Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili

Cass. civ. sez. 2 ord. n. 7875/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili. La sentenza affronta il problema della costruzione di un edificio che non rispetta le regole a tutela dell’inquinamento acustico, creando gravi disagi agli acquirenti degli appartamenti.

La Cassazione riporta tale mancanza ai gravi difetti ex art. 1669 c.c.: ” Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione risponde, invero, dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) quali devono ritenersi quelli da cui derivi una cattiva utilizzazione di esse, come nel caso di inadeguato isolamento acustico – nei confronti degli acquirenti…”.

La Cassazione ritiene peraltro che sia legittimato ad agire per far valere i gravi difetti anche l’amministratore del condominio”… legittimato ad agire, a titolo di responsabilità extracontrattuale, se tali difetti sono riscontrati, come visto, sull’intero edificio condominiale….”

L’appaltatore e costruttore invero ha l’obbligo di consegnare l’opera conforme a quanto pattuito e di eseguirla a regola d’arte e dunque nel rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici “… e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore, dettati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997”.

Ricorda la Cassazione che la Legge 447/95 “…art. 3, comma 1, lett. e), (Legge quadro sull’inquinamento acustico), aveva attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato, appunto, col D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.

Nella materia in esame erano poi intervenuti

  1. la direttiva 2002/49/CE, che venne recepita con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, Legge di Delega 7 luglio 2009, n. 88, art. 11,
  2. L. n. 88 del 2009, art. 11, comma 5 (secondo cui “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”) ed ancora la
  3. L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 15, comma 1, lett. c), che dava un’interpretazione autentica della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e), (stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovasse applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi), norma dichiarata illegittima da Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 103.

La Cassazione richiama dunque  il DPCM 5.12.1997 quale criterio utile per verificare la regola d’arte applicabile alla costruzione dell’edificio e al fine di verificare i gravi difetti di insonorizzazione ex art. 1669 c.c..

Ne discende  che gravi difetti di insonorizzazione dell’edificio anche se riferibili ai singoli appartamenti riguardano l’edificio nel suo complesso e dunque l’ azione può essere esperita anche dall’amministratore di condominio.

Cinzia SilvestriRumore – edificio rumoroso – difetti e azioni
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Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

BAT – Migliori Tecniche Disponibili – rilevanza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  – Cinzia Silvestri


La Cassazione penale 33089/2021 offre spunto per precisare il significato delle BAT e la loro rilevanza nell’ambito delle autorizzazioni. Violazioni delle BAT: quali conseguenze?  Violazione delle BAT si pone alla stregua della violazione di una qualsiasi prescrizione di autorizzazione.

Le BAT, possono avere rilevanza, ad esempio, in tutti quei reati in cui viene considerata la abusività della condotta (si pensi all’art. 452 – quaterdecies, ma anche 452 bis c.p., ma anche ipotesi di reato minori..).

Scrive la sentenza che le BAT : “..secondo la definizione che ne è oggi offerta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. l ter), rappresentano quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono contemporaneamente idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale e sono accessibili a costi ragionevoli (“la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’ idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’ impatto sull’ambiente nel suo complesso”.

Continua la sentenza: “…Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI.

Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’ impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche pù efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”).

La Cassazione affronta anche il complesso tema delle fonti ovvero della rilevanza della indicazioni delle BAT e le conseguenze al mancato rispetto delle stesse. Le BAT invero godono di autorità che deriva proprio dalla CE e dalle cosiddette “conclusioni sulle BAT (BAT Conclusions). La sentenza poi ricorda i punti di richiamo delle BAT nel d.lgs. 152/2006 e come le BAT debbano essere poste alla base delle stesse autorizzazioni:

“..Dal punto di vista del sistema delle fonti le BAT ambientali si distinguono, all’ interno dell’ampia e variegata categoria delle best practices, per l’autorità loro impressa dalla Commissione Europea, alla quale sono affidati l’elaborazione, il riesame e l’aggiornamento delle cosiddette conclusioni sulle BAT (o Bat Conclusions).

Il richiamo alle migliori tecniche disponibili è frequente nel D.Lgs. n. 152 del 2006. Così, la previsione dell’art. 29 bis (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) impone di tener conto delle Conclusioni sulle BAT nel rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Inoltre: in tema di tutela del suolo e delle risorse idriche, l’art. 98 prevede l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili per eliminare sprechi, ridurre consumi, incrementare riciclo e utilizzo; l’art. 100 richiama le migliori tecniche disponibili nella progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie; l’art. 101 stabilisce che le Regioni possono stabilire valori di emissione diversi e più restrittivi di quelli indicati dall’apposito allegato del Codice dell’Ambiente, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, l’art. 180 richiama le migliori tecniche disponibili quale strumento per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti; l’art. 187 (miscelazione di rifiuti) prevede che la miscelazione di rifiuti possa essere, a certe condizioni, autorizzata se conforme alle migliori tecniche disponibili; l’art. 215 impone di tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili nell’attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuati nel luogo di produzione; l’art. 237 octies obbliga l’adozione di tutte le misure per ridurre le emissioni e gli odori “secondo le migliori tecniche disponibili”. Infine, in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, l’art. 271 collega l’ individuazione dei valori di emissione alle migliori tecniche disponibili.

La Cassazione dunque provvede ad indicare l’importanza del rispetto delle BAT con riferimento alla “abusività della condotta”:

“…La verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime (anche in questo caso tenendo conto del tipo di attività e della rilevanza della eventuale inosservanza delle BAT Conclusions), assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest’ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT  Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime.

Cinzia SilvestriViolazioni delle BAT: quali conseguenze? 
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Delega ambientale e RSPP

Delega ambientale e RSPP

Delega ambientale e RSPP

Datore di lavoro, dirigente e preposto: la Cassazione puntualizza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 1) Delega ambientale e RSPP.

La Cassazione penale n. 34943/2022 si occupa di un infortunio sul lavoro e analizza, tra le tante questioni, anche la figura di RSPP che viene delegato “per la sicurezza”. Le considerazioni svolte valgono anche in tema ambientale.

La delega affidata al RSPP è piuttosto diffusa nelle aziende, soprattutto con riferimento alla Sicurezza sul lavoro. 

La sentenza ha il merito di cesellare la figura di RSPP e ricordare che è una figura “consultiva” priva di poteri decisori e di spesa.

Figura consultiva che a seguito di delega di funzioni, proprie del datore di lavoro, diviene invece perno decisionale con poteri di spesa, inerenti alla delega.

Si discute dunque se tale figura acquisti la rilevanza di una figura apicale anche ai fini della responsabilità dell’ente (Modello 231) ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a).

2) Rappresentanza/direzione/amministrazione

La sentenza consente di focalizzare il significato di soggetto “apicale” che non coincide con la posizione apicale del settore lavoristico (datore di lavoro, dirigente, preposto) bensì indica la massima espressione di rappresentanza e gestione dell’ente persona.

Ebbene, la nozione di rappresentanza evoca poteri di forza “dei quali l’organo esprime all’esterno la volontà dell’ente …”: la rappresentanza prescinde dal conferimento di “specifiche procure”, ed è una conseguenza del ruolo rivestito all’interno dell’ente.

La nozione di amministrazione invece richiama i poteri di “indirizzo, “di elaborazione strategiche, della organizzazione aziendale, della assunzione delle decisioni e dei deliberati attraverso i quali l’ente persegue le proprie finalità…”.

La sentenza dunque precisa le caratteristiche di rappresentanza, direzione, amministrazione che caratterizzano la figura apicale

Continua la sentenza:

“7.2 La direzione implica, di regola, un atto di prepositura con la quale il dirigente viene indirizzato all’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa e viene investito di attribuzioni che, per ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, pure nel rispetto delle direttive programmatiche dell’ente, di imprimere un indirizzo o un orientamento al governo complessivo dell’azienda assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello.

7.3 Le stesse decisioni di merito escludono che una delle funzioni apicali sopra indicate possa essere riconosciuta al R. in ragione dalle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che gli erano state espressamente attribuite nell’organigramma aziendale. Come è noto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione assume una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione di formazione dei dipendenti ..Per tale motivo, la sua nomina non vale a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro .. Orbene, se al RSPP viene riconosciuta una funzione di ausilio al datore di lavoro, appare evidente che una prestazione di collaborazione resa in ragione del rapporto di ausiliarietà e di subordinazione al datore di lavoro, non può essere ricondotta ad alcuna delle figure comprese nella categoria delle persone dotate di veste apicale, come delineata dal D.Lgs. n.vo 231 del 2001 art. 5 comma 1 lett. a)

3) Conclusioni

Considerare figura apicale RSPP, delegato alla sicurezza, comporta conseguenze anche sul piano probatorio in tema di responsabilità di Enti e dunque la Cassazione conclude escludendo lla figura di RSPP quale soggetto apicale.

RSPP delegato è figura subordinata con conseguente applicazione dell’onere probatorio indicato nella lettera b) dell’art. 5 comma 1 Dlgs. 231/2001.

 

Cinzia SilvestriDelega ambientale e RSPP
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Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Piano Gestione Rifiuti – Veneto

DGRV n. 988 del 9.8.2022

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Veneto pubblica la DGRV n. 988 del 9.8.2022 in BUR del 2.9.2022.

La Regione Veneto inserisce nel proprio aggiornamento anche le novità espresse dal PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti).

Mentre le altre Regioni pubblicano aggiornamenti (FVG, Trentino, ad esempio)ai Piani di Gestione senza tenere in conto il PNGR ovvero il Piano Nazione di Gestione dei Rifiuti del giugno 2022, il Veneto è riuscito ad inserire anche le novità del PNGR.

Così si esprime il Piano Regionale:

“…In data 16.03.2022 è stata presentata la proposta del PNRG e pertanto si ritiene corretto in questo documento
analizzare la coerenza con quanto indicato nel succitato programma in termini di criteri e linee strategiche
per l’elaborazione dei piani regionali.
Obiettivo del PNGR è quello di indirizzare e supportare la pianificazione della gestione dei rifiuti al fine di
garantire:
la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, in ottica di
prevenzione del contenzioso;
l’efficienza, efficacia, sostenibilità ed economicità dei sistemi di gestione in tutto il territorio
nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale.
Nella proposta del Programma Nazionale Gestione Rifiuti sono stati individuati i contenuti previsti dall’art.
199 D.lgs 152/2006 dei piani regionali nelle Tabelle 28 e 29 (pag- 65-66-67 del documento), suddivisi nelle
macrosezioni di riferimento proposte dal MITE.
Nelle Tabelle seguenti si evidenzia la coerenza del presente documento con i contenuti previsti dal
Programma Nazionale e viene indicato puntualmente dove tali tematiche sono state trattate e sviluppate
nell’Aggiornamento del PRGR della Regione del Veneto…”.

Leggi Delibera DGRV 988/2022

Cinzia SilvestriVeneto – Piano Gestione Rifiuti
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P.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi

P.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi

P.A.U.R.  – istruttoria e conferenza servizi

Parere negativo Comune – art. 27-bis Dlgs. 152/2006

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Sommario. 1) il caso; 2) norme regionali e statali; 3) concetto di “prevalenza”; 4) collaborazione e buona fede; 5) Conclusioni TAR


Il parere negativo del Comune, laddove previsto come vincolante dalla legge regionale, nell’ambito della procedura Regionale ex art. 27-bis Dlgs. 152/2006, può incidere sulla valutazione negativa del P.A.U.R.? Risponde il TAR EMILIA-ROMAGNA, 28 aprile 2022, n. 378


  1. Il caso

Una Società attivava il provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto “discarica per rifiuti non pericolosi – ampliamento lotto E”. Il progetto prevedeva l’installazione di una piazzola destinata alla produzione di energia elettrica mediante combustione/recupero energetico del biogas derivante dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti.
Il procedimento avviato seguiva il suo corso e comprendeva l’AIA, la variante al PRG, VIA ecc..; seguiva il deposito per la presentazione di osservazioni, la convocazione Conferenza istruttoria e richiesta di integrazioni alla Società relativamente al”… Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati..”.
Ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. N. 152/06 è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria dall’ ARPAE. Ebbene, nel corso dell’istruttoria e conferenza dei servizi il Comune esprimeva parere negativo.

Veniva inviato, alla Società, preavviso di diniego (art. 10bis L. 241/90 ss..m) e veniva fissata nuova conferenza dei servizi ovvero “. comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis .al fine di discutere il preavviso di diniego, le osservazioni della Ditta e condividere l’esito della procedura.”.
Durante la Conferenza di servizi decisoria, il Comune ribadiva la posizione contraria.

Ebbene, “…ARPAE, quale autorità procedente, ha ritenuto che il parere qualificato del Comune .. relativamente alle competenze urbanistico-territoriali risultasse prevalente, determinando quindi, in assenza dell’adeguamento alla pianificazione, la conclusione negativa del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ….

La Società, pertanto impugnava la predetta delibera conclusiva del provvedimento, nonché gli atti endo-procedimentali che hanno portato alla conclusione negativa del PAUR.

2) Norme regionali e statali

Il TAR evidenzia il contrasto tra norme regionali e statali. La legge regionale ….Continua lettura articolo (richiedi password per l’apertura del documento a info@studiolegaleambiente.it) 

Cinzia SilvestriP.A.U.R. – istruttoria e conferenza servizi
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A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – MODIFICA SOSTANZIALE – discarica

osservazioni alla sentenza della Corte di Giustizia UE – 2.6.2022

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte di Giustizia affronta caso che occupa la repubblica Ceca ma che coinvolge l’interpretazione dell’art. 3 paragrafo 9 della Direttiva 2010/75/UE sulla definizione di “modifica sostanziale” con riflessi anche nel nostro ordinamento.

Sommario. 1) il caso; 2) il processo; 3) modifica sostanziale; 4) sulla questione pregiudiziale; 5) le condizioni; 6) la prima condizione; 7) installazione o impianto; 8) durata d’uso; seconda condizione; 10) conclusioni

1) Il caso

Una società che gestisce una discarica nel distretto di Praga aveva chiesto, e ottenuto più volte, l’autorizzazione a prorogare il periodo di messa in discarica. La Società chiedeva, all’autorità competente, ulteriore proroga, del periodo, che veniva concessa per altri 2 anni (al 2017).

Ebbene. Un’associazione per la tutela dell’ambiente impugnava tale decisione avanti al Ministero dell’Ambiente (Ceco) che respingeva la decisione per il motivo che i ricorrenti non erano parti del procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata.

L’associazione deferiva, dunque, la decisione di rigetto alle autorità competenti che annullavano, motivando che la proroga dell’autorizzazione alla messa in discarica era una «modifica sostanziale», e dunque la legge Ceca sulla prevenzione integrata, dava diritto alla partecipazione del pubblico conformemente alla direttiva 2010/75.

La sentenza della Corte municipale di Praga veniva dunque impugnata dinanzi al Corte suprema amministrativa, ossia il giudice del rinvio.

In questa prima fase dunque la qualificazione di “modifica sostanziale” rileva nella misura in cui  permette la partecipazione pubblica al procedimento, come sancito proprio dalla Direttiva 2010/75/UE.

2) Il processo

La Corte, investita della questione, analizzava la nozione di “modifica sostanziale” e rilevava diversi orientamenti che portavano a conclusioni diverse.

Una prima valutazione portava a escludere che il prolungamento della discarica potesse integrare una modifica sostanziale: “..il solo prolungamento di due anni del periodo di messa in discarica, non implicando lavori o interventi modificativi della situazione fisica del luogo, non può essere qualificato come «modifica sostanziale» ai sensi della legge sulla prevenzione integrata Ceca…”.

Il prolungamento dell’autorizzazione non avrebbe modificato né le dimensioni della discarica né la sua capacità totale di stoccaggio di rifiuti. Anzi, sarebbe proprio per sfruttare appieno la capacità autorizzata che la Società avrebbe presentato una domanda di proroga del periodo di messa in discarica. Infine, se la proroga dell’autorizzazione dovesse avere effetti sull’ambiente, non si tratterebbe comunque, .. di una «modifica sostanziale» ..”.

Di contro, la Corte evidenziava anche elementi che potevano invece far considerare la proroga della discarica una modifica sostanziale: “..Sebbene, …. continua lettura dell’articolo – AIA corte UE (chiedi pword per continuare la lettura a info@studiolegaleambiente.it)

Cinzia SilvestriA.I.A. – modifica sostanziale
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A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – limiti ed emissioni odorigene.

Consiglio di Stato n. 2344/2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Premessa:

Il Consiglio di Stato affronta questione che trae occasione dalla richiesta di rinnovo dell’A.I.A. da parte di una Società.

La sentenza chiarisce alcuni punti e precisa il potere/dovere della pubblica amministrazione, la valenza dell’istruttoria in seno al procedimento nonché il tema che coinvolge le “emissioni odorigene” (pur concludendo per l’irrilevanza della questione per la soluzione del caso concreto).

Il caso. 

Una Società aveva ottenuto, in A.I.A., di fissare il limite di scarico per le aldeidi (60 mg/l) in deroga a quello di legge fissato in 2mg/l. Per anni la Società aveva scaricato, tale parametro, in misura superiore ai limiti fissati; scarico che confluiva poi nel depuratore destinato.

Nel corso degli anni però alcuni cittadini segnalavano odori molesti e l’amministrazione (Provincia) assieme alla Società si adoperava in molteplici incontri finalizzati a interventi utili ad arginare il problema.

La Società, nelle more di questi incontri, presentava istanza di rinnovo dell’A.I.A. chiedendo la conferma del limite in deroga di 60mg/l anziché del limite di legge 2mg/l. La Provincia rinnovava l’A.I.A. senza concedere però la deroga, anche a fronte delle lamentate emissioni odorigene, che parevano originare proprio dal parametro aldeide.

La Società impugnava il provvedimento di rinnovo, in punto di negata deroga ai limiti di legge del parametro aldeidi, per plurimi motivi. Il TAR adito disponeva dunque “verificazione” finalizzata ad accertare l’origine delle emissioni odorigene.Il verificatore – Arpa, precisava e confermava l’origine emissiva e la quantità indicando il superamento del 5% e dunque emissione da ritenere significativa e riconducibile alla produzione della Società:

– “…gli episodi di disturbo segnalati durante i periodi di produzione di Bis-MPA, hanno avuto un’incidenza superiore al 5% e, pertanto, sono da ritenersi significativi. Invece, durante i periodi di sospensione della produzione, non sono stati registrati episodi di disturbo;

– la percezione di odorosità dell’aria risulta significativamente influenzata nelle aree di osservazione del solo Comune di Marnate, con esclusivo riferimento al metodo di valutazione previsto dalla D.G.R. 3018/2012;

– i campionamenti istantanei olfattometrici presso il pozzetto di scarico di P. e nel locale di grigliatura del refluo in ingresso all’impianto di depurazione di Olgiate Olona evidenziano una m3 variazione di circa un ordine di grandezza tra la concentrazione di odore espressa in ouE/ presente durante i periodi di sospensione della produzione e quella rilevata durante i periodi di produzione del Bis-MPA …”.

Il TAR respingeva il ricorso, con plurime motivazioni e la Società appellava avanti al Consiglio di Stato.Il Consiglio di Stato disponeva, a sua volta, una verificazione integrativa, sempre con ARPA, a fronte di alcune incongruenze rilevate dall’appellante.

Il Consiglio di Stato argomenta su alcuni punti interessanti.

1) Odori. Il contenzioso avanti al TAR aveva la finalità di confermare il provvedimento di rinnovo A.I.A., privo della deroga sul parametro aldeidi (motivato dalle emissioni odorigene lamentate). Si assisteva alla verifica Arpa, ente pubblico, che utilizza le linee guida Lombardia del 2012, quale metodo di misura, ma anche campionamenti istantanei olfatto-metrici di riscontro.La sentenza non cita eventuali limiti odorigeni indicati nell’A.I.A. (limiti nell’aria, nelle acque ecc.), come poteva utilmente essere, ma solo indicatori di misurazione rinvenibili nella tecnica di campionamento odorigena e nelle linee guida citate. La sentenza non cita l’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 forse perché non applicabile al caso concreto, che pare precedente alla novella del 2017. In ogni caso, in punto di emissioni odorigene è utile ricordare l’evoluzione normativa di questi ultimi anni[1]. Per inciso si ricorda che, dopo l’introduzione dell’art. 272-bis D.Lgs. n. 152/2006 (nel 2017), la Corte Cost. n. 178/2019 ha chiarito alcuni dubbi applicativi e cesellato il limite del potere Regionale che, ad esempio, non può disciplinare le emissioni odorigene in A.I.A. (ex art. 267 comma 3 D.lgs. 152/2006).

Continua la lettura dell’articolo CSD 2344.2022 odori

  • [1]
Cinzia SilvestriA.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.
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Ambiente e tutela degli “informatori”

Ambiente e tutela degli “informatori”

Ambiente e Whistleblowing (WB) – tutela degli informatori

Direttiva UE 2019/1937

segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


  1. Direttiva UE 2019/1937 – tutela degli informatori

Passa quasi inosservata la Direttiva UE 2019/1937 che disciplina la protezione degli informatori ovvero di coloro che segnalano violazioni del diritto. Un sistema che incentiva la segnalazione anonima o meglio la segnalazione che non rende possibile identificare il “segnalatore”, che non deve subire “ritorsioni” lavorative, ad esempio. Il sistema è entrato nel sistema di organizzazione del modello “231” (responsabilità degli Enti) già con la Legge 179/2017. La Direttiva UE 2019/1937 compie un ulteriore passo avanti ed attende il recepimento del legislatore italiano, già in ritardo. 

Ebbene, la Direttiva considera il sistema WB e la tutela degli informatori anche e soprattutto per la tutela ambientale e così si esprime il considerando n. 10): 

Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, la raccolta di prove, la prevenzione, l’accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei comportamenti illeciti rimangono aspetti problematici e devono essere rafforzate le azioni a tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2018, dal titolo «Azioni dell’UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali». Considerato che prima dell’entrata in vigore della presente direttiva le sole norme di protezione degli informatori esistenti in materia di tutela dell’ambiente sono previste in un atto settoriale, vale a dire nella direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), l’introduzione di una tale protezione è necessaria per garantire l’efficace applicazione dell’acquis ambientale dell’Unione, le cui violazioni possono arrecare pregiudizio al pubblico interesse, con possibili effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali. L’introduzione di tale protezione è altresì pertinente per i prodotti non sicuri che possono causare danni ambientali.

2. tutela dell’ambiente e tutela degli informatori

Si precisa inoltre che la Direttiva, all’art. 2, prevede espressamente la “tutela dell’ambiente”  e la protezione di coloro che segnalano violazioni su questo tema. Utile ricordare il richiamo nell’allegato alla Direttiva che evoca la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente; Direttiva quest’ultima in corso di revisione su proposta della Commissione. Si ricorda che la Direttiva 2008/98/CE ha permesso l’introduzione nel nostro ordinamento dei reati ambientali penali di cui all’art. 452bis c.p. ss..

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell’ambiente

Qualunque tipo di reato contro la tutela dell’ambiente disciplinato dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28) o qualunque illecito che costituisca una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

Cinzia SilvestriAmbiente e tutela degli “informatori”
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Biogas e Biometano – sottoprodotti

Biogas e Biometano – sottoprodotti

Biogas e Biometano e sottoprodotti – art. 12bis DL 17/2022

Proviamo a riscrivere la norma….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 17/2022 (Decreto Bollette o decreto Energia) è stato approvato dal Senato in data 21.4.2022 con numerose integrazioni e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  1. art. 12bis DL 17/2022

Il testo ha introdotto l’art. 12 bis che titola sui sottoprodotti utilizzabili negli impianti di biogas e biometano. La lettura dell’articolo è però un percorso ad ostacoli tutt’altro che semplice, poco intellegibile. Una norma che permette o sembra permettere ed in realtà puntella, fissa paletti, ostacoli. L’articolo si apre con la buona volontà di “semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e biometano”e dunque possono essere ammessi in ingresso a tali impianti alcuni “sottoprodotti”ben precisati dal DM 23.6.2016.

2. lettura del testo

Vero è che la lettura del testo, secondo tradizione italiana, è un continuo rimando ad altri testi legislativi che appesantiscono la lettura; richiami necessari ma forse un miglioramento del testo per renderlo intellegibile ad una prima lettura poteva essere fatto. Lo studio si è dunque cimentato nella riscrittura dell’articolo e nel tentativo di renderlo meglio comprensibile, secondo propria valutazione, s’intende.

3.proposta di lettura

Di seguito la lettura dell’articolo 12bis nella sua stesura originaria e nella colonna di destra il tentativo creativo e ipotetico di una diversa scrittura che a mezzo di pochi incisi e senza nulla togliere al testo legislativo renderebbe maggiore chiarezza alloperatore e lettore.

DL 17/2022 modificato senato 21.4.2022, in attesa pubblicazione – testo originale Art. 12 bis – ipotesi di riscrittura creativa (a cura Studio legale Ambiente)
Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

 

 

 

di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016,

se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

 

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 ».

 

Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

a) provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

b) provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

(di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016)

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione di “residui derivanti dall’attività agroalimentare

(di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016),

se rispettano i requisiti per essere considerati sottoprodotti e dunque esclusi dal novero dei rifiuti (come indicato dall’art. 184 bis Dlgs. 152/2006 e

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta le norme per la utilizzazione agronomica del digestato (ovvero  le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016).

 

Cinzia SilvestriBiogas e Biometano – sottoprodotti
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Controlli AIA – Linee Guida SNPA

Controlli AIA – Linee Guida SNPA

Controlli AIA – Linee Guida SNPA 39/2022

Ispezioni e costi

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Controlli AIA – Linee Guida SNPA.

SNPA pubblica nel proprio sito le linee Guida SNPA sui Controlli A.I.A.. Vademecum di intervento che precisa le differenze ad esempio tra  ispezione ordinaria, straordinaria e non programmata. Il testo compilativo contiene anche utili riferimenti ai costi di tali ispezioni e soprattutto l’indicazione del soggetto che li sostiene. Con prevalenza i costi sono sostenuti dal Gestore ma anche dalla stessa amministrazione. Ci sono i costi della commissione ispettiva, ad esempio.E’ un punto di vista che dovrebbe essere preso in considerazioni in certi contesti.

I costi dell’attività NON programmata , adempio, rimangono in capo alle agenzie, qualora eseguiti d’iniziativa.

Così si esprime al punto V.2 per riepilogare lo stato normativo delle “Tariffe”:

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha, nelle more di quanto stabilito dall’art.33- bis del D.lgs.152/06 e s.m.i., emanato il D.M. 6 marzo 2017, n.58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis.” …

Premesso quanto sopra, la tariffa dovuta dal Gestore per i controlli di cui all’art.29-decies comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i. si compone di una parte fissa “Tc” ed una parte variabile “Ta” legata numero di campionamenti determinati in base al PMC autorizzato. Il Decreto 58/2017 disciplina inoltre la tariffa relativa alle visite di verifica presso l’installazione da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 11- ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Per le modalità di applicazione delle tariffe si rimanda alle rispettive deliberazioni regionali.

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Cinzia SilvestriControlli AIA – Linee Guida SNPA
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PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

Piano Nazionale Gestione dei RIFIUTI (PNRG)

GOVERNO – MITE – VAS – iniziate le consultazioni fino a fine aprile 2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Avviata la consultazione pubblica per la VAS relativa al PNRG. Sul sito del MITE pubblicata la consultazione VAS che rimanda al programma PNRG. Così introduce il Governo la questione: 

Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

Nel mese di dicembre 2021 la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità procedente/proponente, ha presentato l’istanza per l’avvio della fase di scoping del Programma, conclusasi con l’elaborazione del parere sul rapporto preliminare, emanato il 14 gennaio 2022. 

Il 16 marzo 2022,  la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, ha trasmesso la documentazione per la consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del d.lgs 156/2006.

La proposta di Programma, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale sono disponibili al seguente link.

Ai sensi dell’art. 14, la consultazione avrà una durata di 45 giorni a partire dal 16 marzo 2022 (data di pubblicazione dell’avviso al pubblico).

Le osservazioni alla documentazione pubblicata dovranno essere inviate all’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica all’indirizzo: va.consultazioni@pec.mite.gov.it

Cinzia SilvestriPNGR – PIANO Rifiuti e VAS
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Immobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?

Immobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?

Vizi dell’immobile: inquinamento – cosa fare?

Posso sospendere il pagamento dei canoni locatizi?

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Tribunali di merito a confronto. Si tratta di capire quali sono le azioni esperibili per coloro che si trovano nel possesso di un immobile (appartamento, negozio o altro) che risulta viziato da una forma di inquinamento, ad esempio amianto sul tetto, cromo sulle pareti. Posso sospendere il pagamento dei canoni locatizi? Posso risolvere il contratto di acquisto?

