Sfalci e potature: modifiche art. 185 Dlgs. 152/2006

Sfalci e potature – rifiuti urbani?
Legge comunitaria 2018 art. 20 – L. n. 37/2019
Modifica dell’art. 185 comma 1 lett. f)
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 12.5.2019


 L’articolo 20[1]della Legge Comunitaria 2018 ( pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 11.5.2019 L. 37/2019 – vigente dal 26.5.2019) modifica l’art. 185 comma 1 lett. f) del Dlgs. 152/2006 con riferimento alla parte relativa agli “sfalci e potature”.
L’art. 185 Dlgs. 152/2006 esclude dall’applicazione della normativa sui rifiuti alcuni beni, alcune materie; e ciò comporta importanti conseguenze.
Le modifiche all’art. 185 Dlgs. 152/2006 pongono fine al precontenzioso, del maggio 2017,con la Commissione europea 9180/17/ENVI Eu Pilot e cercano di evitare che l’Italia subisca altra procedura d’infrazione.
Si riporta schema delle modifiche apportate all’185 comma 1 lett. f)  Dlgs. 152/2006….continua lettura schema e articolo su legge comunitaria 2018
[1]Articolo 20 Legge comunitaria 2018 (Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI) 
 

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SUBAPPALTO AL 50% – Sblocca cantieri (3)

SUBAPPALTO AL 50%
Appalti : “Sblocca cantieri” – DL 32/2019 vigente al 19.4.2019
art. 105 Dlgs. 50/2016
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Anche l’art. 105 Dlgs. 50/2016 (vedi commento all’art. 216 in questo sito) subisce modifiche interessanti in materia di subappalto; articolo già modificato dal Dlgs. 56/2017 con vigenza dal 20.5.2017.
Il Governo, Decreto Legge 32/2019, prevede che il  subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti

  • nel bando di gara e
  • non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture” (art. 105, comma 2).

La soglia per il subappalto aumenta dal 30% al 50% . Le stazioni appaltanti possono indicare le quote nella relativa gara.
L’art. 105 Dlgs. 50/2016 subisce dunque ....continua lettura e schema art. 105 Dlgs. 50/2016 – sub appalti DL 32.19 

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Appalti – Nuovo Regolamento? art. 216 Dlgs. 50/2016 (2)

Appalti – REGOLAMENTO UNICO  – Soft Law e riforma Codice appalti
“Sblocca cantieri” – DL 32/2019 vigente al 19.4.2019
art. 216 comma 27 octies Dlgs. 50/2016
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ritorno al passato?
La “soft law” ovvero “quell’agire che proprio legislativo non è”; soft law voluta e introdotta dalla L. 11/2016 e che attribuisce all’ANAC il potere di indicare Linee Guida, subisce un arresto.
Il DL. 32/2019 inserisce l’art. art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. n. 50/2016che dispone, che entro 180 giorni (entro 19.10.2019) debba essere adottato un REGOLAMENTO UNICO di esecuzione ed attuazione del codice appalti. La memoria corre al vecchio DPR 207/2010 attuativo del Dlgs. 163/2006 peraltro richiamato espressamente nella sua attuale vigenza proprio dai commi 4,05,8 e seguenti dell’art. 216 oggi modificato. DPR 207/2010 ancora ad oggi applicabile nelle parti richiamate.
Il Legislatore evoca nuovo regolamento,...continua lettura art. 216 Dlgs. 50/2016 e schema nuovo art. 216 Codice appalti DL 32.19

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Appalti: Testo DL 32/2019 – Sblocca Cantieri – vigente al 19.4.2019 (1)

Testo DL 32/2019 – Sbocca cantieri
vigente dal 19.4.2019
segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente


Compare in gazzetta Ufficiale del 18.4.2019 con immediata vigenza al 19.4.2019 i Decreto Legge “Sblocca Cantieri” o meglio – Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Numerose le modifiche al Codice Appalti Dlgs. 50/2016
Sblocca cantieri DL 32/2019
 

