Il gioco col pallone disturba la tua quiete? Una storia di ordinaria follia
Risponde la cassazione pen. Sez. V, Sent., 16-01-2017, n. 1786
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
La sentenza merita riflessione per il travaglio che l’imputato ha dovuto subire.
L’imputato veniva disturbato dal sistematico gioco di pallone di alcuni bambini; gioco vietato dal regolamento condominiale.
L’imputato si adopera per far rispettare il regolamento ed arriva persino a tagliare il pallone dei bambini i quali peraltro, per niente intimoriti, continuano a giocare in spregio di qualsiasi regola e, certo guidati dai propri genitori, denunciano l’imputato.
Questo signore – che forse ha solo reagito, pur con esagerazione, alla maleducazione esasperata della gioventù che non riconosce più alcuna autorità – si è trovato dunque nel girone dantesco della “giustizia” che in primo grado lo ha addirittura condannato in Tribunale a “...4 mesi di reclusione per il delitto di atti persecutori, perchè reiteratamente minacciava, aggrediva ed ingiuriava alcuni minorenni che facevano rumori nel cortile condominiale giocando con un pallone, intimando loro di non arrecare disturbo ed altresì tagliando con un coltello i palloni con i quali i bambini giocavano….”.
Fortunosamente la Corte di Appello ha avuto almeno l’attenzione di riqualificare “..il fatto contestato come delitto di violenza privata, riducendo la pena a due mesi di reclusione; la Corte evidenziava che i bambini, impauriti per effetto del comportamento tenuto dall’imputato, spesso si vedevano costretti a rientrare in casa o scendevano nel cortile evitando di giocare con la palla…”.
Fortunatamente il nostro sistema giudiziario permette ancora 3 gradi di giudizio ed il malcapitato ha avuto il coraggio di impugnare anche la sentenza della Corte di appello, probabilmente straziato dall’ingiustizia sostanziale subita. Tutti noi assistiamo quotidianamente alla scempio delle nostre strade, giardini, cortili da parte di “bambini” e “adulti”, nel silenzio ed inerzia dell’amministrazione, abbandonati dalle forze dell’ordine, costretti ad intervenire esponendoci in prima persona col rischio di venire persino “denunciati” e con l’ avvallo della “giustizia”. Una storia che non doveva neppure cominciare.
Così la Cassazione finalmente chiude nel 2017 la vicenda giudiziaria che ha trovato inizio con la denuncia da parte dei ragazzini e conferma della sentenza del Tribunale del 2012. Sei anni per trovare giustizia insperata.Sei anni per accorgersi che forse quest’uomo non doveva essere tratto in giudizio …
La Cassazione accoglie le doglianze dell’imputato liberandolo dal pesante fardello ma lasciandogli certamente l’amarezza di non essere stato difeso proprio dalla “giustizia” e precisa:
1.1 Preso atto che non è in discussione lo sviluppo degli accadimenti, mette conto soffermare l’attenzione sulla idoneità della minaccia, o violenza, spiegata, nella specie, dall’imputato per la determinazione dell’evento contemplato dall’art. 610 cod. pen..
1.2 E’ noto che l’oggetto di tutela del reato in questione è dato dalla libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione ; perchè attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà …
Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell’art. 610 cod. pen. , ma solo quella idonea – in base alla circostanze concrete a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato. A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l’esigenza di confinare nel “giuridicamente indifferente” i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei – pur tuttavia – a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo.
1.3 Alla luce di tali criteri, deve escludersi nella fattispecie concreta la sussistenza del reato contestato, poichè la condotta del P. era motivata, secondo lo stesso capo di imputazione, dal rispetto delle regole condominiali e se anche temporaneamente faceva allontanare i minori, non impediva loro di riprendere i giochi che disturbavano la quiete del P..
2. In conclusione, escluso il carattere offensivo della condotta incriminata, la impugnata sentenza va annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste….