Reato – Subentro posizione altrui.
Cass. Pen. n. 30929/2024
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Reato ambientale – subentro nella posizione altrui. Responsabilità diretta.
La sentenza consente di riflettere sul fatto che subentrare nella gestione di rifiuti altrui, già gravata da condotta di reato, non solleva da responsabilità colui che subentra. Colui che subentra è responsabile, pur non essendo l’originario autore del reato, in quanto assume la gestione diretta, contrattualmente.
Nel caso di reato di gestione illecita rifiuti (art. 256 Dlgs. 152/2006) il perdurare della fattispecie illecita, continua anche nel caso in cui, nel corso del piano di smaltimento iniziato dall’azienda responsabile del deposito, avvenga la cessione ad altro soggetto. Colui che subentra rimane obbligato allo smaltimento e assume responsabilità diretta e la gestione de rifiuti.
In sintesi, il legale rappresentante della Società subentrata, che si era impegnata allo smaltimento, veniva ritenuto responsabile di aver lasciato in deposito incontrollato i rifiuti presso l’impianto aggravando la situazione preesistente, non adempiendo all’obbligo di smaltimento assunto al momento dell’acquisto del ramo di azienda dalla precedente Società.
In particolare:
La permanenza del reato di deposito incontrollato di rifiuti termina quando l’autore del reato perde la signoria sui rifiuti,
- sia per effetto di un atto autoritativo (es. sequestro)
- sia perché l’autore cessa la propria carica in virtù della quale esercitava tale dominio.
Colui che subentra contrattualmente nella gestione di rifiuti già presenti e ne assume la gestione diretta, risponde del reato di deposito incontrollato di rifiuti qualora ometta di smaltirli, lasciandoli in uno stato di deposito incontrollato. Questa responsabilità non può essere qualificata come ………