Posidonia spiaggiata …

Posidonia spiaggiata …

Posidonia Spiaggiata – non è rifiuto

art. 39 quater – DL 41/2021

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

L’ Art. 39 – quater del DL 41/2021 si occupa della “posidonia” spiaggiata o meglio detta “disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato ” e modifica l’art. 185 comma 1 lett. f) del d.lgs. 152/2006 aggiungendo inciso che esclude appunto dal novero dei rifiuti la posidonia spiaggiata. Il nuovo articolo 185 comma 1 lettera f) risulta così integrato: “…f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonche’, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».

Cinzia SilvestriPosidonia spiaggiata …
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Imballaggi alimentari – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021

Imballaggi alimentari  – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021

Sospensione obbligo etichetta imballaggi alimentari

Decreto Legge 41/2021 art. 39 – imballaggi alimentari 

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri

L’art. 39 del DL 41/2021 (in vigore dal 21.5.2021) prevede agevolazioni in materia di imballaggi e richiama l’art. 239 comma 5 del d.lgs. 152/2006: 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione…”

Ebbene, il decreto di sostegno delle imprese prevede 1-ter. All’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

«6. Fino al 31 dicembre 2021 e’ sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia’ immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte».

Cinzia SilvestriImballaggi alimentari – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021
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T.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021

T.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021

T.A.R.I. – agevolazioni – utenze non domestiche

Decreto sostegno Imprese – DL 41/2021 art. 30

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Art. 30 del Decreto per il sostegno dell’impresa (DL 41/2021 e legge di conversione 69/2021) si occupa della TARI (Tassa sui rifiuti) e prevede una “deroga solo per l’anno 2021” (6 mesi per intenderci).

Viene inserito inciso che riguarda proprio l’art. 238 comma 5 del d.lgs. 152/2006; articolo dedicato alla Tariffa di gestione dei rifiuti urbani che si ricorda:

” Art. 238 comma 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale…”

Ebbene, per questa categoria, il Decreto sostegni prevede una comunicazione ai Comuni:

5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia’ deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. 

Cinzia SilvestriT.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021
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Bicchieri di Plastica, addio?

Bicchieri di Plastica, addio?

Bicchieri di plastica, addio?

Plastica e riduzione – Legge delegazione europea: recepimento

A cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata la legge di delegazione europea L. 53/2021, che indica le normative da recepire e indica i criteri da applicare.

L’art. 22, in particolare ha ad oggetto : “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

La delega dovrà essere attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

“… a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;…”.

L’inciso replica il contenuto dell’art. 1 della Direttiva Plastica e ricorda il credito d’imposta della Legge Bilancio 160/2019. 

..continua lettura articolo Acque e plastica 

Cinzia SilvestriBicchieri di Plastica, addio?
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Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La commissione del 7.4.2021 ha redatto e pubblicato utile Guida al “danno ambientale”.

Relazione dettagliata che prende in considerazione le diverse normative  e declina il danno a seconda del campo di applicazione.

L’utilità di tale guida è che forse potrà essere applicata in ogni campo e citata anche in sede processuale laddove utile a chiarire, a interpretare.

Linee guida danno ambientale

Cinzia SilvestriDanno ambientale: Linee Guida Commissione Europea
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Territorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021

Territorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021

Riqualificazione urbana, territorio e paesaggio.

Circolare esplicativa del Presidente della Giunta Regionale Veneto sulla LRV 14/2019 e modifiche alla LRV 11/2004.

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata sul BUR Regionale Veneto la DGR 470/2021 che ha approvato la Circolare 1/2021 che ha l’intento di chiarire alcuni nodi della normativa riferita. Scrive la Regione sul proprio sito: Con detta circolare si è inteso garantire una corretta lettura delle norme di nuova introduzione e, nel contempo, renderne agevole ed uniforme l’applicazione su tutto il territorio veneto. Trattandosi di un testo normativo complesso, la stesura della Circolare  ha preso spunto dalle numerose istanze di chiarimenti pervenute agli uffici dall’entrata in vigore della nuova normativa, individuando i temi di interesse generale e cercando di fornire risposte alle richieste più frequenti.

