Incenerimento e Co-incenerimento: art. 237ter Dlgs. 152/2006
Incenerimento e Co-incenerimento: definizioni e nuovo articolo 237ter Dlgs. 152/2006
Revisione del T.U. Ambiente (Dlgs. 152/2006)
Il Dlgs. n. 46/2014, inserendo gli articoli 237 bis e ss. al Dlgs. 152/2006, riscrive anche la parte normativa dedicata agli impianti di incenerimento e co-incenerimento.
Il Dlgs. 152/2006 non conteneva le definizioni di impianto di incenerimento e co-incenerimento definite invece nel Dlgs. 133/2005 art. 2.
Ed invero il Legislatore aggiunge all’art 5 Dlgs. 152/2006 … (continua lettura articolo Incenerimento e co Dlgs. 46.2014
RAEE: Nuova disciplina nel Dlgs. n. 49/2014
RAEE: Dlgs. n. 49/2014 – attuazione della Direttiva 2012/19/UE
Dlgs. 151/2005 abrogato (parzialmente)
L’attesa revisione del sistema RAEE è giunta a destinazione.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.3.2014 il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2012/19/UE (che sostituisce ogni riferimento alla Direttiva 2002/96/CE)
Dopo la pubblicazione del Dlgs. 27/2014 che già abrogava alcune parti del Dlgs. 151/2005, interviene il provvedimento normativo di revisione e sostituzione del Dlgs. 151/2005.
L’art. 42 provvede ad abrogare parzialmente il Dlgs. 151/2005 ,normativa … (continua lettura articolo Dlgs. 49.2014 RAEE)
RAEE: Dlgs. n. 27/2014
RAEE : pubblicato Dlgs. 27/2014
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi
Il testo del decreto, essendo in linea con le previsioni della Direttiva, dovrebbe risolvere le numerose complessità e gli ostacoli che hanno, sino ad oggi, reso difficoltosa la raccolta dei RAEE nei punti di vendita e al domicilio dei consumatori.
Il Decreto Legislativo abroga l’art. 5 e l’allegato 5 del Dlgs. 151/2005 in quant assorbiti dal nuovo decreto. I Due decreti Legislativi (151/2005 e 27/2014) coesistono.
Dlgs. n. 27/2o14
RAEE: sostanze pericolose restrizione
RAEE : sostanze pericolose restrizione
Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio, ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2011/65/Ue sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ricordiamo che la direttiva europea 2011/65/UE mira a:
1) rendere più chiaro l’assetto… (continua lettura articolo 4RAEE)
Sistri sanzioni: quando entrano in vigore?
Sistri: quando entrano in vigore le sanzioni? 1 gennaio 2015
Proroga dei termini L. 125/2014
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
E’ stato convertito con Legge n. 15/2014 il DL 150/2013. Vai alla lettura DL 150/2013 art. 10
In particolare il comma 3 bis dell’art. 11 L. 125/2014 ha modificato il termine per l’applicazione delle sanzioni – Sistri non più al 1 agosto 2013 bensi al 31.12.2014:
“…3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 Fino al 31.12.2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188 , 189 , 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 , nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo …. – continua lettura Sistri sanzioni termini
Bonifiche e SIN: Art. 252 bis Dlgs. n. 152/2006
Bonifiche e Siti di Interesse Nazionale (SIN)
Art. 252bis Dlgs. 152/2006 come riformato dalla L. n. 9/2014
(Destinazione Italia)
Il DL 145/2013 (Destinazione Italia) è stato convertito con modifiche dalla L. n. 9/2014
L’articolo 4 della L. 9/2014 modifica l’art. 252bis del Dlgs. 152/2006 che si occupa dei Siti inquinati Nazionali (SIN) di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.
Di seguito schema di confronto con il DL 145/2013 convertito nonché ….(continua lettura articolo252bis
Destinazione Italia: L.n. 9/2014
Legge “Destinazione Italia”
convertito DL 145/2013 nella L. 9/2014
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
L’art. 252bis Dlgs. 152/2006, in tema di bonifiche, viene sostituito con nuova formulazione già dal 23.12.2013.
Vai alla lettura del testo: Art. 4 L. 9/2014 – bonifiche e art. 252bis Dlgs. 152/2006
TARI e Circolare del Ministero Ambiente
TARI: Tassa sui Rifiuti e Circolare Ministero dell’Ambiente
Regime tariffario per assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi
In relazione ad alcune criticità interpretative emerse a seguito dell’entrata in vigore della legge 147/2013 – Legge Stabilità 2014, è stata pubblicata sul sito del MATTM (www.minambiente.it) la circolare n. 1/2014, a firma del Ministro Orlando, che fornisce l’interpretazione del Ministero sul mancato coordinamento tra le disposizione riportate al comma 649, seconda parte e al comma 661 dell’art. 1 della legge in parola.
A riguardo, si riportano di seguito le due disposizioni oggetto dell’intervento ministeriale:
- “649. […] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.”
