Appalti: Testo DL 32/2019 – Sblocca Cantieri – vigente al 19.4.2019 (1)

Testo DL 32/2019 – Sbocca cantieri
vigente dal 19.4.2019
segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente


Compare in gazzetta Ufficiale del 18.4.2019 con immediata vigenza al 19.4.2019 i Decreto Legge “Sblocca Cantieri” o meglio – Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Numerose le modifiche al Codice Appalti Dlgs. 50/2016
Sblocca cantieri DL 32/2019
 

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Appalti: avvalimento e certificazioni ambientali

Appalti: Avvalimento e certificazioni anche ambientali
EMAS, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001…
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 1.3.2019


La questione dell’avvalimento delle certificazioni non è stata pacifica ed anzi costituisce buon esempio della spaccatura tra decisioni (sentenze) della magistratura e pareri precontenziosi[1]dell’Anac (art. 211 Codice appalti); poteri e posizioni a volte discordi tra loro e forieri di confusione applicativa. L’avvalimento delle certificazioni anche ambientali è ammesso purchè risulti da chiaro testo contrattuale l’effettivo affidamento tra impresa ausiliaria e ausiliata (cfr. art. 89 Codice appalti).
Avvalimento
L’articolo 89 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50/2016) , disciplina  l’istituto dell’avvalimento che permette all’operatore economico di avvalersi della capacità, dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di altri soggetti, per partecipare ad una procedura di gara.
Non sono oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e quelli d’idoneità professionale. L’art. 89 Dlgs. 50/2016 esclude espressamente l’avvalimento della iscrizione all’albo dei gestori ambientali.
L’anno 2017 si distingue per avere precisato, a mezzo di sentenze … continua lettura avvalimento e certificazioni 
[1]Soft law – il parere di precontenzioso vincolante è impugnabile avanti alla Giustizia Amministrativa

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Concessioni idroelettriche (2): quali beni passano alle Regioni?

Concessioni di Grandi Derivazioni idroelettriche (2)
Quali beni passano alla Regione?
art. 12 comma 1 Dlgs. 79/99 – art. 11 quater L. 12/2019 – DL 135/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 17.2.2019


L’art. 12 Dlgs. 79/99 subisce, con il DL 135/2018 art. 11 quater (convertito in Legge n. 12/2019 con vigenza dal 12.2.2019), radicale modifica e rivisitazione.
Come già indicato nel precedente articolo su questo sito, l’art. 11 quater si occupa delle grandiconcessioni idroelettriche ed è diviso in due parti (a) e b)).
La parte b) ha abrogato alcuni commi dell’art. 12 citato. commi 2, 4, 8-bis e 11 (e 3,5 già precedentemente abrogati)
La parte a) invece ha sostituito i commi 1 e 1 bis con ben 7 commi da 1bis a 1 septies.
Occupiamoci del primo comma dell’art. 12; comma 1 che ha una corrispondenza diretta col RD 1755/33 artt. 25 e 26 e segna il passaggio di proprietà dei beni, relativi alle concessioni dalla Stato (poi Enel), alle Regioni; Regioni che costituiscono vera novità del nuovo testo.
1) Nuovo comma 1 art. 12 Dlgs. 79/99
Recita la prima parte del comma 1
«1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all’articolo 25, primo ….continua lettura commento e schema su art. 12 comma 1 Dlgs. 79/99 art. 11 quater 

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Concessioni Grandi Derivazioni Idroelettriche (1): L. n. 12/2019

Concessioni di Grandi Derivazioni idroelettriche (1)
art. 11 quater L. 12/2019 – DL 135/2018
Abrogazioni – Restyling
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.2.2019


Il DL 135/2018 è stato convertito in Legge n. 12/2019 con vigenza dal 12.2.2019.
L’art. 11 quater si occupa delle grandiconcessioni idroelettriche ed è diviso in due parti (a) e b)). Pare opportuno indicare dapprima la parte b) del testo ovvero le abrogazioni intervenute che colpiscono l’art. 12 del Dlgs. 79/99 e l’art. 37  del DL 83/2012 /L. 134/2012.
Vai alla lettura art. 11 quater DL 135.18 e L. 12.2019
1) “Art. 11 quater del DL 135/2018/L 12/2019
Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

