Controlli AIA – Linee Guida SNPA

Controlli AIA – Linee Guida SNPA

Controlli AIA – Linee Guida SNPA 39/2022

Ispezioni e costi

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Controlli AIA – Linee Guida SNPA.

SNPA pubblica nel proprio sito le linee Guida SNPA sui Controlli A.I.A.. Vademecum di intervento che precisa le differenze ad esempio tra  ispezione ordinaria, straordinaria e non programmata. Il testo compilativo contiene anche utili riferimenti ai costi di tali ispezioni e soprattutto l’indicazione del soggetto che li sostiene. Con prevalenza i costi sono sostenuti dal Gestore ma anche dalla stessa amministrazione. Ci sono i costi della commissione ispettiva, ad esempio.E’ un punto di vista che dovrebbe essere preso in considerazioni in certi contesti.

I costi dell’attività NON programmata , adempio, rimangono in capo alle agenzie, qualora eseguiti d’iniziativa.

Così si esprime al punto V.2 per riepilogare lo stato normativo delle “Tariffe”:

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha, nelle more di quanto stabilito dall’art.33- bis del D.lgs.152/06 e s.m.i., emanato il D.M. 6 marzo 2017, n.58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis.” …

Premesso quanto sopra, la tariffa dovuta dal Gestore per i controlli di cui all’art.29-decies comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i. si compone di una parte fissa “Tc” ed una parte variabile “Ta” legata numero di campionamenti determinati in base al PMC autorizzato. Il Decreto 58/2017 disciplina inoltre la tariffa relativa alle visite di verifica presso l’installazione da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 11- ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Per le modalità di applicazione delle tariffe si rimanda alle rispettive deliberazioni regionali.

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Cinzia SilvestriControlli AIA – Linee Guida SNPA
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PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

Piano Nazionale Gestione dei RIFIUTI (PNRG)

GOVERNO – MITE – VAS – iniziate le consultazioni fino a fine aprile 2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Avviata la consultazione pubblica per la VAS relativa al PNRG. Sul sito del MITE pubblicata la consultazione VAS che rimanda al programma PNRG. Così introduce il Governo la questione: 

Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

Nel mese di dicembre 2021 la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità procedente/proponente, ha presentato l’istanza per l’avvio della fase di scoping del Programma, conclusasi con l’elaborazione del parere sul rapporto preliminare, emanato il 14 gennaio 2022. 

Il 16 marzo 2022,  la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, ha trasmesso la documentazione per la consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del d.lgs 156/2006.

La proposta di Programma, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale sono disponibili al seguente link.

Ai sensi dell’art. 14, la consultazione avrà una durata di 45 giorni a partire dal 16 marzo 2022 (data di pubblicazione dell’avviso al pubblico).

Le osservazioni alla documentazione pubblicata dovranno essere inviate all’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica all’indirizzo: va.consultazioni@pec.mite.gov.it

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Immobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?

Immobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?

Vizi dell’immobile: inquinamento – cosa fare?

Posso sospendere il pagamento dei canoni locatizi?

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Tribunali di merito a confronto. Si tratta di capire quali sono le azioni esperibili per coloro che si trovano nel possesso di un immobile (appartamento, negozio o altro) che risulta viziato da una forma di inquinamento, ad esempio amianto sul tetto, cromo sulle pareti. Posso sospendere il pagamento dei canoni locatizi? Posso risolvere il contratto di acquisto?

Emerge che solo il vizio idoneo ad incidere sulla salubrità dell’ambiente, concretamente pericoloso per la salute umana, è idoneo a permettere  le azioni anche contrattuali di risoluzione…continua lettura articolo vizi e inquinamento

 

Cinzia SilvestriImmobile che presenta vizi da inquinamento: cosa fare?
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Piano Controllo Inquinamento Atmosferico

Piano Controllo Inquinamento Atmosferico

Piano Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico (PNCIA).

Riduzione di materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 4 comma 3 del d.lgs. 81/2018 che ha recepito la Direttiva 2016/2284/UE, è il punto di partenza di questo provvedimento Ministeriale già del 23.12.2021 e pubblicato sul sito del Ministero Transizione Ecologica.

Tutto trova origine nella  direttiva “..2016/2284/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (la cosiddetta direttiva NEC – National Emission Ceilings).

