A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – limiti ed emissioni odorigene.

Consiglio di Stato n. 2344/2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Premessa:

Il Consiglio di Stato affronta questione che trae occasione dalla richiesta di rinnovo dell’A.I.A. da parte di una Società.

La sentenza chiarisce alcuni punti e precisa il potere/dovere della pubblica amministrazione, la valenza dell’istruttoria in seno al procedimento nonché il tema che coinvolge le “emissioni odorigene” (pur concludendo per l’irrilevanza della questione per la soluzione del caso concreto).

Il caso. 

Una Società aveva ottenuto, in A.I.A., di fissare il limite di scarico per le aldeidi (60 mg/l) in deroga a quello di legge fissato in 2mg/l. Per anni la Società aveva scaricato, tale parametro, in misura superiore ai limiti fissati; scarico che confluiva poi nel depuratore destinato.

Nel corso degli anni però alcuni cittadini segnalavano odori molesti e l’amministrazione (Provincia) assieme alla Società si adoperava in molteplici incontri finalizzati a interventi utili ad arginare il problema.

La Società, nelle more di questi incontri, presentava istanza di rinnovo dell’A.I.A. chiedendo la conferma del limite in deroga di 60mg/l anziché del limite di legge 2mg/l. La Provincia rinnovava l’A.I.A. senza concedere però la deroga, anche a fronte delle lamentate emissioni odorigene, che parevano originare proprio dal parametro aldeide.

La Società impugnava il provvedimento di rinnovo, in punto di negata deroga ai limiti di legge del parametro aldeidi, per plurimi motivi. Il TAR adito disponeva dunque “verificazione” finalizzata ad accertare l’origine delle emissioni odorigene.Il verificatore – Arpa, precisava e confermava l’origine emissiva e la quantità indicando il superamento del 5% e dunque emissione da ritenere significativa e riconducibile alla produzione della Società:

– “…gli episodi di disturbo segnalati durante i periodi di produzione di Bis-MPA, hanno avuto un’incidenza superiore al 5% e, pertanto, sono da ritenersi significativi. Invece, durante i periodi di sospensione della produzione, non sono stati registrati episodi di disturbo;

– la percezione di odorosità dell’aria risulta significativamente influenzata nelle aree di osservazione del solo Comune di Marnate, con esclusivo riferimento al metodo di valutazione previsto dalla D.G.R. 3018/2012;

– i campionamenti istantanei olfattometrici presso il pozzetto di scarico di P. e nel locale di grigliatura del refluo in ingresso all’impianto di depurazione di Olgiate Olona evidenziano una m3 variazione di circa un ordine di grandezza tra la concentrazione di odore espressa in ouE/ presente durante i periodi di sospensione della produzione e quella rilevata durante i periodi di produzione del Bis-MPA …”.

Il TAR respingeva il ricorso, con plurime motivazioni e la Società appellava avanti al Consiglio di Stato.Il Consiglio di Stato disponeva, a sua volta, una verificazione integrativa, sempre con ARPA, a fronte di alcune incongruenze rilevate dall’appellante.

Il Consiglio di Stato argomenta su alcuni punti interessanti.

1) Odori. Il contenzioso avanti al TAR aveva la finalità di confermare il provvedimento di rinnovo A.I.A., privo della deroga sul parametro aldeidi (motivato dalle emissioni odorigene lamentate). Si assisteva alla verifica Arpa, ente pubblico, che utilizza le linee guida Lombardia del 2012, quale metodo di misura, ma anche campionamenti istantanei olfatto-metrici di riscontro.La sentenza non cita eventuali limiti odorigeni indicati nell’A.I.A. (limiti nell’aria, nelle acque ecc.), come poteva utilmente essere, ma solo indicatori di misurazione rinvenibili nella tecnica di campionamento odorigena e nelle linee guida citate. La sentenza non cita l’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 forse perché non applicabile al caso concreto, che pare precedente alla novella del 2017. In ogni caso, in punto di emissioni odorigene è utile ricordare l’evoluzione normativa di questi ultimi anni[1]. Per inciso si ricorda che, dopo l’introduzione dell’art. 272-bis D.Lgs. n. 152/2006 (nel 2017), la Corte Cost. n. 178/2019 ha chiarito alcuni dubbi applicativi e cesellato il limite del potere Regionale che, ad esempio, non può disciplinare le emissioni odorigene in A.I.A. (ex art. 267 comma 3 D.lgs. 152/2006).

Continua la lettura dell’articolo CSD 2344.2022 odori

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Cinzia SilvestriA.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.
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PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

Piano Nazionale Gestione dei RIFIUTI (PNRG)

GOVERNO – MITE – VAS – iniziate le consultazioni fino a fine aprile 2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Avviata la consultazione pubblica per la VAS relativa al PNRG. Sul sito del MITE pubblicata la consultazione VAS che rimanda al programma PNRG. Così introduce il Governo la questione: 

Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

Nel mese di dicembre 2021 la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità procedente/proponente, ha presentato l’istanza per l’avvio della fase di scoping del Programma, conclusasi con l’elaborazione del parere sul rapporto preliminare, emanato il 14 gennaio 2022. 

Il 16 marzo 2022,  la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, ha trasmesso la documentazione per la consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del d.lgs 156/2006.

La proposta di Programma, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale sono disponibili al seguente link.

Ai sensi dell’art. 14, la consultazione avrà una durata di 45 giorni a partire dal 16 marzo 2022 (data di pubblicazione dell’avviso al pubblico).

