Rifiuti Urbani … non più assimilati

Rifiuti Urbani … non più assimilati

Rifiuti urbani..non più assimilati

PNRR – DL 77/2021 art. 35

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.10.2021


L’art. 35 del PNRR (DL 77/2021 – L. 108/2021) incide sulla definizione di rifiuti urbani espungendo dal D.lgs. 152/2006 la parole “assimilati” da ogni dove.

L’art. 35 è utilmente prosato nel Dossier del Senato del 26.7.2021 che ripercorre la finalità di tale modifica nonchè il percorso legislativo già attuato.

Scrive l’art. 35 del PNRR:

  1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attivita’ di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla parte IV, titolo I, le parole “e assimilati”, ovunque ricorrano, sono soppresse e all’articolo 258, comma 7, le parole “e assimilati” sono soppresse;

Scrive il Dossier del Senato con la finalità di spiegare la modifica attuata e l’intento di sottrarre alla discrezionalità degli enti locali l’”assimilazione”:

Con la lettera a), vengono soppresse – ovunque ricorrano – le parole “e assimilati” nella parte IV (rubricato “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”), titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del Codice. Medesima soppressione è operata con riferimento all’articolo 258, comma 7, collocato nel Titolo VI, Capo I, in materia di sanzioni. Tali parole, nel citato titolo I che si compone degli articoli da 177 a 216-ter, ricorrono nell’espressione “rifiuti urbani e assimilati” (negli articoli 189, 193, 194, 196, 201 e 205).

Occorre segnalare che la definizione di rifiuto …continua lettura  PNRR rifiuti assimilati

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Economia Circolare – Piano azione Europeo …

Economia Circolare – Piano azione Europeo …

Piano azione Europeo – Economia Circolare 11.3.2020

Consigli di lettura – “neutralità climatica”

segnalato da  Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Economia Circolare. Ormai queste parole sono entrate nel linguaggio comune e ogni modifica legislativa è ispirata al raggiungimento della “economia circolare”. E’ utile e necessario dunque leggere il breve testo ispiratore chiamato “piano di azione per l’economia circolare” della commissione europea del 11.3.2020. Documento ispiratore del complesso sistema che si è concretizzato nel PNRR ovvero nel Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa che ha preso forma con il DL 77/2021 e la legge di conversione n. 108/2021.

Le parole ci rappresentano. Mentre l’Europa sceglie il “piano di Azione” che rimanda alla concretezza di un agire verso il futuro, verso il cambiamento, l’Italia esprime nel proprio Piano la Resilienza e la Ripresa, parole che evocano fatica, lotta per un approccio positivo a fatti negativi. Allora può essere utile rileggere o leggere il Piano di azione Europeo che introduce belle parole e alita speranza: “economia climaticamente neutra..”, “neutralità climatica…”; “..dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse…”.

L’inciso finale è persino poetico: “…senza lasciare indietro nessuno…”.

L’art. 1 del Piano di azione precisa: “…Visto che l’estrazione e la trasformazione delle risorse sono all’origine della metà delle emissioni totali di gas a effetto serra e di oltre il 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico, il Green Deal europeo 4 ha varato una strategia concertata per un’economia climaticamente neutra, efficiente sotto ilprofilo delle risorse e competitiva. L’estensione dell’economia circolare dai precursori agli operatori economici tradizionali contribuirà in modo significativo al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e alla dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse, garantendo nel contempo la competitività a lungo termine dell’UE senza lasciare indietro nessuno.

Leggi Piano azione europeaEC

Cinzia SilvestriEconomia Circolare – Piano azione Europeo …
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La Regione non può delegare ai Comuni competenze riservate ….

La Regione non può delegare ai Comuni competenze riservate ….

La Regione non può delegare ai Comuni le proprie competenze.

Corte Cost. n. 189/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte costituzionale con sentenza 189/2021, e con un breve ma preciso comunicato stampa, indica i limiti che le Regioni incontrano nel delegare proprie funzioni attribuite espressamente dal Dlgs. 152/2006. La Corte invero conclude per la illegittimità di tale delega nel caso di impianti di smaltimento e recupero rottami per violazione dell’art. 117 comma 2, lett. s) : Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: …s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali…”

Alcune società avevano impugnato avanti il TAR Lazio il diniego di autorizzazione emesso dal comune di Roma a seguito di conferenza servizi, in particolare, esprime la sentenza:

“Il rimettente espone che a sostegno dei ricorsi, formulati in termini pressoché coincidenti, le società ricorrenti hanno chiesto, in via principale, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, nella parte in cui stabilisce che l’approvazione dei progetti per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati e obsoleti e l’autorizzazione alla realizzazione e gestione di detti impianti sono delegate ai Comuni, perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in relazione agli artt. 196, comma 1, lettere d) ed e), e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuiscono tali competenze alle Regioni…”

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Cassonetti comunali rifiuti ..dove collocarli?

Cassonetti comunali rifiuti ..dove collocarli?

Cassonetti Rifiuti … dove collocarli?

TAR Veneto n. 1003/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 24.9.2021


Il TAR Veneto affronta la questione delle esalazioni odorigene provenienti dal posizionamento di cassonetti per i rifiuti nelle adiacenze di alcune abitazioni (Comune di Jesolo). Il TAR invero apprende che il Comune di Jesolo aveva ubicato in altri luoghi cassonetti e che i ricorrenti disturbati dalla esalazioniodorigene non coapivano il motivo per il quale i nuovi cassonetti non erano ubicati assieme agli altri.

I ricorrenti invero avevano chiesto in via di autotutela di valutare varie alternative di collocazione dei contenitori dei rifiuti. Il TAR incide sulla motivazione offerta dal Comune che non trova senso logico e di oscura formulazione rappresentando “motivi di sicurezza nell’entrare nell’accesso al mare…” e dunque mancanza anche di istruttoria laddove il Comune era tenuto a valutare le alternative di collocamento, tanto più laddove esistevano zone già collaudate a tale scopo.

Il TAR accoglie dunque il vizio di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti impugnati.

Leggi sentenza TAR Veneto n. 1003/2021

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Green pass obbligatorio dal 15.10.2021

Green pass obbligatorio dal 15.10.2021

Green pass obbligatorio dal 15.10.2021

DL 127/2021 COVID – aziende private

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 127/2021 inserisce l’art. 9 – septies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2,  prevede al fine di prevenire la diffusione Covid:

  • obbligo dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
  •  a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazioneverde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
  • 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
  • 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  • 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.
  • Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e’ effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
  • 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita’ operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
  • Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
  • 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
  • Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  • 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
  • 8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e’ punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
  • 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche’ per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  • Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio 2020, n. 74.
  • Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita in euro da 600 a 1.500.
  • 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto.
  • I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione

leggi DL 127/2021 COVID

Cinzia SilvestriGreen pass obbligatorio dal 15.10.2021
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Piano Tutela Acque – Veneto – modifiche

Piano Tutela Acque – Veneto – modifiche

PTA Veneto – modifiche – nuove zone vulnerabili

Piano Tutela Acque – Veneto DCR 107/2009

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.9.2021


Il Piano Tutela acque è stato ancora modificato dalla DGRV 1170/2021 pubblicata in BUR il 3.9.2021.

la DGRV contiene, come d’uso, l’elenco delle modifiche e chiarimenti intervenuti a far data dall’approvazione del PTA 107/2009.

Scrive la DGRV che “…a seguito della lettera di messa in mora complementare da parte della Commissione Europea, …, relativa alla procedura d’infrazione n. 2018/2249, ed acquisita al prot. 541120 del 21/12/2020, con cui il Ministero ha presentato alcune criticità che permangono nella Regione Veneto in merito alla designazione delle zone vulnerabili, la Regione Veneto ha risposto con nota prot. 101283 del 03/03/2021 precisando che da un lato alcune delle richieste del Ministero risultano già soddisfatte, dall’altro che per la richiesta relativa alla designazione di una nuova zona vulnerabile influente sulla stazione di monitoraggio delle acque superficiali n. 175, la Regione avrebbe provveduto alla designazione sottoponendo la stessa all’iter previsto dalla normativa regionale vigente. A fronte di una nuova nota del MITE, prot. 58290 del 31/05/2021, risulta necessario ed urgente provvedere alla designazione della nuova zona vulnerabile da nitrati sopracitata….”