Cinzia SilvestriTerritorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021
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Salmo 94 – Il Dio Giusto – Buona Pasqua

Salmo 94 – Il Dio Giusto – Buona Pasqua

BUONA PASQUA – SALMO 94

Riflessioni sulla GIUSTIZIA….

Segnalazione a cura SudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


“….Chi sorgerà per me contro i malvagi?
Chi starà con me contro i malfattori?
17 Se il Signore non fosse il mio aiuto,
in breve io abiterei nel regno del silenzio.
18 Quando dicevo: «Il mio piede vacilla»,
la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto.
19 Quand’ero oppresso dall’angoscia,
il tuo conforto mi ha consolato.

20 Può essere tuo alleato un tribunale iniquo,
che fa angherie contro la legge?
21 Si avventano contro la vita del giusto,
e condannano il sangue innocente.
22 Ma il Signore è la mia difesa,
roccia del mio rifugio è il mio Dio;
23 egli ritorcerà contro di essi la loro malizia,
per la loro perfidia li farà perire,
li farà perire il Signore, nostro Dio…..

Cinzia SilvestriSalmo 94 – Il Dio Giusto – Buona Pasqua
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Aria – Linee Guida Arpa Veneto

Aria – Linee Guida Arpa Veneto

Dispersione degli inquinanti in atmosfera

Linee Guida Arpa Veneto 2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicate sul sito Arpav ma anche sul sito SNPA le Linee Guida Arpav utili a monitorare gli inquinanti in atmosfera e che trovano riferimento legislativo nel Dlgs. 155/2010 e aiuta la costruzione dei modelli utili alle valutazioni di impatto ambientale.

Così scrive arpav: Le presenti indicazioni operative si applicano agli studi modellistici richiesti nell’ambito delle valutazioni d’impatto ambientale, per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro rinnovo o riesame. Inoltre possono essere utilizzate anche per studi di approfondimento richiesti dall’autorità competente o per ulteriori specifici approfondimenti ambientali relativi a sorgenti con emissioni in atmosfera.

Cinzia SilvestriAria – Linee Guida Arpa Veneto
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Responsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE

Responsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE

Responsabilità delle imprese per l’ambiente, e non solo.

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese.

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Risoluzione del Parlamento Europeo che propone e suggerisce Direttiva che stimoli le imprese ad adottare governance utile alla protezione dei diritti umani, alla protezione dell’ambiente. Il modello si ispira a quanto già conosciamo in merito alla responsabilità degli enti, Modello 231, d.lgs. 231/2001; modelli di governance aziendale che però non bastano, sono insufficienti ed anzi il Parlamento ne sottolinea la poca efficacia. Il Parlamento vuole di più. Un impegno morale ed etico delle imprese che non esportano dove esiste il lavoro minorile, ad esempio. L’ impegno al cambiamento climatico ecc… Importante rilevare che il diritto all’ambiente sano è posto allo stesso livello dei diritti umani. Così è ma non è sempre stato espresso compiutamente. La lettura delle 43 pagine della Risoluzione può sembrare priva di finalità ed invece la sua eventuale attuazione laddove sfoci nella Direttiva proposta avrà notevoli impatti aziendali.

Buona lettura Leggi Risoluzione Parlamento UE

Cinzia SilvestriResponsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE
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Fanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?

Fanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?

Fanghi – Scheda di accompagnamento fanghi– esiste ancora?

Novità dal Dlgs. 116/2020 – art. 193 comma 10 Dlgs. 152/2006

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’intervenuta novella dell’art. 193 ad opera del D.lgs. 116/2020 ha modificato ancora l’art. 193 e indicato al comma 10:

“Il formulario d’identificazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, PUO’sostituire il documento di cui all’art. 13 D.lgs. 99/92 a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del citato D.lgs. 99/92, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario”.

Il nuovo art. 193 comma 10, oggi vigente,  avvalla l’esistenza della scheda, e modifica il testo previgente dell’art. 193 comma 8 ante Dlgs. 205/2010 che indicava la mera sostituzione del FIR alla scheda e l’indicazione nello spazio annotazioni di tutti i requisiti di cui alla scheda di accompagnamento ex Dlgs. 99/92 allegato III. Il passaggio è importante: non più “scheda sostituita dal FIR” (ex art. 193 comma 8 previgente, bensì “ il FIR può sostituire a condizione che….”; dizione che accentua la prevalenza della scheda di accompagnamento, in cui il Formulario non sostituisce nulla salvo che contenga tutti i requisiti della scheda di accompagnamento.

