Piano Controllo Inquinamento Atmosferico

Piano Controllo Inquinamento Atmosferico

Piano Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico (PNCIA).

Riduzione di materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 4 comma 3 del d.lgs. 81/2018 che ha recepito la Direttiva 2016/2284/UE, è il punto di partenza di questo provvedimento Ministeriale già del 23.12.2021 e pubblicato sul sito del Ministero Transizione Ecologica.

Tutto trova origine nella  direttiva “..2016/2284/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (la cosiddetta direttiva NEC – National Emission Ceilings).

Recita la parte iniziale del Piano: “La direttiva, al fine di contribuire al generale miglioramento della qualità dell’aria sul territorio dell’Unione Europea, prevede il conseguimento di obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di alcuni inquinanti (materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca), al 2020 e al 2030. Tali riduzioni devono essere ottenute tramite l’adozione e l’attuazione di un “Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico” elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella stessa direttiva e diffusamente illustrate nelle Linee guida allo scopo prodotte dalla Commissione Europea (“Guidance for the development of National Air Pollution Control Programmes under Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants”, C/2019/888, pubblicata il 1° marzo 2019). …

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Rumore e consulenza tecnica – intollerabilità

Rumore e consulenza tecnica – intollerabilità

Rumori e Perizia – intollerabilità e prova

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione civile n. 21621/2021, con ordinanza, incide sul tema della consulenza tecnica effettuata in corso di causa che non rileva i rumori lamentati. I convenuti, come spesso accade, dopo la notifica dell’atto di citazione, avevano provveduto ad eliminare i rumori intollerabili.

Ebbene, dice la Cassazione, tale comportamento che fa cessare la condotta che era causa delle immissioni sonore “non può ..pregiudicare il diritto degli attori a conseguire un ristoro per il pregiudizio, nella specie non patrimoniale…”

Il Giudice invero può avvalersi di mezzi di prova ulteriori e diversi per accertare la intollerabilità. Diversamente significherebbe rimettere al danneggiante la possibilità di vanificare il diritto al risarcimento del danno. La Cassazione precisa anche l’ambito del risarcimento del danno che non è sempre configurabile quale pregiudizio in termini di invalidità ma è il danno che incide sulle abitudini di vita e dunque in re ipsa e liquidabile il via equitativa. 

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Ambiente nella Costituzione

Ambiente nella Costituzione

L’ambiente entra nella Costituzione

Legge costituzionale n. 1/2022.

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 22.2.2022 la legge costituzionale che ha modificato gli art. 9 e 41 della Costituzione inserendo l’ambiente tra i principi fondamentali. Cosa cambia? La Costituzione indica i principi che devono essere rispettati dalla Legge; la Legge deve rispettare la Costituzione.Tale inserimento esprime la volontà di ritornare al sistema delle fonti del diritto, alla gerarchia delle fonti che, a dire il vero, da tempo è sempre più sfumato. 

Consideriamo dunque le novità.L’inserimento nell’art. 9 (principi fondamentali) della tutela dell’ambiente e la modifica dell’art. 41 relativo ai rapporti economici. In particolare:

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

«Tutela l’ambiente, la biodiversita’ e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».


Articolo 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute , all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43] e ambientali.

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Sicurezza sul lavoro: mini riforma

Sicurezza sul lavoro: mini riforma

Sicurezza sul Lavoro: Circolare INL del 16.2.2022 

L’ispettorato chiarisce la mini riforma del d.lgs. 81/2006

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Circolare dell’ Ispettorato Nazionale Lavoro chiarisce alcuni punti sulla operatività delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale DL 146/2021 convertito in legge 125/2021; mini riforma che ha modificato 17 articoli del Codice Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2006), tra i quali anche l’art 37 sulla formazione del Datore di Lavoro.

