PNRR Ambiente – energia, veicoli

PNRR Ambiente – energia, veicoli

PNRR – Ambiente – sanzioni , energia, veicoli ecc..

DL n. 36.2022 convertito con L. n. 79/2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Convertito in Legge n. 79/2022 – e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.6.2022  – il DL n. 36/2022. Ogni articolo merita apposita relazione.

Molte sono le novità del Decreto che agli arti. 23 ss. si occupa della materia ambientale. Decreto che titola: Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR.

Sanzioni Ambientali ex art… 318 bis codice ambiente

Il legislatore introduce modifiche agli artt. del Codice Ambientale che si occupano di sanzioni e controlli dei reati ambientali applicando quella procedura ibrida che oscilla tra l’amministrativo ed il penale e desunta dalla materia della sicurezza sul lavoro. Modifica invero gli arti. 318bis e ss.

Veicoli fuori uso.

Il comma 8 dell’art. 231 del Codice Ambientale ,relativo ai veicoli non disciplinati dal d.lgs. 209/2003, è stato abrogato.

Si riporta il testo abrogato:

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta  denuncia  e  consegna
delle targhe e dei documenti agli  uffici  competenti  devono  essere
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da
tenersi  secondo  le  norme  del  regolamento  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Cinzia SilvestriPNRR Ambiente – energia, veicoli
Leggi Tutto

A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – MODIFICA SOSTANZIALE – discarica

osservazioni alla sentenza della Corte di Giustizia UE – 2.6.2022

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte di Giustizia affronta caso che occupa la repubblica Ceca ma che coinvolge l’interpretazione dell’art. 3 paragrafo 9 della Direttiva 2010/75/UE sulla definizione di “modifica sostanziale” con riflessi anche nel nostro ordinamento.

Sommario. 1) il caso; 2) il processo; 3) modifica sostanziale; 4) sulla questione pregiudiziale; 5) le condizioni; 6) la prima condizione; 7) installazione o impianto; 8) durata d’uso; seconda condizione; 10) conclusioni

1) Il caso

Una società che gestisce una discarica nel distretto di Praga aveva chiesto, e ottenuto più volte, l’autorizzazione a prorogare il periodo di messa in discarica. La Società chiedeva, all’autorità competente, ulteriore proroga, del periodo, che veniva concessa per altri 2 anni (al 2017).

Ebbene. Un’associazione per la tutela dell’ambiente impugnava tale decisione avanti al Ministero dell’Ambiente (Ceco) che respingeva la decisione per il motivo che i ricorrenti non erano parti del procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata.

L’associazione deferiva, dunque, la decisione di rigetto alle autorità competenti che annullavano, motivando che la proroga dell’autorizzazione alla messa in discarica era una «modifica sostanziale», e dunque la legge Ceca sulla prevenzione integrata, dava diritto alla partecipazione del pubblico conformemente alla direttiva 2010/75.

La sentenza della Corte municipale di Praga veniva dunque impugnata dinanzi al Corte suprema amministrativa, ossia il giudice del rinvio.

In questa prima fase dunque la qualificazione di “modifica sostanziale” rileva nella misura in cui  permette la partecipazione pubblica al procedimento, come sancito proprio dalla Direttiva 2010/75/UE.

2) Il processo

La Corte, investita della questione, analizzava la nozione di “modifica sostanziale” e rilevava diversi orientamenti che portavano a conclusioni diverse.

Una prima valutazione portava a escludere che il prolungamento della discarica potesse integrare una modifica sostanziale: “..il solo prolungamento di due anni del periodo di messa in discarica, non implicando lavori o interventi modificativi della situazione fisica del luogo, non può essere qualificato come «modifica sostanziale» ai sensi della legge sulla prevenzione integrata Ceca…”.

Il prolungamento dell’autorizzazione non avrebbe modificato né le dimensioni della discarica né la sua capacità totale di stoccaggio di rifiuti. Anzi, sarebbe proprio per sfruttare appieno la capacità autorizzata che la Società avrebbe presentato una domanda di proroga del periodo di messa in discarica. Infine, se la proroga dell’autorizzazione dovesse avere effetti sull’ambiente, non si tratterebbe comunque, .. di una «modifica sostanziale» ..”.

Di contro, la Corte evidenziava anche elementi che potevano invece far considerare la proroga della discarica una modifica sostanziale: “..Sebbene, …. continua lettura dell’articolo – AIA corte UE (chiedi pword per continuare la lettura a info@studiolegaleambiente.it)

Cinzia SilvestriA.I.A. – modifica sostanziale
Leggi Tutto

A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – limiti ed emissioni odorigene.

