Il committente/appaltante è produttore rifiuti?

 Il committente/appaltante è produttore rifiuti?: Cassazione pen. n. 5916/2015
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Chi è il produttore dei rifiuti? Il committente/appaltante è produttore rifiuti?
Il committente appaltante ritiene di essere escluso dalla nozione di produttore di rifiuti in quanto una certa giurisprudenza ha posto l’accento sul produttore materiale escludendone dunque la responsabilità in capo all’appaltante/committente.
Ma i confini tra le due figure e le relative responsabilità sono deboli.
Leggi articolo su Cass. n. 5916.15

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ANAC e contenzioso Appalti Pubblici

ANAC: deflazione del contenzioso amministrativo in materia di appalti pubblici
 Determina dell’8 gennaio 2015: Criteri interpretativi
 A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28.1.2015 la Determina dell’ANAC – Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti – che pone i criteri interpretativi sorti dalla modifica degli artt. 46 e 38 del Codice Appalti.
La Determina riporta con chiarezza, nelle premesse, l’intento di chiarire la portata degli articoli 38 e 46 del Codice appalti e la finalità di precisare il significato dei termini, mancanza, incompletezza ed irregolarità delle dichiarazioni rese in sede di gara al fine di ridurre il contenzioso amministrativo.
Si parla infatti di “soccorso istruttorio”….continua lettura articolo  “DETERMINA ANAC
   Leggi determina ANAC 8.1.2015 documento 
 

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Bonifiche e appalti: corsia preferenziale

Agevolazioni per le bonifiche negli appalti:  corsia preferenziale
Art. 34 DL. 133/2014 convertito dalla Legge n. 164/2014
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati trovano corsia preferenziale nel codice degli appalti.
La L. 164/2014 (DL 133/2014) art. 34 modifica il codice appalti inserendo agevolazioni per le bonifiche.
– PROCEDURA RISTRETTA
Il decreto modifica l’art. 48  comma 1bis del Dlgs. 163/2006 e amplia i casi in cui è possibile la procedura ristretta.
1-bis: Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta’ di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 62, comma 1(procedura ristretta) nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza i siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.
– PROCEDURA SEMPLIFICATA
La procedura semplificata senza gara … continua lettura articolo  Bonifiche e appalti DL 133 convertito 

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Appalti e Bonifiche, avvalimento: art. 34 L. n. 164/2014

Art. 34 L. n. 164/2014 e bonifiche: codice appalti e bonifiche, avvalimento
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il DL n. 133/2014 convertito in L. n. 164/2014, all’art. 34 ha integrato il codice degli appalti inserendo espresse indicazioni sulle bonifiche ambientali del Dlgs. 152/2006.
Anche in tema di avvalimento viene precisato la personalità del requisito della iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Il decreto modifica l’art. 48  comma 1bis del Dlgs. 163/2006 e amplia i casi in cui è possibile la procedura ristretta.
1-bis: Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta’ di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 62, comma 1(procedura ristretta) nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza i siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.
La L. n. 164/2014 all’art. 34 modifica anche l’art. 49 del Dlgs. 163/2006 inserendo il comma 1 bis in tema di avvalimento precisando che il requisito dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali NON può essere soddisfatto avvalendosi di tale requisito posseduto da altro soggetto.
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori,
servizi, forniture puo’ soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.
1-bis. Il comma 1 non e’ applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
 

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ANAC: Manuale appalti di importo superiore a 150.000 euro

Manuale sulla qualificazione esecuzione lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro.
Pubblicata in Gazzetta Uff. del 28.10.2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Dopo aver pubblicato il “bando di gara tipo”  nella gazzetta ufficiale del 22.10.2014, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è pubblicato il Manuale relativo ai lavori superiori a 150mila euro vigente dal 29.10.2014
” Al fine di fornire agli operatori del mercato indicazioni aggiornate e puntuali in materia di attivita’ di qualificazione, e’
stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorita’ Nazionale Anticorruzione il Manuale sulla attivita’ di qualificazione per
l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, che aggiorna, integra e razionalizza circa 300 atti tra
Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni – emanati negli ultimi 15 anni, dal 1999 ad oggi, dall’Autorita’.
Il Manuale individua, per la prima volta, criteri rigorosi per l’utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio
dell’attestato di qualificazione; fornisce elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori privati; introduce verifiche
piu’ puntuali ai fini dell’accertamento dell’indipendenza di giudizio delle SOA e della vigilanza sulla loro attivita’.
Il Manuale diventa efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale, sostituendo gli atti dell’Autorita’ citati in calce ai capitoli.
 Vai  alla lettura del Manuale lavori superiori 150mila 

