Sistri: Regolamento DM 25 maggio 2012 n. 141
A cura di Studio Legale Ambiente
Il Ministero pubblica in Gazzetta ufficiale ( 23/8/2012) il Regolamento di revisione del Decreto 18.2.2011 n. 52 ( Decreto Sistri) in vigore dal 7 settembre 2012…
Ciò che coglie attenzione immediata e’ la previsione dell’ art. 1 lett. C) che modifica l’ art. 7 comma 3 del Decreto n. 52/2011 precisando che il contributo per l’ anno 2012 e’ dovuto entro il 30/11/2012..
L’ art. 7 risultata così modificato:
Articolo 7
Contributo di iscrizione al Sistri
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Sistri, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo Usb per ciascuna unità operativa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo Usb richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Per l’anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre 2012. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all’anno precedente in modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa dichiarazione al Sistri.
4. L’importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell’allegato II. L’ammontare del contributo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al Sistri accedendo all’area “gestione aziende” disponibile sul portale Sistri in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo Sistri.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
DL "Crescita" e' Legge 134/2012
Il DL 83/2012 “Crescita” e’ Legge
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
In questo sabato di ferragosto (11/8/2012) il parlamento pubblica in Gazzetta Ufficiale la legge 134/2012 di conversione del DL 83/2012; legge destinata alla ” Crescita del Paese”.
Su questo sito e’ stata offerta breve anticipazione dell’ art. 52 laddove dispone
1) conferma sospensione sistri ( qualche modifica introdotta)
2) il digestato diviene sottoprodotto (novità della L. 134/2012)
3) estensione ai consorzi agrari della nuova disciplina di cui all’ art. 193 commando 9 bis Dlgs. 152/2006.
Le novità sono in realtà molteplici soprattutto in tema di energia.
Con riserva di maggiore commento si rinvia alla lettura del corposo testo …..
Digestato è sottoprodotto
Digestato è sottoprodotto
a cura di Studio Legale Ambiente
La legge di conversione (L. 134/2012) del DL 83/2012 è ricca di sorprese.
L’art. 52 del DL 83/2012 contiene novità in tema di digestato (fertilizzante) ritenuto, per esplcita indicazione normativa, sottoprodotto “ai sensi dell’art. 184 bis Dlgs. 152/2006.”
Già non si comprende se il digestato sia considerato sottoprodotto laddove comunque esistano le condizioni di cui all’art. 184 bis (come dovrebbe essere); oppure il digestato sia considerato sottoprodotto …. dal legislatore (e ciò potrebbe comportare qualche problema di compatibilità con la legislazione comunitaria e non solo).
L’esclusione del digestato dalla normativa rifiuti viene inserita in testo legislativo “satellite”.
In attesa della pubblicazione del provvedimento legislativo si riporta la disposizione contenuta nell’art. 52 che farà parlare di se’…..
Trasporto rifiuti e Consorzi Agrari
Consorzi Agrari e trasporto rifiuti
modifiche all’art. 193 comma 9 bis Dlgs. 152/2006 – Art. 52 DL 83/2012 come riformato con Legge 134/2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri
L’art. 28 della L. 35/2012 (vigente dal 7.4.2012) di conversione del D.L. 5/2012 (vigente al 10.2.2012) modificava l’articolo 193 del D.Lgs. 152/06 inserendo il comma 9 bis e modificava l’art. 183 lett. bb).
Il DL 83/2012 all’art. 52 si era limitato a statuire sul problema Sistri imponendo la sospensione del sistema.
Il sede di conversione del DL 83/2012 il legislatore (Parlamento) ha ritenuto di aggiungere all’art. 52 alcuni commi che vanno a modificare, ad esempio, l’art. 193 comma 9 bis e art. 183 lett. bb).
L’intervento del legislatore estende anche ai CONSORZI AGRARI (e non solo alle cooperative agricole) il beneficio del comma 9 bis art. 193 Dlgs. 152/2006 ovvero di non considerare trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola ivi compresi i
consorzi agrari di cui e’ socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
La prima parte dell’art. 193 comma 9 bis non è interessata dalla modifica.
Il Legislatore si concentra sulla movimentazione dei rifiuti e precisa che “non si tratta di trasporto” ai sensi della normativa dei rifiuti.
AZIENDA AGRICOLA
Esclude l’applicazione degli adempimenti relativi al trasporto in presenza di presupposti, quali:
1) “La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola”: il Governo sottolinea la unicità del gestore; il trasporto avviene tra fondi che appartengono alla medesima azienda. Il termine “appartenenza” non è giuridico e si presta a varia interpretazione. Vero è che il Governo subito di seguito si esprime precisando la “disponibilità giuridica”.
2) “ancorche’ effettuati percorrendo la pubblica via”: i fondi possono non essere contigui e necessitare, per il raggiungimento, di percorrere, ad esempio, la pubblica via;
3) “Non e’ considerata trasporto ai fini del presente decreto”: viene esclusa dunque la normativa e gli adempimenti relativi al trasporto della parte IV del decreto; e ciò previa verifica o meglio “ qualora risulti comprovato”:
a) “da elementi oggettivi ed univoci” : il riferimento apre le porte alla discrezionalità.
b) “finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo” : il deposito temporaneo ha subito modifica proprio con il DL 5/2012 al successivo comma 2 dell’art. 28 in favore delle imprese agricole (si rimanda alla pubblicazione in questo sito). Il deposito temporaneo dunque si estende a fattispecie prima non comprese sia sotto il profilo del “luogo” sia con riferimento ai “soggetti”. Il deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006 come riformato dall’art. 28 L. 35/2012) costituisce perno della intera disciplina. Il viaggio non è considerato trasporto solo e se finalizzato a raggiungere luogo per deposito temporaneo.
c) e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri: curiosa la precisazione e sfugge il criterio che ha prodotto tale affermazione.
CONSORZIO AGRARIO/COOPERATIVA AGRICOLA
ART. 183 lett. bb) e ART. 193 comma 9bis Dlgs. 152/2006
L’inciso finale dell’art. 193 comma 9bis deve essere letto in combinato disposto con le modifiche dell’art. 183 com. 1 lett. bb) (cfr. art. 28 L. 35/2012).
La modifica considera l’imprenditore agricolo socio di cooperativa agricola che
1) deposita (temporaneo) presso il sito che è nella disponibilità giuridica della cooperativa (socia) ; non necessariamene dunque il luogo di produzione.
2) trasporta presso il sito nella disponibilità giuridica della cooperativa (socia) o del CONSORZIO AGRARIO (socio)
Si nota che il Governo apre il secondo capoverso dell’art. 28 L. 35/2012 dedicato alla cooperativa agricola e al consorzio agrario con l’inciso ”Non e’ altresi’ considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo …”.
Quasi a precisare ipotesi diversa da quella precedente e tale da poter escludere in questo caso che, ad esempio, i fondi debbano avere una vicinanza inferiore ai … 10 chilometri (?).
Sembra invero una fattispecie diversa da quella relativa alla azienda agricola.
Si nota, altresì, anche l’inciso relativo alla “disponibilità giuridica” che evoca la esistenza di un titolo (contratto, proprietà, affitto ecc…)
Di seguito le modifiche apportate dalla L. 35/2012 art. 28 e dalla Legge di conversione del DL 83/2012 art. 52 in attesa di pubblicazione
Deposito temporaneo Art. 183 co. 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006 L. 35/2012 (DL 5/2012) art. 28 Come riformato(DL83/2012 in attesa di pubblicazione) |
Trasporto rifiuti Art. 193 co. 9bis Dlgs. 152/2006 L. 35/2012 (DL 5/2012) art. 28 Come riformato (DL 83 in attesa di pubblicazione) |
bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola ivi compresi i consorzi agrari di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: “….” |
9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche’ effettuati percorrendo la pubblica via, non e’ considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e’ altresi’ considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola ivi compresi i consorzi agrari di cui e’ socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.». |
Sottoprodotto: certezza dell'utilizzo
Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti
Sottoprodotto: quando vi è certezza di utilizzo? (punto 1.2.3 Linee Guida)
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
La Commissione Europea – Direzione generale Ambiente – ha pubblicato le Linee Guida per la lettura della Direttiva Rifiuti 2008/98 (vedi su questo sito – anche su barra archivio)
La Commissione Europea ha cercato di semplificare i concetti .
Il requisito della certezza dell’utilizzo (condizione necessaria per poter considerare sottoprodotto il residuo) non è di facile individuazione.
In questa breve disamina si considerano solo le indicazioni Comunitarie, tenendo presente che tali concetti sono trasposti nel diritto italiano, purtroppo, non con altrettanta semplicità.
Precisa la Commissione che l’ulteriore utilizzo non deve essere una possibilità ma una certezza; deve essere garantito che il materiale verrà utilizzato.
Ad esempio, un materiale depositato per un tempo indefinito non offre elementi di certezza del requisito (cfr. sentenza CJEU Palin Granit); l’utilizzo del residuo per soddisfare esigenze di operatori economici diversi da quello che lo ha prodotto offre, invece, elementi sufficienti di certezza.
La Commissione richiama alcune sentenze decisive per la definizione di sottoprodotto e offre alla lettura alcuni casi che possono fornire “certezza “ all’utilizzo:
a) esistenza di contratti tra il produttore di materiali e l’utente successivo
b) un guadagno economico per il produttore del residuo
c) un mercato economico per il residuo
La Commissione subito di affretta a precisare che tali casi non costituiscono dei criteri ulteriori; per valutare la natura di sottoprodotto di un residuo e dunque la certezza dell’utilizzo non esistono criteri univoci e certi; ogni residuo dovrà essere valutato nel suo complesso considerando la presenza di alcuni indicatori (utilizzo economico, contratti ecc…) .
Ne discende che la presenza, ad esempio, di contrattualistica tra le parti non è elemento che di per se’ determina la certezza dell’utilizzo ma è certamente elemento utile e indiziario dell’utilizzo del residuo; elemento che dovrà peraltro coordinarsi con le altre condizioni descritte all’art. 5 Direttiva 2008/98, ovvero
1) utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale protica industriale
2) la sostanza è prodotta come parte integrante della produzione
3) impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana.
Si veda anche articolo sul sottoprodotto/Linee Guida Direttiva 2008/98 pubblicato su questo sito.
Sottoprodotto/Linee Guida Direttiva 2008/98
Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti/ Sottoprodotto (punto 1.2 Linee Guida)
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
La Commissione Europea – Direzione generale Ambiente – ha pubblicato le Linee Guida per la lettura della Direttiva Rifiuti 2008/98 (vedi su questo sito – anche su barra archivio)
Linee Guida non vincolanti, lo sottolinea la Commissione, ma certo utili a chiarire la interpretazione di concetti complessi e non ben recepiti.
La “Guida” si apre con la precisazione del concetto di rifiuto, di sottoprodotto e di “End of waste” (fine rifiuto).
Chiarisce la Commissione il concetto di sottoprodotto come “qualcosa che si vuole sfruttare”.
Ciò che consola è che la Commissione conferma la necessità che la natura di sottoprodotto deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze e tenendo conto dello scopo della direttiva quadro.
La commissione ribadisce che il sottoprodotto è ciò che residua dal processo di produzione e che, aggiunge, soddisfa le condizioni di cui all’art. 5 della direttiva quadro (2008).
Al fine di cogliere il concetto distingue tra :
1) Prodotto: costituisce lo scopo della produzione (bottiglia di vetro);
2) Residuo (di produzione): ciò che residua dalla produzione ma “può essere o meno un rifiuto”.
Il residuo di produzione laddove non sia oggetto di scarto è un sottoprodotto e dunque NON RIFIUTO.
La Commissione prosegue con una importante precisazione: la decisione sulla opportunità o meno che una particolare sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto è decisa in prima istanza proprio dal produttore della sostanza insieme con le autorità competenti e sulla base della normativa vigente.
La Commissione sembra comprendere la difficoltà di precisare se una sostanza od oggetto sia sottoprodotto ( e dunque non rifiuto) e lascia la opportunitta allo stesso produttore di descriverne il ciclo e di considerarlo dunque NON Rifiuto.
Dunque solo il residuo di produzione può essere considerato sottoprodotto e in presenza di certe condizioni che la direttiva quadro ha elencato all’art. 5[1]
1) certezza dell’ulteriore utilizzo
2) utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale protica industriale
3) la sostanza è prodotta come parte integrante della produzione
4) impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana.
Condizioni che devono essere tutte soddisfatte
La Commissione continua la disamina dei casi che Studio Legale Ambiente approfondirà con separate news.
Si rimanda per il momento ad articolo pubblicato su questo sito relativo a presentazione a Ecomondo 2008 ; e ciò per una disamina del mutato contesto normativo relativo al sottoprodotto.
1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/ o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
RAEE: Direttiva 2012/19/UE
RAEE: Nuova direttiva pubblicata 24.7.2012
Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il 24 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L 197, la nuova Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che abroga la precedente Direttiva 2002/96/CE.
AMBITO DI APPLICAZIONE
I PRODOTTI
La direttiva entrerà in vigore il 13 agosto p.v (20 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea) come precisato all’art. 26. Da quella data sono previste, due fasi di attuazione: un periodo transitorio e un periodo a regime.
Periodo transitorio: per i primi 6 anni dall’entrata in vigore della direttiva (si sottolinea come il termine iniziale coincida con l’entrata in vigore della Direttiva e non con quello di attuazione della stessa con normativa nazionale da parte dei singoli Stati Membri ai quali, sono dati 18 mesi di tempo per legiferare – 14 febbraio 2014 termine recepimento) non è previsto alcun cambiamento all’ambito delle 10 classi di prodotti coperti (allegato I e II) salvo alcune modifiche e integrazioni come l’aggiunta da subito dei pannelli fotovoltaici, che vengono abbinati al gruppo degli apparecchi di consumo, delle apparecchiature facenti parti di impianti fissi di grandi dimensione che svolgono la loro funzione anche ove non siano elementi degli stessi, non essendo state progettate e installate precisamente in quanto elemento di detti impianti (come ad esempio, oltre ai predetti moduli fotovoltaici, le attrezzature di illuminazione), dei veicoli elettrici a due ruote non omologati (es. bici elettriche a pedalata assistita).
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici
Ripresentate anche le esclusioni già esistenti con l’aggiunta di alcune ulteriori esclusioni tra cui
- apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
lampade a incandescenza.
Periodo a regime: dopo 6 anni, ferme comunque le predette esclusioni, il campo di applicazione della normativa RAEE si estenderà a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo il concetto di “campo di applicazione aperto“. Gli apparecchi così risultanti saranno raggruppati in 6 classi indicate dall’allegato III:
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributoriautomatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm.
Dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva la Commissione è incaricata di riesaminare l’ ambito di applicazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
I PRODUTTORI
I soggetti che rientrano nella definizione di “Produttore” sono tre:
1 chi produce e immette sul mercato di uno Stato membro AEE recanti il suo marchio;
2 chi immette nel mercato di uno Stato membro col suo marchio (e solo col suo marchio) apparecchiature prodotte da altri;
3 chi importa (ed eventualmente esporta) immettendo nel mercato di uno stato membro AEE che riportano il marchio originale del produttore che gli ha fornito i prodotti.
In tutti e tre i casi, è indifferente che la vendita avvenga a distanza o meno. La nuova direttiva fa maggiore chiarezza in proposito, precisando che il “Produttore” dovrà essere “stabilito in uno Stato membro” oppure, se vende gli AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà essere stabilito nello stesso Stato membro in cui vende gli AEE oppure in un altro Stato membro oppure in un Paese terzo.
IDENTIFICAZIONE DEI RAEE PROFESSIONALI
Come nella precedente direttiva, i RAEE professionali seguono un regime finanziario e di raccolta diverso da quello per i domestici. Infatti, mentre nel caso dei RAEE domestici la raccolta primaria dei rifiuti non è a carico del Produttore, nel caso dei RAEE professionali il singolo Produttore è tenuto a farsi carico di ritirare i RAEE presso l’acquirente finale di un suo prodotto (AEE), oltre che naturalmente curare a sue spese il trattamento di tali rifiuti.
È pertanto importante distinguere i RAEE domestici da quelli professionali e viceversa. Il che, come noto, non è sempre agevole, anzi.
A tal proposito la nuova Direttiva stabilisce che gli apparecchi “Dual Use”, ossia quegli apparecchi (un personal computer, un Pc / telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali) che si prestano per qualità, prezzo, canale di vendita a uso sia domestico sia professionale, sono trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici e non professionali.
La nuova direttiva non fornisce tuttavia alcuna indicazione sui criteri da utilizzare per identificare gli apparecchi “Dual Use” (ad esempio: quando una stampante è effettivamente un apparecchio sia domestico sia professionale? Sulla base del prezzo? Sulla base del canale di vendita? Per requisiti tecnici interni? Se sì quali? ecc. ecc.).
RACCOLTA E FINANZIAMENTO
Raccolta: al contrario di quanto ipotizzato nei vari testi considerati durante l’iter di elaborazione della direttiva, non vengono posti in capo ai Produttori nuovi oneri di raccolta a domicilio: i Produttori, infatti, sono tenuti, come ora, a finanziare la gestione dei rifiuti solo (almeno) dai centri di raccolta in poi; è però innovativamente previsto il dovere per gli Stati Membri di consentire “ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti” e la loro facoltà di “incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici”.
RAEE Storici: viene ribadito che la gestione dei RAEE “storici”, ovvero dei rifiuti generati da AEE immesse nel mercato prima del 13.08.2005 – data che per l’Italia, a seguito di emendamenti legislativi nazionali, corrisponde al 31.12.2010 – i Produttori sono tenuti ad aderire a un sistema collettivo, essendo solidamente responsabili.
RAEE “Nuovi”: quanto ai RAEE generati da AEE immesse nel mercato dopo il 13.08.2005 (ossia, quanto all’Italia, dopo il 31.12.2010) viene ribadito che i Produttori sono responsabili individualmente del finanziamento della gestione di tali rifiuti. È opportuno ricordare che nel caso dell’Italia, a seguito di un emendamento contenuto nella legge Comunitaria 2009, quanto ai RAEE nuovi i Produttori possono attualmente scegliere tra un regime collettivo e uno individuale: si deve ritenere e auspicare che il diritto a tale scelta sia mantenuto anche a seguito dell’attuazione della nuova direttiva.
RAEE “Nuovi” e “Visibile fee”: la “Visible Fee”, detta in Italia E.C.R. (Eco Contributo RAEE) é attualmente prevista per alcuni RAEE “Storici”(condizionatori ed elettrodomestici “bianchi”), fino al 13.02.2013; essa permette ai Produttori di indicare separatamente in fattura, rispetto al prezzo di vendita, i costi di raccolta e trattamento a loro carico. Orbene, stando alla nuova Direttiva, questo sistema di finanziamento non muore definitivamente ma agli Stati Membri è lasciata la facoltà di stabilire o mantenere l’ECR (per tutti o alcuni AEE) a livello nazionale purché i costi così indicati “non superino la migliore stima delle spese effettivamente sostenute”.
Distributori: oltre al ritiro “1 contro 1” previsto dalla normativa corrente a fronte di AEE nuove vendute, i Distributori sono tenuti anche alla raccolta “1 contro 0” ossia alla raccolta indipendentemente dalla vendita o meno di un prodotto nuovo, seppure in tal caso limitatamente agli esercizi di almeno 400 mq circa dedicati alla vendita di AEE e con riferimento ai soli RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) “salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci”.
RAEE “Professionali”: attualmente gli oneri finanziari della gestione dei RAEE professionali (inclusa la raccolta primaria) sono totalmente a carico dei Produttori. La nuova direttiva prevede innovativamente che “gli Stati Membri possono in alternativa, disporre che gli utenti […] professionali […] siano anch’essi totalmente o parzialmente responsabili di tale finanziamento”.
OBIETTIVI DI RACCOLTA
Gli obiettivi di raccolta sono stabiliti con il seguente criterio di gradualità (sono fatti salvi obiettivi più “ambiziosi” da parte dei singoli Stati):
– in via intermedia, continua ad applicarsi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, l’obiettivo minimo attuale di 4Kg l’anno per abitante “oppure lo stesso volume di peso medio di RAEE raccolto nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto”.
– il primo obiettivo (minimo) è del 45% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato nella media i tre anni precedenti e decorre solo dopo i primi 4 anni dall’entrata in vigore della nuova direttiva RAEE.
– il secondo obiettivo è da raggiungere con gradualità, con un’evoluzione continua che porti ad almeno il 65% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato nei tre anni precedenti o, alternativamente, all’85% dei RAEE prodotti nel territorio; esso decorre dopo 7 anni dall’entrata in vigore della nuova direttiva.
La Commissione dovrà sviluppare una metodologia di calcolo ai fini del monitoraggio degli obiettivi e, entro 3 anni dall’entrata in vigore della nuova direttiva, proporre eventuali emendamenti rispetto agli obiettivi di massima sopra indicati (con particolare riguardo ai pannelli fotovoltaici, alle apparecchiature di piccole dimensioni e alle lampade contenenti mercurio).
OBIETTIVI DI RECUPERO, RICICLAGGIO E RIUTILIZZO
Può esser utile ricordare anzitutto che per “Recupero” si intende genericamente la conversione dei rifiuti in materia o in energia al fine di fare svolgere ai medesimi un qualche ruolo utile. Per “Riciclaggio” si intende un’attività specifica del recupero, ossia il nuovo uso di materiali o sostanze provenienti dai rifiuti (es. riciclo del rame contenuto del motore di una lavastoviglie).
Per riutilizzo o, meglio, “Preparazione al riutilizzo” si intende infine un’attività anch’essa rientrante nel recupero, ossia il reimpiego di un rifiuto o di parti del medesimo per lo stesso scopo originario (ad esempio, lo smontaggio per il riutilizzo delle serpentine esterne per la dissipazione del calore del retro dei frigoriferi).
Ciò premesso, la nuova direttiva – dopo avere indicato nelle premesse alcuni obiettivi prioritari tra cui, oltre a quelli tradizionali della tutela della salute e dell’ambiente, anche quello della preservazione delle materie prime intese come risorsa essenziale per lo sviluppo europeo – stabilisce all’allegato V nuovi obiettivi di recupero, riciclaggio e preparazione al riutilizzo che variano per categoria di prodotto e per periodo di tempo (ad esempio, nel caso delle apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, delle apparecchiature di consumo e dei pannelli fotovoltaici, sono previsti per i primi tre anni obiettivi di recupero del 75% e di riciclaggio del 65 %). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad attuare la registrazione dei materiali in uscita dagli impianti di trattamento onde fornire questi dati alla Commissione che li utilizzerà per una possibile ridefinizione degli obiettivi.
PROGETTAZIONE, RIUTILIZZO E RICICLABILITÀ
La direttiva stabilisce che gli Stati Membri devono favorire:
– la collaborazione tra riciclatori e produttori nello stadio preliminare all’immissione in commercio degli AEE (ossia: progettazione degli AEE secondo i criteri della Direttiva c.d.”ecodesign” 2009/125/CE sui prodotti correlati all’uso di energia);
– la collaborazione tra riciclatori e riutilizzatori quando gli AEE, divenuti RAEE, giacciono presso i centri di trattamento; in tal caso, infatti, i riciclatori dovranno effettuare la separazione dei RAEE da preparare per il riutilizzo dagli altri RAEE raccolti separatamente e quindi assicurare l’accesso ai centri di trattamento ai riutilizzatori affinché questi ultimi siano in grado di identificare e ritirare i RAEE suscettibili di ridiventare AEE, ossia di essere ulteriormente utilizzati, previe se del caso operazioni di ripristino.
La direttiva conferma altresì l’obbligo già attualmente previsto in capo ai Produttori di fornire agli operatori del riutilizzo, ai trattatori e ai riciclatori le informazioni utili e necessarie ai fini di
tali attività per ogni nuovo modello di AEE immesso in commercio.
REGISTRO NAZIONALE
Non viene istituito alcun registro AEE europeo (in altri termini la registrazione rimane nazionale) ma viene riconosciuta ai Produttori residenti in altro Stato membro la possibilità di iscriversi al registro tramite un rappresentante autorizzato.
Vale la pena di ricordare che questa è già la disciplina in vigore in Italia (peraltro non solo per i RAEE ma anche per i rifiuti di pile e accumulatori) in virtù della normativa nazionale di attuazione qui vigente: infatti, il Produttore che introduce AEE nel nostro Paese e ha sede in un altro Stato membro o in Paesi terzi, si iscrive al registro AEE (e, come si é detto, se del caso, anche a quello relativo ai rifiuti di pile e accumulatori) tramite un rappresentante in Italia, incaricato dei correlativi adempimenti.
VENDITE A DISTANZA DI AEE DOMESTICI DA STATO MEMBRO A STATO MEMBRO
I venditori a distanza di AEE destinate a nuclei domestici devono registrarsi nello Stato membro in cui effettuano la vendita, se del caso tramite il rappresentante autorizzato e farsi carico di tutti gli oneri anche finanziari previsti in capo ai Produttori dalla normativa RAEE. La nuova direttiva prevede alcune misure di coordinamento, informazione e collaborazione tra i vari registri nazionali.
ELABORAZIONE DI NORME ARMONIZZATE SUL TRATTAMENTO DEI RAEE
È prevista l’elaborazione di standard armonizzati a livello europeo nel trattamento dei RAEE sì da rispecchiare “il più recente livello tecnico”, da svilupparsi dalle organizzazioni di armonizzazione normativa europee e da adottarsi a seguito del vaglio del comitato tecnico di armonizzazione. Gli Stati membri potranno a loro volta elaborare standard nazionali aggiuntivi, di cui dovranno informare la Commissione. L’allegato VII disciplina i trattamenti selettivi dei RAEE: tale disciplina potrà essere emendata solo dalla Commissione, la quale valuterà a tal fine la possibilità di estenderla anche ai nanomateriali.
Linee Guida Direttiva 2008/98/CE – Commissione Europea
Linee Guida Direttiva 2008/98/CE
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
La Commissione Europea ha pubblicato interessanti linee guida sulla Direttiva 2008/98/CE in tema di rifiuti.
Il documento, che si offre alla lettura in lingua originaria, contiene esempi, definizioni chiarimenti utili alla applicazione della Direttiva.
Certo, precisa la Commissione, nessun valore di legge al testo, nessun valore vincolante ma indubbia espressione del pensiero e orientamento comunitario.
Il testo in italiano verra’ di seguito pubblicato con singoli commenti alle linee guida.
Linee Guida Commissione Europea su Direttiva 2008/98/CE
Sistri "sospeso" e FIR: quali conseguenze?
Sistri “sospeso” e FIR: quali conseguenze?
A cura di avv. Cinzia Silvestri
L’articolo 52 del DL 83/2012 ha sospeso l’operatività del Sistri fino al 30.6.2012
Il Dlgs. 205/2010 ha innovato il Dlgs. 152/2006 definendo nuovi contenuti alla luce dell’intervenuto Sistri.
La parte IV Dlgs. 152/2006 sui rifiuti ha subito vera rivoluzione anche letterale.
La “sospensione” del sistema Sistri rende, di fatto, e per legge inapplicabile quel nucleo di norme pensate per sostenere il Sistema di Tracciabilità.
Dopo aver disposto la sospensione il Governo si preoccupa di dirimere la questione su ciò che deve essere applicato e scrive all’art. 52 DL 83/2012:
“…..fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205….”.
Bisogna recuperare l’art. 190 e 193 vigenti prima della novella del 2010?
E che dire di tutti gli altri articoli disseminati nel codice ambientale che richiedono per la loro applicazione l’operatività del Sistri?
Accontentiamoci di Governo richiama espressamente solo gli articoli 190 e 193 “vecchia maniera”.
Si è portati dunque a riprendere il “vecchio” testo e considerarlo interamente applicabile (?).
Ci siamo dimenticati dell’art. 16 Dlgs. 205/2010 comma 2 ha condizionato la vigenza degli articoli 188, 188 bis e ter, 189, 190 e 193 alla operatività del Sistri.
Di fatto si devono considerare mai entrati in vigore tali articoli.
E’ visibile dalla lettura comparata del testo prima e dopo novella 2010, che alcuni commi sono rimasti invariati o hanno subito cesure solo letterali (ad esempio il comma 2 e il comma 3 trasfuso nel nuovo comma 4 )
Vero è che il legislatore è intervenuto sul testo dell’art. 193 successivamente alla novella. Il recente comma 9bis, ad esempio, era stato inserito con la recente novella (DL 5/2012) e portava il beneficio della esclusione del FIR in capo alle imprese agricole a certe condizioni. Questo articolo non richiede la operatività del Sistri e dunque, bisogna chiedersi se è vigente.
La lettura dell’art. 193, come dell’art. 190, deve portare alla “sospensione” solo di quella parte del testo che richiede quale presupposto la operatività del Sistri?
Che dire a contrario del previgente art. 193 comma 4bis; comma che non risulta riportato nel nuovo testo del 193?