  1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con ledisposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all’articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:…”

2) Oggetto di attenzione del legislatore sono dunque le “grandi derivazioni idroelettriche” che l’art. 6 comma 2 RD 1175/33descrive:
“..6. 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto ….continua lettura articolo e schemi abrogazioni art. 11 quater

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Conferenza Servizi: Circolare 4/2018 – "Buongiorno"

Circolare 4/2018 – Conferenza di Servizi
Ministero P.A. – chiarimenti
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Lodevole la Circolare dell’Avvocato Buongiorno – e Ministro della Pubblica Amministrazione – , che cerca di porre chiarimenti esaustivi al procedimento della Conferenza Servizi. Circolare del 3.12.2018, pubblicata sul sito del Ministero, e composta di 4 schede riassuntive, esplicative che riportano “domande e risposte”. Nei limiti della valenza di una circolare, priva di contenuto normativo, il Ministero ha fornito chiarimenti attendibili che certamente aiutano gli operatori quantomeno ad uniformare l’applicazione di tale istituto.
Si allega testo della Circolare 4/2018 Min. P.A —->  Circolare Buongiorno

adminConferenza Servizi: Circolare 4/2018 – "Buongiorno"
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Decreto Sicurezza: DL 113/2018 convertito in Legge

Decreto Sicurezza – pubblicato in Gazzetta. Uff. 3.12.2018
DL 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018 – vigente al 3.12.2018
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3.12.2018 il Decreto Sicurezza (DL 113/2018 –  L. 132/2018).
Il Decreto si occupa dei permessi di soggiorno, cittadinanza, occupazioni di edifici; modifica il codice della strada, punisce l’accattonaggio, modifica il codice di procedura penale, precisa sulle priorità della confisca dei beni… ma prevede anche l’obbligo di predisporre un piano di emergenza per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti….
Si allega testo del DL 113/2018 convertito in Legge: Decreto Sicurezza 113.2018

adminDecreto Sicurezza: DL 113/2018 convertito in Legge
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Decreto Sicurezza: obbligo Piani di Emergenza impianti stoccaggio

Decreto Sicurezza – Piani di emergenza impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti
DL. 113/2013 convertito in Legge n. 132/2018
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


L’art. 26 bis del DL 113/2018 impone ai gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione rifiuti di predisporre un piano di emergenza entro il 3 marzo 2019….
(( Art. 26-bis Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorita’ locali competenti; d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna e’ riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 e’ predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 e’ predisposto allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso; c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita’ locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 e’ riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione. 10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

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Videosorveglianza e Decreto "Sicurezza"

Decreto Sicurezza in vigore dal 3.12.2018
DL 113/2018 convertito in Legge 132/2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Decreto Sicurezza è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’art. 35 – quinquies elargisce i fondi per realizzare ciò che il DL 14/2017 aveva già sancito e predisposto, forse inutilmente.
In particolare si invita alla lettura dell’art. 35 quinquies con la nota di riferimento poco conosciuta e dimenticata dalla amministrazioni.
Art. 35-quinquies DL 113/2018 – Videosorveglianza
1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e’ incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell’interno per la realizzazione di investimenti.

Riferimenti normativi – Per completezza di informazione si riporta il testo dell’art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’):

«Art. 5 (Patti per l’attuazione della sicurezza urbana).

1. In coerenza con le linee generali di cui all’art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificita’ dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita’ diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita’, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche’ attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza;

b) promozione e tutela della legalita’, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche’ la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’art. 9, comma 3; c-bis) promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarieta’ sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalita’, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita’ del Piano nazionale per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale.

2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu’ rappresentative.

2-ter. Ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e’ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita’ di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche’ i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.

