione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Tarsu) a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio che veniva disciplinato dal successivo Regolamento di attuazione n. 158 del 27 aprile 1999.

I termini fissati nel Regolamento sono stati nel tempo oggetto di proroghe da parte del legislatore, dovute anche alla circostanza che i Comuni, per istituire la Tia, avrebbero dovuto provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio relativi alla gestione della stessa e non sempre erano in grado di operare in tal senso.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 (c.d. “nuovo codice dell’ambiente”) veniva prevista, all’art. 238, una revisione complessiva del sistema tariffario di gestione dei rifiuti, rinviando ad un apposito regolamento la rideterminazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti di cui al citato D.P.R. 158/99.
Il decreto 152 inoltre, nell’abrogare il D.Lgs 22/97 stabiliva, al fine di garantire continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla nuova, che continuassero ad essere applicati i vigenti provvedimenti attuativi sino alla entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Il  decreto attuativo cui appunto rinvia l’art. 238, allo stato non è ancora stato emanato e pertanto, in sua attesa, si rendeva indispensabile una proroga espressa del regime transitorio.
Tale proroga può essere rinvenuta nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che, all’art. 1, comma 184, stabiliva, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, l’invarianza del regime di prelievo (Tarsu o Tia) relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune, sino ad arrivare alla copertura dell’intero anno 2009. Di conseguenza si evince che, a partire dal 1° gennaio 2010, essendo venuto meno il regime transitorio assicurato dalle proroghe succedutesi nel corso degli anni, l’istituto della Tarsu debba ritenersi formalmente decaduto.
Va inoltre considerata contestualmente la disposizione introdotta dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, e oggetto di successive proroghe semestrali sino ad arrivare al 30 giugno 2010, che dava facoltà ai Comuni di passare al regime di Tia qualora il Ministero dell’Ambiente, entro le date prefissate, non avesse adottato il Regolamento attuativo di cui all’art. 238. Ciò poteva costituire, di fatto, una prosecuzione del regime di invarianza del prelievo in quanto, sino al 30 giugno, scorso i Comuni avrebbero dovuto attendere il Regolamento per attuare il passaggio alla tariffa.
Non essendo intervenuto più alcun differimento, teoricamente a partire dal 1° luglio 2010 i Comuni possono optare per il regime di prelievo diverso dalla Tarsu, applicando comunque le modalità di determinazione della tariffa fissate dall’ unico Regolamento ad oggi in vigore ossia il D.P.R. 158/99. Di fatto tale transizione risulterebbe puramente virtuale in quanto al 30 giugno sono scaduti anche i termini per modificare i regolamenti tributari locali e, pertanto, l’eventuale passaggio da Tarsu a Tia decorrerebbe a partire dal 2011. D’altronde una introduzione della Tia  dal 1° luglio  2010 non troverebbe solo impedimenti giuridici, ma anche ostacoli operativi, essendo estremamente arduo gestire una stessa annualità con due entrate diverse. In ogni caso si ritiene che per i Comuni che non hanno ancora attuato il passaggio da Tarsu a Tia,  dal 1° gennaio 2011 sussisterebbe l’obbligo e non più la facoltà di introdurre il nuovo istituto, essendo venuto meno per l’anno 2010 il regime transitorio che legittimava la contestuale esistenza delle due forme di prelievo.
Tra l’altro non risulta chiaro a quale normativa i Comuni dovranno fare riferimento e quali i criteri da seguire per la determinazione della tariffa. Andrebbe infatti esclusa la possibilità di applicare l’art. 49 del d.lgs. 22/97 in quanto abrogato dal D.Lgs 152/06. Altrettanto dubbia la possibilità di applicazione dell’ art. 238[1] del “codice ambientale” che istituisce la nuova tariffa, in “stand-by” perché manca il Regolamento statale di attuazione. In aggiunta a questo scenario estremamente complesso, vanno ricordate le recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno sancito la natura tributaria del prelievo, in quanto non direttamente proporzionale ai rifiuti prodotti dai contribuenti, facendo  così decadere l’Iva dalla Tia e aprendo la strada a possibili richieste di rimborso.   Anche il recente intervento del Governo sulla manovra correttiva, che in una specifica disposizione ha stabilito che la Tia è una tariffa con lo spostamento delle eventuali controversie in sede giudiziaria ordinaria, non ha portato la dovuta chiarezza, in quanto viene fatto riferimento all’art. 238 del d.lgs. 152/06 – che, come visto in precedenza, risulta ancora inapplicato per la mancanza del regolamento attuativo – e non alla Tia del D.Lgs 22/97 attualmente applicata in quei Comuni che l’avevano adottata in via sperimentale.


[1](Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)  Art. 2381. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.5. Le Autorità d’ambito approvano e presentano all’Autorità di cui all’articolo 207il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate.7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l’integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.9. L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate (2).(1) Per la deroga alle disposizioni del presente articolo, relativa alla regione Campania, vedi articolo 7 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61.(2) Vedi l’articolo 14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

 

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Sindaco e Rumore: quali poteri?

TAR Puglia , Bari, sez. II, 30.7.2010, 3274
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


Un privato lamenta di essere disturbato nel riposo dalle emissioni rumorose di un vicino opificio; provvede dunque a ripetute denunce alla ASL ed al Comune sollecitando l’ adozione da parte del Sindaco di una Ordinanza contingibile ed urgente.
Il Sindaco peraltro non si attiva e non risponde alle ripetute richieste di intervento ed il privato adisce il TAR al fine di “accertarsi la illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune” in ordine alle istanze finalizzate a far cessare le immissioni rumorose.
Ebbene, il Tribunale ha analizzato compiutamente le missive inviate al Comune ed il loro contenuto al fine di verificare l’effettiva richiesta di un provvedimento idoneo ad attivare il Comune.
Il TAR Puglia, Bari, sez. II, 30.07.2010, n. 3274,  ha rigettato il ricorso presentato dal cittadino a fronte del silenzio e dall’inerzia serbata dal Comune perché le richieste in realtà erano solo generiche lamentele.
Nello specifico il TAR ha ritenuto preliminare la verifica della natura delle richieste inoltrate al Sindaco da parte del privato e valutare se queste fossero idonee a determinare l’obbligo di attivazione in capo alla amministrazione comunale.
Accertato che le missive del cittadino erano state inviate all’ASL competente e solo per conoscenza al Sindaco e soprattutto verificato che non veniva richiesta l’emissione di alcun provvedimento inibitorio verso la fonte di inquinamento acustico, il TAR concludeva per l’infondatezza della pretesa del cittadino.
Ed invero non veniva riscontrata un’emergenza sanitaria, ovvero un grave pericolo per l’incolumità pubblica, ma solo un fastidio percepito dal privato, che avrebbe quindi dovuto agire in sede penale o civile per la tutela dei propri diritti…..chiamando però in causa altro soggetto.
Nessun obbligo, invece, incombe sul Sindaco, che non è tenuto a dirimere le controversie individuali, dovendosi attivare solo se la fonte rumorosa possa rivelarsi dannosa per la collettività.
Suddetto potere di azione viene conferito al Sindaco dall’art. 9 L. 447/95, il quale è subordinato alla sussistenza di due presupposti: l’eccezionalità e l’urgenza e la necessità di salvaguardare la saluta pubblica. È vero che l’obbligo di intervento scaturisce anche se la lamentela proviene anche da un singolo cittadino, ma l’accertamento preventivo di tali due requisiti è preliminare e la mancanza anche parziale determina l’illegittimità dell’atto amministrativo emanato.
 

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Energia e Sottoprodotti: L. 13.8.2010 n. 129

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


 
L’art. 1 comma 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 129 (G.U. 18.08.2010, n. 192) , con cui il Parlamento ha convertito, modificandolo, il D.L. 8 luglio 2010, n. 105 (G.U. 9.7.2010, n. 158) – Misure urgenti in materia di energia – ha novellato l’art. 185 comma 2 Codice Ambiente. A decorrere dal 19 agosto u.s. la definizione di sottoprodotto è così modificata:
 

art. 185 comma 2
ANTE RIFORMA
Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti () da attività agricole utilizzati nelle attività agricole ()
 
 
 
o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
art. 185 comma 2
POST RIFORMA
Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o
utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

 
Il Parlamento ha accolto con favore la disposizione ex art. 1 comma 3 D.L. 208/2010, perché evidente era la necessità di precisare i confini definitori della nozione di sottoprodotto:  tale intervento consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della “prassi” (Camera dei Deputati – Dossier di documentazione  A.C. 3660).
 

