Regioni e comuni: proroga Mud al 30 giugno 2012?
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Le difficoltà applicative vengono segnalate e recepite dalle Regioni.
Si indica nota delle regioni del 15 marzo 2012.
Materiali da riporto e terre: il punto
Materiali da riporto e terre e rocce: il punto
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
Sono stati convertiti in Legge i decreti Legge 1 e 2 del 2012.
1) DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni) è stato convertito in Legge n. 27/2012 e vigente dal 17.4.2012
2) DL n. 2/2012 (Ambiente) è stato convertito in Legge n. 28/2012 e vigente al 17.4.2012
Già si è evidenziato il legame tra i due decreti legge che dialogano e pongono legame tra
1) i materiali da riporto (DL. 2/2012 art. 3) e
2) le terre e rocce da scavo (art. 49 DL 1/2012).
art. 3 DL 2/2012 (materiali riporto) |
Art. 49 DL. 1/2012 (terre e rocce) |
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. |
1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. |
A dire il vero il legislatore sembra ricondurre terre e rocce da scavo (186) e materiali da riporto all’unico referente normativo dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (sottoprodotto); norma cardine e unica fonte sulla quale si innesta il Regolamento “futuro” che dovrebbe trovare vigenza nel giugno del 2012.
L’avvento del DM (Regolamento) espungerà dal Dlgs. 152/2006 l’articolata e vessata disciplina delle terre (art. 186); terre che ritrovano nella definizione delle “matrici da riporto” alcuni elementi ed assonanze (“riempimenti, rilevati…).
L’assetto futuro della disciplina troverà base nell’art. 184bis (sottoprodotto) e applicazione (condizioni) nel regolamento e nella disciplina delle matrici; disciplina non prevista nel Dlgs. 152/2006 (con articolo espresso come lo erano le terre) bensì nell’art. 49 della L. 28/2012 (DL 1/2012).
Materiali da riporto e terre e rocce da scavo sembrano dunque destinati ad essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 sulla base delle condizioni previste nel futuro Decreto.
Vero è che il legislatore ha scomodato l’art. 185 Dlgs. 152/2006 per i soli materiali da riporto fornendo “interpretazione autentica”.
I materiali da riporto dunque sono esclusi di per se’ ed in quanto equiparati al suolo dalla normativa sui rifiuti.
L’intento del legislatore è benevolo e accoglie la necessità di alleggerire la gestione, ad esempio, dei cantieri edili e dei materiali utilizzzati a fini edilizi.
Vero è che il legislatore non si è accontentato di inserire i “materiali da riporto” tra i sottoprodotti (art. 184 bis) ma è andato oltre, con forzatura, attribuendo diretta “esclusione” ai materiali da riporto della normativa sui rifiuti (dimenticando ratio e storia dell’art. 185 Dlgs. 152/2006).
In sintesi i materiali da riporto dovrebbero seguire la seguente disciplina:
1) materiali da riporto esclusi ex art. 184 bis Dlgs. 152/2006 se sottoprodotti fino alla emanazione del DM futuro
2) materiali da riporto esclusi ex art. 185 Dlgs. 152/2006 dalla normativa rifiuti alla emanazione del DM futuro
MUD 2011
MUD 2011
Online l’applicazione e la guida per la compilazione
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il 17 aprile u.s., è stata pubblicata sul sito http://www.sistri.it/, l’applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011 (cd. Scheda Sistri art. 28 D.M. 52/2011)
Come previsto dal D.M. n. 52/2011 la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. n. 152/2006 con più di 10 dipendenti;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
Si ricorda che i soggetti che effettuano a titolo professionale
1) attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e
2) commercianti e
3) gli intermediari di rifiuti senza detenzione
non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.
La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012:
accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato;
- compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI;
- inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l’utilizzo dell’applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011 (allegato I).
Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore.
Si sottolinea al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte.
L’applicazione per la compilazione dei moduli è disponibile nell’area riservata sistri accessibile mediante l’utilizzo del dispositivo usb del delegato dell’unità locale interessata.
Allegato 1_GUIDA_APPLICAZIONE_DICHIARAZIONE_MUD_2011:
Bonifiche: "accordo" imminente
Aree da bonificare… il governo elenca.
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Sul sito del Governo compare elenco che segue l’annuncio della intesa relative alle bonifiche.
Si legge nell’allegato:
Principali aree da disinquinare
57 aree da risanare. 2,2 miliardi di euro stanziati dal Ministero
Sono 57 i cosiddetti Sin (siti di interesse nazionale) da disinquinare.
2,2 miliardi di euro l’importo stanziato dal ministero dell’Ambiente dal 2001 a oggi. La somma è destinata agli interventi pubblici o di interesse pubblico. I privati sono tenuti a intervenire con propri investimenti.
Su circa 20 Sin il ministero ha concluso la sua parte di attività, ma l’attività non è finita. Anzi, spesso non è nemmeno cominciata. Difatti per legge (decreto 152 del 2006) la competenza è passata a Province e Arpa. E lì, spesso, tutto si è fermato.
Aree perimetrate
Pari a circa 500mila ettari le aree a terra perimetrate. Corrispondono a poco meno del 2% del territorio nazionale.
Pari a circa 90mila ettari la perimetrazione delle aree a mare.