Pare oggi corretto e legittimo circolare con la scheda di accompagnamento (che contiene tutte le informazioni di cui all’allegato III citato) assieme al FIR oppure circolare solo con il FIR a condizione però che contenga tutti i dati richiesti nella legge speciale  allegato III.

Pare ovvio ma non lo è. L’approdo legislativo salva dalla sanzione. Alcune aziende, attesa l’incertezza interpretativa, sono state sanzionate ex art. 258 Dlgs. 152/2006 in quanto circolavano ancora con la scheda di accompagnamento ed il FIR; e ciò sull’errato presupposto che la scheda fosse stata sostituita dal FIR, sotto l’egida della precedente dizione normativa.

La novella del 2020 (Dlgs. 116/2020) pare riportare a congruità la questione, anche se forse non risolve.

Ed invero le imprese che circolano ancora con la scheda ed il FIR erano esposte ad una sanzione meramente formale ovvero per non aver annotato i dati nel formulario pur avendo compilato la scheda con precisione; non mancano i dati ma questi non sono trascritti nello spazio annotazioni.

Si precisa peraltro che la nuova formulazione dell’art. 193 comma 10 (D.lgs. 116/2020) espunge dal testo anche il riferimento alla casella “annotazioni”, che per sua natura non può contenere indicazioni sanzionabili essendo destinata a comunicazioni prive di rilevanza giuridica.

Cinzia SilvestriFanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?
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Lavoro e Covid: come comportarsi

Lavoro e Covid: come comportarsi

Lavoro e Covid – come comportarsi 

FAQ – Consulenti del lavoro – protocolli anti contagio

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La recente sentenza del Tribunale di Belluno che si è occupata dell’obbligo o meno della vaccinazione e del rapporto lavorativo sottostante, obbliga ad alcune considerazioni, che la legge non ha ancora risolto.

La fondazione Studio Consulenti del Lavoro, pubblica sul proprio sito un testo interessante, di facile lettura che cerca di rispondere ad alcuni quesiti, pur in attesa di intervento legislativo proprio sul rapporto Lavoro – Covid e vaccinazioni.

Vai alla lettura delle FAQ  http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2021/FS/Approfondimento_FS_22032021.pdf

Cinzia SilvestriLavoro e Covid: come comportarsi
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Sanzioni Covid, non è reato

Sanzioni Covid, non è reato

Sanzioni Covid …non è reato

Cassazione penale n. 7988/2021 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Cassazione riconosce le ragioni dell’ illegittimità della qualifica come reato delle sanzioni Covid. Precisa con completezza che tali sanzioni sono state depenalizzate e dunque semmai possono essere contestate quali illeciti amministrativi.

Così recita la sentenza:

La disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4, – che qualificava “reato”

punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate

per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 – è stata sostituita

dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1, in vigore dal giorno successivo e convertito

con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in

illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.

Poichè nella sentenza impugnata non è dato comprendere la porzione di pena applicata dal

Tribunale per tale condotta e comunque non vi è possibilità di modificare il patto intervenuto

tra le parti, la sentenza medesima deve essere annullata senza rinvio e gli atti restituiti al

Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

Cinzia SilvestriSanzioni Covid, non è reato
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Il curatore fallimentare deve rimuovere i rifiuti!

Il curatore fallimentare deve rimuovere i rifiuti!

Curatela fallimentare e rimozione rifiuti: quali obblighi?

Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 3 del 26.1.2021(leggi sentenza) 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 3.2.2021


Il Comune ordinava, alla curatela fallimentare, lo sgombero di rifiuti posti su proprietà del fallito.

L’ordinanza comunale veniva impugnata avanti al TAR che accoglieva il ricorso del Fallimento e annullava l’ordinanza. Il Comune a sua volta appellava e sosteneva l’obbligo della curatela a provvedere alla rimozione dei rifiuti. Il Giudice di appello, Consiglio di Stato, ha inviato la questione all’adunanza plenaria per precisare alcuni punti controversi.

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con sentenza del 26.1.2021 ha fissato il seguente principio: “ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 Dlgs. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”.

