Modello 231 e prescrizione dei reati

Prescrizione dei reati e modello 231 alla luce delle modifiche della L. 68/2017
In collaborazione con la Rivista Recoverweb
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riforma penale (cosiddetta riforma Orlando) ha inciso sulla prescrizione dei reati e tuttavia è sorta confusione sull’applicabilità di tali modifiche alla prescrizione di cui al Dlgs. 231/2001.
Si rinnova dunque breve articolo già pubblicato sulla rivista Recoverweb nel settembre 2017 in cui si precisa la corretta destinazione tra l’istituto della prescrizione penale e quella definita dal Dlgs. 231/2001.
 Vai alla lettura dell’articolo – Recoverweb settembre 2017 pag. 74,75 

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ANAC: quali denunce può raccogliere?

L’ANAC  precisa la propria competenza
Whistleblowing e Pantouflage ….questi sconosciuti…
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


E’ interessante leggere l’elenco delle segnalazioni che giungono all’ANAC ritenuta ormai, più dell’autorità Giudiziaria, entità in grado di intervenire, risolvere e forse giudicare. L’ANAC elenca, sulla base di segnalazioni ricevute e dunque su casistica reale, che non può intervenire, ad esempio, per illeciti compiuti da magistrati o casi di malasanità.. ; segue l’elenco dell’ambito in cui può intervenire purché la segnalazione non sia anonima i casi di• whistleblowing che è diventata parola di moda e ricorre sovente non solo nei provvedimenti Anac; e di pantouflage altra parola interessante che si riferisce però a caso specifico.
Il Whistleblowing deve attingere dall’inglese per esprimere ed identificare colui che denuncia le irregolarità nelle pubbliche amministrazioni al fine di impedire atti correttivi e che la normativa protegge. Figura poco amata che in italiano forse verrebbe tradotta con il termine “spione” e che invece l’inglese ha il merito di emancipare richiamando la figura dell’arbitro che fischia il fallo appunto dell’amministrazione pubblica.
Pantouflage è espressamente riferito ad impedire il passaggio di alti funzionari a ditte private e definito all’art. 53 comma 16ter del Dlgs. 165/2001: 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Di seguito dunque la comunicazione dell’ANAC: 
Ambito di intervento dell’Anac
Tipologie di segnalazioni a cui non può seguire attività di accertamento o indagine
L’Autorità nazionale anticorruzione sta ricevendo numerose segnalazioni e richieste di intervento riguardanti fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite dalla legge e sulle quali non è quindi possibile svolgere attività di accertamento o indagine. Nella seduta del 27 aprile 2017 è stato dunque approvato un Comunicato del Presidente per richiamare l’attenzione sul perimetro di intervento dell’Autorità, evitare che si producano inattuabili aspettative su questioni non pertinenti e affinché la valutazione delle istanze, comunque necessaria, non rallenti l’attività degli uffici. Nel Comunicato sono riportati tutti i temi di competenza dell’Autorità e quelli estranei al suo raggio d’azione.
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017
Ambiti di cui l’autorità anticorruzione non si occupa
Sono oggetto di archiviazione le segnalazioni anonime (senza firma, con firma illeggibile o che non consentano di identificare con certezza l’autore) e dal contenuto generico. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le tipologie di segnalazioni che non vengono prese in considerazione per manifesta incompetenza:
• accertamento di responsabilità penali o erariali (la competenza è dell’Autorità giudiziaria o della Corte dei conti)
• presunti illeciti commessi da magistrati (è competente la Procura distrettuale ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale)
• procedure selettive e concorsi (la competenza è della giustizia amministrativa)
• irregolarità nelle nomine se non riguardano casi di incompatibilità o inconferibilità degli incarichi
• rivendicazioni sindacali
• casi di malasanità
• assenteismo dal lavoro
• conflitti politico-istituzionali all’interno di enti
• successioni, eredità, testamenti
• anomalie nella gestione di istituti di credito o finanziari
• abusi edilizi
• aumento delle tariffe
Ambiti di pertinenza dell’autorità anticorruzione
L’Anac è competente a svolgere: attività di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nelle società controllate e partecipate; vigilanza sull’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici; gestione delle segnalazioni di illeciti denunciate da dipendenti pubblici.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi di competenza dell’Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto:
• contratti pubblici (affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture)
• attività di precontenzioso
• misure anticorruzione (in particolare controlli su adozione, applicazione ed efficacia dei piani triennali di prevenzione)
• obblighi di trasparenza sui siti web istituzionali
• inconferibilità e incompatibilità di incarichi
• casi di pantouflage (vedi d.lgs.  165/2001, art. 53, comma 16-ter)
• whistleblowing