Si indica schema:
art. 193 Trasporto rifiuti
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Testo vigente fino al 24.12.2010 e poi modificato e sostituito dal Dlgs. 205/2010. | Testo introdotto dal Dlgs. 205/2010 e vigente dal 25.12.2010 (oggi “sospeso”) | Note |
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; |
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo dellatracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto; c)impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. |
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2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate inarrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. |
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da’ atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. | *Applicabile il comma 2 che presenta continuità con il previgente |
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita’ alle norme vigenti in materia. | 3. Il trasportatore non e’ responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita’ riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico . | *NON applicabile in parte.IPotrebbe applicarsi nella parte che richiama il comma 1 e seguente. |
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne’ ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri. | 4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita’ alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. | *Il comma 4 nuova formulazione richiama invero il comma 3 previgente salvo la precisazione sulle sostanze pericolose. |
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi’ nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi inmodo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale siastata stipulata una convenzione, purche’ tali rifiuti non eccedano la quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri. |
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche’ per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne’ ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne’ al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu’ di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno. | LA SECONDA PARTE appare applicabile in quanto richiama e specifica il previgente comma 4. |
5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo e’ definita con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sinoall’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145. |
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145. | *Il comma 6 rimane applicabile. |
6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalita’ di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonche’ la disciplina delle specifiche responsabilita’ del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare tenendo conto delle specifiche modalita’ delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti perferrovia e alla microraccolta. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni: a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145; b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e’ gratuita e non e’ soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. |
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e’ gratuita e non e’ soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. | |
7. Il formulario di cui al presente articolo e’ validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale | 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione e’ validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. | * |
8. La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 99,relativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e’ sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario. | 9. La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e’ sostituita dalla Scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non e’ considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto. | * |
Tariffa Rifiuti (TIA): obbligo di motivazione
Tariffa Rifiuti (TIA) : la PA deve motivare
Consiglio di Stato n. 539/2012
A cura di Cinzia Silvestri
L’“ampio potere discrezionale dell’ente locale …non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all’obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento che, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, devono caratterizzare l’azione amministrativa….”
Il Comune deve motivare l’applicazione della tariffa ai massimi consentiti.
Leggi anche articolo “ il cittadino non e’ suddito”
Alcune associazioni di professionisti chiedevano al TAR di Toscana l’annullamento delle delibere del Comune di Prato relative al regolamento per la tariffa Rifiuti.
“.. i ricorrenti sostenevano l’illegittimità della istituzione della tariffa di igiene ambientale per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 11 (uffici, agenzie, studi professionali) nella misura più elevata possibile…… senza alcuna motivazione che giustificassero tale massima imposizione e senza dar minimamente conto dei criteri applicati nell’ambito dei valori minimi e massimi indicati nell’allegato al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; ciò senza contare che non solo alcun criterio omogeneo risultava seguito per le varie categorie di contribuenti (per alcune delle quali (nn. 1, 4, 13, 17, 18, 19, 20, 21) erano stati applicati i coefficienti minimi e per altre (n. 11) quelli massimi), per quanto la tariffa, secondo la previsione di cui all’articolo 4, terzo comma, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, doveva essere differenziata per zone, con riferimento alla destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.
LA Corte accoglie la doglianza.
Scrive la Corte:”…L’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nel prevedere l’istituzione della tariffa in questione, stabilisce al comma 4 che essa è composta da
una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e
da una quota rapportata
alle quantità di rifiuti,
al servizio fornito, e
all’entità dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Il successivo comma 5 rimette al Ministro dell’ambiente …., l’elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento…”
TARIFFA
La tariffa, prosegue la Corte:”…. deve essere articolata per fasce (comma 6) e costituisce la base per la determinazione della tariffa e per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall’applicazione dello stesso decreto legislativo (comma 7).
Il regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato col già citato d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dopo aver precisato all’articolo 2 che “la tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1) e ribadito all’articolo 3, comma 1, che “la tariffa è composta da
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e
da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”,
all’articolo 4 (“Articolazione della tariffa) prevede che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica (comma 1), stabilendo che l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) (comma 2) e aggiungendo che a livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e alla qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune (comma 3).
Ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, in particolare, l’articolo 6 stabilisce, al primo comma, che “Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3. dell’allegato 1 al presente decreto”, e, al secondo comma, che “Per l’attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell’allegato 1.
4.3.2.2. Alla luce del delineato substrato normativo non può ragionevolmente dubitarsi della sussistenza del vizio di motivazione che, come eccepito dagli appellanti, inficia gli atti impugnati.
Invero, ancorché non possa dubitarsi della natura di atto generale del provvedimento istitutivo della tariffa e del relativo regolamento, non può tuttavia negarsi che esso, proprio in quanto costituisce applicazione concreta anche delle disposizioni contenute nel ricordato d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ha un contenuto composito, in parte regolamentare ed in parte provvedimentale, con particolare riferimento a quella parte in cui stabilisce il costo del servizio e la determinazione della tariffa, le modalità di applicazione della tariffa, le agevolazioni e le riduzioni tariffarie, le modalità di riscossione della tariffa, i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
La determinazione di tali peculiari elementi, che implica, come si ricava dalle richiamate disposizioni, l’individuazione dei costi da coprire, la loro ripartizione tra le categoria di utenza domestica e non domestica, la articolazione della tariffa stessa in ragione delle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunali, secondo la loro destinazione urbanistica, è frutto di un ampio potere discrezionale dell’ente locale che non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all’obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento che, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, devono caratterizzare l’azione amministrativa.
Ma, anche a voler prescindere dalle considerazioni fin qui svolte, un decisivo argomento letterale a conforto della tesi dell’obbligo di motivazione di cui si discute è rintracciabile nelle disposizioni dell’articolo 6 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che, disciplinando il calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, facoltizza i comuni a determinare la parte fissa della tariffa “…nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3. dell’allegato 1 al decreto” (comma 1) e quella variabile prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per metri quadrati “…ritenuta congrua nell’abito degli intervalli indicati al punto 4.4. dell’allegato 1” (comma 2): invero, proprio il potere di scelta nell’ambito di un intervallo, delimitato da un minimo ed un M., imponeva all’ente locale appellato l’obbligo di motivare le ragioni della scelta dei coefficienti massimi, non essendovi del resto alcun elemento (né essendo stato in alcun modo indicato) negli atti impugnati idoneo a rendere manifesto e comprensibile l’iter logico – giuridico seguito dall’amministrazione e dunque le ragioni della scelta.
È appena il caso di evidenziare che a tale vulnus non potrebbe porsi rimedio in occasione dell’emanazione dei singoli atti impositivi e della loro eventuale impugnazione, dal momento che essi, in quanto meramente applicativi, sfuggono essi stessi all’obbligo e particolareggiato obbligo di motivazione (essendo sufficiente per la loro legittimità il rinvio per relationem proprio all’atto istitutivo della tariffa ed al regolamento di applicazione, di contenuto, come si è visto, composito).
In tali sensi la censura di difetto di motivazione deve essere considerata fondata (ed assorbente anche rispetto alla dedotta carenza di istruttoria)
RIFIUTI: trasporto illecito
RIFIUTI: TRASPORTO ILLECITO
Art. 256 coma 4 Dlgs. 152/2006
Corte di Cassazione – Sentenza 10 maggio 2012, n. 17460
A cura avv. Cinzia Silvestri
La sentenza pone il rilevante dubbio sulla individuazione della mera attività di movimentazione e quella di trasporto in relazione al sito in cui si svolge il deposito temporaneo ed anche con riferimento alle attività svolte sotto l’egida dell’ art. 230.
Pur dovendo fare riferimento al caso specifico trattato -che presenta particolarità – la sentenza suggerisce un ripensamento in concreto delle attività svolte ai fini della corretta applicazione della normativa sui rifiuti.
Il caso:
Veniva disposto il sequestro preventivo di autocarro utilizzato per trasporto di rifiuti speciali (terre, sabbie, sassi, conglomerati cementizi e pezzi di asfalto di varie dimensioni) effettuato senza l’osservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nell’atto abilitativo rilasciato da societa’ proprietaria del veicolo per violazione dell’art. 256 comma 4 Dlgs. 152/2006.
II Tribunale del riesame contesta alla società, regolarmente iscritta all’albo, che il titolo abilitativo “non è esteso al trasporto di rifiuti diversi dalle “terre” ed in esso viene prescritto altresì che il trasporto di queste ultime ……deve essere accompagnato da copia del provvedimento di iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’impresa.
Nella specie, invece, il trasporto effettuato dall’autocarro in sequestro riguardava anche sassi, conglomerati cementizi e pezzi di asfalto di varie dimensioni ed esso non era accompagnato da alcun documento…”.
RIFIUTI DA MANUTENZIONE
Il Tribunale riporta la tesi difensiva volta a inquadrare il trasporto nella attivita’ manutentiva ex art. 266 comma 4 Dlgs. 152/2006.
” Si prospetta in ricorso che l’autocarro sequestrato non stesse effettuando un trasporto di “rifiuti, poiché, ai sensi dell’articolo 266, 4° comma, del Dlgs 152/2006, “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione … si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”.
Il materiale trasportato……avrebbe assunto la qualificazione di “rifiuto” solo dopo avere raggiunto il sito dove sarebbe stato legittimamente scaricato in “deposito temporaneo” in quanto si tratterebbe di area di cui la (societa’) avrebbe ottenuto la disponibilità dalla società …(appaltante)…”
Tale collegamento consentirebbe di considerare anche detta area “luogo di produzione dei rifiuti”, poiché essa sarebbe assimilabile alla sede/domicillo della società che materialmente eseguiva i lavori di manutenzione (la cui sede legale era ….. in Brescia).
Art. 230 Dlgs. 152/2006
Risponde il Collegio che “…più pertinente sarebbe stato il richiamo al primo comma dell’articolo 230 del Dlgs 152/2006, ove viene prevista una eccezione alla regola generale del divieto di creazione del deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione nelle ipotesi non di manutenzione generica bensì di manutenzione specifica di reti ed infrastrutture…”
CONTESTAZIONE
Vero e’ che non si discute nel caso in esame di deposito temporaneo bensi’ “...
di un trasporto di rifiuti, verso il luogo individuato per il deposito temporaneo, senza l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione; sicché, in relazione alla …… violazione dell’articolo 256, 4° comma, del Dlgs 152/2006, non può certo affermarsi che a quelle prescrizioni non dovesse ottemperarsi quando pure il luogo di deposito temporaneo potesse ritenersi legittimamente individuato.
MOVIMENTAZIONE e TRASPORTO
Il Collegio richiama la distinzione tra l’attività di :
“movimentazione”: non necessita di alcuna autorizzazione
“trasporto” dei rifiuti, : rientra nella “gestione” ai sensi dell’articolo 183, comma 1 — lett. n), oggetto di specifica autorizzazione in quanto tale (con la conseguenza che solo dopo l’inizio del deposito temporaneo comincerebbe la gestione dei rifiuti in senso tecnico e l’obbligo di rispettarne regole e prescrizioni).
GESTIONE
Precisa la Corte che “non può affermarsi la decorrenza della gestione dei rifiuti in senso tecnico solo dopo l’inizio del deposito temporaneo:
a) sia perché nulla è dato sapere circa l’effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge per considerare legittima detta forma di deposito;
b) sia perché non vi è stata movimentazione all’interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti, bensì trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione.
In tale situazione il trasporto in sé va considerato già attività di gestione di rifiuti e per “rifiuto”, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi (o abbia l’intenzlone o l’obbIigo di disfarsi), restando irrilevante se ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il suo recupero.
Rifiuti: deposito temporaneo (durata)
Rifiuti: Deposito temporaneo – Durata
Art. 256 Dlgs. 152/206 – Sentenza Corte di Cassazione 8 maggio 2012, n. 16988
A cura di avv. Cinzia Silvestri
La sentenza offre chiaro esempio dei riflessi applicativi della modifica intervenuta con Dlgs. 205/2010 al “deposito temporaneo”.
Si rinvia a schema sulle modifiche intervenute per il deposito temporaneo pubblicato su questo sito.
Il caso:
Con decreto veniva sequestrata (sequestro preventivo) una area adibita a deposito di rifiuti
dove erano stati rinvenuti 1400 mc. di rifiuti derivanti da attività di demolizioni edilizie.
L’ imputato (art. 256 comma 1 lett. a)) svolgeva la sua difesa argomentando anche sul fatto che si trattava “…di deposito temporaneo e di azienda iscritta all’Albo nazionale dei gestori di rifiuti”.
Il Tribunale rispondeva che “il deposito temporaneo è consentito fino ad un quantitativo massimo di 20 mc. ai sensi dell’articolo 183 lett. m) n. 2) del Dlgs 152/2006.”
La sentenza affronta la questione del deposito temporaneo alla luce delle modifiche intervenute con il DLgs. 205/2010..
Ed invero si denuncia l’errata applicazione dell’articolo 183 lett. bb) n. 2) del Dlgs 152/2006.
Ovvero: “…Si deduce che la disposizione citata in materia di deposito temporaneo dei rifiuti è stata modificata dal Dlgs 205/2010. Il testo attualmente vigente non pone più un limite quantitativo per configurare il deposito temporaneo di rifiuti, ma solo quello temporale dello smaltimento del rifluti entro tre mesi. I rifiuti di cui si tratta provenivano da lavori di demolizione e rifacimento del piazzale dell’azienda ed erano stati regolarmente registrati nel registro di carico e scarico e avviati allo smaltimento con cadenza regolare fino alla data del sequestro, così come risultante dal predetto registro e dai formulari, che vengono citati…”.
L’articolo 183, che ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs 205/2010 ha sostituito il corrispondente articolo del Dlgs 152/2006, disciplina al comma 1, lett. bb) n. 2), il deposito temporaneo di rifiuti.
“La nuova norma …..ha solo modificato parzialmente il limite quantitativo del deposito temporaneo di rifiuti che e’ consentito :
oltre il termine di tre mesi e
fino ad un massimo di un anno,
elevandolo a complessivi trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi).
Nella sostanza, nella precedente versione della norma il detentore dei rifiuti speciali era obbligato a provvedere al loro smaltimento
entro tre mesi allorché il deposito, trattandosi di rifiuti non pericolosi, raggiungeva
i venti metri cubi (non pericolosi) o
i dieci metri cubi se si trattava di rifiuti pericolosi.
Attualmente il citato limite quantitativo è stato elevato fino al massimo di trenta metri cubi, se si tratta solo di rifiuti non pericolosi, ovvero nel caso di rifiuti misti tale limite quantitativo può comprendere rifiuti pericolosi in misura che non superi i dieci metri cubi.
Resta fermo il disposto secondo il quale il deposito temporaneo è consentito senza limiti quantitativi allorché lo smaltimento venga effettuato con cadenza trimestrale.
