Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica di assoggettabilità a VIA

Energivori, delocalizzazione, autoproduzione….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge n. 11/2024 ha convertito con modificazioni il DL 181/2023 ed è entrata in vigore al 11-2-2024.

Il testo legislativo si apre precisando
” Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori…”.

Colpisce la ripetizione della parola “energivori” riferita proprio a quelle attività che per esistere assumono, consumano energia e che i costi della stessa posso portare alla conseguenza della “delocalizzazione”. Impedire che le nostre impese escano dal nostro territorio.Pertanto la finalità si riassume: “..l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica….

Il sistema italiano è complicato, la burocrazia ritarda i progetti, rallenta le idee e non è al passo con i tempi. Esistono due velocità quella dell’impresa e quella dei “procedimenti” sempre più complicati, lunghi, irti di difficoltà.

E’ consapevole il legislatore che tenta, nomina, chiama la semplificazione. Così,  esempio di semplificazione è l’art. 4 bis della nuova legge che affronta la “Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale”. 

Questo legislatore afferma dunque all’art. 4-bis: 1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all’articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente decreto,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari..”

Giova ricordare che l‘art. 6 comma 6 lett. b) del d.lgs. 152/2006 ha ad oggetto la verifica di assoggettabilità alla VIA e che a seguito della modifica introdotta recita: 
Comma 6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto,(ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;….

 

Studio Legale Ambiente segnala webinar al 7.3.2024 on line su “sostanze che riducono lo strato di ozono”. 

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Sindaco…sempre responsabile?

Sindaco…sempre responsabile?

SINDACO: SEMPRE RESPONSABILE?

Sindaco e Dirigenti: responsabilità

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della cassazione penale  n. 1451/2024 affronta il tema della responsabilità del Sindaco in merito  allo scarico  di reflui dal depuratore gestito dal Comune. La sentenza affronta diversi temi interessanti articolando anche la distinzione tra responsabilità del Sindaco e quella dei dirigenti. 

Nel caso tratto dalla sentenza, il Sindaco è stato ritenuto responsabile anche per fatti precedenti alla sua nomina. Responsabile non solo per i dati fattuali risultanti dalla istruttoria ma anche per il ruolo di vertice dell’azione amministrativa e politica del Comune; attività di controllo e vigilanza che non  si attenua a fronte delle competenze e attribuzioni della dirigenza. 

Sono ambiti diversi in cui l’uno finisce dove comincia l’altro. Non è semplice cogliere esattamente il limite ma questa sentenza cesella e ricorda  proprio questi ambiti di responsabilità

Vi lascio alla lettura dell’articolo breve in commento Nota a sent. 1451-2024

Cinzia SilvestriSindaco…sempre responsabile?
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Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Schema di Regolamento: partecipiamo..fino al 19.1.2024

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Partecipiamo.

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero (MASE) lo schema di Regolamento relativo ai requisiti che rendono i tessili “non rifiuti” (End of waste) secondo l’art. 184-ter d.lgs. 152/2006.

Lo schema di Regolamento è stato posto alla visione e condivisione di tutti i soggetti interessati che possono indicare, nell’apposito modulo, i propri suggerimenti, perplessità, problematiche operative da recepire. L’opportunità è aperta fino al 19.1.2024 (30 giorni dalla pubblicazione del 20.1.2023).

Lo schema di Regolamento inizia (art. 1 comma 1) con l’indicazione della definizione di rifiuti tessili:

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti tessili, come
definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), ed elencati alla lettera a) dell’allegato 1, cessano di
essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Tali rifiuti vengono dunque precisati dallo stesso Regolamento dapprima nell’art. 2 comma 1, lettera a) che recita:

“rifiuti tessili”: oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o abbia
l’obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti
tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo indicati al punto A) dell’Allegato 1

al presente Regolamento che a sua volta recita:

a) Rifiuti ammissibili
Per la produzione di fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato sono ammessi
esclusivamente i rifiuti non pericolosi identificati con i seguenti codici EER:
a) 040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
b) 040221 rifiuti da fibre tessili grezze;
c) 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate;
d) 040299 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili
invenduti;
e) 160122 componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei
veicoli fuori uso.
f) 191208, prodotti tessili
g) 200110, abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di
preparazione per il riutilizzo
h) 200111, limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per
il riutilizzo
…..

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SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

Leggi sentenza 47690/2023 Cass. penale sottoprodotto e onere prova

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VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA 

LRV n. 27 del 17.10.2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – CINZIA SILVESTRI


Veneto: Modifica competenze AIA. Non solo. La Regione Veneto modifica la LRV n. 4 del 18.2.2016 . Due soli articoli che però incidono anche sulla competenza che passa dalla Regione alla Provincia. In particolare.

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:
“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del
provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di
piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.
Art. 2
Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di
Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Al punto 6.5 dell’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata
ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna “Autorità competente A.I.A.” la parola:
“Regione” è sostituita dalla seguente: “Provincia”

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ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: LINEE GUIDA DEL MINISTERO

DECRETO DIRETTORIALE N. 309 DEL 28.6.2023

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero, che offre indirizzi tecnici di riferimento principalmente alle Autorità, per la elaborazione dei dati e dei limiti emissivi odorigeni.

Il Decreto ricorda anche che il Ministero dell’Ambiente, cambiava nome in Ministero Transizione Ecologica (MTE) e oggi è invece nominato in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Sembra che il legislatore attraverso il nome voglia esprimere le proprie finalità.

Il Ministero propone linee tecniche di indirizzo con riferimento, all’art. 272-bis d.lgs. 152/2006; linee guida tecniche  pubblicate sul sito del ministero ma che riceveranno pubblicazione di avviso anche sulla gazzetta ufficiale.

