MUD 2018
Pubblicato Modello Unico Ambientale 2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Nuovo Modello 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2017
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MUD 2018
Pubblicato Modello Unico Ambientale 2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Nuovo Modello 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2017
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Linee Guida ANAC sui Servizi Legali
Parere del CNF (Consiglio Nazionale Forense) del 21.12.2017
segnalazione a cui di Cinzia Silvestri
Continua la stortura interpretativa relativa alla natura dei servizi legali ben espressa da ANAC nella proposta di linee Guida che attende parere dal Consiglio di Stato.
Interviene il parere legale del CNF (come richiesto dal Consiglio di Stato) che riporta la questione nei giusti termini ed evidenzia le divagazioni di ANAC che diviene sempre più “legislatore”.
Conclude giustamente il CNF al punto 13 del parere, ritenendo tutti i punti indicati nell’art. 17 lett. d) del Dlgs. 50/2016 sono oggetto di affidamento diretto agli avvocati e pertanto esclusi dalla disciplina della gara pubblica. Gli altri servizi legali sono soggetti ad una procedura comparativa semplificata.
Vai alla lettura del parere CNF
Sistri – sanzioni al 1.1.2019
Legge Stabilità – modifiche
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi
La Legge Stabilità (approvata al 23.12.2017 ma non ancora pubblicata) rinvia al gennaio 2019 l’applicazione delle sanzioni.
La norma rinvia le pesanti sanzioni operative previste dal Sistema per la tracciabilità dei rifiuti – Sistri. Fino al 31 dicembre 2018 continueranno ad applicarsi – e saranno sanzionabili — i soli adempimenti e gli obblighi “cartacei” di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010. Con riferimento alle violazioni delle disposizioni previste dal Sistri, continueranno ad essere sanzionabili esclusivamente quelle per mancata iscrizione o per mancato versamento del contributo annuale (confermata al riguardo la riduzione del 50 %). Slitta, pertanto, al 1° gennaio 2019, l’applicazione del pesante quadro sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi operativi di tracciamento informatico dei rifiuti. Confermati anche i 10 milioni di euro da corrispondere alla Selex, il concessionario in liquidazione che continuerà a gestire il Sistri in attesa che si risolvano le vicende giudiziarie legate all’assegnazione del bando Consip, le spettanze per il servizio che continuerà a corrispondere nel corso del 2018.
Così si esprime il testo della Legge Stabilità
..b) all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.
Sistri – semplificazione e recupero dei contributi
Legge Stabilità – modifiche
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi
Approvata Legge Stabilità con atto del Senato 2960B il 23 dicembre 2017 e non ancora pubblicato. Novità per il Sistri con l’articolo 194 bis Dlgs. 152/2006
La legge introduce nuovo articolo nel Codice dell’Ambiente, il 194-bis, intitolato
“Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI”.
Con le nuove disposizioni viene introdotta la possibilità, non solo per le imprese coinvolte dal Sistri, di adempiere alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario in modalità digitale, in formato che dovrà essere predisposto dal Ministero dell’Ambiente. Inoltre, si introduce la possibilità di trasmettere tramite PEC la quarta copia del formulario.
Rispetto al contributo di iscrizione Sistri vengono chiariti i termini di prescrizione (quelli di cui all’articolo 2946 del codice civile e quindi nell’ordine di dieci anni) e le modalità con cui il Ministero dell’Ambiente potrà rivalersi dei contributi dovuti e non versati in questi anni. Tali modalità saranno dettagliate in un decreto ministeriale di prossima pubblicazione e dovranno tenere conto di specifici criteri che vanno ad agevolare le imprese: dall’invio del sollecito di pagamento preventivo rispetto alla riscossione coattiva, all’introduzione dell’istituto del ravvedimento operoso che comporterà una riduzione delle sanzioni previste per mancato o ritardato pagamento del contributo.
Di seguito l’articolo..
«Art. 194-bis. –(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI).
– 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del Formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
Restyling “Emissioni”
Dlgs. n. 183/2017 vigente al 19.12.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183
Segnalare reati per il dipendente pubblico e privato è diventato punto centrale della lotta alla corruzione.
Sostituito l’art. 54 bis del Dlgs. 165/2001 per i pubbici dipendenti
Modificato l’art. 6 della Dlgs. 231/2001 per i dipendenti privati. La modifica per i dipendenti privati impatta sul modello organizzativo che dovrà essere implementato e aggiornato.