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ANAC pubblica "bando di gara tipo"

ANAC: Bando tipo per appalti con lavori superiori a 150mila euro.
Provvedimento ANAC del 2 settembre 2014 (Autorità Nazionale Anticorruzione)
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


L’art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorita’, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie
professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’art. 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.
Con il presente atto l’Autorita’ intende dare attuazione alla citata disposizione mediante la pubblicazione del modello di
disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei
settori ordinari, affidati con procedura aperta e con il criterio del prezzo piu’ basso.
Leggi Bando pubblicato in Gazz. uff. 22.10.2014 

adminANAC pubblica "bando di gara tipo"
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Committente e appaltatore: responsabilità per danni contro terzi

Committente e Appaltatore: responsabilità esclusiva per danni contro terzi
Cass. pen. 20557 del 30.9.2014
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Un condomino convenne in giudizio il Condominio, l’amministratore dello stesso in proprio quale Direttore lavori, nonchè la società esecutrice dei lavori, chiedendo “..che fossero condannati al risarcimento dei danni patiti, nell’unità immobiliare di sua proprietà, a causa della cattiva esecuzione di opere di bonifica e di impermeabilizzazione del tetto del Palazzo; lamentò, in particolare, che, a seguito della fortissima pioggia caduta erano stati gravemente danneggiati i preziosi manoscritti e le filze costituenti l’archivio storico della biblioteca…”
Il Tribunale condannò l… continua lettura articolo “Committente danni

adminCommittente e appaltatore: responsabilità per danni contro terzi
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Committente e Direttore Lavori: responsabilità reati ambientali

Committente e Direttore Lavori: responsabilità reati ambientali 
Cass. Pen. 37547/2013 – art. 256 Dlgs. n. 152/2006
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione ribadisce che
1)    nessuna responsabilità può essere attribuita solo in forza della carica ricoperta
2)    la responsabilità omissiva ex art. 40 co. 2 c.p. (obbligo di impedire il fatto) può essere contestata solo se esiste una posizione di garanzia intesa quale espresso obbligo (contratto, legge ecc…) che impone il dovere di attivarsi per impedire l’evento.
Nel caso in esame la Cassazione esclude in capo al Committente ed al Direttore dei lavori l’obbligo di impedire reati ambientali laddove nessuna norma, legge, contratto prevede tale obbligo.


II Tribunale condannava ai sensi dell’art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006, in concorso tra loro,
“..il primo quale committente di lavori edili per la realizzazione di un fabbricato,
il secondo quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, ….. continua lettura articolo 

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Autorità Vigilanza Lavori Pubblici: soppressione – DL n. 90/2014

Soppressione AVLP : art. 19 DL 90/2014
AVLP- Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) – sanzioni per chi omette il piano triennale anticorruzione

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il DL 90/2014 opera consistenti soppressioni di organi statali e ha suscitato numerose proteste.

Vengono soppresse le sedi distaccate dei TAR, il Magistrato delle Acque del Veneto e di Mantova (art. 18) ed anche l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che viene sostituita dalla Autorità nazionale anticorruzione (art. 19)
L’Autorità Nazione anticorruzione (ANAC) assume compiti anche sanzionatori. Il DL colma la lacuna esistente e prevede la sanzione amministrativa per quegli enti che non provvedono alla redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di comportamento.
Ciò che traspare dalla lettura complessiva del provvedimento è che il sistema anticorruzione è dominante e coinvolge allo stesso modo le Pubbliche amministrazioni e le imprese/Società.


