Definizione d.lgs. 24/2023 – Whistleblowing
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il nuovo testo (d.lgs. 24/2023) dedicato alla protezione di coloro che segnalano, nei luoghi di lavoro, irregolarità, violazioni descrive, all’art. 2 lett. m), la “RITORSIONE”.
Recita l’articolo: ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiunto…”
La definizione esprime bene il comportamento umano che non troviamo solo sul posto di lavoro ma in ogni ambito sociale.
Il timore di sporgere denuncia per non avere ripercussioni sociali; la frase tipica che accompagna questo timore ci è nota: “voglio vivere tranquillo”; la sfiducia nella giustizia che spesso coinvolge il coraggioso “segnalante” in onerosi cammini. Il senso della ritorsione affonda le sue radici nell’animo umano che reagisce, all’affronto della segnalazione/ della denuncia, con mezzi indiretti e violenti.
La ritorsione è utile mezzo che disincentiva la denuncia e si affianca spesso alla omertà, al silenzio. Anche la non risposta, il silenzio è ritrosivo.
Il mondo del lavoro cerca tutela nella legge; cerca di proteggere il lavoratore ed incentivare la segnalazione delle violazioni che a loro volta non devono essere ritorsive: vendette personali, delazioni senza fondamento e calunniose. A dire il vero il legislatore tenta di regolamentare un mondo di difficile da delineare, controllare e dunque vengono introdotti pesi e contrappesi al fine di bilanciare questo strumento che dovrebbe aiutare a ritrovare quel senso di giustizia, ormai perento
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