Scuola Odori 2022

Scuola Odori 2022

Scuola Odori 2022

Convegno on line – 4,6,11,13 ottobre 2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ritorna l’appuntamento di studio sugli Odori, sulle emissioni odorigene. Un ciclo di incontri professionali con unico tema: gli odori, le emissioni odorifere.

Gli incontri trovano il patrocinio di SNPA, UNI, RSE, Accredita e Unichim e ospitano relatori multidisciplinari che analizzano il problema odorigeno  sotto ogni aspetto (tecnico, normativo, analitico ecc…). Una opportunità alla quale partecipa anche Studio Legale Ambiente nella giornata del 6.10.2022 ore 10, con un breve intervento sull’assenza dei limiti odorigeni nella normativa e le conseguenze che ne derivano, sotto molteplici aspetti.

Molti altri interventi completano l’argomento che è di particolare attualità e novità.

Si allega dunque il programma della Scuola ed è possibile la iscrizione cliccando nei link  –  Locandina Scuola-Odori-2022 – iscrizioni

Cinzia SilvestriScuola Odori 2022
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FVG – Piano Gestione Rifiuti

FVG – Piano Gestione Rifiuti

FVG – Piano Gestione Rifiuti

DGR n. 1998 del 23.12.2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  – Cinzia Silvestri


La Regione FVG pubblica l’aggiornamento 2022 al Piano di Gestione Rifiuti con DGRV 1998/2022. Anche il FVG non riesce (per una mera ragione di tempistica) ad adeguare il Piano al PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti). Ciò comporta nuovo aggiornamento al PNGR in tempi brevi, con modalità non ancora note in punto di coinvolgimento del pubblico (per osservazioni ad esempio).

Il Piano FVG non contempla il PNGR ma considera il PNRR e scrive:

“…Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano predisposto dall’Italia per rilanciare l’economia
nazionale a seguito della pandemia di Covid19. Il piano fa parte del programma dell’Unione europea
noto come Next Generation EU, il fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea, nell’ambito del
quale sono stati all’Italia assegnati oltre 191 miliardi di euro, dei quali 70 miliardi in sovvenzioni a fondo
perduto e 121 in prestiti.

La Missione 2 del PNRR denominata “Rivoluzione verde e transizione ecologica” si pone l’obiettivo di dare
impulso alla transizione ecologica, proseguendo il cammino verso la neutralità carbonica e verso uno
sviluppo sostenibile per l’ambiente, per mitigare le minacce a sistemi naturali e umani.

In particolare la Componente 1 della Missione 2 si prefigge di migliorare la gestione dei rifiuti e favorire
lo sviluppo dell’economia circolare, consolidando le modalità di raccolta differenziata, realizzando o
rinnovando impianti di trattamento rifiuti nonché realizzando progetti altamente innovativi per filiere
strategiche che interessano i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di carta e
cartone, tessili e plastica.

Le risorse a disposizione per le misure della componente 1 ammontano a 2,1 miliardi di euro, dei quali il
40% destinati alle regioni del nord, suddivisi secondo le due seguenti misure..”.

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Cinzia SilvestriFVG – Piano Gestione Rifiuti
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Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Piano Gestione Rifiuti – Veneto

DGRV n. 988 del 9.8.2022

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Veneto pubblica la DGRV n. 988 del 9.8.2022 in BUR del 2.9.2022.

La Regione Veneto inserisce nel proprio aggiornamento anche le novità espresse dal PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti).

Mentre le altre Regioni pubblicano aggiornamenti (FVG, Trentino, ad esempio)ai Piani di Gestione senza tenere in conto il PNGR ovvero il Piano Nazione di Gestione dei Rifiuti del giugno 2022, il Veneto è riuscito ad inserire anche le novità del PNGR.

Così si esprime il Piano Regionale:

“…In data 16.03.2022 è stata presentata la proposta del PNRG e pertanto si ritiene corretto in questo documento
analizzare la coerenza con quanto indicato nel succitato programma in termini di criteri e linee strategiche
per l’elaborazione dei piani regionali.
Obiettivo del PNGR è quello di indirizzare e supportare la pianificazione della gestione dei rifiuti al fine di
garantire:
la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, in ottica di
prevenzione del contenzioso;
l’efficienza, efficacia, sostenibilità ed economicità dei sistemi di gestione in tutto il territorio
nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale.
Nella proposta del Programma Nazionale Gestione Rifiuti sono stati individuati i contenuti previsti dall’art.
199 D.lgs 152/2006 dei piani regionali nelle Tabelle 28 e 29 (pag- 65-66-67 del documento), suddivisi nelle
macrosezioni di riferimento proposte dal MITE.
Nelle Tabelle seguenti si evidenzia la coerenza del presente documento con i contenuti previsti dal
Programma Nazionale e viene indicato puntualmente dove tali tematiche sono state trattate e sviluppate
nell’Aggiornamento del PRGR della Regione del Veneto…”.

Leggi Delibera DGRV 988/2022

Cinzia SilvestriVeneto – Piano Gestione Rifiuti
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Trentino – Piano gestione rifiuti

Trentino – Piano gestione rifiuti

Piano Regionale Gestione Rifiuti  – Trento

Delibera 1506/2022 – approvazione Piano di gestione rifiuti Regionale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Trentino – ma anche altre Regioni (FVG, ad esempio) – aggiorna il piano di gestione rifiuti a livello Regionale senza però adeguarsi al nuovo Piano Nazionale Gestione Rifiuti (PNGR) che è stato approvato con DM 24.6.2022. Le Regioni, dunque, sono tenute entro 180 giorni a rivedere nuovamente i piani appena approvati, dopo lungo percorso che comprende anche consultazioni pubbliche (in Vas, ad esempio).