In particolare:

L’art. 19 del DL 90/2014 sopprime l’Autorita’ di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed i relativi organi decadono da decorrere dall’entrata in vigore del presente DL ovvero dal 25.6.2014….. ( continua lettura articolo DL 90 AVLP )

adminAutorità Vigilanza Lavori Pubblici: soppressione – DL n. 90/2014
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Rifiuti e appalti: Responsabilità

Rifiuti e Appalti: Responsabilità
Cass. penale n. 13025/2014 – reato associativo e art. 260 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza  precisa il rapporto tra appaltatore e appaltante nella gestione dei rifiuti. In particolare:

 Il caso ed il reato contestato art. 260 Dlgs. 152/2006


La sentenza offre precisa individuazione del reato di traffico illecito di rifiuti organizzato in concorso tra società appaltante e appaltatrice.
L’indagato (società appaltatrice) era stato “….gravemente indiziato di essersi associato con altri, allo scopo di commettere delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti speciali, anche pericolosi, mediante una serie indeterminata di trasporti e sversamenti,   ….continua la lettura dell’articolo  Rifiuti e appalti
 

adminRifiuti e appalti: Responsabilità
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Sicurezza e appalti: quali documenti al committente?

Sicurezza e Appalti: quali documenti deve consegnare l’impresa appaltatrice al Committente?
Interpello n. 3/2014 della Commissione Interpelli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Commissione interpelli ha pubblicato risposta al quesito posto sulla questione di precisare i documenti che devono essere depositati dalla impresa appaltatrice al fine di provare il requisito di capacità tecnica. In particolare si pone la questione del DUVRI che la Commissione interpello esclude dall’ obbligo di deposito in quanto è documento redatto proprio assieme e in coordinamento con il Committente.
 
Interpello 3/2014 Documenti e committente

adminSicurezza e appalti: quali documenti al committente?
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Avvalimento: Comunicato AVLP

Comunicato AVLP: avvalimento
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


L‘Autorità per la Vigilanza Lavori Pubblici pubblica alcuni chiarimenti a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 10 ottobre 2013.
“Richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia europea

per il  quale  non  si  puo'  escludere  l'esistenza  di  lavori  che
presentino peculiarita' tali da richiedere una determinata  capacita'
che non si ottiene associando capacita' inferiori di piu'  operatori,
risultando precisato che "In un'ipotesi del genere  l'amministrazione
aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello  minimo
della capacita' in questione sia raggiunto da un operatore  economico
unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato  di
operatori economici, ai sensi  dell'art.  44,  paragrafo  2,  secondo
comma,  della  direttiva  2004/18,  laddove  siffatta  esigenza   sia
connessa e proporzionata all'oggetto dell' appalto interessato";

avvalimento comunicato

adminAvvalimento: Comunicato AVLP
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Circolare 35/2013 Ministero Lavoro: solidarietà e appalti

 Il MINISTERO chiarisce: solidarietà in materia di appalti 
segnalazione a cura di Studio legale Ambiente


Il Ministero si occupa con circolare esplicativa di chiarire alcuni punti oscuri del D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – indicazioni operative per il personale ispettivo.
Si riporta quanto previsto in tema di solidarietà negli appalti
“Solidarietà negli appalti (art. 9, comma 1) 
Il D.L. n. 76/2013 chiarisce anche i contenuti dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 che, come noto, disciplina l’istituto della solidarietà nell’ambito degli appalti.
L’art. 29 citato stabilisce che “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento (…)”.
Al riguardo, in parte confermando principi già espressi da questo Ministero con circ. n. 5/2011, si prevede che la disciplina in questione:
trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. La ratio sottesa all’istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente, lascia tuttavia intendere che il riferimento ai “lavoratori con contratto di lavoro autonomo” sia limitato sostanzialmente ai co.co.co./co.co.pro. impiegati nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. Una diversa interpretazione porterebbe sostanzialmente ad una coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente, con evidenti distonie sul piano delle finalità proprie dell’istituto;
– non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rispetto alle quali continuano tuttavia ad applicarsi sia la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 che nell’art. 1676 c.c..
È inoltre previsto che l’eventuale intervento delle parti sociali volto ad incidere sulla disciplina di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, individuando “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, esplichi i propri effetti esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”. Una eventuale diversa disciplina introdotta dalla contrattazione collettiva non comprometterebbe pertanto il diritto degli Istituti previdenziali e assicurativi di avvalersi della solidarietà ai fini della riscossione della contribuzione non versata”
Vai a Circolare n. 35/2013 Ministero lavoro

adminCircolare 35/2013 Ministero Lavoro: solidarietà e appalti
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Appalti: reti di impresa – determina 23.4.2013 AVLP

