Trasporto rifiuti pericolosi e Responsabilità Enti – lettura ragionata art. 258 d.lgs. 152/2006

Trasporto rifiuti pericolosi e Responsabilità Enti – lettura ragionata art. 258 d.lgs. 152/2006

Trasporto rifiuti pericolosi o certificato di analisi rifiuti?

Quale condotta è prevista dal Dlgs n. 231/2001? –Dlgs. 116/2020 e Responsabilità Enti

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.1.2021


L’art. 258 Dlgs. 152/2006 è dedicato ai registri di carico e scarico, agli obblighi di comunicazione, al trasporto dei rifiuti e ai certificati dei rifiuti. L’articolo è stato più volte modificato negli anni subendo radicale trasformazione con la riforma del Dlgs. 205/2010 in tema di Sistri ,ad oggi abrogato ma rinato sotto mentite spoglie.

Il comma 4, secondo periodo, dell’art. 258 veniva però considerato meritevole di attenzione dal Dlgs. 231/2001 relativo alla responsabilità delle Società e inserito nell’elenco dei reati presupposto di cui all’art. 25 undecies dal Dlgs. 121/2011.

Nel 2011, l’art. 258 comma 4 indicava al secondo periodo, la condotta di falsificazione del “certificato analisi rifiuti”, oggetto di attenzione del legislatore. Testo in vigore fino al 29.5.2020 ovvero fino alla modifica inserita proprio dal Dlgs. 116/2020.

Il passaggio pone in evidenza la mancata correlazione ...continua lettura articolo e schema art. 258 d.lgs. 152/2006 

Cinzia SilvestriTrasporto rifiuti pericolosi e Responsabilità Enti – lettura ragionata art. 258 d.lgs. 152/2006
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Sciascia e la Giustizia

Sciascia e la Giustizia

Parole Forti – Sciascia e la Giustizia

segnalazione a cura Cinzia Silvestri


Parole Forti ma ancora attuali. Era il 1983 e Sciascia scriveva sul Corriere della sera precisando il suo pensiero che ancora non poteva prevedere il futuro. La Giustizia, i rimedi, le anomalie tutte italiane. Possiamo non condividere tutto o in parte, col senno del poi, ma rimane una testimonianza che ci deve far riflettere sulla tensione e necessità di un cambiamento che già nel 1983 (quasi 30 anni fa) occupava i migliori pensatori.

Sciascia, Corriere della Sera, 1983, tratto dalla Rivista il Dubbio, 14.1.2021.

Leggi testo tratto da Rivista il Dubbio, 14.1.2021 prima pagina

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Cinzia SilvestriSciascia e la Giustizia
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Recupero di materia e recupero energia – focus 8

Recupero di materia e recupero energia – focus 8

Focus 8 – Recupero di materia e recupero energia

Nuova definizione art. 3 Dir. 2018/851 e art. 183 Dlgs. 152/2006- Riempimenti, riciclaggio…

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.1.2021


La novella del Dlgs. 116/2020, vigente dal 26.9.2020, ha recepito anche il concetto di “recupero”, innovando ed aggiungendo definizioni. Nuovo sistema anticipato e motivato dal considerando 9 e 12 della Direttiva UE 2018/851:

Considerando 9 Dir. 2018/851

È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di «rifiuti non pericolosi». «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «rifiuti alimentari», «recupero di materiale», «riempimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

Considerando 12 Dir. 2018/851

È opportuno introdurre una definizione di «recupero di materia» per contemplare le forme di recupero diverse dal recupero di energia e dal ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. La definizione dovrebbe comprendere la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento e altre forme di recupero di materiale, come il ritrattamento di rifiuti per ottenere materie prime secondarie destinate a interventi di costruzione di strade o altra infrastruttura. A seconda delle circostanze ….

continua lettura articolo e schema comparato Direttive UE e novella d.lgs. 116/2020 – recupero

Cinzia SilvestriRecupero di materia e recupero energia – focus 8
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Imputato assolto: spese legali rifuse?

Imputato assolto: spese legali rifuse?

Spese legali rifuse all’imputato assolto….

Legge Bilancio n. 178/2020 – vigente dal 1.1.2021

Riflessioni

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 3.1.2021


– Recita il comma 1015 della Legge Bilancio 178/2020:

“.. Nel processo penale, all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500…”.