Il Trentino ha approvato con delibera di Giunta Regionale 1506/2022 l’aggiornamento stralcio sui rifiuti urbani del piano di gestione rifiuti.

Leggi Piano gestione rifiuti trentino

A dire il vero il punto 4.1.8 del piano regionale cita il programma nazionale di gestione rifiuti (PNGR) “ancora in fase di approvazione”, e ne tiene conto come programma di gestione: scrive il piano regionale:

“…4.1.8 LIVELLO NAZIONALE – Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti 

Il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, ad oggi in corso di approvazione, costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’articolo 198- bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Esso costituisce una riforma strutturale necessaria per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevista nella relativa Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile, il cui ambito d’intervento è finalizzato a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud e realizzando progetti flagship altamente innovativi per filiere strategiche, quali rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile, riciclo meccanico e chimica delle plastiche. Il Programma, pertanto, è preordinato ad orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente. 

Il Programma, con un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028), partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato ad orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente. ….”

Cinzia SilvestriTrentino – Piano gestione rifiuti
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P.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale

P.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale

P.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale

DL n. 115/2022 – nuovo art. 27-ter d.lgs. 152/2006

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta del 9-8-2022 il DL n. 115 del 9.8.2022 e vigente dal 10.8.2022. Leggi  Decreto Legge n. 115/2022

Il Decreto Legge è destinato ad affrontare le misure urgenti in materia di “energia, emergenza idrica, politiche industriali e sociali” e rivela punto di interesse nell’art. 33 che ha inserito l’art. 27-ter al d.lgs. 152/2006 “procedimento autorizzatorio accelerato regionale”. 

In particolare, l’art. 27-ter , composto da ben 14 commi (giusto per semplificare), si inserisce nella tematica “PAUR” – e crea il P.A.U.A.R ovvero il Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale; così precisa l’art. 27-ter al primo comma:«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica). – 1. Nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da piu’ elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilita’ a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l’autorita’ ambientale competente e’ la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza di cui al comma 5, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

L’art. 27-ter, pone riferimento esplicito alle aree di interesse strategico nazionale e dunque dialoga con l’art. 32 del DL 115/2022 che indica  sommariamente alcune aree di interesse (salvo apposito provvedimento da emanare) ovvero:

Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi

  1. alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori,
  2. delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni,
  3. della cibersicurezza, dell’internet delle cose (IoT),
  4. della manifattura a bassa emissione di Co2,
  5. dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni,
  6. della sanita’ digitale e intelligente e
  7. dell’idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore.
Cinzia SilvestriP.A.U.A.R. – procedura accelerata regionale
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Inceneritori: dove collocarli?

Inceneritori: dove collocarli?

Inceneritori – dove collocarli?

Regione e Stato – competenze

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte Costituzionale con sentenza n. 191/2022 precisa la valenza di interesse Nazionale degli inceneritori e dunque la competenza solo dello stato nel decidere l’area di ubicazione degli inceneritori.

Le Regioni non possono statuire, decidere in proposito

La Regione Abruzzo invero a mezzo di legge Regionale ribadiva: “…la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e prevedendo di raggiungere tendenzialmente al 2022, a scala di bacino regionale, conformemente al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), i seguenti obiettivi minimi: ….”

Continua la sentenza riportando alla competenza statale la decisione e ricordando la valenza pubblica degli impianti di incenerimento:

“..Tale disposizione, … pur se di carattere programmatico, costituirebbe la base giuridica per dichiarare improcedibili le richieste di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di impianti di incenerimento: sarebbe stato posto, dunque, un divieto alla realizzazione di tali impianti sul territorio regionale, in contrasto con la disciplina statale. In particolare, sarebbe violato l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, ai sensi del quale gli impianti di incenerimento dei rifiuti «costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale». Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale da parte del d.lgs. n. 152 del 2006 (cod. ambiente), d’altro canto, non gli consentirebbe di prescrivere limiti generali siffatti: gli artt. 195, comma l, lettera f), e 196, comma l, lettere n) e o), riserverebbero, infatti, allo Stato «l’individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale, che deve essere effettuata secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale». Inoltre, l’art. 199 cod. ambiente stabilirebbe che «la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela, può e deve avvenire soltanto nella sede procedimentale». La norma impugnata, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima, …”.

Leggi Corte Cost. n. 191/2022

Cinzia SilvestriInceneritori: dove collocarli?
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Illeciti Rifiuti e…Facebook

Illeciti Rifiuti e…Facebook

Illeciti Rifiuti e…Facebook

Garante Privacy e Rifiuti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Postare su Facebook le immagini che registrano l’illecito abbandono di rifiuti, può costare molto caro. 

Le regole di riservatezza devono essere rispettate anche in caso di illecito.

Il Garante interviene su questione delicata e condanna la Società di gestione dei rifiuti e il Comune, alla sanzione di euro 150mila per aver violato i principi relativi alla Privacy. L’Ordinanza è interessante perché ricorda, ad esempio, l’obbligo di informativa e la completezza di tale adempimento nella cartellonista esposta al pubblico; ricorda il  rapporto tra titolare e responsabile del trattamento; ricorda la necessità di “valutazione di impatto” quando vengono trattati molteplici dati (area pubblica”.