Vai alla lettura del testo L. 179/2017 e
articolo pubblicato in questo sito relativo alle modifiche intervenute al Dlgs. 231/2001
Bonifica: Oneri di bonifica e fallimento.
Il Comune recupera le spese di bonifica e di sequestro.
Cass. civ. Sez. I, Ord., 5-12-2017, n. 29113
Segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il Comune che sostiene le spese di bonifica di un sito di società poi fallita e sostiene anche le spese giudiziarie per atti conservativi quali, ad esempio, il sequestro ha diritto di vedersi riconosciuto il diritto ad insinuarsi nel passivo fallimentare anche con privilegio rispetto agli altri creditori. Il fatto che le spese di bonifica e la bonifica stessa non sia conclusa all’atto del fallimento non pregiudica le ragioni del Comune.
Il Tribunale non ammetteva al passivo del fallimento di una società, il Comune che aveva sostenuto e doveva sostenere le spese per la bonifica di un terreno inquinato; il Tribunale non riconosceva il credito per ulteriori spese vantato dal Comune, (ritenendo mancante l’attualità del credito poiché i lavori non erano ancora stati eseguiti dall’ente) ed aveva altresì disconosciuto i privilegi invocati (artt. 2755 e 2770 c.c., riferiti alle spese sostenute per atti conservativi quali ad esempio il sequestro).
Il Comune si opponeva allo stato passivo del fallimento.
La Corte di Cassazione Civile si trova dunque a precisare sul caso relativo all’ammissione allo stato passivo del maggior credito, in capo ad un Comune, per le spese di messa in sicurezza e bonifica di un terreno inquinato a seguito dell’incendio sviluppatosi nell’impianto per il recupero dei rifiuti gestito dalla società fallita.
L ’esame della Corte si concentra sulla vigenza e legittimità della previsione del DM n. 471/1999 (provvedimento attuativo del decreto Ronchi) che disciplina l’ammissione al passivo fallimentare del credito del comune per le spese di bonifica, consentendo al creditore di presentare la domanda di insinuazione sulla base di una stima amministrativa (art. 18, c. 5).
La Corte ha affermato che:
La Corte ha altresì ritenuto sussistente il privilegio di cui agli articoli 2755 e 2770 cod. civ. per le spese del sequestro conservativo eseguito dal Comune: la ratio delle spese per atti conservativi, come il sequestro, risiede nell’avvenuta conservazione dei beni, impedendone l’alienazione a terzi, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, che si realizza nel fallimento come nell’esecuzione individuale mediante la liquidazione dei beni stessi.
Inceneritori: Scarichi Gassosi – Carbonio totale, Monossido, controllo autorità, condizioni anomale ecc…
Restyling della normativa ad opera della Legge Comunitaria 167/2017
Modifiche agli arti. 237 ter, sexies, nonies, terdecies e octiesdecies Dlgs. 152/2006 – vigenti dal 12.12.2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Restyling della normativa sugli “inceneritori” (artt. 237 bis ss. Dlgs. 152/2006) ad opera della legge Comunitaria n. 167/2017 con vigenza dal 12.12.2017. Numerosi gli articoli modificati, integrati.
All’articolo 237-ter; comma 1, lettera b) e c) (definizioni) vengono inseriti i riferimenti agli “scarichi gassosi, così
“…b) ‘impianto di incenerimento’: qualsiasi unita’ e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento….
continua lettura articoli modificati dalla Legge Comunitaria 167/2017 (art. 237 bis ss. Dlgs. 152/2006)
Avvocati ed Equo compenso
Inserito art. 13 bis alla L. 247/2012
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
L’Equo compenso per gli avvocati che contrattano con la Pubblica amministrazione, ad esempio, viene definito e disciplinato nell’art. 13 bis della Legge professionale n. 247/2012 inserito dal DL 148/2017 oggi convertito in Legge n.172/2017 vigente dal 5.5.2017.
