Decreto Legge “Ristori” – semplificazioni

Decreto Legge “Ristori” – semplificazioni

Lavoro, Imprese, Giustizia – questi i temi affrontati dal Decreto Ristori.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 28.10.2020 il decreto Legge “Ristori” con vigenza al 29.10.2020. Il Governo cerca di semplificare alcune attività in particolare dedica alcuni articolo alla gestione giudiziaria di deposito documenti e udienze. La trattazione cartolare, cosiddetta, comprime il diritto al contraddittorio e si registra la preferenza a non effettuare neppure l’udienza con mezzi a distanza per problematiche organizzative della Pubblica amministrazione. Questo decreto sembra legittimare depositi via pec, così semplici. Attendiamo la fase applicativa che si pone su altro piano.

Decreto Legge Ristori

Cinzia SilvestriDecreto Legge “Ristori” – semplificazioni
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RIFIUTI E ABROGAZIONI

RIFIUTI E ABROGAZIONI

RIFIUTI E ABROGAZIONI ELENCO

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


ABROGAZIONI – RIFIUTI

Art. 7 d.lgs. .116/2020 – abrogazioni

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 22.9.2020


Il d.lgs. 116/2020 all’art. 7 inizia con alcune abrogazioni di norme ormai inutili o rielaborate dal nuovo testo. Espunge qualche norma ancora riferita al Sistri ma non solo. Si allega breve griglia delle abrogazioni intervenute sul d.lgs. 152/2006

Dlgs. 116.2020 rifiuti abrogazioni

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Cinzia SilvestriRIFIUTI E ABROGAZIONI
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RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE – RIFORMA AMBIENTALE – 19.9.2020

RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE – RIFORMA AMBIENTALE – 19.9.2020

RIFORMA AMBIENTALE: RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Riforma Ambientale – Rifiuti, RAEE, Veicoli fuori uso, discariche

segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Deve essere l’effetto delle elezioni che oltre a veder sorgere nelle nostre città mille cantieri di manutenzione strade, parchi e giardini, vede anche una produzione normativa su temi sempre un po’ dimenticati e chiamati ora, come di moda, “economia circolare”.

Il 3 settembre 2020 il legislatore ha prodotto normativa di adeguamento alle direttive comunitarie che da tempo sono dovute e alle quali gli operatori già si ispirano.

Per il momento si indica solo un breve elenco di aggiornamento:

La prima a comparire (già pubblicata su questo sito) è quella sulla rivoluzione RIFIUTI  – d.lgs. 116.2020 Rifiuti

A seguire è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il d.lgs. 119/2020  sui VEICOLI FUORI USO –  Dlgs 119.2020 veicoli fuori uso

Ancora segue il Dlgs  118/2020   che riforma il settore RAEE (Rifiuti Elettrici ed Elettronici) d.lgs. 118.2020 RAEE

Non da ultimo, il legislatore ha riformato anche la disciplina delle DISCARICHE  con  d.lgs. 121.2020 discariche

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Cinzia SilvestriRIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE – RIFORMA AMBIENTALE – 19.9.2020
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AUTORITA’ PER LA LAGUNA DI VENEZIA… A ROMA – 20.8.2020

AUTORITA’ PER LA LAGUNA DI VENEZIA… A ROMA – 20.8.2020

Autorità per la Laguna di Venezia …a Roma.

MO.S.E. – la rivoluzione dell’art. 95 D.L . 104/2020 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 20.8.2020


Il DL del 14.8.2020 art. 95 ha istituito l’Autorità per la Laguna di Venezia (ALV?) operando una significativa rivoluzione di sistema. L’Autorità sarà controllata direttamente dal  Ministero infrastrutture e trasporti (Roma) pur avendo sede fisica a Venezia.

Diciamo subito che il comma 15 dell’art. 95  prevede che nelle more della piena operatività della nuova Autorità tutto rimane immutato ovvero le  funzioni, attività poteri sono svolte dalle amministrazioni e dagli enti competenti nei diversi settori. Così forse esiste il tempo per ponderare meglio lo spostamento a Roma del Controllo del MOSE, ad esempio, ed il Parlamento, che entro ottobre 2020 dovrà pronunciarsi, riuscirà a sistemare qualche stortura.

Bisogna ricordare che l’art. 18 comma 3 DL 90/2014 ha soppresso il Magistrato delle acque (1963) per le province venete e di Mantova e trasferito le relative funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, ad oggi operante. Il controllo e le funzioni “lagunari” sono sempre rimaste legate al territorio. Tant’è che  l’art. 18 comma 3 del DL 90/2014 convertito con Legge 114/2014 prevedeva inoltre di trasferire (con apposito DPCM) alla città Metropolitana di Venezia (ex Provincia) tutte le competenze lagunari anche di polizia. Trasferimento che manteneva su Venezia il controllo. Ebbene l’art. 95 del DL 14.8.2020 ha spazzato via ogni passaggio, istituito l’ALV e rimesso il controllo a Roma a mezzo del Ministero.

La relazione al Decreto Legge agostano ricorda anche le leggi speciali di Venezia.