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Parlamento Europeo e Gestione Rifiuti- 4.4.2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla gestione dei rifiuti
Discarica? no grazie
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il P.E. ha pubblicato risoluzione sulla Gestione dei Rifiuti.
Leggi Risoluzione P.E. 4.4.2019 gestione rifiuti.
Il testo, snello, richiama l’economia circolare, pone l’incenerimento quale penultima scelta e solo prima della discarica, e scrive:

  1. invita gli Stati membri a compiere maggiori progressi nella definizione di piani e progetti efficaci in materia di prevenzione, riutilizzo, raccolta differenziata e riciclaggio, in quanto essi sono fattori essenziali per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti, traendo benefici economici dall’economia circolare e migliorando l’efficienza delle risorse; esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di attuazione, anche attraverso l’assistenza tecnica e i fondi dell’Unione; suggerisce di adottare strumenti economici adeguati, come stabilito nella direttiva quadro sui rifiuti, e di attuare regimi di responsabilità estesa del produttore efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi per favorire la transizione verso l’economia circolare;
  2. invita gli Stati membri ad adottare misure per depurare i rifiuti e migliorare la gestione dei rifiuti (raccolta, cernita e riciclaggio) e ad adottare strumenti economici e campagne per prevenire la dispersione dei rifiuti;
adminParlamento Europeo e Gestione Rifiuti- 4.4.2019
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Plastica monouso: Parlamento Europeo propone….

PLASTICA MONOUSO: PARLAMENTO EUROPEO PROPONE…
Risoluzione PE del 27.3.2019
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – 29.3.2019


Si allega testo in Italiano della Risoluzione Legislativa del PE sulla riduzione dell’uso della plastica Monouso – (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente)
Leggi Direttiva UE plastica 27.3.2019
Emerge, dalla lettura del testo, la difficoltà di definire la “plastica monouso” o meglio di identificare gli oggetti con tale caratteristica.
La Direttiva futura (UE 2019) ancora priva di numero, sarà applicabile invero solo a tali oggetti.
Per comprendere meglio si riporta il punto 23 della Risoluzione che esclude dalla disciplina: le bottiglie di vetro,i contenitori a lunga durata,vernici inchiostri, adesivi
Include invece: Le salviette di plastica anche ad uso domestico; contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate
con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci.
Recita testualmente la Risoluzione al punto 12:
Per definire chiaramente l’ambito di applicazione della presente direttiva è necessario
definire il concetto di prodotti di plastica monouso. La definizione dovrebbe
escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato
per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in
quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono
stati concepiti. I prodotti di plastica monouso sono generalmente destinati a essere
utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere
gettati. Le salviette umidificate per l’igiene personale e per uso domestico
dovrebbero del pari rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva,
mentre le salviette umidificate per uso industriale dovrebbero essere escluse. Per
chiarire ulteriormente se un prodotto sia da considerare un prodotto di plastica
monouso ai fini della presente direttiva, è opportuno che la Commissione sviluppi
linee guida sui prodotti di plastica monouso. In considerazione dei criteri definiti
nella presente direttiva, sono esempi di contenitori per alimenti da considerare
prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva i seguenti contenitori:
contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate
con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non
richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci. Sono esempi di
contenitori per alimenti che non devono essere considerati prodotti di plastica
monouso ai fini della presente direttiva i contenitori per alimenti secchi o alimenti
venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti
alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per
alimenti monoporzione venduti in più di una unità. Sono esempi di contenitori per
bevande da considerare prodotti di plastica monouso: bottiglie per bevande o
imballaggi compositi per bevande utilizzati per birra, vino, acqua, bibite
rinfrescanti, succhi e nettari, bevande istantanee o latte, ma non tazze per bevande,
in quanto queste rientrano in una categoria distinta di prodotti di plastica
monouso ai fini della presente direttiva. Dato che non rientrano tra i prodotti di
plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell’Unione, i
contenitori in vetro e metallo per bevande non dovrebbero essere disciplinati dalla
presente direttiva
 

adminPlastica monouso: Parlamento Europeo propone….
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REGIONE VENETO: Bando rottamazione auto al 31.5.2019

