Appalti: avvalimento ed iscrizione Albo gestori Ambientali

Avvalimento e iscrizione all’albo gestori Ambientali
CDS sez. V 30.4.2015 n. 2191
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Consiglio di Stato conferma l’esclusione dalla possibilità di usufruire dell’avvalimento con riferimento alla iscrizione all’albo Gestori ambientali di cui cui all’art. 212 Dlgs. 152/2006.
Il Consiglio di Stato precisa nella sentenza che tale principio è applicabile anche alle fattispecie e ai bandi precedenti alla entrata in vigore dell’art. 49 comma 1bis Dlgs. 163/2006 (11.9.2014) in quanto tale modifica legislativa, che appunto esclude dalla normativa sull’avvalimento le società che non godono dei requisiti soggettivi di cui all’art. 212 citato, è frutto del mero consolidamento di quanto già espresso dalla giurisprudenza e dall’AVLP.
leggi sentenza CDS n. 2191/2015  Cds avvalimento

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Sistri: omesso pagamento contributo – sanzioni

Sistri: omesso pagamento contributo e sanzioni
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
Sono entrate in vigore le sanzioni nei confronti di coloro che non hanno pagato il contributo Sistri al 30.4.2015.
In realtà in caso di contestazione si apre una utile indagine difensiva.
Leggi breve nota riepilogativa  Sistri contributo

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Sicurezza: RSPP aziendale "interno".

RSPP deve essere un dipendente dell’azienda?
Interpello del 4 novembre 2014 n. 24 Ministero Lavoro
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Commissione ministeriale ha chiarito, su quesito posto da Confcommercio,  che l’RSPP, nei casi di cui all’art. 31 comma 6 TUSL, non deve necessariamente  essere un dipendente dell’azienda ma deve , qualora professionista esterno, essere inserito all’interno della organizzazione aziendale prestando la sua attività con una presenza adeguata all’incarico ricevuto.
Secondo la Commissione l’art. 31 comma 1 TUSL – come modificato dal Decreto del Fare del 2013 – introduce il criterio della “priorità” dell’incarico “interno ” all’azienda.
RSPP dunque è preferibilmente un dipendente ma può essere anche un professionista esterno purché inserito nella organizzazione aziendale e assicuri una presenza fattiva in azienda. L’incarico a soggetti esterni è destinato a decrescere.
Vero è che la lettura dell’art. 31 TUSL sembra propendere più per la nomina interna dell’RSPP anziché esterna.
Si pensi che la valutazione dell’RSPP quale soggetto comunque partecipe della organizzazione aziendale, anche se esterno, rende di conseguenza necessaria la sua indicazione nell’organigramma; prima della modifica legislativa del 2013 spesso l’RSPP, qualora incaricato esterno, non veniva neppure indicato nell’ organigramma.
Leggi Interpello 
 

adminSicurezza: RSPP aziendale "interno".
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ANAC: gare pubbliche e concordato preventivo

 
ANAC: Gare pubbliche e concordato preventivo
Chi è in concordato preventivo può partecipare alle gare pubbliche?
segnalazione a cura di Studio legale Ambiente


L’ AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ha pubblicato la DETERMINA n. 5 dell’ 8 aprile 2015 relativa agli “Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato “in bianco”) sulla disciplina degli appalti pubblici.
L’ANAC precisa ed interpreta il legame tra le procedure concorsuali e l’ammissione alle gare pubbliche a seguito della modifica dell’articolo 38 comma 1 lett. a) Codice appalti e dell’art. 186bis della legge fallimentare.
Ricordiamo ciò che recita l’art. 38 citato
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne’
possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo,salvo il caso di cui all’articolo 186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni….
e parte dell’art. 186bis L.fall. recita:
 
…L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:
 
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
 
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.
leggi determina ANAC

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Classificazione rifiuti: novità

Classificazione dei rifiuti: modifiche all’allegato D Parte IV Dlgs. 152/2006
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


 
Il 18 febbraio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legge 91/2014 (convertito con L. 116/2014) che ha modificato le premesse all’allegato D della parte IV del D.lgs. 152/06 in materia di classificazione di rifiuti prodotti dall’impresa.
L’imprenditore, produttore dei rifiuti, è responsabile della corretta attribuzione del codice CER del rifiuto che esce dalla propria attività.
Nell’allegato D, con l’ultima modifica, vengono indicate precise istruzioni per procedere alla classificazione dei rifiuti ed, in particolare, si legge che quando un rifiuto è pericoloso in assoluto (codici contrassegnati con l’asterisco come ad es. il 13.01.09*) non serve alcuna ulteriore indagine.
Se un rifiuto è un non pericoloso assoluto (cioè è riportato nell’elenco dei CER senza asterisco (*) e non ha alcun codice specchio come ad esempio il 12.01.13) non occorre altra specificazione. … continua lettura articolo classificazione rifiuti

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VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente

VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente sulla verifica di assoggettabilità ex art. 20 Dlgs. 152/2006
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicate sul sito del Ministero Ambiente e in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015, le Linee Guida del 30.3.2015 sulla procedura di assoggettabilità a VIA ex art. 20 Dlgs. 152/2006.
Vai alla lettura delle Linee Guida VIA  

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Bonifiche: il proprietario incolpevole non deve provvedere

Inquinamento ambientale – bonifiche e principio chi inquina paga -Corte di Giustizia UE 5.3.2015 – C-534/2013 –
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La questione del proprietario incolpevole e obbligo di bonifica è stata oggetto di accertamento pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia Europea che con sentenza del 4 marzo 2015 – Causa 534/2013  ha risposto alla domanda pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato l’8.7.2013.
La questione nasce dal contenzioso insorto tra alcune società che avevano acquisito dei siti inquinati e che, dopo l’acquisto dei predetti siti, erano destinatarie di provvedimento del Ministero Ambiente che ingiungeva loro di dare esecuzione a misure specifiche di messa in sicurezza di emergenza ossia “alla realizzazione di barriera idraulica di emungimento per la protezione della nappa freatica e la presentazione di una variante di progetto di bonifica del terreno esistente dal 1995, Tali decisioni sono state indirizzate alle 3 imprese in qualità di custodi dell’area…”
Le tre imprese deducevano di non essere autrici della contaminazione e adivano il TAR Toscana che con tre sentenze distinte annullava i provvedimenti in ragione del fatto che “….il principio chi inquina paga …. non poteva imporre …l’esecuzione delle misure in parola ad imprese che non hanno alcuna responsabilità….”
Il Ministero appellava le tre sentenza avanti al Consiglio di Stato ed il Consiglio di Stato adiva la Corte di Giustizia rilevando il contrasto insorto nella giurisprudenza italiana tra coloro che ritengono possibile imporre comunque l’obbligo di riparazione e della bonifica anche ai proprietari incolpevoli e coloro che non lo ritengono possibile.
La Corte dapprima ricorda il dettato della Direttiva 2004/35 e poi richiama la disciplina italiana di cui al titolo V della parte IV artt. 240 ss. Dlgs. 152/2006 e conclude per la compatibilità della normativa italiana , che non prevede obblighi a carico del proprietario incolpevole, alla Direttiva 2004/35 ovvero che :
1)    il proprietario incolpevole non può essere obbligato a bonificare un sito contaminato
2)    la mera “custodia” del bene non legittima la imposizione dell’onere di bonifica
3)    l’unico soggetto obbligato è il responsabile della contaminazione e in subordine la pubblica amministrazione
4) E’ la pubblica amministrazione che deve attivarsi per la bonifica dell’area ed il proprietario incolpevole sarà tenuto semmai solo al pagamento dell’onere reale ovvero  del valore del bene dopo la bonifica.
Recita la Corte di Giustizia:
“La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
Leggi anche articolo “proprietario incolpevole”

adminBonifiche: il proprietario incolpevole non deve provvedere
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Il committente/appaltante è produttore rifiuti?