La L. 366/1963 definiva l’ambito Lagunare, il perimetro, che si estende dalla foce de Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brontolo). Legge che affidava al magistrato delle Acque il controllo di tale perimetro acqueo.

Seguiva la prima legge speciale di Venezia n. 171 del 1973 recante “interventi per la salvaguardia di Venezia” che fissava tre obiettivi (salvaguardia fisica, ambientale e socioeconomica) da attuare attraverso provvedimenti attuativi dello Stato, del Magistrato acque, regione ed enti locali.

Nel 1984 interviene la legge speciale n. 798 che prevede finanziamenti ma soprattutto istituisce un Comitato di indirizzo per coordinare i vari interventi. La Legge speciale 798/1984 pone anche la questione nota del MO.S.E. ovvero definisce i criteri generali del progetto per gli interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili.

Ebbene l’insieme di tutte le funzioni, poteri indicati nelle 3 leggi speciali veneziane confluiscono ora, grazie all’art. 95 del DL agostano, nella nuova Autorità per la Laguna di Venezia.

Il comma 2 dell’art. 95 citato riepiloga parte dei poteri e funzioni dell’ALV.

Il MO.S.E. è centrale; il controllo è capillare. La lettera d) del comma 2 indica che l’ALV “svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento dei servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, può costituire…una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinate mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un pianto che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione..”.

 Inutile dire che questa disposizione rimanda alle vicende corruttive che hanno interessato il MOSE e che rinvia a quelle società costituite proprio per il MOSE che hanno creato un sistema facile e abusato che conosciamo per cronaca. In ogni caso l’art. 95 si occuperà anche delle società ancora operative (meglio in altro articolo).

Una prima riflessione collega la visita di Conte (Governo) al Mose, in occasione del Collaudo avvenuto qualche settimana fa. Questa rivoluzione operativa è frutto della visita di Conte al MOSE? Perché inserirla nel decreto Agostano? Quale è la ragione di urgenza che la sostiene?

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Cinzia SilvestriAUTORITA’ PER LA LAGUNA DI VENEZIA… A ROMA – 20.8.2020
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Incenerimento e qualifica in R1- 11.8.2020

Incenerimento e qualifica in R1- 11.8.2020

Incenerimento e Recupero in R1

Importanza e finalità – T.R.G.A. Bolzano n. 294/2016 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Leggi articolo pubblicato su rivista Recoverweb giugno 2020.

Incenerimento e Recupero in R1

Importanza e finalità – T.R.G.A. Bolzano n. 294/2016

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.8.2020


La sentenza del TRGA sez. Bolzano n. 294/2016 richiama l’attenzione su tema delicato e poco compreso, anche perché legato agli impianti d’incenerimento, da sempre avversati dalla comunità. La questione affrontata dal TRGA riguarda la richiesta di modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale dell’inceneritore di Bolzano in R1 (recupero – utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia). Passaggio voluto dal legislatore del 2014 (D.L. n. 133/2014 e L. n. 164/2014 art. 35, comma 5) per tutti gli inceneritori che dunque sono tenuti a dismettere la destinazione allo smaltimento (D10). Il recupero di energia, dal 2014, è dunque finalità degli inceneritori.

Recupero energetico che aiuta gli inceneritori al passaggio, anch’esso voluto dal legislatore del 2014, dalla capacità nominale dell’impianto (tonnellate di rifiuti al giorno) che viene fissata dalla amministrazione, al “carico termico”, che permette all’impianto di viaggiare a saturazione, a pieno carico, senza limiti giornalieri.

La qualifica in R1 porta con se’ alcuni benefici: consente, ad esempio, di raccogliere maggiori rifiuti (che aiutano il carico termico) ed anche di abbattere l’ecotassa; benefici che trovano ragione proprio nell’evitare lo smaltimento.

FORMULA DI EFFICIENZA ENERGETICA

Il legislatore italiano (Dlgs. n. 205/2010), uniformandosi alla Direttiva CE 2008/98, riportava, nell’allegato C della Parte IV del Dlgs. 152/2006 la nota (4) che indicava la “formula” per il calcolo dei livelli di efficienza e di recupero del contenuto energetico dei rifiuti urbani; nel 2011 venivano emanate le Linee Guida UE sull’R1; Linee Guida che seppur non vincolanti sono state poste alla base delle valutazioni di efficienza.

La “formula” di efficienza energetica peraltro è mutata nel tempo. La prima formulazione della nota 4 sopra citata (Dlgs 205/2010) è stata sostituita dall’art. 1 comma1, DM 7 agosto 2013 e poi dall’ art. 1, comma1, D.M. 19.5.2016 n. 134. Modifiche che hanno introdotto il fattore climatico, non previsto nelle Linee Guida UE del 2011.

Ciò che più conta è che l’impianto d’ incenerimento, per sua vocazione recuperatore di energia, ottiene la qualifica in R1 tutte le volte che i calcoli di efficienza rispettano la formula e l’amministrazione è chiamata solo a “verificare” tale sistema.

