Trasporto intermodale: obbligo di iscrizione al SISTRI e applicabilità delle sanzioni
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Margherita Pepe
Ai sensi dell’articolo 188-ter del D. Lgs. n. 152/2006 sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo, tra gli altri, anche le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale o che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale e i trasportatori che effettuano trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio nazionale verso Stati esteri[1].
In caso di trasporto intermodale, l’art. 188-ter ha disposto altresì che debbano aderire al SISTRI anche i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
Quanto al trasposto intermodale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha definito le modalità di applicazione a regime del SISTRI con il Decreto Ministeriale n. 126 del 24 aprile 2014, recante la “disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.
In particolare l’articolo 2 del decreto ministeriale ha stabilito che “è fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria”, fermo restando che non sono modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell’intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore di rifiuti.
Il decreto ministeriale ha altresì indicato che in ogni caso che restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell’intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza.
I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al SISTRI nei termini previsti, sono puniti in caso di rifiuti non pericolosi con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 Euro a 15.500,00 Euro, e in caso di rifiuti pericolosi con una sanzione amministrativa da 15.500,00 Euro a 93.000,00 Euro ai sensi dell’articolo 260-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006.
L’omesso pagamento entro i termini del contributo per l’iscrizione al SISTRI è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 Euro a 15.500,00 Euro per i rifiuti non pericolosi da 15.00,00 Euro a 93.00,00 Euro in caso di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 260-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006.
L’articolo 11, comma 3-bis, del d.l. n. 10/2013 ha stabilito che le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 01 aprile 2015 e, tuttavia, fino alla data del subentro alla Consip Spa nella gestione del servizio SISTRI di altro concessionario individuato ai sensi del comma 9-bis dell’art. 11 del d.l. n. 10/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.
Quanto alle sanzioni amministrative previste dai commi da 3 a 9 dell’articolo 260-bis, D.lgs. n. 152/2006 (omissione della compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI, dare informazioni incomplete o inesatte, alterare fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori, etc.), l’articolo 11, comma 3-bis, del d.l. n. 10/2013 ha stabilito che fino alla data del subentro alla Consip Spa nella gestione del servizio SISTRI di altro concessionario individuato ai sensi del comma 9-bis dell’art. 11 del d.l. n. 10/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. In tale caso continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (che ha inserito nel D.Lgs. 152/2006 il sistema SISTRI), nonché le relative sanzioni.
[1] Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall’estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006 e dunque non sono tenuti all’iscrizione al SISTRI.