Gli indirizzi indicati possono trovare recepimento nella normativa Regionale o nelle autorizzazioni; il richiamo alle linee guida attribuisce valore di riferimento, normativo. Diversamente le linee guida rimangono nell’ambito di indirizzo tecnico.Si tratta di una vera e propria ADOZIONE a mezzo di decreto:

Sono adottati, come documento tecnico di indirizzo per le autorità aventi competenza in materia di emissioni odorigene, gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, predisposti dal “Coordinamento emissioni” di cui all’articolo 281, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, riportati in allegato al presente decreto direttoriale.

Vai alla lettura del DD 309 DEL 28.6.2023 ODORI

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Cinzia SilvestriODORI: Linee Guida del Ministero
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ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

LIMITI EMISSIVI E DEROGHE

Corte Giustizia UE n. 375/2021 (9.3.2023)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’articolo riassume la relazione tenuta da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in data 24.5.2023 in occasione del Convegno, con date al 10,17,24,30 maggio 2023, organizzato da ISPRA, RSE, UNICHIM, ACCREDIA, sulle EMISSIONI.

La domanda di pronuncia pregiudiziale risolta dalla Corte di Giustizia in commento, è punto di partenza per sviluppare riflessione sulle novità che verranno introdotte con le modifiche alla Direttiva sulle emissioni Industriali 2010/75/UE.

Si consideri invero che le norme sulla qualità dell’aria (Direttiva 2008/50/CE) sono state recepite dal Dlgs. 155/2010. L’art. 15 par. 4 della Direttiva 2010/75 è stato inserito nel Codice ambientale all’art. 29 co. 9-bis e l’art. 18, trasferitonell’art. 29 septies (Dlgs. 152/2006).

La lettura della sentenza della Corte Giustizia permette dunque di “interpretare” le norme oggi vigenti anche nel nostro codice ambientale, e anticipa, di fatto, le prossime modifiche alla Direttiva 2010/75/UE.

E’ nota infatti la proposta di modifica della Direttiva 2010/75/UE di cui conosciamo il nuovo testo nella versione della Commissione 5.4.2022: proposta che ha modificato proprio ed anche gli articoli richiamati, e che conforta l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, in commento.

Il Caso – La sentenza Corte Giustizia UE n. 375/2021

Il caso riguarda i presupposti che permettono ..continua lettura articolo art. 15 Direttiva 2010.7

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RITORSIONE: SIGNIFICATO

RITORSIONE: SIGNIFICATO

RITORSIONE: SIGNIFICATORITORSIONE: SIGNIFICATO

Definizione d.lgs. 24/2023 – Whistleblowing

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il nuovo testo (d.lgs. 24/2023) dedicato alla protezione di coloro che segnalano, nei luoghi di lavoro, irregolarità, violazioni descrive, all’art. 2 lett. m), la “RITORSIONE”.

Recita l’articolo: ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiunto…”

La definizione esprime bene il comportamento umano che non troviamo solo sul posto di lavoro ma in ogni ambito sociale.

Il timore di sporgere denuncia per non avere ripercussioni sociali; la frase tipica che accompagna questo timore ci è nota:  “voglio vivere tranquillo”; la sfiducia nella giustizia che spesso coinvolge il coraggioso “segnalante” in onerosi cammini. Il senso della ritorsione affonda le sue radici nell’animo umano che reagisce, all’affronto della segnalazione/ della denuncia, con mezzi indiretti e violenti.

La ritorsione è utile mezzo che disincentiva la denuncia e si affianca spesso alla omertà, al silenzio. Anche la non risposta, il silenzio è ritrosivo.

Il mondo del lavoro cerca tutela nella legge; cerca di proteggere il lavoratore ed incentivare la segnalazione delle violazioni che a loro volta non devono essere ritorsive: vendette personali, delazioni senza fondamento e calunniose. A dire il vero il legislatore tenta di regolamentare un mondo di difficile da delineare, controllare e dunque vengono introdotti pesi e contrappesi al fine di bilanciare questo strumento che dovrebbe aiutare a ritrovare quel senso di giustizia, ormai perento

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Cinzia SilvestriRITORSIONE: SIGNIFICATO
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GREEN DEAL: significato

GREEN DEAL: significato

GREEN DEAL: SIGNIFICATO

PAROLE NUOVE  dall’Europa

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Parole nuove, che leggiamo sentiamo ma non ne cogliamo bene il significato. Il Green Deal è una strategia, un programma, una finalità un obiettivo che deve essere tenuto in conto nella normativa Europea e di contro anche in quella Nazionale.

Nella proposta di modifica della Direttiva 75/2010/UE (emissioni industriali)  della Commissione del 5.4.2022 è richiamato il Green Deal:

“Il Green Deal Europeo è la strategia di crescita dell’Europa volta a garantire un’economia climaticamente neutra e circolare entro il 2050, ottimizzando la gestione delle risorse e dell’efficienza energetica e riducendo al minimo l’inquinamento, riconoscendo nel contempo la necessità di politiche profondamente trasformati in linea con il principio dell’efficienza energetica al primo posto…

Green Deal è dunque “CLIMA” , riduzione dell’inquinamento con la finalità di raggiungere la “neutralità climatica”; parola, locuzione – quest’ultima  – che merita approfondimento a parte. Nel Green Deal Europeo la Commissione si impegna valutare, riformare le misure UE volte a contrastare l’inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, con l’obiettivo “inquinamento zero”.

Così come il termine DNSH ha precisa valenza e significato, anche la parola Green Deal precisa il riferimento principale al CLIMA.

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Cinzia SilvestriGREEN DEAL: significato
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Terre e rocce da scavo – AMIANTO

Terre e rocce da scavo – AMIANTO

TERRE E ROCCE DA SCAVO – AMIANTO

LINEE GUIDA SNPA 193/2023 – AMIANTO NATURALE

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ormai le linee Guida SNPA (n. 193/2023) costituiscono un punto di riferimento per la rielaborazione, la collazione, la sintesi delle questioni di interesse.

E’ la volta delle terre e rocce da scavo con amianto naturale. Cosa fare e come fare.

La lettura delle LG è agevole ama si pone attenzione ad un passaggio che attiene alla sicurezza dei lavoratori

8.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Fatto salvo quanto definito dal datore di lavoro a seguito della valutazione di tutti i rischi contemporaneamente presenti, nel caso di terreni amiantiferi, i dispositivi e gli indumenti di protezione individuale in dotazione ai lavoratori dovranno salvaguardare dall’inalazione di polveri e fibre e dalla contaminazione del corpo e degli indumenti. Pertanto, i lavoratori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di tute protettive. Per le caratteristiche di tali DPI, si rimanda al D.Lgs. 81/08 e alle indicazioni e linee guida delle ASL.

Tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad un processo di informazione, formazione e addestramento, comprendente uno specifico corso per la gestione del rischio amianto in matrice minerale, che deve essere progettato e definito nel dettaglio prima dell’inizio dei lavori in collaborazione fra il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’impresa affidataria ovvero di persona esterna dotata delle conoscenze professionali necessarie secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Dovranno essere previsti percorsi di verifica dell’efficacia della formazione erogata, addestramenti in campo sulle procedure di decontaminazione attraverso una figura esperta (tutor), simulazioni ed esercitazioni, e aggiornamenti continui in particolare a seguito di modifiche delle condizioni di lavoro

La riproduzione in altri siti dei contenuti di questi articoli deve essere autorizzata dall’autore e deve contenere il riferimento a Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri

 

Cinzia SilvestriTerre e rocce da scavo – AMIANTO
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Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Articolo Life PrepAIR 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito di SNPA pubblica articolo, in inglese,  sulla qualità dell’aria ed in particolare sulla riduzione dell’ossido di azoto e ammoniaca NOx NH3.

Quattro agenzie Regionali hanno cercato di costruire un modello per la riduzione delle PM2,5.

Si legge nelle conclusioni dell’Articolo, senza assumere responsabilità per errori di traduzione (reverso):

Questo studio ha anche rilevato che aumentando la forza di riduzione, la differenza tra il PI della riduzione simultanea in NOx e NH3 e la somma di un singolo PI aumenta per entrambe le stagioni, essendo limitato a 1 g m 3 (10% in termini relativi e quindi gestibile in termini di pianificazione della qualità dell’aria) per riduzioni limitate delle emissioni (25%) e in aumento medio fino a 4 g m 3 (circa 30%) per il 75% delle emissioni, che non può essere trascurato nella progettazione di piani per la qualità dell’aria.

In conclusione per determinare con attenzione se sia possibile ottenere un ulteriore abbattimento del PM2,5, ulteriori simulazioni volte ad esplorare gli effetti di altre riduzioni dei precursori dovrebbero essere eseguite. Altri inquinanti chiave nella formazione di PM2.5 secondario sono lo zolfo diossido (SO2) e composti organici volatili diversi dal metano. Sebbene l’SO2 abbia generalmente basse concentrazioni nella pianura padana, la sua ulteriore riduzione può portare a ulteriori PM2,5 diminuzioni, come indicato in [32], a causa del suo coinvolgimento nei processi di particolato secondario. I composti organici volatili diversi dal metano potrebbero anche avere un impatto importante poiché influenzano le concentrazioni di ossidanti e, di conseguenza, la formazione di nitrati e solfati

Leggi versione inglese dell’articolo (Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca)

Cinzia SilvestriAria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca
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RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

Autorizzazione Integrata Ambientale: in quali casi può essere riesaminata?

Note a T.A.R. Veneto n. 124/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è fenomeno complesso, lungo, costoso scandito da numerose conferenze di servizi che si conclude con un provvedimento dell’amministrazione; ne consegue che deve essere attivato dall’ amministrazione in casi specifici, ben indicati dal legislatore (cfr. art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006) e in presenza di presupposti che soddisfano la finalità del riesame. La sentenza è occasione per riflettere su alcune questioni e proporre lettura da un punto di vista diverso.

Premessa

La motivazione che permette all’amministrazione di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale(di seguito A.I.A.)impone alcune riflessioni: la motivazione iniziale offerta dall’amministrazione e poi impugnata nelle sedi giudiziali può subire modifica nel corso processuale? L’amministrazione può indicare motivi diversi da quelli iniziali? Ebbene, la sentenza in commento sembra accogliere ogni motivazione, senza preclusioni, purché intervenuta. Vero è che tale apertura mal si concilia con la finalità propria dell’A.I.A. che invece puntualizza casi specifici di riesame, proprio per la gravosa peculiarità del procedimento. Bisogna trovare l’animadell’Autorizzazione, la sua ragione d’essere e la finalitàdel riesameche pare coincidere con la tensione, l’impegno a conseguire, raggiungere le migliori tecniche disponibili(B.A.T.– BEST AVAILABLE TECHNIQUES). Ogni qualvolta la scienza, la tecnica avanza, è possibile riesaminare l’A.I.A.. Attenzione a non confondere il riesame, che è l’impegnativa revisione dei presupposti dalla quale nasce una nuova autorizzazione, dalle modifiche sostanziali (e non sostanziali) della stessa ovvero procedure più snelle con un impatto meno aggressivo. In questo quadro di riferimento il T.A.R., coglie l’importanza della motivazioneiniziale offerta dall’amministrazione e nel contempo indica altre motivazioni, integra i motivi di riesame anche successivi all’apertura del procedimento, forsedimenticando la finalità del riesame stesso. Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 124/2020 precisa dunque i presupposti che permettono all’amministrazione (Regione) il riesame dell’ A.I.A. ex art. 29-octies, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 evocando però diverse motivazioni tutte collocate in punti diversi della normativa dedicata: dapprima la lettera d)  – novità normative, poi la lett. c) – sicurezza di esercizio, del comma 4, art. 29-octies; infine il comma 1 – norma generale, sempre dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006.  La sentenza permette alcune riflessioni.

Continua lettura articolo AIA e motivazione TAR veneto 124.2020

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Cinzia SilvestriRIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020
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ANAC: Appalti Rifiuti

ANAC: Appalti Rifiuti

ANAC – Appalti rifiuti

Principio di rotazione – corruzione

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

L’ANAC si occupa della violazione del principio di rotazione nel caso di ripetuti affidamenti  (appalti) del servizio Rifiuti alla medesima ditta. Alla medesima ditta, invero, venivano affidati ripetutamente appalti sottosoglia, privi di motivazione a giustificazione dell’affidamento.

L’ANAC sottolinea l’uso improprio dell’affidamento sottosoglia finalizzato a frazionare l’appalto e indica i requisiti che permettono di derogare al principio di rotazione.

Scrive la nota ANAC: ” Sul principio di rotazione si è espressa anche la più recente giurisprudenza amministrativa, affermando che lo stesso costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici cui affidare una commessa pubblica; “esso ha difatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio” (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755). Tale principio comporta il divieto di assegnare un appalto al contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi facendo, in particolare, riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato o al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento…”

Leggi NOTA ANAC principio rotazione

Cinzia SilvestriANAC: Appalti Rifiuti
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CSS – “Ucraina” e gas naturale

CSS  – “Ucraina” e gas naturale

CSS – “Ucraina” e gas naturale

DL 176/2022/L. 6/2023 – Decreto Aiuti quater

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.1.2023


La lettura dei testi legislativi che si occupano di CSS, oggi intervenuti, impone riflessione.

Si comprende che il CSS, quale combustibile alternativo, assume sempre più valenza, importanza; si percepisce la necessità di attribuirgli migliore applicazione, di considerarlo sempre più combustibile da utilizzare nella “normalità” dei casi.

Il legislatore cerca di bypassare gli ostacoli burocratici enormi e spesso impeditivi. Ostacoli che nascono dal timore burocratico, dalla spada di Damocle del pregiudizio “ambientale” o alla “salute”, da ciò che poco si conosce.

Il fatto che possa esistere combustibile che provenga dai rifiuti, disturba, preoccupa. 

Si tralascia per il momento la lettura in combinato disposto del DM 22/2013 e dell’art. 184-ter Dlgs. 152/2006 e la definizione di “CSS”, che richiede apposito studio. È utile invece concentrarsi sulle puntuali disposizioni normative che si sono interessate al CSS; modifiche che dispongono “deroghe” e precisano la natura di “modifica non sostanziale” dell’eventuale utilizzo di CSS (Combustibile Solido Secondario – ovvero combustibile alternativo a quelli fossili, come il gas naturale, nonché proveniente dai rifiuti).Si tratta di comparare, come primo esercizio, la ...

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Cinzia SilvestriCSS – “Ucraina” e gas naturale
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Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

CSS – AIA – TAR UMBRIA – 2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 17.1.2023

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Il Comune di Gubbio chiedeva al TAR Umbria l’annullamento della DD Regionale che aggiornava le condizioni e prescrizioni dell’AIA rilasciata in favore di una Società.

La Società chiedeva alla Regione invero la modifica NON sostanziale “ relativa all’utilizzo di CSS – Combustibile (CSS-C) conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013,in parziale sostituzione dei combustibili di origine fossile utilizzati nella produzione del clinker fino ad un valore massimo di 50.000 tonnellate/anno, da realizzare in conformità al progetto costituito dagli elaborati richiamati nell’Allegato A”,

La questione si pone nell’ambito della utilità di sostituire i combustibili di origine fossile (carbone, petrolio e gas naturale) utilizzati per la produzione dei clinker ovvero di uno dei componenti base per la produzione di cemento.

Viene richiamato l’art. 13 del DM 22/2013 la cui lettura rinvia alla articolata connessione con altre norme del testo che giungono tutte all’art. 184-ter Dlgs. 152/2006 ovvero alla disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” (art. 4 DM 22/2013).

E’ utile precisare che... continua lettura articolo Tar Umbria CSS 

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Cinzia SilvestriCombustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo
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Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili

Cass. civ. sez. 2 ord. n. 7875/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili. La sentenza affronta il problema della costruzione di un edificio che non rispetta le regole a tutela dell’inquinamento acustico, creando gravi disagi agli acquirenti degli appartamenti.

La Cassazione riporta tale mancanza ai gravi difetti ex art. 1669 c.c.: ” Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione risponde, invero, dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) quali devono ritenersi quelli da cui derivi una cattiva utilizzazione di esse, come nel caso di inadeguato isolamento acustico – nei confronti degli acquirenti…”.

La Cassazione ritiene peraltro che sia legittimato ad agire per far valere i gravi difetti anche l’amministratore del condominio”… legittimato ad agire, a titolo di responsabilità extracontrattuale, se tali difetti sono riscontrati, come visto, sull’intero edificio condominiale….”

L’appaltatore e costruttore invero ha l’obbligo di consegnare l’opera conforme a quanto pattuito e di eseguirla a regola d’arte e dunque nel rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici “… e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore, dettati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997”.

Ricorda la Cassazione che la Legge 447/95 “…art. 3, comma 1, lett. e), (Legge quadro sull’inquinamento acustico), aveva attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato, appunto, col D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.

Nella materia in esame erano poi intervenuti

  1. la direttiva 2002/49/CE, che venne recepita con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, Legge di Delega 7 luglio 2009, n. 88, art. 11,
  2. L. n. 88 del 2009, art. 11, comma 5 (secondo cui “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”) ed ancora la
  3. L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 15, comma 1, lett. c), che dava un’interpretazione autentica della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e), (stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovasse applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi), norma dichiarata illegittima da Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 103.

La Cassazione richiama dunque  il DPCM 5.12.1997 quale criterio utile per verificare la regola d’arte applicabile alla costruzione dell’edificio e al fine di verificare i gravi difetti di insonorizzazione ex art. 1669 c.c..

Ne discende  che gravi difetti di insonorizzazione dell’edificio anche se riferibili ai singoli appartamenti riguardano l’edificio nel suo complesso e dunque l’ azione può essere esperita anche dall’amministratore di condominio.

Cinzia SilvestriRumore – edificio rumoroso – difetti e azioni
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Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

BAT – Migliori Tecniche Disponibili – rilevanza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  – Cinzia Silvestri


La Cassazione penale 33089/2021 offre spunto per precisare il significato delle BAT e la loro rilevanza nell’ambito delle autorizzazioni. Violazioni delle BAT: quali conseguenze?  Violazione delle BAT si pone alla stregua della violazione di una qualsiasi prescrizione di autorizzazione.

Le BAT, possono avere rilevanza, ad esempio, in tutti quei reati in cui viene considerata la abusività della condotta (si pensi all’art. 452 – quaterdecies, ma anche 452 bis c.p., ma anche ipotesi di reato minori..).

Scrive la sentenza che le BAT : “..secondo la definizione che ne è oggi offerta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. l ter), rappresentano quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono contemporaneamente idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale e sono accessibili a costi ragionevoli (“la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’ idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’ impatto sull’ambiente nel suo complesso”.

Continua la sentenza: “…Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI.

Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’ impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche pù efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”).

La Cassazione affronta anche il complesso tema delle fonti ovvero della rilevanza della indicazioni delle BAT e le conseguenze al mancato rispetto delle stesse. Le BAT invero godono di autorità che deriva proprio dalla CE e dalle cosiddette “conclusioni sulle BAT (BAT Conclusions). La sentenza poi ricorda i punti di richiamo delle BAT nel d.lgs. 152/2006 e come le BAT debbano essere poste alla base delle stesse autorizzazioni:

“..Dal punto di vista del sistema delle fonti le BAT ambientali si distinguono, all’ interno dell’ampia e variegata categoria delle best practices, per l’autorità loro impressa dalla Commissione Europea, alla quale sono affidati l’elaborazione, il riesame e l’aggiornamento delle cosiddette conclusioni sulle BAT (o Bat Conclusions).

Il richiamo alle migliori tecniche disponibili è frequente nel D.Lgs. n. 152 del 2006. Così, la previsione dell’art. 29 bis (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) impone di tener conto delle Conclusioni sulle BAT nel rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Inoltre: in tema di tutela del suolo e delle risorse idriche, l’art. 98 prevede l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili per eliminare sprechi, ridurre consumi, incrementare riciclo e utilizzo; l’art. 100 richiama le migliori tecniche disponibili nella progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie; l’art. 101 stabilisce che le Regioni possono stabilire valori di emissione diversi e più restrittivi di quelli indicati dall’apposito allegato del Codice dell’Ambiente, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, l’art. 180 richiama le migliori tecniche disponibili quale strumento per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti; l’art. 187 (miscelazione di rifiuti) prevede che la miscelazione di rifiuti possa essere, a certe condizioni, autorizzata se conforme alle migliori tecniche disponibili; l’art. 215 impone di tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili nell’attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuati nel luogo di produzione; l’art. 237 octies obbliga l’adozione di tutte le misure per ridurre le emissioni e gli odori “secondo le migliori tecniche disponibili”. Infine, in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, l’art. 271 collega l’ individuazione dei valori di emissione alle migliori tecniche disponibili.

La Cassazione dunque provvede ad indicare l’importanza del rispetto delle BAT con riferimento alla “abusività della condotta”:

“…La verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime (anche in questo caso tenendo conto del tipo di attività e della rilevanza della eventuale inosservanza delle BAT Conclusions), assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest’ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT  Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime.

Cinzia SilvestriViolazioni delle BAT: quali conseguenze? 
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Delega ambientale e RSPP

Delega ambientale e RSPP

Delega ambientale e RSPP

Datore di lavoro, dirigente e preposto: la Cassazione puntualizza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 1) Delega ambientale e RSPP.

La Cassazione penale n. 34943/2022 si occupa di un infortunio sul lavoro e analizza, tra le tante questioni, anche la figura di RSPP che viene delegato “per la sicurezza”. Le considerazioni svolte valgono anche in tema ambientale.

La delega affidata al RSPP è piuttosto diffusa nelle aziende, soprattutto con riferimento alla Sicurezza sul lavoro. 

La sentenza ha il merito di cesellare la figura di RSPP e ricordare che è una figura “consultiva” priva di poteri decisori e di spesa.

Figura consultiva che a seguito di delega di funzioni, proprie del datore di lavoro, diviene invece perno decisionale con poteri di spesa, inerenti alla delega.

Si discute dunque se tale figura acquisti la rilevanza di una figura apicale anche ai fini della responsabilità dell’ente (Modello 231) ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a).

2) Rappresentanza/direzione/amministrazione

La sentenza consente di focalizzare il significato di soggetto “apicale” che non coincide con la posizione apicale del settore lavoristico (datore di lavoro, dirigente, preposto) bensì indica la massima espressione di rappresentanza e gestione dell’ente persona.

Ebbene, la nozione di rappresentanza evoca poteri di forza “dei quali l’organo esprime all’esterno la volontà dell’ente …”: la rappresentanza prescinde dal conferimento di “specifiche procure”, ed è una conseguenza del ruolo rivestito all’interno dell’ente.

La nozione di amministrazione invece richiama i poteri di “indirizzo, “di elaborazione strategiche, della organizzazione aziendale, della assunzione delle decisioni e dei deliberati attraverso i quali l’ente persegue le proprie finalità…”.

La sentenza dunque precisa le caratteristiche di rappresentanza, direzione, amministrazione che caratterizzano la figura apicale

Continua la sentenza:

“7.2 La direzione implica, di regola, un atto di prepositura con la quale il dirigente viene indirizzato all’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa e viene investito di attribuzioni che, per ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, pure nel rispetto delle direttive programmatiche dell’ente, di imprimere un indirizzo o un orientamento al governo complessivo dell’azienda assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello.