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ANAC: chiarimento su iscrizione Albo Gestori Ambientali

ANAC: iscrizione Albo Gestori Ambientali
Comunicato presidente Anac 28.8.2017
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Con breve comunicato l’ANAC comunica di “conformarsi” al dettato della giurisprudenza e di modificare dunque il proprio orientamento.
Scrive l’ANAC ” il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione…”
Vai al documento Comunicato ANAC
 

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Rumore: autolavaggio rumoroso

Autolavaggio rumoroso: è reato?

Cassazione penale n. 39454/2017

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Tribunale condannava  per il reato di cui agli art. 81 cpv e 659, comma 2, c.p., il conduttore di un autolavaggio che  disturbava le occupazioni ed il riposo dei residenti/domiciliati nel medesimo fabbricato, in particolare di una  famiglia  “.. perché aveva omesso di eseguire appositi interventi tecnici insonorizzanti sugli impianti ivi esistenti, causando un rumore non accettabile per il superamento, a finestre aperte ed a finestre chiuse, del limite differenziale diurno (5db) di cui all’art. 4 DPCM 14.11.1997, rispettivamente riscontrata nella misura di 13db e 9,5 db, …”
La sentenza della Cassazione riassume l’inquadramento giuridico che il rumore proveniente da attività commerciale/industriale può provocare. Tant’è che il Giudice deve primariamente indicare con motivazione congrua la qualificazione giuridica del fatto contestato. Nel caso in esame invece il Giudice di prime cure si era limitato a condannare (penale) solo sulla base dell’accertamento dell’Arpa che accertava il rumore fuori norma.
Ma essere fuori norma non basta per configurare il reato e la Cassazione ricorda con sintesi i diversi casi/ipotesi che si possono verificare:
“… in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra:
A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;
C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995
La Cassazione riteneva che il Tribunale non avesse compiuto idonea indagine sul fatto per la dovuta qualificazione giuridica e dunque annullava l’impugnata sentenza e rinviava al primo giudice per la diversa valutazione.
 

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Costo medio del lavoro dipendenti privati di imprese Ambientali – decreto direttoriale 70/2017

Costo medio del lavoro per dipendenti aziende servizi ambientali
Decreto Direttoriale n. 70/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Sul sito del ministero del lavoro è pubblicato decreto direttoriale n. 70/2017 che stabilisce il costo medio lavorativo per i dipendenti di imprese che esercitano servizio ambientale privato
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Tabelle-DD-N-70-COSTO-LAVORO-SERVIZI-AMBIENTALI-AZIENDE-PRIVATE-2017-2019.pdf

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Modello "231": quando è idoneo?