LEGAME TRA CARICO TERMICO E R1

Permettere all’impianto il carico termico significa consentire di “bruciare” (anche se termine improprio) a pieno carico. La qualifica in R1, in termini di energia, è conseguenziale e facilitata anche dal carico termico. Sono due punti che dialogano ma non sono inscindibili. Significa che l’impianto che viaggia col carico termico potrebbe non raggiungere l’efficienza energetica di cui alla formula sopradetta (caso raro), senza però incidere sul “carico termico”. Il Carico termico aiuta la qualifica in R1 che a sua volta agevola il carico termico. Tuttavia non si può concludere che se non si ottiene R1 allora non si può viaggiare a carico termico. La conseguenza sarebbe il ritorno ad uno stato non permesso dal legislatore del 2014 ovvero la capacità nominale dell’impianto, che consente di “bruciare” solo alcune tonnellate di rifiuti al giorno (imposte dalla amministrazione) con la finalità dello smaltimento (D10).

Il CASO

In questo quadro di riferimento, la sentenza del TRGA Bolzano n. 294/2016 precisa alcuni contenuti a fronte delle contestazioni della associazione ambientalista che impugnava proprio la qualifica in R1 ottenuta dall’impianto di Bolzano.

Il Tribunale ripercorre la storia normativa e ricorda il compito di “verifica” delle amministrazioni sul punto: “ Poco tempo dopo entrava in vigore il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge con L. 11 novembre 2014, n. 164. Per quanto di interesse nella presente causa, tale decreto legge prevedeva all’art. 35, comma 5, che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali”.

Modifica non sostanziale (R1)

La Società dunque presentava modifica non sostanziale per ottenere la qualifica in R1 che subito veniva concessa dalla amministrazione.

Si consideri che il favore del legislatore permette di considerare la richiesta di qualifica in R1 (che consegue ad almeno 1 anno di funzionamento dell’impianto) quale modifica NON sostanziale e dunque considerata priva di impatti ambientali.

Il Tribunale conferma la correttezza della  istanza di modifica non sostanziale in quanto “non si è in presenza di alcun incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia…La nuova classificazione dell’impianto da D10 a R1 non comporta quindi nessuna modifica all’impianto stesso, che del resto, come già detto sopra, sin dall’inizio era stato concepito per massimizzare l’efficienza energetica. …”.

Continua il TAR: “..Anche nel piano di gestione rifiuti della Provincia Autonoma di Bolzano (all. 2 della Provincia) si prevedeva espressamente l’utilizzo del calore dall’incenerimento dei rifiuti. … Con l’incenerimento il volume dei rifiuti si riduce a un decimo e a un terzo il peso. L’energia del processo d’incenerimento può essere utilizzata in forma di energia elettrica o calore. L’utilizzo di calore dall’incenerimento dei rifiuti sostituisce 1.500 m3/anno di metano” e al punto 5.3.2 che “per l’Alto Adige, dove è prevista la realizzazione di un unico impianto da 100.000 – 130.000 ton/anno e con una disponibilità di suolo per la realizzazione di nuove discariche estremamente limitata, si può affermare che il trattamento termico dei rifiuti con recupero energetico è ambientalmente e economicamente migliore rispetto alle altre forme di pretrattamento”.

SMALTIMENTO

Il Tribunale inoltre sottolinea questione non ancora compresa: “ Del tutto infondata è al riguardo l’affermazione delle ricorrenti che “l’attività di trattamento termico dei rifiuti debba essere qualificata come smaltimento”. Ed invero, la sentenza C-458/00 del 13.2.2003 della Corte di Giustizia Europea richiamata al riguardo dalle ricorrenti non è più applicabile al caso de quo, in quanto la Direttiva (CE) 19 novembre 2008, n. 98, relativa ai rifiuti ora riporta una formula per il calcolo dei livelli di efficienza e di recupero del contenuto energetico dei rifiuti urbani, qualora essi siano destinati alla produzione di energia elettrica e/o termica…A partire dall’anno 2008, quindi, è univoca la definizione di impianto di recupero energetico, definizione subordinata al raggiungimento di standard minimi energetici prestazionali. Alla luce di quanto precede, appare corretta la decisione dell’Amministrazione provinciale di considerare il passaggio da D10 a R1 dell’impianto de quo come modifica non sostanziale….”

Cinzia SilvestriIncenerimento e qualifica in R1- 11.8.2020
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Dichiarazioni mendaci e Decreto Rilancio (2): novità – 10.8.2020

Dichiarazioni mendaci e Decreto Rilancio (2): novità – 10.8.2020

DICHIARAZIONI MENDACE – ANNULLAMENTO D’UFFICIO?

Decreto Rilancio e semplificazioni amministrative (2)

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.8.2020


Il DL del 19 maggio 2020 n. 34 è stato convertito con Legge del 17 luglio 2020 n. 77 – Decreto Rilancio. Legge che disciplina le misure urgenti connesse all’emergenza Covid fino al 31.12.2020.