Leggi Circolare INL

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Piano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali

Piano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali

Piano Acque – Alpi Orientali anno 2022/2027

Aggiornamento del Piano Acque

Segnalazione Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Si allega primo documento relativo all’aggiornamento del Piano Acque – Alpi Orientali per l’anno 2022/2027 ; Piano pubblicato sul sito www.alpiorientali.it in adempimento agli art. 65 e 66 d.lgs. 152/2006

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Cinzia SilvestriPiano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali
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Estinzione dei reati ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Estinzione dei reati ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Estinzione dei reati ambientali art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Cassazione penale n. 25528/2021: riflessioni

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La procedura che estingue il reato, evitando di approdare al processo penale, è declinata nel Codice Ambientale dal 2015 (L. 68/2015) agli art. 318 bis ss.

Nel tempo è divenuto strumento molto utilizzato dagli organi che procedono all’accertamento del reato. La procedura prevede l’imposizione di una prescrizione da parte della polizia procedente e la imposizione di una sanzione pari ad 1/4 del massimo previsto per il reato.

Un caso tipico di applicazione è il deposito incontrollato di rifiuti punito ex art. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006; deposito che non abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche.

La sentenza della Cassazione penale riassume l’approdo della giurisprudenza sul punto ed indica:

a) il danno richiamato dagli articoli 318 bis d.lgs. 152/2006, quale presupposto per l’applicazione dell’estinzione, non è il danno ex art. 300 d.lgs. 152/2006

b) La procedura di cui agli art. 318 bis ss. citato, trae ispirazione dalle disposizioni di cui al d.lgs. 758/1994 oggi confluito nell’art. 300 ss. d.lgs. 81/2006 (testo unico Sicurezza). Certamente. Vero è che la procedura estintiva in sede di sicurezza sul lavoro aveva ad oggetto verifiche fattuali e puntuali: non è stato installata la cartellonista, ad esempio; ovvero mancanze palesi e difficilmente contestabili che dunque trovavano sfogo proprio nella procedura estintiva. Nel caso di reati ambientali tutto è più sfumato e meno certo. Non si tratta di applicare la procedura estintiva a una mera violazione formale (tipica nella materia sulla sicurezza) ma si tratta di affermare che quel deposito incontrollato ad esempio “non reca danno”. E’ una valutazione che discrimina l’applicazione o meno della procedura estintiva e si rimette alla valutazione della pubblica amministrazione. La sentenza in commento afferma l’agire non discrezionale della pubblica amministrazione e tuttavia il dubbio si impone quando si tratta di reati ambientali.

c) La procedura di estinzione non è un procedimento amministrativo e la tutela è rimessa solo al Giudice penale. Laddove  non si condivida la contestazione, in quanto infondata, bisogna adire il processo penale. Si comprende già che a fronte della infondatezza della contestazione porre il trasgressore nell’alternativa di pagare o adire il processo penale, con tutti i rischi e i costi inerenti, non è proprio un corretto bilanciamento del  diritto di difesa. Certamente ottiene l’effetto deflativo (anche l’innocente paga). Utile inoltre considerare la destinazione delle somme che vengono pagate dal presunto trasgressore e che evitano il processo. Il meccanismo si basa certamente su una presunzione di legittimità dell’agire pubblico che può sempre essere contestata ma a mezzo di un percorso che rischia di comprimere il diritto di difesa, in alcuni casi.

Scrive la sentenza: ..non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell’autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p., che si sottrae all’impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale……

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Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta

Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta

Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma del processo civile – Cartabia

Legge n. 206/2021 – vigente al 24.12.2021 (leggi)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 9.12.2021 l’attesa riforma del processo civile (e non solo) promessa dal Ministro Cartabia. Legge che disegna la cornice entro la quale dovranno essere emanati i futuri provvedimenti attuativi; legge che indica, invero, i principi le linee direttive che dovranno essere seguite in alcuni campi del diritto.

Un unico articolo e molti commi. I commi da 27 a 36 modificano alcune parti del codice di procedura civile ed entreranno in vigore al 24 giugno 2022 (180 giorni dalla vigenza). Molta attenzione all’ambito famigliare, alla tutela dei minori.