Rottamazione Autoveicoli Inquinanti Bando 2019

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Regione Veneto pubblica bando per la rottamazione degli autoveicoli inquinanti per i cittadini veneti e così scrive sul sito della Regione:
“La Giunta regionale, in linea con le esigenze di contenimento degli inquinanti, tra i quali il materiale particolato, ed in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione il 9 Giugno 2017 del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, con deliberazione n. 328 del 26.03.2019 pubblicata sul BURV n. 29 del 29.03.2019 ha approvato un bando rivolto ai privati cittadini per la concessione di un contributo da 2.000 a 3.500 Euro a fronte della rottamazione di autoveicoli altamente inquinanti e contestuale acquisto di automezzi a basso impatto ambientale.
La scadenza per la trasmissione delle istanze di contributo è il 31.05.2019.
Leggi con attenzione il bando per appurare se sei in possesso dei requisiti per accedere al contributo, gli uffici rimangono comunque a disposizione per risolvere eventuali altri dubbi dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:00.
Per verificare la classe emissiva della tua auto (euro 0, euro 1, etc) accedi al portale dell’automobilista ed inserisci il numero di targa…”
scarica la delibera di approvazione del bando
scarica il bando

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Dispositivi protezione individuale – Nuove regole – Dlgs. 17/2019

Sicurezza sul lavoro: DPI – pubblicato Dlgs. 17/2019
Dispositivi di protezione individuale
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 11.3.2019 il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17, vigente dal 12.3.2019.

"Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 marzo 2016, sui dispositivi di  protezione  individuale  e  che
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Modifiche al Dlgs. 81/2008 e non solo.
Leggi DPI Dlgs. 17/2019 

Di seguito l’art. 74 Dlgs. 81/2008 – Art. 74. Definizioni

  1. Si intende«Ai fini del presente decreto si intende»per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu’ rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche’ ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.Si tiene conto, inoltre,delle finalita’, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, Regolamento (UE)n.2016/425.»;

 

  1. Non costituiscono DPI :«Ai fini del presente decretonon costituiscono DPI»;
  2. a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  3. b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  4. c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  5. d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto ((…));
  6. e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita’ lavorative;
  7. f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  8. g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

 
adminDispositivi protezione individuale – Nuove regole – Dlgs. 17/2019
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Appalti: avvalimento e certificazioni ambientali

Appalti: Avvalimento e certificazioni anche ambientali
EMAS, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001…
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 1.3.2019


La questione dell’avvalimento delle certificazioni non è stata pacifica ed anzi costituisce buon esempio della spaccatura tra decisioni (sentenze) della magistratura e pareri precontenziosi[1]dell’Anac (art. 211 Codice appalti); poteri e posizioni a volte discordi tra loro e forieri di confusione applicativa. L’avvalimento delle certificazioni anche ambientali è ammesso purchè risulti da chiaro testo contrattuale l’effettivo affidamento tra impresa ausiliaria e ausiliata (cfr. art. 89 Codice appalti).
Avvalimento
L’articolo 89 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50/2016) , disciplina  l’istituto dell’avvalimento che permette all’operatore economico di avvalersi della capacità, dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di altri soggetti, per partecipare ad una procedura di gara.
Non sono oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e quelli d’idoneità professionale. L’art. 89 Dlgs. 50/2016 esclude espressamente l’avvalimento della iscrizione all’albo dei gestori ambientali.
L’anno 2017 si distingue per avere precisato, a mezzo di sentenze … continua lettura avvalimento e certificazioni 
[1]Soft law – il parere di precontenzioso vincolante è impugnabile avanti alla Giustizia Amministrativa

adminAppalti: avvalimento e certificazioni ambientali
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Amianto: INAIL e bonifica amianto friabile e cementizio – foglio operativo

Amianto: Bonifica Amianto Friabile e Cementizio
Fact sheet – indicazioni operative
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente (25.2.2019)


Sul sito dell’ INAIL sono pubblicate indicazioni operative (fact sheet) per la bonifica di amianto friabile e per la bonifica di amianto cementizio.
Si tratta proprio di due fogli (sheet) dal taglio operativo relativi all’Amianto e ai Materiali Contenenti Amianto (MCA); fogli che con brevità ricordano che natura cancerogena dell’amianto è stata scoperta già dal 1973 e che solo nel 92 (L. 257/92) l’Italia ha bandito l’uso di tale materiale.
L’amianto peraltro obbliga a fare riferimento non solo al Dlgs. 81/2008 (DPC e DPI) e dunque alla protezione dei lavoratori ma anche alla gestione dei rifiuti contenenti amianto (RCA) Dlgs. 152/2006 che vanno trattati diversamente dai Dispositivi (tute, guanti ecc..) usati dai lavoratori.
L’Amianto invero richiede collegamento tra la normativa a tutela dei lavoratori e quella dell’ambiente.
Inail – indicazione operativa -bonifica-coperture-cemento-amianto
Inail – indicazione operative per la bonifica-materiali-amianto-friabile

adminAmianto: INAIL e bonifica amianto friabile e cementizio – foglio operativo
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MUD 2019 – pubblicato DPCM 28.12.2018

Rifiuti e MUD 2019 – 30.4.2019
Pubblicato in Gazzetta. Uff. 22.2.2019 – MUD 2019
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri (23.2.2019)


Recita l’art. 1 del DPCM firmato dal Presidente Consiglio Conte
Art. 1

  1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 e’ integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
  2. Il modello di cui al presente decreto sara’ utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
  3. L’accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientali Decreto  legislativo 19 agosto 2005, n. 195….

Vai alla lettura del DPCM e allegati MUD 2019 

adminMUD 2019 – pubblicato DPCM 28.12.2018
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MOG/MODELLO 231: Linee Guida CNDCEC

Modello 231: Principi consolidati/Linee Guida CNDCEC
Prima di elaborare il modello….bisogna conoscere il reato.
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Linee Guida sulla redazione del Modello 231 ex Dlgs. 231/2001, ne abbiamo lette diverse.
La genericità del dettato normativo ha aperto le porte alla creatività della redazione del modello.
Al legislatore poco importa della forma ma guarda alla sostanza della organizzazione aziendale finalizzata ad impedire la commissione di taluni reati descritti nel testo del Dlgs. 231/2001.
Ebbene il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, sul proprio sito , rielabora i punti utili alla redazione del Modello 231, i principi consolidati. Rielaborazione o recupero di nozioni che si pongono il linea con la notizia ,che ormai corre via etere, di una possibile obbligatorietà della redazione del modello.
Si allega dunque il testo reperito sul sito del Consiglio Nazionale dei commercialisti che vede la partecipazione anche di un  “esperto”  del CNF (Consiglio Nazionale Forense). Si auspica peraltro  che, proprio in quanto di tratta di reati, anche il CNF (Consiglio Nazionale Forense) o altro organismo/ordine dell’avvocatura proponga  Linee Guida magari indicando le difficoltà tecniche di prevedere/impedire la commissione di reati che affondano le proprie radici nell’animo umano (si pensi ai reati corruttivi). Prima di elaborare il modello ..bisogna conoscere il reato.
linee Guida febbraio 2019 CNDCEC 
 
 

adminMOG/MODELLO 231: Linee Guida CNDCEC
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Concessioni idroelettriche (2): quali beni passano alle Regioni?