7.3 Le stesse decisioni di merito escludono che una delle funzioni apicali sopra indicate possa essere riconosciuta al R. in ragione dalle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che gli erano state espressamente attribuite nell’organigramma aziendale. Come è noto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione assume una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione di formazione dei dipendenti ..Per tale motivo, la sua nomina non vale a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro .. Orbene, se al RSPP viene riconosciuta una funzione di ausilio al datore di lavoro, appare evidente che una prestazione di collaborazione resa in ragione del rapporto di ausiliarietà e di subordinazione al datore di lavoro, non può essere ricondotta ad alcuna delle figure comprese nella categoria delle persone dotate di veste apicale, come delineata dal D.Lgs. n.vo 231 del 2001 art. 5 comma 1 lett. a)

3) Conclusioni

Considerare figura apicale RSPP, delegato alla sicurezza, comporta conseguenze anche sul piano probatorio in tema di responsabilità di Enti e dunque la Cassazione conclude escludendo lla figura di RSPP quale soggetto apicale.

RSPP delegato è figura subordinata con conseguente applicazione dell’onere probatorio indicato nella lettera b) dell’art. 5 comma 1 Dlgs. 231/2001.

 

Cinzia SilvestriDelega ambientale e RSPP
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Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Piano Gestione Rifiuti – Veneto

DGRV n. 988 del 9.8.2022

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Veneto pubblica la DGRV n. 988 del 9.8.2022 in BUR del 2.9.2022.

La Regione Veneto inserisce nel proprio aggiornamento anche le novità espresse dal PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti).

Mentre le altre Regioni pubblicano aggiornamenti (FVG, Trentino, ad esempio)ai Piani di Gestione senza tenere in conto il PNGR ovvero il Piano Nazione di Gestione dei Rifiuti del giugno 2022, il Veneto è riuscito ad inserire anche le novità del PNGR.

Così si esprime il Piano Regionale:

“…In data 16.03.2022 è stata presentata la proposta del PNRG e pertanto si ritiene corretto in questo documento
analizzare la coerenza con quanto indicato nel succitato programma in termini di criteri e linee strategiche
per l’elaborazione dei piani regionali.
Obiettivo del PNGR è quello di indirizzare e supportare la pianificazione della gestione dei rifiuti al fine di
garantire:
la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, in ottica di
prevenzione del contenzioso;
l’efficienza, efficacia, sostenibilità ed economicità dei sistemi di gestione in tutto il territorio
nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale.
Nella proposta del Programma Nazionale Gestione Rifiuti sono stati individuati i contenuti previsti dall’art.
199 D.lgs 152/2006 dei piani regionali nelle Tabelle 28 e 29 (pag- 65-66-67 del documento), suddivisi nelle
macrosezioni di riferimento proposte dal MITE.
Nelle Tabelle seguenti si evidenzia la coerenza del presente documento con i contenuti previsti dal
Programma Nazionale e viene indicato puntualmente dove tali tematiche sono state trattate e sviluppate
nell’Aggiornamento del PRGR della Regione del Veneto…”.

Leggi Delibera DGRV 988/2022

Cinzia SilvestriVeneto – Piano Gestione Rifiuti
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P.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi

P.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi

P.A.U.R.  – istruttoria e conferenza servizi

Parere negativo Comune – art. 27-bis Dlgs. 152/2006

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Sommario. 1) il caso; 2) norme regionali e statali; 3) concetto di “prevalenza”; 4) collaborazione e buona fede; 5) Conclusioni TAR


Il parere negativo del Comune, laddove previsto come vincolante dalla legge regionale, nell’ambito della procedura Regionale ex art. 27-bis Dlgs. 152/2006, può incidere sulla valutazione negativa del P.A.U.R.? Risponde il TAR EMILIA-ROMAGNA, 28 aprile 2022, n. 378


  1. Il caso

Una Società attivava il provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto “discarica per rifiuti non pericolosi – ampliamento lotto E”. Il progetto prevedeva l’installazione di una piazzola destinata alla produzione di energia elettrica mediante combustione/recupero energetico del biogas derivante dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti.
Il procedimento avviato seguiva il suo corso e comprendeva l’AIA, la variante al PRG, VIA ecc..; seguiva il deposito per la presentazione di osservazioni, la convocazione Conferenza istruttoria e richiesta di integrazioni alla Società relativamente al”… Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati..”.
Ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. N. 152/06 è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria dall’ ARPAE. Ebbene, nel corso dell’istruttoria e conferenza dei servizi il Comune esprimeva parere negativo.

Veniva inviato, alla Società, preavviso di diniego (art. 10bis L. 241/90 ss..m) e veniva fissata nuova conferenza dei servizi ovvero “. comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis .al fine di discutere il preavviso di diniego, le osservazioni della Ditta e condividere l’esito della procedura.”.
Durante la Conferenza di servizi decisoria, il Comune ribadiva la posizione contraria.

Ebbene, “…ARPAE, quale autorità procedente, ha ritenuto che il parere qualificato del Comune .. relativamente alle competenze urbanistico-territoriali risultasse prevalente, determinando quindi, in assenza dell’adeguamento alla pianificazione, la conclusione negativa del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ….

La Società, pertanto impugnava la predetta delibera conclusiva del provvedimento, nonché gli atti endo-procedimentali che hanno portato alla conclusione negativa del PAUR.

2) Norme regionali e statali

Il TAR evidenzia il contrasto tra norme regionali e statali. La legge regionale ….Continua lettura articolo (richiedi password per l’apertura del documento a info@studiolegaleambiente.it) 

Cinzia SilvestriP.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi
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A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – MODIFICA SOSTANZIALE – discarica

osservazioni alla sentenza della Corte di Giustizia UE – 2.6.2022

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte di Giustizia affronta caso che occupa la repubblica Ceca ma che coinvolge l’interpretazione dell’art. 3 paragrafo 9 della Direttiva 2010/75/UE sulla definizione di “modifica sostanziale” con riflessi anche nel nostro ordinamento.