Era stato, infatti, già precisato da questa Corte che, a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, articolo 183 lett. m), il produttore può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temporale, oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi, in applicazione del limite quantitativo.
La Cassazione dunque non condivide la decisione del Tribunale in ordine al sequestro e precisa: “…. il Tribunale ha ritenuto che fosse sufficiente il superamento del limite quantitativo previsto dalla norma, peraltro nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010, per qualificare come irregolare il deposito di rifiuti, senza accertare anche la violazione del limite temporale del termine di tre mesi entro il quale i rifiuti speciali possono essere depositati senza l’osservanza di detto limite quantitativo….”
La Cassazione annulla l’ordinanza del Tribunale e rinvia per un nuovo esame che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
Rifiuti: responsabilità dirigente comunale ( e non solo)
Rifiuti: responsabilita’ dirigente Comunale (e non solo)
Cassazione penale Sentenza 12 aprile 2012, n. 13927
Art. 256 Dlgs. 152/2006
A cura avv. Cinzia Silvestri
Il caso:
Il Tribunale di Lecce condannava alla pena di 2 mila euro di ammenda per il reato di cui agli articoli 110 e 81 C.p., e Dlgs 152/2006, articolo 256, comma 1, lett. a), perché,
A) in qualità di dirigente del Comune di Lecce, in concorso con
B) il titolare dell’impresa Srl “, autorizzata alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, e
C) direttore di cantiere dell’impresa (assolti invece con la formula “perché il fatto non costituisce reato”)
in relazione al deposito senza autorizzazione di masse di alghe marine (rifiuti organici) su terreno di proprietà del Comune di Lecce dove erano state depositate circa 4000 me di alghe prelevate dalla darsena e due aree agricole dove erano state depositate alghe per circa 220 me di alghe prelevate dal porticciolo di proprietà di privati .
Il Dirigente dell’ ufficio patrimonio comunale (imputato) impugnava la sentenza.
Il dirigente si difendeva adducendo, di aver agito sotto l’egida di ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco e anche di non essere responsabile per il solo fatto di essere il dirigente dell’ ufficio patrimonio comunale; ed anzi che il soggetto tenuto all’adempimento era il dirigente del settore ambiente, munito dei poteri per la gestione dei rifiuti.
La sentenza accoglie proprio questo punto.
La Corte precisa alcuni punti utili non solo per il dirigente pubblico ma anche per i privati o societa’.
Spesso infatti si assiste a procedimenti penali o amministrativi incardinati nei confronti di soggetti estranei all’ illecito e coinvolti solo perche’ rivestono uno certa qualifica. La sentenza richiama il concetto della riferibilita’ della responsabilità quale presupposto stesso per attribuire anche la colpa. La consapevolezza si pone su piano diverso!
Ebbene la Corte “….ha affermato il principio secondo il quale “l’amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell’ente“, quando nell’ambito dell’ente “l’attività funzionale sia stata preventivamente suddivisa in settori, rami o servizi, e che a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari di quel servizio”.
In particolare in tema di rifiuti, è stato precisato che, “anche a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinamento degli enti locali (Dlgs 267 del 2000, e successive integrazioni), che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane in capo al sindaco sia il compito di programmazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti; sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate.
2. Orbene, nella vicenda in esame, il giudice di merito ha dato atto che
l’ufficio competente a gestire il progetto relativo all’utilizzazione delle alghe (posidonea oceanica) era quello del settore ambiente ed ufficio unico dei rifiuti. .
…. l’imputato, preposto al settore patrimonio e strategie territoriali del Comune di Lecce, aveva dato esecuzione all’ordinanza del Sindaco,…emessa nella sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, con la quale si disponeva la rimozione del materiale che ostruiva la darsena “per ripristinare la sicurezza e la navigabilità”.
Il giudice di merito ha erroneamente ritenuto neutra la portata di tale ordinanza rispetto all’operato dell’ imputato….”
“……Di certo sembra che l’ordinanza sindacale non avesse conferito espressamente all’imputato poteri rientranti nelle funzioni del dirigente del Settore ambiente.
Sul punto la sentenza non ha …chiarito gli esatti profili della posizione di garanzia …..base della responsabilità dell’imputato, chiamato a rispondere di deposito abusivo di rifiuti per non avere richiesto le autorizzazioni quanto al deposito delle alghe, atteso che la gestione dei rifiuti, come anche del progetto di utilizzare le alghe per contrastare i fenomeni erosivi delle spiagge, risultava invece direttamente riferibile alla competenza del Settore ambientale del Comune e del suo dirigente…”.
3. “Quindi la sentenza risulta ….carente anche quanto alla ricostruzione della
A) sussistenza del profilo soggettivo di responsabilità, in quanto se è vero che il reato ascritto può essere commesso anche a titolo di colpa, la non riferibilità all’imputato delle funzioni in materia ambientale ed il fatto che lo stesso avesse coinvolto il dirigente del Settore ambientale ……per i contatti con la Provincia in riferimento alla problematica delle alghe, devono indurre ad una rivalutazione del giudizio espresso dal giudice di prime cure, che si è limitato ad ancorare la responsabilità colposa alla mera consapevolezza che l’imputato aveva di operare in materia di rifiuti….”
B).”…nessun rimprovero può essere posto a carico del dirigente del Settore patrimonio se allo stesso non siano stati conferiti i compiti specifici relativi alle procedure in materia di rifiuti, posto che il Tribunale ha dato atto che lo stesso, nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza del Sindaco, ebbe a svolgere tale attività anche coordinandosi con il dirigente del Settore ambiente competente (questo sì munito dei relativi poteri).
È stato infatti precisato che “i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, residuando in capo al Sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo…..
Terre e rocce da scavo: Regolamento in arrivo?
Terre e rocce da scavo
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento su terre e rocce da scavo.
Il regolamento si pone in attuazione dell’ art 49 DL 1/2012 convertito con L. 27/2012.
Si rimanda ad articolo pubblicato su questo sito.
Parere su regolamento terre e rocce da scavo
Responsabilità omesso controllo autorizzazione: art. 260 Dlgs. 152/2006
Responsabilità omesso controllo autorizzazioni – art. 260 Dlgs. 152/2006
Corte di Cassazione penale – Sentenza 10 aprile 2012, n. 13363
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Il caso prende origine dalla contestazione dell’art. 53 bis del Dlgs. 22/97. (attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti – articolo inserito con L. 93/2001) che trova corrispondente nell’art. 260 Dlgs. 152/2006
L’art. 260 disciplina quelle attività organizzate per il traffico illecito.
Si realizza in genere a mezzo di comportamenti reiterati in violazione alle attività di GESTIONE. Coinvolge tutti i soggetti anche intermediari, commercianti ecc…
La sentenza attua il principio della corresponsabilità di cui all’art. 178 e chiarisce la distinzione tra la
1) mera omissione di controllo della esistenza delle autorizzazioni altrui
2) la consapevolezza da parte degli imputati dei provvedimenti ablativi o sospensivi delle autorizzazione degli impianti .
Ed invero gli imputati agivano nel tempo e reiteratamente con la consapevolezza della mancanza di autorizzazioni ed anche modificando il FIR.
Sulla mera omissione del controllo della esistenza delle autorizzazioni gli imputati si difendevano deducendo che : “..di verificare che il destinatario dei rifiuti sia munito delle prescritte autorizzazioni, in quanto la violazione di tale obbligo non comporta l’automatica applicazione di sanzioni ovvero la perdita automatica dell’iscrizione all’albo medesimo come affermato in sentenza.
