1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni
hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i
procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il
termine di trenta giorni.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i
termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’ dei tempi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita’
del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I
termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni
normative, le autorita’ di garanzia e di vigilanza disciplinano, in
conformita’ ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento e’ ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni,
per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a
fatti, stati o qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 14, comma 2.
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