Recita la parte iniziale del Piano: “La direttiva, al fine di contribuire al generale miglioramento della qualità dell’aria sul territorio dell’Unione Europea, prevede il conseguimento di obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di alcuni inquinanti (materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca), al 2020 e al 2030. Tali riduzioni devono essere ottenute tramite l’adozione e l’attuazione di un “Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico” elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella stessa direttiva e diffusamente illustrate nelle Linee guida allo scopo prodotte dalla Commissione Europea (“Guidance for the development of National Air Pollution Control Programmes under Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants”, C/2019/888, pubblicata il 1° marzo 2019). …

Cinzia SilvestriPiano Controllo Inquinamento Atmosferico
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Rumore e consulenza tecnica – intollerabilità

Rumore e consulenza tecnica – intollerabilità

Rumori e Perizia – intollerabilità e prova

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione civile n. 21621/2021, con ordinanza, incide sul tema della consulenza tecnica effettuata in corso di causa che non rileva i rumori lamentati. I convenuti, come spesso accade, dopo la notifica dell’atto di citazione, avevano provveduto ad eliminare i rumori intollerabili.

Ebbene, dice la Cassazione, tale comportamento che fa cessare la condotta che era causa delle immissioni sonore “non può ..pregiudicare il diritto degli attori a conseguire un ristoro per il pregiudizio, nella specie non patrimoniale…”

Il Giudice invero può avvalersi di mezzi di prova ulteriori e diversi per accertare la intollerabilità. Diversamente significherebbe rimettere al danneggiante la possibilità di vanificare il diritto al risarcimento del danno. La Cassazione precisa anche l’ambito del risarcimento del danno che non è sempre configurabile quale pregiudizio in termini di invalidità ma è il danno che incide sulle abitudini di vita e dunque in re ipsa e liquidabile il via equitativa. 

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Ambiente nella Costituzione

Ambiente nella Costituzione

L’ambiente entra nella Costituzione

Legge costituzionale n. 1/2022.

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 22.2.2022 la legge costituzionale che ha modificato gli art. 9 e 41 della Costituzione inserendo l’ambiente tra i principi fondamentali. Cosa cambia? La Costituzione indica i principi che devono essere rispettati dalla Legge; la Legge deve rispettare la Costituzione.Tale inserimento esprime la volontà di ritornare al sistema delle fonti del diritto, alla gerarchia delle fonti che, a dire il vero, da tempo è sempre più sfumato. 

Consideriamo dunque le novità.L’inserimento nell’art. 9 (principi fondamentali) della tutela dell’ambiente e la modifica dell’art. 41 relativo ai rapporti economici. In particolare:

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

«Tutela l’ambiente, la biodiversita’ e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».


Articolo 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute , all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43] e ambientali.

Cinzia SilvestriAmbiente nella Costituzione
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Estinzione dei reati ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Estinzione dei reati ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Estinzione dei reati ambientali art. 318 bis d.lgs. 152/2006

Cassazione penale n. 25528/2021: riflessioni

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La procedura che estingue il reato, evitando di approdare al processo penale, è declinata nel Codice Ambientale dal 2015 (L. 68/2015) agli art. 318 bis ss.

Nel tempo è divenuto strumento molto utilizzato dagli organi che procedono all’accertamento del reato. La procedura prevede l’imposizione di una prescrizione da parte della polizia procedente e la imposizione di una sanzione pari ad 1/4 del massimo previsto per il reato.

Un caso tipico di applicazione è il deposito incontrollato di rifiuti punito ex art. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006; deposito che non abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche.

La sentenza della Cassazione penale riassume l’approdo della giurisprudenza sul punto ed indica:

a) il danno richiamato dagli articoli 318 bis d.lgs. 152/2006, quale presupposto per l’applicazione dell’estinzione, non è il danno ex art. 300 d.lgs. 152/2006