Emerge che solo il vizio idoneo ad incidere sulla salubrità dell’ambiente, concretamente pericoloso per la salute umana, è idoneo a permettere  le azioni anche contrattuali di risoluzione…continua lettura articolo vizi e inquinamento

 

Cinzia SilvestriImmobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?
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Piano Controllo Inquinamento Atmosferico

Piano Controllo Inquinamento Atmosferico

Piano Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico (PNCIA).

Riduzione di materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 4 comma 3 del d.lgs. 81/2018 che ha recepito la Direttiva 2016/2284/UE, è il punto di partenza di questo provvedimento Ministeriale già del 23.12.2021 e pubblicato sul sito del Ministero Transizione Ecologica.

Tutto trova origine nella  direttiva “..2016/2284/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (la cosiddetta direttiva NEC – National Emission Ceilings).

Recita la parte iniziale del Piano: “La direttiva, al fine di contribuire al generale miglioramento della qualità dell’aria sul territorio dell’Unione Europea, prevede il conseguimento di obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di alcuni inquinanti (materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca), al 2020 e al 2030. Tali riduzioni devono essere ottenute tramite l’adozione e l’attuazione di un “Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico” elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella stessa direttiva e diffusamente illustrate nelle Linee guida allo scopo prodotte dalla Commissione Europea (“Guidance for the development of National Air Pollution Control Programmes under Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants”, C/2019/888, pubblicata il 1° marzo 2019). …

Cinzia SilvestriPiano Controllo Inquinamento Atmosferico
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Rumore e consulenza tecnica – intollerabilità

Rumore e consulenza tecnica – intollerabilità

Rumori e Perizia – intollerabilità e prova

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione civile n. 21621/2021, con ordinanza, incide sul tema della consulenza tecnica effettuata in corso di causa che non rileva i rumori lamentati. I convenuti, come spesso accade, dopo la notifica dell’atto di citazione, avevano provveduto ad eliminare i rumori intollerabili.

Ebbene, dice la Cassazione, tale comportamento che fa cessare la condotta che era causa delle immissioni sonore “non può ..pregiudicare il diritto degli attori a conseguire un ristoro per il pregiudizio, nella specie non patrimoniale…”

Il Giudice invero può avvalersi di mezzi di prova ulteriori e diversi per accertare la intollerabilità. Diversamente significherebbe rimettere al danneggiante la possibilità di vanificare il diritto al risarcimento del danno. La Cassazione precisa anche l’ambito del risarcimento del danno che non è sempre configurabile quale pregiudizio in termini di invalidità ma è il danno che incide sulle abitudini di vita e dunque in re ipsa e liquidabile il via equitativa. 

Cinzia SilvestriRumore e consulenza tecnica – intollerabilità
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Ambiente nella Costituzione

Ambiente nella Costituzione

L’ambiente entra nella Costituzione

Legge costituzionale n. 1/2022.

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 22.2.2022 la legge costituzionale che ha modificato gli art. 9 e 41 della Costituzione inserendo l’ambiente tra i principi fondamentali. Cosa cambia? La Costituzione indica i principi che devono essere rispettati dalla Legge; la Legge deve rispettare la Costituzione.Tale inserimento esprime la volontà di ritornare al sistema delle fonti del diritto, alla gerarchia delle fonti che, a dire il vero, da tempo è sempre più sfumato. 

Consideriamo dunque le novità.L’inserimento nell’art. 9 (principi fondamentali) della tutela dell’ambiente e la modifica dell’art. 41 relativo ai rapporti economici. In particolare:

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

«Tutela l’ambiente, la biodiversita’ e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».


Articolo 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute , all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43] e ambientali.

Cinzia SilvestriAmbiente nella Costituzione
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Estinzione dei reati ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Estinzione dei reati ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Estinzione dei reati ambientali art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Cassazione penale n. 25528/2021: riflessioni

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La procedura che estingue il reato, evitando di approdare al processo penale, è declinata nel Codice Ambientale dal 2015 (L. 68/2015) agli art. 318 bis ss.

Nel tempo è divenuto strumento molto utilizzato dagli organi che procedono all’accertamento del reato. La procedura prevede l’imposizione di una prescrizione da parte della polizia procedente e la imposizione di una sanzione pari ad 1/4 del massimo previsto per il reato.

Un caso tipico di applicazione è il deposito incontrollato di rifiuti punito ex art. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006; deposito che non abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche.

La sentenza della Cassazione penale riassume l’approdo della giurisprudenza sul punto ed indica:

a) il danno richiamato dagli articoli 318 bis d.lgs. 152/2006, quale presupposto per l’applicazione dell’estinzione, non è il danno ex art. 300 d.lgs. 152/2006

b) La procedura di cui agli art. 318 bis ss. citato, trae ispirazione dalle disposizioni di cui al d.lgs. 758/1994 oggi confluito nell’art. 300 ss. d.lgs. 81/2006 (testo unico Sicurezza). Certamente. Vero è che la procedura estintiva in sede di sicurezza sul lavoro aveva ad oggetto verifiche fattuali e puntuali: non è stato installata la cartellonista, ad esempio; ovvero mancanze palesi e difficilmente contestabili che dunque trovavano sfogo proprio nella procedura estintiva. Nel caso di reati ambientali tutto è più sfumato e meno certo. Non si tratta di applicare la procedura estintiva a una mera violazione formale (tipica nella materia sulla sicurezza) ma si tratta di affermare che quel deposito incontrollato ad esempio “non reca danno”. E’ una valutazione che discrimina l’applicazione o meno della procedura estintiva e si rimette alla valutazione della pubblica amministrazione. La sentenza in commento afferma l’agire non discrezionale della pubblica amministrazione e tuttavia il dubbio si impone quando si tratta di reati ambientali.

c) La procedura di estinzione non è un procedimento amministrativo e la tutela è rimessa solo al Giudice penale. Laddove  non si condivida la contestazione, in quanto infondata, bisogna adire il processo penale. Si comprende già che a fronte della infondatezza della contestazione porre il trasgressore nell’alternativa di pagare o adire il processo penale, con tutti i rischi e i costi inerenti, non è proprio un corretto bilanciamento del  diritto di difesa. Certamente ottiene l’effetto deflativo (anche l’innocente paga). Utile inoltre considerare la destinazione delle somme che vengono pagate dal presunto trasgressore e che evitano il processo. Il meccanismo si basa certamente su una presunzione di legittimità dell’agire pubblico che può sempre essere contestata ma a mezzo di un percorso che rischia di comprimere il diritto di difesa, in alcuni casi.

