Chi paga i controlli sugli scarichi delle acque?

L’amministrazione è tenuta al pagamento dei costi dei controlli sugli scarichi
Consiglio di Stato n.  3354/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


E’ illegittima la determina dirigenziale della Provincia  che addossa alla società che richiede l’autorizzazione anche i costi relativi ai controlli sugli scarichi delle acque reflue. I costi devono essere sostenuti dalla amministrazione (ARPAV) in quanto solo il legislatore con norma espressa può derogare a tale principio (come in materia di AIA art. 29 decies comma 3 Dlgs. 152/2006). Non bisogna confondere invero i costi a carico del richiedente relativi alla domanda di autorizzazione ex art. 124 Dlgs. 152/2006 e i costi successivi a tale domanda che invece spettano alla amministrazione; costi che non possono essere imposti con mera Determina Provinciale.

Scrive il Consiglio di Stato: “Né si ricavano deroghe a tale regola generale, ammesso che sia possibile introdurle nell’ordinamento con una fonte di grado inferiore, ….deve osservarsi che lo stesso Codice dell’Ambiente ha previsto un sistema di controlli preventivi, ex art. 124, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione, stabilendo che le spese occorrenti per l’effettuazione dei rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari debbano essere sostenute dal richiedente-gestore, mentre i successivi artt. 128-132, stabilisce un sistema di controlli obbligatori successivi (ispezioni, prelievi, campionamenti) post-autorizzazione, necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione, che l’autorità competente deve effettuare in base ad una programmazione che ne garantisca la periodicità, la diffusione, l’imparzialità nonché l’effettività. Nessuna norma si occupa di controlli post autorizzazione provvisoria e funzionali alla conversione dell’autorizzazione provvisoria in autorizzazione definitiva, con la conseguenza che le richieste dell’Amministrazione appaiono prive di una base normativa certa, necessaria per poter traslare i costi di una funziona amministrativa di controllo sul soggetto privato, secondo il paradigma ricavabile dall’art. 23 Cost.

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Acque reflue, digestato, effluenti di allevamento: disciplina

Digestato, Acque reflue: utilizzazione agronomica
DECRETO 25 febbraio 2016 – Gazzetta Ufficiale 18.4.2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ha pubblicato in gazzetta Ufficiale del 18.4.2016 il decreto che introduce norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche’ per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato.
(GU n.90 del 18-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 9).
Il Decreto contiene molte novità…. Vai alla lettura del Decreto pubblicato

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Regione Veneto: Linee Guida art. 40 PTA 107/2009 – Acque

Acque: DGRV 225/2016 – linee Guida art. 40 PTA 107/2009
Tutela quantitativa acque sotterranee
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 40 del PTA 107/2009 relativo alle azioni per la tutela quantitativa della acque sotterranee è stato corposamente modificato dalla DGRV 1534/2015.
La DGRV 225/2006 indica le linee guida a cui attenersi.
DGRV 225 del 3.3.2016: Linee Guida

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Emissioni: Registro E-PRTR

Emissioni: Registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  -Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 Il termine per la registrazione è scaduto al 30 aprile 2014.

Vale la pena ricordare la sanzione a tale inadempimento ed il senso di tale incombente anche alla luce dell’art. 30 Dlgs. 46/2014 che ha introdotto nuove indicazioni in merito .
Si precisa che per quanto riguarda i Gestori degli impianti soggetti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presentazione della dichiarazione PRTR costituisce adempimento all’obbligo di presentazione della dichiarazione INES (i principali riferimenti normativi di quest’ultima sono l’art. 29-undecies del DLgs 152/2006 e s.m.i e il DM 23 novembre 2001).
E’ stato attivato il portale ISPRA per effettuare la dichiarazione dei dati 2013 ai sensi del Registro E-PRTR al link: http://www.dichiarazioneines.it/homepage.asp.

 La sanzione, introdotta quest’anno, prevista dall’articolo 30 (commi 3 e 4) del D.Lgs. 46/2014 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 per il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti la comunicazione in oggetto ed una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 per il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione.


