Estinzione dei reati ambientali art. 318 bis d.lgs. 152/2006
Cassazione penale n. 25528/2021: riflessioni
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
La procedura che estingue il reato, evitando di approdare al processo penale, è declinata nel Codice Ambientale dal 2015 (L. 68/2015) agli art. 318 bis ss.
Nel tempo è divenuto strumento molto utilizzato dagli organi che procedono all’accertamento del reato. La procedura prevede l’imposizione di una prescrizione da parte della polizia procedente e la imposizione di una sanzione pari ad 1/4 del massimo previsto per il reato.
Un caso tipico di applicazione è il deposito incontrollato di rifiuti punito ex art. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006; deposito che non abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche.
La sentenza della Cassazione penale riassume l’approdo della giurisprudenza sul punto ed indica:
a) il danno richiamato dagli articoli 318 bis d.lgs. 152/2006, quale presupposto per l’applicazione dell’estinzione, non è il danno ex art. 300 d.lgs. 152/2006
b) La procedura di cui agli art. 318 bis ss. citato, trae ispirazione dalle disposizioni di cui al d.lgs. 758/1994 oggi confluito nell’art. 300 ss. d.lgs. 81/2006 (testo unico Sicurezza). Certamente. Vero è che la procedura estintiva in sede di sicurezza sul lavoro aveva ad oggetto verifiche fattuali e puntuali: non è stato installata la cartellonista, ad esempio; ovvero mancanze palesi e difficilmente contestabili che dunque trovavano sfogo proprio nella procedura estintiva. Nel caso di reati ambientali tutto è più sfumato e meno certo. Non si tratta di applicare la procedura estintiva a una mera violazione formale (tipica nella materia sulla sicurezza) ma si tratta di affermare che quel deposito incontrollato ad esempio “non reca danno”. E’ una valutazione che discrimina l’applicazione o meno della procedura estintiva e si rimette alla valutazione della pubblica amministrazione. La sentenza in commento afferma l’agire non discrezionale della pubblica amministrazione e tuttavia il dubbio si impone quando si tratta di reati ambientali.
c) La procedura di estinzione non è un procedimento amministrativo e la tutela è rimessa solo al Giudice penale. Laddove non si condivida la contestazione, in quanto infondata, bisogna adire il processo penale. Si comprende già che a fronte della infondatezza della contestazione porre il trasgressore nell’alternativa di pagare o adire il processo penale, con tutti i rischi e i costi inerenti, non è proprio un corretto bilanciamento del diritto di difesa. Certamente ottiene l’effetto deflativo (anche l’innocente paga). Utile inoltre considerare la destinazione delle somme che vengono pagate dal presunto trasgressore e che evitano il processo. Il meccanismo si basa certamente su una presunzione di legittimità dell’agire pubblico che può sempre essere contestata ma a mezzo di un percorso che rischia di comprimere il diritto di difesa, in alcuni casi.
Scrive la sentenza: ..non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell’autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p., che si sottrae all’impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale……