Accesso civico …sempre più complicato
Circolare del Ministro Madia n. 2/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Avv. Cinzia Silvestri
Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 13.7.2017 la circolare del Ministro Madia n. 2/2017 sull’Accesso Civico (leggi)
Le norme sulla trasparenza della P.A. inaugurate con il Dlgs. 33/2013 avevano visto dare alla luce l’art. 5 che poneva il buon proposito di consentire l’accesso, cosiddetto civico, ad ogni cittadino sulle informazioni e dati della pubblica amministrazione. La semplicità del concetto di accesso alla vita della Amministrazione subisce subito precisazione nelle Linee Guida Anac; linee Guida che ormai spaventano qualsiasi giurista per la complessità, farraginosità delle declinazioni intrise di aulici propositi ma che in concreto creano ancora più difficoltà di comprensione. Ed infatti interviene persino questa Circolare del Ministro Madia che si pone sul solco della complicazione della vita di ogni cittadino. Circolare che precisa, indica, adempimenti, protocolli, registrazioni alle amministrazioni ma che in realtà pone puntelli e limiti proprio all’accesso civico che doveva, poteva, aprire le porte al cittadino alle informazioni che gli sono dovute. La Pubblica amministrazione lavora per il cittadino che ha tutto il diritto di controllare, verificare, accedere liberamente all’attività compiuta. Così non è.
Si riportano i primi tre semplici commi dell’art. 5 Dlgs. 33/2013 vigente dal 21.6.2016:
“..1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto….”