Sommario. 1) il caso; 2) il processo; 3) modifica sostanziale; 4) sulla questione pregiudiziale; 5) le condizioni; 6) la prima condizione; 7) installazione o impianto; 8) durata d’uso; seconda condizione; 10) conclusioni

1) Il caso

Una società che gestisce una discarica nel distretto di Praga aveva chiesto, e ottenuto più volte, l’autorizzazione a prorogare il periodo di messa in discarica. La Società chiedeva, all’autorità competente, ulteriore proroga, del periodo, che veniva concessa per altri 2 anni (al 2017).

Ebbene. Un’associazione per la tutela dell’ambiente impugnava tale decisione avanti al Ministero dell’Ambiente (Ceco) che respingeva la decisione per il motivo che i ricorrenti non erano parti del procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata.

L’associazione deferiva, dunque, la decisione di rigetto alle autorità competenti che annullavano, motivando che la proroga dell’autorizzazione alla messa in discarica era una «modifica sostanziale», e dunque la legge Ceca sulla prevenzione integrata, dava diritto alla partecipazione del pubblico conformemente alla direttiva 2010/75.

La sentenza della Corte municipale di Praga veniva dunque impugnata dinanzi al Corte suprema amministrativa, ossia il giudice del rinvio.

In questa prima fase dunque la qualificazione di “modifica sostanziale” rileva nella misura in cui  permette la partecipazione pubblica al procedimento, come sancito proprio dalla Direttiva 2010/75/UE.

2) Il processo

La Corte, investita della questione, analizzava la nozione di “modifica sostanziale” e rilevava diversi orientamenti che portavano a conclusioni diverse.

Una prima valutazione portava a escludere che il prolungamento della discarica potesse integrare una modifica sostanziale: “..il solo prolungamento di due anni del periodo di messa in discarica, non implicando lavori o interventi modificativi della situazione fisica del luogo, non può essere qualificato come «modifica sostanziale» ai sensi della legge sulla prevenzione integrata Ceca…”.

Il prolungamento dell’autorizzazione non avrebbe modificato né le dimensioni della discarica né la sua capacità totale di stoccaggio di rifiuti. Anzi, sarebbe proprio per sfruttare appieno la capacità autorizzata che la Società avrebbe presentato una domanda di proroga del periodo di messa in discarica. Infine, se la proroga dell’autorizzazione dovesse avere effetti sull’ambiente, non si tratterebbe comunque, .. di una «modifica sostanziale» ..”.

Di contro, la Corte evidenziava anche elementi che potevano invece far considerare la proroga della discarica una modifica sostanziale: “..Sebbene, …. continua lettura dell’articolo – AIA corte UE (chiedi pword per continuare la lettura a info@studiolegaleambiente.it)

Cinzia SilvestriA.I.A. – modifica sostanziale
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A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – limiti ed emissioni odorigene.

Consiglio di Stato n. 2344/2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Premessa:

Il Consiglio di Stato affronta questione che trae occasione dalla richiesta di rinnovo dell’A.I.A. da parte di una Società.

La sentenza chiarisce alcuni punti e precisa il potere/dovere della pubblica amministrazione, la valenza dell’istruttoria in seno al procedimento nonché il tema che coinvolge le “emissioni odorigene” (pur concludendo per l’irrilevanza della questione per la soluzione del caso concreto).

Il caso. 

Una Società aveva ottenuto, in A.I.A., di fissare il limite di scarico per le aldeidi (60 mg/l) in deroga a quello di legge fissato in 2mg/l. Per anni la Società aveva scaricato, tale parametro, in misura superiore ai limiti fissati; scarico che confluiva poi nel depuratore destinato.

Nel corso degli anni però alcuni cittadini segnalavano odori molesti e l’amministrazione (Provincia) assieme alla Società si adoperava in molteplici incontri finalizzati a interventi utili ad arginare il problema.

La Società, nelle more di questi incontri, presentava istanza di rinnovo dell’A.I.A. chiedendo la conferma del limite in deroga di 60mg/l anziché del limite di legge 2mg/l. La Provincia rinnovava l’A.I.A. senza concedere però la deroga, anche a fronte delle lamentate emissioni odorigene, che parevano originare proprio dal parametro aldeide.

La Società impugnava il provvedimento di rinnovo, in punto di negata deroga ai limiti di legge del parametro aldeidi, per plurimi motivi. Il TAR adito disponeva dunque “verificazione” finalizzata ad accertare l’origine delle emissioni odorigene.Il verificatore – Arpa, precisava e confermava l’origine emissiva e la quantità indicando il superamento del 5% e dunque emissione da ritenere significativa e riconducibile alla produzione della Società:

– “…gli episodi di disturbo segnalati durante i periodi di produzione di Bis-MPA, hanno avuto un’incidenza superiore al 5% e, pertanto, sono da ritenersi significativi. Invece, durante i periodi di sospensione della produzione, non sono stati registrati episodi di disturbo;

– la percezione di odorosità dell’aria risulta significativamente influenzata nelle aree di osservazione del solo Comune di Marnate, con esclusivo riferimento al metodo di valutazione previsto dalla D.G.R. 3018/2012;

– i campionamenti istantanei olfattometrici presso il pozzetto di scarico di P. e nel locale di grigliatura del refluo in ingresso all’impianto di depurazione di Olgiate Olona evidenziano una m3 variazione di circa un ordine di grandezza tra la concentrazione di odore espressa in ouE/ presente durante i periodi di sospensione della produzione e quella rilevata durante i periodi di produzione del Bis-MPA …”.

Il TAR respingeva il ricorso, con plurime motivazioni e la Società appellava avanti al Consiglio di Stato.Il Consiglio di Stato disponeva, a sua volta, una verificazione integrativa, sempre con ARPA, a fronte di alcune incongruenze rilevate dall’appellante.

Il Consiglio di Stato argomenta su alcuni punti interessanti.