Le osservazioni alla documentazione pubblicata dovranno essere inviate all’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica all’indirizzo: va.consultazioni@pec.mite.gov.it

Cinzia SilvestriPNGR – PIANO Rifiuti e VAS
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V.I.A. e opzione zero – impatto ambientale

V.I.A. e opzione zero – impatto ambientale

Opzione zero e V.I.A. – impatto ambientale

Consiglio di Stato n. 2062/2022

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.4.2022


L’art. 22 comma 3 lett. d) Dlgs. 152/2006 come riformato dalla novella del 2017 (Dlgs. 104/2017) indica che lo studio d’impatto ambientale deve contenere

  1. d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

Si consideri che fino al 2017 la richiesta di indicare l’opzione zero era indicata nell’art. 21 comma 2 lett. b) Dlgs. 152/2006; norma alla quale fa riferimento anche la sentenza del Consiglio di Stato.

  1. L’autorita’ competente all’esito delle attivita’ di  cui  al comma 1: a) si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del  progetto e dello studio di impatto ambientale;…      b) esamina  le  principali  alternative,  compresa  l’alternativa zero;

L’alternativa zero (opzione zero) costituisce passaggio importante nella valutazione di impatto ambientale dell’opera che deve essere presa in considerazione dalla amministrazione, fosse solo per rigettarla.

Il Consiglio di Stato n. 2062.2022 affronta il problema dell’alternativa zero nel caso del progetto di ampliamento dell’aeroporto di cagliari.

Utile anche la lettura del T.A.R.-Veneto-Venezia-08.03.2012-n.-333 che si occupa invece dell’impatto zero di un progetto di discarica.

Continua la lettura dell’articolo cliccando qui sopra – lettura utile alla riflessione sull’importanza di questo elemento nello studio di impatto da presentare alla amministrazione ma anche l’importanza per il richiedente di precisare bene l’elemento negativo dell’impatto.

V.I.A. e opzione zero – valutazione – impatto ambientale – consiglio stato 2062/2022 – Studio Legale Ambiente Cinzia Silvestri

Cinzia SilvestriV.I.A. e opzione zero – impatto ambientale
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Piano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali

Piano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali

Piano Acque – Alpi Orientali anno 2022/2027

Aggiornamento del Piano Acque

Segnalazione Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Si allega primo documento relativo all’aggiornamento del Piano Acque – Alpi Orientali per l’anno 2022/2027 ; Piano pubblicato sul sito www.alpiorientali.it in adempimento agli art. 65 e 66 d.lgs. 152/2006

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Cinzia SilvestriPiano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali
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Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

9.10.16.17 dicembre 2021 ore 9/13 – webinar – RSE – ISPRA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente segnala webinar – gratuito – che si svolgerà in 4 giornate sulle emissioni inquinanti di origine industriale. L’evento è organizzato da RSE e ISPRA con la finalità di fare il punto sulle emissioni (anche odorigene) trattando anche punti di novità (PNRR). 

E’ possibile iscriversi alla giornata di interesse cliccando sul link. Leggi locandina programma e iscriviti – Webinar_Emissioni

Studio Legale Ambiente è presente nella giornata del 16.12.2021 – clicca e iscriviti Webinar_Emissioni 

Foto tratta dal Libro L’arte della Cronaca 1946/1982 – Archivio cameraphoto Epoche Venezia  – inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico anni 70 marghera – tratto da libro L”arte della cronaca 1946/1982- archivio cameraphoto Epoche Venezia

Cinzia SilvestriConferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale
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Veneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Veneto:  Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Piano Regionale Rifiuti – Veneto

DGRV n. 1458/2021 – aggiornamento

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata in BUR la DGRV 1458 del 25.10.2021 che “…adotta quindi la proposta di aggiornamento dello strumento di pianificazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II del Codice Ambientale e della DGR n. 791 del 31.03.2009, costituita da un documento di “Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali(Allegato A),un documento contenente gli allegati dell’aggiornamento di Piano (Allegato A1) e un “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale” (Allegato B), tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento…”.

Nel contempo la Regione  avvia le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) previste dall’art. 199 e 12 d.lgs. 152/2006.

Cinzia SilvestriVeneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato
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Compattatore “Mangiaplastica” in arrivo…

Compattatore “Mangiaplastica” in arrivo…

Compattatore “Mangiaplastica”..

Contibuto ai Comuni – Decreto MITE del 2.9.2021

segnalazione Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Plastica, ridurre la plastica. E’ la parola d’ordine che ci accompagna da tempo.

Il MITE, con Ministro Cingolani, firma il decreto che offre un contributo ai Comuni per l’acquisto di un Eco -Compattatore per la plastica.

Scrive il decreto, richiamando il Piano l’azione UE del 11.3.2020, padre del PNRR:

Visto il nuovo Piano di azione sull’economia circolare presentato dalla Commissione europea l’11.3.2020, punto di riferimento principale per le politiche europee e nazionali per l’economia circolare che verranno sviluppate e messe a sistema dagli Stati membri che prevede una serie di misure, anche legislative, per l’intero ciclo dei prodotti dalla progettazione al riciclo, con l’obiettivo di ridurre l’impronta complessiva della produzione e del consumo dell’unione Europea…

Precisa il decreto MITE:

1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, nonche’ di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare, il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le modalita’ per la concessione ed erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l’acquisto, l’installazione di eco-compattatori a valere sul fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» (nel seguito  programma), …..

Al fine del riconoscimento del contributo, ogni acquisto deve essere identificato dal Codice unico di progetto (CUP). Ai fini del presente decreto per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume favorendone il riciclo.

Cinzia SilvestriCompattatore “Mangiaplastica” in arrivo…
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La Regione non può delegare ai Comuni competenze riservate ….

La Regione non può delegare ai Comuni competenze riservate ….

La Regione non può delegare ai Comuni le proprie competenze.

