Art. 19 d.lgs. 152/2006 – schema di confronto
verifica assoggettabilità a V.I.A. – 5 anni
segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Torna utile uno schema/tabella che confronta l’articolo 19 d.lgs. 152/2006 prima e dopo l’intervento del DL n. 152/2024. La comparazione permette di visualizzare le differenze tra i due testi e seguire la scansione dei tempi.
Giova precisare che il comma 10 dell’art. 19.inserisce novità temporali che certo non alleggeriscono il procedimento.
«Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche’ dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e’ reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorita’ competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e’ disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia’ previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l’istanza di cui al terzo periodo e’ presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al terzo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorita’ competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorita’ competente procede all’archiviazione.»;
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