Gare partecipate anche da “reti di impresa”.
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Con Determina del 23.4.2013 pubblicata nella Gazz. Ufficiale del 24.5.2013 l’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici precisa le modalità di partecipazione delle “reti di impresa”.
Si indica passaggio della Determina e si rinvia alla lettura del documento Det. AVLP 23.4.2013

"...Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata
l'aggregazione   tra   gli   aderenti   al    contratto    di    rete
«strutturalmente» assimilata dal Codice al raggruppamento  temporaneo
di  imprese  (RTI),  trovano  applicazione  le  regole  in  tema   di
qualificazione previste dall'art. 37 del Codice e dagli articoli 92 e
275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per  gli  appalti
di lavori, servizi e forniture; dall'art. 90, comma 1, lettera g) del
Codice e dall'art. 261, comma 7, del Regolamento per quanto  riguarda
i servizi di ingegneria e architettura. Le aggregazioni  si  dovranno
strutturare secondo la tipologia  dei  raggruppamenti  orizzontali  e
verticali in conformita' alle disposizioni dell'art. 37 del Codice.
  In linea generale, sussiste, inoltre, il divieto di  partecipazione
alla gara,  anche  in  forma  individuale,  delle  imprese  che  gia'
partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi
dell'art. 37, comma 7, del Codice....
adminAppalti: reti di impresa – determina 23.4.2013 AVLP
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Durc: Circolare 6/2012

Circolare DURC 31 maggio 2012 n. 6
A cura di Studio Legale Ambiente
Si segnala la pubblicazione di circolare che chiarisce i dubbi interpretativi ed applicativi relativi al DURC a seguito del DL n. 5/2012.
Il DURC ha natura di certificato ed e’ escluso che il DURC possa essere consegnato dai privati, ed anzi , deve essere richiesto dalle amministrazioni alle stesse preposte o alle casse edili. E cio’ sia nel caso di appalti pubblici che privati.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito
Si rinvia alla Circolare

adminDurc: Circolare 6/2012
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Avvalimento: determina AVLP n. 2/2012

Avvalimento nelle procedure di gara: determinazione n. 2 del 1 agosto 2012 – GU n. 185 del 9.8.2012
segnalazione a cura di Studio legale Ambiente
E’ stata pubblicata in GU odierna determinazione della AVLP relativa all’avvalimento.
Il testo è di particolare interesse ed esaustivo in merito a tutte le problematiche insorte sull’istituto dell’avvalimento.
Si rimanda alla lettura del corposo testo.
 

adminAvvalimento: determina AVLP n. 2/2012
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Appalti, Acque, responsabilità Società ex Dlgs. 231/2001

 Appalti, Acque e responsabilità amministrativa Società ex Dlgs. 231/2001
 A cura di avv. Cinzia Silvestri
Lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostante pericolose ( tab. 5 e 3/A allegato 5) senza autorizzazione (art. 137 comma 2); la violazione tabellare (tab. 3/A) ex art. 137 comma 5 ); la violazione del divieto di scarico sul suolo (art. 103) e sottosuolo e acque sotteranee (art. 104) …
comportano sanzioni gravi per colui che commette il reato; sanzioni che si riflettono anche sulla Società che viene colpita ex Dlgs. 231/2001 non solo da pesanti saznzioni ma anche da misure interdittive che si riflettono di conseguenza anche sulla possibilità di accedere alle gare.
E’ utile ricordare dunque che il Dlgs. 163/2006 ss.m. all’art. 38 comma 1 lett. m) esclude la possibilità di partecipare alle gare pubbliche le società colpite da sanzione interdittiva di “divieto di contrarre con la P.A.”.
Recita invero la lettera m) dell’art. 38:
“..nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 ….”
L’art. 9 comma 2 del Dlgs. 231/2001 precisa invero che “… Le sanzioni interdittive sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il Dlgs. 121/2011, con vigenza dall’agosto del 2011, ha introdotto i reati ambientali come reati presupposto.
La lettura del combinato disposto di cui agli artt. 137 Dlgs. 152/2006, art. 9 comma 2 Dlgs. 231/2001, art. 38 comma 1 lett. m) Dlgs. 163/2001 porta a concludere la Società che veda il proprio dipendente/dirigente o altro subire con condanna il processo penale per i reati di cui ai commi 2,5,11 Dlgs. 152/2006 potrebbe trovarsi interdetta la strada di ammissione ai pubblici appalti qualora intervenga inderdizione a contrarre con la P.A..
 