Il Decreto convertito dedica l’art. 264 alla “semplificazione” dei procedimenti amministrativi ed il primo comma è diviso in 6 punti dalla lettera a) alla lettera f). Punti che trovano premessa del primo comma che indica la finalità che aspira alla “massima semplificazione”, alla “accelerazione dei procedimenti amministrativi” ma soprattutto alla “rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese”.Tale obiettivo “massimo” è “in relazione all’emergenza Covid, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (maggio 2020) e fino al 31.12.2020.

Giova precisare che il DL Rilancio (DL 34 del 19 maggio 2020) ha già subito modifiche dal Decreto (DL 76 del 16.7.2020), in corso di conversione, che continua l’opera iniziata di “semplificazione”. 

Primo punto – procedimenti avviati ad istanza di parte

L’art. 264 comma 1 lettera a)si è occupato dei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici da parte delle pubbliche amministrazioni, in relazione si badi all’emergenza covid. La semplificazione governativa,come già indicato nell’articolo pubblicato su questo sito,passa attraverso l’ampliamento dei casi di utilizzo in deroga delle dichiarazioni sostitutive e certificazioni di cui al DPR 445/2000 artt. 46,47 e all’inasprimento delle sanzioni di cui all’art. 76, 75,71 DPR 445/2000.

Secondo punto – annullamento d’ufficio – lettera b), comma 1, art. 264 DL 34/2020

In questa ipotesi il Legislatore accorcia i tempi concessi alla P.A. per annullare d’ufficioil provvedimento illegittimo emesso in ragione dell’emergenza Covid. L’intervento pare finalizzato all’accelerazione dei procedimenti amministrativi ma non è facile identificare la finalità che forse è collegata al tipo di provvedimento che deve essere annullato. Il legislatore si riferisce a provvedimenti illegittimi emanati nel periodo Covid e dunque “illegittimi” con riferimento ai presupposti dettati dall’emergenza, si ritiene. Tali provvedimenti ”illegittimi” possono essere annullati in un tempo di soli 3 mesi (in deroga alla disposizione generale che ne concede 18).

Riflessione

L’oggetto di questo punto è l’annullamento d’ufficio ovvero attività spontanea della P.A. che riconosce l’ illegittimità del proprio provvedimento. Ipotesi che in genere è sollecitata dalla parte interessata. Tuttavia il Governo/Legislatore si occupa dell’annullamento d’ufficio disciplinato espressamente dall’art. 21-nonies della L. n. 241/90.

Pensiamo, ad esempio, ad una ordinanza in materia ambientale ai sensi dell’art. 191 Dlgs. 152/2006 da parte delle Regioni (ne sono state emesse molte in costanza Covid). Ordinanze emesse a marzo 2020 che presentino vizi rispetto alle indicazioni legislative/governative in deroga.  Il termine per l’annullamento d’ufficio da parte della Regione pare spirare a giugno 2020 (3 mesi) laddove la presente disposizione è vigente dal maggio 2020. Se la Regione non annulla d’ufficio cosa succede?

Forse lo stimolo all’annullamento d’ufficio risiede proprio nella disposizione dell’art. 21-nonies, che richiama alla: “Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Quali sono gli atti annullabili?

La deroga dell’art. 264 richiama per intero l’art. 21-octies della legge 241/90 relativo alla annullabilità del provvedimento amministrativo“adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.

L’art. 21-nonies permette di evitare l’annullamento in due casi:

  • Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
  • Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimentoqualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il decreto semplificazioni DL 76/2020 ha inserito in calce alla seconda ipotesi (omessa comunicazione di avvio procedimento ex art. 7 L. 241/90) una deroga: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”. L’art. 10-bis disciplina la comunicazione dei motivi che ostano, da parte della pubblica amministrazione, all’accoglimento dell’istanza di parte. Viene aggiunta dunque  ipotesi di annullabilità (art. 10-bis L. 241/90) prima assorbita dal secondo periodo dell’art. 21-nonies.

ANNULLAMENTO – 3 MESI

In questo quadro di riferimento, l’art. 264, comma 1, lett. b) precisa che “i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies L. n. 241/90, adottati in relazione all’emergenza Covid, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di 3 mesi, in deroga all’art. 21-nonies, comma 1, L. n. 241/90 che prevede invece il termine di 18 mesi (1 anno e mezzo).

Il termine decorre dall’adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso, recita l’art. 264 citato. Termine che richiama, parzialmente, il testo dell’art. 21-nonies derogato: “ dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20…”.

VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI

I provvedimenti amministrativi, si pensi all’ autorizzazione ambientale, possono essere adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti, sulla base di dichiarazioni non veritiere. In questo caso l’amministrazione non ha responsabilità.  L’atto viziato, per responsabilità del dichiarante, è dunque annullabile in ogni tempo – pur in seguito alla sentenza passata in giudicato che accerti la condotta non veritiera.