Così scrive l’ordinanza:

Con la nota sopra menzionata l’Ufficio ha rilevato che il Comune ha posto in essere, per il tramite della società, un trattamento dei dati personali dei cittadini attraverso un sistema di videosorveglianza in assenza di idonea informativa, che deve essere conferita “nel momento in cui i dati personali sono ottenuti”, con conseguente violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento e degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, in mancanza di idonea disciplina del rapporto con la società quale “responsabile del trattamento”, prima dell’inizio del trattamento stesso, in violazione dell’art. 28 del Regolamento (già art. 29 del Codice previgente) nonché in assenza di valutazione di impatto, in violazione dell’art. 35 del Regolamento …

Leggi garante-privacy-ordinanza-ingiunzione-162-2022 pdf

Cinzia SilvestriIlleciti Rifiuti e…Facebook
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V.I.A. – modifiche dal Decreto “Aiuti”

V.I.A. – modifiche dal Decreto AIUTI

DL n. 50/2022 – L. n. 91/2022

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge di conversione (L. 91/2022) del Decreto “AIUTI” (DL 50/2022) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 15.7.2021 con vigenza dal 16.7.2022.

L’art. 10 si occupa delle modifiche ad alcuni articoli del Dlgs. 152/2006 dedicati alla V.I.A., in particolare vengono modificati gli artt.

  • 23 commi 1,2,3 – presentazione dell’istanza
  • 25 comma 5 – valutazioni impatti ambientali.
  • 27 comma 7 – provvedimento unico in materia ambientale
  • Allegato II parte 2

Non compare l’inserimento, tanto suggerito nelle more della approvazione, dell’art. 27 ter; modifica abbandonata.

Si offre, di seguito, lettura dell’art. 23 come modificato dal legislatore (in grassetto le modifiche):…leggi schema art. 23 modificato (chiedi pw a info@studiolegaleambiente.it 

Cinzia SilvestriV.I.A. – modifiche dal Decreto “Aiuti”
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P.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi

P.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi

P.A.U.R.  – istruttoria e conferenza servizi

Parere negativo Comune – art. 27-bis Dlgs. 152/2006

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Sommario. 1) il caso; 2) norme regionali e statali; 3) concetto di “prevalenza”; 4) collaborazione e buona fede; 5) Conclusioni TAR


Il parere negativo del Comune, laddove previsto come vincolante dalla legge regionale, nell’ambito della procedura Regionale ex art. 27-bis Dlgs. 152/2006, può incidere sulla valutazione negativa del P.A.U.R.? Risponde il TAR EMILIA-ROMAGNA, 28 aprile 2022, n. 378


  1. Il caso

Una Società attivava il provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto “discarica per rifiuti non pericolosi – ampliamento lotto E”. Il progetto prevedeva l’installazione di una piazzola destinata alla produzione di energia elettrica mediante combustione/recupero energetico del biogas derivante dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti.
Il procedimento avviato seguiva il suo corso e comprendeva l’AIA, la variante al PRG, VIA ecc..; seguiva il deposito per la presentazione di osservazioni, la convocazione Conferenza istruttoria e richiesta di integrazioni alla Società relativamente al”… Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati..”.
Ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. N. 152/06 è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria dall’ ARPAE. Ebbene, nel corso dell’istruttoria e conferenza dei servizi il Comune esprimeva parere negativo.

Veniva inviato, alla Società, preavviso di diniego (art. 10bis L. 241/90 ss..m) e veniva fissata nuova conferenza dei servizi ovvero “. comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis .al fine di discutere il preavviso di diniego, le osservazioni della Ditta e condividere l’esito della procedura.”.
Durante la Conferenza di servizi decisoria, il Comune ribadiva la posizione contraria.

Ebbene, “…ARPAE, quale autorità procedente, ha ritenuto che il parere qualificato del Comune .. relativamente alle competenze urbanistico-territoriali risultasse prevalente, determinando quindi, in assenza dell’adeguamento alla pianificazione, la conclusione negativa del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ….

La Società, pertanto impugnava la predetta delibera conclusiva del provvedimento, nonché gli atti endo-procedimentali che hanno portato alla conclusione negativa del PAUR.

2) Norme regionali e statali

Il TAR evidenzia il contrasto tra norme regionali e statali. La legge regionale ….Continua lettura articolo (richiedi password per l’apertura del documento a info@studiolegaleambiente.it) 

Cinzia SilvestriP.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi
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PNGR – Piano Rifiuti

PNGR – Piano Rifiuti

PNGR – Piano Rifiuti – Plastica

DM 24.6.2022 – approvazione Piano Nazionale Gestione Rifiuti

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Scrive il DM: È approvato il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti che, allegato al presente decreto, ne
costituisce parte integrante, con valenza per gli anni dal 2022 al 2028.

Il PNGR detta le linee che le Regioni dovranno seguire. Leggi intero testo PNGR 2022.2028

Si riporta a titolo esemplificativo le indicazioni sulla “plastica”:

8.7 Rifiuti in plastica
Attualmente la raccolta differenziata dei rifiuti plastici si concentra, come previsto dalla normativa sia
europea che nazionale sulla sola frazione di imballaggio. Per gli imballaggi in plastica l’Italia non raggiunge gli
obiettivi minimi di riciclaggio definiti dall’Europa. La direttiva 2018/852/UE, attuata con D.lgs. n. 116/2020,
che ha modificato l’Allegato E, Parte IV, del D.lgs. n. 152/2006, prevede che entro e non oltre il 31 dicembre
2025 deve essere riciclato relativamente agli imballaggi in plastica il 50% in termini di peso ed entro il 31
dicembre 2030 almeno il 55%.