Scrive la sentenza: ..non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell’autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p., che si sottrae all’impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale……

Cinzia SilvestriEstinzione dei reati ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006
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Plastica monouso….addio ..dal 14.1.2022

Plastica monouso….addio ..dal 14.1.2022

Plastica .. palloncini, piatti, cannucce…addio

d.lgs. n. 196/2021 – riduzione della plastica

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il d.lgs. 196/2021 che entrerà in vigore il 14.1.2022 era stato preannunciato dal Legislatore – Leggi articolo “Bicchieri di plastica” su questo sito 

Il decreto legislativo 196/2021 afferma che le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle del d.lgs. 152/2006, laddove incompatibili.

Il d.lgs. 152/2006 viene modificato:

  1. abrogati i commi 1,2,3 dell’art. 226 quater d.lgs. 152/2006
  2. modificato l’art. 218 comma 1 del d.lgs. 152/2006,
  3. sostituito l’art. 261 comma 3 d.lgs. 152/2006
  4. modificato l’art. 256 comma 8 d.lgs. 152/2006

Il d.lgs. 196/2021 indica anche sanzioni alle violazioni, all’art. 14 e dedica particolare attenzione alla “plastica monouso” vero oggetto di attenzione e di riduzione per il futuro.

Leggi Plastica d.lgs.196/2021.

Cinzia SilvestriPlastica monouso….addio ..dal 14.1.2022
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Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

9.10.16.17 dicembre 2021 ore 9/13 – webinar – RSE – ISPRA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente segnala webinar – gratuito – che si svolgerà in 4 giornate sulle emissioni inquinanti di origine industriale. L’evento è organizzato da RSE e ISPRA con la finalità di fare il punto sulle emissioni (anche odorigene) trattando anche punti di novità (PNRR). 

E’ possibile iscriversi alla giornata di interesse cliccando sul link. Leggi locandina programma e iscriviti – Webinar_Emissioni

Studio Legale Ambiente è presente nella giornata del 16.12.2021 – clicca e iscriviti Webinar_Emissioni 

Foto tratta dal Libro L’arte della Cronaca 1946/1982 – Archivio cameraphoto Epoche Venezia  – inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico anni 70 marghera – tratto da libro L”arte della cronaca 1946/1982- archivio cameraphoto Epoche Venezia

Cinzia SilvestriConferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale
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Veneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Veneto:  Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Piano Regionale Rifiuti – Veneto

DGRV n. 1458/2021 – aggiornamento

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata in BUR la DGRV 1458 del 25.10.2021 che “…adotta quindi la proposta di aggiornamento dello strumento di pianificazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II del Codice Ambientale e della DGR n. 791 del 31.03.2009, costituita da un documento di “Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali(Allegato A),un documento contenente gli allegati dell’aggiornamento di Piano (Allegato A1) e un “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale” (Allegato B), tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento…”.

Nel contempo la Regione  avvia le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) previste dall’art. 199 e 12 d.lgs. 152/2006.

Cinzia SilvestriVeneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato
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PNRR – testo comparato nuovo art. 185 Dlgs. 152/2006 -nuove esclusioni dal novero rifiuti

PNRR – testo comparato nuovo art. 185 Dlgs. 152/2006 -nuove esclusioni dal novero rifiuti

PNRR – schema comparato – nuovo testo art. 185 Dlgs. 152/2006

Ceneri vulcaniche, materiali pirotecnici, posidonia ….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il PNRR, con l’art. 35 (DL 77/2021 – L. 108/2021), modifica il testo dell’art. 185 Dlgs. 152/2006; testo senza pace sempre modificato proprio perché permette di escludere dal novero dei rifiuti e dalla normativa inerente i materiali ivi indicati, anche tramite richiamo a specifiche discipline. Così accade per la posidonia spiaggiata, alle ceneri vulcaniche ma anche ai materiali pirotecnici che vengono disciplinati da altra normativa. L’effetto è comunque la non applicabilità della normativa rifiuti. 

Si offre lettura  del testo comparato dell’articolo prima e dopo il PNRR: 

schema PNRR 185 Dlgs. 152/2006

Cinzia SilvestriPNRR – testo comparato nuovo art. 185 Dlgs. 152/2006 -nuove esclusioni dal novero rifiuti
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Esclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….

Esclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….

Rifiuti esclusi dall’applicazione normativa rifiuti

PNRR – art. 185 Dlgs. 152/2002 – ceneri vulcaniche, rifiuti pirotecnici, posidonia

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 12.10.2021


L’art. 185 D.lgs. 152/2006 continua a essere modificato.

L’esclusione dall’ambito di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006 offre la possibilità di evitare la complessa normativa e rendere più agevole la gestione di certi bene, che possono, fin dall’origine, essere considerati NON rifiuti.

La novella del PNRR (DL 77/2021) inserisce anche i rifiuti da articoli pirotecnici con la particolarità di escluderli dall’applicazione del D.lgs. 152/2006 ma di precisare la normativa di riferimento per lo smaltimento e gestione e richiamando anche l’art. 237 (criteri direttivi di sistemi di gestione) D.lgs. 152/2006 ovvero la norma finale e di chiusura del titolo dedicato alla gestione di particolari beni (veicoli fuori uso, olii… ecc.).