L’ importanza della veridicità delle dichiarazioni rese dalla parte istante è leit motiv dell’art. 264 in commento (decreto Rilancio). In questo caso l’art. 21-nonies permette di annullare l’atto amministrativo viziato, si badi, in seguito all’accertamento con sentenza passata in giudicato di condotte costituenti reato, ben oltre al termine di 18 mesi sopra riferito e salve le sanzioni penali e quelle di cui al DPR 445/2000. Così recita l’art. 21-nonies:

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaciper effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Così l’art. 264 citato, replica proprio il comma 2bis dell’art. 21-nonies, indicando solo differente termine che “resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di 3 mesi…”.Il riferimento alle sanzioni di cui al DPR 445/2000 cambia nella sostanza laddove il Governo ha inasprito le sanzioni (cfr. art. 264 comma 2 lett. a) – modifica agli artt. 71,75,76 DPR 455/2000).

Cinzia SilvestriDichiarazioni mendaci e Decreto Rilancio (2): novità – 10.8.2020
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Regolamento Edilizio Comune Venezia 2020

Regolamento Edilizio Comune Venezia 2020

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI VENEZIA 2020

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


E’ tutto collegato. Mentre la Regione Toscana si organizza per ridurre il traffico veicolare e ridurre così le emissioni di biossido di azoto e PM10, Venezia si dota di nuovo Regolamento Edilizio vigente dal 15.2.2020, che dialoga con la materia ambientale e dispone misure utili all’attuazione  di piani “superiori”. Si segnala ad esempio l’art. 67 del nuovo regolamento. Nulla di nuovo invero perché il legislatore Nazionale da tempo impone, suggerisce, agevola l’alimentazione elettrica. Il tempo passa e lentamente si metabolizza il passaggio obbligato. Così  l’art. 67 subordina il rilascio del titolo abilitativo alla installazione di infrastrutture elettriche:

ART. 67: RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Per gli edifici di nuova costruzione ad uso residenziale, per gli interventi di nuova costruzione ad uso non residenziale con superficie utile superiore a mq. 500 e per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla predisposizione di allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

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adminRegolamento Edilizio Comune Venezia 2020
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SUBAPPALTO AL 50% – Sblocca cantieri (3)

SUBAPPALTO AL 50%
Appalti : “Sblocca cantieri” – DL 32/2019 vigente al 19.4.2019
art. 105 Dlgs. 50/2016
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Anche l’art. 105 Dlgs. 50/2016 (vedi commento all’art. 216 in questo sito) subisce modifiche interessanti in materia di subappalto; articolo già modificato dal Dlgs. 56/2017 con vigenza dal 20.5.2017.
Il Governo, Decreto Legge 32/2019, prevede che il  subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti

  • nel bando di gara e
  • non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture” (art. 105, comma 2).

La soglia per il subappalto aumenta dal 30% al 50% . Le stazioni appaltanti possono indicare le quote nella relativa gara.
L’art. 105 Dlgs. 50/2016 subisce dunque ....continua lettura e schema art. 105 Dlgs. 50/2016 – sub appalti DL 32.19 

adminSUBAPPALTO AL 50% – Sblocca cantieri (3)
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Appalti: Testo DL 32/2019 – Sblocca Cantieri – vigente al 19.4.2019 (1)

Testo DL 32/2019 – Sbocca cantieri
vigente dal 19.4.2019
segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente


Compare in gazzetta Ufficiale del 18.4.2019 con immediata vigenza al 19.4.2019 i Decreto Legge “Sblocca Cantieri” o meglio – Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Numerose le modifiche al Codice Appalti Dlgs. 50/2016
Sblocca cantieri DL 32/2019
 

adminAppalti: Testo DL 32/2019 – Sblocca Cantieri – vigente al 19.4.2019 (1)
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Appalti: avvalimento e certificazioni ambientali

Appalti: Avvalimento e certificazioni anche ambientali
EMAS, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001…
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 1.3.2019


La questione dell’avvalimento delle certificazioni non è stata pacifica ed anzi costituisce buon esempio della spaccatura tra decisioni (sentenze) della magistratura e pareri precontenziosi[1]dell’Anac (art. 211 Codice appalti); poteri e posizioni a volte discordi tra loro e forieri di confusione applicativa. L’avvalimento delle certificazioni anche ambientali è ammesso purchè risulti da chiaro testo contrattuale l’effettivo affidamento tra impresa ausiliaria e ausiliata (cfr. art. 89 Codice appalti).
Avvalimento
L’articolo 89 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50/2016) , disciplina  l’istituto dell’avvalimento che permette all’operatore economico di avvalersi della capacità, dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di altri soggetti, per partecipare ad una procedura di gara.
Non sono oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e quelli d’idoneità professionale. L’art. 89 Dlgs. 50/2016 esclude espressamente l’avvalimento della iscrizione all’albo dei gestori ambientali.
L’anno 2017 si distingue per avere precisato, a mezzo di sentenze … continua lettura avvalimento e certificazioni 
[1]Soft law – il parere di precontenzioso vincolante è impugnabile avanti alla Giustizia Amministrativa

adminAppalti: avvalimento e certificazioni ambientali
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Concessioni idroelettriche (2): quali beni passano alle Regioni?