Modello “231”: quando  è idoneo?
Cassazione penale 11442/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’adozione del Modello 231 ai sensi del Dlgs. 231/2001 spesso non è concretamente attuato dalla Società. Per la creazione del Modello sono nate scrupolose “metodiche”, sono stati inventati  “programmi” di gestione del modello. Tuttavia si dimentica che adottare il modello significa avere una organizzazione idonea ad evitare il reato previsto dal Dlgs. 231/2001 a prescindere dai corposi cartacei frutto spesso di copia e incolla di altri Modelli (formalismo cartolare).
Adottare il modello 231 (cartaceo) non pone al riparo dalle contestazioni e dalla condanna per i reati presupposto laddove tale modello non sia effettivo ed idoneo.
Utile la lettura della sentenza della Cassazione n. 11442/2016 sul punto relativo alla idoneità del modello adottato da una Società per reato corruttivo.
Ed invero : ” In sede di appello, la ricorrente aveva contestato le conclusioni del primo giudice in ordine all’inidoneità del suddetto modello.
La sentenza impugnata perviene al giudizio di inidoneità di tutte le cautele adottate a far data dal 2001 dalla … s.p.a. – e quindi anche di quelle contenute nel modello -, evidenziandone le carenze, consistite nella previsione di misure preventive solo “sulla carta” e nell’assenza di alcun tipo di garanzia in grado di impedire o quanto meno rendere più difficile la partecipazione dei rappresentanti della ….s.p.a. alla complessiva corruzione attuata per aggiudicarsi i vari “treni” (quali, il comitato di controllo, l’internal audit, ecc.).
Si tratta di un giudizio di fatto non affetto dai vizi denunciati, in quanto la sentenza impugnata non ha tratto la prova dell’inidoneità del modello dalla mera commissione del reato di corruzione dai rappresentanti dell’ente.
La Corte di appello, dopo aver esaminato le cautele organizzative apprestate e averne stabilito la inidoneità, ha utilizzato quale argomento rafforzativo della sussistenza della responsabilità dell’ente quello di aver adottato una politica aziendale di mero formalismo cartolare (“paper compliance policy”), come era dato trarre dalla sistematica violazione da parte dei suoi responsabili della normativa penale e dall’entità dei fondi impiegati nelle dazioni corruttive.
Invero, nel caso in esame, dal giugno 2004 sino al dicembre 2004, nonostante l’adozione del modello, si erano susseguite – senza alcuna soluzione di continuità rispetto a quanto avvenuto in precedenza – le attività corruttive realizzate da Snamprogetti s.p.a. attraverso i suoi intermediari, che subivano una sospensione solo a seguito dell’inizio delle investigazioni penali…”

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Terre e rocce da scavo: abrogato il DM 161/2012

Terre e rocce da scavo: abrogato il DM 161/2012
Pubblicato il DPR 120/2017 – Gazz. uff. 7.8.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2017 il Regolamento per la disciplina delle terre e rocce da scavo (che assume la forma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 anziché di decreto Ministeriale).
La vigenza del DPR 120/2017 è fissata al 22.8.2017.
L’art. 31 del DPR 120/2017 abroga il DM 161/2012 ma anche

  1. l’art. 184 – bis comma 2bis (sottoprodotto) del TUA: viene espunto proprio l’ultimo comma (2bis) che richiamava espressamente il DM 161/2012 e così recitava:  “2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente …. 10 agosto 2012, n. 161, .., si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita’ o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del presente decreto.
  2. l’articolo 41 comma 2 del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 che aveva proprio inserito il comma 2bis all’art. 184bis sopra riferito.
  3. l’art. 41 bis del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 che recitava: Art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). 1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attivita’ e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che e’ certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o piu’ siti o cicli produttivi determinati;((33)) b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;((33)) c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute ne’ variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e’ necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.((33)) 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantita’ destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale e’ destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attivita’ di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformita’ alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo e’ comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.((33)) 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita’ di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali e’ accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attivita’ e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto. 6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’ abrogato. 7. L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Vai alla lettura del DPR 120/2017
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Sistri: trasporto intermodale e sanzioni

Trasporto intermodale: obbligo di iscrizione al SISTRI e applicabilità delle sanzioni
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Margherita Pepe