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Energia: Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – D.M. 10 settembre 2010

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 è stato pubblicato il D.M. 10 settembre 2010 che – in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 del D.Lgs 387/2003 – detta le linee guida nazionali per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
 
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 3 ottobre 2010.
Le Regioni avranno tempo sino al 2 gennaio 2011 per adeguare le rispettive discipline di autorizzazione.
Decorso tale termine, le linee guida si applicheranno ai procedimenti in corso, fatti salvi quelli completi della soluzione di connessione e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
Nel dettaglio le linee guida definiscono il regime giuridico delle autorizzazioni valido su scala nazionale, disciplinando i casi da assoggettare all’applicazione dell’autorizzazione unica, i contenuti minimi di tale procedura,  i casi invece che sono meritevoli di ulteriori semplificazioni e quelli che invece sono assoggettati alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA).
Occorre precisare, al riguardo, che le Linee guida fanno riferimento al procedimento di Denuncia di inizio attività (DIA) il quale è stato sostituito – in base all’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 – dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Segnalazione questa che prevede, a differenza del vecchio regime della DIA, la possibilità di iniziare l’esercizio dell’attività dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente (e non più 30 giorni dopo).
Allegato: D.M. 10 settembre 2010
 

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Autorizzazione: Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.

Nota a DGR Veneto 1766/2010
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


La Regione del Veneto ha deliberato l’istituzione di uno specifico tavolo tecnico coordinato dalla Direzione regionale Ambiente, che si terrà entro il 31.12.2010, tra Regione, Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) e ARPAV a cui è stata invitata a partecipare anche l’ISPRA  (ex APAT).

Come specificato in DGRV n. 1766 del 6.07.2010 in Bur 61 del 27.07.2010 obiettivo della concertazione è chiarire ed uniformare le modalità di richiesta e rilascio delle autorizzazioni alle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.
Ad oggi la Regione conferma le precedenti DGRV 1838/2007 e 3764/2009 e richiama l’allegato A della DGRV 1766/2010 quale “criteri per la predisposizione della valutazione di rischio finalizzata alla concessione di deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica”; e ciò fino alla ridefinizione delle procedure a seguito proprio del tavolo di concertazione promosso dalla Regione a seguito della necessità di meglio definire ed approfondire la procedura alla luce di nuove problematiche .
Ebbene, come è noto il D. Lgs 13.01.2003, n. 36, attuativo della Direttiva 1999/31/CE, classifica le discariche in tre tipologie (non più cinque):
i) discariche di rifiuti pericolosi,
ii) discariche di rifiuti non pericolosi,
iii) discariche per gli inerti.
L’art. 7 del DM 3.8.2005 prevede la facoltà per le autorità territorialmente competenti di autorizzare discariche di rifiuti non pericolosi nelle seguenti sottocategorie:
a)         discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b)        discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bireattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici protrattati;
c)         discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.
Le istanze di riclassificazione[1] per la specifica sottocategoria di discarica devono essere accompagnate:
a) da idonea documentazione tecnica comprensiva di quanto richiesto in circolare Ministero dell’Ambiente n. 14963 del 30.06.2009 e dell’aggiornamento delle informazioni ex art. 5 commi 1 e 2 D. Lgs 59/2005, 
b) dalla valutazione di rischio ex art. 7 comma 2 DM 3.8.2005,
c) dalla relazione di compatibilità ambientale ex art. 22 comma 4 LR 3/2000.
Le perplessità che la Regione vuole chiarire a mezzo del tavolo tecnico concernono i criteri  e le modalità di predisposizione della valutazioni di rischio da presentarsi unitamente alle istanze di autorizzazione a tali tipologie di discariche.
La difficoltà sta nel fatto che ogni discarica deve essere valutata in maniera autonoma, tenendo conto delle caratteristiche concrete dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell’idoneità del sito, ma soprattutto perché la norma prevede deroghe da indicarsi ad hoc per specifici parametri.
Il pericolo di una disciplina eterogenea era evidente e sul punto la Regione era già intervenuta con DGRV 3764 del 9.12.2009[2]:-          per le discariche esistenti le deroghe erano ammesse solo previo parare positivo della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA);-         per le nuove discariche, ovvero in caso di modifica delle tipologie di rifiuti trattati le autorizzazioni dovevano essere precedute dalla VIA e corredate da congrua documentazione.
Nelle more la Giunta Regionale ha fornito dei criteri per la predisposizione della valutazione di rischio finalizzata alla concessione di deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica.Il calcolo del rischio deve riguardare tutti i possibili impatti sulle matrici ambientali di acque superficiali, acque sotterranee e la qualità dell’aria in termini di contaminazione delle stesse da parte delle potenziali emissioni della discarica.
La DGRV 1766/2010 statuisce altresì che anche per le discariche non classificate in una delle sottocategorie di cui all’art. 7 del DM 3.8.2005 possono essere rilasciate, ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto ministeriale e sulla base di una valutazione del rischio con riguardo alle emissioni della discarica, deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma per specifici parametri e per specifiche tipologie di rifiuto.
La valutazione del rischio richiede lo studio di tre componenti (Modello Concettuale del SITO -MCS-):1.      sorgente di contaminazione discarica2.      percorsi e vie di propagazione degli inquinanti3.      bersagli/recettori
Quanto ai valori di concentrazione limite, la DGRV 1766/2010 rinvia alla normativa ambientale e in tema di bonifiche, che già sono corredate da tabelle indicanti i parametri di riferimento.Nel caso in cui la sostanza specifica non sia contenuta nelle tabelle di riferimento, i valori di concentrazione limite accettabili devono essere ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.
Quanto alle caratteristiche del sito in cui viene ubicata la discarica, la valutazione del rischio dovrà considerare i dati forniti in sede di VIA, nonché, laddove già rilasciata, dall’eventuale autorizzazione all’esercizio, da quelli desunti da particolari campagne di misura o dai dati bibliografici esistenti in caso di parametri non presenti in progetto.
Quanto al calcolo di flusso di percolato che attraversa la barriera di sconfinamento del fondo della discarica si dovrà predisporre una presentazione probabile della conducibilità idraulica del suolo nel caso si impieghi il metodo Monte Carlo, oppure predisponendo misure alternative mediante il ricorso ad un coefficiente di permeabilità più elevato rispetto a quello in progetto.In ogni caso la Regione attesta l’ininfluenza dei teli in HDPE, perché non efficaci. La valutazione del rischio deve in ogni caso essere conforme ai criteri metodologici per l’analisi assoluta di rischio applicata alle discariche, pubblicata da APAT (oggi ISPRA) nel giugno del 2005.


[1] Diversamente per nuove discariche per rifiuti non pericolosi che dovranno essere sottoposte a VIA ecc…
[2] In BUR Veneto n. 2 del 5.01.2010

 

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Rumore e zonizzazione (Breve nota a TAR Veneto n. 351/2010 )

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


La sentenza n. 351 del TAR Veneto pronunciata il 10 febbraio 2010, definisce la vertenza che vedeva coinvolto un Comune ed una società titolare di una cava all’interno del relativo territorio, dove svolgeva attività di frantumazione e lavorazione del materiale inerte.
A seguito di rilevamenti fonometrici che accertavano lo stabellamento dei limiti acustici, venivano notificate alla società due ordinanze comunali, che imponevano l’adozione di misure di contenimento acustico e di correttivi all’attività espletata per eliminare l’inquinamento prodotto.
Tali provvedimenti venivano impugnati avanti il TAR per sentirne dichiarare l’illegittimità perché posti in violazione della normativa acustica.
Le società evidenziavano diversi punti di doglianza ma il TAR accoglieva un solo punto (peraltro bastevole) ovvero quello relativo allamancanza di zonizzazione acustica del Comune interessato e limiti acustici applicabili.
Precisa il TAR Veneto che “…. è stata fatta erronea applicazione dell’articolo 4 DPCM 14 novembre 1997; articolo che prevede un doppio limite di tollerabilità; il limite differenziale (pari alla differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo) e il limite del rumore ambientale in quanto tale…”
Ed invero il doppio limite di cui all’art. 4  DPCM 1997 non può trovare applicazione perché il Comune di … è privo di zonizzazione acustica e, quindi, si dovranno osservare solo i limiti assoluti ex art. 6 comma i DPCM 1991 per l’espresso rinvio del citato art. 8 DPCM 1997; “…articolo che da un lato non prevede il limite differenziale e dall’altro stabilisce limiti massimi più elevati (in tutto il territorio nazionale 70 leq (A) diurno e 60 leq (A) notturno..”
La sentenza del TAR Veneto citata si allinea quindi al consolidato orientamento giurisprudenziale, che segue in genere il seguente sillogismo:

1) Se il Comune non è dotato di un piano di zonizzazione acustica
2) allora si applica l’art. 8 DPCM 14.11.1997 che, in caso di mancata classificazione acustica, rinvia all’art. 6 comma 1 DPCM 1.3.1991 che prevede l’applicazione dei soli  limiti assoluti;
3) Ergo, all’interno dei Comuni privi di zonizzazione non si applicano i limiti differenziali (doppio limite) bensì solo il limite assoluto.

Tale orientamento presta il fianco a critiche laddove sembra poco considerare la ratio della legge n. 447/95 e l’effettiva tutela dei cittadini.

Si pensi che la Circolare 6 settembre 2004 –  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – è intervenuta proprio a precisare che l’art. 8 DPCM, pur richiamando i soli limiti assoluti non intende escludere quelli differenziali.
Il ragionamento potrebbe essere condivisibile: solo i limiti assoluti sono legati alla previa zonizzazione acustica del territorio, mentre i limiti differenziali sono indistinti per tutte le classi.
La mancanza di un intervento legislativo ha poi avvalorato tale prassi, tanto che a parte sporadiche sentenze contrarie[1], per lo più antecedenti il 2006, ormai è principio assodato.


[1] TAR Trento 174/2005; TAR Puglia 488/2006

 

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Accordo ANCI – Centro di Coordinamento RAEE – Distribuzione

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
In data 7 luglio 2010 è stato firmato Accordo di programma tra Anci, Centro di Coordinamento Raee ed organizzazioni nazionali della distribuzione, con il quale si completa il quadro di accordi tra i soggetti coinvolti dalla normativa prevista dal Dm 8 marzo 2010 n.65.


L’accordo in oggetto , in particolare, segue due precedenti accordi: quello tra Anci e centro di coordinamento dell’8 luglio u.s ed il protocollo di intesa tra Centro di coordinamento RAEE, ANCI ed Organizzazioni della distribuzione del 24 giugno u.s.
L’accordo prevede che: Il CdC RAEE assicuri, attraverso l’operatività dei Sistemi Collettivi che lo costituiscono, il ritiro gratuito dei RAEE presso i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che rispondano ai seguenti precisi requisiti:
      il Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere idoneo a svolgere le attività ai sensi della normativa vigente in materia;
      per ogni Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere indicato il nominativo di una persona di riferimento per la gestione dei ritiri, che assicurerà la sottoscrizione dei documenti necessari e previsti per legge all’accompagnamento dei RAEE in uscita da detti Luoghi di Raggruppamento dei RAEE;
      per richiedere i servizi di ritiro i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE utilizzano esclusivamente il servizio via WEB messo a disposizione dal CdC RAEE;
      all’atto dell’iscrizione dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE, i Distributori o gestori del Luogo di Raggruppamento devono comunicare e successivamente mantenere aggiornato il dato relativo agli orari ed ai giorni lavorativi in cui è possibile effettuare il ritiro: è previsto che i Luoghi di Raggruppamento siano aperti 5 giorni alla settimana per un periodo minimo di 6 ore. Gli orari comunicati faranno fede ai fini del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi: qualora i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE risultino chiusi o l’unità di carico risulti non accessibile ai Sistemi Collettivi per il ritiro durante l’orario di apertura indicato, i Sistemi Collettivi segnaleranno al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE un’anomalia;
      i RAEE devono essere suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti previsti. Qualora i Sistemi Collettivi accertino un’errata suddivisione dei RAEE, segnaleranno un’anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE;
      all’interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE deve essere assicurata un’adeguata gestione, al fine di evitare la dispersione nell’ambiente delle sostanze pericolose e di garantire l’integrità dei RAEE, così come conferiti dal consumatore; si ricorda che il Distributore, ai sensi dell’Art. 6 comma 2 del D. Lgs. 151/05, può rifiutare “il ritiro di un RAEE nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali”.  I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE si impegnano espressamente a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), fornendo ai Sistemi Collettivi e agli operatori logistici da questi incaricati tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi anche di natura interferenziale.  Qualora i Sistemi Collettivi per mezzo dei propri incaricati al ritiro accertino la presenza nelle unità di carico di RAEE fortemente danneggiati o gravemente mancanti di componenti essenziali, segnaleranno un’anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE e potranno rifiutare il ritiro dei contenitori; la gestione dei RAEE non conformi sarà a cura e a carico del Luogo di Raggruppamento dei RAEE.  I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare uno spazio idoneo al posizionamento e alla movimentazione delle unità di carico che saranno fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi.  Tramite il portale del CdC RAEE i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE indicano le unità di carico ritenute necessarie; la scelta definitiva della tipologia e quantità di unità di carico è di competenza esclusiva dei Sistemi Collettivi, fatto salvo che deve essere finalizzata all’ottimizzazione degli spazi del Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al raggiungimento dei quantitativi previsti.  Per poter accedere al servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare la disponibilità di spazi tali da accogliere le tipologie di unità di carico per ciascun Raggruppamento (è ammessa la gestione anche di un solo Raggruppamento). I Distributori, al fine di usufruire dei servizi di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, devono:

  • disporre di Luoghi di Raggruppamento dei RAEE conformi ai requisiti tecnico-organizzativi sopra esposti;
  • iscrivere i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE destinatari dei servizi di ritiro al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE, www.cdcraee.it, nella apposita sezione, compilando la modulistica prevista ed accettando le condizioni di erogazione del servizio specificate nell’Accordo di Programma.

Non sono accettati RAEE a terra: i RAEE devono essere posizionati negli appositi contenitori a cura del soggetto che gestisce il Luogo di Raggruppamento dei RAEE.  All’atto dell’adesione al servizio il Distributore o il gestore del Luogo di Raggruppamento dei RAEE dovrà versare una cauzione per ogni Raggruppamento per cui viene richiesto il servizio.  I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella tabella per ciascun Raggruppamento (i pesi sono verificati a destino). Qualora il Sistema Collettivo accerti un quantitativo inferiore al minimo consentito o sia effettuata una Richiesta di Ritiro per un quantitativo inferiore al minimo, il Distributore o il gestore del Luogo di Raggruppamento dei RAEE dovrà versare al Sistema Collettivo un contributo all’erogazione del servizio.  I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono fornire adeguate ed aggiornate informazioni per la compilazione della documentazione di trasporto dei RAEE in conformità alle normative vigenti. Contestualmente al ritiro i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE si rendono disponibili a sottoscrivere i documenti previsti dalla normativa vigente.  I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che al termine di ogni annualità, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, avranno conferito quantitativi di RAEE superiori ai seguenti valori:

RAGGRUPPAMENTI QUANTITATIVO ANNUO (Kg.)
R1 20.000
R2 30.000
R3 25.000
R4 25.000

riceveranno un premio di efficienza che sarà in ogni caso commisurato a quello versato ai gestori dei Centri di Raccolta comunali e che inizialmente è pari a € 35,00 per ogni tonnellata ritirata nella stessa annualità. Dal computo delle quantità generate annualmente saranno esclusi i ritiri effettuati al di sotto delle soglie minime indicate. Per favorire l’accesso al servizio disciplinato dal presente accordo il premio di efficienza è aumentato di € 15,00 per ogni tonnellata per quei gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE delegati da almeno 5 punti di vendita, ciascuno dei quali dovrà aver delegato un unico luogo di raggruppamento dei RAEE.
 

adminAccordo ANCI – Centro di Coordinamento RAEE – Distribuzione
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Accordo ANCI – Centro di Coordinamento RAEE

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


In data 8/07/2010, è stato firmato da ANCI e Centro di Coordinamento l’Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In particolare, l’accordo di programma prevede che:

  • il Centro di Coordinamento coordinerà le attività dei Sistemi Collettivi i quali assicurano le attività di ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i Centri di Raccolta da parte dei Sistemi Collettivi:
  • l’ANCI si impegna a promuovere la realizzazione da parte dei Comuni, secondo criteri che privilegino l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio, di adeguati sistemi di raccolta differenziata sulla base di quanto previsto all’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 151/05, e nel rispetto dei Raggruppamenti.

Al fine di usufruire del servizio di ritiro dei RAEE coordinato dal Centro di Coordinamento, i Comuni ovvero i gestori delegati del Centro di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica ed il loro rapporto con il Comune, (i “Sottoscrittori”) dovranno:
a) assicurare che ciascun Centro di Raccolta sia e si mantenga conforme ai requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’Allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, anche secondo quanto previsto all’art. 2 comma 8 del medesimo D.M. ovvero ai diversi requisiti previsti dalla Normativa Ambientale;
b) iscrivere i Centri di Raccolta destinatari dei servizi di ritiro all’apposito portale internet messo a disposizione dal Centro di Coordinamento www.cdcraee.it, sottoscrivendo la Convenzione Operativa e le relative Condizioni Generali di Ritiro di cui agli Allegati 2 e 1 al presente Accordo di Programma. A fronte del raggiungimento dei parametri di efficienza di cui all’articolo 8 dell’Accordo di Programma i Sistemi Collettivi erogheranno i contributi economici ivi previsti ai Soggetti Beneficiari.
Importante tenere presente che l’Accordo prevede un corrispettivo pari a 300 euro a tonnellata (320 euro per le isole minori) per i quantitativi di RAEE che i Comuni hanno gestito dal 1 gennaio 2008. Avranno diritto a tale corrispettivo i Comuni e i soggetti da essi delegati già iscritti al sito internet del Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it), o che si iscriveranno entro le seguenti scadenze:Entro 31 luglio 2008 – in questo caso il rimborso riguarderà tutti i RAEE gestiti dal 1 gennaio 2008 fino al giorno in cui ha avuto inizio, nel territorio comunale, il servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi;Dal 1 agosto al 30 settembre 2008 – in questo caso il rimborso riguarderà tutti i RAEE gestiti nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2008 e il 31 luglio 2008.
Nessun tipo di corrispettivo per l’anno 2008 è previsto, invece, per i Comuni che effettueranno l’iscrizione al portale del CdC RAEE dopo il 30 settembre 2008, salvo casi eccezionali. La registrazione on line al portale del Centro di Coordinamento viene effettuata dal Sottoscrittore per ciascun Centro di Raccolta e deve indicare, tra l’altro, i seguenti elementi:

  • l’anagrafica del Sottoscrittore comprensiva delle informazioni necessarie anche in relazione ai soggetti persone fisiche che gestiranno operativamente il servizio;
  • le caratteristiche del Centro di Raccolta, ivi incluso l’indirizzo completo;
  • il Bacino di Popolazione servito dal Centro di Raccolta

Al fine di poter essere registrati al portale del Centro di Coordinamento i Sottoscrittori devono garantire che i Centri di Raccolta:

  • soddisfino i requisiti indicati dal D. M. 8 aprile 2008 e siano conformi alla Normativa Ambientale, ovvero soddisfino i requisiti specifici individuati dalla Normativa Ambientale applicabile caso per caso;
  • assicurino, in particolare, che i RAEE ricevuti siano suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti e alla Normativa Ambientale.