Tipologia principali aree da bonificare
Marghera: polo industriale
Napoli orientale: ex raffineria Mobil
Gela: petrolchimico Eni
Priolo: petrolchimico Eni-ex Esso–Isab-Lukoil
Manfredonia: polo chimico
Brindisi: petrolchimico e 2 centrali elettriche a carbone
Taranto: acciaieria Ilva e raffineria Eni
Cengio (Savona): ex Acna (industrie chimiche)
Piombino: siderugia
Massa e Carrara: siderurgia e amianto
Casale Monferrato: amianto
Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano: cimitero di rifiuti della camorra
Pitelli (La Spezia): discarica rifiuti a ridosso dell’arsenale della marina militare
Balangero (Torino): miniera di amianto e discarica di altri tossici nocivi
Pieve Vergonte (Val d’Ossola): vecchia chimica
Sesto San Giovanni: siderurgia
Pioltello Rodano: ex Sisas (acetilene e derivati; discarica cancerogena di circa
cinquant’anni fa)
Napoli Bagnoli: acciaieria dismessa e stabilimento Eternit
Legge Regionale Veneta ( finanziaria 2012)
Legge Regionale Veneto n. 13/2012 ( finanziaria 2012)
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Pubblicata la Legge regionale Veneta n. 13 del 6 aprile 2012 cosiddetta finanziaria 2012.
Si segnalano gli articoli 43,44,45 in tema di bonifica e all’ art. 37 sul ” contributo ambientale” già evidenziato su questo sito.
Gestori Rifiuti: "contributo ambientale"
L.R. Veneta n. 13/2012 (Legge Finanziaria): Gestori Rifiuti
CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE GESTIONE RIFIUTI
Modifiche alla L.RV n. 3/2000 art. 37
A cura di avv. Cinzia Silvestri
L’art. 41 L. 13 del 6.4.2012 Legge finanziaria del veneto per l’esercizio 2012 in BUR 27 del 10.4.2012, modifica l’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
I gestori degli impianti di rifiuti verranno a breve gravati da un contributo da corrispondersi in parte ai Comuni e in parte alle Regioni per il disagio provocato dallo smaltimento e dal recupero dei rifiuti nonché per la bonifica e la realizzazione degli interventi successivi alla cessazione dell’attività.
L’importo di tale ..contributo sarà determinato dalla Giunta Regionale del Veneto entro 60 gg a decorrere dall’ 11 aprile 2012.
Vale la pena di riflettere sul primo comma:
1) I soggetti che effettuano la gestione di impianti
a) di smaltimento o
b) di recupero di rifiuti
devono corrispondere un
c) contributo ambientale destinato, quota parte,
d) a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e,
e) per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai:
f) costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché
g) agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore
Dunque Regione e Comune si dividono il “contributo ambientale” non meglio definibile e definito; contributo dovuto per il ristoro del disagio (infelice espressione) e per interventi di bonifica e ripristino ambientale
Il mancato versamento di tale contributo entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui è avvenuto il conferimento dei rifiuti (comma 4) comporta la sanzione di importo doppio rispetto all’ammontare del contributo (comma 5).
La disposizione desta perplessità sotto molteplici profili e anche in merito alla legittimità della disposizione sanzionatoria (oltre che del contributo). Dubbia la natura della imposizione soprattutto a favore dei Comuni.
Si auspica il controllo della effettiva destinazione di questo “contributo”alle finalità indicate
La Regione, infatti, prevede un onere contributivo generico per il finanziamento di opere future, probabili e non determinate.
1. NATURA
L’art. 41 non specifica la natura del contributo: tassa, tariffa, imposta?
Come insegna la disputa in materia di TARSU/TIA, la corretta determinazione della tipologia dell’onere incide sull’aspetto fiscale: il contributo sarà gravato da IVA?
2. LEGITTIMITÀ
La finanziaria del Veneto non richiama il Piano di gestione dei rifiuti e dunque non giustifica il ..contributo.
3. LEGGE 3/2000
L’art. 41 Legge finanziaria richiama e modifica l’art. 37 l. 3/2000, antecedente rispetto al nuovo Testo Unico Ambientale e al nuovo assetto del potere legislativo in capo allo Stato e alle regioni.
Si indica schema delle modifiche apportate.
L.R. 3/2000 | ART. 41 L.R. 13/2012 – MODIFICHE ALL’ART. 37 L.R. 3/00 |
Art. 37 – Contributo ambientale ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti | Art. 37 – Contributo ambientale ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti |
1.I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale ai comuni ove gli impianti sono ubicati. | 1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore |
2.Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede:a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;b) a determinare l’entità del contributo in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti. | 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede:a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;b) a determinare l’entità del contributo a favore dei comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti. |
3.La Giunta regionale provvede ad aggiornare annualmente il contributo ambientale. | 3. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo ambientale di cui al presente articolo, per la parte di spettanza regionale, viene introitato all’upb E0166 “Trasferimenti correnti da altri soggetti”. Le somme introitate per gli interventi per la gestione post mortem di discariche non più attive e per la bonifica, il ripristino e la mitigazione ambientale, sono vincolate nella destinazione all’upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti” e all’upb U0108 “Interventi strutturali nello smaltimento di rifiuti”. |
4. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo é destinato ad interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto. | 4. Il contributo di spettanza regionale è versato dai gestori degli impianti di cui al comma 1 alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti. |
5. Il mancato e puntuale versamento del contributo ambientale da parte dei gestori, accertato dall’autorità di vigilanza, qualora non comporti anche violazione dell’autorizzazione all’esercizio, è punito, a titolo sanzionatorio, con il versamento del contributo medesimo nella misura doppia di quella dovuta. | |
6. Nelle upb del bilancio regionale di cui al comma 3, vengono introitati e vincolati all’utilizzo i contributi compensativi di mitigazione ambientale previsti negli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati che non siano utilizzati secondo le indicazioni regionali dai comuni sede di impianto. | |
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può provvedere ad aggiornare annualmente il contributo ambientale. | |
8. Il gettito a favore dei comuni derivante dall’applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo é destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto. |
Legge n. 35/2012: decreto "semplificazioni"
<h3>DL. 5/2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
La produzione normativa del Governo/Parlamento è incalzante.
Ultima in ordine di tempo è la conversione in Legge del Decreto Legge n. 5/2012 sulle “semplificazioni” (L. 35 del 4 aprile 2012 pubblicata Gazz. uff. 82 del 6 aprile 2012)
A dire il vero la lettura dei testi pare suggerire che il legislatore (o Governo) abbia inteso scrivere dei “canovacci” legislativi sui quali poi integrare, modificare. Sembrano, più che Leggi, dei buoni propositi, dichiarazioni di intenti che rimangono incompiuti e rimandano a futuri Regolamenti, future disposizioni. L’effetto applicativo è complesso.
Si assiste in molteplici disposizioni all’intento di diminuire il contenzioso colpendo per lo più le tasche dei cittadini e di coloro che producono “contenzioso” (non importa se con ragione e nell’esercizio del loro diritto).
Poco si è fatto invece per ridurre il contenzioso all’origine redigendo NORME CHIARE, SEMPLICI ALLA LETTURA E DI CONCRETA APPLICAZIONE.
Si dimentica che la norma chiara e sottratta alla facile ed arbitraria interpretazione riduce di per se’ il contenzioso .
Ebbene in questo contesto si segnalano le Leggi che interessano il settore ambiente :
DL. 1/2012 “Liberalizzazioni” convertito in Legge n. 27/2012 e già al vaglio del parlamento per nuove modifiche ed integrazioni
DL .2/2012″ Ambiente” convertito in Legge n. 28/2012
DL. 5/2012 “Semplificazioni” convertito in Legge n. 35/2012
L. n. 35/2012 e autorizzazione unica ambientale
Autorizzazione Unica Ambientale
DL 5/2012 art. 23 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 (Gazzetta Uff. n. 82 – 6 aprile 2012)
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Il Parlamento ha convertito con L. n. 35 del 4 aprile 2012 il DL n. 5/2012 con poche modifiche. Si richiama e si aggiorna articolo già pubblicato su questo sito.
Il Parlamento conferma l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri ampliando le categorie oggetto di semplificazione ovvero
1) PMI (piccole e medie imprese) e
2) per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale,
Il Parlamento aggiunge all’art. 23 il comma 2bis : “2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
Ebbene
1)Autorizzazione integrata ambientale: le novità non incidono sulla AIA disciplinata dagli articoli 29 bis e ss. del Dlgs. N. 152/2006 ” ..Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″
2) i soggetti interessati alla “semplificazione” sono a) le PMI ; b) gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA
3) Oneri amministrativi: il governo richiama il DL n. 112/2008 art. 25 convertito con L.133/2008 precisando che la semplificazione avviene “anche” con riferimento agli oneri amministrativi …già disciplinati. La lettura del testo del 2008, richiamato dal governo, sorprende per la sua attualità trattandosi di DL che conferma gli stessi scopi e fini di quello attualmente in vigenza. DL del 2008 che intitolava l’ art. 25 “tagli oneri spese” ed e’ stato firmato da Napolitano, Berlusconi, Tremonti, Brunetta, ecc… ; precisa così il testo in commento: “…anche sulla base dei risultati delle attivita’ di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
3) REGOLAMENTO: dopo le premesse di rito, la Legge non disciplina ma promette futuro regolamento, con DPR, su proposta principalmente del Ministro Clini .
Il richiamo alla Conferenza Unificata evoca, purtroppo, al lettore tempi poco compatibili con l’urgenza. Scrive, dunque, testualmente il Parlamento “Governo e’ autorizzato emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281″
4) FINALITÀ‘: il REGOLAMENTO e’ volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
5) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: il Regolamento dovrà seguire il solco tracciato dalla L. 59/1997 che, agli articoli 20 e seguenti, indica alcune linee guida per operare la semplificazione. Il riferimento alla L. 59/1997 vale approfondimento in separato commento; all’ epoca (1997) correttamente il Parlamento (legge) delegava il Governo ad emanare decreti legislativi….
6)PROPOSITI: La legge entra nel merito della sua futura azione indicando i buoni propositi ed evocando quella semplicità auspicata e mai realizzata. Ed invero le parole chiave sono concentrate nella ” sostituzione, unico ente, proporzionalità, dimensione impresa, oneri a carico impresa”. In particolare e testualmente la legge indica:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell’impresa e al settore di attivita’, nonche’
all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra’
comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
6) TEMPI: quanto tempo per emanare questo Regolamento? 6 mesi dalla data della entrata in vigore del presente DL ovvero entro il 10 agosto 2012?
Si chiude, infine, l’articolo 23 con precisazione:”… e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. “.
Autorizzazione unica ambientale: Schema
Autorizzazione Unica Ambientale
art. 23 L. n. 35 del 4 apile 2012 – DL 5/2012 convertito in legge (Gazzetta Uff. n. 82 – 6 aprile 2012)
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Il Parlamento ha convertito con L. n. 35 del 4 aprile 2012 il DL n. 5/2012 con poche modifiche.
Il Parlamento conferma l’ intento di semplificare e ridurre gli oneri ampliando le categorie oggetto di semplificazione ovvero per le
1) PMI (piccole e medie imprese) e
2) per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale,
Il Parlamento aggiunge all’art. 23 il comma 2bis : “2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
Sezione IV SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE |
|
Articolo 23. (Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese). |
|
DL. 5/2012 art. 23 |
Art. 23 L. 35/2012 |
Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bisdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI,anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese,in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: | 1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: |
a)l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; | |
b)l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente; | |
c)il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. | |
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. | |
2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. |
DL. 5/2012: semplificazioni ambientali
DL n. 5/2012: in attesa di pubblicazione della Legge di conversione
Breve anticipazione delle norme in materia ambientale
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
La legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cd “Dl Semplificazioni”) è stata approvata definitivamente dalla Camera il 4 aprile 2012, senza apportare modifiche al testo approvato dal senato il 29 marzo 2012.
Il provvedimento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Ecco le principali novità, alcune già commentate in questo sito.
Art. 14
(Semplificazione dei controlli sulle imprese)
Con uno o più regolamenti il Governo potrà razionalizzare e semplificare i controlli a cui sono sottoposte le imprese basati su semplicità e proporzionalità (alla effettiva tutela del rischio). I regolamenti saranno destinati, tra l’altro, a sopprimere o ridurre i controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità Iso (non più solo Uni En Iso 9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del regolamento 2008/765/Ce, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Le disposizioni previste da questo articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e neanche a quelle in materia finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, sarà la Pa ad acquisire d’ufficio il documento sulla regolarità contributiva (Durc).
Art. 23
(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)
Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (art 3-bis del D.Lgs 152/2006), al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore) su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese. Viene previsto, in particolare, che l’autorizzazione sostituisca ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale e che venga rilasciata da un unico soggetto. Il procedimento, inoltre, dovrà essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. Con la legge di conversione tale semplificazione viene estesa anche agli impianti non soggetti ad Aia.
Art. 24
(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Con la modifica all’art. 10 del D.Lgs 152/06 viene previsto che l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata dopo che, ad esito della verifica, l’autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a valutazione d’impatto ambientale.
All’articolo 29-decies, comma 1 è aggiunto un periodo che introduce novità in materia di autorizzazione integrata ambientale. Nel caso di impianto localizzato in mare sarà l’Ispra, coordinandosi con il Ministero dello Sviluppo Economico, a procedere ai controlli sul rispetto dell’autorizzazione da parte del gestore.
All’art. 109, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 viene specificato che l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini, dei materiali inerti, geologici inorganici e manufatti è individuata nella Regione.
All’articolo 194, comma3, del Dlgs 152/2006 è aggiunto un periodo che introduce norme in materia di trasporto transfrontaliero. Chi effettua trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli di imballaggio, dovrà allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’Autorità del paese di destinazione dalla quale risulti che la legislazione di tale Paese in materia non è meno rigorosa di quella comunitaria e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalle norme in materia di rifiuti del Paese di provenienza.
All’art. 216-bis, comma 7, del D.Lgs 152/06 si dispone che, nelle more dell’emanazione del decreto che andrà a definire le norme tecniche per la gestione degli oli usati, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’Allegato A. tabella 3 del D.M. 16 maggio 1996 n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla stessa tabella in relazione al parametro PCB/PCT.
All’articolo 228 del D.Lgs 152/06 viene introdotta una disposizione aggiuntiva che disciplina la determinazione annuale del contributo necessario per coprire l’adempimento da parte dei produttori di pneumatici dei previsti obblighi di gestione e recupero dei quantitativi di pneumatici fuori uso immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.
Viene introdotto un comma aggiuntivo all’articolo 281, con cui viene stabilito che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera, sono adottate con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata delle Regioni.
Articolo 28
(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)
All’articolo 193, comma 9 è aggiunto un comma 9 bis che considera “trasporto di rifiuti” la movimentazione dei rifiuti agricoli finalizzata al deposito temporaneo ed effettuata sia da una azienda agricola tra i suoi fondi (anche percorrendo la via pubblica) purché tra di loro distanti al massimo 10 km, che da un imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola di cui è socio.
Nuovo Formulario AIA (IPPC)
Formulario Autorizzazione Integrata Ambientale
Decreto MATTM del 15/3/2012 pubbl. Gazz. Uff. 77 del 31/3/2012
Segnalazione da Studio Legale Ambiente
E’ pubblicato il nuovo formulario in materia di AIA.
Il nuovo formularIo sostituisce quello di cui al decreto MATTM del 24/7/2009; e ciò a seguito della decisione delle Comunità Europee 2010/728/UE del 29/11/2010.
Il formulario si pone in attuazione dell’art. 29-terdecies Dlgs. N.152/2006.
La prima comunicazione e’ prevista già al 30 aprile 2012!
Il Governo precisa….
DEBITO CON IL FISCO: AGEVOLAZIONI
Segnalazione a cura di avv. Cinzia Silvestri
Sul sito del Governo si legge nota (fonte Equitalia) che sembra tranquillizzare gli italiani ormai indebitati con lo Stato.
Le disposizioni benevole, s’intende, sono solo nei confronti di colui che NON CONTESTA e paga… a rate.
Di interesse la disposizione che sembra occuparsi del lavoro delle imprese e della necessità che per pagare bisogna… lavorare…. : “Il contribuente che ha ottenuto la rateizzazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare d’appalto.” E ciò si traduce in un incentivo al PAGAMENTO …SENZA contestazione.
Il Governo compie comunque lo sforzo meritevole di “prosare” i propri provvedimenti, al fine di renderli intellegibili (comprensibili) ai cittadini.
Semplici alla lettura anche i due allegati Equitalia e Governo .
Sul sito del Governo si legge testualmente:
“Mettersi in regola con il fisco è oggi più agevole per cittadini ed imprese, grazie ad alcuni recenti interventi normativi (decreto Salva Italia e decreto sulla semplificazione fiscale) e regolamentari (direttiva 7/2012 di Equitalia). Tra le principali novità:
più tempo per pagare a rate le cartelle,
importo variabile a seconda delle necessità,
meno documenti da presentare allo sportello per debiti fino a 20 mila euro.
Ad esempio: il decreto legge n. 201 del 2011(Salva Italia) ha prorogato i termini per beneficiare della rateizzazione: i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica potranno richiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi, purché non sia intervenuta decadenza.
Con la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 Equitalia ha portato da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica.
Non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.
Ampliata la platea delle aziende che possono beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagati.
Grazie alla semplificazione fiscale (decreto legge 2 marzo 2012, n.16) fin dalla prima richiesta di dilazione è possibile chiedere un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti. Equitalia non iscrive ipoteca nei confronti di un contribuente che ha ottenuto di pagare il debito a rate.
Il contribuente che ha ottenuto la rateizzazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare d’appalto.
Raccolta e trasporto rifiuti
Raccolta e trasporto rifiuti: capacità finanziaria ridotta
Iscrizione cat. a 1 a 5 : Capacità finanziaria per le imprese esercenti attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
Delibera Comitato Nazionale 14.3.2012 – ANGA
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Con deliberazione del 14 marzo 2012 prot. n. 405 il Comitato Nazionale dell’Albo gestori rifiuti ha provveduto all’adeguamento degli importi (fissati dalla precedente deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003) concernenti i requisiti di capacità finanziaria delle imprese che svolgono attività di ravvolta e trasporto dei rifiuti e rientranti nelle categorie da 1 a 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).
La delibera precisa che il requisito della capacità finanziaria, ai fini dell’iscrizione all’Albo si intende soddisfatto con l’importo di 9.000 euro per il primo veicolo e di 5.000 euro per gli altri veicoli aggiuntivi.
La delibera sostituisce e riscrive l’art. 2 della delibera n. 1 del 30.1.2003.
Articolo 2 (Capacita finanziaria)
-
Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro 50.000 9.000 per il primo veicolo di euro 2.500 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante l’attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiorre ad € due milioni e cinquecentomila secondo la schema allegato sotto la lettera A
-
( Per le imprese che utilizzano veicoli di massa massima fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate il requisito di capacità finanziaria s’intende soddisfatto, con le modalità di cui al comma 1, con un importo di euro 25.000 per il primo veicolo di euro 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo.)
3. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.
______
Il requisito viene dimostrato attraverso attestazione di affidamento bancario che deve essere rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’ intermediazione bancaria che devono possedere comunque un capitale sociale superiore a 2.500.000 euro.
Lo schema dell’attestazione è riprodotto nell’Allegato A della delibera.
Infine viene specificato che le imprese che hanno già dimostrato di possedere il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione annuale all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che effettuano autotrasporto di cose per conto terzi, comprovano il requisito di capacità finanziaria attestando di essere iscritte a tale Albo.
Per completezza d’informazione si allega il testo integrale del provvedimento.
Ambiente (DL n. 2/2012): è Legge n. 28/2012
Ambiente (DL n. 2/2012): è Legge
a cura di Studio Legale Ambiente.
E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 71 del 24.3.2012 la Legge n. 28 del 24.3.2012 di conversione del DL. n. 2/2012 relativo a misure straordinarie in materia di ambiente.
La Legge è vigente dal 25.3.2012. Molte sono le novità già anticipate anche su questo sito.
Con riserva di commento successivo. Buona lettura.
Liberalizzazioni (DL n. 1/2012): e' Legge n. 27/2012
Liberalizzazioni: e’ Legge
L. 24/3/2012 n. 27 pubblicata in Gazz. Uff. N. 71 del 24/3/2012 ( conversione del DL n. 1/2012)
Vigente dal 25/3/2012
A cura di Studio Legale Ambiente
E’ vigente la Legge sulle “liberalizzazioni”.
Vero e’ che la gazzetta ufficiale del 24/3/2012 …..già pubblica anche DL 29/2012 che provvede a integrare proprio la Legge ….27/2012 nonché la L. 214/2012.
Con riserva di separato commento.
DL n. 2/2012 e materiali da riporto
DL Ambiente 2/2012 (25.1.2012): conversione in Legge
Materiali da riporto: modifiche
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
Si attende la conversione in Legge – e la imminente pubblicazione – dei Decreti Legge:
1) DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni)
2) DL n. 2/2012 (Ambiente)
Già si è evidenziato che i due decreti legge dialogano e pongono legame tra i materiali da riporto (DL. 2/2012) e le terre e rocce da scavo (art. 49 DL 1/2012).
Ed invero il nuovo testo semplificato precisa che i materiali da riporto sono “materiali eterogenei, …utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e statigrafiche al terreno in situ all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.
Tali materiali però sono disciplinati “dal decreto di cui all’art. 49 del decreto – legge 24.1.2012 n. 1, “; decreto legge 1/2012 di cui si attende imminente pubblicazione e che rinviava a futuro Decreto (ipoteticamente da emanarsi entro maggio 2012) “ le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Decreto futuro che sancisce inoltre la definitiva abrogazione dell’art. 186 Dlgs. 152/2006.
