Legge 137/2023 – art. 240-bis c.p. -confisca di beni, denaro
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Reati ambientali e confisca. Il Legislatore all’art. 6-ter punto 3 a) della L. 137/2023 vigente al 10.10.2023 punta l’attenzione ai reati ambientali e alla confisca. Richiama dunque l’art. 240-bis c.p. relativo alla confisca in casi particolari ovvero applicata a particolari fattispecie di reato; articolo che ha subito molteplici modifiche e aveva introdotto già nell’elenco gli arti. 452-quater e 452-octies c.p.. La nuova legge amplia l’elenco dei reati ambientali sottoponibili a confisca ricordando che la confisca si applica dopo l’intervenuta condanna in sede processuale o dopo l’avvenuto “patteggiamento”. E’ una misura giudiziale di acquisizione di beni e/o denaro che deriva da proventi dell’illecito.
Si tratta dei reati ambientali di reale impatto che aggiungono ora la misura della confisca nel caso di condanna o patteggiamento:
- art. 452-bis c.p.: inquinamento ambientale
- art. 452-ter: morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
- art. 452-quater: disastro ambientale
- 452-sexies:traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452-octies: circostanze aggravanti
- art. 452-quaterdecies:attività organizzate per traffico illecito di rifiuti
Recita l’art. 240-bis come modificato dalla L. 137/2023:
“Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti …. dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, ……. è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. …..
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