Concessioni di Grandi Derivazioni idroelettriche (2)
Quali beni passano alla Regione?
art. 12 comma 1 Dlgs. 79/99 – art. 11 quater L. 12/2019 – DL 135/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 17.2.2019


L’art. 12 Dlgs. 79/99 subisce, con il DL 135/2018 art. 11 quater (convertito in Legge n. 12/2019 con vigenza dal 12.2.2019), radicale modifica e rivisitazione.
Come già indicato nel precedente articolo su questo sito, l’art. 11 quater si occupa delle grandiconcessioni idroelettriche ed è diviso in due parti (a) e b)).
La parte b) ha abrogato alcuni commi dell’art. 12 citato. commi 2, 4, 8-bis e 11 (e 3,5 già precedentemente abrogati)
La parte a) invece ha sostituito i commi 1 e 1 bis con ben 7 commi da 1bis a 1 septies.
Occupiamoci del primo comma dell’art. 12; comma 1 che ha una corrispondenza diretta col RD 1755/33 artt. 25 e 26 e segna il passaggio di proprietà dei beni, relativi alle concessioni dalla Stato (poi Enel), alle Regioni; Regioni che costituiscono vera novità del nuovo testo.
1) Nuovo comma 1 art. 12 Dlgs. 79/99
Recita la prima parte del comma 1
«1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all’articolo 25, primo ….continua lettura commento e schema su art. 12 comma 1 Dlgs. 79/99 art. 11 quater 

adminConcessioni idroelettriche (2): quali beni passano alle Regioni?
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Concessioni Grandi Derivazioni Idroelettriche (1): L. n. 12/2019

Concessioni di Grandi Derivazioni idroelettriche (1)
art. 11 quater L. 12/2019 – DL 135/2018
Abrogazioni – Restyling
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.2.2019


Il DL 135/2018 è stato convertito in Legge n. 12/2019 con vigenza dal 12.2.2019.
L’art. 11 quater si occupa delle grandiconcessioni idroelettriche ed è diviso in due parti (a) e b)). Pare opportuno indicare dapprima la parte b) del testo ovvero le abrogazioni intervenute che colpiscono l’art. 12 del Dlgs. 79/99 e l’art. 37  del DL 83/2012 /L. 134/2012.
Vai alla lettura art. 11 quater DL 135.18 e L. 12.2019
1) “Art. 11 quater del DL 135/2018/L 12/2019
Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

  1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con ledisposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all’articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:…”

2) Oggetto di attenzione del legislatore sono dunque le “grandi derivazioni idroelettriche” che l’art. 6 comma 2 RD 1175/33descrive:
“..6. 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto ….continua lettura articolo e schemi abrogazioni art. 11 quater

adminConcessioni Grandi Derivazioni Idroelettriche (1): L. n. 12/2019
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Conferenza Servizi: Circolare 4/2018 – "Buongiorno"

Circolare 4/2018 – Conferenza di Servizi
Ministero P.A. – chiarimenti
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Lodevole la Circolare dell’Avvocato Buongiorno – e Ministro della Pubblica Amministrazione – , che cerca di porre chiarimenti esaustivi al procedimento della Conferenza Servizi. Circolare del 3.12.2018, pubblicata sul sito del Ministero, e composta di 4 schede riassuntive, esplicative che riportano “domande e risposte”. Nei limiti della valenza di una circolare, priva di contenuto normativo, il Ministero ha fornito chiarimenti attendibili che certamente aiutano gli operatori quantomeno ad uniformare l’applicazione di tale istituto.
Si allega testo della Circolare 4/2018 Min. P.A —->  Circolare Buongiorno

adminConferenza Servizi: Circolare 4/2018 – "Buongiorno"
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Decreto Sicurezza: DL 113/2018 convertito in Legge

Decreto Sicurezza – pubblicato in Gazzetta. Uff. 3.12.2018
DL 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018 – vigente al 3.12.2018
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3.12.2018 il Decreto Sicurezza (DL 113/2018 –  L. 132/2018).
Il Decreto si occupa dei permessi di soggiorno, cittadinanza, occupazioni di edifici; modifica il codice della strada, punisce l’accattonaggio, modifica il codice di procedura penale, precisa sulle priorità della confisca dei beni… ma prevede anche l’obbligo di predisporre un piano di emergenza per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti….
Si allega testo del DL 113/2018 convertito in Legge: Decreto Sicurezza 113.2018

adminDecreto Sicurezza: DL 113/2018 convertito in Legge
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Decreto Sicurezza: obbligo Piani di Emergenza impianti stoccaggio

Decreto Sicurezza – Piani di emergenza impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti
DL. 113/2013 convertito in Legge n. 132/2018
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


L’art. 26 bis del DL 113/2018 impone ai gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione rifiuti di predisporre un piano di emergenza entro il 3 marzo 2019….
(( Art. 26-bis Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorita’ locali competenti; d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna e’ riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 e’ predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 e’ predisposto allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso; c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita’ locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 e’ riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione. 10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

adminDecreto Sicurezza: obbligo Piani di Emergenza impianti stoccaggio
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Videosorveglianza e Decreto "Sicurezza"

Decreto Sicurezza in vigore dal 3.12.2018
DL 113/2018 convertito in Legge 132/2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Decreto Sicurezza è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’art. 35 – quinquies elargisce i fondi per realizzare ciò che il DL 14/2017 aveva già sancito e predisposto, forse inutilmente.
In particolare si invita alla lettura dell’art. 35 quinquies con la nota di riferimento poco conosciuta e dimenticata dalla amministrazioni.
Art. 35-quinquies DL 113/2018 – Videosorveglianza
1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e’ incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell’interno per la realizzazione di investimenti.