Nel mare di intenti (famiglia, minori, condominio, giustizia, processo ecc…) emerge anche la volontà di riordinare, aggiornare la vetusta ma attuale normativa speciale (anche ambientale si suppone) e la Cartabia si ricorda proprio (e cita) il RD 1755/1933 (acque e impianti elettrici); il comma 22  si esprime:

“…principi e criteri direttivi: a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; …”

Cinzia SilvestriAcque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta
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Piano Regionale gestione Rifiuti: che valore ha?

Piano Regionale gestione Rifiuti: che valore ha?

Piano Regionale Gestione Rifiuti – valore cogente?

valore delle disposizioni del PRGR – CDS n. 3107/2018

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Consiglio di Stato n. 3107/2018 conferma che i piani di gestione di rifiuti regionali sono atti programmatici che non hanno valenza direttamente cogente e richiedono successivi atti attuativi delle regioni per divenire vincolanti. 

Il CdS chiarisce dunque che:

“Occorre innanzitutto evidenziare che i piani per la gestione dei rifiuti urbani hanno carattere meramente programmatorio, sfuggendo ad essi l’indicazione di precise e puntuali misure (tanto più di natura economica), dovendo per contro individuare i criteri per il raggiungimento degli obiettivi, spettando poi all’amministrazione individuare, di volta in volta, le singole misure a tal fine idonee. …

Proprio in quanto atti di pianificazione essi non contengono prescrizioni puntuali, ma criteri di carattere generale necessari per le successive deliberazioni e determinazioni attuative, solo queste ultime possedendo i caratteri della immediata concretezza e lesività e come tali impugnabili.

Leggi articolo su questo sito/veneto-piano-rifiuti-aggiornato/

Cinzia SilvestriPiano Regionale gestione Rifiuti: che valore ha?
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Plastica monouso….addio ..dal 14.1.2022

Plastica monouso….addio ..dal 14.1.2022

Plastica .. palloncini, piatti, cannucce…addio

d.lgs. n. 196/2021 – riduzione della plastica

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il d.lgs. 196/2021 che entrerà in vigore il 14.1.2022 era stato preannunciato dal Legislatore – Leggi articolo “Bicchieri di plastica” su questo sito 

Il decreto legislativo 196/2021 afferma che le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle del d.lgs. 152/2006, laddove incompatibili.

Il d.lgs. 152/2006 viene modificato:

  1. abrogati i commi 1,2,3 dell’art. 226 quater d.lgs. 152/2006
  2. modificato l’art. 218 comma 1 del d.lgs. 152/2006,
  3. sostituito l’art. 261 comma 3 d.lgs. 152/2006
  4. modificato l’art. 256 comma 8 d.lgs. 152/2006

Il d.lgs. 196/2021 indica anche sanzioni alle violazioni, all’art. 14 e dedica particolare attenzione alla “plastica monouso” vero oggetto di attenzione e di riduzione per il futuro.

Leggi Plastica d.lgs.196/2021.

Cinzia SilvestriPlastica monouso….addio ..dal 14.1.2022
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Presunzione di innocenza…d.lgs. 118/2021

Presunzione di innocenza…d.lgs. 118/2021
Cinzia SilvestriPresunzione di innocenza…d.lgs. 118/2021
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Regione Veneto: Progetti Legge … odorigeni??

Regione Veneto: Progetti Legge … odorigeni??

Regione Veneto e PDL 46 e 27 del 2021

progetti legge per la limitazione delle emissioni odorigene…

segnalazione Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Veneto tenta di disciplinare a livello regionale il grave problema delle emissioni odorigene. Il Consiglio Regionale Veneto propone due Progetti legge n. 46 e 27 del 2021 (che forse saranno unificati) la cui lettura però desta perplessità.  Il progetto di legge 46, ad esempio, rimanda ancora di 1 anno l’indicazione di “valori limiti di emissione”. Perché?