Concessioni di Grandi Derivazioni idroelettriche (2)
Quali beni passano alla Regione?
art. 12 comma 1 Dlgs. 79/99 – art. 11 quater L. 12/2019 – DL 135/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 17.2.2019


L’art. 12 Dlgs. 79/99 subisce, con il DL 135/2018 art. 11 quater (convertito in Legge n. 12/2019 con vigenza dal 12.2.2019), radicale modifica e rivisitazione.
Come già indicato nel precedente articolo su questo sito, l’art. 11 quater si occupa delle grandiconcessioni idroelettriche ed è diviso in due parti (a) e b)).
La parte b) ha abrogato alcuni commi dell’art. 12 citato. commi 2, 4, 8-bis e 11 (e 3,5 già precedentemente abrogati)
La parte a) invece ha sostituito i commi 1 e 1 bis con ben 7 commi da 1bis a 1 septies.
Occupiamoci del primo comma dell’art. 12; comma 1 che ha una corrispondenza diretta col RD 1755/33 artt. 25 e 26 e segna il passaggio di proprietà dei beni, relativi alle concessioni dalla Stato (poi Enel), alle Regioni; Regioni che costituiscono vera novità del nuovo testo.
1) Nuovo comma 1 art. 12 Dlgs. 79/99
Recita la prima parte del comma 1
«1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all’articolo 25, primo ….continua lettura commento e schema su art. 12 comma 1 Dlgs. 79/99 art. 11 quater 

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Gestori impianti stoccaggio e trattamento rifiuti: obbligo informazioni al 4.3.2019

Gestori impianti stoccaggio e rifiuti: obbligo informazioni al 4.3.2019/ Disposizioni attuativeDopo aver pubblicato le Linee Guida del 21.12.2018
Piano di Emergenza Esterno (PEE) – Piano di Emergenza Interno (PEI)
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Dopo aver pubblicato le Linee Guida del 21.12.2018, sul sito del Ministero Ambiente sono state pubblicate le Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla L. 132/2018 prime indicazioni per i gestori degli impianti: “Nelle more dell’emanazione del DCPM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, si forniscono le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI…”
Recita la nota esplicativa: “Come noto, l’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.
Vai alla lettura articolo su questo sito art. 26 bis..
Vai alla lettura chiarimenti del Ministero Ambiente

adminGestori impianti stoccaggio e trattamento rifiuti: obbligo informazioni al 4.3.2019
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Concessioni Grandi Derivazioni Idroelettriche (1): L. n. 12/2019

Concessioni di Grandi Derivazioni idroelettriche (1)
art. 11 quater L. 12/2019 – DL 135/2018
Abrogazioni – Restyling
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.2.2019


Il DL 135/2018 è stato convertito in Legge n. 12/2019 con vigenza dal 12.2.2019.
L’art. 11 quater si occupa delle grandiconcessioni idroelettriche ed è diviso in due parti (a) e b)). Pare opportuno indicare dapprima la parte b) del testo ovvero le abrogazioni intervenute che colpiscono l’art. 12 del Dlgs. 79/99 e l’art. 37  del DL 83/2012 /L. 134/2012.
Vai alla lettura art. 11 quater DL 135.18 e L. 12.2019
1) “Art. 11 quater del DL 135/2018/L 12/2019
Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

  1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con ledisposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all’articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:…”

2) Oggetto di attenzione del legislatore sono dunque le “grandi derivazioni idroelettriche” che l’art. 6 comma 2 RD 1175/33descrive:
“..6. 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto ….continua lettura articolo e schemi abrogazioni art. 11 quater

adminConcessioni Grandi Derivazioni Idroelettriche (1): L. n. 12/2019
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Registro Elettronico Rifiuti: è Legge…

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità (Nuovo SISTRI?)
Diritti segreteria e Contributi annuali – Nulla cambia
Conversione in Legge 11.2.2019 n. 12 del DL 135/2018 – vigente dal 12.2.2019
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.2.2019


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n.12/2019 del DL 135/2018 vigente dal 12.2.2019.

  • la Legge di conversione conferma il testo già commentato su questo sito e che si riproduce.
  • A dire il vero alla data del 12.2.2019 è vigente solo la istituzione del Registro Elettronico . per il resto bisogna rifarsi alla normativa previgente perché tutto è rimesso al un regolamento …che verrà.