Consiglio di Stato n. 2344/2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Premessa:

Il Consiglio di Stato affronta questione che trae occasione dalla richiesta di rinnovo dell’A.I.A. da parte di una Società.

La sentenza chiarisce alcuni punti e precisa il potere/dovere della pubblica amministrazione, la valenza dell’istruttoria in seno al procedimento nonché il tema che coinvolge le “emissioni odorigene” (pur concludendo per l’irrilevanza della questione per la soluzione del caso concreto).

Il caso. 

Una Società aveva ottenuto, in A.I.A., di fissare il limite di scarico per le aldeidi (60 mg/l) in deroga a quello di legge fissato in 2mg/l. Per anni la Società aveva scaricato, tale parametro, in misura superiore ai limiti fissati; scarico che confluiva poi nel depuratore destinato.

Nel corso degli anni però alcuni cittadini segnalavano odori molesti e l’amministrazione (Provincia) assieme alla Società si adoperava in molteplici incontri finalizzati a interventi utili ad arginare il problema.

La Società, nelle more di questi incontri, presentava istanza di rinnovo dell’A.I.A. chiedendo la conferma del limite in deroga di 60mg/l anziché del limite di legge 2mg/l. La Provincia rinnovava l’A.I.A. senza concedere però la deroga, anche a fronte delle lamentate emissioni odorigene, che parevano originare proprio dal parametro aldeide.

La Società impugnava il provvedimento di rinnovo, in punto di negata deroga ai limiti di legge del parametro aldeidi, per plurimi motivi. Il TAR adito disponeva dunque “verificazione” finalizzata ad accertare l’origine delle emissioni odorigene.Il verificatore – Arpa, precisava e confermava l’origine emissiva e la quantità indicando il superamento del 5% e dunque emissione da ritenere significativa e riconducibile alla produzione della Società:

– “…gli episodi di disturbo segnalati durante i periodi di produzione di Bis-MPA, hanno avuto un’incidenza superiore al 5% e, pertanto, sono da ritenersi significativi. Invece, durante i periodi di sospensione della produzione, non sono stati registrati episodi di disturbo;

– la percezione di odorosità dell’aria risulta significativamente influenzata nelle aree di osservazione del solo Comune di Marnate, con esclusivo riferimento al metodo di valutazione previsto dalla D.G.R. 3018/2012;

– i campionamenti istantanei olfattometrici presso il pozzetto di scarico di P. e nel locale di grigliatura del refluo in ingresso all’impianto di depurazione di Olgiate Olona evidenziano una m3 variazione di circa un ordine di grandezza tra la concentrazione di odore espressa in ouE/ presente durante i periodi di sospensione della produzione e quella rilevata durante i periodi di produzione del Bis-MPA …”.

Il TAR respingeva il ricorso, con plurime motivazioni e la Società appellava avanti al Consiglio di Stato.Il Consiglio di Stato disponeva, a sua volta, una verificazione integrativa, sempre con ARPA, a fronte di alcune incongruenze rilevate dall’appellante.

Il Consiglio di Stato argomenta su alcuni punti interessanti.

1) Odori. Il contenzioso avanti al TAR aveva la finalità di confermare il provvedimento di rinnovo A.I.A., privo della deroga sul parametro aldeidi (motivato dalle emissioni odorigene lamentate). Si assisteva alla verifica Arpa, ente pubblico, che utilizza le linee guida Lombardia del 2012, quale metodo di misura, ma anche campionamenti istantanei olfatto-metrici di riscontro.La sentenza non cita eventuali limiti odorigeni indicati nell’A.I.A. (limiti nell’aria, nelle acque ecc.), come poteva utilmente essere, ma solo indicatori di misurazione rinvenibili nella tecnica di campionamento odorigena e nelle linee guida citate. La sentenza non cita l’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 forse perché non applicabile al caso concreto, che pare precedente alla novella del 2017. In ogni caso, in punto di emissioni odorigene è utile ricordare l’evoluzione normativa di questi ultimi anni[1]. Per inciso si ricorda che, dopo l’introduzione dell’art. 272-bis D.Lgs. n. 152/2006 (nel 2017), la Corte Cost. n. 178/2019 ha chiarito alcuni dubbi applicativi e cesellato il limite del potere Regionale che, ad esempio, non può disciplinare le emissioni odorigene in A.I.A. (ex art. 267 comma 3 D.lgs. 152/2006).