Ai sensi dell’articolo 188-ter del D. Lgs. n. 152/2006 sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo, tra gli altri, anche le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale o che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale e i trasportatori che effettuano trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio nazionale verso Stati esteri[1].
In caso di trasporto intermodale, l’art. 188-ter ha disposto altresì che debbano aderire al SISTRI anche i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
Quanto al trasposto intermodale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha definito le modalità di applicazione a regime del SISTRI con il Decreto Ministeriale n. 126 del 24 aprile 2014, recante la “disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.
In particolare l’articolo 2 del decreto ministeriale ha stabilito che “è fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria”, fermo restando che non sono modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell’intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore di rifiuti.
Il decreto ministeriale ha altresì indicato che in ogni caso che restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell’intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza.
I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al SISTRI nei termini previsti, sono puniti in caso di rifiuti non pericolosi con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 Euro a 15.500,00 Euro, e in caso di rifiuti pericolosi con una sanzione amministrativa da 15.500,00 Euro a 93.000,00 Euro ai sensi dell’articolo 260-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006.
L’omesso pagamento entro i termini del contributo per l’iscrizione al SISTRI è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 Euro a 15.500,00 Euro per i rifiuti non pericolosi da 15.00,00 Euro a 93.00,00 Euro in caso di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 260-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006.
L’articolo 11, comma 3-bis, del d.l. n. 10/2013 ha stabilito che le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 01 aprile 2015 e, tuttavia, fino alla data del subentro alla Consip Spa nella gestione del servizio SISTRI di altro concessionario individuato ai sensi del comma 9-bis dell’art. 11 del d.l. n. 10/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.
Quanto alle sanzioni amministrative previste dai commi da 3 a 9 dell’articolo 260-bis, D.lgs. n. 152/2006 (omissione della compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI, dare informazioni incomplete o inesatte, alterare fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori, etc.), l’articolo 11, comma 3-bis, del d.l. n. 10/2013 ha stabilito che fino alla data del subentro alla Consip Spa nella gestione del servizio SISTRI di altro concessionario individuato ai sensi del comma 9-bis dell’art. 11 del d.l. n. 10/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. In tale caso continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (che ha inserito nel D.Lgs. 152/2006 il sistema SISTRI), nonché le relative sanzioni.
 
[1] Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall’estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006 e dunque non sono tenuti all’iscrizione al SISTRI.

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V.I.A.: termini perentori per il procedimento

TERMINI PERENTORI per il procedimento di verifica V.I.A.
Schema di confronto tra l’art. 20 previgente e l’art. 19 Dlgs. 152/2006
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Cambia il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A..
Il previgente art. 20 Dlgs. 152/2006 è stato trasfuso e modificato nell’art. 19 riformato dal Dlgs. 104/2017.
Di seguito schema di confronto dell’art. 20 previgente e dell’art. 19 Dlga 152/2006 (come riformato dal Dlgs. 104/2017).
L’art. 19 prevede la perentorietà dei termini del procedimento di verifica di assoggettabilità; termini espressamente indicati (30, 45 giorni, tempestivamente..). Termini perentori per il proponente e per la Pubblica Amministrazione ma il legislatore esprime sanzione di archiviazione dell’intero procedimento solo a carico del proponente che non abbia rispettato il termine di 45 giorni per la integrazione richiesta dalla P.A.. Nulla esprime…continua lettura articolo e schema art. 20 e 19 Dlgs. 152/2006 come riformato dal Dlgs. 104/2017 
– La lettura del documento e dello schema di confronto richiede password che puoi richiedere inviando mail a cinzia.silvestri@studiolgaleambiente.it o tramite iscrizione a mailing list del sito www.studiolegaleambiente.it

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Diritto di accesso civico: Circolare del Ministero n. 2/2017

Accesso civico …sempre più complicato
Circolare del Ministro Madia n. 2/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Avv. Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 13.7.2017 la circolare del Ministro Madia n. 2/2017 sull’Accesso Civico (leggi)
Le norme sulla trasparenza della P.A.  inaugurate con il Dlgs. 33/2013 avevano visto dare alla luce l’art. 5 che poneva il buon proposito di consentire l’accesso, cosiddetto civico, ad ogni cittadino sulle informazioni e dati della pubblica amministrazione. La semplicità del concetto di accesso alla vita della Amministrazione subisce subito precisazione nelle Linee Guida Anac; linee Guida che ormai spaventano qualsiasi giurista per la complessità, farraginosità delle declinazioni intrise di aulici propositi ma che in concreto creano ancora più difficoltà di comprensione. Ed infatti interviene persino questa Circolare del Ministro Madia che si pone sul solco della complicazione della vita di ogni cittadino. Circolare che precisa, indica, adempimenti, protocolli, registrazioni alle amministrazioni ma che in realtà pone puntelli e limiti proprio all’accesso civico che doveva, poteva, aprire le porte al cittadino alle informazioni che gli sono dovute. La Pubblica amministrazione lavora per il cittadino che ha tutto il diritto di controllare, verificare, accedere liberamente all’attività compiuta. Così non è.
Si riportano i primi tre semplici commi dell’art. 5 Dlgs. 33/2013 vigente dal 21.6.2016:

“..1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto….”

