Sottoprodotto: Nota UnionCamere
segnalazione a cura di Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Unioncamere ha diramato alle Associazioni imprenditoriali una nota (allegata) nella quale si informa che a partire dalla data odierna (13 giugno 2017) è operativa l’applicazione realizzata da Ecocerved Scarl, società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, per l’iscrizione da parte delle imprese all’elenco sottoprodotti sul sito -ww.elencosottoprodotti.it, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 264/2016.
Tale applicazione consentirà l’iscrizione delle imprese agli elenchi direttamente per via telematica. Gli elenchi, accessibili unitariamente dal sito, sono organizzati per Camera di commercio, così come richiesto dal decreto n. 264. Viene, inoltre, specificata la procedura da seguire, le indicazioni da fornire e i documenti da allegare.
La consultazione degli elenchi, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto n.264/2016, sarà possibile dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore – utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/riutilizzo. Gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza: info@elencosottoprodotti.it oppure assistenza@elencosottoprodotti.it.
Per quanto riguarda l’elenco dei produttori ed utilizzatori istituito presso le Camere di commercio si ricorda come lo stesso non introduca un requisito abilitante ma rappresenti piuttosto un’occasione per gli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare. Una piattaforma, quindi, conoscitiva e di scambio non obbligatoria né abilitante con la sola finalità di mera facilitazione degli scambi.
La qualifica di un materiale come sottoprodotto, prescinde, pertanto, dall’iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco né l’iscrizione è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto. Il decreto n.264 indica, infatti, solo alcune modalità con cui provare la sussistenza dei requisiti ma non ha la pretesa di essere esaustivo o di indicare strade obbligatorie.
La possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dall’esistenza della documentazione probatoria prevista nel decreto né tantomeno dall’iscrizione nell’elenco istituito presso le Camere di commercio.
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