Anche nelle more dell’emanazione del Decreto di semplificazione di cui alla lettera B) dei “rilevata”, ANCI e il Centro di Coordinamento hanno individuato, per quanto di propria competenza, alcuni obiettivi relativi ai RAEE raccolti a cura dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica. L’ANCI si impegna in tal senso a promuovere presso i Sottoscrittori l’accesso da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica ai propri Centri di Raccolta, così da consentire a regime una corretta gestione anche dei flussi dei RAEE domestici raccolti dalla Distribuzione dagli Installatori e dai Centri di assistenza tecnica.
I Sottoscrittori che assicurano la disponibilità dei propri Centri di Raccolta al conferimento da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica, si impegnano a ricevere tutti i RAEE provenienti da utenze domestiche consegnati al Centro di Raccolta da qualsiasi Distributore/ Installatore / Centro di assistenza tecnica, a patto che vengano rispettate da questi ultimi tutte le normative vigenti.
A fronte del suddetto impegno il Centro di Raccolta, ove si qualifichi come Soggetto Beneficiario avrà accesso ad un Premio di Efficienza maggiorato, secondo quanto indicato nella tabella all’articolo 9.2 dell’accordo.
 

adminAccordo ANCI – Centro di Coordinamento RAEE
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Sistri: operatività al primo ottobre?

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Ad una settimana dalla prevista data di partenza del sistema (13.7.2010), si anticipa che il Ministero dell’Ambiente ha comunicato, per vie informali,  la emanazione a breve di provvedimento “correttivo” del Decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI.

Il Decreto prevede la proroga, al 1° ottobre p.v., dei termini relativi all’operatività del SISTRI ed alcune semplificazioni per le imprese che producono piccole quantità di rifiuti, tra le quali segnaliamo:
–  la riduzione delle tariffe per i piccoli produttori di rifiuti; –  l’ampliamento dei soggetti per i quali è consentita la gestione del SISTRI da parte dell’Associazione (produttori di rifiuti non pericolosi fino a 20 tonnellate annue e di rifiuti pericolosi fino a 4 tonnellate annue);
e ciò modificando la vecchia disposizione articolo 7 DM 17 dicembre 2009Modalità operative semplificate1.
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.
–     verrà concesso termine più lungo (rispetto ai 10 giorni previsti) per la compilazione del registro cronologico: con cadenza mensile  nel caso di tenuta del SISTRI da parte delle Associazioni e trimestrale per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi.
 

adminSistri: operatività al primo ottobre?
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Comunitaria 2009: “Reati ambientali”

Pubblicazione GU 25.6.2010 (entra in vigore il 10.7.2010)
a cura di avv. Cinzia Silvestri


La L. 4.6.2010 n. 96 è stata pubblicata nella GU del 25.6.2010 ed entrerà in vigore il 10.7.2010.

Questo sito ha già proposto alcune indicazioni sulle novità della Comunitaria.
Si pensi alla nozione di “inerti” (art. 20 L. 96/2010) e all’allegato ivi inserito, quale esempio di rilevante novità.
In questa comunicazione breve, con riserva di precisare, si pone attenzione all’art. 19 L. 96/2010 ovvero alla delega per il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla “tutela penale dell’ambiente”.
L’articolo 19 prevede che entro 9 mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente.
In particolare tali decreti legislativi dovranno:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 ss.m. le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1.
In particolare l’art. 3 della Direttiva 2008/99/Ce prevede:“InfrazioniCiascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.
b) Il  Governo, dunque, dovrà articolare e prevedere tali ipotesi di reato (già peraltro abbozzate ed enumerate ma mai inserite nel Dlgs. 231/2001 che agli articoli da 24/a 26 ha inserito numerosi articoli bis ad integrazione delle fattispecie) .
Il Governo dovrà (lett. b) prevedere nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati “ambientali” adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie:
1) di confisca;
2) di pubblicazione della sentenza
3) ed eventualmente sanzioni interdittive
nella osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del Dlgs. 2001/231 e ss.m.
Ebbene ritorna il tentativo di inserimento di nuove fattispecie di reato e soprattutto del coinvolgimento degli Enti nella sanzione; sanzione che non può essere detentiva (solo amministrativa) per il principio noto secondo il quale la responsabilità penale è solo personale (societas delinquere non potest).
 

adminComunitaria 2009: “Reati ambientali”
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Correttivi al Codice Ambientale

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
In data 24/06/2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il Decreto Legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Tale provvedimento riguarda in particolare le Parti I (disposizioni comuni), seconda (Via/Vas/Ippc) e quinta (Aria) del Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”.
Con riferimento alle modifiche apportate alla Parte Prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
Definizione di Ambiente e Sviluppo sostenibile
All’articolo 1-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 viene inserita la definizione di ambiente e vengono introdotti espressamente i quattro principi comunitari dell’azione ambientale al fine di fornire un’indicazione circa le attività che conseguono alla loro adozione.All’articolo 3-ter del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152  viene introdotta una formulazione del principio di sviluppo sostenibile più completa e coerente attraverso anche il riferimento al principio della solidarietà intergenerazionale.
Con riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
All’articolo 4 (Finalità) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche introdotte sono state rese necessarie primariamente per consentire, con il richiamo alla c.d. direttiva IPPC, di introdurre nel d.lgs. n. 152/2006 anche la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), oggi contenuta nel d.lgs. n. 59/2005.  All’articolo 5 (Definizioni) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si è ritenuto di introdurre modificazioni, dal momento che l’inserimento del d.lgs. n. 59/2005 comporta l’uso in questa parte del decreto di definizioni (es. “emissioni”, “valori limite di emissione” etc.) che potrebbero creare confusione rispetto ad altre analoghe contenute in altre parti del Codice. Viene introdotta una nuova definizione di VIA, che, conformemente alle ormai pacifiche acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, si specifica trattarsi di un “procedimento” dotato di autonomia.  Sono state, inoltre, scisse le ipotesi di VAS da quelle di VIA in relazione alla necessità o meno di svolgere la procedura di valutazione di incidenza (VINCA) disciplinata dal DPR n. 357/1997. Con la nuova formulazione, a differenza di quanto poteva emergere dalla precedente formulazione, la VINCA non risulta essere e obbligatoria sempre, ma unicamente nei casi in cui i piani o i progetti possano produrre effetti, anche indiretti, sui siti dal medesimo DPR tutelati. In aggiunta, considerata l’importanza della fase di monitoraggio per rendere realmente effettive le valutazioni rese in sede di VAS, è stata introdotta una continua verifica dell’attuazione del piano o del programma.  Viene espressamente prevista l’esperibilità del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034/1971. Infine, si propone la correzione della parte della disposizione che si riferisce alle “consultazioni”, in quanto l’uso del termine è suscettibile di ingenerare confusione rispetto alla fase della consultazione propriamente detta, che è quella disciplinata dal successivo art. 24. Con l’introduzione del Titolo III bis – L’autorizzazione integrata ambientale – al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la normativa in materia di AIA nel corpo del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo l’abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, comunque, determinando la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo.
Con specifico riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.
La proposta più importante, ai fini dell’operatività dell’intero quadro normativo della vigente parte quinta, é rappresentata dalla previsione di una distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento. Tale distinzione, presente in termini molto ambigui nel previgente d.p.r. n. 203 del 1988 e non riportata nel vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, é infatti indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull’amministrazione. Al riguardo, il decreto definisce con precisione l’impianto come il dispositivo/sistema fisso e destinato ad una specifica attività, e lo stabilimento come il complesso unitario e stabile in cui sono presenti uno o più impianti o attività (articolo 268, comma 1, lettere h) ed l)). Si mantiene, con riferimento agli stabilimenti, la già esistente ripartizione in “nuovi”, “anteriori al 2006” ed “anteriori al 1988”. Altre novità si prevedono per gli articoli inerenti l’autorizzazione alle emissioni. In particolare, lo schema di decreto introduce una serie di modifiche volte a garantire, al contempo, una semplificazione dell’azione amministrativa ed un efficace controllo degli impianti sul territorio.Il proposto schema di decreto introduce altresì importanti precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l’esercizio degli impianti (articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006).Più circoscritto é l’intervento che lo schema di decreto propone in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta). In particolare, si precisa che la disciplina speciale del titolo II si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore (articolo 282 del d.lgs. n. 152 del 2006). Ciò in quanto gli impianti termici civili dotati di una maggiore potenza termica non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole.
 

adminCorrettivi al Codice Ambientale
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RAEE: firmato il protocollo di intesa

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


In data 24 giugno è stato firmato il Protocollo di intesa tra Centro di Coordinamento RAEE, Associazione Nazionale Comuni Italiani e Organizzazioni della distribuzione, che contribuisce alla realizzazione di un sistema efficiente tra tutti i soggetti coinvolti per la gestione dei RAEE conferiti dai consumatori presso i punti vendita al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.