reato Pena ex Dlgs. 152/2006 Sanzione Ente
ex Dlgs. 231/2001
Art. 25 undecies comma 7
art. 137 co. 2
 
dell’arresto da tre mesi a tre anni.
 
200 a 300 quote  
 
 
Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 Dlgs. 231/2001 per una durata non superiore a 6 mesi.
137 co. 5 secondo periodo l’arresto da sei mesi a tre anni
e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro
200 a 300 quote
137 co. 11 l’arresto sino a tre anni. 200 a 300  quote

 

adminAppalti, Acque, responsabilità Società ex Dlgs. 231/2001
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Appalti: determina AVLP 1/2012

Appalti: Determinazione 1 AVLP 16.5.2012
Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale  per l’affidamento dei contratti pubblici (Gazz. Uff. n. 141 del 19.6.2012

A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
L’Autorita’, con la determinazione n. 1/2010, «Requisiti di  ordine
generale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ai sensi dell’art. 38 del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163 nonche’  per  gli  affidamenti  di  subappalti.  Profili
interpretativi ed applicativi», ha fornito indicazioni interpretative
in merito ai requisiti generali per la partecipazione alle  procedure
di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
 
Precisa la determina che ”…Successivamente alla  consultazione,  sono  sopravvenuti  ulteriori interventi normativi …” e dunque “ … l’Autorita’ ritiene opportuno intervenire nuovamente  sulla  materia,offrendo indicazioni integrative rispetto alla  determinazione  n.  1 del 2010….”
 
Di interesse la lettura del provvedimento che affronta anche questi temi:

  1. Misure di prevenzione (articolo 38, comma 1, lett. b).
  2.  Sentenze di  condanna  per  reati  che  incidono  sulla  moralita’  professionale  e  reati  di  partecipazione  ad   organizzazione   criminale, corruzione, frode, riciclaggio articolo  38,  comma  1,  lett. c).
  3.  Divieto di intestazione fiduciaria (articolo 38,  comma  1,  lett.  d).
  4.  Irregolarita’ fiscali (articolo 38, comma 1, lett. g).
  5. Falsa dichiarazione (articolo 38, comma 1, lett. h).
  6. Irregolarita’ contributive (articolo 38, comma 1, lett. i).
  7. Sospensione o revoca dell’attestazione SOA (articolo 38, comma  1,  lett. m-bis)…..

8.. Omessa denuncia dei reati di concussione ed  estorsione  (articolo  38, comma 1, lett. m-ter)…..

adminAppalti: determina AVLP 1/2012
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Appalti: Direttore tecnico/Responsabile tecnico

APPALTI: DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE TECNICO RIFIUTI 

ART. 38 CODICE APPALTI (Dlgs. 163/2006 ss.m.) – Consiglio di Stato n. 2820/2012

A cura di avv. Cinzia Silvestri

Due società partecipavano alla gara per l’aggiudicazione del servizio di ritiro, selezione, trasporto e trattamento di rifiuti urbani ingombranti.