Leggi DGRV e relativi allegati PTA modificati

Cinzia SilvestriPiano Tutela Acque – Veneto – modifiche
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Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Odori/rumori e impianti Comunali: a quale Giudice bussare?

Cass. civ. sez. Un. Ordinanza n. 20824/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Una sig.ra, proprietaria di un immobile, lamenta molestie consistenti in intollerabili immissioni di rumori ed esalazioni maleodoranti, nonché lamenta il pregiudizio igienico derivante dalla presenza di insetti e topi,  a causa di un vicino punto di raccolta per il conferimento di materiali di rifiuto. Per tutelare il proprio diritto anche alla salute cita la Società che gestiva il punto di raccolta comunale avanti al Giudice ordinario (Tribunale).

La sua vicenda subisce però un arresto processuale in quanto il Tribunale ordinario ritiene di non avere giurisdizione e la sig.ra, proprietaria dell’immobile, si vede costretta a riassumere avanti al TAR (giudice amministrativo) il quale, però, non è sicuro della propria giurisdizione  e chiede  aiuto alla cassazione la quale, con la presente ordinanza, riconosce che la giurisdizione è proprio del Tribunale civile ordinario, originariamente adito dalla sig.ra che aveva attivato la causa. Un giro immenso, per ritornare al punto di partenza. Tutto ciò solo per radicare la causa avanti al Giudice competente e senza discutere in merito alla domanda di risarcimento danni avanzata dalla attrice.

L’Ordinanza della Cassazione tuttavia fa il punto sulla questione “giurisdizione” e precisa che il Giudice amministrativo (TAR) è competente solo e se i comportamenti della amministrazione siano connessi a potestà pubbliche. Nel caso in esame la condotta della amministrazione  deputata allo smaltimento , alla cura e gestione dei rifiuti causa di esalazioni maleodoranti e rumori, che incide sulla salute, è frutto di una ordinaria attività di impresa e dunque non essendo coinvolti pubblici poteri, deve occuparsene il Giudice ordinario (Tribunale).

L’attrice, nel caso in esame, lamenta la lesione del bene salute e la lesione del diritto di godere del proprio immobile a causa delle scelte operative aziendali di gestione dei rifiuti. Il Tribunale (quale giudice ordinario) ha il potere di controllare anche il rispetto del Regolamento comunale che, ad esempio, sia stato violato (distanze del punto di smaltimento dalle abitazioni, ad esempio) e può disapplicarlo ed imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività. L’attività di gestione di rifiuti svolta da pubblica azienda laddove incide su diritti quali la salute, il danno ambientale e impone risarcimento del danno deve essere valutata dal Giudice ordinario e pone, dunque, il cittadino e la pubblica amministrazione ….sullo stesso piano.

Cinzia SilvestriRumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?
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LINEE GUIDA sulla classificazione rifiuti – SNPA

LINEE GUIDA sulla classificazione rifiuti – SNPA

Linee Guida sulla classificazione rifiuti – SNPA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il decreto 47 del 9.8.2021 del MITE (Ministero transizione Ecologica) ha approvato le integrazioni alle linee Guida SNPA sulla classificazione rifiuti già emesse nel 2019 e poi nel 2020. L’integrazione si è resa necessaria anche per la rivoluzione nel mondo dei rifiuti imposta dal Dlgs. 116/2020 che ha inserito, nell’art. 184 comma 5, il riferimento alle linee Guida sulla classificazione rifiuti di SNPA, previa approvazione del MITE, oggi intervenuta. Il produttore deve fare riferimento alle Linee Guida.

Le Linee Guida, tramite il richiamo normativo, si elevano e divengono punto di riferimento. Le Linee Guida sembrano perdere la natura di  meri documenti ricognitivi. Il punto merita approfondimento.

In ogni caso si allegano le Linee Guida SNPA sulla classificazione rifiuti e

l’integrazione del punto 3.5.9 relativa ai “rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Cinzia SilvestriLINEE GUIDA sulla classificazione rifiuti – SNPA
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Evento: Scuola Odori – 14,16,21,23 settembre 2021

Evento: Scuola Odori – 14,16,21,23 settembre  2021

Scuola Odori 2021 – 14,16,21,23 settembre 2021

Evento organizzato da RSE, ARPA FVG e ISPRA

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Si segnala l’evento organizzato da RSE, ARPA FVG e ISPRA in materia di emissioni odorigene.

