FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

fallimento e rifiutiFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

obbligo di rimozione – Consiglio di Stato n. 1883/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Fallimento e Rimozione Rifiuti. Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione dell’obbligo della curatela fallimentare in merito alla rimozione dei rifiuti e riepiloga  i principi che sorreggono l’obbligo per la curatela di intervenire a rimuovere i rifiuti. La sentenza è interessante e permette un primo focus sul momento in cui il fallimento apprende, acquisisce e diviene detentore dei beni del fallito. Nel caso in esame invero la curatela rinunciava alla liquidazione di alcuni beni e sosteneva che tale rinuncia esentava la curatela anche dagli obblighi “pubblici” di rimozione dei rifiuti ordinati dalla pubblica amministrazione con ordinanza contingibile ed urgente.

Il Consiglio di Stato precisa il momento di acquisizione della detenzione, precisa l’ambito giuridico della rinuncia alla liquidazione, rinnova l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo alla curatela.

Scrive il CdS: “…Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabili, alla fattispecie in esame, i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, non considerando che la Curatela fallimentare non avrebbe mai avuto la materiale disponibilità dei terreni di che trattasi in ragione della rinuncia effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, ter comma 8, della Legge fallimentare, secondo cui “ Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”.

Secondo il Collegio invero “…la detenzione dei beni del fallito è acquisita ipso iure dalla Curatela fallimentare al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’art. 133 co. 1 c.p.c…”.

Il Fallimento invece sostiene che la rinuncia della curatela alla liquidazione del bene esime da ogni responsabilità.

Rileva il Collegio che “siffatta “rinuncia”, anzitutto, postula, sul piano logico-giuridico, la previa disponibilità del bene in ragione proprio della sua inclusione nella massa fallimentare sin dall’apertura della procedura concorsuale, non essendo, all’evidenza, possibile rinunciare a qualcosa di cui non si abbia anche la previa disponibilità giuridica…Pertanto, la rinuncia in esame,..ha per oggetto non l’acquisizione ma la liquidazione del bene, posto che, diversamente opinando, l’ordinanza sarebbe nulla per inesistenza dell’oggetto, in ragione dell’impossibilità di rinunciare a qualcosa di cui non si abbia la disponibilità.

Precisa il Collegio: ” Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra la rinuncia ad acquisire beni pervenuti al fallito in corso di procedura (art. 42 co. 2 e co. 3 L.F.) e l’autorizzazione a non acquisire all’attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente (art. 104 ter, comma 8 bis, L.F.), poiché mentre nel primo caso l’inclusione alla massa fallimentare è rimessa alla decisione del Curatore in quanto presupponente il compimento di un precipuo atto negoziale che, se omesso in ragione dell’anti-economicità dell’operazione sul piano delle prospettive di liquidazione, preclude il perfezionamento dell’acquisto, nel secondo caso, invece, è automatica, in quanto dipendente da un fatto giuridico in senso stretto, ossia la titolarità del bene già acquisita dal fallito prima della sentenza dichiarativa di fallimento, potendo il Curatore in questi casi soltanto decidere se includere o meno il bene nel programma di liquidazione.

La curatela dunque non si spoglia del bene e delle relative responsabilità anche in caso di obbligo di rimozione di rifiuti in proprietà della fallita.

Dunque, continua il Consiglio: “…Al ricorrere di tale ultima fattispecie, il bene continua a rimanere nella disponibilità giuridica della Curatela fallimentare, in quanto componente del patrimonio della società fallita e, come tale, anche foriero di responsabilità per eventuali danni a terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. La dichiarazione di fallimento, infatti, non realizza un fenomeno di tipo successorio, privando, soltanto, la società fallita della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei suoi creditori secondo le regole concorsuali previste dalla legge. L’effetto, in pratica, è il medesimo di un pignoramento omnibus, ossia di un pignoramento di tutti i beni del debitore.

Il che, per quanto di rilievo nella fattispecie in esame, implica la configurabilità di un persistente obbligo di vigilanza sul bene non sottoposto alle attività di liquidazione per la tutela dei creditori fallimentari, onde evitare la possibile insinuazione al passivo di creditori sopravvenuti.

… poiché il fondo inquinato apparteneva alla società fallita, la Curatela ne è divenuta detentrice ipso iure…..Deve, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, trovare conferma il principio di diritto, formulato dalla citata decisione del CGARS, secondo cui la scelta della Curatela di non procedere alle attività di liquidazione di un bene non equivale ad un atto di abbandono del bene stesso, non potendo produrre l’effetto di estrometterlo dalla sfera giuridica del debitore che ne sia titolare….