- “661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”
Il contrasto del disposto normativo nasce dal mancato coordinamento del testo nel corso dei lavori parlamentari finalizzati alla definizione dello stesso: il Parlamento infatti con l’introduzione del comma 649 ha inteso lasciare ai Comuni la facoltà di disporre, con un regolamento, l’individuazione dei criteri per la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, senza considerare quanto già presente nel disegno di legge e cioè la totale esclusione di detti rifiuti dalla TARI riportata al comma 661.
Sulla base di un “principio di ragionevolezza”, il Ministro Orlando, in attesa di un chiarimento normativo, ha inteso “dare la precedenza” al disposto riportato al comma 649, seconda parte rispetto al comma 661, così da lasciare alle amministrazioni locali, come si legge nella circolare, la possibilità di “conciliare … l’intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria … con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti” .
Si riporta in allegato la circolare n. 1/2014 del MATTM per ulteriori dettagli.
Sfalci e potature: combustione
Sfalci e potature: Combustione
Cassazione penale n. 16474/2013
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
La Cassazione penale ha affrontato un caso che si presenta oggi di particolare attualità, alla luce del nuovo reato di combustione illecita dei rifiuti (art. 256bis Dlgs. 152/2006).
La sentenza applica l’art. 185 Dlgs. 152/2006 come riformato nel 2010 (Dlgs. 205/2010): norma peraltro più favorevole per il reo e conseguente applicazione dell’art. 2 c.p. .. e la Cassazione assolve l’imputato.
Continua a leggere l’articolo …256 sfalci potature
Novità Ambientali: Focus L. n. 6/2014
Novità ambientali: L. n. 6/2014 (Terra dei fuochi)
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
La Legge n. 6/2014 si occupa di situazioni di emergenza ambientali ed ha inserito alcune novità dedicate in particolare alla Regione Campania (che ormai ha una legislazione quasi dedicata), alle ipotesi di commissariamento, alle imprese con importanza nazionale strategica (leggi Ilva). Novità che avranno ripercussioni anche in altri ambiti.
Lo stesso reato di Combustione illecita di rifiuti (che ha dato nome alla legge “terra dei fuochi”) nasce per reprimere condotte sorte prevalentemente in Campania ma destinate a colpire l’intera Italia.
Continua lettura articolo…..L. 6/2014
Rifiuti: Combustione illecita è Legge
Rifiuti: Combustione Illecita è Legge
a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il legislatore con Legge n. 6/2014 vigente dal 9.2.2014 ha convertito il DL 136/2014 (Terra dei fuochi)
L’art. 3 della L. n. 6/2014 ha inserito numerose modifiche ed integrazioni disciplinando al primo comma l’art. 256 bis (modificato) e al comma 2 inserendo la disciplina delle competenza e dei controlli rispetto a tale reato.
Si allega di seguito tabella riassuntiva pubblicata nel ………….continua lettura 256 bis 3
Paglia, sfalci e potature – finanziamenti
Paglia, Sfalci e potature – Energia (2)
Biomasse – energia – finanziamenti
PAGLIA, SFALCI E POTATURE – BIOMASSA – ENERGIA
L’art. 185 comma 1 lett. f) esclude l’applicazione della normativa rifiuti la paglia sfalci e potature e richiama chiaramente il concetto di “biomassa”.
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche’ altro materiale …. continua lettura articolo 3 biomasse 185 sfalci potature
Paglia, Sfalci e potature – Energia
Paglia, Sfalci e potature – Energia
Evoluzione normativa dell’art. 185 Dlgs. 152/2006: schema
Il legame tra “materie vegetali” – sottoprodotto – energia” è stato normato dal Legislatore (già nel 2008) laddove prevedeva all’art. 185 comma 2: “
…Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attivita’ agricole utilizzati nelle attivita’ agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,..”
Le materie vegetali provenienti dall’attività agricola non sono escluse… continua lettura articolo art 185 sfalci potature 2
Consorzi Imballaggi e Statuto: sospeso DM 26.4.2013
Consorzi Imballaggi e Statuto: TAR Lazio Ord. n. 89/2014 sospende il DM 26.4.2013
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Con DM 26.4.2013 il Ministero Ambiente provvedeva ad imporre ai Consorzi (gestione imballaggi) ex art. 223 Dlgs. 152/2006 la “formulazione” di nuovo Statuto.
Alcuni consorziati impugnavano il DM avanti al TAR Lazio evidenziando, tra le tante censure, che le disposizioni ivi contenute erano lesive della autonomia privata ; nonchè contrarie al dettato legislativo ex art. 223 Dlgs. 152/2006.
Il TAR Lazio riconosce le ragioni dei consorziati, seppur ancora in via cautelare, e sospende il DM 26.4.2013.
TAR Lazio
DM 26.4.2013
Rifiuti: istituita Commissione indagine
Commissione Ambiente: Legge n. 1/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
La prima Legge dell’anno (n. 1/2014) pubblicata il 15.1.2014 (a firma Letta e Napolitano) istituisce una Commissione con potere di indagare sugli illeciti ambientali; commissione munita di ampi poteri ispettivi.