1) Odori. Il contenzioso avanti al TAR aveva la finalità di confermare il provvedimento di rinnovo A.I.A., privo della deroga sul parametro aldeidi (motivato dalle emissioni odorigene lamentate). Si assisteva alla verifica Arpa, ente pubblico, che utilizza le linee guida Lombardia del 2012, quale metodo di misura, ma anche campionamenti istantanei olfatto-metrici di riscontro.La sentenza non cita eventuali limiti odorigeni indicati nell’A.I.A. (limiti nell’aria, nelle acque ecc.), come poteva utilmente essere, ma solo indicatori di misurazione rinvenibili nella tecnica di campionamento odorigena e nelle linee guida citate. La sentenza non cita l’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 forse perché non applicabile al caso concreto, che pare precedente alla novella del 2017. In ogni caso, in punto di emissioni odorigene è utile ricordare l’evoluzione normativa di questi ultimi anni[1]. Per inciso si ricorda che, dopo l’introduzione dell’art. 272-bis D.Lgs. n. 152/2006 (nel 2017), la Corte Cost. n. 178/2019 ha chiarito alcuni dubbi applicativi e cesellato il limite del potere Regionale che, ad esempio, non può disciplinare le emissioni odorigene in A.I.A. (ex art. 267 comma 3 D.lgs. 152/2006).

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  • [1]
Cinzia SilvestriA.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.
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Ambiente e tutela degli “informatori”

Ambiente e tutela degli “informatori”

Ambiente e Whistleblowing (WB) – tutela degli informatori

Direttiva UE 2019/1937

segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


  1. Direttiva UE 2019/1937 – tutela degli informatori

Passa quasi inosservata la Direttiva UE 2019/1937 che disciplina la protezione degli informatori ovvero di coloro che segnalano violazioni del diritto. Un sistema che incentiva la segnalazione anonima o meglio la segnalazione che non rende possibile identificare il “segnalatore”, che non deve subire “ritorsioni” lavorative, ad esempio. Il sistema è entrato nel sistema di organizzazione del modello “231” (responsabilità degli Enti) già con la Legge 179/2017. La Direttiva UE 2019/1937 compie un ulteriore passo avanti ed attende il recepimento del legislatore italiano, già in ritardo. 

Ebbene, la Direttiva considera il sistema WB e la tutela degli informatori anche e soprattutto per la tutela ambientale e così si esprime il considerando n. 10): 

Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, la raccolta di prove, la prevenzione, l’accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei comportamenti illeciti rimangono aspetti problematici e devono essere rafforzate le azioni a tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2018, dal titolo «Azioni dell’UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali». Considerato che prima dell’entrata in vigore della presente direttiva le sole norme di protezione degli informatori esistenti in materia di tutela dell’ambiente sono previste in un atto settoriale, vale a dire nella direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), l’introduzione di una tale protezione è necessaria per garantire l’efficace applicazione dell’acquis ambientale dell’Unione, le cui violazioni possono arrecare pregiudizio al pubblico interesse, con possibili effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali. L’introduzione di tale protezione è altresì pertinente per i prodotti non sicuri che possono causare danni ambientali.

2. tutela dell’ambiente e tutela degli informatori

Si precisa inoltre che la Direttiva, all’art. 2, prevede espressamente la “tutela dell’ambiente”  e la protezione di coloro che segnalano violazioni su questo tema. Utile ricordare il richiamo nell’allegato alla Direttiva che evoca la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente; Direttiva quest’ultima in corso di revisione su proposta della Commissione. Si ricorda che la Direttiva 2008/98/CE ha permesso l’introduzione nel nostro ordinamento dei reati ambientali penali di cui all’art. 452bis c.p. ss..

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell’ambiente

Qualunque tipo di reato contro la tutela dell’ambiente disciplinato dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28) o qualunque illecito che costituisca una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

Cinzia SilvestriAmbiente e tutela degli “informatori”
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Biogas e Biometano – sottoprodotti

Biogas e Biometano – sottoprodotti

Biogas e Biometano e sottoprodotti – art. 12bis DL 17/2022

Proviamo a riscrivere la norma….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 17/2022 (Decreto Bollette o decreto Energia) è stato approvato dal Senato in data 21.4.2022 con numerose integrazioni e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  1. art. 12bis DL 17/2022

Il testo ha introdotto l’art. 12 bis che titola sui sottoprodotti utilizzabili negli impianti di biogas e biometano. La lettura dell’articolo è però un percorso ad ostacoli tutt’altro che semplice, poco intellegibile. Una norma che permette o sembra permettere ed in realtà puntella, fissa paletti, ostacoli. L’articolo si apre con la buona volontà di “semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e biometano”e dunque possono essere ammessi in ingresso a tali impianti alcuni “sottoprodotti”ben precisati dal DM 23.6.2016.

2. lettura del testo

Vero è che la lettura del testo, secondo tradizione italiana, è un continuo rimando ad altri testi legislativi che appesantiscono la lettura; richiami necessari ma forse un miglioramento del testo per renderlo intellegibile ad una prima lettura poteva essere fatto. Lo studio si è dunque cimentato nella riscrittura dell’articolo e nel tentativo di renderlo meglio comprensibile, secondo propria valutazione, s’intende.

3.proposta di lettura

Di seguito la lettura dell’articolo 12bis nella sua stesura originaria e nella colonna di destra il tentativo creativo e ipotetico di una diversa scrittura che a mezzo di pochi incisi e senza nulla togliere al testo legislativo renderebbe maggiore chiarezza alloperatore e lettore.

DL 17/2022 modificato senato 21.4.2022, in attesa pubblicazione – testo originale Art. 12 bis – ipotesi di riscrittura creativa (a cura Studio legale Ambiente)
Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

 

 

 

di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016,

se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

 

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 ».

 

Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

a) provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

b) provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

(di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016)

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione di “residui derivanti dall’attività agroalimentare

(di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016),

se rispettano i requisiti per essere considerati sottoprodotti e dunque esclusi dal novero dei rifiuti (come indicato dall’art. 184 bis Dlgs. 152/2006 e

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta le norme per la utilizzazione agronomica del digestato (ovvero  le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016).

 

Cinzia SilvestriBiogas e Biometano – sottoprodotti
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