 Il committente/appaltante è produttore rifiuti?: Cassazione pen. n. 5916/2015
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Chi è il produttore dei rifiuti? Il committente/appaltante è produttore rifiuti?
Il committente appaltante ritiene di essere escluso dalla nozione di produttore di rifiuti in quanto una certa giurisprudenza ha posto l’accento sul produttore materiale escludendone dunque la responsabilità in capo all’appaltante/committente.
Ma i confini tra le due figure e le relative responsabilità sono deboli.
Leggi articolo su Cass. n. 5916.15

adminIl committente/appaltante è produttore rifiuti?
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Ministro dell'Ambiente Galletti: buoni propositi

Ministro dell”Ambiente Galletti: buoni propositi
Linee programmatiche del Ministero Ambiente 2.4.2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Mentre attendiamo le Linee Guida in materia di Bonifiche, vale la pena di ricordare le  linee programmatiche, gli intenti e le promesse del Ministro dell’Ambiente Galletti datate 2. aprile 2014, un anno fa..
Vai alla lettura delle linee programmatiche del Ministero
 

adminMinistro dell'Ambiente Galletti: buoni propositi
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Tutti "impuniti" i punibili?… Dlgs. n. 28/2015

 Non punibilità per fatti di particolare tenuità …. cosa vuol dire?
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Viene  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dlgs. 28/2015 che avrà vigenza al 2 aprile 2015 sulla “non punibilità per fatti di particolare tenuità..” e avviso di rettifica nella gazzetta del 23.3.2015 che sostituisce la parola “prosciolto” a condannato….
Un provvedimento che avrà i suoi riflessi anche in ambito ambientale ma che preoccupa per la sua applicazione in tutti gli altri campi (reati di offesa alla persona ad esempio) laddove ormai viviamo asserragliati nelle nostre case vittime della microcriminalità, vittime di tutti coloro che nel nostro paese sanno di essere impuniti…. … ma a dire il vero non cambia molto  rispetto al passato.
In definitiva e per eccesso, se veniamo “bastonati” (il reato di lesione personale prevede la pena entro i tre anni) ma non veniamo seviziati o torturati e abbiamo anche la sfortuna di non morire, il nostro carnefice potrebbe vedersi riconosciuta la “non punibilità per fatto di particolare tenuità…..”
Utile la lettura anche della sentenza della Corte costituzionale n. 25/2015 che ha affrontato proprio il tema del proscioglimento per la tenuità del fatto con riferimento all’istituto, diverso, già operativo avanti al Giudice di Pace.
Vale la pena riportare la prosa del nostro legislatore ….:

Esclusione  della  punibilita'  per  particolare
tenuita' del fatto). Nei reati  per  i  quali  e'  prevista  la  pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  la  punibilita'  e'
esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del
danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo
comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta
non abituale.
  L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi
del primo comma, quando  l'autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o
futili, o con crudelta', anche in danno di animali,  o  ha  adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa
della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero
quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una
persona.
  Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore  sia  stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero
abbia commesso piu' reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte
plurime, abituali e reiterate….

Vai al Dlgs. 28/2015
 

adminTutti "impuniti" i punibili?… Dlgs. n. 28/2015
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Sistri: proroga termini e sanzioni

Sistri e proroga termini e sanzioni
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La L. 11/2015 ha inciso anche sul SISTRI confermando le proroghe già concesse e spostando l’entrata in vigore delle sanzioni ivi previste.
Per quanto riguarda il sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, viene confermata la proroga al 31 dicembre 2015 “al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative” del termine ultimo (originariamente previsto al 31 dicembre 2014) del periodo transitorio. Durante tale periodo troverà applicazione il cd.  “doppio binario” dove i nuovi obblighi “informatici” di tracciamento telematico Sistri convivono con i tradizionali adempimenti “cartacei” (formulari, registri di carico/scarico e Mud).
Fino alla suddetta data del 31 dicembre 2015 saranno, pertanto, sospese le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del Sistri, mentre continueranno ad applicarsi quelle relative al tracciamento tradizionale.
La novità apportata in sede di conversione riguarda anche la proroga di due mesi, dal 1° febbraio 2015 al 1 aprile 2015, e per i soli soggetti obbligati ad aderire al sistema, delle sanzioni per mancata iscrizione e omesso pagamento del contributo annuale Sistri.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito.