2-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, supplemento ordinario:

«Art. 1. – (Omissis). 140. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita’, mobilita’ sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita’ delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita’ industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta’ metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L’utilizzo del fondo di cui al primo periodo e’ disposto con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita’ di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita’ e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l’intesa puo’ essere raggiunta anche successivamente all’adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. (Omissis).».

adminVideosorveglianza e Decreto "Sicurezza"
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Criteri Minimi Ambientali – illuminazione pubblica – bandi

(C.A.M.) – Criteri  ambientali minimi  per  «l’affidamento  del  servizio   di illuminazione pubblica» – DM 28.3.2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in collaborazione Rivista Recoverweb – giugno 2018 pag. 72,73


Il Ministero dell’Ambiente ha emesso Decreto del 28.3.2018 pubbl. Gazz. Uff. 28.4.2018 sui C.A.M. relativi alla illuminazione pubblica (servizio) con vigenza entro 120 giorni ovvero al 28.8.2018.  Il DM/Illuminazione è occasione per ricordare l’evoluzione normativa e la struttura tipica dei CAM che impone la previsione nei bandi di gara di alcune clausole contrattuali basiche e premianti, il cui mancato rispetto viene sanzionato con la previsione di apposite penali.
continua lettura articolo CAM recowerweb

adminCriteri Minimi Ambientali – illuminazione pubblica – bandi
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V.I.A.: sanzioni -schema comparato art. 29 Dlgs. 152/2006

V.I.A. e sanzioni: modifiche all’art. 29 Dlgs. 152/2006
Novità del Dlgs. 104/2017
In collaborazione con la rivista Recoverweb – articolo pubblicato marzo 2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 29 del Dlgs. 152/2006, che disciplina il sistema sanzionatorio della V.I.A[1].,  è stato ampiamente revisionato dal Dlgs. 104/2017.
Si segnalano alcune novità.

  • Controllo: viene espunto dal testo del nuovo art. 29 ogni riferimento al sistema di controllo affidato al “sistema agenziale” ovvero all’ARPA. L’art. 29 è dedicato solo al “sistema sanzionatorio” e non a “controllo e sanzioni”.
  • Sanzioni nel sistema previgente: L’art. 29 previgente articolava le sanzioni come misure ripristinatorie …...continua lettura articolo – sanzioni VIA recoverweb

[1]Valutazione Impatto Ambientale

adminV.I.A.: sanzioni -schema comparato art. 29 Dlgs. 152/2006
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Inceneritori .. decide la Corte di Giustizia UE

Rifiuti.Norme interne in materia di termovalorizzazione rimessione alla CGCE
TAR Lazio Sez. I n. 4574 del 24 aprile 2018
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Il TAR Lazio rimette alcune questioni alla  Corte di Giustizia UE.
1) la prima questione pregiudiziale è importante perchè pone in luce le mancanze della legislazione italiana rispetto alla direttiva 2008/98/CE: “Dica la Corte di Giustizia UE se gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE, unitamente ai “considerando” 6, 8, 28 e 31, ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – laddove qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi considerati secondo l’illustrazione degli Allegati e delle Tabelle di cui al d.p.c.m. quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e che garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla richiamata Direttiva”.
2) Anche la secondo questione pone in luce una finalità primarie e dimenticata degli impianti di incenerimento ovvero quella di limitare il conferimento in discarica: “In subordine, se non osta quanto sopra richiesto, dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – laddove qualificano gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento di rifiuti in discarica”.
3) La terza questione colpisce i poteri attribuiti al PCM anche in assenza di V.A.S.: “Dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 2001/42/CE, anche in combinato disposto tra loro, ostino all’applicazione di una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – la quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa con proprio decreto rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in essere nonché determinare il numero, la capacità e la localizzazione regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo determinato, con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, senza che tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE”.