Continua la lettura dell’articolo CSD 2344.2022 odori

  • [1]
Cinzia SilvestriA.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.
Leggi Tutto

Ambiente e tutela degli “informatori”

Ambiente e tutela degli “informatori”

Ambiente e Whistleblowing (WB) – tutela degli informatori

Direttiva UE 2019/1937

segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


  1. Direttiva UE 2019/1937 – tutela degli informatori

Passa quasi inosservata la Direttiva UE 2019/1937 che disciplina la protezione degli informatori ovvero di coloro che segnalano violazioni del diritto. Un sistema che incentiva la segnalazione anonima o meglio la segnalazione che non rende possibile identificare il “segnalatore”, che non deve subire “ritorsioni” lavorative, ad esempio. Il sistema è entrato nel sistema di organizzazione del modello “231” (responsabilità degli Enti) già con la Legge 179/2017. La Direttiva UE 2019/1937 compie un ulteriore passo avanti ed attende il recepimento del legislatore italiano, già in ritardo. 

Ebbene, la Direttiva considera il sistema WB e la tutela degli informatori anche e soprattutto per la tutela ambientale e così si esprime il considerando n. 10): 

Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, la raccolta di prove, la prevenzione, l’accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei comportamenti illeciti rimangono aspetti problematici e devono essere rafforzate le azioni a tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2018, dal titolo «Azioni dell’UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali». Considerato che prima dell’entrata in vigore della presente direttiva le sole norme di protezione degli informatori esistenti in materia di tutela dell’ambiente sono previste in un atto settoriale, vale a dire nella direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), l’introduzione di una tale protezione è necessaria per garantire l’efficace applicazione dell’acquis ambientale dell’Unione, le cui violazioni possono arrecare pregiudizio al pubblico interesse, con possibili effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali. L’introduzione di tale protezione è altresì pertinente per i prodotti non sicuri che possono causare danni ambientali.

2. tutela dell’ambiente e tutela degli informatori

Si precisa inoltre che la Direttiva, all’art. 2, prevede espressamente la “tutela dell’ambiente”  e la protezione di coloro che segnalano violazioni su questo tema. Utile ricordare il richiamo nell’allegato alla Direttiva che evoca la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente; Direttiva quest’ultima in corso di revisione su proposta della Commissione. Si ricorda che la Direttiva 2008/98/CE ha permesso l’introduzione nel nostro ordinamento dei reati ambientali penali di cui all’art. 452bis c.p. ss..

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell’ambiente

Qualunque tipo di reato contro la tutela dell’ambiente disciplinato dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28) o qualunque illecito che costituisca una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

Cinzia SilvestriAmbiente e tutela degli “informatori”
Leggi Tutto

Biogas e Biometano – sottoprodotti

Biogas e Biometano – sottoprodotti

Biogas e Biometano e sottoprodotti – art. 12bis DL 17/2022

Proviamo a riscrivere la norma….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 17/2022 (Decreto Bollette o decreto Energia) è stato approvato dal Senato in data 21.4.2022 con numerose integrazioni e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  1. art. 12bis DL 17/2022

Il testo ha introdotto l’art. 12 bis che titola sui sottoprodotti utilizzabili negli impianti di biogas e biometano. La lettura dell’articolo è però un percorso ad ostacoli tutt’altro che semplice, poco intellegibile. Una norma che permette o sembra permettere ed in realtà puntella, fissa paletti, ostacoli. L’articolo si apre con la buona volontà di “semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e biometano”e dunque possono essere ammessi in ingresso a tali impianti alcuni “sottoprodotti”ben precisati dal DM 23.6.2016.

2. lettura del testo

Vero è che la lettura del testo, secondo tradizione italiana, è un continuo rimando ad altri testi legislativi che appesantiscono la lettura; richiami necessari ma forse un miglioramento del testo per renderlo intellegibile ad una prima lettura poteva essere fatto. Lo studio si è dunque cimentato nella riscrittura dell’articolo e nel tentativo di renderlo meglio comprensibile, secondo propria valutazione, s’intende.

3.proposta di lettura

Di seguito la lettura dell’articolo 12bis nella sua stesura originaria e nella colonna di destra il tentativo creativo e ipotetico di una diversa scrittura che a mezzo di pochi incisi e senza nulla togliere al testo legislativo renderebbe maggiore chiarezza alloperatore e lettore.

DL 17/2022 modificato senato 21.4.2022, in attesa pubblicazione – testo originale Art. 12 bis – ipotesi di riscrittura creativa (a cura Studio legale Ambiente)
Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

 

 

 

di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016,

se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

 

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 ».

 

Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

a) provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

b) provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

(di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016)

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione di “residui derivanti dall’attività agroalimentare

(di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016),

se rispettano i requisiti per essere considerati sottoprodotti e dunque esclusi dal novero dei rifiuti (come indicato dall’art. 184 bis Dlgs. 152/2006 e

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta le norme per la utilizzazione agronomica del digestato (ovvero  le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016).