Riferimenti normativi – Per completezza di informazione si riporta il testo dell’art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’):

«Art. 5 (Patti per l’attuazione della sicurezza urbana).

1. In coerenza con le linee generali di cui all’art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificita’ dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita’ diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita’, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche’ attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza;

b) promozione e tutela della legalita’, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche’ la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’art. 9, comma 3; c-bis) promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarieta’ sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalita’, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita’ del Piano nazionale per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale.

2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu’ rappresentative.

2-ter. Ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e’ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita’ di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche’ i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.

2-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, supplemento ordinario:

«Art. 1. – (Omissis). 140. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita’, mobilita’ sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita’ delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita’ industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta’ metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L’utilizzo del fondo di cui al primo periodo e’ disposto con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita’ di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita’ e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l’intesa puo’ essere raggiunta anche successivamente all’adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. (Omissis).».

adminVideosorveglianza e Decreto "Sicurezza"
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Criteri Minimi Ambientali – illuminazione pubblica – bandi

(C.A.M.) – Criteri  ambientali minimi  per  «l’affidamento  del  servizio   di illuminazione pubblica» – DM 28.3.2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in collaborazione Rivista Recoverweb – giugno 2018 pag. 72,73


Il Ministero dell’Ambiente ha emesso Decreto del 28.3.2018 pubbl. Gazz. Uff. 28.4.2018 sui C.A.M. relativi alla illuminazione pubblica (servizio) con vigenza entro 120 giorni ovvero al 28.8.2018.  Il DM/Illuminazione è occasione per ricordare l’evoluzione normativa e la struttura tipica dei CAM che impone la previsione nei bandi di gara di alcune clausole contrattuali basiche e premianti, il cui mancato rispetto viene sanzionato con la previsione di apposite penali.
continua lettura articolo CAM recowerweb

adminCriteri Minimi Ambientali – illuminazione pubblica – bandi
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V.I.A.: sanzioni -schema comparato art. 29 Dlgs. 152/2006

V.I.A. e sanzioni: modifiche all’art. 29 Dlgs. 152/2006
Novità del Dlgs. 104/2017
In collaborazione con la rivista Recoverweb – articolo pubblicato marzo 2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 29 del Dlgs. 152/2006, che disciplina il sistema sanzionatorio della V.I.A[1].,  è stato ampiamente revisionato dal Dlgs. 104/2017.
Si segnalano alcune novità.

  • Controllo: viene espunto dal testo del nuovo art. 29 ogni riferimento al sistema di controllo affidato al “sistema agenziale” ovvero all’ARPA. L’art. 29 è dedicato solo al “sistema sanzionatorio” e non a “controllo e sanzioni”.
  • Sanzioni nel sistema previgente: L’art. 29 previgente articolava le sanzioni come misure ripristinatorie …...continua lettura articolo – sanzioni VIA recoverweb

[1]Valutazione Impatto Ambientale

adminV.I.A.: sanzioni -schema comparato art. 29 Dlgs. 152/2006
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Inceneritori .. decide la Corte di Giustizia UE

Rifiuti.Norme interne in materia di termovalorizzazione rimessione alla CGCE
TAR Lazio Sez. I n. 4574 del 24 aprile 2018
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Il TAR Lazio rimette alcune questioni alla  Corte di Giustizia UE.
1) la prima questione pregiudiziale è importante perchè pone in luce le mancanze della legislazione italiana rispetto alla direttiva 2008/98/CE: “Dica la Corte di Giustizia UE se gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE, unitamente ai “considerando” 6, 8, 28 e 31, ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – laddove qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi considerati secondo l’illustrazione degli Allegati e delle Tabelle di cui al d.p.c.m. quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e che garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla richiamata Direttiva”.
2) Anche la secondo questione pone in luce una finalità primarie e dimenticata degli impianti di incenerimento ovvero quella di limitare il conferimento in discarica: “In subordine, se non osta quanto sopra richiesto, dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – laddove qualificano gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento di rifiuti in discarica”.
3) La terza questione colpisce i poteri attribuiti al PCM anche in assenza di V.A.S.: “Dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 2001/42/CE, anche in combinato disposto tra loro, ostino all’applicazione di una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – la quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa con proprio decreto rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in essere nonché determinare il numero, la capacità e la localizzazione regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo determinato, con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, senza che tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE”.