Compito della Regione è di dettare disciplina “odorifera” utile ad avere un riferimento anche “quantitativo”, non solo nel ristretto ambito di cui all’art. 272-bis Dlgs. 152/2006.

leggi  PDL 27 regione veneto

leggi PDL 46.2021

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Progetti Legge … odorigeni??
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Emissioni odorigene: Master Ambiente – Università Ca’ Foscari Venezia

Emissioni odorigene: Master Ambiente – Università Ca’ Foscari Venezia

Emissioni odorigene

Lezione 26.11.2021 – Master in Diritto Ambiente – Università Ca’ Foscari Venezia

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


In data 26.11.2021, via webinar, si è tenuta lezione sulle “emissioni odorigene”. Focus di lettura della complessità della materia, poco conosciuta, attraversando l’interpretazione all’art. 272-bis d.lgs. 152/2006 alla luce della giurisprudenza di settore.

Si allega presentazione, di Studio Legale Ambiente, visibile solo con password da coloro che hanno partecipato al Master: master Ca’ Foscari emissioni odorigene 2021

Cinzia SilvestriEmissioni odorigene: Master Ambiente – Università Ca’ Foscari Venezia
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Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

9.10.16.17 dicembre 2021 ore 9/13 – webinar – RSE – ISPRA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente segnala webinar – gratuito – che si svolgerà in 4 giornate sulle emissioni inquinanti di origine industriale. L’evento è organizzato da RSE e ISPRA con la finalità di fare il punto sulle emissioni (anche odorigene) trattando anche punti di novità (PNRR). 

E’ possibile iscriversi alla giornata di interesse cliccando sul link. Leggi locandina programma e iscriviti – Webinar_Emissioni

Studio Legale Ambiente è presente nella giornata del 16.12.2021 – clicca e iscriviti Webinar_Emissioni 

Foto tratta dal Libro L’arte della Cronaca 1946/1982 – Archivio cameraphoto Epoche Venezia  – inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico anni 70 marghera – tratto da libro L”arte della cronaca 1946/1982- archivio cameraphoto Epoche Venezia

Cinzia SilvestriConferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale
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Veneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Veneto:  Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Piano Regionale Rifiuti – Veneto

DGRV n. 1458/2021 – aggiornamento

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata in BUR la DGRV 1458 del 25.10.2021 che “…adotta quindi la proposta di aggiornamento dello strumento di pianificazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II del Codice Ambientale e della DGR n. 791 del 31.03.2009, costituita da un documento di “Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali(Allegato A),un documento contenente gli allegati dell’aggiornamento di Piano (Allegato A1) e un “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale” (Allegato B), tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento…”.

Nel contempo la Regione  avvia le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) previste dall’art. 199 e 12 d.lgs. 152/2006.

Cinzia SilvestriVeneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato
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Tariffa servizio idrico, discariche, VAS… novità

Tariffa servizio idrico, discariche, VAS… novità

Novità – DL 152/2021 – PNRR e prevenzione infiltrazioni mafiose

Tariffa servizio idrico, discariche, VAS – Modifiche al Codice ambientale 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Codice ambientale subisce nuovo intervento dal DL 152/2021 vigente dal 7.11.2021.

Le disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose incide anche su alcuni articoli del codice ambientale e leggi collegate.

L’art. 16 del DL 152/2021 titola sulle “risorse idriche” e modifica l’art. 154 d.lgs. 152/2006

L’art. 18 del DL 152/2021 apre con curioso titolo di “proposta” di riduzione dei tempi del procedimento di VAS modificando l’art. art. 13 d.lgs. 152/2006

L’art. 50 del DL 152/2021 abroga l’art. art. 194bis d.lgs. 152/20060 relativo al Sistri.

Si aprono poi tutte le modifiche alle leggi correlate che meritano apposita trattazione quale ad esempio l’art. 43 DL 152/2021 relativo al “potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive”.

Leggi testo DL 152/2021

Cinzia SilvestriTariffa servizio idrico, discariche, VAS… novità
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Responsabile smaltimento? chi effettua l’operazione…

Responsabile smaltimento? chi effettua l’operazione…

Responsabile dello smaltimento? Chi effettua l’operazione…

PNRR – art. 188 comma 5 D.lgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 23.10.2021


Continua la breve analisi delle novità introdotte dal PNRR al Codice ambientale.

L’art. 188 comma 5, che aveva già subito modifiche dal D.lgs. 116/2020, viene ancora modificato, in particolare:

1) Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento…: a differenza della formulazione precedente dell’art. 188, l’art. 35 del PNRR inserisce la precisazione relative alle operazioni da intendersi quelle intermedie di smaltimento.

2) Quali sono le operazioni intermedie di smaltimento? Continua l’articolo andando a riprendere le operazioni indicate nel comma pregresso:

“… quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, …

3) Prosegue il nuovo comma 5 dell’art. 188, innovando rispetto al pregresso in quanto precisa che: “…la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni…”. Il soggetto che effettua le operazioni ..

continua lettura articolo e schema comparato art. 188 d.lgs. 152/2006 –  PNRR 188

Cinzia SilvestriResponsabile smaltimento? chi effettua l’operazione…
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Compattatore “Mangiaplastica” in arrivo…

Compattatore “Mangiaplastica” in arrivo…

Compattatore “Mangiaplastica”..

Contibuto ai Comuni – Decreto MITE del 2.9.2021

segnalazione Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Plastica, ridurre la plastica. E’ la parola d’ordine che ci accompagna da tempo.

Il MITE, con Ministro Cingolani, firma il decreto che offre un contributo ai Comuni per l’acquisto di un Eco -Compattatore per la plastica.

Scrive il decreto, richiamando il Piano l’azione UE del 11.3.2020, padre del PNRR:

Visto il nuovo Piano di azione sull’economia circolare presentato dalla Commissione europea l’11.3.2020, punto di riferimento principale per le politiche europee e nazionali per l’economia circolare che verranno sviluppate e messe a sistema dagli Stati membri che prevede una serie di misure, anche legislative, per l’intero ciclo dei prodotti dalla progettazione al riciclo, con l’obiettivo di ridurre l’impronta complessiva della produzione e del consumo dell’unione Europea…

Precisa il decreto MITE:

1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, nonche’ di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare, il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le modalita’ per la concessione ed erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l’acquisto, l’installazione di eco-compattatori a valere sul fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» (nel seguito  programma), …..

Al fine del riconoscimento del contributo, ogni acquisto deve essere identificato dal Codice unico di progetto (CUP). Ai fini del presente decreto per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume favorendone il riciclo.

Cinzia SilvestriCompattatore “Mangiaplastica” in arrivo…
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PNRR – testo comparato nuovo art. 185 Dlgs. 152/2006 -nuove esclusioni dal novero rifiuti

PNRR – testo comparato nuovo art. 185 Dlgs. 152/2006 -nuove esclusioni dal novero rifiuti

PNRR – schema comparato – nuovo testo art. 185 Dlgs. 152/2006

Ceneri vulcaniche, materiali pirotecnici, posidonia ….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il PNRR, con l’art. 35 (DL 77/2021 – L. 108/2021), modifica il testo dell’art. 185 Dlgs. 152/2006; testo senza pace sempre modificato proprio perché permette di escludere dal novero dei rifiuti e dalla normativa inerente i materiali ivi indicati, anche tramite richiamo a specifiche discipline. Così accade per la posidonia spiaggiata, alle ceneri vulcaniche ma anche ai materiali pirotecnici che vengono disciplinati da altra normativa. L’effetto è comunque la non applicabilità della normativa rifiuti. 

Si offre lettura  del testo comparato dell’articolo prima e dopo il PNRR: 

schema PNRR 185 Dlgs. 152/2006

Cinzia SilvestriPNRR – testo comparato nuovo art. 185 Dlgs. 152/2006 -nuove esclusioni dal novero rifiuti
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Esclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….

Esclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….

Rifiuti esclusi dall’applicazione normativa rifiuti

PNRR – art. 185 Dlgs. 152/2002 – ceneri vulcaniche, rifiuti pirotecnici, posidonia

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 12.10.2021


L’art. 185 D.lgs. 152/2006 continua a essere modificato.

L’esclusione dall’ambito di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006 offre la possibilità di evitare la complessa normativa e rendere più agevole la gestione di certi bene, che possono, fin dall’origine, essere considerati NON rifiuti.