– Da quando si può beneficiare di tale beneficio?

Pare dire il comma 1022 che tale beneficio è usufruibile per tutti coloro che subiscano sentenza dopo il 1.1.2021 e dunque anche i processi pendenti:

“1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenuteirrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

– Esistono dei casi esclusi? Certo e sono elencati nel comma 1018:

“..Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi:

  1. assoluzione da uno o più capi di imputazione condanna per altri reati; …. continua lettura articolo  spese processo penale
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Buon Natale …e una piccola riflessione…

Buon Natale …e una piccola riflessione…

Buon Natale a tutti Voi che pensate e riflettete. Cinzia Silvestri.


Vi accompagno con una riflessione scritta nel 1917 da A. Gramsci che si adatta bene ai nostri tempi perché forse poco è cambiato. Non propongo l’autore nel suo senso politico ma nelle parole universali che ognuno di noi può interpretare e adattare al nostro tempo; parole famose che non stancano mai:

“Odio gli indifferenti…L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. E’ la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che si ribella all’intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare non è tanto dovuto all’iniziativa di pochi che operano, quanto all’indifferenza , all’assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare…”

tratto da “Odio gli indifferenti” , A. Gramsci, Ed. Biblioteca Chiarelettere, 2020 pag. 3,4.

Cinzia SilvestriBuon Natale …e una piccola riflessione…
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Società, modello 231 …messa alla prova? (2)

Società, modello 231 …messa alla prova? (2)

Modello 231 e messa alla prova della “Società”

Sentenza del GIP di Bologna, Modena e Milano – riflessioni

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.12.2020


E’ oggetto di attenzione la particolare figura della messa alla prova (istituto sulla estinzione del reato) e la sua applicazione anche alle Società (articolo su questo sito 10.11.2020 – La Società può compiere lavori socialmente utili?). L’articolo metteva in luce la problematica confusa e le decisioni confliggenti sul tema dei Tribunali di Milano e di Modena. Con ciò ponendo in primo piano il dramma dell’interpretazione che porta disparità di trattamento laddove il legislatore non è chiaro e lascia varchi, “buchi” che permettono decisioni ugualmente sostenibili.  Al dibattito si è aggiunto anche il GIP di Bologna con ordinanza del 10.12.2020 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di messa alla prova della società per il reato di induzione indebita.

Si riporta dunque l’articolo già pubblicato ed in calce la posizione del GIP di Bologna che offre motivazioni diverse anche da quelle del GIP di Milano.

messa alla prova e 231*

Cinzia SilvestriSocietà, modello 231 …messa alla prova? (2)
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Acqua e plastica: Parlamento Europeo

Acqua e plastica: Parlamento Europeo

Acqua e plastica: parola al parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo – Right2water.

A cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


Acqua e plastica: interviene il parlamento europeo

Il ragionamento è semplice. Se ottengo qualità delle acque potabili migliori (rubinetto per intenderci) evito anche l’acquisto di bottiglie di plastica.

Così il Parlamento europeo, in attesa della Direttiva sulle acque potabili, anticipa il concetto e brevemente interviene sul punto. Cosi la nota del parlamento:

Durante la tornata di dicembre il Parlamento terrà una discussione comune sulla legislazione in materia di acque e successivamente una votazione sull’adozione definitiva del regolamento che rifonde la direttiva sull’acqua potabile e su una risoluzione sull’attuazione della legislazione dell’UE in materia di acque. La revisione della direttiva sull’acqua potabile è un risultato di “Right2Water”, la prima iniziativa dei cittadini europei ad aver avuto esito positivo. continua lettura ….http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659388/EPRS_ATA(2020)659388_IT.pdf

Cinzia SilvestriAcqua e plastica: Parlamento Europeo
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Caduta dall’alto del lavoratore – responsabilità e Modello 231

Caduta dall’alto del lavoratore – responsabilità e Modello 231

Caduta dall’alto del lavoratore – Modello 231

Organizzazione societaria “inadeguata”- evento occasionale

Cassazione penale n. 29584/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 4.12.2020


La sentenza della Cassazione ribadisce i concetti di interesse e vantaggio della Società (art. 5 Dlgs. 231/2001), l’importanza del rispetto delle norme antinfortunistiche e soprattutto sottolinea che la politica aziendale può incrinarsi anche alla presenza di un solo evento anche occasionale.