L’evento si articola in 4 giornate, gratuite, che compongono un corso mirato a precisare la complessa materia delle emissioni odorigene dal punto di vista tecnico ma anche giuridico.

In data 21.9.2021 lo Studio Legale Ambiente offrirà proprio contributo cercando di evidenziare alcune problematiche giuridiche. Vai alla pagina 21.9.2021-scuola-odori-2021.

In particolare:  “Scuola Odori 2021 è un evento destinato al pubblico nazionale interessato alla gestione degli odori in ambito industriale e si articola in 4 eventi distinti, di cui i primi 3 aperti a tutti, il quarto riservato ad operatori del sistema SNPA e Pubbliche Amministrazioni. 

Per ciascun evento si richiede una iscrizione distinta, utilizzando i link riportati di seguito. 

La partecipazione è comunque gratuita ed ai discenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione ..”

Scarica la locandina e iscriviti anche alle singole giornate:  Locandina programma-scuola-odori-2021

Cinzia SilvestriEvento: Scuola Odori – 14,16,21,23 settembre 2021
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Venezia e le Grandi Navi

Venezia e le Grandi Navi

Venezia e le Grandi Navi

DL 103.2021 Grandi Navi

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.7.2021


Il Decreto Legge 103/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20.7.2021 parla chiaro: stop al passaggio delle Grandi Navi avanti alla Giudecca, San marco dal 1.8.2021. L’art. 2 del DL 103/2021 recita”..Le vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d’acqua, a decorrere dal 1  agosto 2021 e’ vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche…”. Il DL si preoccupa di costruire non più di 5 approdi a Marghera, di provvedere alla manutenzione dei canali esistenti previa valutazione di impatto ambientale, alla sicurezza della navigazione .

L’attenzione corre alle imprese che lavorano attorno alle grandi navi, ai fornitori, tecnici che subiranno comunque l’impatto della nuova organizzazione che almeno promette di mantenere le navi a Venezia. Ma fino a quando i lavori di manutenzione e approdo non saranno eseguiti quale è il tragitto che le navi faranno?

DL 103.2021 Grandi Navi

Cinzia SilvestriVenezia e le Grandi Navi
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Veicoli fuori uso – rifiuti pericolosi

Veicoli fuori uso – rifiuti pericolosi

Veicoli fuori uso – rifiuti pericolosi anche alla luce del D.lgs. 119/2020.

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 19.7.2021


L’ordinanza della Cassazione civile n. 18000/2021 si occupa di “rottamazione di autoveicoli” e pone alcuni interessanti chiarimenti. L’ordinanza fa riferimento alla normativa anteriore alle modifiche di cui al D.lgs. 119/2020 che ha riformato il D.lgs. 209/2003 relativo ai “veicoli fuori uso” ed offre spunto per richiamare alcune norme modificate.

La questione nasce dall’ impugnazione di due ordinanze ingiunzioni che contestavano (ai sensi dell’art. 258 comma 2 D.lgs. 152/2006) ad una Società di aver omesso di indicare nel Registro di carico e scarico ventidue vetture destinate alla rottamazione e per aver prodotto rifiuti pericolosi senza la comunicazione relativa (registro delle autodemolizioni).

La società concessionaria, ovvero la società che ha ricevuto le vetture, affermava, a propria difesa, di aver ricevuto vetture funzionanti ed in marcia. La rottamazione è stata decisa in un secondo momento “..dopo un certosino esame tecnico da parte … continua lettura articolo autoveicoli

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Cessazione qualifica rifiuto – parere ARPA

Cessazione qualifica rifiuto – parere ARPA

Cessazione qualifica rifiuto – modifiche DL. N. 77/2021

Parere ARPA E ISPRA – Schema comparato articolo 184-ter Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 19.6.2021


Il DL n. 77/2021 ha modificato l’art. 184 ter Dlgs. 152/2006 – cessazione qualifica rifiuto, anche abrogando i commi 3-quater e 3-quinquies e modificando  i comma 3 e 3-ter.

Il DL n. 77/2021 è vigente dal 1.6.2021 (ma è in corso di conversione).