b) La procedura di cui agli art. 318 bis ss. citato, trae ispirazione dalle disposizioni di cui al d.lgs. 758/1994 oggi confluito nell’art. 300 ss. d.lgs. 81/2006 (testo unico Sicurezza). Certamente. Vero è che la procedura estintiva in sede di sicurezza sul lavoro aveva ad oggetto verifiche fattuali e puntuali: non è stato installata la cartellonista, ad esempio; ovvero mancanze palesi e difficilmente contestabili che dunque trovavano sfogo proprio nella procedura estintiva. Nel caso di reati ambientali tutto è più sfumato e meno certo. Non si tratta di applicare la procedura estintiva a una mera violazione formale (tipica nella materia sulla sicurezza) ma si tratta di affermare che quel deposito incontrollato ad esempio “non reca danno”. E’ una valutazione che discrimina l’applicazione o meno della procedura estintiva e si rimette alla valutazione della pubblica amministrazione. La sentenza in commento afferma l’agire non discrezionale della pubblica amministrazione e tuttavia il dubbio si impone quando si tratta di reati ambientali.

c) La procedura di estinzione non è un procedimento amministrativo e la tutela è rimessa solo al Giudice penale. Laddove  non si condivida la contestazione, in quanto infondata, bisogna adire il processo penale. Si comprende già che a fronte della infondatezza della contestazione porre il trasgressore nell’alternativa di pagare o adire il processo penale, con tutti i rischi e i costi inerenti, non è proprio un corretto bilanciamento del  diritto di difesa. Certamente ottiene l’effetto deflativo (anche l’innocente paga). Utile inoltre considerare la destinazione delle somme che vengono pagate dal presunto trasgressore e che evitano il processo. Il meccanismo si basa certamente su una presunzione di legittimità dell’agire pubblico che può sempre essere contestata ma a mezzo di un percorso che rischia di comprimere il diritto di difesa, in alcuni casi.

Scrive la sentenza: ..non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell’autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p., che si sottrae all’impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale……

Cinzia SilvestriEstinzione dei reati ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/2006
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Plastica monouso….addio ..dal 14.1.2022

Plastica monouso….addio ..dal 14.1.2022

Plastica .. palloncini, piatti, cannucce…addio

d.lgs. n. 196/2021 – riduzione della plastica

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il d.lgs. 196/2021 che entrerà in vigore il 14.1.2022 era stato preannunciato dal Legislatore – Leggi articolo “Bicchieri di plastica” su questo sito 

Il decreto legislativo 196/2021 afferma che le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle del d.lgs. 152/2006, laddove incompatibili.

Il d.lgs. 152/2006 viene modificato:

  1. abrogati i commi 1,2,3 dell’art. 226 quater d.lgs. 152/2006
  2. modificato l’art. 218 comma 1 del d.lgs. 152/2006,
  3. sostituito l’art. 261 comma 3 d.lgs. 152/2006
  4. modificato l’art. 256 comma 8 d.lgs. 152/2006

Il d.lgs. 196/2021 indica anche sanzioni alle violazioni, all’art. 14 e dedica particolare attenzione alla “plastica monouso” vero oggetto di attenzione e di riduzione per il futuro.

Leggi Plastica d.lgs.196/2021.

Cinzia SilvestriPlastica monouso….addio ..dal 14.1.2022
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Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

9.10.16.17 dicembre 2021 ore 9/13 – webinar – RSE – ISPRA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente segnala webinar – gratuito – che si svolgerà in 4 giornate sulle emissioni inquinanti di origine industriale. L’evento è organizzato da RSE e ISPRA con la finalità di fare il punto sulle emissioni (anche odorigene) trattando anche punti di novità (PNRR). 

E’ possibile iscriversi alla giornata di interesse cliccando sul link. Leggi locandina programma e iscriviti – Webinar_Emissioni

Studio Legale Ambiente è presente nella giornata del 16.12.2021 – clicca e iscriviti Webinar_Emissioni 

Foto tratta dal Libro L’arte della Cronaca 1946/1982 – Archivio cameraphoto Epoche Venezia  – inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico anni 70 marghera – tratto da libro L”arte della cronaca 1946/1982- archivio cameraphoto Epoche Venezia

Cinzia SilvestriConferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale
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Veneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Veneto:  Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Piano Regionale Rifiuti – Veneto

DGRV n. 1458/2021 – aggiornamento

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata in BUR la DGRV 1458 del 25.10.2021 che “…adotta quindi la proposta di aggiornamento dello strumento di pianificazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II del Codice Ambientale e della DGR n. 791 del 31.03.2009, costituita da un documento di “Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali(Allegato A),un documento contenente gli allegati dell’aggiornamento di Piano (Allegato A1) e un “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale” (Allegato B), tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento…”.