Inoltre, la direttiva 2019/904/UE, (Single use plastics), attuata con il D.lgs. n. 196 del 2021, stabilisce che gli
Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio di prodotti
in plastica monouso elencati nella Parte F, dell’Allegato (dir.), pari al 77% in peso, immessi sul mercato in un
determinato anno entro il 2025, ed entro il 2029 il 90% degli stessi. Con l’applicazione della nuova
metodologia di calcolo (decisione 2019/665/UE) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio, è attesa una perdita di qualche punto percentuale, poiché, per esse si stima una maggiore
incidenza della nuova valutazione degli scarti sulla percentuale di riciclaggio.

Elemento di criticità nell’ambito della plastica è il “plasmix”, ossia l’insieme dei rifiuti misti di plastica che
derivano dal riciclaggio meccanico degli imballaggi, caratterizzato da estrema eterogeneità per il quale ad
oggi non è stata ancora individuata una soluzione strutturale e consolidata di valorizzazione.

Attualmente le opzioni di riciclaggio del plasmix sono limitate. Questo materiale viene, infatti, generalmente
avviato a recupero energetico e, in parte residuale, a smaltimento in discarica.

Una evoluzione futura del settore riguarda la possibilità di utilizzare le tecnologie di riciclo chimico, che
consentono di trasformare il plasmix in nuovi materiali utilizzabili come base per la sintesi di numerosi
composti, oppure come vettori ad alto contenuto energetico.

Appare rilevante considerare l’applicazione di tecnologie innovative di riciclaggio delle frazioni di scarto (ad
esempio, mediante processi di riciclaggio chimico per le frazioni non riciclabili meccanicamente e quindi
destinate a discarica o termovalorizzazione).

Cinzia SilvestriPNGR – Piano Rifiuti
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PNRR Ambiente – energia, veicoli

PNRR Ambiente – energia, veicoli

PNRR – Ambiente – sanzioni , energia, veicoli ecc..

DL n. 36.2022 convertito con L. n. 79/2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Convertito in Legge n. 79/2022 – e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.6.2022  – il DL n. 36/2022. Ogni articolo merita apposita relazione.

Molte sono le novità del Decreto che agli arti. 23 ss. si occupa della materia ambientale. Decreto che titola: Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR.

Sanzioni Ambientali ex art… 318 bis codice ambiente

Il legislatore introduce modifiche agli artt. del Codice Ambientale che si occupano di sanzioni e controlli dei reati ambientali applicando quella procedura ibrida che oscilla tra l’amministrativo ed il penale e desunta dalla materia della sicurezza sul lavoro. Modifica invero gli arti. 318bis e ss.

Veicoli fuori uso.

Il comma 8 dell’art. 231 del Codice Ambientale ,relativo ai veicoli non disciplinati dal d.lgs. 209/2003, è stato abrogato.

Si riporta il testo abrogato:

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta  denuncia  e  consegna
delle targhe e dei documenti agli  uffici  competenti  devono  essere
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da
tenersi  secondo  le  norme  del  regolamento  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Cinzia SilvestriPNRR Ambiente – energia, veicoli
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A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – MODIFICA SOSTANZIALE – discarica

osservazioni alla sentenza della Corte di Giustizia UE – 2.6.2022

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte di Giustizia affronta caso che occupa la repubblica Ceca ma che coinvolge l’interpretazione dell’art. 3 paragrafo 9 della Direttiva 2010/75/UE sulla definizione di “modifica sostanziale” con riflessi anche nel nostro ordinamento.

Sommario. 1) il caso; 2) il processo; 3) modifica sostanziale; 4) sulla questione pregiudiziale; 5) le condizioni; 6) la prima condizione; 7) installazione o impianto; 8) durata d’uso; seconda condizione; 10) conclusioni

1) Il caso

Una società che gestisce una discarica nel distretto di Praga aveva chiesto, e ottenuto più volte, l’autorizzazione a prorogare il periodo di messa in discarica. La Società chiedeva, all’autorità competente, ulteriore proroga, del periodo, che veniva concessa per altri 2 anni (al 2017).

Ebbene. Un’associazione per la tutela dell’ambiente impugnava tale decisione avanti al Ministero dell’Ambiente (Ceco) che respingeva la decisione per il motivo che i ricorrenti non erano parti del procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata.

L’associazione deferiva, dunque, la decisione di rigetto alle autorità competenti che annullavano, motivando che la proroga dell’autorizzazione alla messa in discarica era una «modifica sostanziale», e dunque la legge Ceca sulla prevenzione integrata, dava diritto alla partecipazione del pubblico conformemente alla direttiva 2010/75.

La sentenza della Corte municipale di Praga veniva dunque impugnata dinanzi al Corte suprema amministrativa, ossia il giudice del rinvio.

In questa prima fase dunque la qualificazione di “modifica sostanziale” rileva nella misura in cui  permette la partecipazione pubblica al procedimento, come sancito proprio dalla Direttiva 2010/75/UE.