Si precisa:

L’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 (il cui link è il seguente http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006R0166) prevede che i gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate all’allegato I allo stesso Regolamento (che si allega), al di sopra delle soglie di capacità ivi indicate, comunichino all’autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi di seguito indicati, precisando se le informazioni sono il risultato di misurazioni, di calcoli o di stime:

a)    le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, ivi comprese quelle previste all’articolo 6 del Regolamento stesso, di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato ll al citato Regolamento nel caso di quantitativo superiore al relativo valore di soglia ivi indicato;

b)    i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l’anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l’indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

c)     i trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell’allegato ll al citato Regolamento per quantitativi superiori al valore di soglia di cui allo stesso allegato lI, colonna lb.

I predetti gestori comunicano all’autorità competente le informazioni per identificare il complesso in conformità a quanto stabilito all’allegato III del Regolamento(CE) n. 166/2006, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.

Il Regolamento è direttamente applicabile all’interno degli Stati membri ai quali viene però lasciata potestà di intervenire sulla materia per la regolamentazione di specifiche fattispecie sempre nel “tracciato” disegnato dal regolamento europeo.

Il nostro Paese ha pubblicato il DPR n. 157/11 link: http://www.eper.sinanet.apat.it/site/_contentfiles/00000000/65_DPR_EPRTR_9.2011.pdf che disciplina le modalità di attuazione del Regolamento specificando:

a) l’individuazione delle autorita’ competenti;

b) gli obblighi dei gestori;

c) i contenuti della comunicazione;

d) la pubblicita’ dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.

Nel DPR 157/11 vi sono una serie di allegati.

–       Allegato II (Linee Guida per la dichiarazione PRTR: ti fornisce tutte le informazioni utili per compilare la dichiarazione);

–       Appendici in cui vi sono le seguenti tabelle:

  • Tabella A.1. indica le attività PRTR che rientrano nel campo di applicazione (è uguale all’Allegato I del Regolamento n. 166/06);
  • Tabella A.2 riporta gli inquinanti e le soglie relative alle emissioni in aria, acqua e suolo;
  • Tabelle A.3 e A4 riportano rispettivamente le sottoliste specifiche per settore (quindi voi dovete guardare solo la vostra al punto 5 a) degli inquinanti in aria ed acqua che dovete censire per vedere se dovete o meno effettuare la dichiarazione.

Per comprendere se si rientra tra i soggetti obbligati alla dichiarazione:

1)   Controllate se la vostra attività rientra tra quelle obbligate alla dichiarazione. Risposta: Si’ rientra al punto 5.a. (Tabella A 1 dell’Appendice al DPR n. 157/11)

2)     Verificate nelle tabelle A3 e A4 le sottoliste degli inquinanti che dovete censire e cioè andate rispettivamente per la Tabella A3 relativa alla lista degli “inquinanti in aria” al punto 5 (pag 44 della GU) e per la Tabella A4 relativa alla lista degli “inquinanti in acqua” allo stesso punto 5 (pag. 52 della GU) e verificate in corrispondenza del pallino collocato tra ascisse e ordinate quale è l’inquinante che si deve censire;

3)    Per ciascun inquinante ritornate alla Tabella A.2 e verificate le soglie di emissione di quell’inquinante sia in aria sia in acqua che sul suolo. Se la misurazione, il calcolo o la stima (i 3 metodi di rilevazione consentiti) portano ad individuare un valore superiore ai valori soglia indicati nella tabella A 2 dovete dichiarare, altrimenti no.

 L’invio telematico della dichiarazione rappresenta la sola modalità di trasmissione dei dati: è quindi necessaria la firma elettronica per la trasmissione della dichiarazione.

 Le aziende soggette all’obbligo di dichiarazione potranno avvalersi della procedura accedendo all’area riservata del portale stesso. Le aziende che hanno  dichiarato almeno una volta nel corso degli anni precedenti risulteranno già accreditate per l’accesso all’area riservata (le credenziali sono le stesse che hanno usato nel corso degli anni precedenti, salvo diverse necessità); le aziende che dichiarano per la prima volta quest’anno  dovranno  invece necessariamente registrarsi sul portale per ottenere le credenziali di accesso e quindi poter utilizzare la procedura informatica.

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Acque di dilavamento e industriali: non sono assimilabili

Acque di dilavamento e industriali: non sono assimilabili
Cass. pen. Sez III 2867/2014  

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


 

Il caso:
Sul piazzale asfaltato di uno stabilimento veniva stoccato del materiale (poltiglia, frammenti di carta, fanghiglia.. ). Le acque piovane (meteoriche di dilavamento) trascinavano i materiali stoccati trasformandosi in acque meteoriche contaminate, mescolandosi alle acque piovane e scaricando sul suolo a mezzo dei tombini.
 Ebbene secondo la sentenza poi impugnata …. (continua lettura articolo Acque dilavamento e industriali…)

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Acque/fanghi: DM Ambiente 15.1.2014

Acque/Fanghi: DM Ambiente del 15.1.2014
Modifiche al Dlgs. 152/2006
a cura di Studio Legale Ambiente


 

Il Ministero dell’Ambiente pubblica in Gazzetta Ufficiale del 10.2.2014 Decreto che modifica l’allegato IV, parte I della parte V del Dlgs. 152/2006. 

La parte V disciplina la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.

In particolare l’art. 272 comma 1 si occupa degli “… gli impianti e le attivita’ con emissioni scarsamente rilevano  

agli effetti dell’inquinamento atmosferico”.

Ebbene l'allegato IV prevede, alla lettera p) della  parte  I,  tra gli impianti e le attivita' con emissioni scarsamente
rilevanti  agli effetti dell'inquinamento atmosferico, «gli impianti  di  trattamento acque, con esclusione delle linee di
trattamento fanghi»;
 Il DM a mezzo della modifica dell'allegato citato propone  le linee di trattamento dei fanghi derivanti dal trattamento
delle  acque  reflue che si  caratterizzano  per  la  presenza  di  emissioni  scarsamente rilevanti agli effetti
dell'inquinamento atmosferico;
  Si precisa che le linee di  trattamento  dei  fanghi  che  operano nell'ambito  di  impianti  di  trattamento  delle
acque  a  fini  di potabilizzazione  non  producono,  per  la  natura  stessa  di  tali attivita', emissioni in atmosfera,
con  la  conseguenza  che  non  e' necessario prevedere tali linee nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta
decreto legislativo n. 152 del 2006;

DM Ambiente 15.1.2014

adminAcque/fanghi: DM Ambiente 15.1.2014
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Convegno – Riutilizzo delle Acque e dei Fanghi – MILANO

Convegno –  Riutilizzo Acque e Fanghi da impianti di depurazione
Milano – 20.2.2014
segnalazione a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


Studio Legale Ambiente è lieto di segnalare convegno di particolare interesse organizzato da GSISR.
Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche, associazione senza fini di lucro impegnata da più di trent’anni nell’attività di formazione e divulgazione tecnico-scientifica, organizza la giornata di studio “RIUTILIZZO DELLE ACQUE E DEI FANGHI PRODOTTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE” il giorno Giovedì 20 febbraio 2014 a Milano presso il Doria Hotel viale Andrea Doria 22.
Questa giornata di studi vuole fare il punto sul riutilizzo delle acque depurate e dei fanghi a partire dalle normative per poi focalizzarsi sulle scelte tecnologico-gestionali e sugli aspetti energetici. Dopo una panoramica legislativa seguono una serie di interventi sulle esperienze dei gestori, criteri di ottimizzazione, recupero energetico e casi di studio di impianti di depurazione con riutilizzo delle acque e dei fanghi, e un importante aggiornamento sui progetti di ricerca a livello europeo. La giornata si completa con il punto di vista degli enti di controllo, e con la valutazione dell’impatto ambientale ed epidemiologico. Ampio spazio è riservato alla discussione. Si ringraziano tutti i relatori per aver reso possibile questa giornata con i loro importanti contributi.

adminConvegno – Riutilizzo delle Acque e dei Fanghi – MILANO
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