 
 
 

adminDiritto di accesso civico: Circolare del Ministero n. 2/2017
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Conferenza di Servizi per la V.I.A.: novità

Conferenza di Servizi per V.I.A: modificato l’art. 14 L. 241/90
 Schema di raffronto dell’art. 14 comma 4 prima e dopo il Dlgs. 104/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Dlgs. 104/2017 modifica anche l’art. 14 comma 4 L. 241/90 confermando la modalità sincrona della conferenza di servizi come indicata nell’art. 14 ter della L. 241/90 ma rinviando alla procedura prevista nel nuovo articolo 27 – bis introdotto proprio dal Dlgs. 107/2017..Leggi schema art. 14 comma 4 L. 241/91 e nuovo art. 27bis Dlgs. 152/2006 


adminConferenza di Servizi per la V.I.A.: novità
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Competenze in materia di VIA: art. 7bis Dlgs. 152/2006

Competenze in materia di V.I.A. : art. 7-bis Dlgs. 152/2006 introdotto dal Dlgs. 104/2017
Novità per Trento e Bolzano
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riforma del Dlgs. 104/2017 ha introdotto l’art. 7.-bis Dlgs. 152/2006 dedicato alla competenza sulla V.I.A.. Di seguito schema di lettura dell’art. 7-bis Leggi schema art.  7bis CA

adminCompetenze in materia di VIA: art. 7bis Dlgs. 152/2006
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V.I.A. e V.I.S: cambia l'art. 5 Dlgs. 152/2006

V.I.A e V.I.S.: Come cambia la definizione ex Art. 5 Dlgs. 152/2006
Schema di raffronto dell’art. 5 prima e dopo il Dlgs. 104/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Cambia la definizione di V.I.A. ai sensi dell’art. 5 lett. b) Dlgs. 152/2006 e vengono inseriti i punti b-bis e b-ter).
Nasce la V.I.S :…continua lettura articolo e leggi schema articolo 5 
Se vuoi accedere alla lettura dell’intero testo dell’art. 5 (definizioni)  Dlgs. 152/2006 come riformato dal Dlgs. 104/2017 con tabella di raffronto iscriviti alla newsletter del sito o scrivi a cinzia.silvestri@studiolegaleambiente.it richiedendo la password per la lettura del documento che è protetto ….Nuova VIA art. 5 Dlgs. 104.2017 key

adminV.I.A. e V.I.S: cambia l'art. 5 Dlgs. 152/2006
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Modificato il Codice Ambiente: VIA e VAS e non solo…

Modifiche al Codice Ambiente Dlgs. 152/2006
Dlgs. 104/2017 riscrive il Codice: V.I.A., V.A.S e altro
Schema art. 4 Dlgs. 152/2006 
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6.7.2017 il Dlgs. 104/2017 con vigenza al 21.7.2017.
Il Dlgs. riscrive e modifica la parte II, titolo I art. 4,5,6 e ss. del Dlgs. 152/2006 nonché alcuni allegati.
L’intervento è importante e riscrive i testi…. vai alla lettura del Dlgs. 104.2017
Leggi schema di raffronto prima e dopo il Dlgs. 104/2017 dell’art. 4 Dlgs. 152/2006 

adminModificato il Codice Ambiente: VIA e VAS e non solo…
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Riforma penale: L. 23.6.2017 n. 103