Si segnala il costo previsto per finanziare tale intento (in questo clima di contrazione dei costi) :
Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. L. n. 1/2014
RAEE e direttiva 2012/19/UE
RAEE e direttiva 2012/19/UE
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi
La Commissione Ambiente del Senato, ha avviato l’esame dell’Atto del Governo n. 69 predisposto in attuazione della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96.
Tale Atto del Governo mira a recepire la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)…..
….continua la lettura articolo RAEE
MUD 2014
MUD 2014: approvato nuovo modello
a cura di Studio Legale Ambiente
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo MUD per l’anno 2014.
Si rinvia al testo del DPCM 12.12.2013 (allegato I sotto riportato) e a breve articolo riassuntivo delle principali novità.
1 articolo MUD 2014
2 allegato I MUD
Rifiuti: trasporto illecito
Rifiuti: trasporto illecito, sequestro e responsabilità
a cura di Studio Legale Ambiente
La Cassazione penale precisa il concetto di pertinenza che permette il sequestro del veicolo nonché la responsabilità dell’azienda rispetto alla condotta del dipendente ex art. 256 Dlgs. 152/2006.
Si allega breve commento Cass. penale 45932/2913 : Cassazione penale
Rifiuti: trattamento e triturazione
Rifiuti: trattamento e triturazione (Cass. penale 3077/2013)
a cura di Studio Legale Ambiente
La Cassazione penale ribadisce il concetto che il trattamento esclude l’applicazione della normativa sulle terre e rocce da scavo nonchè dell’art. 230 Dlgs. 152/2006.
Si allega breve commento alla sentenza Cass. pen. 3077/2013 :Cassp. 3077. 256
DL. n. 136/2013:emergenze ambientali
DL. 136/2013: emergenze ambientali
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
E’ stato Pubblicato in Gazzetta il DL 136/2013 il Decreto che contiene disposizioni urgenti per le emergenze ambientali.
Il Decreto contiene
1) l’introduzione dell’art. 256bis Dlgs. 152/2006 relativo al nuovo illecito di combustione dei rifiuti.
2) è titolato quale : Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
3) si occupa prevalentemente della Regione Campania e della questione “ILVA” con idonei riflessi su tutta la normativa di settore
DL 136/2013: reato di combustione illecita rifiuti
Decreto Legge 136/2013: Terra dei fuochi: reato di combustione illecita di rifiuti
art. 256bis Dlgs. 152/2006
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il Governo (consiglio dei Ministri) ha pubblicato in data 10.12.2013 decreto Legge n. 136/2013 che interviene e sanziona il comportamento illecito volto a bruciare rifiuti.
Art. 3 Combustione illecita di rifiuti 1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. 4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene e' avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).». 2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Il Governo aveva pubblicato , sul proprio sito, una breve “anteprima” del contenuto del nuovo reato
Introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti
La norma ha l’obiettivo di introdurre sanzioni penali per contrastare chi appicca i roghi tossici, oggi sanzionabili solo con contravvenzioni.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
- Se i delitti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa, o comunque di un’attività organizzata, la pena é aumentata di un terzo.
- La pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti (è il caso della Campania).
- Se per la commissione dei delitti sono utilizzati mezzi di trasporto, si applica la confisca. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
La necessità dell’incriminazione scaturisce dall’inadeguatezza dell’attuale sistema sanzionatorio che inquadra l’illecita combustione dei rifiuti quali violazioni prive – nella sostanza e nella prassi applicativa – di rilevanza penale.
Le incriminazioni si aggiungono a quelle di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e mirano a colpire (anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato) il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all’ambiente ed alla salute umana, con la dispersione in atmosfera dei residui della combustione, incluso il rischio di ricadute al suolo di diossine.
Delegato ambientale : Cass. Pen. n. 46237/2013
Delegato ambientale: Cass. pen. 46237/2013
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Quale responsabilità per il delegato ambientale munito di idonea delega?
La Cassazione penale si esprime con rigore senza dimenticare l’accertamento della idoneità della delega conferita.
Si rinvia a breve disamina della sentenza citata Cass. pen. 46237/2013: delegato ambientale 46237
Sistri: modifiche all'art. 188 ter Dlgs. 152/2006
Sistri: art. 188 ter Dlgs. 152/2006 – modifiche
a cura di Studio Legale Ambiente
Studio Legale Ambiente continua la disamina delle novità introdotte al DL 103/2013 (dell’art. 11 L. 125/20013) al Dlgs. 152/2006.
Si rinvia agli articoli pubblicati su questo sito in merito
1) modifiche all’art. 190 Dlgs. 152/2006 e relativo schema di confronto
2) modifiche relative all’art. 260 e 260 bis e problematica sulla applicazione delle sanzioni relative alle violazioni Sistri.
Si rinvia dunque a commento e schema sull’art. 188 ter