Il committente di attività edilizia decideva di far realizzare un’opera ad una impresa terza, anziché a quella già designata. La decisione di far eseguire l’opera a terzi veniva presa senza informare i preposti alla sicurezza e pertanto anche derogando all’originario progetto e soprattutto derogando alle procedure di sicurezza già approvate.

Così due operai dell’impresa terza precipitavano dall’impalcatura.

Seguiva processo penale a carico della ditta committente e dell’impresa terza e la Corte di appello confermava le responsabilità della società ex art. 25septies Dlgs. 231/2001.

La verifica della responsabilità si concentra sul vantaggio e interesse che simile operazione ha portato alla società. La decisione della. …

Continua lettura articolo 231 e infortuni sul lavoro

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Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Sito inquinato e responsabilità dell’acquirente incolpevole.

Onere reale e privilegio immobiliare – art. 253 Dlgs. 152/2006

Consiglio di Stato n. 4248/2020

A cura Studio Legale Ambiente


Acquistare un bene inquinato: quali rischi ?

L’acquisto di un bene inquinato espone a conseguenze.

 Il Consiglio di Stato n. 4248/2020  riassume le conseguenze che il proprietario incolpevole può subire.

E’ ormai consolidato il meccanismo giuridico che esclude da responsabilità il proprietario incolpevoleovvero colui che non ha causato l’inquinamento.

Il proprietario incolpevole non è tenuto a provvedere alla bonifica del sito, né può essere destinatario di ordinanze che obbligano a eseguire attività di bonifica. Il legislatore prevede che la P.A. debba, in questo caso, attivare serie indagini al fine di trovare il “colpevole”. Può anche accadere che il responsabile sia individuato ma non provveda. Comunque...Continua lettura articolo

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Europa: il Covid non deve sopprimere i diritti

Europa: il Covid non deve sopprimere i diritti

Risoluzione europea: tutelare i diritti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Chi frequenta le aule di Tribunale ormai sente da tempo il peso della compressione dei diritti basilari, primo fra tutti il contraddittorio. Udienze cartolari, così definite, senza trattazione o discussione “in presenza” persino fissate  prima ancora che il convenuto si sia costituito. Istanze di trattazione telematica quasi inesistenti. Il Giudice quale deus ex machina e l’avvocato, fastidioso, che continua a chiedere il contraddittorio, insiste a chiedere prove, confuta e chiede sapendo di ricevere il rigetto, disturba, insomma la macchina della Giustizia, di cui sembra non fare parte. L’avvocato che osa persino promuovere causa in tempo di covid: ma non ha altro da pensare? E chiede persino di tenere udienza in via telematica, via zoom, lo fanno anche i ragazzini… ma non è possibile, è difficile, il tribunale di turno non ha il protocollo e per discutere cosa poi? Perché questo avvocato si ostina a voler discutere, dire contraddire e persino difendere il suo assistito. Et voilà una bella udienza cartolare e tutto si sistema, tutto tace, anche l’avvocato, forse, e se ha qualcosa da dire andrà in appello: e comincia altra avventura. Allora la Risoluzione del parlamento Europeo assume particolare rilevanza laddove ricorda che neppure in tempo di Covid possono essere soppressi i diritti fondamentali quali quello alla difesa e la lettura dell’art. 7 della Risoluzione commuove ed il pensiero corre alle belle parole forse scritte solo su quella carta calpestate spesso, non sempre si spera. Il rispetto dei diritti può essere protetto anche in periodo Covid, è facile, basta volerlo. Buona lettura.

Testi approvati – Meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali –

Leggi articolo sulla rivista il Dubbio 

Cinzia SilvestriEuropa: il Covid non deve sopprimere i diritti
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Società : Modello 231 ed estinzione del reato.. quando è possibile? (1)

Società : Modello 231 ed estinzione del reato.. quando è possibile? (1)

La Società può compiere lavori socialmente utili?