Riforma del processo penale e del codice penale
Condotte riparatorie – pubblicata in Gazzetta la L. 103/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta del 4.7.2017 la riforma del processo penale e del codice penale che entrerà in vigore il 3.8.2017. Le novità sono molte ma attira l’attenzione l’introduzione della possibilità di estinguere il reato “per condotte riparatorie” che trova vigenza anche nei processi in corso.
«Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). –
Nei casi di procedibilita’ a querela soggetta a remissione, il
giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona
offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il
risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o
pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo’ essere
riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli
articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e
non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la
congruita’ della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non
addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato puo’
chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non
superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma
rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il
giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo
e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e
comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo
specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il
corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240,
secondo comma.
Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma,
all’esito positivo delle condotte riparatorie».
2. Le disposizioni dell’articolo 162-ter del codice penale,
introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara
l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state
compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado.
3. L’imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del
giudizio di legittimita’, successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, puo’ chiedere la fissazione di un termine, non
superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al
pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e
all’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, a norma dell’articolo 162-ter del codice
penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l’imputato,
qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non
addebitabile, nel termine di sessanta giorni, puo’ chiedere al
giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei
mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto
dovuto a titolo di risarcimento.
4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la
richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva
udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma
3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione
resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma, del codice
penale.

adminRiforma penale: L. 23.6.2017 n. 103
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A.I.A.: garanzie finanziarie, modifica allegato A) DM 141/2016

Modifica al DM 141/2016 – garanzie finanziarie AIA
EMAS e ISO 14001 beneficiano di riduzioni.
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


In vigore da domani 5 luglio 2017 il Decreto ministeriale  del 28.4.2017 che sostituisce l’allegato A del DM 141/2016 relativo alle garanzie finanziarie di cui all’art. 29 sexies comma 9 septies Dlgs. 152/2006.
Il testo del DM 141/2016 rimane inalterato mentre viene completamente sostituito l’allegato A.
L’allegato A precisa la preferenza per quelle garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni” e ricorda che le installazioni dotate di EMAS usufruiscono di una riduzione del 50% e quelle dotate di ISI 14001 una riduzione del 40%.
Leggi DM n. 141.2016
Allegato A DM 141/2016 previgente (oggi abrogato)
Allegato A DM 141/2016 vigente 
 
 

adminA.I.A.: garanzie finanziarie, modifica allegato A) DM 141/2016
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Sicurezza sul Lavoro: Rischio di caduta dall'alto

Sicurezza sul Lavoro – Rischio di caduta dall’alto: responsabilità
Cassazione penale n. 18090/2017 – Ingegnere precipita dal tetto
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza considera due figure responsabili in concorso per la caduta mortale di un lavoratore dal tetto:
1) Amministratore delegato: viene imputato in quanto ometteva “ l’effettuazione di qualsivoglia attività di formazione e informazione del personale nonchè la predisposizione di idonee procedure connesse alle attività da compiere in ambienti sopraelevati, con pericolo di caduta dall’alto, e omettendo, inoltre, di dare adeguate istruzioni..”
2) Il Preposto di fatto: viene imputato in quanto …… CONTINUA LETTURA Cass. 18090.2017 responsabilità

adminSicurezza sul Lavoro: Rischio di caduta dall'alto
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Emissioni in atmosfera? Bisogna dare prova

Emissioni in atmosfera e autorizzazione – prova della esistenza delle emissioni
Cass. pen. 36903/2015 – art. 279 Dlgs. 152/2006
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale 36903/2015 induce a riflessione sulle storture interpretative  delle norme ambientali, nel caso caso di specie dell’art. 279 Dlgs. 152/2006. La mente corre all’imputato che ha dovuto difendersi fino in Cassazione per sentire rilevare l'”ovvio”, per comprendere di aver subito un processo che non doveva neppure iniziare. E’ destino di molti soprattutto in materia ambientale.
Nel caso di specie l’imputato (presunto) svolgeva attività di commercializzazione di infissi interni ed esterni e materiali di arredamento e subisce la contestazione di aver svolto la sua attività “che produce emissioni” (ipoteticamente) senza la dovuta autorizzazione.
Il Tribunale di primo grado persino lo condanna e l’imputato ricorre trovando accoglimento delle proprie ragioni solo in Cassazione.
La Cassazione invero riconosce che non si può imputare la mancanza di autorizzazione delle emissioni senza il presupposto accertato e non presunto della esistenza delle emissioni. L’art. 279 Dlgs. 152/2006 richiede che l’attività concretamente svolta dal soggetto produca fattivamente delle emissioni che devono essere esistenti “non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti”.
Emissioni inquinanti meramente presunte dall’autorità amministrativa e dal Giudice di primo grado.
E dunque se non esistono concretamente emissioni in atmosfera la gestione dell’impianto non è soggetta alla richiesta di autorizzazione.
La conclusione della Corte di Cassazione che ripristina l’ovvietà non conforta sul fatto che spesso tale  l’ovvietà non è riconosciuta neppure in Cassazione .
 