 

Cinzia SilvestriBiogas e Biometano – sottoprodotti
Leggi Tutto

Controlli AIA – Linee Guida SNPA

Controlli AIA – Linee Guida SNPA

Controlli AIA – Linee Guida SNPA 39/2022

Ispezioni e costi

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Controlli AIA – Linee Guida SNPA.

SNPA pubblica nel proprio sito le linee Guida SNPA sui Controlli A.I.A.. Vademecum di intervento che precisa le differenze ad esempio tra  ispezione ordinaria, straordinaria e non programmata. Il testo compilativo contiene anche utili riferimenti ai costi di tali ispezioni e soprattutto l’indicazione del soggetto che li sostiene. Con prevalenza i costi sono sostenuti dal Gestore ma anche dalla stessa amministrazione. Ci sono i costi della commissione ispettiva, ad esempio.E’ un punto di vista che dovrebbe essere preso in considerazioni in certi contesti.

I costi dell’attività NON programmata , adempio, rimangono in capo alle agenzie, qualora eseguiti d’iniziativa.

Così si esprime al punto V.2 per riepilogare lo stato normativo delle “Tariffe”:

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha, nelle more di quanto stabilito dall’art.33- bis del D.lgs.152/06 e s.m.i., emanato il D.M. 6 marzo 2017, n.58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis.” …

Premesso quanto sopra, la tariffa dovuta dal Gestore per i controlli di cui all’art.29-decies comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i. si compone di una parte fissa “Tc” ed una parte variabile “Ta” legata numero di campionamenti determinati in base al PMC autorizzato. Il Decreto 58/2017 disciplina inoltre la tariffa relativa alle visite di verifica presso l’installazione da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 11- ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Per le modalità di applicazione delle tariffe si rimanda alle rispettive deliberazioni regionali.

LG_SNPA_39_22_Controlli_AIA

Cinzia SilvestriControlli AIA – Linee Guida SNPA
Leggi Tutto

PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

Piano Nazionale Gestione dei RIFIUTI (PNRG)

GOVERNO – MITE – VAS – iniziate le consultazioni fino a fine aprile 2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Avviata la consultazione pubblica per la VAS relativa al PNRG. Sul sito del MITE pubblicata la consultazione VAS che rimanda al programma PNRG. Così introduce il Governo la questione: 

Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

Nel mese di dicembre 2021 la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità procedente/proponente, ha presentato l’istanza per l’avvio della fase di scoping del Programma, conclusasi con l’elaborazione del parere sul rapporto preliminare, emanato il 14 gennaio 2022. 

Il 16 marzo 2022,  la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, ha trasmesso la documentazione per la consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del d.lgs 156/2006.

La proposta di Programma, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale sono disponibili al seguente link.

Ai sensi dell’art. 14, la consultazione avrà una durata di 45 giorni a partire dal 16 marzo 2022 (data di pubblicazione dell’avviso al pubblico).

Le osservazioni alla documentazione pubblicata dovranno essere inviate all’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica all’indirizzo: va.consultazioni@pec.mite.gov.it

Cinzia SilvestriPNGR – PIANO Rifiuti e VAS
Leggi Tutto

Comune e potere di controllo – responsabilità

Comune e potere di controllo – responsabilità

Comune e potere di controllo – responsabilità

Cassazione civ. ord. n. 10188/2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La decisione della Cassazione consente di estendere la responsabilità ex art. 2051 c.c. (cose in custodia) del Comune a tutti i beni sui quali il Comune esercita un effettivo potere di controllo a prescindere dalla proprietà. Principio che può essere applicato anche in materia ambientale.

Il Caso

Il caso vede il Comune condannato al risarcimento del danno subito da veicolo che, lungo la strada Provinciale, urtava contro un ostacolo posto al centro della carreggiata. Il Comune si difendeva ritenendo non essere il soggetto responsabile ed indicando la provincia quale proprietaria del tratto stradale. Il Giudice di pace e poi il Tribunale in appello invece riconoscevano la responsabilità del Comune in quanto titolare di un potere di controllo sul suo territorio.

La decisione.

La Cassazione avvalla e riconosce tale potere di controllo e tuttavia rimanda al Tribunale per verificare la esistenza stessa di tale potere . In particolare la cassazione afferma:

“Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art.2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 30775/2017). Ebbene nel caso di specie il giudice d’Appello ha mal applicato tali principi perché non ha verificato se effettivamente il Comune, che non era il proprietario della strada, aveva realmente il potere di esercitare un qualsivoglia controllo o di eliminare le situazioni di pericolo che siano in sorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa…”

Cass. civ. ord. n. 10188.2022

Cinzia SilvestriComune e potere di controllo – responsabilità
Leggi Tutto

V.I.A. e opzione zero – impatto ambientale

V.I.A. e opzione zero – impatto ambientale

Opzione zero e V.I.A. – impatto ambientale

Consiglio di Stato n. 2062/2022

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.4.2022


L’art. 22 comma 3 lett. d) Dlgs. 152/2006 come riformato dalla novella del 2017 (Dlgs. 104/2017) indica che lo studio d’impatto ambientale deve contenere

  1. d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

Si consideri che fino al 2017 la richiesta di indicare l’opzione zero era indicata nell’art. 21 comma 2 lett. b) Dlgs. 152/2006; norma alla quale fa riferimento anche la sentenza del Consiglio di Stato.

  1. L’autorita’ competente all’esito delle attivita’ di  cui  al comma 1: a) si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del  progetto e dello studio di impatto ambientale;…      b) esamina  le  principali  alternative,  compresa  l’alternativa zero;

L’alternativa zero (opzione zero) costituisce passaggio importante nella valutazione di impatto ambientale dell’opera che deve essere presa in considerazione dalla amministrazione, fosse solo per rigettarla.

Il Consiglio di Stato n. 2062.2022 affronta il problema dell’alternativa zero nel caso del progetto di ampliamento dell’aeroporto di cagliari.

Utile anche la lettura del T.A.R.-Veneto-Venezia-08.03.2012-n.-333 che si occupa invece dell’impatto zero di un progetto di discarica.

Continua la lettura dell’articolo cliccando qui sopra – lettura utile alla riflessione sull’importanza di questo elemento nello studio di impatto da presentare alla amministrazione ma anche l’importanza per il richiedente di precisare bene l’elemento negativo dell’impatto.

V.I.A. e opzione zero – valutazione – impatto ambientale – consiglio stato 2062/2022 – Studio Legale Ambiente Cinzia Silvestri

Cinzia SilvestriV.I.A. e opzione zero – impatto ambientale
Leggi Tutto

Rifiuti – Bando MITE 30.3.2022

Rifiuti – Bando MITE 30.3.2022

Rifiuti – Nuovo Bando MITE – 30.3.2022

Progetti di ricerca – trattamento rifiuti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato sul sito del MITE nuovo bando per il cofinanziamento “.. di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti ..”

Sono esclusi dal Bando (c fr. art. 5): Non sono ammissibili a cofinanziamento le proposte progettuali afferenti le tematiche di seguito

elencate in quanto oggetto di cofinanziamento delle precedenti edizioni del Bando:

a)  Recupero di vernici industriali; b)  Recupero di materiali da scarto pulper;c)  Recupero di ceneri vulcaniche;

d)  Recupero energetico dei fanghi da depurazione; e)  Rifiuti contenenti amianto;f)  Plastiche dure non da imballaggio;

g)  Recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in impianto locale di prossimità;

h)  Rigenerazione carbotermica dei rottami di metallo duro (contenenti Carburo di Tungsteno e Cobalto);

i)  Digestato liquido; ecc…

leggi bando rifiuti

Cinzia SilvestriRifiuti – Bando MITE 30.3.2022
Leggi Tutto

Idrogeno: avvisi pubblici – PNRR

Idrogeno: avvisi pubblici – PNRR

Idrogeno e PNRR – avviso pubblico

MITE firma avvisi pubblici. – 23.3.2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicati in Gazzetta ufficiale del 2.4.2022 due avvisi di bandi pubblici finalizzati alla selezione di proposte progettuali nell’ambito del PNRR in riferimento alla – missione 1 (M2) “rivoluzione verde e transizione ecologica” – Componente 2 (C2) “energia rinnovabile idrogeno rete e mobilità sostenibile” – investimento 3.5 “ricerca e sviluppo  sull’idrogeno”.

I Bandi sono 2 (A e B) con i relativi allegati  una dotazione di 20 milioni di Euro (30milioni per il bando B), di cui il 40% rivolto a progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Leggi bandi 

Cinzia SilvestriIdrogeno: avvisi pubblici – PNRR
Leggi Tutto

Reati contro beni culturali, sanzioni

Reati contro beni culturali, sanzioni

Reati contro i beni culturali

Codice penale art. 518bis ss.. e Responsabilità Enti – schema

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Approvato il Disegno di Legge, in attesa di pubblicazione, che riforma il codice penale e il Dlgs. 231/2001 in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Gli articoli sul danneggiamento (art. 635 c.p.) e deturpamento (art. 639 c.p.) vengono espunti del minimo inciso riferito ai beni culturali; soppressi gli artt. 170,173,174,176,177,178,178 del Codice beni culturali e del paesaggio.

Viene inserito nuovo Titolo VIII-bis nel codice penale agli artt. 518 – bis e seguentiinteramente titolato aireati contro il patrimonio culturale, che comprende le nuove fattispecie di reato.

Il Disegno di legge, in attesa di pubblicazione ha modificato anche il Dlgs. 231/2001 inserendo i reati in ambito di responsabilità degli enti:

« Art. 25-septiesdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale) – 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’arti- colo 518-novies del codice penale, si applica all’ente .. continua lettura articolo e schema –  beni culturali

Cinzia SilvestriReati contro beni culturali, sanzioni
Leggi Tutto

Rifiuti: deposito incontrollato

Rifiuti: deposito incontrollato

Deposito incontrollato. Gestione rifiuti o discarica?

Cassazione penale n. 8088/2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione affronta la distinzione tra deposito incontrollato riferito alle differenti operazioni di gestione del rifiuto o di abbandono del stesso. Le due operazioni, devono essere accertate in corso di causa e condizionano anche il computo del termine di prescrizione processuale che per le contravvenzioni (art. 256 d.lgs. 152/2006), all’epoca dei fatti, è di 5 anni.

Leggi articolo 33 deposito incontrollato

Cinzia SilvestriRifiuti: deposito incontrollato
Leggi Tutto

Immobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?

Immobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?

Vizi dell’immobile: inquinamento – cosa fare?

Posso sospendere il pagamento dei canoni locatizi?

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Tribunali di merito a confronto. Si tratta di capire quali sono le azioni esperibili per coloro che si trovano nel possesso di un immobile (appartamento, negozio o altro) che risulta viziato da una forma di inquinamento, ad esempio amianto sul tetto, cromo sulle pareti. Posso sospendere il pagamento dei canoni locatizi? Posso risolvere il contratto di acquisto?

Emerge che solo il vizio idoneo ad incidere sulla salubrità dell’ambiente, concretamente pericoloso per la salute umana, è idoneo a permettere  le azioni anche contrattuali di risoluzione…continua lettura articolo vizi e inquinamento

 

Cinzia SilvestriImmobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?
Leggi Tutto

Piano Controllo Inquinamento Atmosferico

Piano Controllo Inquinamento Atmosferico

Piano Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico (PNCIA).

Riduzione di materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 4 comma 3 del d.lgs. 81/2018 che ha recepito la Direttiva 2016/2284/UE, è il punto di partenza di questo provvedimento Ministeriale già del 23.12.2021 e pubblicato sul sito del Ministero Transizione Ecologica.

Tutto trova origine nella  direttiva “..2016/2284/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (la cosiddetta direttiva NEC – National Emission Ceilings).

Recita la parte iniziale del Piano: “La direttiva, al fine di contribuire al generale miglioramento della qualità dell’aria sul territorio dell’Unione Europea, prevede il conseguimento di obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di alcuni inquinanti (materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca), al 2020 e al 2030. Tali riduzioni devono essere ottenute tramite l’adozione e l’attuazione di un “Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico” elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella stessa direttiva e diffusamente illustrate nelle Linee guida allo scopo prodotte dalla Commissione Europea (“Guidance for the development of National Air Pollution Control Programmes under Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants”, C/2019/888, pubblicata il 1° marzo 2019). …

Cinzia SilvestriPiano Controllo Inquinamento Atmosferico
Leggi Tutto

Rumore e consulenza tecnica – intollerabilità

Rumore e consulenza tecnica – intollerabilità

Rumori e Perizia – intollerabilità e prova

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione civile n. 21621/2021, con ordinanza, incide sul tema della consulenza tecnica effettuata in corso di causa che non rileva i rumori lamentati. I convenuti, come spesso accade, dopo la notifica dell’atto di citazione, avevano provveduto ad eliminare i rumori intollerabili.

Ebbene, dice la Cassazione, tale comportamento che fa cessare la condotta che era causa delle immissioni sonore “non può ..pregiudicare il diritto degli attori a conseguire un ristoro per il pregiudizio, nella specie non patrimoniale…”

Il Giudice invero può avvalersi di mezzi di prova ulteriori e diversi per accertare la intollerabilità. Diversamente significherebbe rimettere al danneggiante la possibilità di vanificare il diritto al risarcimento del danno. La Cassazione precisa anche l’ambito del risarcimento del danno che non è sempre configurabile quale pregiudizio in termini di invalidità ma è il danno che incide sulle abitudini di vita e dunque in re ipsa e liquidabile il via equitativa. 

Cinzia SilvestriRumore e consulenza tecnica – intollerabilità
Leggi Tutto

Ambiente nella Costituzione

Ambiente nella Costituzione

L’ambiente entra nella Costituzione

Legge costituzionale n. 1/2022.

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 22.2.2022 la legge costituzionale che ha modificato gli art. 9 e 41 della Costituzione inserendo l’ambiente tra i principi fondamentali. Cosa cambia? La Costituzione indica i principi che devono essere rispettati dalla Legge; la Legge deve rispettare la Costituzione.Tale inserimento esprime la volontà di ritornare al sistema delle fonti del diritto, alla gerarchia delle fonti che, a dire il vero, da tempo è sempre più sfumato. 

Consideriamo dunque le novità.L’inserimento nell’art. 9 (principi fondamentali) della tutela dell’ambiente e la modifica dell’art. 41 relativo ai rapporti economici. In particolare:

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

«Tutela l’ambiente, la biodiversita’ e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».


Articolo 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute , all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43] e ambientali.

Cinzia SilvestriAmbiente nella Costituzione
Leggi Tutto

Sicurezza sul lavoro: mini riforma

Sicurezza sul lavoro: mini riforma

Sicurezza sul Lavoro: Circolare INL del 16.2.2022 

L’ispettorato chiarisce la mini riforma del d.lgs. 81/2006

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Circolare dell’ Ispettorato Nazionale Lavoro chiarisce alcuni punti sulla operatività delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale DL 146/2021 convertito in legge 125/2021; mini riforma che ha modificato 17 articoli del Codice Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2006), tra i quali anche l’art 37 sulla formazione del Datore di Lavoro.

Leggi Circolare INL

Cinzia SilvestriSicurezza sul lavoro: mini riforma
Leggi Tutto

Piano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali

Piano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali

Piano Acque – Alpi Orientali anno 2022/2027

Aggiornamento del Piano Acque

Segnalazione Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Si allega primo documento relativo all’aggiornamento del Piano Acque – Alpi Orientali per l’anno 2022/2027 ; Piano pubblicato sul sito www.alpiorientali.it in adempimento agli art. 65 e 66 d.lgs. 152/2006

Leggi Piano Acque

Cinzia SilvestriPiano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali
Leggi Tutto

Estinzione dei reati ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Estinzione dei reati ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Estinzione dei reati ambientali art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Cassazione penale n. 25528/2021: riflessioni

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La procedura che estingue il reato, evitando di approdare al processo penale, è declinata nel Codice Ambientale dal 2015 (L. 68/2015) agli art. 318 bis ss.

Nel tempo è divenuto strumento molto utilizzato dagli organi che procedono all’accertamento del reato. La procedura prevede l’imposizione di una prescrizione da parte della polizia procedente e la imposizione di una sanzione pari ad 1/4 del massimo previsto per il reato.

Un caso tipico di applicazione è il deposito incontrollato di rifiuti punito ex art. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006; deposito che non abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche.

La sentenza della Cassazione penale riassume l’approdo della giurisprudenza sul punto ed indica:

a) il danno richiamato dagli articoli 318 bis d.lgs. 152/2006, quale presupposto per l’applicazione dell’estinzione, non è il danno ex art. 300 d.lgs. 152/2006

b) La procedura di cui agli art. 318 bis ss. citato, trae ispirazione dalle disposizioni di cui al d.lgs. 758/1994 oggi confluito nell’art. 300 ss. d.lgs. 81/2006 (testo unico Sicurezza). Certamente. Vero è che la procedura estintiva in sede di sicurezza sul lavoro aveva ad oggetto verifiche fattuali e puntuali: non è stato installata la cartellonista, ad esempio; ovvero mancanze palesi e difficilmente contestabili che dunque trovavano sfogo proprio nella procedura estintiva. Nel caso di reati ambientali tutto è più sfumato e meno certo. Non si tratta di applicare la procedura estintiva a una mera violazione formale (tipica nella materia sulla sicurezza) ma si tratta di affermare che quel deposito incontrollato ad esempio “non reca danno”. E’ una valutazione che discrimina l’applicazione o meno della procedura estintiva e si rimette alla valutazione della pubblica amministrazione. La sentenza in commento afferma l’agire non discrezionale della pubblica amministrazione e tuttavia il dubbio si impone quando si tratta di reati ambientali.

c) La procedura di estinzione non è un procedimento amministrativo e la tutela è rimessa solo al Giudice penale. Laddove  non si condivida la contestazione, in quanto infondata, bisogna adire il processo penale. Si comprende già che a fronte della infondatezza della contestazione porre il trasgressore nell’alternativa di pagare o adire il processo penale, con tutti i rischi e i costi inerenti, non è proprio un corretto bilanciamento del  diritto di difesa. Certamente ottiene l’effetto deflativo (anche l’innocente paga). Utile inoltre considerare la destinazione delle somme che vengono pagate dal presunto trasgressore e che evitano il processo. Il meccanismo si basa certamente su una presunzione di legittimità dell’agire pubblico che può sempre essere contestata ma a mezzo di un percorso che rischia di comprimere il diritto di difesa, in alcuni casi.