Materiali da riporto e terre e rocce da scavo sembrano dunque destinati ad essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 sulla base delle condizioni previste nel futuro Decreto.
Si indica di seguito tabella di raffronto delle modifiche intervenute in sede di conversione del DL 2/2012.
Poco rimane dell’art. 3 DL 2/2012 vigente.
Art. 3 DL 2/2012 vigente dal 25.1.2012 | Art. 3 DDL Senato 4999 | Testo approvato: conversione in Legge del DL 2/2012 |
Materiali di riporto | (Interpretazione autentica dell’articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti). | |
1. Considerata la necessita’ di favorire, nel rispetto dell’ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo. |
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo. |
|
2. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.». | “2. Ai fini dell’applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi”. |
2.Ai fini dell’applicazione del presente articolo , per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all’art. 49 del decreto – legge 24.1.2012 n. 1, utilizzati per la realizzazione diriempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e statigrafiche al terreno in situ all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei |
3. Nel caso in cui il decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. |
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. |
|
“4. All’articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: “suolo” sono inserite le seguenti: “, materiali di riporto”. |
Materiali da riporto, eco tossico…: approvata Legge.
Materiali da riporto, ecotossico H14 ……: e’ legge
DL n. 2/2012 ambiente: approvato il 21/3/2012
In attesa di pubblicazione
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Il DL 25/1/2012 n. 2 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale e’ stato approvato definitivamente (S.3111.B) il 21/3/2012 e non ancora pubblicato.
Di particolare interesse l’ art. 3 del DL già commentato su questo sito nella sua evoluzione e relativo alla interpretazione autentica dell’ art. 185 Dlgs. 152/2006 in materia di MATRICI/MATERIALI da riporto.
Di particolare rilevanza invece la disposizione che va a chiarire la problematica della identificazione del rifiuto pericoloso e affronta la questione “eco tossico H14”.
Studio legale ambiente offre la lettura del testo provvisorio con riserva di commento delle singole disposizioni in separata comunicazione.
MUD 2012 e SISTRI
MUD 2012 e SISTRI
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
A partire dal 20 marzo 2012, nella pagina http://mud.ecocerved.it/Home/Vfu sono stati, messi a disposizione delle imprese tutti gli strumenti che consentono di adempiere agli obblighi in materia di dichiarazioni ambientali 2012 (riassunti nella scheda allegato II).
Si richiama la scheda riepilogativa degli adempimenti MUD e SISTRI per il 2012
In particolare è disponibile:
- il software per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – Comunicazione veicoli fuori uso, con le modalità previste dal DPCM 23/12/2011;
- il software per la compilazione e la presentazione della Dichiarazione SISTRI con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare del 3 marzo 2011 (allegato I), che rimanda a quanto previsto dal DPCM 27/4/2010;
- istruzioni e modulistica cartacea per la presentazione della dichiarazione, estratte dal DPCM 27/4/2010.
È, inoltre, attivo il sito www.mudtelematico.it da utilizzare per la trasmissione telematica del MUD veicoli fuori uso e della Dichiarazione SISTRI.
Le applicazioni sopra elencate si aggiungono alle procedure per la compilazione e presentazione telematica della Comunicazione Rifiuti Urbani e assimilabili, e alla Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, già attive.
Circolare MUD
Allegato II: scheda riepilogativa adempimenti
EMAS e GARANZIE FINANZIARIE
Autorizzazione smaltimento e recupero / GARANZIE FINANZIARIE ED EMAS
DGR Veneto n. 2229/2011 ed EMAS: un caso pratico
A cura di avv. Cinzia Silvestri
La DGRV n. 2229/2011 offre occasione per valutare concretamente i benefici che i sistemi di gestione ambientale (in particolare EMAS) portano alle imprese.
La registrazione EMAS , ad esempio, permette alle imprese di ridurre il valore (fino al 50%) della garanzia finanziaria da prestare alla amministrazione.
EMAS (REG. 2009/1121/CE) è un sistema di gestione ritenuto “virtuoso” che pone accento sul “miglioramento continuo “ del sistema e consente una maggiore affidabilità dell’impresa che si traduce, ad oggi, nell’ abbattimento degli oneri economici imposti alle imprese.
E’ bene tenere in considerazione la sempre maggiore importanza che il sistema di gestione ambientale (EMAS) assume nella legislazione; importanza già recepita dal Dlgs. 152/2006 ed dalle disposizioni Regionali.
Il minor costo della gestione ambientale dipende invero dalla buona organizzazione che deve essere finalizzata a ridurre le probabilità di inquinamento ambientale.
DGRV N. 2229/2011
In questo quadro di riferimento la DGRV 2229/2011 costituisce esempio, e caso concreto, di applicazione dei benefici del Sistema di gestione (EMAS, in particolare); indica il legame tra COSTI/benefici/organizzazione.
La DGRV n. 2229/2011 richiama l’art. 208 Dlgs. 152/2006; coloro che intendono “realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi”, devono munirsi di apposita autorizzazione unica, modulata secondo quanto precisato dall’art. 208 sopra citato.
Le imprese devono prestare anche garanzia finanziaria indicata al comma 11 lett. g) dell’art. 208[1]: “g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.
La Giunta Regionale Veneta aveva già recepito tale necessità (DGRV 2528/1999) ed ha aggiornato la previsione con DGRV 2229/20111 (pubblicata BUR del 10/1/2012).
La Giunta precisa INOLTRE che “le società prestatrici della garanzia…. al momento della ….escussione dell’importo … sono risultate fallite o in condizioni di grave dissesto economico tali da non poter far fronte all’impegno finanziario contrattualmente garantito per l’attività autorizzata;….opportuno determinare ..criteri minimali per la individuazione delle società idonee al rilascio delle…garanzie finanziarie al fine di avere la certezza che le medesime siano escutibili a prima richiesta dall’ente beneficiario…”
La DGRV merita attenta lettura perché declina le garanzie da prestare per le discariche e gli impianti di smaltimento /recupero dei rifiuti prevedendo:
1) polizze assicurative della responsabilità civile inquinamento
2) polizze fideiussorie, bancarie o assicurative
3) accantonamenti
RIDUZIONI
La DGRV INDICA i “casi di riduzione delle garanzie finanziarie” che, si badi , devono essere accese:
1) a favore della competente PROVINCIA e
2) prima dell’inizio della attività di smaltimento e recupero.
Riducono l’ammontare delle garanzie finanziarie:
1) l’adesione ai Sistemi di gestione Ambientale
2) adozione sistemi di gestione e controllo “che contribuiscono a ridurre la probabilità che si verifichino eventi negativi da inquinamento dovuto alla gestione dei rifiuti”
Riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese registrate:
1) EMAS (al 50%)
2) UNI EN ISO 14.001 (al 40%)
Sistri: pagamenti 2012?
Sistri: Contributo Sistri 2012
Chiarimenti sul pagamento
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il comma 3 dell’articolo 7 del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. Testo Unico Sistri), prevede che il contributo annuale debba essere riferito all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono.
In assenza di ulteriori indicazioni al riguardo, pertanto, la scadenza del pagamento sarà, anche quest’anno, il prossimo 30 aprile.
La mancata operatività del sistema determinatasi nel corso del 2010 e del 2011, nonostante l’avvenuta iscrizione delle imprese, ha indotto le organizzazioni datoriali ad intraprendere un’azione politica nei confronti del Ministero dell’Ambiente al fine di introdurre nella normativa misure di conguaglio a favore degli operatori che si sono iscritti secondo i termini previsti.
In tale direzione è stata inoltrata una lettera al Ministro dell’Ambiente Clini (allegato I) con la quale è stata chiesta espressamente la soppressione del pagamento del contributo del Sistri per il 2012. La richiesta di un contributo, a fronte di una mancata operatività del sistema, continua infatti ad essere, per le imprese, motivo di preoccupazione e di malcontento.
Possiamo anticipare in proposito che dovrebbe essere allo studio una sospensione dei pagamenti e un’ulteriore proroga dell’operatività, ad oggi fissata dalla legge 14/2012 di conversione del Dl 216/2011 (cd. “Milleproroghe”) al 30 giugno 2012, per valutare una complessiva ristrutturazione del sistema di tracciabilità.
Riterremmo, quindi, consigliabile attendere gli sviluppi della questione fino all’ultimo giorno utile, prima di procedere al pagamento.
Lettera congiunta Ministro Clini
Tariffa Igiene Ambientale: Iva rimborsabile
Tariffa Igiene ambientale (TIA1) – Iva rimborsabile
La Cassazione del 9 marzo 2012 n. 3756 nega la natura di corrispettivo:
il tributo non è soggetto all’IVA (imposta sul valore aggiunto).
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Non capita spesso che il contribuente, che magari da anni evidenziava la illegittimità dell’iva, si veda accogliere le doglianze.
Il contribuente viene investito da strane sigle (TIA1, TIA2, TARSU, RES) che impongono pagamenti, ivati, non ivabili …. non si sa.
Di fatto il contribuente sa che ogni volta che chiede un “rimborso” deve affrontare un percorso ad ostacoli, difficile, punteggiato di strane e late missive di “rimpallo”, spuntano circolari, norme oscure, interpretazioni.. e chissà. Chiunque desiste .
Vero è che la sentenza della Cassazione legittima la richiesta di “rimborso dell’iva” (si ritiene con un pregresso di 10 anni).
Ghiotta occasione per tutti coloro che cercano un po’ di ristoro economico alle continue gabelle.
Si badi, tutto questo, con riferimento a “Tariffe” (tributi in realtà) destinate alla sostituzione con la R.E.S. (Tributo Comunale rifiuti e servizi) a partire dal 1.1.2013 (art. 14 DL 201/2011).
Ma la strada non può essere così semplice e già si attende qualche intervento legislativo (o governativo), qualche “circolare” che limiti o sopprima la richiesta di rimborso.
In ogni caso il rimborso impone molti distinguo:
Può essere richiesta solo se la tariffa è stata chiesta da Comuni (gestori del Servizio)
Bisogna capire se il Comune ha applicato la TIA2 (Tariffa INTEGRATA ambientale ex art. 238 Dlgs. 152/2006) o al TIA1 (Tariffa IGIENE Ambientale art. 49 Dlgs. 22/97).
Se ha applicato la TIA1 il rimborso può avvenire per le vie brevi.
Se ha applicato la TIA 2 bisogna fare attenzione; qualche intoppo potrebbe esserci (ma c’è speranza).
Non può essere chiesta ai Comuni che hanno applicato la TARSU (l’iva non è applicata).
La Cassazione, con la sentenza 3756 del 9 marzo 2012, sancendo la natura di tributo per la Tia1 (articolo 49, del decreto legislativo 22/97) ha, pertanto, negato che possa essere assoggettabile a Iva.