adminEmissioni in atmosfera? Bisogna dare prova
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Società Partecipate pubbliche: correttivo

Modifiche al Testo Unico sulle Partecipate Pubbliche
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 100
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazz. Ufficiale le Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa’ a partecipazione pubblica.
Vai alla lettura del testo….Dlgs. 100/2017 partecipate pubbliche
adminSocietà Partecipate pubbliche: correttivo
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Sottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto

Sottoprodotto e DM n. 264/2016: la vendita non esclude la natura di rifiuto
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in collaborazione con la Rivista Recoverweb 


Il presente articolo è stato pubblicato sulla Rivista Recoverweb Magazine 39 Giugno 2017 a pagina 74,75 alla quale si rimanda per la completa lettura.
La storia del sottoprodotto trova origine nella giurisprudenza europea e nell’art. 5 direttiva 2008/98/CE che ha trovato espressione, nel nostro ordinamento, nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (in vigore dal 25.12.2010).
L’art. 184bis Dlgs. 152/2006, voluto dal nostro legislatore con la riforma del 2010, accoglie quanto indicato dalla Giurisprudenza europea che però ha sempre affermato l’impossibilità di normare il “sottoprodotto” proprio per la necessità di valutare caso per caso.
Ad oggi l’Italia non solo ha normato il sottoprodotto nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 ma ha emanato il Regolamento del Min. Ambiente n. 264/2016 (vigente dal 2.3.2017) finalizzato a chiarire, regolamentare, i criteri per la individuazione del “sottoprodotto”; attesa, si ritiene, la confusione creatasi in materia e soprattutto la spaccatura evidente tra il modo reale ed il mondo del diritto.
Il Decreto Min. Amb. n. 264/2016… continua lettura sulla rivista Recover Magazine pag. 74,75 

adminSottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto
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Comportamento della P.A. e affidamento del reo

Affidamento nel comportamento della P.A.: effetti, buona fede del reo
Cassazione penale n. 31261/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione penale n. 3126/2017 affronta il caso tipico della società cessionaria che provvede solo a volturare l’autorizzazione allo scarico della cedente. .. Vero è che nel caso di specie la società aveva provveduto alla sola voltura e aveva provveduto anche a chiedere il rinnovo della autorizzazione alla P.A. che mai prendeva posizione sul punto creando il legittimo affidamento nella Società di essere in regola e dunque autorizzata allo scarico…. continua lettura  Cass. 31261.2017 acque 

adminComportamento della P.A. e affidamento del reo
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La Voltura dell' Autorizzazione… non basta..

Voltura dell’ autorizzazione allo scarico della società cedente: responsabilità
Non basta la Voltura – Cassazione penale n. 31261/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Nel caso di cessione tra società, la parte cessionaria deve provvedere non solo alla voltura ma anche alla richiesta di autorizzazione ex novo per la nuova società. La sola voltura non basta.

Si ricorda l’art. 29 nonies comma 4 Dlgs. 152/2006: “Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione ai fini della volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale “

La sentenza tuttavia ribadisce....continua lettura articolo Cass. 31261.2017 Voltura

adminLa Voltura dell' Autorizzazione… non basta..
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Tutela del lavoro autonomo: pubblicata Legge 81/2017

Tutela del lavoro autonomo: pubblicata la Legge del 22.5.2017 n. 81
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale del 13.6.2017 la Legge n. 81/2017 sul lavoro autonoma con vigenza dal 14.6.2017.
Cambiano dunque le regole dei lavoratori autonomi. Sono esclusi gli “imprenditori”  e i piccoli imprenditori.
Vai alla lettura Legge 81/2017 

adminTutela del lavoro autonomo: pubblicata Legge 81/2017
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