2) Il processo

La Corte, investita della questione, analizzava la nozione di “modifica sostanziale” e rilevava diversi orientamenti che portavano a conclusioni diverse.

Una prima valutazione portava a escludere che il prolungamento della discarica potesse integrare una modifica sostanziale: “..il solo prolungamento di due anni del periodo di messa in discarica, non implicando lavori o interventi modificativi della situazione fisica del luogo, non può essere qualificato come «modifica sostanziale» ai sensi della legge sulla prevenzione integrata Ceca…”.

Il prolungamento dell’autorizzazione non avrebbe modificato né le dimensioni della discarica né la sua capacità totale di stoccaggio di rifiuti. Anzi, sarebbe proprio per sfruttare appieno la capacità autorizzata che la Società avrebbe presentato una domanda di proroga del periodo di messa in discarica. Infine, se la proroga dell’autorizzazione dovesse avere effetti sull’ambiente, non si tratterebbe comunque, .. di una «modifica sostanziale» ..”.

Di contro, la Corte evidenziava anche elementi che potevano invece far considerare la proroga della discarica una modifica sostanziale: “..Sebbene, …. continua lettura dell’articolo – AIA corte UE (chiedi pword per continuare la lettura a info@studiolegaleambiente.it)

Cinzia SilvestriA.I.A. – modifica sostanziale
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A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – limiti ed emissioni odorigene.

Consiglio di Stato n. 2344/2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Premessa:

Il Consiglio di Stato affronta questione che trae occasione dalla richiesta di rinnovo dell’A.I.A. da parte di una Società.

La sentenza chiarisce alcuni punti e precisa il potere/dovere della pubblica amministrazione, la valenza dell’istruttoria in seno al procedimento nonché il tema che coinvolge le “emissioni odorigene” (pur concludendo per l’irrilevanza della questione per la soluzione del caso concreto).

Il caso. 

Una Società aveva ottenuto, in A.I.A., di fissare il limite di scarico per le aldeidi (60 mg/l) in deroga a quello di legge fissato in 2mg/l. Per anni la Società aveva scaricato, tale parametro, in misura superiore ai limiti fissati; scarico che confluiva poi nel depuratore destinato.

Nel corso degli anni però alcuni cittadini segnalavano odori molesti e l’amministrazione (Provincia) assieme alla Società si adoperava in molteplici incontri finalizzati a interventi utili ad arginare il problema.

La Società, nelle more di questi incontri, presentava istanza di rinnovo dell’A.I.A. chiedendo la conferma del limite in deroga di 60mg/l anziché del limite di legge 2mg/l. La Provincia rinnovava l’A.I.A. senza concedere però la deroga, anche a fronte delle lamentate emissioni odorigene, che parevano originare proprio dal parametro aldeide.

La Società impugnava il provvedimento di rinnovo, in punto di negata deroga ai limiti di legge del parametro aldeidi, per plurimi motivi. Il TAR adito disponeva dunque “verificazione” finalizzata ad accertare l’origine delle emissioni odorigene.Il verificatore – Arpa, precisava e confermava l’origine emissiva e la quantità indicando il superamento del 5% e dunque emissione da ritenere significativa e riconducibile alla produzione della Società:

– “…gli episodi di disturbo segnalati durante i periodi di produzione di Bis-MPA, hanno avuto un’incidenza superiore al 5% e, pertanto, sono da ritenersi significativi. Invece, durante i periodi di sospensione della produzione, non sono stati registrati episodi di disturbo;

– la percezione di odorosità dell’aria risulta significativamente influenzata nelle aree di osservazione del solo Comune di Marnate, con esclusivo riferimento al metodo di valutazione previsto dalla D.G.R. 3018/2012;

– i campionamenti istantanei olfattometrici presso il pozzetto di scarico di P. e nel locale di grigliatura del refluo in ingresso all’impianto di depurazione di Olgiate Olona evidenziano una m3 variazione di circa un ordine di grandezza tra la concentrazione di odore espressa in ouE/ presente durante i periodi di sospensione della produzione e quella rilevata durante i periodi di produzione del Bis-MPA …”.

Il TAR respingeva il ricorso, con plurime motivazioni e la Società appellava avanti al Consiglio di Stato.Il Consiglio di Stato disponeva, a sua volta, una verificazione integrativa, sempre con ARPA, a fronte di alcune incongruenze rilevate dall’appellante.

Il Consiglio di Stato argomenta su alcuni punti interessanti.

1) Odori. Il contenzioso avanti al TAR aveva la finalità di confermare il provvedimento di rinnovo A.I.A., privo della deroga sul parametro aldeidi (motivato dalle emissioni odorigene lamentate). Si assisteva alla verifica Arpa, ente pubblico, che utilizza le linee guida Lombardia del 2012, quale metodo di misura, ma anche campionamenti istantanei olfatto-metrici di riscontro.La sentenza non cita eventuali limiti odorigeni indicati nell’A.I.A. (limiti nell’aria, nelle acque ecc.), come poteva utilmente essere, ma solo indicatori di misurazione rinvenibili nella tecnica di campionamento odorigena e nelle linee guida citate. La sentenza non cita l’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 forse perché non applicabile al caso concreto, che pare precedente alla novella del 2017. In ogni caso, in punto di emissioni odorigene è utile ricordare l’evoluzione normativa di questi ultimi anni[1]. Per inciso si ricorda che, dopo l’introduzione dell’art. 272-bis D.Lgs. n. 152/2006 (nel 2017), la Corte Cost. n. 178/2019 ha chiarito alcuni dubbi applicativi e cesellato il limite del potere Regionale che, ad esempio, non può disciplinare le emissioni odorigene in A.I.A. (ex art. 267 comma 3 D.lgs. 152/2006).