Modello 231 e messa alla prova della “Società”

Sentenza del GIP di Modena e Milano – riflessioni

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.11.2020


 

La messa alla prova è un istituto che consente l’estinzione del reato. E’ un mezzo che permette di sospendere il processo e consente all’imputato di fare un percorso rieducativo, prestando la propria opera, il proprio lavoro a fini sociali, ad esempio. Il percorso rieducativo può essere variamente declinato a seconda del soggetto, del reato commesso e deve essere concertato con l’amministrazione. Al termine della sospensione e del percorso il Giudice decide la bontà dell’opera, valuta l’utilità del percorso eseguito e provvede all’estinzione del reato.

Questo beneficio tuttavia chiede la rinuncia al processo da parte dell’imputato e la rinuncia dello Stato a perseguire il reato.

Si richiamano gli articoli che disciplinano l’istituto (art. 464bis c.p.p., 168bis c.p.) senza approfondirli, perché quello che importa, in questo contesto, è comprendere se la messa alla prova sia possibile anche per le Società che siano incorse nella responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, magari in un reato ambientale di nuovo conio ex art. 452-bis c.p…..  continua lettura articolo – messa alla prova e 231

Leggi Tribunale Milano  (tratto da banca dati Leggiditalia)

Cinzia SilvestriSocietà : Modello 231 ed estinzione del reato.. quando è possibile? (1)
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Odori nauseabondi….quale difesa?

Odori nauseabondi….quale difesa?

Odori nauseabondi – quale difesa?

a cura di Studio Legale Ambiente


L’art. 674 c.p. viene utilizzato per colpire le condotte che provocano odori intollerabili.Getto pericoloso di cose: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206..”.

Continua lettura articolo …..odori, quale difesa? 

Articolo pubblicato sulla rivista Recoverweb dicembre 2020 pagina 121

Cinzia SilvestriOdori nauseabondi….quale difesa?
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Inceneritori -Efficienza energetica e nuove B.A.T.

Inceneritori -Efficienza energetica e nuove B.A.T.

Inceneritori e nuove BAT 

Decisione 2019/2010 – Nuove BAT

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato sul sito SNPA commento di interesse sul calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento. Storia travagliata finalizzata a considerare tali impianti destinati non allo smaltimento ma al recupero energetico in R1. Calcolo di efficienza energetica che deve essere calcolato ogni anno e che trova come punto di riferimento l’energia prodotta.

La nuova direttiva UE del 12.11.2019 modifica il concetto di efficienza energetica o meglio cambia punto di vista e considera la potenzialità dell’impianto a produrre energia, il coefficiente diviene potenziale e trova riferimento in un range, minimo e massimo. Sempre efficienza energetica, sempre il riferimento alle nuove BAT Best Available Techniques.

La  Decisione 2019/2010  UE del 12.11.2019   proprio perchè riferita alla migliori condizioni utili lascia aperto il campo a qualsiasi soluzione utile a proteggere l’ambiente. La decisione propone ma non preclude e precisa:

“Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell’ambiente.Salvo diversa indicazione, le presenti conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili.

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Emissioni odorigene – Facciamo il punto

Emissioni odorigene – Facciamo il punto

Emissioni odorigene. Facciamo il punto.

Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2020


Un sistema complesso, quasi inafferrabile, che trova pochi riferimenti normativi e una tutela blanda. E’ indubbia la difficoltà anche tecnica di rilevamento delle emissioni odorigene per loro natura spesso discontinue, legate alla sensibilità di coloro che subiscono; sensibilità che tende anche ad assuefarsi. La tutela normativa è blanda e si disperde in qualche articolo del codice penale (art. 674 c.p.) e nell’art. 844 c.c.  a cui si aggiunge l’intervento amministrativo di controllo delle i/emissioni. Si tralascia la disamina della tutela civilistica e penale (che oggi si colora dell’art. 452-bis c.p.) spesso inidonea alla tutela e che richiede l’attivazione del soggetto leso a mezzo spesso di difensore (ultima istanza del cittadino).