Vai alla lettura ordinanza TAR Lazio  4574.18 UE

adminInceneritori .. decide la Corte di Giustizia UE
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Appalti: Direttore dei Lavori – Linee Guida

Regolamento – Direttore Lavori e direttore dell’esecuzione

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta ufficiale 15.5.2018 il Decreto 49/2018 vigente al 30.5.2018  con Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
Regolamento che disciplina le funzioni e i rapporti tra il Direttore Lavori e gli appalti ex Dlgs. 50/2016   ……..vai alla lettura del decreto intero. Direttore Lavori 

adminAppalti: Direttore dei Lavori – Linee Guida
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Termine per bonifiche: 30 giorni sono pochi…

Bonifica e termini: 30 giorni sono pochi
TAR 174/2018 – CZ – Calabria
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Margherita Pepe


La P.A. non può imporre termine di soli 30 giorni per l’esecuzione di una bonifica laddove il termine di legge è di 6 mesi e deve inoltre considerare la difficoltà della bonifica ed i tempi congrui per l’esecuzione. La P.A. inoltre non può imporre oneri ed obblighi a colui che non è il responsabile dell’inquinamento.

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La società S. richiedeva l’annullamento di un provvedimento del Direttore Generale per la Qualità della Vita dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale le si richiedeva di presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, un progetto di bonifica di una discarica di proprietà della società basato sulla rimozione della stessa.
Tra i vari motivi di annullamento, la ricorrente….continua lettura articolo TAR 174/2018 
 

adminTermine per bonifiche: 30 giorni sono pochi…
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Direttore dei Lavori e Appalti – parere del CdS

Direttore dei lavori nel codice appalti – schema di decreto
Consiglio di Stato parere – 12.2.2018
segnalazione a cura Cinzia Silvestri


Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;

Risponde il Consiglio di Stato con parere del 12.2.2018 allo schema di decreto, adottato in attuazione dell’art. 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici.
Il documento è interessante perchè “.. individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività descritta all’art. 101, comma 3, del medesimo Codice, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità (art. 111, comma 1);..”

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5267BTCAOR2WCE3O4TXYSVTSWM&q=direttore

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Legge comunitaria 2017

Pubblicata Legge Comunitaria n. 167/2017
Come cambia il codice Ambientale e non solo…..
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 ovvero Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2017 pubblica in Gazzetta ufficiale del 27.11.2017.
Parte del testo è dedicato al codice ambientale che cambia in alcune sue parti innovando anche le
norme relative alla Autorizzazione integrata Ambientale.
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ANAC/APPALTI: cause di esclusione

ANAC/APPALTI: mezzi di prova e cause di esclusione 
Reati ex Dlgs. 231/2001 – causa di esclusione – Linee Guida n. 6
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Con Provvedimento dell' 11.10.2017 l'ANAC pubblica aggiornamento
al decreto legislativo 19  aprile  2017,n.  56  delle linee guida n. 6,
di attuazione del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle
carenze nell'esecuzione di un precedente  contratto  di  appalto  che
possano  considerarsi  significative  per  la   dimostrazione   delle
circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett.  c)  del
Codice».
Leggi provvedimento ANAC - cause esclusione appalto 
L'ANAC indica le ipotesi, non tassative, in cui l'esclusione dall'appalto
viene applicata e tra queste viene indicata anche la violazione del
Dlgs. 231/2001 ovvero la responsabilità della Società per determinati
reati presupposto. E ciò pone sempre più rilevanza al modello organizzativo
che sembra assumere valore obbligatorio (pur essendo facoltativo).
Scrive il provvedimento:
"...2.1. Rilevano quali cause di  esclusione  ai  sensi  dell'art.  80,
comma 5, lettera c)  del  codice  gli  illeciti  professionali  gravi
accertati  con  provvedimento  esecutivo,  tali  da  rendere   dubbia
l'integrita' del concorrente, intesa come moralita' professionale,  o
la  sua  affidabilita',   intesa   come   reale   capacita'   tecnico
professionale,   nello   svolgimento   dell'attivita'   oggetto    di
affidamento.  Al  ricorrere  dei  presupposti  di  cui   al   periodo
precedente,  gli  illeciti  professionali  gravi  rilevano  ai   fini
dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile,  penale
o amministrativa dell'illecito.
  2.2. In particolare, rilevano le  condanne  non  definitive  per  i
reati di seguito indicati a  titolo  esemplificativo,  salvo  che  le
stesse configurino altra causa  ostativa  che  comporti  l'automatica
esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell'art.  80  del
codice:
    a. abusivo esercizio di una professione;
    b.  reati  fallimentari   (bancarotta   semplice   e   bancarotta
fraudolenta,   omessa   dichiarazione   di   beni   da    comprendere
nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
    c. reati tributari ex decreto legislativo  n.  74/2000,  i  reati
societari, i delitti contro l'industria e il commercio;
    d. reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e  c)
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380,  con  riferimento  agli  affidamenti  aventi  ad
oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
    e. reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001...
adminANAC/APPALTI: cause di esclusione
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ARPA e poteri – Corte Cost. n. 132/2017