Nel contempo la Regione  avvia le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) previste dall’art. 199 e 12 d.lgs. 152/2006.

Cinzia SilvestriVeneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato
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PNRR – testo comparato nuovo art. 185 Dlgs. 152/2006 -nuove esclusioni dal novero rifiuti

PNRR – testo comparato nuovo art. 185 Dlgs. 152/2006 -nuove esclusioni dal novero rifiuti

PNRR – schema comparato – nuovo testo art. 185 Dlgs. 152/2006

Ceneri vulcaniche, materiali pirotecnici, posidonia ….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il PNRR, con l’art. 35 (DL 77/2021 – L. 108/2021), modifica il testo dell’art. 185 Dlgs. 152/2006; testo senza pace sempre modificato proprio perché permette di escludere dal novero dei rifiuti e dalla normativa inerente i materiali ivi indicati, anche tramite richiamo a specifiche discipline. Così accade per la posidonia spiaggiata, alle ceneri vulcaniche ma anche ai materiali pirotecnici che vengono disciplinati da altra normativa. L’effetto è comunque la non applicabilità della normativa rifiuti. 

Si offre lettura  del testo comparato dell’articolo prima e dopo il PNRR: 

schema PNRR 185 Dlgs. 152/2006

Cinzia SilvestriPNRR – testo comparato nuovo art. 185 Dlgs. 152/2006 -nuove esclusioni dal novero rifiuti
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Esclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….

Esclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….

Rifiuti esclusi dall’applicazione normativa rifiuti

PNRR – art. 185 Dlgs. 152/2002 – ceneri vulcaniche, rifiuti pirotecnici, posidonia

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 12.10.2021


L’art. 185 D.lgs. 152/2006 continua a essere modificato.

L’esclusione dall’ambito di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006 offre la possibilità di evitare la complessa normativa e rendere più agevole la gestione di certi bene, che possono, fin dall’origine, essere considerati NON rifiuti.

La novella del PNRR (DL 77/2021) inserisce anche i rifiuti da articoli pirotecnici con la particolarità di escluderli dall’applicazione del D.lgs. 152/2006 ma di precisare la normativa di riferimento per lo smaltimento e gestione e richiamando anche l’art. 237 (criteri direttivi di sistemi di gestione) D.lgs. 152/2006 ovvero la norma finale e di chiusura del titolo dedicato alla gestione di particolari beni (veicoli fuori uso, olii… ecc.).

La novella inserisce nell’art. 185 D.lgs. 152/2006:

  1. Posidonia spiaggiata (viene espunto il termine al 31.12.2022)
  2. Ceneri vulcaniche
  3. Rifiuti da articoli pirotecnici …..continua lettura articolo sull’art. 185 d.lgs. 152/2026 – PNRR 
Cinzia SilvestriEsclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….
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Rifiuti Urbani … non più assimilati

Rifiuti Urbani … non più assimilati

Rifiuti urbani..non più assimilati

PNRR – DL 77/2021 art. 35

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.10.2021


L’art. 35 del PNRR (DL 77/2021 – L. 108/2021) incide sulla definizione di rifiuti urbani espungendo dal D.lgs. 152/2006 la parole “assimilati” da ogni dove.

L’art. 35 è utilmente prosato nel Dossier del Senato del 26.7.2021 che ripercorre la finalità di tale modifica nonchè il percorso legislativo già attuato.

Scrive l’art. 35 del PNRR:

  1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attivita’ di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla parte IV, titolo I, le parole “e assimilati”, ovunque ricorrano, sono soppresse e all’articolo 258, comma 7, le parole “e assimilati” sono soppresse;

Scrive il Dossier del Senato con la finalità di spiegare la modifica attuata e l’intento di sottrarre alla discrezionalità degli enti locali l’”assimilazione”:

Con la lettera a), vengono soppresse – ovunque ricorrano – le parole “e assimilati” nella parte IV (rubricato “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”), titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del Codice. Medesima soppressione è operata con riferimento all’articolo 258, comma 7, collocato nel Titolo VI, Capo I, in materia di sanzioni. Tali parole, nel citato titolo I che si compone degli articoli da 177 a 216-ter, ricorrono nell’espressione “rifiuti urbani e assimilati” (negli articoli 189, 193, 194, 196, 201 e 205).

Occorre segnalare che la definizione di rifiuto …continua lettura  PNRR rifiuti assimilati

Cinzia SilvestriRifiuti Urbani … non più assimilati
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Piano Tutela Acque – Veneto – modifiche

Piano Tutela Acque – Veneto – modifiche

PTA Veneto – modifiche – nuove zone vulnerabili

Piano Tutela Acque – Veneto DCR 107/2009

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.9.2021


Il Piano Tutela acque è stato ancora modificato dalla DGRV 1170/2021 pubblicata in BUR il 3.9.2021.

la DGRV contiene, come d’uso, l’elenco delle modifiche e chiarimenti intervenuti a far data dall’approvazione del PTA 107/2009.

Scrive la DGRV che “…a seguito della lettera di messa in mora complementare da parte della Commissione Europea, …, relativa alla procedura d’infrazione n. 2018/2249, ed acquisita al prot. 541120 del 21/12/2020, con cui il Ministero ha presentato alcune criticità che permangono nella Regione Veneto in merito alla designazione delle zone vulnerabili, la Regione Veneto ha risposto con nota prot. 101283 del 03/03/2021 precisando che da un lato alcune delle richieste del Ministero risultano già soddisfatte, dall’altro che per la richiesta relativa alla designazione di una nuova zona vulnerabile influente sulla stazione di monitoraggio delle acque superficiali n. 175, la Regione avrebbe provveduto alla designazione sottoponendo la stessa all’iter previsto dalla normativa regionale vigente. A fronte di una nuova nota del MITE, prot. 58290 del 31/05/2021, risulta necessario ed urgente provvedere alla designazione della nuova zona vulnerabile da nitrati sopracitata….”

Leggi DGRV e relativi allegati PTA modificati

Cinzia SilvestriPiano Tutela Acque – Veneto – modifiche
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Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Odori/rumori e impianti Comunali: a quale Giudice bussare?

Cass. civ. sez. Un. Ordinanza n. 20824/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Una sig.ra, proprietaria di un immobile, lamenta molestie consistenti in intollerabili immissioni di rumori ed esalazioni maleodoranti, nonché lamenta il pregiudizio igienico derivante dalla presenza di insetti e topi,  a causa di un vicino punto di raccolta per il conferimento di materiali di rifiuto. Per tutelare il proprio diritto anche alla salute cita la Società che gestiva il punto di raccolta comunale avanti al Giudice ordinario (Tribunale).

La sua vicenda subisce però un arresto processuale in quanto il Tribunale ordinario ritiene di non avere giurisdizione e la sig.ra, proprietaria dell’immobile, si vede costretta a riassumere avanti al TAR (giudice amministrativo) il quale, però, non è sicuro della propria giurisdizione  e chiede  aiuto alla cassazione la quale, con la presente ordinanza, riconosce che la giurisdizione è proprio del Tribunale civile ordinario, originariamente adito dalla sig.ra che aveva attivato la causa. Un giro immenso, per ritornare al punto di partenza. Tutto ciò solo per radicare la causa avanti al Giudice competente e senza discutere in merito alla domanda di risarcimento danni avanzata dalla attrice.

L’Ordinanza della Cassazione tuttavia fa il punto sulla questione “giurisdizione” e precisa che il Giudice amministrativo (TAR) è competente solo e se i comportamenti della amministrazione siano connessi a potestà pubbliche. Nel caso in esame la condotta della amministrazione  deputata allo smaltimento , alla cura e gestione dei rifiuti causa di esalazioni maleodoranti e rumori, che incide sulla salute, è frutto di una ordinaria attività di impresa e dunque non essendo coinvolti pubblici poteri, deve occuparsene il Giudice ordinario (Tribunale).

L’attrice, nel caso in esame, lamenta la lesione del bene salute e la lesione del diritto di godere del proprio immobile a causa delle scelte operative aziendali di gestione dei rifiuti. Il Tribunale (quale giudice ordinario) ha il potere di controllare anche il rispetto del Regolamento comunale che, ad esempio, sia stato violato (distanze del punto di smaltimento dalle abitazioni, ad esempio) e può disapplicarlo ed imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività. L’attività di gestione di rifiuti svolta da pubblica azienda laddove incide su diritti quali la salute, il danno ambientale e impone risarcimento del danno deve essere valutata dal Giudice ordinario e pone, dunque, il cittadino e la pubblica amministrazione ….sullo stesso piano.