Si ricorda che il cd ritiro “uno contro uno” è diventato operativo a partire dal 18 giugno 2010[1].
Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati tutti i dettagli dell’accordo e le novità per cittadini, commercianti e Comuni.
I Comuni o i soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali –  che dispongono di strutture idonee, nell’ambito delle proprie disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali – indicano al CdC RAEE, tramite l’apposito portale web (www.cdcraee.it), quali CdR, per idonea potenzialità e organizzazione logistica in relazione ai diversi raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07, risultano sufficientemente strutturati e attrezzati per ricevere i RAEE domestici conferiti dai Distributori, suddivisi nei raggruppamenti e secondo le possibili modalità di accesso e conferimento.
Tali modalità prevedono che l’accesso ai CdR da parte dei Punti Vendita o dei Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione (identificati in base al proprio Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento) venga distinto in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento giornaliero:
a)     Piccolo Conferitore, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;
b)     Grande Conferitore, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: tutti i casi che non rientrano nel punto a).
Il Grande Conferitore che debba conferire la quantità di cui al punto a) potrà farlo alle condizioni sottoesposte (senza prenotazione) esclusivamente presso i CdR prescelti. La Distribuzione accede al portale web del CdC RAEE per l’individuazione dei CdR che possano erogare il servizio alla Distribuzione stessa. Il CdC RAEE indicherà la mappatura e le caratteristiche dei CdR che hanno manifestato la propria disponibilità ai Piccoli Conferitori oppure ai Grandi Conferitori; tali CdR saranno primariamente quelli presso cui possono conferire i cittadini del Comune in cui ha sede la Distribuzione stessa o i cittadini di altri comuni conferenti al CdR, in virtù di accordi convenzionali in essere fra CdR e Comuni conferenti, stipulati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.Lgs. 151/2005.
Salvo diverse intese a livello territoriale, il Grande Conferitore dovrà prenotare il conferimento presso il CdR al quale intenderà conferire. Nel caso in cui il CdR in questione non possa erogare il servizio richiesto, il Distributore potrà conferire, sempre previa prenotazione, ad uno dei CdR alternativi prescelti, nel rispetto delle regole del Protocollo.
Con l’obiettivo di favorire la gestione dei flussi di RAEE conferiti dalla Distribuzione con origine territoriale differente dal luogo di destinazione – anche considerando che i rifiuti conferiti dai consumatori ai sensi del D.M. 65/2010 vengono raggruppati dai Distributori indipendentemente dal luogo di domicilio dei consumatori stessi – i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali[2], assicurano tramite i propri CdR e con le modalità descritte precedentemente, il ritiro gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici conferiti dai Punti Vendita e dai Luoghi di Raggruppamento dei Distributori siti sul proprio territorio comunale o ubicati in altri Comuni rispetto a quello dove avviene il conferimento. In questo ultimo caso, i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali, in virtù dei premi di efficienza citati fra gli “atteso che” e fatti salvi gli eventuali accordi esistenti a livello territoriale, stipuleranno con i Distributori, ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. a) del D.lgs. 151/05, un’apposita Convenzione non onerosa.
I Tempi Massimi di Intervento (TMI) e le frequenze di prelievo dei RAEE previste per i CdR disponibili al conferimento da parte dei Distributori e dei Soggetti previsti dal Regolamento di cui al D.M. 65/2010, sono definiti in uno specifico Allegato (Condizioni Generali di Ritiro) all’Accordo di Programma sottoscritto tra ANCI e CdC RAEE in data 18/07/2008, opportunamente rivisto; tali condizioni verranno rivisitate dopo un adeguato periodo di monitoraggio di 6 mesi dalla data di avvio del sistema di raccolta dei RAEE della Distribuzione.
Il Protocollo d’Intesa si applica anche ai Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e agli Installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 65/2010 art. 4 Capo I, “Modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici”.


[1] Si tratta del sistema disegnato dal Dlgs 151/2005, il quale impone ai distributori di assicurare “al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata”. Tale disposizione è stata attuata dal Dm 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, ed entrato in vigore il 19 maggio u.s.
[2] Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo di Intesa e dall’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 151/2005

 

adminRAEE: firmato il protocollo di intesa
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RAEE e sanzioni: il punto.

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Come evidenziato da precedenti comunicazioni è stato pubblicato in G.U: 4 maggio 2010 n. 102, il Dm Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.

Particolare attenzione riviste il quadro sanzionatorio disciplinato dall’articolo 10 del decreto secondo cui i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all’articolo 258 del medesimo decreto.
E’ opportuno richiamare il contenuto delle sanzioni citate senza pretesa di completezza ed al solo fine di porre attenzione alla condotta.
L’art. 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, comma 1 si riferisce a fattispecie tra loro estremamente differenti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione), ma che presentano un minimo comune denominatore: tutte, infatti, sono caratterizzate dall’assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
L’illecito rappresentato dall’attivita` non autorizzata di gestione di rifiuti costituisce un reato di pericolo presunto, sicche´ la mera assenza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla legge (natura formale dell’ illecito) fa presumere la messa in pericolo del bene giuridico da proteggere (l’ambiente), attraverso la tutela, seppur indiretta, della funzione amministrativa.
La norma distingue le sanzioni prescritte a seconda che l’attivita` illecita abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi: in entrambi casi si tratta di contravvenzioni, ma con alcune differenze.
Rifiuti non pericolosi
Nel caso dei rifiuti non pericolosi possono essere comminate
1) la pena dell’arresto (da 3 mesi a 1 anno) oppure in via alternativa
2) l’ammenda (da € 2.600 a € 26.000);
Rifiuti pericolosi
Nell’ipotesi di rifiuti pericolosi possono essere comminate
1) la pena dell’arresto (da 6 mesi a 2 anni) –  esattamente il doppio rispetto al caso precedente- ed anche in via cumulativa
2) l’ammenda (da € 2.600 a € 26.000).
La maggiore gravità della sanzione prevista per i rifiuti pericolosi è insita anche e proprio nel cumulo della pena detentiva e pecuniaria.
Omessa osservazione delle prescrizioni della autorizzazione
Ebbene il successivo comma 4 richiama le sanzioni base previste nel comma 1, ma le dimezza qualora, pur in possesso della prescritta autorizzazione, non vengano osservate le prescrizioni nella stessa contenute o anche semplicemente richiamate; e si incorre nelle medesime sanzioni (dimezzate) in caso di carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per le iscrizioni (ad es. iscrizione all’albo gestori ambientali) o per le comunicazioni (ad es. autosmaltimento di rifiuti).
Discarica abusiva
Il comma 3 sanziona l’illecito della realizzazione o gestione della c.d. «discarica abusiva», ovvero della discarica posta in essere in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge.
Un accenno è utile alla differenza tra «discarica abusiva» e “abbandono/deposito incontrollato di rifiuti”. La giurisprudenza richiedeva anche la presenza del requisito della trasformazione, sia pur tendenziale, del sito degradato dalla presenza dei rifiuti: ad oggi, pero` , si tratta di una condizione ormai superata, posizione peraltro confermata in numerose pronunce, sicche´ i caratteri che permettono di identificare la discarica rispetto al mero abbandono di rifiuti sono i seguenti:

  • accumulo ripetuto di rifiuti;
  • stesso luogo;
  • tendenziale carattere di definitivita` .

Miscelazione
Posto poi che l’art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 pone il divieto di miscelazione di rifiuti e contemporaneamente ammetta la sua deroga in presenza di determinate condizioni, l’art. 256, comma 5 prevede che:«chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attivita` non consentite di miscelazione di rifiuti, e` punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)».Fatta salva l’applicazione di questa specifica sanzione, l’art. 187, comma 3 prevede che chiunque violi il divieto di miscelazione sia altresı` tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, sempre che cio` sia tecnicamente ed economicamente possibile.
L’art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” disciplina le sanzioni relative agli adempimenti documentali.
L’art. 258 comma 1 richiama l’art. 189 comma 3 con  duplice scopo: individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e ricordare l’obbligo di effettuare la comunicazione annuale sancito in quella sede. Le condotte sanzionate dall’art. 258 comma 1 sono di due tipi:
1) la mancanza della comunicazione e
2) l’effettuazione di tale comunicazione in modo incompleto o inesatto sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600  a € 15.500 .
In caso di ritardo nella presentazione della comunicazione, la giurisprudenza ritiene che cio` integri la violazione in oggetto come se si trattasse dell’omissione della comunicazione, sempre che questo ritardo sfori il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ex Legge n. 70/1994.
Diversamente l’art. 258, comma 1 prevede la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 26  a € 160 .
Comunicazione incompleta o inesatta
Il comma 5 introduce il diverso caso della comunicazione che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte: qualora, pero` , dall’esame del MUD, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 Euro a 1.550 Euro.
In tema di registri di carico e scarico, l’art. 258, comma 2 richiama l’art. 190 comma 1 con duplice scopo:
1) individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e
2) ricordare l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico rifiuti sancito in quella sede.
Le condotte sanzionate dall’art. 258, comma 2 sono di due tipi:
1) la mancata tenuta del registro e
2) la sua tenuta in modo incompleto sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal € 2.600  a € 15.500 .
Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria e` aumentata da 15.500 Euro a 93.000 Euro e si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Il comma 3 precisa che i suddetti importi sanzionatori sono ridotti (del 60% per i rifiuti non pericolosi – da 1.040 Euro a 6.200 Euro; dell’85% ca. per i rifiuti pericolosi – da 2.070 E a 12.400 E) qualora le violazioni di cui al comma 2 avvengano in imprese che occupano un numero di lavoratori inferiore a 15 dipendenti (il capoverso successivo illustra i criteri per il calcolo di tale numero).Infine, il comma 5 introduce il diverso caso del registro che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte.Qualora dall’esame del MUD, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 € a 1.550 €. Si tenga presente che il comma 5 equipara la sanzione anche alla ipotesi di mancata conservazione dei registri di cui all’art. 190 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006.
Formulario
Per quanto riguarda il Formulario l’art. 258, comma 4 richiama direttamente l’art. 193 allo scopo di ricordare l’obbligo sancito in quella sede di accompagnare ogni trasporto di rifiuti con il formulario di identificazione (non c’e`, peraltro, una precisa individuazione dei soggetti obbligati, in quanto si tratta di un obbligo generale, le cui uniche due eccezioni sono individuate dall’art. 193, comma 4 relativamente al soggetto gestore del servizio pubblico e ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantita` di 30 Kg o 30 l).
Le condotte sanzionate dall’art. 258, comma 4 sono di due tipi:
1) il mancato utilizzo del formulario durante il trasporto ed
2) il suo utilizzo con l’indicazione di dati incompleti o inesatti sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 1.600 € a 9.300 €.
Falso
Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi si applica, invece, la sanzione penale di cui all’art. 483 cod. penale (falsita` ideologica commessa dal privato in atto pubblico – fino a 2 anni di reclusione).La dottrina si e` interrogata se il rinvio operato dall’art. 258 D.Lgs. n. 152/ 2006 all’art 483 cod. pen. riguardi solo la pena o l’intera fattispecie, perche´ in questo secondo caso, trattandosi di un delitto, si pone il problema di dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo (il dolo) richiesto dalla fattispecie. Si ritiene che il rinvio operato all’art. 483 c.p. sia solo riferibile alla pena (quoad poenam), in quanto piu` aderente al dettato della norma.
Peraltro, proprio perche´ la ratio del formulario risiede nel permettere la tracciabilita` dei rifiuti trasportati, il Legislatore estende la sopraccitata sanzione penale anche al diverso caso del certificato di analisi dei rifiuti: infatti, la pena di cui all’art. 483 cod. pen. si applica anche a chi, nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sugli stessi (natura, composizione, caratteristiche fisico-chimiche), nonche´ a chi utilizza un certificato falso durante il trasporto.In altre parole, non solo le condotte sanzionate penalmente sono due, ovvero quella di predisposizione di un certificato di analisi con false indicazioni (e questo e` un reato che prescinde dall’attivita` di trasporto) e quella di uso di un certificato falso, ma le stesse sono riferibili (e quindi la pena e` ugualmente applicabile) sia ai rifiuti non pericolosi, sia ai rifiuti pericolosi, in quanto l’art. 258, comma 4, cpv 3, non fa alcun cenno alle caratteristiche del rifiuto.
 

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Conferenza di Servizi

novellati gli articoli 14 ss. della L. n. 241/1990 ss.m..
(DL del 31.5.2010 n. 78 (G. Uff. n. 125 del 31.5.2010)- Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


L’art. 49 del D.L. n.  78/2010 ha modificato l’istituto della Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. L. n. 241/1990,  già interessata dalle recenti novità della L. 69/2009.

Con riserva di commentare brevemente le importanti novità introdotte sembra rilevante il profilo relativo alla risarcibilità del danno provocato dalla Amministrazione, ad esempio, per la tardività del provvedimento richiesto.
L’ espressione in un testo normativo di tale assunto, per quanto riconosciuto dalla giurisprudenza, rappresenta certo una novità positiva per il cittadino. Ponendo attenzione, per ora, solo all’art. 14 ter si indicano le novità di rilievo.
Il comma 3bis dell’art. 14 ter L. 241/1990 permette di ottenere già in sede di conferenza di servizi l’autorizzazione paesaggistica senza dover indire una nuova procedura (comma 3bis) ed  è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare i risultati e le prescrizioni della VAS nella procedura di VIA (comma 4 bis) ai sensi dell’art. 7 Codice Ambientale.
Particolarmente interessante la novella del comma 6 bis, che è stato completamente riscritto: allo scadere dei termini procedurali concessi, oppure all’esito del procedimento, l’autorità procedente potrà emanare il provvedimento definitivo sostitutivo di ogni atto di assenso comunque denominato anche se di competenza di amministrazioni non comparse, ma invitate, alla conferenza di servizi….purchè non si tratti della procedura di VIA statale. In tal caso, infatti, trova applicazione l’art. 26 comma 2 D. Lgs. 152/2006 e la PA procedente dovrà adire il Consigli dei Ministri.
Tale comma contiene in sé anche quanto già stabilito dal comma 9, ora abrogato, introducendo altresì la facoltà per il privato di promuovere azione di risarcimento del danno cagionato dal ritardo della PA
Altra importante novità è la preclusione del silenzio assenso ai provvedimenti di VIA, VAS ed AIA: se la P.A non si pronuncia nei termini al privato non rimane altro che attendere la conclusione, seppur tardiva, dell’iter burocratico, con l’unica possibilità di chiedere alla P.A. il risarcimento del danno cagionato dal ritardo.( comma 7);

L. n. 241/1990

Articolo 14-ter. (Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno  cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.



 
 
 
 
 
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza dei servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo”;
 
 
 
 
 
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità”.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.
 
 
 
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.
9.Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
L. n. 241/1990
post D.L.78/2010
Articolo 14-ter. (Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno  cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione puo’ essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorita’ preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita’ produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali.
 
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza dei servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo”;
 
3-bis. In caso di opera o attivita’ sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42;
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi e’ stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica(VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità”.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo’ adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita’ dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche’ ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.
 
 
 
 
 
 
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita’ e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta’ dell’amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.
L’articolo 9 è stato abrogato dal D.L. 78/2010
 
 
 
 
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

 

adminConferenza di Servizi
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Rifiuti da attività di riparazione veicoli

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


La Legge Comunitaria 2009 modifica il Decreto Legislativo 24.6.2003, n. 209 e ss. mm. ed ii., con il quale è recepita la Direttiva 2000/53/CEdisciplinante i veicoli fuori uso.

L’art. 43 Legge Comunitaria si limita ad eliminare la perentorietà dell’art. 5 comma 15 D. Lgs 209/2003, permettendo alle imprese esercenti attività di autoriparazione di poter – e non più dover – consegnare i pezzi usati allo stato rifiuto, laddove ciò sia possibile e fuori dei casi in cui sia previsto un obbligatorio consorzio di raccolta.
Quanto ai soggetti destinatari di tali rifiuti la Legge Comunitaria ribadisce l’alternatività tra il centro di raccolta se iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali e degli operatori autorizzati, precisando soltanto che sarà poi onere di questi ultimi il conferimento dei rifiuti presso un idoneo centro di raccolta.

ART. 5 COMMA 15 Decreto Legislativo 24.6.2003, n. 209 ante legge comunitaria ART. 5 COMMA 15 Decreto Legislativo 24.6.2003, n. 209novellato dalla legge comunitaria
Le imprese esercenti attivita’ di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e successive modificazioni, devono consegnare, ove cio’ sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e’ previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti: a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali; b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiutiperché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3

 

adminRifiuti da attività di riparazione veicoli
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Rifiuti inerti da estrazione

a cura di avvocato Cinzia Silvestri

Non può passare innosservata l’estensione, ed anzi, la precisazione che i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando:
1) soddisfano i criteri stabiliti nel nuovo ed aggiunto allegato III-bis ed inoltre quando:
2) rientrano in una o più tipologie elencate in apposita lista che dovrà essere approvata con DMAmbiente.