Cinzia SilvestriFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI
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ACCORDI PRODUTTORI- PROROGA

ACCORDI PRODUTTORI- PROROGA

ACCORDI - PROROGAMILLEPROROGHE 2025
Responsabilità estesa – accordi
Art. 178-quater Dlgs. 152/2006
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 22.2.2025


L’art. 178-quater Dlgs. 152/2006, appena nato con il DL 131/2024 (L. 166/2024), subisce prima proroga.
L’articolo impone la responsabilità “estesa“ anche al produttore che immette sul mercato a mezzo di piattaforme di commercio elettronico , un certo prodotto.
1) Il terzo comma dell’art. 178-quater indica che i produttori del prodotto e i gestori dei servizi relativi alla piattaforma sono tenuti stipulare ACCORDI IN FORMA SEMPLIFICATA e sottoscritti tra i gestori, i consorzi o i sistemi di gestione. Tali accordi stabiliscono le modalità di adempimento di tali obblighi (comma 4).
Il Comma 6 dell’art. 178-quater prevedeva la sottoscrizione degli accordi entro la data di entrata in vigore del DL 131/2024-L. 166/2024 e dunque ormai prossimi alla scadenza.
2) Il decreto milleproroghe interviene su questo punto modificando il termine di 90 giorni a 120 giorni offrendo dunque un maggiore respiro ad accordi ancora non intervenuti.

In particolare: continua lettura articolo 178 quater  Dlgs. 152/2006

Cinzia SilvestriACCORDI PRODUTTORI- PROROGA
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V.I.A. screening

V.I.A. screening

V.I.A. screeningV.I.A. screening – art. 19 d.lgs. 152/2006

Dossier Parlamento 5.12.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


La lettura del nuovo articolo 19 d.lgs. 152/2006 alla luce della riforma del DL 153/2024 è già stata affrontata da StudioLegale Ambiente. Il DL 153/2024 è stato convertito in Legge ma non ancora pubblicato e tuttavia si conosce che non sono state apportate modifiche al testo del DL. Si aggiunge però commento e sintesi del Dossier del Parlamento che si allega in stralcio . Dossier che riassume e commenta la finalità di tali modifiche

Secondo il nuovo testo, l’autorità competente deve verificare solamente la completezza della documentazione, non più la sua adeguatezza. ​Questo punto dovrebbe ridurre tempi di valutazione.

Il DL 153/2024 come convertito si prefigge di:

  1. Semplificazione e Accelerazione: Modifiche generali per semplificare e accelerare i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale. ​
  2. Screening di VIA:
    • L’autorità competente verifica solo la completezza della documentazione, non più l’adeguatezza. ​
    • Richiesta di chiarimenti e integrazioni possibile una sola volta, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni del pubblico. ​
    • Termine massimo per rispondere ridotto da 45 a 30 giorni. ​
  3. Provvedimento di Screening:
    • Nuovi termini: 60 giorni dalla pubblicazione della documentazione, 45 giorni se sono richiesti chiarimenti.
    • Possibilità di proroga per l’adozione del provvedimento in casi eccezionali, per un massimo di 20 giorni. ​
  4. Efficacia Temporale:
    • Provvedimento di screening valido per almeno 5 anni. ​
    • Procedimento reiterato se il progetto non è realizzato entro il termine, con possibilità di proroga su richiesta. ​

Leggi Dossier Parlamento estratto 5.12.2024 

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Cinzia SilvestriV.I.A. screening
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SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

Leggi sentenza 47690/2023 Cass. penale sottoprodotto e onere prova

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Acqua potabile e CAM

Acqua potabile e CAM

Acqua potabile e CAM

Criteri Minimi Ambientali – Decreto 6.11.2023 (Gazz. Uff. 2.12.2023)

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Acque potabili e CAM. Pubblicato in Gazz. Ufficiale del 2.12.2023 con vigenza dal dal 2.4.2024 – 120 giorni dalla pubblicazione)  il Decreto che regolamenta l’ Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili

Recita il Decreto:

..Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per:

1. l’affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di  bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta;

2. gestione punti di ristoro (servizio bar);

3. servizio di preparazione e somministrazione di panini;

4. fornitura, installazione e la gestione di “case dell’acqua”di punti di accesso all’acqua di rete a fini potabili.

L’applicazione di tali criteri e’ obbligatori, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, gia’ vigenti per il settore

Così si esprime il decreto in merito alla acqua di rete potabile:

2.1.3 Distributori di acqua di rete Indicazioni alla stazione appaltante La stazione appaltante e’ tenuta a distribuire acqua di rete a fini

potabili attraverso gare per la realizzazione di punti di accesso alla rete idrica per l’erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili e/o attraverso gare per l’installazione di macchine distributrici di acqua trattata, tranne nel caso in cui non sia possibile, per motivazioni tecniche, garantire l’erogazione di acqua di rete, in quanto l’acqua di rete non e’ potabile o e’ oggetto di ordinanze restrittive per motivi di sicurezza. La scelta del sistema di pagamento e’ rimessa alla stazione appaltante stessa. Laddove gli edifici non siano gia’ dotati di punti per l’erogazione diretta di acqua di rete potabile, sono installati distributori di acqua di rete trattata. Tali apparecchiature, dotate di sistemi di trattamento dell’acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del

Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 e, quando installati presso le mense, anche con il Regolamento (CE) n. 852/2004, potranno essere messe a disposizione tramite il pagamento di un canone a carico della stazione appaltante oppure tramite il pagamento della consumazione da parte dell’utente.