Corte Cost. n. 189/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte costituzionale con sentenza 189/2021, e con un breve ma preciso comunicato stampa, indica i limiti che le Regioni incontrano nel delegare proprie funzioni attribuite espressamente dal Dlgs. 152/2006. La Corte invero conclude per la illegittimità di tale delega nel caso di impianti di smaltimento e recupero rottami per violazione dell’art. 117 comma 2, lett. s) : Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: …s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali…”

Alcune società avevano impugnato avanti il TAR Lazio il diniego di autorizzazione emesso dal comune di Roma a seguito di conferenza servizi, in particolare, esprime la sentenza:

“Il rimettente espone che a sostegno dei ricorsi, formulati in termini pressoché coincidenti, le società ricorrenti hanno chiesto, in via principale, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, nella parte in cui stabilisce che l’approvazione dei progetti per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati e obsoleti e l’autorizzazione alla realizzazione e gestione di detti impianti sono delegate ai Comuni, perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in relazione agli artt. 196, comma 1, lettere d) ed e), e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuiscono tali competenze alle Regioni…”

Cinzia SilvestriLa Regione non può delegare ai Comuni competenze riservate ….
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Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Odori/rumori e impianti Comunali: a quale Giudice bussare?

Cass. civ. sez. Un. Ordinanza n. 20824/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Una sig.ra, proprietaria di un immobile, lamenta molestie consistenti in intollerabili immissioni di rumori ed esalazioni maleodoranti, nonché lamenta il pregiudizio igienico derivante dalla presenza di insetti e topi,  a causa di un vicino punto di raccolta per il conferimento di materiali di rifiuto. Per tutelare il proprio diritto anche alla salute cita la Società che gestiva il punto di raccolta comunale avanti al Giudice ordinario (Tribunale).

La sua vicenda subisce però un arresto processuale in quanto il Tribunale ordinario ritiene di non avere giurisdizione e la sig.ra, proprietaria dell’immobile, si vede costretta a riassumere avanti al TAR (giudice amministrativo) il quale, però, non è sicuro della propria giurisdizione  e chiede  aiuto alla cassazione la quale, con la presente ordinanza, riconosce che la giurisdizione è proprio del Tribunale civile ordinario, originariamente adito dalla sig.ra che aveva attivato la causa. Un giro immenso, per ritornare al punto di partenza. Tutto ciò solo per radicare la causa avanti al Giudice competente e senza discutere in merito alla domanda di risarcimento danni avanzata dalla attrice.

L’Ordinanza della Cassazione tuttavia fa il punto sulla questione “giurisdizione” e precisa che il Giudice amministrativo (TAR) è competente solo e se i comportamenti della amministrazione siano connessi a potestà pubbliche. Nel caso in esame la condotta della amministrazione  deputata allo smaltimento , alla cura e gestione dei rifiuti causa di esalazioni maleodoranti e rumori, che incide sulla salute, è frutto di una ordinaria attività di impresa e dunque non essendo coinvolti pubblici poteri, deve occuparsene il Giudice ordinario (Tribunale).

L’attrice, nel caso in esame, lamenta la lesione del bene salute e la lesione del diritto di godere del proprio immobile a causa delle scelte operative aziendali di gestione dei rifiuti. Il Tribunale (quale giudice ordinario) ha il potere di controllare anche il rispetto del Regolamento comunale che, ad esempio, sia stato violato (distanze del punto di smaltimento dalle abitazioni, ad esempio) e può disapplicarlo ed imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività. L’attività di gestione di rifiuti svolta da pubblica azienda laddove incide su diritti quali la salute, il danno ambientale e impone risarcimento del danno deve essere valutata dal Giudice ordinario e pone, dunque, il cittadino e la pubblica amministrazione ….sullo stesso piano.

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Cessazione qualifica rifiuto – parere ARPA

Cessazione qualifica rifiuto – parere ARPA

Cessazione qualifica rifiuto – modifiche DL. N. 77/2021

Parere ARPA E ISPRA – Schema comparato articolo 184-ter Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 19.6.2021


Il DL n. 77/2021 ha modificato l’art. 184 ter Dlgs. 152/2006 – cessazione qualifica rifiuto, anche abrogando i commi 3-quater e 3-quinquies e modificando  i comma 3 e 3-ter.

Il DL n. 77/2021 è vigente dal 1.6.2021 (ma è in corso di conversione).

La modifica è giustificata dall’intento del legislatore di “semplificare” le procedure amministrative. Tuttavia il concetto di semplificazione è di difficile comprensione e spesso si attua facendo migrare il “controllo” nell’”autocontrollo” aziendale, con le conseguenti maggiori responsabilità a carico dell’impresa, del soggetto agente. Responsabilizzazione, dunque.

La cessazione della qualifica di rifiuto è sottoposta a controllo dell’amministrazione con apposita procedura, onerosa.

Si legge, dunque, nella relazione della Camera dei deputati del 31.5.2021 la motivazione sulle modifiche all’art. 184-ter che risiedono appunto nella semplificazione. Il controllo diviene preventivo, a carico di Ispra ed Arpa e si esprime a mezzo di parere obbligatorio. Così ………continua lettura articolo e leggi schema comparato art. 184ter DL 77.2021

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Immissioni illecite – rumori – danno risarcibile

Immissioni illecite – rumori – danno risarcibile

Immissioni illecite – danno risarcibile

presunzioni – danno sulla vita personale e familiare

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Giova ricordare la sentenza della Cassazione civ. 20445/2017 che decideva questione in punto di immissioni di polveri, vapori, rumori.

Il contenzioso vedeva ristorati gli attori con € 10mila, a seguito di ordinanze cautelari in corso di processo. Tuttavia la Corte di appello, sede di impugnazione in punto di risarcimento danno, riteneva che il danno dovesse essere provato nel suo ammontare, dedotto a mezzo di precise certificazioni mediche in punto “lesione salute”. La Corte rigettava l’appello.

La Corte di Cassazione, adita dagli appellati, riporta la questione nell’alveo oggi ben delineato dall’art. 8 della CEDU che amplia e permette una zona maggiore del risarcimento del danno proprio a fronte della lesione del diritto inviolabile alla tranquillità della vita, riposo, ambiente salubre. 