Gli avvocati da tempo si trovano a dover offrire le proprie prestazioni professionali – ad esempio un Giudizio avanti al TAR la cui complessità è spesso intrinseca e chiede esperienza e assunzione di responsabilità – a costi/compensi imposti dalla amministrazione ben al di sotto dei minimi pensabili, spesso parametrati al di sotto del valore della causa, a volte senza neppure il calcolo del 15% forfettario e con la clausola che se in sede di giudizio viene corrisposto dal Giudice maggiore compenso questo non è dovuto all’avvocato. Le amministrazioni indicono vere e proprie “gare” al ribasso che favoriscono ovviamente avvocati che sono in grado di offrire le proprie prestazioni al ribasso o a costo/compenso a zero. Una causa al TAR magari di valore indeterminabile può essere “retribuita” anche solo € 1700 con l’effetto che detratti costi, spese, oneri e tassazioni all’avvocato (magari munito di struttura organizzativa, segretaria, collaboratori ecc…) residua come finale compenso all’avvocato forse € 700/800 (che equivale al costo della dipintura di 2 stanze di un appartamento?). Fenomeno in vigore da tempo di cui si è accorto il Ministero di Giustizia pur tardivamente.
L’intervento del Legislatore in realtà è minimo e non risolverà il problema ma certo è un segnale che obbligherà ad esempio le amministrazioni ad espungere le clausole nulle/”vessatorie” salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione…
Di seguito l’articolo riformato.
Art. 19-quaterdecies
Introduzione dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati 1.
Dopo l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e’ inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie).
– 1. Il compenso degli avvocati iscritti all’albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita’ di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonche’ di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e’ disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto, nonche’ al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equita’ del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facolta’ di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell’attribuzione al cliente della facolta’ di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell’attribuzione al cliente della facolta’ di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attivita’ professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalita’ con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullita’ opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.
9. L’azione diretta alla dichiarazione della nullita’ di una o piu’ clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e’ proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equita’ del compenso e la vessatorieta’ di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullita’ della clausola e determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile ».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita’, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.I.A.: modifica sostanziale
Modifica all’art. 5 Dlgs. 152/2006 . Legge Comunitaria 167/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
La Legge Comunitaria n. 167/2017 vigente dal 12.12.20117 modifica l’art. 5 Dlgs. 152/2006 dedicato alle definizioni ed incide sulla “modifica sostanziale” che deve tenere conto anche della “salute umana”.
La modifica è volta ad introdurre, nella definizione di modifica sostanziale di un progetto, opera o impianto, il riferimento agli effetti negativi e significativi sulla salute umana – e non solo sull’ambiente – prodotti dalla variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto.
Ciò al fine di adeguare la norma a quanto previsto nell’art. 3, comma 9, della direttiva 2010/75/UE.
Recita l’art. 5 alla lettera l-bis)
modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorita’ competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana[1]. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita’ per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, e’ sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
[1] Modifica ex L. Comunitaria 167/2017 vigente dal 12.12.2017
Sospensione A.I.A.: come cambia l’art. 29 decies Dlgs. 152/2006
Legge Comunitaria 167/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
La Legge comunitaria 2017 ha modificato il Codice ambientale in molte sue parti tra le quali proprio la normativa A.I.A. di cui agli articoli 29-bis ss.
La riforma succede a quella del Dlgs. 46/2014 ed incide anche sull’art. 29 decies modificando il comma 9 relativo ai provvedimenti che l’amministrazione può prendere in caso di violazioni. Cambiano modalità e tempi della “sospensione” che deve essere sempre a tempo determinato laddove esista pericolo per l’ambiente o in via alternativa per la salute e 2
Continua lettura e vai allo schema comparato art. 29decies post comunitaria
Si riporta l’intervento di Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, pubblicato nella rivista News CNF il 27.11.2017
L’intervento è forse incomprensibile da coloro che non conoscono le dinamiche processuali ma ritengo che tali considerazioni possano precisare il “sistema giustizia” anche a coloro che lo subiscono. Mascherini, con la sua eleganza, evidenzia con fermezza l’utilizzo di strumenti processuali e interpretazioni non proprio rispondenti alle finalità della legge.
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Pubblicata Legge Comunitaria n. 167/2017
Come cambia il codice Ambientale e non solo…..
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 pubblica in Gazzetta ufficiale del 27.11.2017. Parte del testo è dedicato al codice ambientale che cambia in alcune sue parti innovando anche le norme relative alla Autorizzazione integrata Ambientale. Leggi Legge comunitaria 2017
Matrici da riporto – chiarimenti del Ministero
Circolare pubblicata sul sito del Ministero Ambiente – 10.11.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Laddove non arriva la Legge arriva il Ministero che chiarisce ed interpreta…. con valore di Legge.
Vai alla lettura del testo terre e rocce circolare
Linee Guida Europee in materia di V.I.A.