Cinzia SilvestriRumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?
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LINEE GUIDA sulla classificazione rifiuti – SNPA

LINEE GUIDA sulla classificazione rifiuti – SNPA

Linee Guida sulla classificazione rifiuti – SNPA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il decreto 47 del 9.8.2021 del MITE (Ministero transizione Ecologica) ha approvato le integrazioni alle linee Guida SNPA sulla classificazione rifiuti già emesse nel 2019 e poi nel 2020. L’integrazione si è resa necessaria anche per la rivoluzione nel mondo dei rifiuti imposta dal Dlgs. 116/2020 che ha inserito, nell’art. 184 comma 5, il riferimento alle linee Guida sulla classificazione rifiuti di SNPA, previa approvazione del MITE, oggi intervenuta. Il produttore deve fare riferimento alle Linee Guida.

Le Linee Guida, tramite il richiamo normativo, si elevano e divengono punto di riferimento. Le Linee Guida sembrano perdere la natura di  meri documenti ricognitivi. Il punto merita approfondimento.

In ogni caso si allegano le Linee Guida SNPA sulla classificazione rifiuti e

l’integrazione del punto 3.5.9 relativa ai “rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Cinzia SilvestriLINEE GUIDA sulla classificazione rifiuti – SNPA
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Immissioni illecite – rumori – danno risarcibile

Immissioni illecite – rumori – danno risarcibile

Immissioni illecite – danno risarcibile

presunzioni – danno sulla vita personale e familiare

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Giova ricordare la sentenza della Cassazione civ. 20445/2017 che decideva questione in punto di immissioni di polveri, vapori, rumori.

Il contenzioso vedeva ristorati gli attori con € 10mila, a seguito di ordinanze cautelari in corso di processo. Tuttavia la Corte di appello, sede di impugnazione in punto di risarcimento danno, riteneva che il danno dovesse essere provato nel suo ammontare, dedotto a mezzo di precise certificazioni mediche in punto “lesione salute”. La Corte rigettava l’appello.

La Corte di Cassazione, adita dagli appellati, riporta la questione nell’alveo oggi ben delineato dall’art. 8 della CEDU che amplia e permette una zona maggiore del risarcimento del danno proprio a fronte della lesione del diritto inviolabile alla tranquillità della vita, riposo, ambiente salubre. 

La Corte di Cassazione ricorda i precedenti contrari, ripudiandoli come non attuali; precedenti giurisprudenziali che non tengono in conto l’evoluzione giurisprudenziale. Afferma e conferma dunque la Corte che il danno da immissioni illecite può essere liquidato in re ipsa ovvero anche in considerazioni di presunzioni e nozioni di comune esperienza: 

“…secondo il quale il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all’interno di un’abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (vedi Cass. 16/10/2015, n. 20927); ne consegue che la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni o sulla base delle nozioni di comune esperienza;..”

Cinzia SilvestriImmissioni illecite – rumori – danno risarcibile
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Posidonia spiaggiata …

Posidonia spiaggiata …

Posidonia Spiaggiata – non è rifiuto

art. 39 quater – DL 41/2021

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

L’ Art. 39 – quater del DL 41/2021 si occupa della “posidonia” spiaggiata o meglio detta “disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato ” e modifica l’art. 185 comma 1 lett. f) del d.lgs. 152/2006 aggiungendo inciso che esclude appunto dal novero dei rifiuti la posidonia spiaggiata. Il nuovo articolo 185 comma 1 lettera f) risulta così integrato: “…f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonche’, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».

Cinzia SilvestriPosidonia spiaggiata …
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Imballaggi alimentari – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021

Imballaggi alimentari  – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021

Sospensione obbligo etichetta imballaggi alimentari

Decreto Legge 41/2021 art. 39 – imballaggi alimentari 

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri

L’art. 39 del DL 41/2021 (in vigore dal 21.5.2021) prevede agevolazioni in materia di imballaggi e richiama l’art. 239 comma 5 del d.lgs. 152/2006: 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione…”

Ebbene, il decreto di sostegno delle imprese prevede 1-ter. All’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

«6. Fino al 31 dicembre 2021 e’ sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia’ immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte».