Leggi art. 6 R.E.N.T. DL 135. 2018 , L. n. 12/2019


– Il Decreto Legge del 14.12.2018 n. 135 ci aveva colto di sorpresa abrogando all’art. 6 il sistema SISTRI. Sembrava impossibile che tale sistema nato nel 2010  ..….continua lettura articolo – nuovo sistri

adminRegistro Elettronico Rifiuti: è Legge…
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Tecnico Responsabile Rifiuti – Delibera Albo Gestori 23.1.2019

Tecnico Responsabile Rifiuti… (TRR)
Delibera Albo Gestori Ambientali 23.1.2019
Disciplina compiti e responsabilità (DM MATTM 120/2014)
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 9 febbraio 2019


Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 03/06/2014, n. 120 pubblicava nella Gazz. Uff. 23 agosto 2014, n. 195 il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici,dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
L’art. 12 (DM 120/2014) recita:
Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

  1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ….continua lettura articolo su TRR e delibera 23.1.2019
Vai alla lettura della Delibera Albo Gestori Ambientali del 23.1.2019 TRR 

adminTecnico Responsabile Rifiuti – Delibera Albo Gestori 23.1.2019
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Bonifiche/spese e vendita immobile "inquinato"

Bonifica e vendita di immobile “inquinato”
Proprietario non colpevole e spese
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 novembre 2018 – 22 gennaio 2019, n. 1573
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.1.2019


La Cassazione:
– precisa alcune questioni in tema di bonifica del sito da parte del proprietario non colpevole;
– precisa la natura dell’indennizzo dovuto e la ripartizione delle spese tra i soggetti coinvolti;
– pone in luce che le spese di bonifica non hanno natura “risarcitoria” ma di solo indennizzoesercitabile nei confronti del responsabiledell’inquinamento.
La Cassazione si esprime con chiarezza espositiva indicando i limiti della “rivalsa” del proprietario incolpevole che può azionare l’Autorità giudiziaria per l’indennizzo anche in un momento successivo all’avvenuta bonifica.


Una Società Y acquistava immobile che si rivelava inquinato e da bonificare. Pur non essendo il soggetto responsabile dell’inquinamento provvedeva alla bonifica e tuttavia adiva il Tribunale e conveniva in giudizio il responsabile ………. continua lettura articolo bonifiche

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Corruzione/prescrizione – Legge n. 3/2019

Legge sulla “corruzione” e non solo ..
Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge n. 3/2019
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicata la Legge che giaceva sul tavolo del Presidente della Repubblica da qualche tempo e che disciplina anche la nuova “prescrizione dei reati” con vigenza però dal 1.1.2020.  Si rinvia agli articoli pubblicati su questo sito che hanno puntualizzato le novità anche in materia ambientale.
Vai alla lettura della Legge 3/2019 – corruzione

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Pneumatici fuori uso e Legge Bilancio 2019

Pneumatici fuori uso – Legge Bilancio 145/2018

Modifica all’art. 228 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 2.1.2019


La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 modifica alcuni articoli del Dlgs. 152/2006.

Il Comma 751 modifica l’art. 228 inserendo novità al comma 1 e al comma 3bis dell’art. citato come di seguito riportato in grassetto. Vigenza al 1.1.2019.

 ART. 228 (Pneumatici fuori uso)

  1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1. Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque »;
  2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l’importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso
  3. Il trasferimento all’eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente costituisce adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità. 

3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, proto- collo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale ».

  1. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

 

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Prescrizione dei reati…anche ambientali

Prescrizione dei reati … anche ambientali

In vigore dal 1.1.2020 – Legge “spazzacorrotti”.

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 27.12.2018


Si parla molto di prescrizione dei reati; la questione riguarda anche i reati ambientali.

L’avvocatura –  e persino la Magistratura – non condivide tale disegno di legge in punto di prescrizione. Riforma lesiva di principi costituzionali. 