La Corte di Cassazione ricorda i precedenti contrari, ripudiandoli come non attuali; precedenti giurisprudenziali che non tengono in conto l’evoluzione giurisprudenziale. Afferma e conferma dunque la Corte che il danno da immissioni illecite può essere liquidato in re ipsa ovvero anche in considerazioni di presunzioni e nozioni di comune esperienza: 

“…secondo il quale il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all’interno di un’abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (vedi Cass. 16/10/2015, n. 20927); ne consegue che la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni o sulla base delle nozioni di comune esperienza;..”

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Territorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021

Territorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021

Riqualificazione urbana, territorio e paesaggio.

Circolare esplicativa del Presidente della Giunta Regionale Veneto sulla LRV 14/2019 e modifiche alla LRV 11/2004.

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata sul BUR Regionale Veneto la DGR 470/2021 che ha approvato la Circolare 1/2021 che ha l’intento di chiarire alcuni nodi della normativa riferita. Scrive la Regione sul proprio sito: Con detta circolare si è inteso garantire una corretta lettura delle norme di nuova introduzione e, nel contempo, renderne agevole ed uniforme l’applicazione su tutto il territorio veneto. Trattandosi di un testo normativo complesso, la stesura della Circolare  ha preso spunto dalle numerose istanze di chiarimenti pervenute agli uffici dall’entrata in vigore della nuova normativa, individuando i temi di interesse generale e cercando di fornire risposte alle richieste più frequenti.

Cinzia SilvestriTerritorio e Ambiente – Circolare Regione Veneto 1/2021
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Il curatore fallimentare deve rimuovere i rifiuti!

Il curatore fallimentare deve rimuovere i rifiuti!

Curatela fallimentare e rimozione rifiuti: quali obblighi?

Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 3 del 26.1.2021(leggi sentenza) 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 3.2.2021


Il Comune ordinava, alla curatela fallimentare, lo sgombero di rifiuti posti su proprietà del fallito.

L’ordinanza comunale veniva impugnata avanti al TAR che accoglieva il ricorso del Fallimento e annullava l’ordinanza. Il Comune a sua volta appellava e sosteneva l’obbligo della curatela a provvedere alla rimozione dei rifiuti. Il Giudice di appello, Consiglio di Stato, ha inviato la questione all’adunanza plenaria per precisare alcuni punti controversi.

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con sentenza del 26.1.2021 ha fissato il seguente principio: “ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 Dlgs. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”.

Viene sancita “l’imputabilità al fallimento dell’obbligo di porre in essere le attività strumentali alla bonifica”.

 Il processo avanti alla Consiglio di Stato riprende sulle basi di questo principio, tranciante sulle ragioni del fallimento…. continua lettura articolo e commento alla Adunanza plenaria…….continua lettura articolo e commento sentenza Adunanza Plenaria DDS –  rifiuti e fallimento

Cinzia SilvestriIl curatore fallimentare deve rimuovere i rifiuti!
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Acqua e plastica: Parlamento Europeo

Acqua e plastica: Parlamento Europeo

Acqua e plastica: parola al parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo – Right2water.

A cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


Acqua e plastica: interviene il parlamento europeo

Il ragionamento è semplice. Se ottengo qualità delle acque potabili migliori (rubinetto per intenderci) evito anche l’acquisto di bottiglie di plastica.

Così il Parlamento europeo, in attesa della Direttiva sulle acque potabili, anticipa il concetto e brevemente interviene sul punto. Cosi la nota del parlamento:

Durante la tornata di dicembre il Parlamento terrà una discussione comune sulla legislazione in materia di acque e successivamente una votazione sull’adozione definitiva del regolamento che rifonde la direttiva sull’acqua potabile e su una risoluzione sull’attuazione della legislazione dell’UE in materia di acque. La revisione della direttiva sull’acqua potabile è un risultato di “Right2Water”, la prima iniziativa dei cittadini europei ad aver avuto esito positivo. continua lettura ….http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659388/EPRS_ATA(2020)659388_IT.pdf

Cinzia SilvestriAcqua e plastica: Parlamento Europeo
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Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Sito inquinato e responsabilità dell’acquirente incolpevole.

Onere reale e privilegio immobiliare – art. 253 Dlgs. 152/2006

Consiglio di Stato n. 4248/2020

A cura Studio Legale Ambiente


Acquistare un bene inquinato: quali rischi ?

L’acquisto di un bene inquinato espone a conseguenze.

 Il Consiglio di Stato n. 4248/2020  riassume le conseguenze che il proprietario incolpevole può subire.

E’ ormai consolidato il meccanismo giuridico che esclude da responsabilità il proprietario incolpevoleovvero colui che non ha causato l’inquinamento.

Il proprietario incolpevole non è tenuto a provvedere alla bonifica del sito, né può essere destinatario di ordinanze che obbligano a eseguire attività di bonifica. Il legislatore prevede che la P.A. debba, in questo caso, attivare serie indagini al fine di trovare il “colpevole”. Può anche accadere che il responsabile sia individuato ma non provveda. Comunque...Continua lettura articolo

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Emissioni odorigene – Facciamo il punto

Emissioni odorigene – Facciamo il punto

Emissioni odorigene. Facciamo il punto.

Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2020


Un sistema complesso, quasi inafferrabile, che trova pochi riferimenti normativi e una tutela blanda. E’ indubbia la difficoltà anche tecnica di rilevamento delle emissioni odorigene per loro natura spesso discontinue, legate alla sensibilità di coloro che subiscono; sensibilità che tende anche ad assuefarsi. La tutela normativa è blanda e si disperde in qualche articolo del codice penale (art. 674 c.p.) e nell’art. 844 c.c.  a cui si aggiunge l’intervento amministrativo di controllo delle i/emissioni. Si tralascia la disamina della tutela civilistica e penale (che oggi si colora dell’art. 452-bis c.p.) spesso inidonea alla tutela e che richiede l’attivazione del soggetto leso a mezzo spesso di difensore (ultima istanza del cittadino).