Vai alla lettura testo integrale Decreto 6.11.2023 Acqua potabile e CAM 

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Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Art. 255 D.lgs. 152/2006 – L. n. 137/2023 – Novita’ 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2023


Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

L’art. 6-ter della Legge n. 137 del 9.10.2023 (vigente dal 10.10.2023) – conversione del DL 105/2023 – introduce, con novità, modifica alla condotta di abbandono dei rifiuti trasformandola da illecito amministrativo a illecito penale. Viene altresì introdotta la sanzione pecuniaria (ammenda) che “aumenta” da mille a diecimila euro.

La condotta, il fatto illecito, rimane il medesimo e si riferisce all’abbandono o deposito irregolare di rifiuti che non sono riconducibili all’attività di impresa (art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006). Sono i rifiuti che ogni cittadino può abbandonare, per intenderci; il cittadino che abbandona un frigorifero in strada, sulla pubblica via.

Il legislatore aveva ritenuto meno grave tale comportamento rispetto a quello attuato in seno all’attività di impresa e aveva distribuito i pesi considerando l’illecito del cittadino, una sanzione amministrativa. Vero è che…continua lettura articolo  L. 137.2023 art. 255 d.lgs. 152:200

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ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

LIMITI EMISSIVI E DEROGHE

Corte Giustizia UE n. 375/2021 (9.3.2023)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’articolo riassume la relazione tenuta da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in data 24.5.2023 in occasione del Convegno, con date al 10,17,24,30 maggio 2023, organizzato da ISPRA, RSE, UNICHIM, ACCREDIA, sulle EMISSIONI.

La domanda di pronuncia pregiudiziale risolta dalla Corte di Giustizia in commento, è punto di partenza per sviluppare riflessione sulle novità che verranno introdotte con le modifiche alla Direttiva sulle emissioni Industriali 2010/75/UE.

Si consideri invero che le norme sulla qualità dell’aria (Direttiva 2008/50/CE) sono state recepite dal Dlgs. 155/2010. L’art. 15 par. 4 della Direttiva 2010/75 è stato inserito nel Codice ambientale all’art. 29 co. 9-bis e l’art. 18, trasferitonell’art. 29 septies (Dlgs. 152/2006).

La lettura della sentenza della Corte Giustizia permette dunque di “interpretare” le norme oggi vigenti anche nel nostro codice ambientale, e anticipa, di fatto, le prossime modifiche alla Direttiva 2010/75/UE.

E’ nota infatti la proposta di modifica della Direttiva 2010/75/UE di cui conosciamo il nuovo testo nella versione della Commissione 5.4.2022: proposta che ha modificato proprio ed anche gli articoli richiamati, e che conforta l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, in commento.

Il Caso – La sentenza Corte Giustizia UE n. 375/2021

Il caso riguarda i presupposti che permettono ..continua lettura articolo art. 15 Direttiva 2010.7

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avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


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TERRE E ROCCE DA SCAVO? (rivisitato)

TERRE E ROCCE DA SCAVO?

a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il D.L. 13/2023 vigente dal 25.2.2023. Titola, il Decreto: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

L’art. 48 del DL 13.2023 introduce alcune “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo“.

Una storia infinita per coloro che conoscono il percorso tragico-normativo di questo rifiuto/bene/sottoprodotto.

Terre e rocce da scavo legate indissolubilmente alle grandi opere (ma non solo) e poi normate, regolamentate, precisate con continua foga e non va mai bene. Qualcuno ricorda l’art. 186 Dlgs. 152/2006? Non esiste più, naturalmente, perché tale disciplina si evolve e sottende mille interessi, di plurime parti. Semplificare, ma controllare. Difficile. In ogni caso l’articolo 48 citato progetta, sollecita, propone ma ad oggi, tutto resta come prima. E’ il “regolamento che verrà” a riepilogare tutto.

Così il PNRR è ancora il mezzo di spinta all’innovazione, al cambiamento.

Il Governo, con il DL 13/2023, richiama espressamente il PNRR che giustifica la sua azione e ricorda, subito, la finalità richiamando parole note: opere, infrastrutture, impianti:

“Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica …”.

Il Governo si limita ad indicare il futuro, ciò che dovrà essere disciplinato a mezzo di un Regolamento approvato con Decreto ministeriale o interministeriale (art. 17 comma 3 L. 400/88) e concede un termine, non proprio minimale o breve, anzi.

Tutto può succedere. Continua lettura articolo TRS art. 48 DL 13.202

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a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale

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