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Discariche, rifiuti con potere calorifico alto: prorogati i termini

Discarica: potere calorifico inferiore a 13milaKj/kg: proroga termine al 31.12.2015
Proroga termini in materia ambientale: L. 27.2.2015 n. 11 
a cura di Studio Legale Ambiente . Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 28.2.2015 la L.  n. 11 / 2015 che proroga i termini anche in materia ambientale.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito
Viene introdotto, al comma 1 dell’art. 9 , un ulteriore slittamento del termine (inizialmente previsto al 30 giugno 2015) al 31 dicembre 2015 del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore che supera i 13mila Kj/Kg. Una proroga resasi necessaria in attesa che venga approvato definitivamente il cd. collegato ambientale alla Legge di Stabilità che dispone l’abrogazione di tale divieto conformemente a quanto previsto dalla direttiva 99/31/CE sulle discariche (attuata nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 36 del 2003).
L’ Art. 6 comma 1 lettera p) Dlgs. 36/2003 prevede che
Non sono ammessi in discarica:….
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010, 30.6.2015 31.12.2015 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita’ autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
 

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Responsabilità dei Magistrati: è Legge

Responsabilità dei Magistrati
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
Non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sulla Responsabilità dei Magistrati (Leggi testo approvato ed in attesa di pubblicazione 
La lettura della Legge così concisa, parca di parole, misurata  …. “una manciata di articoli”, insomma, desta la dovuta perplessità, il dovuto dubbio di una riforma apparente. Ma qualcosa si muove…..
La Legge precisa ciò che sembra ovvio:
Costituisce colpa grave (del magistrato)
la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea,
il travisamento del fatto o delle prove, ovvero
l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o
la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero
l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

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Sindaco e responsabilità in materia di rifiuti: tutela della salute pubblica

Sindaco e responsabilità in materia di rifiuti: tutela della salute pubblica
Delega di funzioni
Cass. pen. 7.10.2014 n. 41695
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza ha il merito di precisare la responsabilità del Sindaco rispetto alla dirigenza di settore e ad eventuali deleghe conferite.
La sentenza riassume e sintetizza la responsabilità del Sindaco in relazione alla sua funzione di paladino istituzionale alla tutela della salute Pubblica e dell’ambiente che non si spoglia della sua responsabilità neppure a fronte di apposita delega di funzioni.
L’indicazione del fatto sotteso alla sentenza non ha peculiare importanza perché quanto affermato in sentenza ha valore generale e prescinde dal caso esaminato relativo a fattispecie di abbandono di rifiuti ex art. 256 Dlgs, 152/2006….
Recita la sentenza:
“…in definitiva, la distinzione operata dall’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorchè gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle… continua lettura articolo “sindaco e responsabilità
 

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P.A.: Stop agli incarichi ai dipendenti in pensione…

P.A.: stop agli incarichi ai dipendenti in pensione….
Circolare 4.12.2014 n. 6/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento Funzione Pubblica) pubblica, in Gazzetta ufficiale, Circolare 6/2014 di chiarimento di alcune disposizioni di legge che impongono il divieto di conferire incarichi a dipendenti in pensione, precisando che:
“…Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni
pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza
rilevanti responsabilita’ nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli
incarichi di vertice siano occupati da dipendenti piu’ giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica
legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti, che gia’ limitavano la possibilita’ di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l’esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa….”
Vai alla lettura della Circolare 6/2014 

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ANAC: chi applica le sanzioni?

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE: SANZIONI
DELIBERA 21 gennaio 2015
Individuazione dell’autorita’ amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici
obblighi di trasparenza (art. 47 del decreto legislativo 33/2013).
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5.2.2015 la Delibera ANAC che si occupa di individuare l’organo competente ad irrogare sanzioni amministrative previste dal Dlgs. 33/2013.
Il richiamo alla L. 689/81 ha posto dei problemi di adattamento alla peculiarità e novità del Dlgs. 33/2013; peculiarità che L’ ANAC tenta di risolvere in modo …altrettanto particolare.
Si rinvia alla lettura del provvedimento ….continua lettura ANAC 21.1.2015

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Inceneritore di Scarlino: chiusura impianto

Inceneritore di Scarlino: il Consiglio di Stato n. 163/2015 annulla l’AIA
 Chiusura dell’impianto.
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Margherita Pepe