Continua la lettura dell’articolo CSD 2344.2022 odori

  • [1]
Cinzia SilvestriA.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.
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Ambiente e tutela degli “informatori”

Ambiente e tutela degli “informatori”

Ambiente e Whistleblowing (WB) – tutela degli informatori

Direttiva UE 2019/1937

segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


  1. Direttiva UE 2019/1937 – tutela degli informatori

Passa quasi inosservata la Direttiva UE 2019/1937 che disciplina la protezione degli informatori ovvero di coloro che segnalano violazioni del diritto. Un sistema che incentiva la segnalazione anonima o meglio la segnalazione che non rende possibile identificare il “segnalatore”, che non deve subire “ritorsioni” lavorative, ad esempio. Il sistema è entrato nel sistema di organizzazione del modello “231” (responsabilità degli Enti) già con la Legge 179/2017. La Direttiva UE 2019/1937 compie un ulteriore passo avanti ed attende il recepimento del legislatore italiano, già in ritardo. 

Ebbene, la Direttiva considera il sistema WB e la tutela degli informatori anche e soprattutto per la tutela ambientale e così si esprime il considerando n. 10): 

Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, la raccolta di prove, la prevenzione, l’accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei comportamenti illeciti rimangono aspetti problematici e devono essere rafforzate le azioni a tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2018, dal titolo «Azioni dell’UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali». Considerato che prima dell’entrata in vigore della presente direttiva le sole norme di protezione degli informatori esistenti in materia di tutela dell’ambiente sono previste in un atto settoriale, vale a dire nella direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), l’introduzione di una tale protezione è necessaria per garantire l’efficace applicazione dell’acquis ambientale dell’Unione, le cui violazioni possono arrecare pregiudizio al pubblico interesse, con possibili effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali. L’introduzione di tale protezione è altresì pertinente per i prodotti non sicuri che possono causare danni ambientali.

2. tutela dell’ambiente e tutela degli informatori

Si precisa inoltre che la Direttiva, all’art. 2, prevede espressamente la “tutela dell’ambiente”  e la protezione di coloro che segnalano violazioni su questo tema. Utile ricordare il richiamo nell’allegato alla Direttiva che evoca la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente; Direttiva quest’ultima in corso di revisione su proposta della Commissione. Si ricorda che la Direttiva 2008/98/CE ha permesso l’introduzione nel nostro ordinamento dei reati ambientali penali di cui all’art. 452bis c.p. ss..

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell’ambiente

Qualunque tipo di reato contro la tutela dell’ambiente disciplinato dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28) o qualunque illecito che costituisca una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

Cinzia SilvestriAmbiente e tutela degli “informatori”
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Biogas e Biometano – sottoprodotti

Biogas e Biometano – sottoprodotti

Biogas e Biometano e sottoprodotti – art. 12bis DL 17/2022

Proviamo a riscrivere la norma….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 17/2022 (Decreto Bollette o decreto Energia) è stato approvato dal Senato in data 21.4.2022 con numerose integrazioni e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  1. art. 12bis DL 17/2022

Il testo ha introdotto l’art. 12 bis che titola sui sottoprodotti utilizzabili negli impianti di biogas e biometano. La lettura dell’articolo è però un percorso ad ostacoli tutt’altro che semplice, poco intellegibile. Una norma che permette o sembra permettere ed in realtà puntella, fissa paletti, ostacoli. L’articolo si apre con la buona volontà di “semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e biometano”e dunque possono essere ammessi in ingresso a tali impianti alcuni “sottoprodotti”ben precisati dal DM 23.6.2016.

2. lettura del testo

Vero è che la lettura del testo, secondo tradizione italiana, è un continuo rimando ad altri testi legislativi che appesantiscono la lettura; richiami necessari ma forse un miglioramento del testo per renderlo intellegibile ad una prima lettura poteva essere fatto. Lo studio si è dunque cimentato nella riscrittura dell’articolo e nel tentativo di renderlo meglio comprensibile, secondo propria valutazione, s’intende.

3.proposta di lettura

Di seguito la lettura dell’articolo 12bis nella sua stesura originaria e nella colonna di destra il tentativo creativo e ipotetico di una diversa scrittura che a mezzo di pochi incisi e senza nulla togliere al testo legislativo renderebbe maggiore chiarezza alloperatore e lettore.

DL 17/2022 modificato senato 21.4.2022, in attesa pubblicazione – testo originale Art. 12 bis – ipotesi di riscrittura creativa (a cura Studio legale Ambiente)
Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

 

 

 

di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016,

se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

 

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 ».

 

Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

a) provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

b) provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

(di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016)

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione di “residui derivanti dall’attività agroalimentare

(di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016),

se rispettano i requisiti per essere considerati sottoprodotti e dunque esclusi dal novero dei rifiuti (come indicato dall’art. 184 bis Dlgs. 152/2006 e

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta le norme per la utilizzazione agronomica del digestato (ovvero  le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016).

 

Cinzia SilvestriBiogas e Biometano – sottoprodotti
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Controlli AIA – Linee Guida SNPA

Controlli AIA – Linee Guida SNPA

Controlli AIA – Linee Guida SNPA 39/2022

Ispezioni e costi

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Controlli AIA – Linee Guida SNPA.