Vai alla lettura ordinanza TAR Lazio  4574.18 UE

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Appalti: Direttore dei Lavori – Linee Guida

Regolamento – Direttore Lavori e direttore dell’esecuzione

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta ufficiale 15.5.2018 il Decreto 49/2018 vigente al 30.5.2018  con Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
Regolamento che disciplina le funzioni e i rapporti tra il Direttore Lavori e gli appalti ex Dlgs. 50/2016   ……..vai alla lettura del decreto intero. Direttore Lavori 

adminAppalti: Direttore dei Lavori – Linee Guida
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Termine per bonifiche: 30 giorni sono pochi…

Bonifica e termini: 30 giorni sono pochi
TAR 174/2018 – CZ – Calabria
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Margherita Pepe


La P.A. non può imporre termine di soli 30 giorni per l’esecuzione di una bonifica laddove il termine di legge è di 6 mesi e deve inoltre considerare la difficoltà della bonifica ed i tempi congrui per l’esecuzione. La P.A. inoltre non può imporre oneri ed obblighi a colui che non è il responsabile dell’inquinamento.

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La società S. richiedeva l’annullamento di un provvedimento del Direttore Generale per la Qualità della Vita dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale le si richiedeva di presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, un progetto di bonifica di una discarica di proprietà della società basato sulla rimozione della stessa.
Tra i vari motivi di annullamento, la ricorrente….continua lettura articolo TAR 174/2018 
 

adminTermine per bonifiche: 30 giorni sono pochi…
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Direttore dei Lavori e Appalti – parere del CdS

Direttore dei lavori nel codice appalti – schema di decreto
Consiglio di Stato parere – 12.2.2018
segnalazione a cura Cinzia Silvestri


Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;

Risponde il Consiglio di Stato con parere del 12.2.2018 allo schema di decreto, adottato in attuazione dell’art. 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici.
Il documento è interessante perchè “.. individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività descritta all’art. 101, comma 3, del medesimo Codice, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità (art. 111, comma 1);..”

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5267BTCAOR2WCE3O4TXYSVTSWM&q=direttore

adminDirettore dei Lavori e Appalti – parere del CdS
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Legge comunitaria 2017

Pubblicata Legge Comunitaria n. 167/2017
Come cambia il codice Ambientale e non solo…..
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 ovvero Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2017 pubblica in Gazzetta ufficiale del 27.11.2017.
Parte del testo è dedicato al codice ambientale che cambia in alcune sue parti innovando anche le
norme relative alla Autorizzazione integrata Ambientale.
Leggi Legge comunitaria 2017
adminLegge comunitaria 2017
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ANAC/APPALTI: cause di esclusione

ANAC/APPALTI: mezzi di prova e cause di esclusione 
Reati ex Dlgs. 231/2001 – causa di esclusione – Linee Guida n. 6
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Con Provvedimento dell' 11.10.2017 l'ANAC pubblica aggiornamento
al decreto legislativo 19  aprile  2017,n.  56  delle linee guida n. 6,
di attuazione del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle
carenze nell'esecuzione di un precedente  contratto  di  appalto  che
possano  considerarsi  significative  per  la   dimostrazione   delle
circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett.  c)  del
Codice».
Leggi provvedimento ANAC - cause esclusione appalto 
L'ANAC indica le ipotesi, non tassative, in cui l'esclusione dall'appalto
viene applicata e tra queste viene indicata anche la violazione del
Dlgs. 231/2001 ovvero la responsabilità della Società per determinati
reati presupposto. E ciò pone sempre più rilevanza al modello organizzativo
che sembra assumere valore obbligatorio (pur essendo facoltativo).
Scrive il provvedimento:
"...2.1. Rilevano quali cause di  esclusione  ai  sensi  dell'art.  80,
comma 5, lettera c)  del  codice  gli  illeciti  professionali  gravi
accertati  con  provvedimento  esecutivo,  tali  da  rendere   dubbia
l'integrita' del concorrente, intesa come moralita' professionale,  o
la  sua  affidabilita',   intesa   come   reale   capacita'   tecnico
professionale,   nello   svolgimento   dell'attivita'   oggetto    di
affidamento.  Al  ricorrere  dei  presupposti  di  cui   al   periodo
precedente,  gli  illeciti  professionali  gravi  rilevano  ai   fini
dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile,  penale
o amministrativa dell'illecito.
  2.2. In particolare, rilevano le  condanne  non  definitive  per  i
reati di seguito indicati a  titolo  esemplificativo,  salvo  che  le
stesse configurino altra causa  ostativa  che  comporti  l'automatica
esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell'art.  80  del
codice:
    a. abusivo esercizio di una professione;
    b.  reati  fallimentari   (bancarotta   semplice   e   bancarotta
fraudolenta,   omessa   dichiarazione   di   beni   da    comprendere
nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
    c. reati tributari ex decreto legislativo  n.  74/2000,  i  reati
societari, i delitti contro l'industria e il commercio;
    d. reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e  c)
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380,  con  riferimento  agli  affidamenti  aventi  ad
oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
    e. reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001...
adminANAC/APPALTI: cause di esclusione
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