Bisogna precisare che il primo riferimento è la Pubblica Amministrazione; è il primo soggetto al quale il cittadino leso chiede tutela e chiede l’intervento dell’Arpa, Asl, Comuni ecc…

La prima difficoltà nasce dal fatto … continua lettura articolo emissioni odorigene

Cinzia SilvestriEmissioni odorigene – Facciamo il punto
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Decreto Legge “Ristori” – semplificazioni

Decreto Legge “Ristori” – semplificazioni

Lavoro, Imprese, Giustizia – questi i temi affrontati dal Decreto Ristori.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 28.10.2020 il decreto Legge “Ristori” con vigenza al 29.10.2020. Il Governo cerca di semplificare alcune attività in particolare dedica alcuni articolo alla gestione giudiziaria di deposito documenti e udienze. La trattazione cartolare, cosiddetta, comprime il diritto al contraddittorio e si registra la preferenza a non effettuare neppure l’udienza con mezzi a distanza per problematiche organizzative della Pubblica amministrazione. Questo decreto sembra legittimare depositi via pec, così semplici. Attendiamo la fase applicativa che si pone su altro piano.

Decreto Legge Ristori

Cinzia SilvestriDecreto Legge “Ristori” – semplificazioni
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COVID … al 31.1.2020 – DL n. 125/2020

COVID … al 31.1.2020 – DL n. 125/2020

COVID ….al 31.1.2021!

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125

segnalazione Studio legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.10.2020 e vigente da oggi 8.10.2020 il Decreto Legge n. 125/2020 recante:

“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. …”. La lettura è un continuo rimando ad altri articoli che rendono il testo incomprensibile salva l’indicazione«hh-bis) obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;

2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.».Leggi DL.7.10.2020



Cinzia SilvestriCOVID … al 31.1.2020 – DL n. 125/2020
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Deposito temporaneo e discarica

Deposito temporaneo e discarica

Deposito temporaneo e discarica – quale relazione?

Cass. pen. n. 24989/2020

segnalazione a cura Studio legale Ambiente


Accade spesso di vedere contestato il reato di discarica abusiva (art. 256 comma 3 Dlgs. 152/2006) sulla base del solo fatto del trascorso termine per il deposito temporaneo di cui all’art. 183 Dlgs. 152/2006 (ad esempio 1 anno).

L’automatismo non è corretto. Il deposito temporaneo non richiede autorizzazione in quanto non attiene alla gestione del rifiuto (ma richiede il Registro di carico e scarico). il deposito deve essere classificato correttamente per essere presupposto della “discarica abusiva”, non basta, insomma, il solo deposito oltre il tempo.

La discarica è un reato che va descritto compiutamente con caratteristiche visibili (degrado, eterogeneità dei rifiuti) soprattutto di “abbandono”.

La Corte di cassazione ricorda invero, con sintesi utile, la declinazione del deposito e i diversi significati che incidono poi sul reato contestabile:

“….Del resto, la dedotta violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. bb), è soltanto genericamente invocata ed all’evidenza cozza, a tacer d’altro, con il requisito, previsto dalla norma, secondo cui il deposito temporaneo è il “raggruppamento dei rifiuti…prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”. Va ribadito, al proposito, che, in assenza delle condizioni prescritte dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. bb), non ricorre l’ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, posto che, in difetto anche di uno dei requisiti indicati da tale norma, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come

“deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento), come

“messa in riserva” (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero), come “abbandono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come

“discarica abusiva”, nell’ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi…”

Cinzia SilvestriDeposito temporaneo e discarica
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Discarica – Finalità – cosa cambia – 27.9.2020

Discarica – Finalità – cosa cambia – 27.9.2020

Discariche – cosa cambia

Dlgs. n. 36/2003 art. 1 – Finalità

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 27.9.2020


E’ tutto collegato.

L’art. 1 del Dlgs. 36/2003 è stato modificato dal Dlgs. 121/2020 che replica l’art. 1 della Direttiva 2018/850 in vigore già dal 4.7.2018. Siamo nell’ “economia circolare” che impone dialogo tra le diverse Direttive di settore per il fine comune.

La Finalità, che si pone il Decreto, è ora più decisa in quanto vuole garantire la progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti tanto più se si tratta di rifiuti riciclabili o recuperabili.

Rimane la tensione a ridurre il più possibile nella consapevolezza che non esiste il livello “zero” in materia ambientale (tutto inquina)…continua lettura e schema comparato art. 1 d.lgs. 36/2003 – discariche

Cinzia SilvestriDiscarica – Finalità – cosa cambia – 27.9.2020
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RIFIUTI E ABROGAZIONI

RIFIUTI E ABROGAZIONI

RIFIUTI E ABROGAZIONI ELENCO

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


ABROGAZIONI – RIFIUTI

Art. 7 d.lgs. .116/2020 – abrogazioni

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 22.9.2020


Il d.lgs. 116/2020 all’art. 7 inizia con alcune abrogazioni di norme ormai inutili o rielaborate dal nuovo testo. Espunge qualche norma ancora riferita al Sistri ma non solo. Si allega breve griglia delle abrogazioni intervenute sul d.lgs. 152/2006

Dlgs. 116.2020 rifiuti abrogazioni

Vedi il documento
Cinzia SilvestriRIFIUTI E ABROGAZIONI
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RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE – RIFORMA AMBIENTALE – 19.9.2020

RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE – RIFORMA AMBIENTALE – 19.9.2020

RIFORMA AMBIENTALE: RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Riforma Ambientale – Rifiuti, RAEE, Veicoli fuori uso, discariche

segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Deve essere l’effetto delle elezioni che oltre a veder sorgere nelle nostre città mille cantieri di manutenzione strade, parchi e giardini, vede anche una produzione normativa su temi sempre un po’ dimenticati e chiamati ora, come di moda, “economia circolare”.

Il 3 settembre 2020 il legislatore ha prodotto normativa di adeguamento alle direttive comunitarie che da tempo sono dovute e alle quali gli operatori già si ispirano.

Per il momento si indica solo un breve elenco di aggiornamento:

La prima a comparire (già pubblicata su questo sito) è quella sulla rivoluzione RIFIUTI  – d.lgs. 116.2020 Rifiuti

A seguire è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il d.lgs. 119/2020  sui VEICOLI FUORI USO –  Dlgs 119.2020 veicoli fuori uso

Ancora segue il Dlgs  118/2020   che riforma il settore RAEE (Rifiuti Elettrici ed Elettronici) d.lgs. 118.2020 RAEE

Non da ultimo, il legislatore ha riformato anche la disciplina delle DISCARICHE  con  d.lgs. 121.2020 discariche

Vedi il documento
Cinzia SilvestriRIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE – RIFORMA AMBIENTALE – 19.9.2020
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RIFORMA RIFIUTI: IL NUOVO CODICE AMBIENTALE – 16.9.2020

RIFORMA RIFIUTI: IL NUOVO CODICE AMBIENTALE – 16.9.2020

RIFORMA RIFIUTI: IL NUOVO CODICE AMBIENTALE

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


RIVOLUZIONE RIFIUTI – NUOVO CODICE AMBIENTALE –

LA RIFORMA DEL DLGS. 3.9.2020 N. 116

a cura Studio Legale Ambiente


A dire il vero la rivoluzione del Dlgs. 116/2020 in gazzetta ufficiale del 3.9.2020 e vigente dal 26.9.2020 (mancano pochi giorni) era annunciata già dall’avvento della Direttiva 851/2018. Era solo questione di tempo. Tutto doveva cambiare. Di certo la riformulazione degli articoli porterà utili conseguenze al sistema gestione di rifiuti.

Per il momento si allega il testo del Dlgs. n. 116/2020

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avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


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Cinzia SilvestriRIFORMA RIFIUTI: IL NUOVO CODICE AMBIENTALE – 16.9.2020
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AMIANTO – LINEE GUIDA SNPA

AMIANTO – LINEE GUIDA SNPA

AMIANTO – LINEE GUIDA – SNPA – 7.9.2020

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


SNPA pubblica le linee guida per l’Amianto. Ormai siamo abituati e attendiamo lo scrupoloso decalogo redatto dalle agenzie per l’Ambiente. Linee guida che pur non avendo valore di legge, tracciano utili strade che consentono un lettura complessiva del problema. L’amianto è disciplinato in modo poco omogeneo e presenta molte particolarità rispetto alla normativa ambientale di cui al d.lgs. 152/2006. Leggi Documento-di-indirizzo-per-la-valutazione-del-rischio-amianto-nel-SNPA_03_09-2020

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Cinzia SilvestriAMIANTO – LINEE GUIDA SNPA
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Materiali da riporto e test di cessione – 26.8.2020

Materiali da riporto e test di cessione – 26.8.2020

Materiali da riporto – test di cessione

TAR Toscana  n. 996/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.8.2020


Siti contaminati e test di cessione sui materiali da riporto: il TAR Toscana afferma che il test debba essere comunque eseguito anche in caso di bonifiche.