Viene sancita “l’imputabilità al fallimento dell’obbligo di porre in essere le attività strumentali alla bonifica”.

 Il processo avanti alla Consiglio di Stato riprende sulle basi di questo principio, tranciante sulle ragioni del fallimento…. continua lettura articolo e commento alla Adunanza plenaria…….continua lettura articolo e commento sentenza Adunanza Plenaria DDS –  rifiuti e fallimento

Cinzia SilvestriIl curatore fallimentare deve rimuovere i rifiuti!
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Trasporto rifiuti pericolosi e Responsabilità Enti – lettura ragionata art. 258 d.lgs. 152/2006

Trasporto rifiuti pericolosi e Responsabilità Enti – lettura ragionata art. 258 d.lgs. 152/2006

Trasporto rifiuti pericolosi o certificato di analisi rifiuti?

Quale condotta è prevista dal Dlgs n. 231/2001? –Dlgs. 116/2020 e Responsabilità Enti

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.1.2021


L’art. 258 Dlgs. 152/2006 è dedicato ai registri di carico e scarico, agli obblighi di comunicazione, al trasporto dei rifiuti e ai certificati dei rifiuti. L’articolo è stato più volte modificato negli anni subendo radicale trasformazione con la riforma del Dlgs. 205/2010 in tema di Sistri ,ad oggi abrogato ma rinato sotto mentite spoglie.

Il comma 4, secondo periodo, dell’art. 258 veniva però considerato meritevole di attenzione dal Dlgs. 231/2001 relativo alla responsabilità delle Società e inserito nell’elenco dei reati presupposto di cui all’art. 25 undecies dal Dlgs. 121/2011.

Nel 2011, l’art. 258 comma 4 indicava al secondo periodo, la condotta di falsificazione del “certificato analisi rifiuti”, oggetto di attenzione del legislatore. Testo in vigore fino al 29.5.2020 ovvero fino alla modifica inserita proprio dal Dlgs. 116/2020.

Il passaggio pone in evidenza la mancata correlazione ...continua lettura articolo e schema art. 258 d.lgs. 152/2006 

Cinzia SilvestriTrasporto rifiuti pericolosi e Responsabilità Enti – lettura ragionata art. 258 d.lgs. 152/2006
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Sciascia e la Giustizia

Sciascia e la Giustizia

Parole Forti – Sciascia e la Giustizia

segnalazione a cura Cinzia Silvestri


Parole Forti ma ancora attuali. Era il 1983 e Sciascia scriveva sul Corriere della sera precisando il suo pensiero che ancora non poteva prevedere il futuro. La Giustizia, i rimedi, le anomalie tutte italiane. Possiamo non condividere tutto o in parte, col senno del poi, ma rimane una testimonianza che ci deve far riflettere sulla tensione e necessità di un cambiamento che già nel 1983 (quasi 30 anni fa) occupava i migliori pensatori.

Sciascia, Corriere della Sera, 1983, tratto dalla Rivista il Dubbio, 14.1.2021.

Leggi testo tratto da Rivista il Dubbio, 14.1.2021 prima pagina

Vai alla Rivista il Dubbio

Cinzia SilvestriSciascia e la Giustizia
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Recupero di materia e recupero energia – focus 8

Recupero di materia e recupero energia – focus 8

Focus 8 – Recupero di materia e recupero energia

Nuova definizione art. 3 Dir. 2018/851 e art. 183 Dlgs. 152/2006- Riempimenti, riciclaggio…

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.1.2021


La novella del Dlgs. 116/2020, vigente dal 26.9.2020, ha recepito anche il concetto di “recupero”, innovando ed aggiungendo definizioni. Nuovo sistema anticipato e motivato dal considerando 9 e 12 della Direttiva UE 2018/851:

Considerando 9 Dir. 2018/851

È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di «rifiuti non pericolosi». «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «rifiuti alimentari», «recupero di materiale», «riempimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

Considerando 12 Dir. 2018/851

È opportuno introdurre una definizione di «recupero di materia» per contemplare le forme di recupero diverse dal recupero di energia e dal ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. La definizione dovrebbe comprendere la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento e altre forme di recupero di materiale, come il ritrattamento di rifiuti per ottenere materie prime secondarie destinate a interventi di costruzione di strade o altra infrastruttura. A seconda delle circostanze ….

continua lettura articolo e schema comparato Direttive UE e novella d.lgs. 116/2020 – recupero

Cinzia SilvestriRecupero di materia e recupero energia – focus 8
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Imputato assolto: spese legali rifuse?