Scrive la sentenza: ..non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell’autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p., che si sottrae all’impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale……

Cinzia SilvestriEstinzione dei reati ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006
Leggi Tutto

Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta

Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta

Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma del processo civile – Cartabia

Legge n. 206/2021 – vigente al 24.12.2021 (leggi)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 9.12.2021 l’attesa riforma del processo civile (e non solo) promessa dal Ministro Cartabia. Legge che disegna la cornice entro la quale dovranno essere emanati i futuri provvedimenti attuativi; legge che indica, invero, i principi le linee direttive che dovranno essere seguite in alcuni campi del diritto.

Un unico articolo e molti commi. I commi da 27 a 36 modificano alcune parti del codice di procedura civile ed entreranno in vigore al 24 giugno 2022 (180 giorni dalla vigenza). Molta attenzione all’ambito famigliare, alla tutela dei minori.

Nel mare di intenti (famiglia, minori, condominio, giustizia, processo ecc…) emerge anche la volontà di riordinare, aggiornare la vetusta ma attuale normativa speciale (anche ambientale si suppone) e la Cartabia si ricorda proprio (e cita) il RD 1755/1933 (acque e impianti elettrici); il comma 22  si esprime:

“…principi e criteri direttivi: a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; …”

Cinzia SilvestriAcque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta
Leggi Tutto

Piano Regionale gestione Rifiuti: che valore ha?

Piano Regionale gestione Rifiuti: che valore ha?

Piano Regionale Gestione Rifiuti – valore cogente?

valore delle disposizioni del PRGR – CDS n. 3107/2018

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Consiglio di Stato n. 3107/2018 conferma che i piani di gestione di rifiuti regionali sono atti programmatici che non hanno valenza direttamente cogente e richiedono successivi atti attuativi delle regioni per divenire vincolanti. 

Il CdS chiarisce dunque che:

“Occorre innanzitutto evidenziare che i piani per la gestione dei rifiuti urbani hanno carattere meramente programmatorio, sfuggendo ad essi l’indicazione di precise e puntuali misure (tanto più di natura economica), dovendo per contro individuare i criteri per il raggiungimento degli obiettivi, spettando poi all’amministrazione individuare, di volta in volta, le singole misure a tal fine idonee. …

Proprio in quanto atti di pianificazione essi non contengono prescrizioni puntuali, ma criteri di carattere generale necessari per le successive deliberazioni e determinazioni attuative, solo queste ultime possedendo i caratteri della immediata concretezza e lesività e come tali impugnabili.

Leggi articolo su questo sito/veneto-piano-rifiuti-aggiornato/

Cinzia SilvestriPiano Regionale gestione Rifiuti: che valore ha?
Leggi Tutto

Plastica monouso….addio ..dal 14.1.2022

Plastica monouso….addio ..dal 14.1.2022

Plastica .. palloncini, piatti, cannucce…addio

d.lgs. n. 196/2021 – riduzione della plastica

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il d.lgs. 196/2021 che entrerà in vigore il 14.1.2022 era stato preannunciato dal Legislatore – Leggi articolo “Bicchieri di plastica” su questo sito 

Il decreto legislativo 196/2021 afferma che le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle del d.lgs. 152/2006, laddove incompatibili.

Il d.lgs. 152/2006 viene modificato:

  1. abrogati i commi 1,2,3 dell’art. 226 quater d.lgs. 152/2006
  2. modificato l’art. 218 comma 1 del d.lgs. 152/2006,
  3. sostituito l’art. 261 comma 3 d.lgs. 152/2006
  4. modificato l’art. 256 comma 8 d.lgs. 152/2006

Il d.lgs. 196/2021 indica anche sanzioni alle violazioni, all’art. 14 e dedica particolare attenzione alla “plastica monouso” vero oggetto di attenzione e di riduzione per il futuro.

Leggi Plastica d.lgs.196/2021.

Cinzia SilvestriPlastica monouso….addio ..dal 14.1.2022
Leggi Tutto

Presunzione di innocenza…d.lgs. 118/2021

Presunzione di innocenza…d.lgs. 118/2021
Cinzia SilvestriPresunzione di innocenza…d.lgs. 118/2021
Leggi Tutto