La modifica è giustificata dall’intento del legislatore di “semplificare” le procedure amministrative. Tuttavia il concetto di semplificazione è di difficile comprensione e spesso si attua facendo migrare il “controllo” nell’”autocontrollo” aziendale, con le conseguenti maggiori responsabilità a carico dell’impresa, del soggetto agente. Responsabilizzazione, dunque.

La cessazione della qualifica di rifiuto è sottoposta a controllo dell’amministrazione con apposita procedura, onerosa.

Si legge, dunque, nella relazione della Camera dei deputati del 31.5.2021 la motivazione sulle modifiche all’art. 184-ter che risiedono appunto nella semplificazione. Il controllo diviene preventivo, a carico di Ispra ed Arpa e si esprime a mezzo di parere obbligatorio. Così ………continua lettura articolo e leggi schema comparato art. 184ter DL 77.2021

Cinzia SilvestriCessazione qualifica rifiuto – parere ARPA
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Odori – Focus art. 272-bis d.lgs. 152/2006

Odori – Focus art. 272-bis d.lgs. 152/2006

Emissioni odorigene (2)

Odori. Art. 272 – bis Dlgs. 152/2006

Cass. penale n. 20204/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 2.6.2021


La sentenza della Cassazione penale 20204/2021 affronta il tema delle emissioni odorigene e offre disamina dell’art. 272-bis Dlgs. 152/2006; disposizione introdotta dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, art. 1, comma 1, lett. f).

Leggi anche su questo sito “emissioni odorigene – focus 1”

La Cassazione, al fine di affrontare altre questioni, riassume ai punti 7,8,9 della sentenza l’evoluzione normativa in punto odorigeno, indica le sanzioni, richiama la collocazione sistematica degli articoli e i limiti di applicazione .

La sentenza è chiara e si offre lettura di stralcio della sentenza.

Odori – focus normativo – 272-bis Dlgs. 152/2006

Il punto 7 della sentenza della Cassazione ricorda  i pochi punti presenti nel Dlgs. 152/2006 che richiamano espressamente gli odori:

  • l’art. 177, comma 4, lett. b) laddove specifica che la gestione dei rifiuti deve avvenire, tra l’altro, “senza causare inconvenienti da rumori o odori” e
  • negli artt. 237-septies e 237-octies in materia di impianti di incenerimento e co-incenerimento.

Ricorda la Corte il DPR 203/1988, normativa di riferimento in materia di “aria” e richiama quale strumento utile a contenere le emissioni odorigene le leggi regionali.

L’art. 272-bis, s’innesta in questo panorama povero e stabilisce: …Continua lettura articolo – 272bis 2

Cinzia SilvestriOdori – Focus art. 272-bis d.lgs. 152/2006
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Diritti Umani, questi sconosciuti

Diritti Umani, questi sconosciuti

Diritti umani, questi sconosciuti…

Petizione UE per la liberazione dei giornalisti Bielorussi

segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


#FreeRomanProtasevich e #FreeSofiaSopega.

Il silenzio, l’indifferenza non aiutano i diritti umani.

Perché occuparci della privazione della libertà di due giornalisti Bielorussi che sono stati “arrestati” a mezzo addirittura di un dirottamento aereo? Bielorussia che lotta da tempo contro il potere e chiede diritti e libertà. Così l’Unione Europea chiede di partecipare con un hashtag , una pubblicazione, un gesto di vicinanza per tutti coloro che subiscono e non possono reagir,e con la speranza che tale semplice gesto possa spezzare il silenzio assordante dell’indifferenza.

petizione europea per la liberazione dei giornalisti Bielorussi.

Cinzia SilvestriDiritti Umani, questi sconosciuti
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Immissioni illecite – rumori – danno risarcibile

Immissioni illecite – rumori – danno risarcibile

Immissioni illecite – danno risarcibile

presunzioni – danno sulla vita personale e familiare

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Giova ricordare la sentenza della Cassazione civ. 20445/2017 che decideva questione in punto di immissioni di polveri, vapori, rumori.

Il contenzioso vedeva ristorati gli attori con € 10mila, a seguito di ordinanze cautelari in corso di processo. Tuttavia la Corte di appello, sede di impugnazione in punto di risarcimento danno, riteneva che il danno dovesse essere provato nel suo ammontare, dedotto a mezzo di precise certificazioni mediche in punto “lesione salute”. La Corte rigettava l’appello.