La questione coinvolge la dichiarazione del DIRETTORE TECNICO ex art. 38 comma 1 lett. b) e c) laddove prevede la esclusione dalla partecipazione dalle gare della società, con riferimento a: 

1) “ b) nei cui confronti é pendente procedimento per lʹapplicazione di una delle misure di prevenzione …..o di una delle cause ostative previste dallʹarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; lʹesclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; …

2) c) nei cui confronti é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellʹarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a unʹorganizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati allʹarticolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; lʹesclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomanditasemplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. …..”

La società interessata dalla esclusione non produceva la dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. 163/06 sostenendo di non essere tenuta alla dichiarazione del Direttore tecnico in quanto:

a) manca nell’organigramma la figura del direttore tecnico;

b) è presente solo il RESPONSABILE TECNICO RIFIUTI, , come previsto per l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali;

c) l’art. 38 si riferisce al solo direttore tecnico

DUNQUE  l’obbligo di presentazione della domanda non è dovuto.
Ebbene.

Il TAR rigetta tale ricostruzione e la sentenza viene confermata dal Cons. Stato 2820/2012 in quanto:

il direttore tecnico e il responsabile tecnico sono figure equivalenti, svolgendo compiti e funzioni assimilabili

Ne consegue che anche il responsabile tecnico deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara, così come tutte le figure tipiche presenti nell’organigramma di un’impresa di servizi, perché  “pur nominalmente diverse ma a quella (direttore tecnico) sostanzialmente analoghe perché investite di compiti parimenti analoghi rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’appalto” (Cons. Stato 83/12, richiamata da Cons. Stato 2027/12).

L’omessa dichiarazione ex art. 38 Codice Appalti preclude la partecipazione alla gara per l’affidamento della gestione dei rifiuti se espressamente richiesta dalla Stazione Appaltante.
Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata e si segnala, da ultimo, sentenza 2820 del 17.5.2012.

 L’art. 38 D. Lgs. 163/2006[1] stabilisce i requisiti di idoneità morale che devono essere espressi da tutti i soggetti con funzioni e poteri rappresentativi dell’impresa, a nulla rilevando l’eventuale ripartizione interna di compiti e/o deleghe (Cons. Stato 8535/10 e 1471/2012).

L’omessa presentazione di tale dichiarazione comporta ope legis l’esclusione dalla gara.
A dire il vero parte della Giurisprudenza, ad oggi minoritaria, tende a permettere la partecipazione alle gare pubbliche pur in assenza di dichiarazione, laddove, in concreto, sussistano e siano dunque dimostrabili i requisiti di cui all’art. 38 Codice Appalti.

1. l’art. 45 Direttiva 2004/18 correla “l’esclusione dalla gara alle sole ipotesi di grave colpevolezza e di false dichiarazioni nel fornire informazioni, non rinvenibile nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi” (Cons. Stato 1017/2010).

2. l’art. 38 comma 1 Codice Appalti esclude dalla partecipazione alle gare pubbliche i soggetti che si trovano nelle condizioni di seguito elencate, mentre la medesima sanzione non è prevista in caso di omessa o incompleta dichiarazione, disciplinata al comma 2 del medesimo articolo.

La mancata allegazione della dichiarazione contenente i requisiti morali configura, dunque, secondo tale impostazione un falso innocuo, da cui non sembra  derivare pregiudizio.

La sentenza Cons. Stato 2820/2012 subordina invece le conseguenze dell’omessa dichiarazione ex art. 38 D.LGs. 163/06 a quanto statuito dalla Stazione Appaltante: il capitolato del contratto, infatti, costituisce legge speciale, che integra il dettato della norma generale.

Laddove la legge speciale preveda espressamente l’esclusione della gara per la mancata osservanza di puntuali prescrizioni su modalità e oggetto delle dichiarazioni da fornire allora la dichiarazione ex art. 38 diventa conditio sine qua non.

 


[1] Art. 38. Requisiti di ordine generale

(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti é pendente procedimento per lʹapplicazione di una delle misure di prevenzione di cui allʹarticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dallʹarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; lʹesclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)

c) nei cui confronti é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellʹarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a unʹorganizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati allʹarticolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; lʹesclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomanditasemplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso lʹesclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nellʹanno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora lʹimpresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; lʹesclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)

rovenienza.

adminAppalti: Direttore tecnico/Responsabile tecnico
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