Bisogna precisare che il primo riferimento è la Pubblica Amministrazione; è il primo soggetto al quale il cittadino leso chiede tutela e chiede l’intervento dell’Arpa, Asl, Comuni ecc…

La prima difficoltà nasce dal fatto … continua lettura articolo emissioni odorigene

Cinzia SilvestriEmissioni odorigene – Facciamo il punto
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Decreto Legge “Ristori” – semplificazioni

Decreto Legge “Ristori” – semplificazioni

Lavoro, Imprese, Giustizia – questi i temi affrontati dal Decreto Ristori.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 28.10.2020 il decreto Legge “Ristori” con vigenza al 29.10.2020. Il Governo cerca di semplificare alcune attività in particolare dedica alcuni articolo alla gestione giudiziaria di deposito documenti e udienze. La trattazione cartolare, cosiddetta, comprime il diritto al contraddittorio e si registra la preferenza a non effettuare neppure l’udienza con mezzi a distanza per problematiche organizzative della Pubblica amministrazione. Questo decreto sembra legittimare depositi via pec, così semplici. Attendiamo la fase applicativa che si pone su altro piano.

Decreto Legge Ristori

Cinzia SilvestriDecreto Legge “Ristori” – semplificazioni
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RIFIUTI E ABROGAZIONI

RIFIUTI E ABROGAZIONI

RIFIUTI E ABROGAZIONI ELENCO

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


ABROGAZIONI – RIFIUTI

Art. 7 d.lgs. .116/2020 – abrogazioni

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 22.9.2020


Il d.lgs. 116/2020 all’art. 7 inizia con alcune abrogazioni di norme ormai inutili o rielaborate dal nuovo testo. Espunge qualche norma ancora riferita al Sistri ma non solo. Si allega breve griglia delle abrogazioni intervenute sul d.lgs. 152/2006

Dlgs. 116.2020 rifiuti abrogazioni

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Cinzia SilvestriRIFIUTI E ABROGAZIONI
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RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE – RIFORMA AMBIENTALE – 19.9.2020

RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE – RIFORMA AMBIENTALE – 19.9.2020

RIFORMA AMBIENTALE: RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Riforma Ambientale – Rifiuti, RAEE, Veicoli fuori uso, discariche

segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Deve essere l’effetto delle elezioni che oltre a veder sorgere nelle nostre città mille cantieri di manutenzione strade, parchi e giardini, vede anche una produzione normativa su temi sempre un po’ dimenticati e chiamati ora, come di moda, “economia circolare”.

Il 3 settembre 2020 il legislatore ha prodotto normativa di adeguamento alle direttive comunitarie che da tempo sono dovute e alle quali gli operatori già si ispirano.

Per il momento si indica solo un breve elenco di aggiornamento:

La prima a comparire (già pubblicata su questo sito) è quella sulla rivoluzione RIFIUTI  – d.lgs. 116.2020 Rifiuti

A seguire è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il d.lgs. 119/2020  sui VEICOLI FUORI USO –  Dlgs 119.2020 veicoli fuori uso

Ancora segue il Dlgs  118/2020   che riforma il settore RAEE (Rifiuti Elettrici ed Elettronici) d.lgs. 118.2020 RAEE

Non da ultimo, il legislatore ha riformato anche la disciplina delle DISCARICHE  con  d.lgs. 121.2020 discariche

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Cinzia SilvestriRIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE – RIFORMA AMBIENTALE – 19.9.2020
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AUTORITA’ PER LA LAGUNA DI VENEZIA… A ROMA – 20.8.2020

AUTORITA’ PER LA LAGUNA DI VENEZIA… A ROMA – 20.8.2020

Autorità per la Laguna di Venezia …a Roma.

MO.S.E. – la rivoluzione dell’art. 95 D.L . 104/2020 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 20.8.2020


Il DL del 14.8.2020 art. 95 ha istituito l’Autorità per la Laguna di Venezia (ALV?) operando una significativa rivoluzione di sistema. L’Autorità sarà controllata direttamente dal  Ministero infrastrutture e trasporti (Roma) pur avendo sede fisica a Venezia.

Diciamo subito che il comma 15 dell’art. 95  prevede che nelle more della piena operatività della nuova Autorità tutto rimane immutato ovvero le  funzioni, attività poteri sono svolte dalle amministrazioni e dagli enti competenti nei diversi settori. Così forse esiste il tempo per ponderare meglio lo spostamento a Roma del Controllo del MOSE, ad esempio, ed il Parlamento, che entro ottobre 2020 dovrà pronunciarsi, riuscirà a sistemare qualche stortura.

Bisogna ricordare che l’art. 18 comma 3 DL 90/2014 ha soppresso il Magistrato delle acque (1963) per le province venete e di Mantova e trasferito le relative funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, ad oggi operante. Il controllo e le funzioni “lagunari” sono sempre rimaste legate al territorio. Tant’è che  l’art. 18 comma 3 del DL 90/2014 convertito con Legge 114/2014 prevedeva inoltre di trasferire (con apposito DPCM) alla città Metropolitana di Venezia (ex Provincia) tutte le competenze lagunari anche di polizia. Trasferimento che manteneva su Venezia il controllo. Ebbene l’art. 95 del DL 14.8.2020 ha spazzato via ogni passaggio, istituito l’ALV e rimesso il controllo a Roma a mezzo del Ministero.

La relazione al Decreto Legge agostano ricorda anche le leggi speciali di Venezia.

La L. 366/1963 definiva l’ambito Lagunare, il perimetro, che si estende dalla foce de Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brontolo). Legge che affidava al magistrato delle Acque il controllo di tale perimetro acqueo.