Pubblicate sul sito del Ministero Ambiente (21.11.2017)
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Scrive il Ministero Ambiente al 21.11.2017:
“La Commissione europea ha pubblicato le nuove linee guida per la procedura di screening (verifica di assoggettabilità a VIA, art. 19 D.Lgs.152/2006), di scoping (definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, art. 21 D.Lgs. 152/2006) e per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (studio di impatto ambientale, art. 22 D.Lgs. 152/2006).
Le nuove linee guida aggiornano e integrano le linee guida già pubblicate nel 2001 per garantire la necessaria coerenza con le nuove disposizioni della direttiva 2014/52/UE che ha introdotto significative modifiche alla disciplina della VIA, sia procedurali che tecniche.
..Si evidenzia la significativa importanza delle linee guida europee per la corretta attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 104/2017 con particolare riferimento:
linee guida screening in inglese
linee guida scoping in inglese
linee guida Studio Impatto Ambientale in inglese
Lavaggio Cassonetti stradali – società pubblica
Risponde il Ministero Ambiente
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Il Ministero risponde al quesito di società addetta al lavaggio di cassonetti dislocati sul territorio lungo le strade pubbliche.
Chiede la società come inquadrare le acque di lavaggio residue e se possibile “stoccarle” in azienda.
Il ministero qualifica le acque come “rifiuti da manutenzione” ex art. 230 Dlgs. 152/2006 , soggette al deposito temporaneo nel rispetto dei requisiti.
Risposta quesito MIn. Ambiente – lavaggio cassonetti
Prendersi cura di un cane randagio, può costare “caro”…
Responsabilità del mero detentore – Cass. penale 51448/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Una famiglia si prende cura di una cane randagio, un pastore tedesco, che provvede ad aggredire il vicino di caso provocandogli lesioni.
Il vicino di casa aziona richiesta di risarcimento del danno e denuncia penale per lesioni (art. 590 c.p.) nei confronti del detentore dell’animale..
Dalle risultanze processuali infatti emerge che i figli dell’imputato erano soliti portare al guinzaglio e dare da mangiare al cane che aggredì per strada il vicino. Interessante anche la valenza che assume in giudizio l’offerta bonaria alla vittima di un risarcimento ritenuto dalla corte “un elemento indiziario dal quale presumere indirettamente un riconoscimento …di una qualche forma di responsabilità…”. Non solo , compaiono anche foto con il cane tenuto al guinzaglio e legato ad una catena nel cortile dell’ imputato.
Risulta dunque accertata una relazione di fatto (espressione della teoria del contatto sociale) con l’animale tale da far sorgere un obbligo di custodia in capo all’imputato.
Il mero possessore dell’animale assume dovere di custodia e di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le reazioni dell’animale. Non basta neppure tenere il cane in un cortile recintato o con la catena e neppure la scritta “attenti al cane” è bastevole a sollevare di responsabilità anche il semplice detentore. Nessuna valenza alla mancanza di registrazione dell’anagrafe canina e all’apposizione di un microchip.
Affidare un cane peraltro randagio nelle mani dei propri figli, magari minorenni ed inadeguati a condurre il cane può provocare conseguenze importanti.
Così afferma la Cassazione pen. 51448/2017
Tutela del dipendente privato che segnala illeciti – “il segnalatore”
Come cambia l’art. 6 Dlgs. 231/2001- Whistleblowers
Modifiche al Dlgs. 231/2001 – comma 2 bis e 2ter e 2 quater art. 6 Dlgs. 231/2001
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Wistleblowers che presto diverrà semplicemente WB che tradotto significa “segnalatore” e qualcuno tradurrà in “spione”.
Un altro termine inglese entra nel nostro vocabolario perché la sua traduzione rende tale figura più comprensibile, più accettabile del termine “spione, delatore”.
Il tentativo del legislatore invero è di proteggere il dipendente che segnala illeciti nell’ambito del proprio ambiente lavorativo; il segnalatore deve però fare attenzione a non segnalare illeciti infondati.
Approvato ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale la legge di protezione per dipendenti pubblici e privati che segnalano illeciti. Il testo approvato si compone di 3 articoli.
Con riferimento al settore “privato” viene inserito il comma 2 bis e 2 ter, 2 quater all’art. 6 Dlgs. 231/2001 (norma perno di tutto il ….continua lettura articolo e schema art. 6
Approvata la Legge Europea 2017 l’8 novembre 2017 ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
In anteprima si riporta l’art. 17 della Legge che inciderà sull’allegato 5 alla parte 3.
Art. 17.
(Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici)
1. Nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili», le parole: «Potenzialità impianto in A.E.» sono sostituite dalle seguenti: «Carico generato dall’agglomerato in A.E.».
2. Le eventuali ulteriori attività di monitoraggio e controllo derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di cui all’articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività svolte dal gestore unico del servizio idrico integrato.
3. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né conseguenze sull’applicazione del medesimo articolo 92 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
Chiarimenti sullo Split Payement…
Circolare n. 7 Agenzia Entrate
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Pubblicata Circolare n. 7 dell’agenzia delle Entrate che porta chiarimenti sulla applicazione dello Split Payement..
Leggi circolare n. 7/2017 split payement
Leggi precedente articolo su Split Payement
Immissioni intollerabili e canna fumaria
La Corte di Cassazione 50620/2017 conferma il risarcimento
segnalazione a cura avvocati. Cinzia Silvestri
La sentenza della Cassazione descrive l’odissea giudiziale che due coniugi hanno deciso di affrontare al fine di liberarsi degli odori molesti e continui di fumi, odori rumori provenienti dall’appartamento sottostante a causa di una fessura nella canna fumaria, come accertato nel corso del Giudizio. Immaginiamo dunque di vivere le giornate nella nostra casa avvolti dall’odore di “arrosto”, “fritto” o altro, magari tutti i giorni e nella notte. Legittima appare la reazione di chi subisce tale evento che però, in sede di giudizio, assume connotati non univoci e si scontra con la giustizia formale.
Così in sede penale il Tribunale di Gorizia assolve gli imputati del reato di cui agli articolo 674 cp; ma la Corte di Appello di Trieste riforma tale sentenza e condanna gli imputati al risarcimento del danno e a rifondere le spese di giustizia.
Gli imputati “molestatori” impugnano la sentenza della Corte di Appello in Cassazione la quale respinge il ricorso e conferma la sentenza evidenziando alcuni punti utili:
Ambiente/Sicurezza: apparecchi che bruciano carburanti gassosi
Regolamento UE 2016/426 e Legge delega 25 ottobre 2017, n. 163
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
“1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, … uno o piu’ decreti legislativi
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
2. ..
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilita’ di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche’ agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell’interno e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorita’ di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;
d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, .. il Governo adotta uno o piu’
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
La Legge impone all’Italia il recepimento di alcune Direttive Europee e all’art. 6 si occupa dei DPI
imponendo l’adeguamento al Regolamento UE del 2016 n. 425. L’Italia ha 1 anno di tempo per l’adeguamento che comporta anche la previsione di sanzioni. Vero è che la conoscenza di tale norma impatta sulle aziende che già sanno che il testo a cui fare riferimento, per il prossimo futuro, salva la precisazione legislativa italiana è il Regolamento UE.
Scrive la Legge:
“Art. 6
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione
individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga
la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri
dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e
dell’interno.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, per l’adeguamento alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella
normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni
incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e
coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilita’ di adeguare la normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti
delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con
successivo regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge
e gia’ eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale
autorita’ notificante ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE)
2016/425;
d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la
valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da
autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di
valutazione e verifica della conformita’ dei dispositivi di
protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza
di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al
fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo
degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non
onerose all’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi
dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per
le attivita’ connesse all’attuazione del regolamento (UE) 2016/425,
conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre
2012, n. 234;
f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ delle violazioni
degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente
alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e
dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei
dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del
regolamento (UE) n. 2016/425;
g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di
regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma
1.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Con Provvedimento dell' 11.10.2017 l'ANAC pubblica aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017,n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Leggi provvedimento ANAC - cause esclusione appalto
L'ANAC indica le ipotesi, non tassative, in cui l'esclusione dall'appalto viene applicata e tra queste viene indicata anche la violazione del Dlgs. 231/2001 ovvero la responsabilità della Società per determinati reati presupposto. E ciò pone sempre più rilevanza al modello organizzativo che sembra assumere valore obbligatorio (pur essendo facoltativo). Scrive il provvedimento: "...2.1. Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80,
comma 5, lettera c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrita' del concorrente, intesa come moralita' professionale, o la sua affidabilita', intesa come reale capacita' tecnico professionale, nello svolgimento dell'attivita' oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito.
2.2. In particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 80 del codice:
a. abusivo esercizio di una professione;
b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
c. reati tributari ex decreto legislativo n. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio;
d. reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
e. reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001...