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n.117 (in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 157). – Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1).
 
 
 
art. 3 comma 1 lett. c)
 
COMUNITARIA 2009 (12.5.2009) non ancora pubblicata (DISEGNO DI LEGGE N. 1781-B
 
 
ART. 20 (modifiche al Dlgs. 30.5.2008 n. 117)
 
Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 
c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne’ sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche’ l’ecotossicita’ dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita’ delle acque superficiali e sotterranee;
 
«c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee.
I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell’allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;».

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, è aggiunto l’allegato III-bis, di cui all’allegato 1 alla presente legge.

 

 
Allegato 1
(articolo 20, comma 2)
«ALLEGATO III-bis
(articolo 3, comma 1,
lettera c)
)
CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI
DI ESTRAZIONE INERTI
1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o danni alla salute umana;
b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all’1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per la relativa destinazione d’uso, o i livelli di fondo naturali dell’area;
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana.
2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all’autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.
3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle stesse fonti d’informazione».
 

adminRifiuti inerti da estrazione
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RAEE: modulistica per la iscrizione

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
Il DM 8 marzo 2010 n.65 recante modalità semplificate per la gestione dei RAEE da parte dei distributori dispone l’obbligo di iscrizione in apposita sezione dell’albo.L’albo stesso con delibera 19 maggio 2010 recante:
“Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”, ha disposto la creazione di tale specifica sezione allegando tutta la modulistica necessaria da presentare alle competenti sezioni regionali/provinciali dell’Albo.
Questo tassello era fondamentale per avviare la piena operatività del ritiro “uno contro uno” da parte dei distributori previsto dalla direttiva europea e recepito nell’ordinamento nazionale con il cd. decreto Raee 151/2005.
 

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Sistri/Rifiuti pericolosi e piccoli produttori: Sistri al 2012?

Alcune considerazioni sull’emendamento SISTRI ad Atto Camera n. 3209 bis “Semplificazione Amministrativa”.
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


 
Il 20 maggio 2010 la Commissione Affari Costituzionali ha approvato  l’emendamento n. 1-ter 0201 in sede di esame dell’Atto Camera n. 3209 bis sulla “Semplificazione amministrativa”, che così recita :
“per le imprese gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 189, comma 3-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entra in funzione a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del Decreto previsto dal citato articolo 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ”(giugno 2012?).
Questo emendamento, introdotto per rinviare l’applicazione del SISTRI di due anni per le imprese da 1 a 10 dipendenti che producono massimo 300 chili/litri di rifiuti pericolosi, obbliga alla riflessione sulle macroscopiche conseguenze che porterebbe e la difficile applicazione in armonia col sistema legislativo vigente:
a) ll’emendamento potrà determinare effetti dirompenti e negativi per tutte le piccole imprese da 1 a 10 dipendenti che producono annualmente massimo 300 kg/l; e ciò in quanto prevede lo “slittamento” del termine di operatività e non dell’iscrizione al SISTRI, con la conseguenza che nel periodo moratorio, giugno 2010 – giugno 2012, le imprese sono, altresì, tenute a redigere il Registro di carico e scarico, il Formulario di identificazione dei rifiuti ed il MUD;
b)    inoltre, incide nei confronti delle intese intercorse con le Associazioni imprenditoriali affinché tutte le imprese, incluse quelle artigiane, con meno di 5 dipendenti e che producono fino 200 kg/anno di rifiuti pericolosi, versino un contributo per l’iscrizione al SISTRI di 50 euro, che salgono a 60 euro in caso di imprese tra 6 e 10 dipendenti ed una produzione fino a 400 kg/anno di rifiuti pericolosi, oltre ad ulteriori facilitazioni per tutte quelle che producono piccole quantità di rifiuti pericolosi (fino a 50 kg/anno); come pure fa venir meno tutte quelle semplificazioni che erano stato individuate affinché le Associazioni imprenditoriali potessero assistere le imprese nella compilazione informatica della modulistica.
 

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Direttive 2008/98/CE e 2006/12/CE: il punto

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


E’ opportuno il chiarimento anche visivo con riferimento alle novità introdotte dalla nuova normativa quadro sui rifiuti; e ciò anche in prospettiva di lettura della nuova comunitaria 2009 approvata in via definitiva in data 12.5.2010 ed in attesa di pubblicazione.

Gestione dei rifiuti, le novità previste dalla direttiva 2008/98/Ce
La nuova direttiva 2008/98/Ce La precedente direttiva 2006/12/Ce
Campo di applicazione Esclusi espressamente dal campo di applicazione della nuova direttiva sui rifiuti: il suolo contaminato non scavato, i sottoprodotti animali e agricoli. Non sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della normativa generale sui rifiuti il suolo contaminato non scavato, i sottoprodotti animali e agricoli.
Definizione di rifiuto È definito come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. L’allegato I della precedente direttiva non c’è più. Si fa, però, espresso riferimento all’elenco europeo dei rifiuti con due precisazioni:  

  1. l’inclusione di una sostanza o di un oggetto non significa che esso sia rifiuto in tutti i casi;
  2. esso è invece vincolante per quanto riguarda la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

Con decisione 2000/532/Ce e successive modifiche ed integrazioni, l’Unione europea ha istituito l'”Elenco dei rifiuti”. Tale Elenco ha sostituito, dal 1° gennaio 2002 i vecchi “Cer” (Catalogo europeo dei rifiuti) ed “Elenco dei rifiuti pericolosi” di cui alle pregresse norme europee, introducendo una catalogazione unica dei rifiuti.

È definito come “qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I (N.d.r: categoria non esaustiva) e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
Cessazione della qualifica di rifiuto – MPS (cd. end of waste) Per espressa disposizione della direttiva, alcuni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti ad operazioni di recupero e le sostanze e gli oggetti ottenuti soddisfino criteri specifici elaborati (dall’Ue) conformemente alle seguenti condizioni:· sono comunemente utilizzati per uno scopo specifico;· sono oggetto di un mercato o di una domanda;· soddisfano specifici requisiti tecnici per lo scopo specifico e relativi standard di prodotto;· il loro utilizzo non comporta impatti complessivi negativi per l’uomo e per l’ambiente.In caso di inerzia dell’Ue, i criteri potranno essere stabiliti dai singoli Stati Ue in conformità ed in osservanza della giurisprudenza comunitaria e con successiva notifica alla Commissione europea. Si tratta in sostanza di dare una disciplina comunitaria alle materie prime secondarie. Non è prevista una analoga norma
Sottoprodotti Non costituiscono rifiuti le sostanze e gli oggetti che derivano da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione e che soddisfano le seguenti condizioni:· la loro produzione è parte integrante del processo di produzione primario;· il loro ulteriore utilizzo è certo;· il loro ulteriore utilizzo è diretto, in quanto non necessita di alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;· il loro ulteriore utilizzo è legale, in quanto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la tutela dell’ambiente e della salute umana.L’Ue potrà adottare criteri tali da permettere che sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti.Viene sancito l’impiego del sottoprodotto in un altro processo esterno, in linea con le sentenze della Corte di giustizia secondo cui “non costituisce rifiuto il bene che sia utilizzato anche in altre industrie…” Non è prevista una nozione giuridica di “sottoprodotti”
Gestione rifiuti Ribadita la nota priorità delle azioni di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero energetico e smaltimento in discarica. Per rafforzare tale gerarchia la direttiva introduce precisi obiettivi di riciclaggio, imponendo il ricorso alla raccolta differenziata entro il 2015 (istituita per carta, metalli, plastica e vetro). Prevede entro il 2020 che il riciclaggio dei rifiuti urbani dovrà aumentare almeno del 50% in peso ed entro la stessa data dovrà aumentare del 70% il recupero dei rifiuti da demolizione. Già presente l’ordine di priorità nella gestione dei rifiuti (anche se in maniera meno puntuale) ma non esistevano specifici obiettivi di riciclaggio.
Riciclaggio È definito come “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”. Non è prevista una nozione giuridica di “riciclaggio”
Recupero È definito come “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”. È definito come “l’insieme delle operazioni previste dall’allegato II B” alla direttiva medesima, recante un elenco di 13 fattispecie
Oli usati Previste apposite regole per la gestione degli oli usati, che prevedono l’obbligo di raccolta separata, il divieto di miscelazione, la limitazione alle spedizioni transfrontaliere. Non previste
Raccolta differenziata Viene introdotta la nozione di “raccolta differenziata” intesa come: “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”. Non presente
Responsabilità “estesa” del produttore Per rafforzare le politiche di prevenzione nella formazione dei rifiuti, gli Stati membri potranno adottare misure per conferire una “responsabilità estesa” a chiunque professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, venda o importi prodotti.
Questi provvedimenti potranno includere l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo, nonché la successiva gestione e la responsabilità finanziaria per tali attività. In pratica, gli Stati membri preciseranno le condizioni di responsabilità e decideranno quando il produttore originario mantiene la responsabilità per l’intera catena di trattamento o quando la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena del trattamento. In ambito europeo, il processo di responsabilizzazione dei soggetti produttori e della catena distributiva è stato già avviato nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La volontà di applicare anche ad altri beni o prodotti il principio della responsabilità estesa indica che nel settore dei rifiuti si è ormai raggiunto il livello di guardia e che, per poter spezzare “l’assedio” della spazzatura, occorre porsi obiettivi più impegnativi e dare applicazione concreta al vecchio principio “chi inquina paga”.
Non presente
Attuazione e regime transitorio Gli Stati membri dovranno attuare la nuova direttiva entro il 12 dicembre 2010. A partire da tale data saranno abrogate le direttive 75/439, 91/689 e la 2006/12.

 

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RAEE e SISTRI: PROBLEMI DI COORDINAMENTO?

A cura di Avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Chi effettua raccolta e trasporto RAEE deve essere iscritto al SISTRI? Un  dubbio operativo.
La domanda, la cui risposta è dubbia, impone di precisare alcuni distinguo e obbliga a mettere in relazione le discipline del SISTRI (DM 17.12.2010 allegato III scheda gestore RAEE) del Regolamento RAEE (DM 8.3.2010) e del futuro articolo 188 ter comma 4 dello schema del Dlgs. di recepimento della direttiva 2008/98/CE.
Vero è che l’intreccio normativo impone di porre molta attenzione ai soggetti destinatari dei provvedimenti che paiono non essere del tutto coincidenti.
Si precisa subito che il DM 17.12.2009 ss.m. (SISTRI) prevede apposita scheda per i Gestori RAEE ed i Gestori (allegato III).
Il richiamo alla operatività e obbligo del SISTRI per i gestori non è dubbia.
Tuttavia tale obbligo mal si concilia con l’ultimo Regolamento RAEE che tace completamento sulla procedura SISTRI generando dubbi di applicazione.
Ebbene con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, è stato emanato il Regolamento RAEE. Il decreto entrerà in vigore il 19 maggio 2010 e diventerà operativo 30 giorni dopo, cioè il 18 giugno. Dal 18 giugno, quindi, gli acquirenti di elettrodomestici e materiale elettrico ed elettronico potranno consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate o non più funzionanti al negozio/distributore in cui effettuano il nuovo acquisto. In pratica sarà possibile uno scambio “uno contro uno” con i negozianti/distributori, che si assumeranno l’onere della “raccolta/trasporto” dei vecchi elettrodomestici senza costi aggiuntivi per i cittadini.
Per lo svolgimento di tali attività è prevista, un’iscrizione semplificata all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Inoltre al fine di garantire l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni del decreto, è prevista a breve l’emanazione di un’apposita Delibera dell’Albo nazionale che definirà la modulistica per l’iscrizione.
È importante evidenziare che il Regolamento “RAEE” (4.5.2010) essendo successivo al Dm 17 dicembre 2009 (e successive modifiche) istitutivo del “SISTRI” apporta di fatto una deroga in riferimento ai soggetti obbligati all’iscrizione ed agli adempimenti “telematici” in carico alle imprese di trasporto di rifiuti pericolosi.
Il Regolamento “RAEE”, infatti, conferma la vecchia modulistica cartacea riguardo il ritiro ed il trasporto di rifiuti e quindi conferma il registro di carico e scarico ed il formulario di trasporto; e ciò sembra esonerare le imprese dalla disciplina dettata dal DM 17 dicembre 2009 (Sistri).
All’articolo 1 comma 3 del Regolamento: “I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all’atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all’allegati I, dal quale risultino il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all’articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
All’articolo 2 comma 2 del Regolamento: “Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto del centro di raccolta destinatario dei Raee, trattenendo per sè un’altra copia, anch’essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all’articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei Raee”.
Ad oggi quindi sembra che i soggetti destinatari del Regolamento RAEE  (pur esentati dal MUD) non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI come trasportatori di rifiuti speciali pericolosi.
Dlgs. recepimento direttiva 2008/98/CE
Infine si segnale il collegamento RAEE/SISTRI  previsto all’articolo 15 dello  Schema di Dlgs. recante norme per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 . L’iter di recepimento peraltro è ancora pendente e pertanto il futuro articolo 188 ter può costituire un punto di arrivo ad oggi non ancora operativo:
“Articolo 15 (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) … Articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)) 4. Con uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
 

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Appalti pubblici: esclusione dalla gara e autocertificazioni

Fotocopia carta di identità e sua rilevanza
(Consiglio di Stato n. 2384/10 (27.4.2010)
A cura di avv. Cinzia Silvestri


La decisione del CdS si distingue per aver riconosciuto la liquidazione del danno alla società ricorrente illegittimamente esclusa dalla gara per colpa e negligenza della P.A..

L’appalto pubblico in questione veniva aggiudicato ad una società.
La seconda classificata provvedeva però alla verifica dell’aggiudicazione e ravvisava la omessa produzione ed allegazione della fotocopia della carta di identità del dichiarante alle autocertificazioni sulla: 1) regolarità contributiva; 2) insussistenza di cause di esclusione.
La seconda classificata, dunque, ricorreva avanti al TAR Umbria chiedendo l’annullamento della aggiudicazione in quanto la produzione documentale della fotocopia del documento di identità è elemento costitutivo dell’autocertificazione in quanto espressamente previsto dalla legge (art. 38 co. 3 DPR 28.12.2000 n. 445).
La ricorrente (seconda classificata) invero sarebbe stata aggiudicataria in caso di corretta applicazione delle regole e dei criteri che disciplinano la gara stessa.
La ricorrente inoltre chiedeva il risarcimento del danno nei confronti della P.A. a fronte della illegittima aggiudicazione della procedura di gara, per l’affidamento di servizi (relativa a micro filmatura opere, inserimento immagini in data base…); affidamento erroneo a causa della colpevole negligenza e/o non conoscenza delle norme preposte alla procedura.
Il Tar Umbria annullava, dunque, l’ aggiudicazione e riconosceva altresì il risarcimento del danno a favore della ditta ricorrente “nella misura del 10% dell’importo base da ritenere presumibilmente corrispondente al mancato utile contrattuale”.
Ebbene il CdS  ha confermato la sentenza di primo grado (Tar Umbria) riformandola sul punto della quantificazione del risarcimento dovuto a favore della ricorrente, in particolare:
1)      la omessa allegazione della fotocopia della carta di identità alle autocertificazioni richieste, essendo elemento costitutivo delle autocertificazioni stesse per volontà di legge, determina la esclusione dalla gara stessa.
2)      L’Amministrazione deve conoscere le norme da applicare tanto più se chiare e prive di contrasti interpretativi come nel caso in esame;
3)      l’errore della amministrazione sulla allegazione della fotocopia della carta di identità come elemento costitutivo non è dunque scusabile;
4)      ne discende la responsabilità della P.A. al risarcimento dell’interesse legittimo leso.
5)      Il risarcimento del danno, dunque, deve essere liquidato tenendo conto di alcuni parametri:
a)      accertamento degli utili effettivi realizzati dall’impresa in base a documentato raffronto di costi e ricavi….
b)     Perdita di avviamento dell’azienda
c)      Interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta…
 

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MUD 2010 – ripristino del vecchio modello in assenza di proroga

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi



E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.80 alla G.U. n.98  del 28 aprile 2010 DPCM ( G.U. DPCM 27 aprile 2010) che ripristina lo schema contenuto nel DPCM 24 dicembre 2002 che fino all’anno scorso regolava la compilazione Mud.
Il modello allegato al nuovo DPCM ricalca nei contenuti e nella forma il “vecchio modello” integrato con le regole per la comunicazione annuale da parte dei Gestori di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei Produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Tale modello dovrà essere  utilizzato  per  le dichiarazioni da presentare, entro il termine stabilito dalla  legge, con riferimento all’anno 2009, da parte dei soggetti interessati.
Il nuovo DPCM all’articolo 1 evidenzia come restino  valide  le  dichiarazioni  presentate alla data di entrata in vigore del decreto,  con riferimento all’anno  2009,  avvalendosi  del  “modello telematico” allegato  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008.
A fronte di un ritorno alla vecchia modulistica resta, però, sospesa l’esigenza di giungere ad una proroga più volte richiesta e sollecitata alla compagine governativa. Ad oggi, quindi, resta valida la data del 30 aprile p.v come termine per la presentazione della Dichiarazione MUD 2010.
Quali sanzioni in caso di adempimento oltre il 30.4.2010?
Si ricorda che che l’art. 258 comma 1 Dlgs. 152/2006 ss.m. prevede la sanzione da € 2.600 a € 15.500 per chi omette/effettua in modo incompleto/inesatto la comunicazione; se invece la comunicazione è effettuata entro 60 giorni (ovvero entro il 30.6.2010) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160.
 

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