La Corte di Cassazione, adita dagli appellati, riporta la questione nell’alveo oggi ben delineato dall’art. 8 della CEDU che amplia e permette una zona maggiore del risarcimento del danno proprio a fronte della lesione del diritto inviolabile alla tranquillità della vita, riposo, ambiente salubre. 

La Corte di Cassazione ricorda i precedenti contrari, ripudiandoli come non attuali; precedenti giurisprudenziali che non tengono in conto l’evoluzione giurisprudenziale. Afferma e conferma dunque la Corte che il danno da immissioni illecite può essere liquidato in re ipsa ovvero anche in considerazioni di presunzioni e nozioni di comune esperienza: 

“…secondo il quale il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all’interno di un’abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (vedi Cass. 16/10/2015, n. 20927); ne consegue che la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni o sulla base delle nozioni di comune esperienza;..”

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Posidonia spiaggiata …

Posidonia spiaggiata …

Posidonia Spiaggiata – non è rifiuto

art. 39 quater – DL 41/2021

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

L’ Art. 39 – quater del DL 41/2021 si occupa della “posidonia” spiaggiata o meglio detta “disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato ” e modifica l’art. 185 comma 1 lett. f) del d.lgs. 152/2006 aggiungendo inciso che esclude appunto dal novero dei rifiuti la posidonia spiaggiata. Il nuovo articolo 185 comma 1 lettera f) risulta così integrato: “…f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonche’, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».

Cinzia SilvestriPosidonia spiaggiata …
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Imballaggi alimentari – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021

Imballaggi alimentari  – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021

Sospensione obbligo etichetta imballaggi alimentari

Decreto Legge 41/2021 art. 39 – imballaggi alimentari 

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri

L’art. 39 del DL 41/2021 (in vigore dal 21.5.2021) prevede agevolazioni in materia di imballaggi e richiama l’art. 239 comma 5 del d.lgs. 152/2006: 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione…”

Ebbene, il decreto di sostegno delle imprese prevede 1-ter. All’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

«6. Fino al 31 dicembre 2021 e’ sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia’ immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte».

Cinzia SilvestriImballaggi alimentari – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021
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T.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021

T.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021

T.A.R.I. – agevolazioni – utenze non domestiche

Decreto sostegno Imprese – DL 41/2021 art. 30

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Art. 30 del Decreto per il sostegno dell’impresa (DL 41/2021 e legge di conversione 69/2021) si occupa della TARI (Tassa sui rifiuti) e prevede una “deroga solo per l’anno 2021” (6 mesi per intenderci).

Viene inserito inciso che riguarda proprio l’art. 238 comma 5 del d.lgs. 152/2006; articolo dedicato alla Tariffa di gestione dei rifiuti urbani che si ricorda:

” Art. 238 comma 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale…”

Ebbene, per questa categoria, il Decreto sostegni prevede una comunicazione ai Comuni:

5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia’ deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. 

Cinzia SilvestriT.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021
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Bicchieri di Plastica, addio?

Bicchieri di Plastica, addio?

Bicchieri di plastica, addio?

Plastica e riduzione – Legge delegazione europea: recepimento

A cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata la legge di delegazione europea L. 53/2021, che indica le normative da recepire e indica i criteri da applicare.

L’art. 22, in particolare ha ad oggetto : “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

La delega dovrà essere attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

“… a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;…”.

L’inciso replica il contenuto dell’art. 1 della Direttiva Plastica e ricorda il credito d’imposta della Legge Bilancio 160/2019. 

..continua lettura articolo Acque e plastica 

Cinzia SilvestriBicchieri di Plastica, addio?
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Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La commissione del 7.4.2021 ha redatto e pubblicato utile Guida al “danno ambientale”.

Relazione dettagliata che prende in considerazione le diverse normative  e declina il danno a seconda del campo di applicazione.

L’utilità di tale guida è che forse potrà essere applicata in ogni campo e citata anche in sede processuale laddove utile a chiarire, a interpretare.