Imputato assolto: spese legali rifuse?

Spese legali rifuse all’imputato assolto….

Legge Bilancio n. 178/2020 – vigente dal 1.1.2021

Riflessioni

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 3.1.2021


– Recita il comma 1015 della Legge Bilancio 178/2020:

“.. Nel processo penale, all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500…”.

– Da quando si può beneficiare di tale beneficio?

Pare dire il comma 1022 che tale beneficio è usufruibile per tutti coloro che subiscano sentenza dopo il 1.1.2021 e dunque anche i processi pendenti:

“1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenuteirrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

– Esistono dei casi esclusi? Certo e sono elencati nel comma 1018:

“..Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi:

  1. assoluzione da uno o più capi di imputazione condanna per altri reati; …. continua lettura articolo  spese processo penale
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Buon Natale …e una piccola riflessione…

Buon Natale …e una piccola riflessione…

Buon Natale a tutti Voi che pensate e riflettete. Cinzia Silvestri.


Vi accompagno con una riflessione scritta nel 1917 da A. Gramsci che si adatta bene ai nostri tempi perché forse poco è cambiato. Non propongo l’autore nel suo senso politico ma nelle parole universali che ognuno di noi può interpretare e adattare al nostro tempo; parole famose che non stancano mai:

“Odio gli indifferenti…L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. E’ la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che si ribella all’intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare non è tanto dovuto all’iniziativa di pochi che operano, quanto all’indifferenza , all’assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare…”

tratto da “Odio gli indifferenti” , A. Gramsci, Ed. Biblioteca Chiarelettere, 2020 pag. 3,4.

Cinzia SilvestriBuon Natale …e una piccola riflessione…
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Società, modello 231 …messa alla prova? (2)

Società, modello 231 …messa alla prova? (2)

Modello 231 e messa alla prova della “Società”

Sentenza del GIP di Bologna, Modena e Milano – riflessioni

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.12.2020


E’ oggetto di attenzione la particolare figura della messa alla prova (istituto sulla estinzione del reato) e la sua applicazione anche alle Società (articolo su questo sito 10.11.2020 – La Società può compiere lavori socialmente utili?). L’articolo metteva in luce la problematica confusa e le decisioni confliggenti sul tema dei Tribunali di Milano e di Modena. Con ciò ponendo in primo piano il dramma dell’interpretazione che porta disparità di trattamento laddove il legislatore non è chiaro e lascia varchi, “buchi” che permettono decisioni ugualmente sostenibili.  Al dibattito si è aggiunto anche il GIP di Bologna con ordinanza del 10.12.2020 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di messa alla prova della società per il reato di induzione indebita.

Si riporta dunque l’articolo già pubblicato ed in calce la posizione del GIP di Bologna che offre motivazioni diverse anche da quelle del GIP di Milano.

messa alla prova e 231*

Cinzia SilvestriSocietà, modello 231 …messa alla prova? (2)
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Acqua e plastica: Parlamento Europeo

Acqua e plastica: Parlamento Europeo

Acqua e plastica: parola al parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo – Right2water.

A cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


Acqua e plastica: interviene il parlamento europeo

Il ragionamento è semplice. Se ottengo qualità delle acque potabili migliori (rubinetto per intenderci) evito anche l’acquisto di bottiglie di plastica.

Così il Parlamento europeo, in attesa della Direttiva sulle acque potabili, anticipa il concetto e brevemente interviene sul punto. Cosi la nota del parlamento:

Durante la tornata di dicembre il Parlamento terrà una discussione comune sulla legislazione in materia di acque e successivamente una votazione sull’adozione definitiva del regolamento che rifonde la direttiva sull’acqua potabile e su una risoluzione sull’attuazione della legislazione dell’UE in materia di acque. La revisione della direttiva sull’acqua potabile è un risultato di “Right2Water”, la prima iniziativa dei cittadini europei ad aver avuto esito positivo. continua lettura ….http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659388/EPRS_ATA(2020)659388_IT.pdf