Scrive la Cassazione a conforto del contribuente: “la questione…. relativa alla… soggezione della Tia1 all’IVA va risolta in coerenza con la pacifica natura tributaria della medesima, con la mancanza di disposizioni legislative che …assoggettano a iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti e con l’irrilevanza di diverse prassi amministrative …. posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa e non da dette eventuali distorte prassi…”
La sentenza capovolge, ad esempio, le conclusioni della Circolare 3/2010 (dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze), che aveva ravvisato una sorta di continuità tra Tia1 e Tia2 (articolo 238 del Dlgs 152/06) affermando che anche la Tia1 si sarebbe configurata come un’entrata patrimoniale (pagamento di un servizio) e, in quanto tale, assoggettabile a Iva.
A dire il vero questa ultima prassi rischia di provocare un ritorno negativo laddove la continuità asserita potrebbe e dovrebbe trasmettersi dalla Tia 1 alla TIA2… con conseguente rimborso anche della TIA2…. si vedrà.
Tuttavia la Cassazione ha ritenuto una forzatura logica il principio secondo cui la successione logico-giuridica di due entrate possa generare in automatico l’identità della loro natura. La sentenza ha, pertanto, rilevato che l’identificazione di un prelievo deve avvenire sulla base della complessiva disciplina legislativa e non esiste nessuna previsione che supporti la connotazione patrimoniale della tariffa e dunque l’applicabilità dell’IVA.
Sicurezza: Conferenza Stato Regioni
Sicurezza/Lavoro: Conferenza Stato Regioni
Approvazione degli Accordi sulle attrezzature di lavoro / Gazz. uff. 12.3.2012 n. 60
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un accordo, che entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (12.3.2013) che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L’accordo definisce inoltre i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori. Si tratta ricordiamo di formazione specifica che non esime gli stessi operatori dal seguire iter e programmi formativi obbligatori. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
I soggetti formatori
Rispetto ai requisiti dei soggetti formatori fissati dall’ accordo sulla formazione dei lavoratori in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, questo nuovo accordo ne prevede di più specifici. È infatti stabilito che solo alcuni soggetti formatori possono erogare la formazione. Oltre a quelli istituzionali (Il Ministero del lavoro, l’Inail, le Regioni e le Province, ecc) sono previsti anche gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali, pur con alcune limitazioni previste dal punto 1 dell’accordo. Sono inoltre abilitati gli enti di formazione accreditati presso i sistemi regionali con una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Le attrezzature
Le attrezzature per l’uso delle quali è prevista formazione specifica sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo.
Il percorso formativo
Vengono definiti i requisiti minimi dei corsi, che devono disporre di un responsabile, di un registro di presenza, di un numero massimo di allievi per ogni corso non superiore alle 24 unità, di un rapporto istruttore allievi nella pratica in aree idonee non superiore di 1 a 6. Tre generalmente le tipologie di modulo formativo: teorico, tecnico, pratico. Con questi ultimi due dalla lunghezza e dalla consistenza molto variabile in base all’attrezzatura oggetto della formazione. Per il modulo giuridico e per il tecnico è consentito l’uso di modalità formative in e-elarning. Il modulo giuridico qualora si desideri ottenere attestato per diverse attrezzature è sempre valido. Al termine di ogni modulo e alla conclusione dell’intero iter sono previste prove di valutazione. Al termine delle prove di valutazione sono rilasciati attestati di abilitazione. L’abilitazione durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
Il percorso formativo verrà registrato nel libretto formativo del cittadino (art.2 comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276). Al contempo il soggetto formatore dovrà conservare per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” con i dati dei corsi, degli allievi e degli attestati. Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature. Per alcuni moduli teorici è prevista la possibilità di erogare la formazione in modalità e-learning: modulo giuridico normativo (1 ora) e modulo tecnico (2, 3, 6 o 7 ore in funzione della tipologia di attrezzature).
La durata della validità dell’abilitazione e l’aggiornamento della formazione
L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.
Formazione pregressa
Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa saranno riconosciuti attestati di: corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.
Scuola Emas – Auditor interni e Consulenti ambientali/Brescia
Corsi per Auditor interni e Consulenti ambientali presso la Scuola Emas ed Ecolabel di Brescia
Studio Legale Ambiente, parteciperà quale relatore a modulo dedicato alla “normativa ambientale e alle novità EMAS e Dlgs. 231/2001 – reati ambientali e responsabilita’.
Si segnala questa opportunità e si rinvia al sito www.scuolaemasbrescia.it
Tributo rifiuti (RES): modifiche
RES/TARES : Modifiche al Tributo comunale sui Rifiuti e sui servizi
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 , n. 16 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Importante novità introdotta in materia di RES
Attività e certificazioni in materia catastale (Art. 6)
Il DL 6/2012 all’art. 6 comma 2 modifica il comma 9 dell’ art. 14 della L. 214/2011; articolo dedicato alla nuova tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi.
Si rimanda anche ad altro articolo pubblicato su questo sito.
6.1 – Comma 2 – Modifiche alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
La norma in esame modifica la disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138.
La norma, attualmente vigente, prevede che – nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale – gli intestatari catastali provvedano, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l’eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.
Ora, considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati – su richiesta del comune – le dichiarazioni di aggiornamento catastale, con la procedura DOCFA, che comprendono anche la planimetria catastale mancante, viene previsto che, in sede di prima applicazione, sia determinata dall’Agenzia del Territorio una superficie convenzionale derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.
Inoltre – al fine di rendere disponibile ai comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta – si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.