La novella inserisce nell’art. 185 D.lgs. 152/2006:

  1. Posidonia spiaggiata (viene espunto il termine al 31.12.2022)
  2. Ceneri vulcaniche
  3. Rifiuti da articoli pirotecnici …..continua lettura articolo sull’art. 185 d.lgs. 152/2026 – PNRR 
Cinzia SilvestriEsclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….
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Rifiuti Urbani … non più assimilati

Rifiuti Urbani … non più assimilati

Rifiuti urbani..non più assimilati

PNRR – DL 77/2021 art. 35

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.10.2021


L’art. 35 del PNRR (DL 77/2021 – L. 108/2021) incide sulla definizione di rifiuti urbani espungendo dal D.lgs. 152/2006 la parole “assimilati” da ogni dove.

L’art. 35 è utilmente prosato nel Dossier del Senato del 26.7.2021 che ripercorre la finalità di tale modifica nonchè il percorso legislativo già attuato.

Scrive l’art. 35 del PNRR:

  1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attivita’ di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla parte IV, titolo I, le parole “e assimilati”, ovunque ricorrano, sono soppresse e all’articolo 258, comma 7, le parole “e assimilati” sono soppresse;

Scrive il Dossier del Senato con la finalità di spiegare la modifica attuata e l’intento di sottrarre alla discrezionalità degli enti locali l’”assimilazione”:

Con la lettera a), vengono soppresse – ovunque ricorrano – le parole “e assimilati” nella parte IV (rubricato “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”), titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del Codice. Medesima soppressione è operata con riferimento all’articolo 258, comma 7, collocato nel Titolo VI, Capo I, in materia di sanzioni. Tali parole, nel citato titolo I che si compone degli articoli da 177 a 216-ter, ricorrono nell’espressione “rifiuti urbani e assimilati” (negli articoli 189, 193, 194, 196, 201 e 205).

Occorre segnalare che la definizione di rifiuto …continua lettura  PNRR rifiuti assimilati

Cinzia SilvestriRifiuti Urbani … non più assimilati
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Piano Tutela Acque – Veneto – modifiche

Piano Tutela Acque – Veneto – modifiche

PTA Veneto – modifiche – nuove zone vulnerabili

Piano Tutela Acque – Veneto DCR 107/2009

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.9.2021


Il Piano Tutela acque è stato ancora modificato dalla DGRV 1170/2021 pubblicata in BUR il 3.9.2021.

la DGRV contiene, come d’uso, l’elenco delle modifiche e chiarimenti intervenuti a far data dall’approvazione del PTA 107/2009.

Scrive la DGRV che “…a seguito della lettera di messa in mora complementare da parte della Commissione Europea, …, relativa alla procedura d’infrazione n. 2018/2249, ed acquisita al prot. 541120 del 21/12/2020, con cui il Ministero ha presentato alcune criticità che permangono nella Regione Veneto in merito alla designazione delle zone vulnerabili, la Regione Veneto ha risposto con nota prot. 101283 del 03/03/2021 precisando che da un lato alcune delle richieste del Ministero risultano già soddisfatte, dall’altro che per la richiesta relativa alla designazione di una nuova zona vulnerabile influente sulla stazione di monitoraggio delle acque superficiali n. 175, la Regione avrebbe provveduto alla designazione sottoponendo la stessa all’iter previsto dalla normativa regionale vigente. A fronte di una nuova nota del MITE, prot. 58290 del 31/05/2021, risulta necessario ed urgente provvedere alla designazione della nuova zona vulnerabile da nitrati sopracitata….”

Leggi DGRV e relativi allegati PTA modificati

Cinzia SilvestriPiano Tutela Acque – Veneto – modifiche
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Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Odori/rumori e impianti Comunali: a quale Giudice bussare?

Cass. civ. sez. Un. Ordinanza n. 20824/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Una sig.ra, proprietaria di un immobile, lamenta molestie consistenti in intollerabili immissioni di rumori ed esalazioni maleodoranti, nonché lamenta il pregiudizio igienico derivante dalla presenza di insetti e topi,  a causa di un vicino punto di raccolta per il conferimento di materiali di rifiuto. Per tutelare il proprio diritto anche alla salute cita la Società che gestiva il punto di raccolta comunale avanti al Giudice ordinario (Tribunale).

La sua vicenda subisce però un arresto processuale in quanto il Tribunale ordinario ritiene di non avere giurisdizione e la sig.ra, proprietaria dell’immobile, si vede costretta a riassumere avanti al TAR (giudice amministrativo) il quale, però, non è sicuro della propria giurisdizione  e chiede  aiuto alla cassazione la quale, con la presente ordinanza, riconosce che la giurisdizione è proprio del Tribunale civile ordinario, originariamente adito dalla sig.ra che aveva attivato la causa. Un giro immenso, per ritornare al punto di partenza. Tutto ciò solo per radicare la causa avanti al Giudice competente e senza discutere in merito alla domanda di risarcimento danni avanzata dalla attrice.

L’Ordinanza della Cassazione tuttavia fa il punto sulla questione “giurisdizione” e precisa che il Giudice amministrativo (TAR) è competente solo e se i comportamenti della amministrazione siano connessi a potestà pubbliche. Nel caso in esame la condotta della amministrazione  deputata allo smaltimento , alla cura e gestione dei rifiuti causa di esalazioni maleodoranti e rumori, che incide sulla salute, è frutto di una ordinaria attività di impresa e dunque non essendo coinvolti pubblici poteri, deve occuparsene il Giudice ordinario (Tribunale).

L’attrice, nel caso in esame, lamenta la lesione del bene salute e la lesione del diritto di godere del proprio immobile a causa delle scelte operative aziendali di gestione dei rifiuti. Il Tribunale (quale giudice ordinario) ha il potere di controllare anche il rispetto del Regolamento comunale che, ad esempio, sia stato violato (distanze del punto di smaltimento dalle abitazioni, ad esempio) e può disapplicarlo ed imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività. L’attività di gestione di rifiuti svolta da pubblica azienda laddove incide su diritti quali la salute, il danno ambientale e impone risarcimento del danno deve essere valutata dal Giudice ordinario e pone, dunque, il cittadino e la pubblica amministrazione ….sullo stesso piano.

Cinzia SilvestriRumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?
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