Si legge nel Dossier 39/3 – schede di lettura – del 14.12.2018, nel sito del Parlamento con riferimento alle modifiche apportate agli artt. 158,159,160 c.p (sulla prescrizione):

“..Il comma 1, lettere d), e) ed f)  (della legge “spazzacorrotti”)– prevede anche una parziale riforma dell’istituto della prescrizione del reato, attraverso continua lettura articolo e schema art. 159 c.p. – prescrizione

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Reati ambientali e Anticorruzione

Reati ambientali (codice penale)

Condanna e divieto a contrarre con la Pubblica amministrazione

Anticorruzione: Legge “spazzacorrotti” 18.12.2018

Modifiche all’art. 32 quater Codice penale

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Approvato in data 18.12.2018 il Disegno Legge (C-1189-B) cosidetto “spazzacorrotti” o “sulla corruzione” ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

L’art. 1 della Legge “spazzacorrotti” modifica l’art. 32 quater c.p. che prevede , nel caso di condanna, per alcuni reati anche ambientali  la pena accessoria del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. 

I reati ambientali rimangono gli stessi, salvo l’aggiornamento che vede il richiamo dell’art. 452 quaterdecies in vece dell’abrogato art. 260 Dlgs. 152/2006 

Si ricordano dunque i reati ambientali che prevedono la misura (nel caso di condanna) del divieto a contrarre con la P.A.:

452-bis: inquinamento ambientale

452-quater: disastro ambientale

452-sexies: traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività

452-septies: impedimento ….. continua lettura articolo e schema art. 32 quater c.p. 

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Anticorruzione: Legge “spazzacorrotti” 18.12.2018

Anticorruzione: Legge “spazzacorrotti” 18.12.2018

Modifiche agli artt. 25,13,51 Dlgs. 231/2001 – Responsabilità Enti

schema comparato art. 25 Dlgs. 231/2001

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Approvato in data 18.12.2018 il Disegno Legge (C-1189-B) cosidetto “spazzacorrotti” o “sulla corruzione”,  in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Salvo imprevisti  (il testo è alla firma) il testo contiene modifiche anche al Dlgs. 231/2001 sulla Responsabilità degli Enti.

L’art. 7 modifica alcuni articoli del Dlgs. 231/2001 con riferimento in particolare all’art. 25 che viene implementato e modificato. 

Traffico di influenze illecite

Il primo comma dell’art. 25 Dlgs. 231/2001 viene sostituito e implementato con la previsione di nuova figura di reato di cui all’art. 346 bis c.p.- traffico di influenze illecite; figura di reato introdotta con L. 190/2012 che si aggiunge alle figure tipiche della Corruzione per l’esercizio di funzione (di cui all’art. 318 c.p.. continua lettura articolo e schema art. 25 ——-> Legge spazzacorrotti 2018

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Abrogato il SISTRI

Abrogazione Sistema Sistri dal 1.1.2019 

art. 6 DL. 135 del 14.12.2018

segnalazione a cura Studio legale Ambiente


Con un colpo di spugna, l’art. 6 del Dl 135 del 14.12.2018 pubblicato in gazzetta Ufficiale del 14.12.2018,  ha abolito il Sistema Sistri dal 1.1.2019.

Nessun ulteriore pagamento di contribuiti.

Si ritorna, (o meglio si mantiene)  al sistema di cui agli articoli ante Dlgs. del 2010 n. 205; art. 188,189,190,193 Dlgs. 152/2006.

Nulla è cambiato. Sono ormai passati 8 anni dall’introduzione del sistema Sistri; 8 anni di rinvii per l’ attuazione del sistema di tracciabilità mai decollato; Sistri, viziato all’origine, che ci ha fatto penare e pensare. Un sistema che ha imposto costi, non solo per i contributi versati, ma anche di formazione e tempo.

” Art. 6

Disposizioni in merito alla tracciabilita’ dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 e’ soppresso il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,n. 78….

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