ARPA e poteri – consultivi e di controllo
 Corte Cost. 132/2017  
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Corte Costituzionale con sentenza 132/2017 ricorda l’ambito dei poteri delle Agenzie Regionali per l’ambiente che rimangono confinati nella natura tecnica delle attività svolte; natura tecnica che si esprime nelle attività  di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale.
Le ARPA non possono svolgere attività di amministrazione attiva che sono espressione della discrezionalità amministrativa e che comportano la ponderazione di interessi che attendono dunque all’ambito della politica ambientale.
Nel caso di specie invero una legge regionale aveva delegato alle ARPA funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia, conferendo dunque poteri di amministrazione attiva.

adminARPA e poteri – Corte Cost. n. 132/2017
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V.I.A.: Allegato IVbis – contenuti Studio Preliminare

Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale
art. 19 Dlgs. 152/2006 e allegato IVbis
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il previgente art. 20 Dlgs. 152/2006 è stato trasfuso e modificato nell’art. 19 riformato dal Dlgs. 104/2017.
L’Allegato IVBis è stato inserito dal Dlgs. 104/2017 ed indica il contenuto dello Studio Preliminare che è disciplinato dal nuovo art. 19 del Dlgs. 152/2006 che ha innovato termini e procedimento.
L’art. 19 prevede infatti che ..continua lettura schema allegato IV bis

adminV.I.A.: Allegato IVbis – contenuti Studio Preliminare
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V.I.A.: termini perentori per il procedimento

TERMINI PERENTORI per il procedimento di verifica V.I.A.
Schema di confronto tra l’art. 20 previgente e l’art. 19 Dlgs. 152/2006
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Cambia il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A..
Il previgente art. 20 Dlgs. 152/2006 è stato trasfuso e modificato nell’art. 19 riformato dal Dlgs. 104/2017.
Di seguito schema di confronto dell’art. 20 previgente e dell’art. 19 Dlga 152/2006 (come riformato dal Dlgs. 104/2017).
L’art. 19 prevede la perentorietà dei termini del procedimento di verifica di assoggettabilità; termini espressamente indicati (30, 45 giorni, tempestivamente..). Termini perentori per il proponente e per la Pubblica Amministrazione ma il legislatore esprime sanzione di archiviazione dell’intero procedimento solo a carico del proponente che non abbia rispettato il termine di 45 giorni per la integrazione richiesta dalla P.A.. Nulla esprime…continua lettura articolo e schema art. 20 e 19 Dlgs. 152/2006 come riformato dal Dlgs. 104/2017 
– La lettura del documento e dello schema di confronto richiede password che puoi richiedere inviando mail a cinzia.silvestri@studiolgaleambiente.it o tramite iscrizione a mailing list del sito www.studiolegaleambiente.it

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Diritto di accesso civico: Circolare del Ministero n. 2/2017