Cinzia SilvestriAcqua e plastica: Parlamento Europeo
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Caduta dall’alto del lavoratore – responsabilità e Modello 231

Caduta dall’alto del lavoratore – responsabilità e Modello 231

Caduta dall’alto del lavoratore – Modello 231

Organizzazione societaria “inadeguata”- evento occasionale

Cassazione penale n. 29584/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 4.12.2020


La sentenza della Cassazione ribadisce i concetti di interesse e vantaggio della Società (art. 5 Dlgs. 231/2001), l’importanza del rispetto delle norme antinfortunistiche e soprattutto sottolinea che la politica aziendale può incrinarsi anche alla presenza di un solo evento anche occasionale.

Il committente di attività edilizia decideva di far realizzare un’opera ad una impresa terza, anziché a quella già designata. La decisione di far eseguire l’opera a terzi veniva presa senza informare i preposti alla sicurezza e pertanto anche derogando all’originario progetto e soprattutto derogando alle procedure di sicurezza già approvate.

Così due operai dell’impresa terza precipitavano dall’impalcatura.

Seguiva processo penale a carico della ditta committente e dell’impresa terza e la Corte di appello confermava le responsabilità della società ex art. 25septies Dlgs. 231/2001.

La verifica della responsabilità si concentra sul vantaggio e interesse che simile operazione ha portato alla società. La decisione della. …

Continua lettura articolo 231 e infortuni sul lavoro

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Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Sito inquinato e responsabilità dell’acquirente incolpevole.

Onere reale e privilegio immobiliare – art. 253 Dlgs. 152/2006

Consiglio di Stato n. 4248/2020

A cura Studio Legale Ambiente


Acquistare un bene inquinato: quali rischi ?

L’acquisto di un bene inquinato espone a conseguenze.

 Il Consiglio di Stato n. 4248/2020  riassume le conseguenze che il proprietario incolpevole può subire.

E’ ormai consolidato il meccanismo giuridico che esclude da responsabilità il proprietario incolpevoleovvero colui che non ha causato l’inquinamento.

Il proprietario incolpevole non è tenuto a provvedere alla bonifica del sito, né può essere destinatario di ordinanze che obbligano a eseguire attività di bonifica. Il legislatore prevede che la P.A. debba, in questo caso, attivare serie indagini al fine di trovare il “colpevole”. Può anche accadere che il responsabile sia individuato ma non provveda. Comunque...Continua lettura articolo

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Europa: il Covid non deve sopprimere i diritti

Europa: il Covid non deve sopprimere i diritti

Risoluzione europea: tutelare i diritti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Chi frequenta le aule di Tribunale ormai sente da tempo il peso della compressione dei diritti basilari, primo fra tutti il contraddittorio. Udienze cartolari, così definite, senza trattazione o discussione “in presenza” persino fissate  prima ancora che il convenuto si sia costituito. Istanze di trattazione telematica quasi inesistenti. Il Giudice quale deus ex machina e l’avvocato, fastidioso, che continua a chiedere il contraddittorio, insiste a chiedere prove, confuta e chiede sapendo di ricevere il rigetto, disturba, insomma la macchina della Giustizia, di cui sembra non fare parte. L’avvocato che osa persino promuovere causa in tempo di covid: ma non ha altro da pensare? E chiede persino di tenere udienza in via telematica, via zoom, lo fanno anche i ragazzini… ma non è possibile, è difficile, il tribunale di turno non ha il protocollo e per discutere cosa poi? Perché questo avvocato si ostina a voler discutere, dire contraddire e persino difendere il suo assistito. Et voilà una bella udienza cartolare e tutto si sistema, tutto tace, anche l’avvocato, forse, e se ha qualcosa da dire andrà in appello: e comincia altra avventura. Allora la Risoluzione del parlamento Europeo assume particolare rilevanza laddove ricorda che neppure in tempo di Covid possono essere soppressi i diritti fondamentali quali quello alla difesa e la lettura dell’art. 7 della Risoluzione commuove ed il pensiero corre alle belle parole forse scritte solo su quella carta calpestate spesso, non sempre si spera. Il rispetto dei diritti può essere protetto anche in periodo Covid, è facile, basta volerlo. Buona lettura.

Testi approvati – Meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali –

Leggi articolo sulla rivista il Dubbio 

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