 
Con la sentenza del 20 gennaio 2015, n. 163/2015, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento AIA dell’impianto di Scarlino con conseguente chiusura dell’impianto; chiusura le cui motivazioni non devono essere generalizzate laddove l’indagine epidemiologica deve essere calata nella particolarità della vicenda di “Scarlino” e costituisce già parte integrante delle istruttorie della pubblica amministrazione; unico soggetto tenuto a tale incombente.
La vicenda processuale è complessa ma il Consiglio di Stato, con novità, va oltre il dato processuale e punta l’attenzione sulla tutela della salute e recita al punto 8.2. della sentenza:
“Assume, infatti, valenza assorbente quanto meno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni ….continua lettura articolo Scarlino

adminInceneritore di Scarlino: chiusura impianto
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MUD 2015: Linee Guida per la compilazione

MUD 2015; Linee guida per la compilazione 
segnalazione cura Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Unioncamere ha trasmesso alle Associazioni imprenditoriali un documento che sintetizza le principali novità della dichiarazione Mud 2015 e le corrette modalità di compilazione dei campi delle varie schede.
In particolare per quanto riguarda la “Messa in riserva” e il “deposito preliminare” viene specificato che il rigo R13 va utilizzato esclusivamente per indicare:
a) la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla a operazioni di recupero in altri impianti,
b) la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e sottoposto, nel proprio impianto, a un’attività di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
Al contrario, la quantità di rifiuto che il dichiarante, nel corso dell’anno, ha avviato, presso il proprio impianto, prima a R13 e poi ad altre attività di recupero (da R1 a R12) dovrà essere inserita solo in corrispondenza dell’effettiva attività di recupero effettivamente svolta (da R1 a R12) e non nel rigo R13.
Il rigo D15 va utilizzato esclusivamente per indicare la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
Al contrario la quantità di rifiuto che il dichiarante, nel corso dell’anno, ha avviato, presso il proprio impianto, prima a D15 e poi ad altre attività di smaltimento (da D1 a D14) dovrà essere inserita solo in corrispondenza dell’effettiva attività di smaltimento effettivamente svolta (da D1 a D14) e non nel rigo D15.
In sostanza in R13 andrà solo indicato il quantitativo che il gestore ha ricevuto, messo in riserva/deposito preliminare ; non quello che il gestore ha ricevuto, preso in carico con R13 o D15 e poi recuperato/smaltito con altre voci.
Sulla comunicazione RAEE vengono fornite istruzioni che specificano come la scheda CR debba essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi (articolo 12 c.1 lettera b).
La scheda NON deve essere presentata con riferimento a:

  • Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell’ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all’interno della Comunicazione Rifiuti Urbani.
  • Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell’articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65.
  • Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.

Si allega il testo integrale del documento MUD2015_modifiche_schede_istruzioni
 

adminMUD 2015: Linee Guida per la compilazione
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ANAC e contenzioso Appalti Pubblici

ANAC: deflazione del contenzioso amministrativo in materia di appalti pubblici
 Determina dell’8 gennaio 2015: Criteri interpretativi
 A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28.1.2015 la Determina dell’ANAC – Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti – che pone i criteri interpretativi sorti dalla modifica degli artt. 46 e 38 del Codice Appalti.
La Determina riporta con chiarezza, nelle premesse, l’intento di chiarire la portata degli articoli 38 e 46 del Codice appalti e la finalità di precisare il significato dei termini, mancanza, incompletezza ed irregolarità delle dichiarazioni rese in sede di gara al fine di ridurre il contenzioso amministrativo.
Si parla infatti di “soccorso istruttorio”….continua lettura articolo  “DETERMINA ANAC
   Leggi determina ANAC 8.1.2015 documento 
 

adminANAC e contenzioso Appalti Pubblici
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Risarcimento danno da ritardo contro la P.A.

Nessun risarcimento se non si impugna il silenzio…
Risarcimento danno da Ritardo contro la P.A.: TAR Lazio – Roma, n. 1185/2015
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza del TAR Roma funge da monito a tutti coloro che incautamente decidono di attivarsi per chiedere il risarcimento del danno alla PA senza aver prima esperito le dovute azioni giudiziali.
La vicenda sottesa alla sentenza appare quotidiana ovvero una storia di ordinaria follia burocratica che ha scatenato molteplici provvedimenti della P.A. ed il dovuto risentimento di colui che li ha subiti.
La società invero attendeva l’esito della propria domanda di autorizzazione ordinaria ex art. 28 Dlgs. 22/97, richiedeva pareri ma non si attivava mai giudizialmente contro il silenzio della amministrazione.
A fronte della perigliosa vicenda il TAR esclude il risarcimento del danno richiesto dal ricorrente proprio per non aver esperito le dovute azioni giudiziali contro l’amministrazione. Nonostante non sia d’obbligo (non pregiudiziale) esperire l’azione giudiziale il TAR conclude: benché non certo pregiudiziale, rileva comunque ai fini del giudizio di diligenza e buona fede del soggetto danneggiato di cui all’art. 1227, comma 2, c.c.