Seguiva la prima legge speciale di Venezia n. 171 del 1973 recante “interventi per la salvaguardia di Venezia” che fissava tre obiettivi (salvaguardia fisica, ambientale e socioeconomica) da attuare attraverso provvedimenti attuativi dello Stato, del Magistrato acque, regione ed enti locali.

Nel 1984 interviene la legge speciale n. 798 che prevede finanziamenti ma soprattutto istituisce un Comitato di indirizzo per coordinare i vari interventi. La Legge speciale 798/1984 pone anche la questione nota del MO.S.E. ovvero definisce i criteri generali del progetto per gli interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili.

Ebbene l’insieme di tutte le funzioni, poteri indicati nelle 3 leggi speciali veneziane confluiscono ora, grazie all’art. 95 del DL agostano, nella nuova Autorità per la Laguna di Venezia.

Il comma 2 dell’art. 95 citato riepiloga parte dei poteri e funzioni dell’ALV.

Il MO.S.E. è centrale; il controllo è capillare. La lettera d) del comma 2 indica che l’ALV “svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento dei servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, può costituire…una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinate mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un pianto che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione..”.

 Inutile dire che questa disposizione rimanda alle vicende corruttive che hanno interessato il MOSE e che rinvia a quelle società costituite proprio per il MOSE che hanno creato un sistema facile e abusato che conosciamo per cronaca. In ogni caso l’art. 95 si occuperà anche delle società ancora operative (meglio in altro articolo).

Una prima riflessione collega la visita di Conte (Governo) al Mose, in occasione del Collaudo avvenuto qualche settimana fa. Questa rivoluzione operativa è frutto della visita di Conte al MOSE? Perché inserirla nel decreto Agostano? Quale è la ragione di urgenza che la sostiene?

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Cinzia SilvestriAUTORITA’ PER LA LAGUNA DI VENEZIA… A ROMA – 20.8.2020
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Incenerimento e qualifica in R1- 11.8.2020

Incenerimento e qualifica in R1- 11.8.2020

Incenerimento e Recupero in R1

Importanza e finalità – T.R.G.A. Bolzano n. 294/2016 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Leggi articolo pubblicato su rivista Recoverweb giugno 2020.

Incenerimento e Recupero in R1

Importanza e finalità – T.R.G.A. Bolzano n. 294/2016

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.8.2020


La sentenza del TRGA sez. Bolzano n. 294/2016 richiama l’attenzione su tema delicato e poco compreso, anche perché legato agli impianti d’incenerimento, da sempre avversati dalla comunità. La questione affrontata dal TRGA riguarda la richiesta di modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale dell’inceneritore di Bolzano in R1 (recupero – utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia). Passaggio voluto dal legislatore del 2014 (D.L. n. 133/2014 e L. n. 164/2014 art. 35, comma 5) per tutti gli inceneritori che dunque sono tenuti a dismettere la destinazione allo smaltimento (D10). Il recupero di energia, dal 2014, è dunque finalità degli inceneritori.

Recupero energetico che aiuta gli inceneritori al passaggio, anch’esso voluto dal legislatore del 2014, dalla capacità nominale dell’impianto (tonnellate di rifiuti al giorno) che viene fissata dalla amministrazione, al “carico termico”, che permette all’impianto di viaggiare a saturazione, a pieno carico, senza limiti giornalieri.

La qualifica in R1 porta con se’ alcuni benefici: consente, ad esempio, di raccogliere maggiori rifiuti (che aiutano il carico termico) ed anche di abbattere l’ecotassa; benefici che trovano ragione proprio nell’evitare lo smaltimento.

FORMULA DI EFFICIENZA ENERGETICA

Il legislatore italiano (Dlgs. n. 205/2010), uniformandosi alla Direttiva CE 2008/98, riportava, nell’allegato C della Parte IV del Dlgs. 152/2006 la nota (4) che indicava la “formula” per il calcolo dei livelli di efficienza e di recupero del contenuto energetico dei rifiuti urbani; nel 2011 venivano emanate le Linee Guida UE sull’R1; Linee Guida che seppur non vincolanti sono state poste alla base delle valutazioni di efficienza.

La “formula” di efficienza energetica peraltro è mutata nel tempo. La prima formulazione della nota 4 sopra citata (Dlgs 205/2010) è stata sostituita dall’art. 1 comma1, DM 7 agosto 2013 e poi dall’ art. 1, comma1, D.M. 19.5.2016 n. 134. Modifiche che hanno introdotto il fattore climatico, non previsto nelle Linee Guida UE del 2011.

Ciò che più conta è che l’impianto d’ incenerimento, per sua vocazione recuperatore di energia, ottiene la qualifica in R1 tutte le volte che i calcoli di efficienza rispettano la formula e l’amministrazione è chiamata solo a “verificare” tale sistema.

LEGAME TRA CARICO TERMICO E R1

Permettere all’impianto il carico termico significa consentire di “bruciare” (anche se termine improprio) a pieno carico. La qualifica in R1, in termini di energia, è conseguenziale e facilitata anche dal carico termico. Sono due punti che dialogano ma non sono inscindibili. Significa che l’impianto che viaggia col carico termico potrebbe non raggiungere l’efficienza energetica di cui alla formula sopradetta (caso raro), senza però incidere sul “carico termico”. Il Carico termico aiuta la qualifica in R1 che a sua volta agevola il carico termico. Tuttavia non si può concludere che se non si ottiene R1 allora non si può viaggiare a carico termico. La conseguenza sarebbe il ritorno ad uno stato non permesso dal legislatore del 2014 ovvero la capacità nominale dell’impianto, che consente di “bruciare” solo alcune tonnellate di rifiuti al giorno (imposte dalla amministrazione) con la finalità dello smaltimento (D10).

Il CASO

In questo quadro di riferimento, la sentenza del TRGA Bolzano n. 294/2016 precisa alcuni contenuti a fronte delle contestazioni della associazione ambientalista che impugnava proprio la qualifica in R1 ottenuta dall’impianto di Bolzano.

Il Tribunale ripercorre la storia normativa e ricorda il compito di “verifica” delle amministrazioni sul punto: “ Poco tempo dopo entrava in vigore il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge con L. 11 novembre 2014, n. 164. Per quanto di interesse nella presente causa, tale decreto legge prevedeva all’art. 35, comma 5, che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali”.

Modifica non sostanziale (R1)

La Società dunque presentava modifica non sostanziale per ottenere la qualifica in R1 che subito veniva concessa dalla amministrazione.

Si consideri che il favore del legislatore permette di considerare la richiesta di qualifica in R1 (che consegue ad almeno 1 anno di funzionamento dell’impianto) quale modifica NON sostanziale e dunque considerata priva di impatti ambientali.

Il Tribunale conferma la correttezza della  istanza di modifica non sostanziale in quanto “non si è in presenza di alcun incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia…La nuova classificazione dell’impianto da D10 a R1 non comporta quindi nessuna modifica all’impianto stesso, che del resto, come già detto sopra, sin dall’inizio era stato concepito per massimizzare l’efficienza energetica. …”.

Continua il TAR: “..Anche nel piano di gestione rifiuti della Provincia Autonoma di Bolzano (all. 2 della Provincia) si prevedeva espressamente l’utilizzo del calore dall’incenerimento dei rifiuti. … Con l’incenerimento il volume dei rifiuti si riduce a un decimo e a un terzo il peso. L’energia del processo d’incenerimento può essere utilizzata in forma di energia elettrica o calore. L’utilizzo di calore dall’incenerimento dei rifiuti sostituisce 1.500 m3/anno di metano” e al punto 5.3.2 che “per l’Alto Adige, dove è prevista la realizzazione di un unico impianto da 100.000 – 130.000 ton/anno e con una disponibilità di suolo per la realizzazione di nuove discariche estremamente limitata, si può affermare che il trattamento termico dei rifiuti con recupero energetico è ambientalmente e economicamente migliore rispetto alle altre forme di pretrattamento”.

SMALTIMENTO

Il Tribunale inoltre sottolinea questione non ancora compresa: “ Del tutto infondata è al riguardo l’affermazione delle ricorrenti che “l’attività di trattamento termico dei rifiuti debba essere qualificata come smaltimento”. Ed invero, la sentenza C-458/00 del 13.2.2003 della Corte di Giustizia Europea richiamata al riguardo dalle ricorrenti non è più applicabile al caso de quo, in quanto la Direttiva (CE) 19 novembre 2008, n. 98, relativa ai rifiuti ora riporta una formula per il calcolo dei livelli di efficienza e di recupero del contenuto energetico dei rifiuti urbani, qualora essi siano destinati alla produzione di energia elettrica e/o termica…A partire dall’anno 2008, quindi, è univoca la definizione di impianto di recupero energetico, definizione subordinata al raggiungimento di standard minimi energetici prestazionali. Alla luce di quanto precede, appare corretta la decisione dell’Amministrazione provinciale di considerare il passaggio da D10 a R1 dell’impianto de quo come modifica non sostanziale….”

Cinzia SilvestriIncenerimento e qualifica in R1- 11.8.2020
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Dichiarazioni mendaci e Decreto Rilancio (2): novità – 10.8.2020

Dichiarazioni mendaci e Decreto Rilancio (2): novità – 10.8.2020

DICHIARAZIONI MENDACE – ANNULLAMENTO D’UFFICIO?

Decreto Rilancio e semplificazioni amministrative (2)

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.8.2020


Il DL del 19 maggio 2020 n. 34 è stato convertito con Legge del 17 luglio 2020 n. 77 – Decreto Rilancio. Legge che disciplina le misure urgenti connesse all’emergenza Covid fino al 31.12.2020.

Il Decreto convertito dedica l’art. 264 alla “semplificazione” dei procedimenti amministrativi ed il primo comma è diviso in 6 punti dalla lettera a) alla lettera f). Punti che trovano premessa del primo comma che indica la finalità che aspira alla “massima semplificazione”, alla “accelerazione dei procedimenti amministrativi” ma soprattutto alla “rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese”.Tale obiettivo “massimo” è “in relazione all’emergenza Covid, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (maggio 2020) e fino al 31.12.2020.

Giova precisare che il DL Rilancio (DL 34 del 19 maggio 2020) ha già subito modifiche dal Decreto (DL 76 del 16.7.2020), in corso di conversione, che continua l’opera iniziata di “semplificazione”. 

Primo punto – procedimenti avviati ad istanza di parte

L’art. 264 comma 1 lettera a)si è occupato dei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici da parte delle pubbliche amministrazioni, in relazione si badi all’emergenza covid. La semplificazione governativa,come già indicato nell’articolo pubblicato su questo sito,passa attraverso l’ampliamento dei casi di utilizzo in deroga delle dichiarazioni sostitutive e certificazioni di cui al DPR 445/2000 artt. 46,47 e all’inasprimento delle sanzioni di cui all’art. 76, 75,71 DPR 445/2000.

Secondo punto – annullamento d’ufficio – lettera b), comma 1, art. 264 DL 34/2020

In questa ipotesi il Legislatore accorcia i tempi concessi alla P.A. per annullare d’ufficioil provvedimento illegittimo emesso in ragione dell’emergenza Covid. L’intervento pare finalizzato all’accelerazione dei procedimenti amministrativi ma non è facile identificare la finalità che forse è collegata al tipo di provvedimento che deve essere annullato. Il legislatore si riferisce a provvedimenti illegittimi emanati nel periodo Covid e dunque “illegittimi” con riferimento ai presupposti dettati dall’emergenza, si ritiene. Tali provvedimenti ”illegittimi” possono essere annullati in un tempo di soli 3 mesi (in deroga alla disposizione generale che ne concede 18).