*

Una società presenta piano di caratterizzazione di un’area ai fini di bonifica.

L’ente, nel piano di caratterizzazione, si concentra sui “materiali da riporto” e inserisce la seguente prescrizione: “in caso di rinvenimento di strati di materiale di riporto devono essere prelevati campioni di tale materiale da sottoporre al test di cessione secondo le metodiche di cui al DM 5.2.1998”.

La società impugna il provvedimento dell’ente che impartisce la prescrizione.

Sostiene la società che il test di cessione non deve essere eseguito nel caso di siti da bonificare. Il test di cessione deve essere riferito solo a quei materiali che non essendo soggetti ad altro tipo di controlli sul piano ambientale devono essere indagati nella loro potenzialità contaminante per poterli accomunare al suolo ed escluderli dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 D.lgs. 152/2006.

Secondo la società il test di cessione è previsto per quelle sole ipotesi in cui bisogna decidere se i materiali siano o meno contaminati anche ai fini della esclusione dalla disciplina dei rifiuti ex art. 185 Dlgs. 152/2006. Nel caso di “bonifica”, sostiene la Società, i materiali sono già assoggettati a tutte le indagini e controlli tipici della bonifica.

Ed invero effettuare o meno i test di cessione impatta gravemente sui costi aziendali e dunque pare una prescrizione ultronea ed evitabile.

*

Il TAR Toscana ha invece deciso che il test di cessione sul materiale di riporto deve comunque essere eseguito anche in caso di bonifica. Il TAR richiama l’art. 185 comma 1 Dlgs. 152/2006 che indica i casi di esclusione dalla normativa sui rifiuti:

“7.1 – L’art. 185, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina le ipotesi di esclusione dal “campo di applicazione della parte quarta del presente decreto” (cioè dalle “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”) e tra i casi di esclusione contempla “il terreno (in situ), inclusi il suolocontaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati”.

Suolo e MMR

E’ nota la questione riferibile al termine “suolo” che ha richiesto interpretazione autentica espressa nel DL 2/2012 che il TAR ricorda:

“…L’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2012 stabilisce quindi che i riferimenti al “suolo”, contenuti in varie norme del d.lgs. n. 152 cit., tra cui l’art. 185, comma 1, cit., “si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo”.

Tuttavia la richiamata equiparazione non è stabilità in termini generali e indiscriminati. Infatti il successivo comma 2 dell’art. 3 del decreto-legge n. 2 cit. aggiunge

“ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, .. ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee”.

Dunque l’equiparazione tra “suolo” e “materiali di riporto” passa attraverso la effettuazione del “test di cessione” di cui al richiamato decreto del Ministero dell’Ambiente.

Test di cessione e conseguenze

L’art 3 del decreto- legge n. 2 cit. ha infine cura di disciplinare le conseguenze giuridiche correlate agli esiti dell’effettuato “test di cessione”:

  1. a) “ove [i materiali di riporto risultino] conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati” (comma 2 ultimo periodo);
  2. b) ben diversamente, invece, “le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute”.

7.2 – La richiamata disciplina evidenzia la necessità dei “test di cessione” effettuati sui materiali di riporto, giacché correla all’esito di tali test differenti conseguenze giuridiche nonché operative: anche in caso di rispetto dei limiti propri del test di cessione è comunque necessario rispettare quanto previsto dalla normativa sulle bonifiche dei siti contaminati, mentre in caso di accertato mancato rispetto dei suddetti limiti i materiali di riporto sono assimilati a sorgenti di contaminazione ed il legislatore indica quali sono i precisi trattamenti tecnici da eseguire.

7.3 – Alla luce di tale quadro disciplinare risulta legittima la clausola contestata, la quale impone “in caso di rinvenimento di strati di materiale di riporto devono essere prelevati campioni di tale materiale da sottoporre al test di cessione secondo le metodiche di cui al DM del 5 febbraio 1998”, giacché solo all’esito di tali test potrà dirsi quali sono le operazioni tecniche cui devono essere sottoposti i materiali di riporto…

Cinzia SilvestriMateriali da riporto e test di cessione – 26.8.2020
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