Linee guida danno ambientale

Cinzia SilvestriDanno ambientale: Linee Guida Commissione Europea
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Territorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021

Territorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021

Riqualificazione urbana, territorio e paesaggio.

Circolare esplicativa del Presidente della Giunta Regionale Veneto sulla LRV 14/2019 e modifiche alla LRV 11/2004.

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata sul BUR Regionale Veneto la DGR 470/2021 che ha approvato la Circolare 1/2021 che ha l’intento di chiarire alcuni nodi della normativa riferita. Scrive la Regione sul proprio sito: Con detta circolare si è inteso garantire una corretta lettura delle norme di nuova introduzione e, nel contempo, renderne agevole ed uniforme l’applicazione su tutto il territorio veneto. Trattandosi di un testo normativo complesso, la stesura della Circolare  ha preso spunto dalle numerose istanze di chiarimenti pervenute agli uffici dall’entrata in vigore della nuova normativa, individuando i temi di interesse generale e cercando di fornire risposte alle richieste più frequenti.

Cinzia SilvestriTerritorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021
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Salmo 94 – Il Dio Giusto – Buona Pasqua

Salmo 94 – Il Dio Giusto – Buona Pasqua

BUONA PASQUA – SALMO 94

Riflessioni sulla GIUSTIZIA….

Segnalazione a cura SudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


“….Chi sorgerà per me contro i malvagi?
Chi starà con me contro i malfattori?
17 Se il Signore non fosse il mio aiuto,
in breve io abiterei nel regno del silenzio.
18 Quando dicevo: «Il mio piede vacilla»,
la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto.
19 Quand’ero oppresso dall’angoscia,
il tuo conforto mi ha consolato.

20 Può essere tuo alleato un tribunale iniquo,
che fa angherie contro la legge?
21 Si avventano contro la vita del giusto,
e condannano il sangue innocente.
22 Ma il Signore è la mia difesa,
roccia del mio rifugio è il mio Dio;
23 egli ritorcerà contro di essi la loro malizia,
per la loro perfidia li farà perire,
li farà perire il Signore, nostro Dio…..

Cinzia SilvestriSalmo 94 – Il Dio Giusto – Buona Pasqua
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Aria – Linee Guida Arpa Veneto

Aria – Linee Guida Arpa Veneto

Dispersione degli inquinanti in atmosfera

Linee Guida Arpa Veneto 2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicate sul sito Arpav ma anche sul sito SNPA le Linee Guida Arpav utili a monitorare gli inquinanti in atmosfera e che trovano riferimento legislativo nel Dlgs. 155/2010 e aiuta la costruzione dei modelli utili alle valutazioni di impatto ambientale.

Così scrive arpav: Le presenti indicazioni operative si applicano agli studi modellistici richiesti nell’ambito delle valutazioni d’impatto ambientale, per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro rinnovo o riesame. Inoltre possono essere utilizzate anche per studi di approfondimento richiesti dall’autorità competente o per ulteriori specifici approfondimenti ambientali relativi a sorgenti con emissioni in atmosfera.

Cinzia SilvestriAria – Linee Guida Arpa Veneto
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Responsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE

Responsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE

Responsabilità delle imprese per l’ambiente, e non solo.

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese.

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Risoluzione del Parlamento Europeo che propone e suggerisce Direttiva che stimoli le imprese ad adottare governance utile alla protezione dei diritti umani, alla protezione dell’ambiente. Il modello si ispira a quanto già conosciamo in merito alla responsabilità degli enti, Modello 231, d.lgs. 231/2001; modelli di governance aziendale che però non bastano, sono insufficienti ed anzi il Parlamento ne sottolinea la poca efficacia. Il Parlamento vuole di più. Un impegno morale ed etico delle imprese che non esportano dove esiste il lavoro minorile, ad esempio. L’ impegno al cambiamento climatico ecc… Importante rilevare che il diritto all’ambiente sano è posto allo stesso livello dei diritti umani. Così è ma non è sempre stato espresso compiutamente. La lettura delle 43 pagine della Risoluzione può sembrare priva di finalità ed invece la sua eventuale attuazione laddove sfoci nella Direttiva proposta avrà notevoli impatti aziendali.

Buona lettura Leggi Risoluzione Parlamento UE

Cinzia SilvestriResponsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE
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