 
Una società chiedeva “la condanna del Commissario regionale per l’emergenza rifiuti del Lazio, della Regione Lazio e del Ministero …… continua lettura articolo risarcimento PA

adminRisarcimento danno da ritardo contro la P.A.
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MUD 2015: modelli

MUD: modelli 2015 
Pubblicata in G.U. la modulistica 2015
 segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Dario Giardi e Cinzia Silvestri


 
E’ stato pubblicato,su  Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014 n.299, il DPCM 17 dicembre 2014 con il quale viene approvata la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale (Mud) che i soggetti interessati dovranno effettuare entro il prossimo 30 aprile 2015 con riferimento ai rifiuti gestiti nel corso del 2014.
La nuova modulistica, da utilizzare ai fini dell’annuale dichiarazione, ai sensi della legge 70/1994. Il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) e le relative istruzioni sostituiscono integralmente quelli approvati con Dpcm 12 dicembre 2013, “così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea”.
Dal punto di vista dei soggetti obbligati e delle categorie dei materiali da dichiarare il nuovo Dpcm conferma quanto già previsto per la comunicazione dello scorso anno, limitandosi a recepire alcuni mutamenti normativi come l’avvicendarsi, in tema di «Raee», del nuovo dlgs 49/2014 e la sospensione della piena operatività del Sistri che ha interessato l’intero 2014.
Il decreto conferma innanzitutto le sei categorie di beni oggetto di comunicazione: «rifiuti», «veicoli fuori uso», «imballaggi», «Raee», «rifiuti urbani», «Aee».
La modulistica da compilare in relazione alla «comunicazione rifiuti» impone però di fornire alla p.a. maggiori informazioni rispetto a quelle richieste dal pregresso Dpcm 12 dicembre 2013 (relativo al «Mud» 2014), prevedendo una più articolata descrizione dello «stato fisico» dei rifiuti prodotti o gestiti (con la comparsa della nuova e aggiuntiva voce «vischioso e sciropposo») e una duplice declinazione dei quantitativi dei rifiuti ancora in giacenza presso l’azienda (da dichiarare separatamente in base alla destinazione finale: recupero o smaltimento).
Permane la «Scheda materiali» già prevista dal Dpcm 12 dicembre 2013 per dichiarare le eventuali quantità di «materiali secondari» generati ex articolo 184-ter del dlgs 152/2006, quali beni che hanno cessato di essere rifiuti all’esito delle procedure tecniche e burocratiche di recupero previste dalle regole sull’end of waste.
Vali a  MUD DPCM 2014 
 
 
 
 
 

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Rumore: condominio e risarcimento danno ex art. 844 c.c.

Rumore: condominio e risarcimento danno da “rumore” impianto di riscaldamento
Cassazione civ. n. 23283/2014 – art. 844 c.c.
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La questione prende origine da controversia condominiale.
I proprietari di un appartamento citavano in giudizio il condominio a causa dei tubi dell’impianto di riscaldamento che causavano rumori costanti e fastidiosi. Il rumore oltre i limiti di tollerabilità veniva accertato in giudizio tramite apposita perizia.
La Cassazione precisa che il diritto al risarcimento sorge:
1) a prescindere dalla violazione dei limiti pubblicistici di tollerabilità
2) a prescindere dal buon uso della fonte di disturbo, o dalla manutenzione, o dal rispetto delle norme di sicurezza; nel caso di specie l’uso normale dei tubi dell’impianto di riscaldamento fonte delle immissioni e causa del danno.
3) accertata l’ illegittimità della fonte ……..continua lettura articolo ” Rumore Cass. 23283.2014″..

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