DIRETTIVA IED 2024/1785

DIRETTIVA IED 2024/1785

Direttiva 2024/1785 – IED

Emissioni industriali

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La Direttiva UE 2010/75 entra nella storia e viene modificata e sostituita dalla nuova direttiva IED 2024/1785.

Cambia già la titolazione della Direttiva che promette un campo più vasto

DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

 

 

DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2024

che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti

 

Prima di affrontare le modifiche sostanziali della nuova Direttiva IED è utile sempre uno sguardo al primo considerando della Direttiva che indica le finalità, l’intento europeo. Il Considerando cita i soliti punti di riferimento (Green Deal, neutralità climatica) ma riassume, verso la fine, un’insieme di strategie, impegni, propositi, finalità discussi in seno europeo che camminano verso un unico obiettivo. Certo interessante l’inciso sulla guerra in Ucraina che ha evidenziato il problema Energia, e la necessità di creare nuovi fonti, diversificate. Le parole hanno un peso.

” La comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» costituisce la strategia adottata dall’Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando l’uso, il riuso e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l’inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative nonché la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo mira inoltre a garantire che tale transizione sia giusta e inclusiva e che nessuno venga lasciato indietro. L’Unione sostiene inoltre l’accordo di Parigi (4), l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile come pure la sua partecipazione all’Organizzazione Mondiale della Sanità. La strategia dell’Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili dell’ottobre 2020 e il piano d’azione verso l’inquinamento zero, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all’inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l’Europa sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti connessi alla revisione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) comprendono la normativa europea sul clima (6), il pacchetto «Pronti per il 55 %», la strategia sul metano e l’impegno globale sul metano lanciato a Glasgow, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia sulla biodiversità, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia per il suolo e l’iniziativa per i prodotti sostenibili. Inoltre, nell’ambito della risposta dell’Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, REPowerEU propone un’azione comune europea per sostenere la diversificazione vvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare efficienza energetica.

DIRETTIVA IED 2024/1785

Cinzia SilvestriDIRETTIVA IED 2024/1785
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Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Reg. UE 2024/1157 – focus

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ un momento di intensa revisione delle normative europee. Nuove Direttive e nuovi impulsi al cambiamento.

La nuova Direttiva sulla spedizione dei rifiuti è entrata in vigore dal 21.5.2024 (salvo norme che entrano in vigore ne. 2026).  Si riportano i primi 3 considerando della Direttiva che aprono il tema e indicano la finalità. Utile selezionare le parole che ormai sono divenute di uso comune e che ritornano in ogni Direttiva e costituiscono il leitmotiv del pensiero articolato della comunità Europea.

Economia circolare, neutralità climatica, Green Deal….

  1. È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva        2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
    (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.
    (3) Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in un’economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell’Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche ridurre la dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime. Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà tuttavia un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Sia il Consiglio, nelle sue conclusioni del 17 dicembre 2020 «Per una ripresa circolare e verde», che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. L’articolo 60, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha incaricato la Commissione di effettuare un riesame di detto regolamento entro il 31 dicembre 2020.È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

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Cinzia SilvestriRegolamento UE: spedizione rifiuti
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Tutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE

Tutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE

Tutela penale ambiente

Direttiva 2024/1203/UE 

Recepimento entro il 21.5.2026

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


È stata pubblicata la nuova direttiva 2024/1203/UE, sulla tutela penale ambiente ,  che invita anche l’Italia a rivedere i reati ambientali a precisarli, modificarli, a precisare il sistema amministrativo -penale secondo nuovi indicatori che esprimono maggiore durezza verso coloro che realizzano determinate condotte. La nuova Direttiva impatterà dunque sul nostro sistema penale, e non solo.

Prima di analizzare i reati che verranno e l’impatto che avranno sul nostro ordinamento, è utile riassumere i tempi di attuazione di questa complessa Direttiva.

Quando interviene una nuova Direttiva (tutela penale dell’ambiente) la comprensione degli effetti non è immediata. Eppure, mette in modo un meccanismo Nazionale di adeguamento, a prescindere dagli effetti diretti.

La Direttiva invero sostituisce la Direttiva 2008/99/CE e la direttiva 2009/123/CE. Il processo di valutazione e revisione ha impiegato almeno 15 anni.

La nuova Direttiva ammette l’insufficienza delle misure della precedente direttiva al considerando n. 4 : “le norme sanzionatorie vigenti istituite a norma della direttiva 2008/99/CE …non sono state sufficienti a garantire la conformità ….tale conformità dovrebbe essere rafforzata mediante…sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive… che esprimano maggiore riprovazione sociale … “.

È interessante il richiamo alla “riprovazione sociale” che evoca quasi una punizione morale, pubblica.

L’art. 28 della Direttiva precisa ….continua lettura dell’articolo ...

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Cinzia SilvestriTutela penale Ambiente – Direttiva 2024/1203/UE
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