Cinzia SilvestriImballaggi alimentari – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021
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T.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021

T.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021

T.A.R.I. – agevolazioni – utenze non domestiche

Decreto sostegno Imprese – DL 41/2021 art. 30

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Art. 30 del Decreto per il sostegno dell’impresa (DL 41/2021 e legge di conversione 69/2021) si occupa della TARI (Tassa sui rifiuti) e prevede una “deroga solo per l’anno 2021” (6 mesi per intenderci).

Viene inserito inciso che riguarda proprio l’art. 238 comma 5 del d.lgs. 152/2006; articolo dedicato alla Tariffa di gestione dei rifiuti urbani che si ricorda:

” Art. 238 comma 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale…”

Ebbene, per questa categoria, il Decreto sostegni prevede una comunicazione ai Comuni:

5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia’ deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. 

Cinzia SilvestriT.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021
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Bicchieri di Plastica, addio?

Bicchieri di Plastica, addio?

Bicchieri di plastica, addio?

Plastica e riduzione – Legge delegazione europea: recepimento

A cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata la legge di delegazione europea L. 53/2021, che indica le normative da recepire e indica i criteri da applicare.

L’art. 22, in particolare ha ad oggetto : “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

La delega dovrà essere attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

“… a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;…”.

L’inciso replica il contenuto dell’art. 1 della Direttiva Plastica e ricorda il credito d’imposta della Legge Bilancio 160/2019. 

..continua lettura articolo Acque e plastica 

Cinzia SilvestriBicchieri di Plastica, addio?
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Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La commissione del 7.4.2021 ha redatto e pubblicato utile Guida al “danno ambientale”.

Relazione dettagliata che prende in considerazione le diverse normative  e declina il danno a seconda del campo di applicazione.

L’utilità di tale guida è che forse potrà essere applicata in ogni campo e citata anche in sede processuale laddove utile a chiarire, a interpretare.

Linee guida danno ambientale

Cinzia SilvestriDanno ambientale: Linee Guida Commissione Europea
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Aria – Linee Guida Arpa Veneto

Aria – Linee Guida Arpa Veneto

Dispersione degli inquinanti in atmosfera

Linee Guida Arpa Veneto 2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicate sul sito Arpav ma anche sul sito SNPA le Linee Guida Arpav utili a monitorare gli inquinanti in atmosfera e che trovano riferimento legislativo nel Dlgs. 155/2010 e aiuta la costruzione dei modelli utili alle valutazioni di impatto ambientale.

Così scrive arpav: Le presenti indicazioni operative si applicano agli studi modellistici richiesti nell’ambito delle valutazioni d’impatto ambientale, per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro rinnovo o riesame. Inoltre possono essere utilizzate anche per studi di approfondimento richiesti dall’autorità competente o per ulteriori specifici approfondimenti ambientali relativi a sorgenti con emissioni in atmosfera.

Cinzia SilvestriAria – Linee Guida Arpa Veneto
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Responsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE

Responsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE

Responsabilità delle imprese per l’ambiente, e non solo.

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese.

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Risoluzione del Parlamento Europeo che propone e suggerisce Direttiva che stimoli le imprese ad adottare governance utile alla protezione dei diritti umani, alla protezione dell’ambiente. Il modello si ispira a quanto già conosciamo in merito alla responsabilità degli enti, Modello 231, d.lgs. 231/2001; modelli di governance aziendale che però non bastano, sono insufficienti ed anzi il Parlamento ne sottolinea la poca efficacia. Il Parlamento vuole di più. Un impegno morale ed etico delle imprese che non esportano dove esiste il lavoro minorile, ad esempio. L’ impegno al cambiamento climatico ecc… Importante rilevare che il diritto all’ambiente sano è posto allo stesso livello dei diritti umani. Così è ma non è sempre stato espresso compiutamente. La lettura delle 43 pagine della Risoluzione può sembrare priva di finalità ed invece la sua eventuale attuazione laddove sfoci nella Direttiva proposta avrà notevoli impatti aziendali.

Buona lettura Leggi Risoluzione Parlamento UE

Cinzia SilvestriResponsabilità delle imprese per l’ambiente – Parlamento UE
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