SNPA pubblica nel proprio sito le linee Guida SNPA sui Controlli A.I.A.. Vademecum di intervento che precisa le differenze ad esempio tra  ispezione ordinaria, straordinaria e non programmata. Il testo compilativo contiene anche utili riferimenti ai costi di tali ispezioni e soprattutto l’indicazione del soggetto che li sostiene. Con prevalenza i costi sono sostenuti dal Gestore ma anche dalla stessa amministrazione. Ci sono i costi della commissione ispettiva, ad esempio.E’ un punto di vista che dovrebbe essere preso in considerazioni in certi contesti.

I costi dell’attività NON programmata , adempio, rimangono in capo alle agenzie, qualora eseguiti d’iniziativa.

Così si esprime al punto V.2 per riepilogare lo stato normativo delle “Tariffe”:

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha, nelle more di quanto stabilito dall’art.33- bis del D.lgs.152/06 e s.m.i., emanato il D.M. 6 marzo 2017, n.58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis.” …

Premesso quanto sopra, la tariffa dovuta dal Gestore per i controlli di cui all’art.29-decies comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i. si compone di una parte fissa “Tc” ed una parte variabile “Ta” legata numero di campionamenti determinati in base al PMC autorizzato. Il Decreto 58/2017 disciplina inoltre la tariffa relativa alle visite di verifica presso l’installazione da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 11- ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Per le modalità di applicazione delle tariffe si rimanda alle rispettive deliberazioni regionali.

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Cinzia SilvestriControlli AIA – Linee Guida SNPA
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PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

Piano Nazionale Gestione dei RIFIUTI (PNRG)

GOVERNO – MITE – VAS – iniziate le consultazioni fino a fine aprile 2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Avviata la consultazione pubblica per la VAS relativa al PNRG. Sul sito del MITE pubblicata la consultazione VAS che rimanda al programma PNRG. Così introduce il Governo la questione: 

Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

Nel mese di dicembre 2021 la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità procedente/proponente, ha presentato l’istanza per l’avvio della fase di scoping del Programma, conclusasi con l’elaborazione del parere sul rapporto preliminare, emanato il 14 gennaio 2022. 

Il 16 marzo 2022,  la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, ha trasmesso la documentazione per la consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del d.lgs 156/2006.

La proposta di Programma, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale sono disponibili al seguente link.

Ai sensi dell’art. 14, la consultazione avrà una durata di 45 giorni a partire dal 16 marzo 2022 (data di pubblicazione dell’avviso al pubblico).

Le osservazioni alla documentazione pubblicata dovranno essere inviate all’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica all’indirizzo: va.consultazioni@pec.mite.gov.it

Cinzia SilvestriPNGR – PIANO Rifiuti e VAS
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Comune e potere di controllo – responsabilità

Comune e potere di controllo – responsabilità

Comune e potere di controllo – responsabilità

Cassazione civ. ord. n. 10188/2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La decisione della Cassazione consente di estendere la responsabilità ex art. 2051 c.c. (cose in custodia) del Comune a tutti i beni sui quali il Comune esercita un effettivo potere di controllo a prescindere dalla proprietà. Principio che può essere applicato anche in materia ambientale.

Il Caso

Il caso vede il Comune condannato al risarcimento del danno subito da veicolo che, lungo la strada Provinciale, urtava contro un ostacolo posto al centro della carreggiata. Il Comune si difendeva ritenendo non essere il soggetto responsabile ed indicando la provincia quale proprietaria del tratto stradale. Il Giudice di pace e poi il Tribunale in appello invece riconoscevano la responsabilità del Comune in quanto titolare di un potere di controllo sul suo territorio.

La decisione.

La Cassazione avvalla e riconosce tale potere di controllo e tuttavia rimanda al Tribunale per verificare la esistenza stessa di tale potere . In particolare la cassazione afferma:

“Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art.2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 30775/2017). Ebbene nel caso di specie il giudice d’Appello ha mal applicato tali principi perché non ha verificato se effettivamente il Comune, che non era il proprietario della strada, aveva realmente il potere di esercitare un qualsivoglia controllo o di eliminare le situazioni di pericolo che siano in sorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa…”

Cass. civ. ord. n. 10188.2022

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V.I.A. e opzione zero – impatto ambientale

V.I.A. e opzione zero – impatto ambientale

Opzione zero e V.I.A. – impatto ambientale

Consiglio di Stato n. 2062/2022

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.4.2022


L’art. 22 comma 3 lett. d) Dlgs. 152/2006 come riformato dalla novella del 2017 (Dlgs. 104/2017) indica che lo studio d’impatto ambientale deve contenere

  1. d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

Si consideri che fino al 2017 la richiesta di indicare l’opzione zero era indicata nell’art. 21 comma 2 lett. b) Dlgs. 152/2006; norma alla quale fa riferimento anche la sentenza del Consiglio di Stato.

  1. L’autorita’ competente all’esito delle attivita’ di  cui  al comma 1: a) si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del  progetto e dello studio di impatto ambientale;…      b) esamina  le  principali  alternative,  compresa  l’alternativa zero;

L’alternativa zero (opzione zero) costituisce passaggio importante nella valutazione di impatto ambientale dell’opera che deve essere presa in considerazione dalla amministrazione, fosse solo per rigettarla.

Il Consiglio di Stato n. 2062.2022 affronta il problema dell’alternativa zero nel caso del progetto di ampliamento dell’aeroporto di cagliari.

Utile anche la lettura del T.A.R.-Veneto-Venezia-08.03.2012-n.-333 che si occupa invece dell’impatto zero di un progetto di discarica.

Continua la lettura dell’articolo cliccando qui sopra – lettura utile alla riflessione sull’importanza di questo elemento nello studio di impatto da presentare alla amministrazione ma anche l’importanza per il richiedente di precisare bene l’elemento negativo dell’impatto.

V.I.A. e opzione zero – valutazione – impatto ambientale – consiglio stato 2062/2022 – Studio Legale Ambiente Cinzia Silvestri

Cinzia SilvestriV.I.A. e opzione zero – impatto ambientale
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Rifiuti – Bando MITE 30.3.2022

Rifiuti – Bando MITE 30.3.2022

Rifiuti – Nuovo Bando MITE – 30.3.2022

Progetti di ricerca – trattamento rifiuti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato sul sito del MITE nuovo bando per il cofinanziamento “.. di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti ..”

Sono esclusi dal Bando (c fr. art. 5): Non sono ammissibili a cofinanziamento le proposte progettuali afferenti le tematiche di seguito

elencate in quanto oggetto di cofinanziamento delle precedenti edizioni del Bando:

a)  Recupero di vernici industriali; b)  Recupero di materiali da scarto pulper;c)  Recupero di ceneri vulcaniche;

d)  Recupero energetico dei fanghi da depurazione; e)  Rifiuti contenenti amianto;f)  Plastiche dure non da imballaggio;

g)  Recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in impianto locale di prossimità;

h)  Rigenerazione carbotermica dei rottami di metallo duro (contenenti Carburo di Tungsteno e Cobalto);

i)  Digestato liquido; ecc…

leggi bando rifiuti

Cinzia SilvestriRifiuti – Bando MITE 30.3.2022
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Idrogeno: avvisi pubblici – PNRR

Idrogeno: avvisi pubblici – PNRR

Idrogeno e PNRR – avviso pubblico

MITE firma avvisi pubblici. – 23.3.2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicati in Gazzetta ufficiale del 2.4.2022 due avvisi di bandi pubblici finalizzati alla selezione di proposte progettuali nell’ambito del PNRR in riferimento alla – missione 1 (M2) “rivoluzione verde e transizione ecologica” – Componente 2 (C2) “energia rinnovabile idrogeno rete e mobilità sostenibile” – investimento 3.5 “ricerca e sviluppo  sull’idrogeno”.

I Bandi sono 2 (A e B) con i relativi allegati  una dotazione di 20 milioni di Euro (30milioni per il bando B), di cui il 40% rivolto a progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Leggi bandi 

Cinzia SilvestriIdrogeno: avvisi pubblici – PNRR
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Reati contro beni culturali, sanzioni

Reati contro beni culturali, sanzioni

Reati contro i beni culturali

Codice penale art. 518bis ss.. e Responsabilità Enti – schema

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Approvato il Disegno di Legge, in attesa di pubblicazione, che riforma il codice penale e il Dlgs. 231/2001 in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Gli articoli sul danneggiamento (art. 635 c.p.) e deturpamento (art. 639 c.p.) vengono espunti del minimo inciso riferito ai beni culturali; soppressi gli artt. 170,173,174,176,177,178,178 del Codice beni culturali e del paesaggio.

Viene inserito nuovo Titolo VIII-bis nel codice penale agli artt. 518 – bis e seguentiinteramente titolato aireati contro il patrimonio culturale, che comprende le nuove fattispecie di reato.

Il Disegno di legge, in attesa di pubblicazione ha modificato anche il Dlgs. 231/2001 inserendo i reati in ambito di responsabilità degli enti:

« Art. 25-septiesdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale) – 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’arti- colo 518-novies del codice penale, si applica all’ente .. continua lettura articolo e schema –  beni culturali

Cinzia SilvestriReati contro beni culturali, sanzioni
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Rifiuti: deposito incontrollato

Rifiuti: deposito incontrollato

Deposito incontrollato. Gestione rifiuti o discarica?

Cassazione penale n. 8088/2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione affronta la distinzione tra deposito incontrollato riferito alle differenti operazioni di gestione del rifiuto o di abbandono del stesso. Le due operazioni, devono essere accertate in corso di causa e condizionano anche il computo del termine di prescrizione processuale che per le contravvenzioni (art. 256 d.lgs. 152/2006), all’epoca dei fatti, è di 5 anni.

Leggi articolo 33 deposito incontrollato

Cinzia SilvestriRifiuti: deposito incontrollato
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Immobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?

Immobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?

Vizi dell’immobile: inquinamento – cosa fare?

Posso sospendere il pagamento dei canoni locatizi?

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Tribunali di merito a confronto. Si tratta di capire quali sono le azioni esperibili per coloro che si trovano nel possesso di un immobile (appartamento, negozio o altro) che risulta viziato da una forma di inquinamento, ad esempio amianto sul tetto, cromo sulle pareti. Posso sospendere il pagamento dei canoni locatizi? Posso risolvere il contratto di acquisto?

Emerge che solo il vizio idoneo ad incidere sulla salubrità dell’ambiente, concretamente pericoloso per la salute umana, è idoneo a permettere  le azioni anche contrattuali di risoluzione…continua lettura articolo vizi e inquinamento

 

Cinzia SilvestriImmobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?
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