Accesso civico …sempre più complicato
Circolare del Ministro Madia n. 2/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Avv. Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 13.7.2017 la circolare del Ministro Madia n. 2/2017 sull’Accesso Civico (leggi)
Le norme sulla trasparenza della P.A.  inaugurate con il Dlgs. 33/2013 avevano visto dare alla luce l’art. 5 che poneva il buon proposito di consentire l’accesso, cosiddetto civico, ad ogni cittadino sulle informazioni e dati della pubblica amministrazione. La semplicità del concetto di accesso alla vita della Amministrazione subisce subito precisazione nelle Linee Guida Anac; linee Guida che ormai spaventano qualsiasi giurista per la complessità, farraginosità delle declinazioni intrise di aulici propositi ma che in concreto creano ancora più difficoltà di comprensione. Ed infatti interviene persino questa Circolare del Ministro Madia che si pone sul solco della complicazione della vita di ogni cittadino. Circolare che precisa, indica, adempimenti, protocolli, registrazioni alle amministrazioni ma che in realtà pone puntelli e limiti proprio all’accesso civico che doveva, poteva, aprire le porte al cittadino alle informazioni che gli sono dovute. La Pubblica amministrazione lavora per il cittadino che ha tutto il diritto di controllare, verificare, accedere liberamente all’attività compiuta. Così non è.
Si riportano i primi tre semplici commi dell’art. 5 Dlgs. 33/2013 vigente dal 21.6.2016:

“..1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto….”

 
 
 

adminDiritto di accesso civico: Circolare del Ministero n. 2/2017
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Conferenza di Servizi per la V.I.A.: novità

Conferenza di Servizi per V.I.A: modificato l’art. 14 L. 241/90
 Schema di raffronto dell’art. 14 comma 4 prima e dopo il Dlgs. 104/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Dlgs. 104/2017 modifica anche l’art. 14 comma 4 L. 241/90 confermando la modalità sincrona della conferenza di servizi come indicata nell’art. 14 ter della L. 241/90 ma rinviando alla procedura prevista nel nuovo articolo 27 – bis introdotto proprio dal Dlgs. 107/2017..Leggi schema art. 14 comma 4 L. 241/91 e nuovo art. 27bis Dlgs. 152/2006 


adminConferenza di Servizi per la V.I.A.: novità
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Decoro pubblico: deturpamento di cose altrui….

Deturpamento cose altrui – Decoro pubblico: Legge 48/2017
Poteri ai Sindaci nella lotta contro il decoro
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge 48/2017 (lotta per il decoro urbano) conferma quanto previsto nel DL 14/2017 .
La Legge modifica l’art. 639 c.p. relativo al deturpamento ed imbrattamento di cose altrui inserendo un quinto comma che prevede per il condannato una “scaletta di obblighi alternativi”

  • ripristino e ripulitura dei luoghi
  • rimborso delle spese sostenute

attività non …….continua lettura articolo L. 48/2017 

adminDecoro pubblico: deturpamento di cose altrui….
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Decoro Pubblico -Videosorveglianza: IMU e TASI

Videosorveglianza in luoghi pubblici – incentivo
Convertito in Legge 48/2017 il DL 14/2017
Spese a cura di Privati e sgravio IMU o TASI
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 48/2017 del Decreto Legge 14/2017 (Legge 48/2017 decoro urbano) Legge, che ha apportato molte modifiche al Decreto legge, in vigore dal 21.4.2017.
Il Comune è tenuto ad occuparsi della sicurezza urbana e ad assumere le relative spese. Vero è che spesso le Casse del Comune sono vuote o comunque insufficienti e dunque i cittadini rimangono in balia dell’inerzia amministrativa.
La novità della L. 48/2017 risiede anche della previsione della videosorveglianza come mezzo di tutela del decoro urbano ed anche della criminalità. La messa in opera di sistemi di videosorveglianza viene incentivata e permette anche ai privati, anche… continua lettura articolo  DL 14.17 decoro

adminDecoro Pubblico -Videosorveglianza: IMU e TASI
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