Riflessione

L’oggetto di questo punto è l’annullamento d’ufficio ovvero attività spontanea della P.A. che riconosce l’ illegittimità del proprio provvedimento. Ipotesi che in genere è sollecitata dalla parte interessata. Tuttavia il Governo/Legislatore si occupa dell’annullamento d’ufficio disciplinato espressamente dall’art. 21-nonies della L. n. 241/90.

Pensiamo, ad esempio, ad una ordinanza in materia ambientale ai sensi dell’art. 191 Dlgs. 152/2006 da parte delle Regioni (ne sono state emesse molte in costanza Covid). Ordinanze emesse a marzo 2020 che presentino vizi rispetto alle indicazioni legislative/governative in deroga.  Il termine per l’annullamento d’ufficio da parte della Regione pare spirare a giugno 2020 (3 mesi) laddove la presente disposizione è vigente dal maggio 2020. Se la Regione non annulla d’ufficio cosa succede?

Forse lo stimolo all’annullamento d’ufficio risiede proprio nella disposizione dell’art. 21-nonies, che richiama alla: “Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Quali sono gli atti annullabili?

La deroga dell’art. 264 richiama per intero l’art. 21-octies della legge 241/90 relativo alla annullabilità del provvedimento amministrativo“adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.

L’art. 21-nonies permette di evitare l’annullamento in due casi:

  • Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
  • Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimentoqualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il decreto semplificazioni DL 76/2020 ha inserito in calce alla seconda ipotesi (omessa comunicazione di avvio procedimento ex art. 7 L. 241/90) una deroga: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”. L’art. 10-bis disciplina la comunicazione dei motivi che ostano, da parte della pubblica amministrazione, all’accoglimento dell’istanza di parte. Viene aggiunta dunque  ipotesi di annullabilità (art. 10-bis L. 241/90) prima assorbita dal secondo periodo dell’art. 21-nonies.

ANNULLAMENTO – 3 MESI

In questo quadro di riferimento, l’art. 264, comma 1, lett. b) precisa che “i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies L. n. 241/90, adottati in relazione all’emergenza Covid, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di 3 mesi, in deroga all’art. 21-nonies, comma 1, L. n. 241/90 che prevede invece il termine di 18 mesi (1 anno e mezzo).

Il termine decorre dall’adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso, recita l’art. 264 citato. Termine che richiama, parzialmente, il testo dell’art. 21-nonies derogato: “ dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20…”.

VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI

I provvedimenti amministrativi, si pensi all’ autorizzazione ambientale, possono essere adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti, sulla base di dichiarazioni non veritiere. In questo caso l’amministrazione non ha responsabilità.  L’atto viziato, per responsabilità del dichiarante, è dunque annullabile in ogni tempo – pur in seguito alla sentenza passata in giudicato che accerti la condotta non veritiera.

L’ importanza della veridicità delle dichiarazioni rese dalla parte istante è leit motiv dell’art. 264 in commento (decreto Rilancio). In questo caso l’art. 21-nonies permette di annullare l’atto amministrativo viziato, si badi, in seguito all’accertamento con sentenza passata in giudicato di condotte costituenti reato, ben oltre al termine di 18 mesi sopra riferito e salve le sanzioni penali e quelle di cui al DPR 445/2000. Così recita l’art. 21-nonies:

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaciper effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Così l’art. 264 citato, replica proprio il comma 2bis dell’art. 21-nonies, indicando solo differente termine che “resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di 3 mesi…”.Il riferimento alle sanzioni di cui al DPR 445/2000 cambia nella sostanza laddove il Governo ha inasprito le sanzioni (cfr. art. 264 comma 2 lett. a) – modifica agli artt. 71,75,76 DPR 455/2000).

Cinzia SilvestriDichiarazioni mendaci e Decreto Rilancio (2): novità – 10.8.2020
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Regolamento Edilizio Comune Venezia 2020

Regolamento Edilizio Comune Venezia 2020

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI VENEZIA 2020

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


E’ tutto collegato. Mentre la Regione Toscana si organizza per ridurre il traffico veicolare e ridurre così le emissioni di biossido di azoto e PM10, Venezia si dota di nuovo Regolamento Edilizio vigente dal 15.2.2020, che dialoga con la materia ambientale e dispone misure utili all’attuazione  di piani “superiori”. Si segnala ad esempio l’art. 67 del nuovo regolamento. Nulla di nuovo invero perché il legislatore Nazionale da tempo impone, suggerisce, agevola l’alimentazione elettrica. Il tempo passa e lentamente si metabolizza il passaggio obbligato. Così  l’art. 67 subordina il rilascio del titolo abilitativo alla installazione di infrastrutture elettriche:

ART. 67: RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Per gli edifici di nuova costruzione ad uso residenziale, per gli interventi di nuova costruzione ad uso non residenziale con superficie utile superiore a mq. 500 e per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla predisposizione di allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

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SUBAPPALTO AL 50% – Sblocca cantieri (3)

SUBAPPALTO AL 50%
Appalti : “Sblocca cantieri” – DL 32/2019 vigente al 19.4.2019
art. 105 Dlgs. 50/2016
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Anche l’art. 105 Dlgs. 50/2016 (vedi commento all’art. 216 in questo sito) subisce modifiche interessanti in materia di subappalto; articolo già modificato dal Dlgs. 56/2017 con vigenza dal 20.5.2017.
Il Governo, Decreto Legge 32/2019, prevede che il  subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti

  • nel bando di gara e
  • non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture” (art. 105, comma 2).

La soglia per il subappalto aumenta dal 30% al 50% . Le stazioni appaltanti possono indicare le quote nella relativa gara.
L’art. 105 Dlgs. 50/2016 subisce dunque ....continua lettura e schema art. 105 Dlgs. 50/2016 – sub appalti DL 32.19 

adminSUBAPPALTO AL 50% – Sblocca cantieri (3)
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