La novella del PNRR (DL 77/2021) inserisce anche i rifiuti da articoli pirotecnici con la particolarità di escluderli dall’applicazione del D.lgs. 152/2006 ma di precisare la normativa di riferimento per lo smaltimento e gestione e richiamando anche l’art. 237 (criteri direttivi di sistemi di gestione) D.lgs. 152/2006 ovvero la norma finale e di chiusura del titolo dedicato alla gestione di particolari beni (veicoli fuori uso, olii… ecc.).

La novella inserisce nell’art. 185 D.lgs. 152/2006:

  1. Posidonia spiaggiata (viene espunto il termine al 31.12.2022)
  2. Ceneri vulcaniche
  3. Rifiuti da articoli pirotecnici …..continua lettura articolo sull’art. 185 d.lgs. 152/2026 – PNRR 
Cinzia SilvestriEsclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….
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Rifiuti Urbani … non più assimilati

Rifiuti Urbani … non più assimilati

Rifiuti urbani..non più assimilati

PNRR – DL 77/2021 art. 35

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.10.2021


L’art. 35 del PNRR (DL 77/2021 – L. 108/2021) incide sulla definizione di rifiuti urbani espungendo dal D.lgs. 152/2006 la parole “assimilati” da ogni dove.

L’art. 35 è utilmente prosato nel Dossier del Senato del 26.7.2021 che ripercorre la finalità di tale modifica nonchè il percorso legislativo già attuato.

Scrive l’art. 35 del PNRR:

  1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attivita’ di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla parte IV, titolo I, le parole “e assimilati”, ovunque ricorrano, sono soppresse e all’articolo 258, comma 7, le parole “e assimilati” sono soppresse;

Scrive il Dossier del Senato con la finalità di spiegare la modifica attuata e l’intento di sottrarre alla discrezionalità degli enti locali l’”assimilazione”:

Con la lettera a), vengono soppresse – ovunque ricorrano – le parole “e assimilati” nella parte IV (rubricato “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”), titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del Codice. Medesima soppressione è operata con riferimento all’articolo 258, comma 7, collocato nel Titolo VI, Capo I, in materia di sanzioni. Tali parole, nel citato titolo I che si compone degli articoli da 177 a 216-ter, ricorrono nell’espressione “rifiuti urbani e assimilati” (negli articoli 189, 193, 194, 196, 201 e 205).

Occorre segnalare che la definizione di rifiuto …continua lettura  PNRR rifiuti assimilati

Cinzia SilvestriRifiuti Urbani … non più assimilati
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Economia Circolare – Piano azione Europeo …

Economia Circolare – Piano azione Europeo …

Piano azione Europeo – Economia Circolare 11.3.2020

Consigli di lettura – “neutralità climatica”

segnalato da  Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Economia Circolare. Ormai queste parole sono entrate nel linguaggio comune e ogni modifica legislativa è ispirata al raggiungimento della “economia circolare”. E’ utile e necessario dunque leggere il breve testo ispiratore chiamato “piano di azione per l’economia circolare” della commissione europea del 11.3.2020. Documento ispiratore del complesso sistema che si è concretizzato nel PNRR ovvero nel Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa che ha preso forma con il DL 77/2021 e la legge di conversione n. 108/2021.

Le parole ci rappresentano. Mentre l’Europa sceglie il “piano di Azione” che rimanda alla concretezza di un agire verso il futuro, verso il cambiamento, l’Italia esprime nel proprio Piano la Resilienza e la Ripresa, parole che evocano fatica, lotta per un approccio positivo a fatti negativi. Allora può essere utile rileggere o leggere il Piano di azione Europeo che introduce belle parole e alita speranza: “economia climaticamente neutra..”, “neutralità climatica…”; “..dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse…”.

L’inciso finale è persino poetico: “…senza lasciare indietro nessuno…”.

L’art. 1 del Piano di azione precisa: “…Visto che l’estrazione e la trasformazione delle risorse sono all’origine della metà delle emissioni totali di gas a effetto serra e di oltre il 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico, il Green Deal europeo 4 ha varato una strategia concertata per un’economia climaticamente neutra, efficiente sotto ilprofilo delle risorse e competitiva. L’estensione dell’economia circolare dai precursori agli operatori economici tradizionali contribuirà in modo significativo al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e alla dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse, garantendo nel contempo la competitività a lungo termine dell’UE senza lasciare indietro nessuno.

Leggi Piano azione europeaEC

Cinzia SilvestriEconomia Circolare – Piano azione Europeo …
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La Regione non può delegare ai Comuni competenze riservate ….

La Regione non può delegare ai Comuni competenze riservate ….

La Regione non può delegare ai Comuni le proprie competenze.

Corte Cost. n. 189/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte costituzionale con sentenza 189/2021, e con un breve ma preciso comunicato stampa, indica i limiti che le Regioni incontrano nel delegare proprie funzioni attribuite espressamente dal Dlgs. 152/2006. La Corte invero conclude per la illegittimità di tale delega nel caso di impianti di smaltimento e recupero rottami per violazione dell’art. 117 comma 2, lett. s) : Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: …s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali…”

Alcune società avevano impugnato avanti il TAR Lazio il diniego di autorizzazione emesso dal comune di Roma a seguito di conferenza servizi, in particolare, esprime la sentenza:

“Il rimettente espone che a sostegno dei ricorsi, formulati in termini pressoché coincidenti, le società ricorrenti hanno chiesto, in via principale, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, nella parte in cui stabilisce che l’approvazione dei progetti per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati e obsoleti e l’autorizzazione alla realizzazione e gestione di detti impianti sono delegate ai Comuni, perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in relazione agli artt. 196, comma 1, lettere d) ed e), e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuiscono tali competenze alle Regioni…”

Cinzia SilvestriLa Regione non può delegare ai Comuni competenze riservate ….
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Cassonetti comunali rifiuti ..dove collocarli?

Cassonetti comunali rifiuti ..dove collocarli?

Cassonetti Rifiuti … dove collocarli?

TAR Veneto n. 1003/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 24.9.2021


Il TAR Veneto affronta la questione delle esalazioni odorigene provenienti dal posizionamento di cassonetti per i rifiuti nelle adiacenze di alcune abitazioni (Comune di Jesolo). Il TAR invero apprende che il Comune di Jesolo aveva ubicato in altri luoghi cassonetti e che i ricorrenti disturbati dalla esalazioniodorigene non coapivano il motivo per il quale i nuovi cassonetti non erano ubicati assieme agli altri.

I ricorrenti invero avevano chiesto in via di autotutela di valutare varie alternative di collocazione dei contenitori dei rifiuti. Il TAR incide sulla motivazione offerta dal Comune che non trova senso logico e di oscura formulazione rappresentando “motivi di sicurezza nell’entrare nell’accesso al mare…” e dunque mancanza anche di istruttoria laddove il Comune era tenuto a valutare le alternative di collocamento, tanto più laddove esistevano zone già collaudate a tale scopo.

Il TAR accoglie dunque il vizio di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti impugnati.

Leggi sentenza TAR Veneto n. 1003/2021

Cinzia SilvestriCassonetti comunali rifiuti ..dove collocarli?
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Green pass obbligatorio dal 15.10.2021

Green pass obbligatorio dal 15.10.2021

Green pass obbligatorio dal 15.10.2021

DL 127/2021 COVID – aziende private

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 127/2021 inserisce l’art. 9 – septies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2,  prevede al fine di prevenire la diffusione Covid:

  • obbligo dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
  •  a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazioneverde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
  • 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
  • 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  • 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.
  • Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e’ effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
  • 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita’ operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
  • Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
  • 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
  • Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  • 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
  • 8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e’ punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
  • 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche’ per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  • Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio 2020, n. 74.
  • Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita in euro da 600 a 1.500.
  • 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto.
  • I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione

leggi DL 127/2021 COVID

Cinzia SilvestriGreen pass obbligatorio dal 15.10.2021
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