Risponde la Corte precisando che : “la violazione dell’obbligo di verifica della regolarità delle autorizzazioni dei destinatari dei rifiuti è comunque produttiva di sanzioni,…”.
La Corte richiama l’art. 178 del Dlgs 152/2006 e l’orientamento che ritiene:
1) “…la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse,
2) il cui svolgimento richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che se ne occupano…”
Continua la Corte: “…Emerge, infatti, dall’esame degli articolo 188, 193 e ss. del Dlgs 152/2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.
È, perciò, evidente che l’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull’ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell’elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia….”
Si badi che la Corte precisa: “gli imputati non sono responsabili del mero omesso controllo della esistenza e validità delle autorizzazioni delle quali dovevano essere in possesso i siti di conferimento dei rifiuti, ma avevano la piena consapevolezza che dette autorizzazioni erano inesistenti o scadute di validità, cosi configurandosi gli elementi soggettivo ed oggettivo del reato loro ascritto.
La prova della “consapevolezza” e pertanto dell’agire delittuoso degli imputati viene desunto da prove processuali quali:
1) intercettazioni telefoniche
2) operazioni di controllo della polizia giudiziaria, “..che hanno verificato conferimenti di rifiuti all’impianto di Milano avvenuti in modo assolutamente clandestino, del tutto “in nero”.
TARIFFA RIFIUTI: focus
RES/TIA 1 e 2 : “TARIFFA RIFIUTI”/considerazioni
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
La “querelle” tra tariffa rifiuti e IVA rimborsabile è ottimo esempio di come il legislatore italiano, gli Enti, la giurisprudenza intersecano le proprie decisioni creando confusione all’utente finale. La sentenza della Corte di Cassazione del 9.3.2012 n. 3756 ha riaperto la questione e sancito la natura della Tariffa.
La confusione regna e costituisce ottimo terreno fertile per la “interpretazione”.
Utile una breve e non esaustiva rassegna della evoluzione del concetto di Tariffa fino alla futura RES.
Ebbene.
L’articolo 238 del Codice Ambientale così apre il suo primo comma:
1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
Inizialmente l’art. 49 del decreto Ronchi (d.lgs. 22/97) che istituisce la “Tia 1” tariffa d’igiene ambientale prevedeva l’ entrata in vigore graduale, in ragione della percentuale di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti raggiunto con il gettito del 1999. Con l’avvicinarsi delle scadenze graduate, il legislatore di fronte alle difficoltà di imporre una entrata di complessa applicazione, ha provveduto nel corso degli anni successivi a differire l’entrata in vigore della tariffa con le leggi finanziarie di fine anno.
Inoltre lo stesso art. 49 stabiliva che fino al momento dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà di questo prelievo, i Comuni avrebbero potuto applicare la tariffa “Ronchi” in via sperimentale, mediante apposite delibere regolamentari.
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti che hanno di fatto “congelato” la sua introduzione, per arrivare alla definitiva abrogazione ad opera della “nuova” tariffa integrata ambientale (tia2) di cui all’art. 238 del codice ambientale. (d.lgs. 152/2006).
Al comma 11 di tale articolo viene stabilito che sino alla completa attuazione della nuova tariffa, la cui procedura rimanda ad un apposito decreto ministeriale (ancora non emanato dal 2006) e l’adozione di specifiche previsioni regolamentari locali “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”
Secondo l’interpretazione più accreditata con l’espressione “discipline regolamentari vigenti” devono intendersi i regolamenti comunali di introduzione e disciplina della tariffa nei propri territori, che alla data di entrata in vigore del codice ambientale erano stati già adottati.
Va detto che i Comuni hanno interpretato con grande libertà il modo di costruzione e applicazione del prelievo (il c.d. “metodo normalizzato” fissato dal DPR 158/99) stante la mancanza di criteri riguardanti i limiti di tale sperimentazione e pertanto tra i Comuni va registrata una estrema disomogeneità, ad esempio tra il grado di copertura dei costi, la ripartizione tra quota fissa e quota variabile, la determinazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti.
In base a tali considerazioni dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del codice ambientale) non è più ammissibile il passaggio alla tariffa Ronchi (tia 1) in virtù del fatto che tale entrata è da ritenersi soppressa. In via transitoria è “tollerata” la vigenza degli atti deliberativi comunali già assunti.
Con la mancanza di un quadro definito in materia di prelievo sui rifiuti, le leggi finanziarie dal 2007 hanno dettato una disciplina di congelamento delle delibere comunali stabilendo che restasse invariato il regime di prelievo adottato per l’anno precedente.
Successivamente il D.L. 30 dicembre 2008 n. 208 (art. 5 comma 2 quater) ha previsto che “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del d.lgs. 152/06 non sia adottato dal Ministero dell’Ambiente entro il 30 giugno 2010, i Comuni che intendono adottare la tia possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.
L’interpretazione corretta di tale disposizione sembra quella di ritenere applicabile, dal 1° luglio 2010 la tia di cui all’art. 238 del codice ambientale, con applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, nelle more della emanazione del decreto attuativo dello stesso art. 238.
Su tale complessa situazione si inserisce l’interpretazione autentica fornita dall’art. 14 comma 33 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, il quale stabilisce la natura non tributaria della tariffa (tia1) e devolve le controversie sorte dopo la sua entrata in vigore (31 maggio 2010) al giudice ordinario.
Tale norma, nel tentativo di arginare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 24 luglio 2009, che aveva statuito la natura sostanzialmente tributaria della tariffa Ronchi (l’unica applicata dai Comuni al momento e per la quale era stata versata l’Iva) confonde tuttavia tale tariffa con quella di cui all’art. 238 del d.lgs. 152/06, cui invece il D.L. fa espresso riferimento.
La Corte costituzionale ha infatti affermato che è “indubitabile la natura tributaria della tia” analogamente alla tarsu e che entrambi i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione della disciplina sull’Iva non trattandosi di corrispettivi per una prestazione contrattuale, ma di un esborso caratterizzato (in entrambi i casi) dalla doverosità della prestazione, e dalla inesistenza di un rapporto sinallagmatico.
In tale quadro normativo si inserisce la Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze che estende anche alla tariffa Ronchi (tia1) la natura non tributaria che l’interpretazione autentica contenuta nel D.L. 78/10 rivolgeva alla c.d. tia2 (ex art. 238).
La circolare non tiene poi conto della giurisprudenza formatasi negli anni secondo cui ai fini della qualificazione di una entrata non sono mai risolutive da sole le espressioni formali utilizzate dal Legislatore o il modo in cui l’entrata è denominata, dovendosi invece accertare la natura del presupposto e i suoi meccanismi interpretativi. Ciò fino ad arrivare alla sentenza della Corte di Cassazione 9 marzo 2012 n. 3756 che afferma che la tia1 (introdotta dall’art. 49 del decreto Ronchi) è un tributo, analogamente alla tarsu e in quanto tale non è assoggettabile a Iva. Perciò solo e soltanto su tale tributo non trova applicazione l’Iva del 10%.
L’Iva pagata sulla tia 1 rimane rimborsabile solo ai privati o a coloro che non hanno provveduto alla detrazione d’imposta in regime di impresa.
In linea di principio, avendo già recuperato l’Iva assolta sulla tia, le imprese non possono chiedere il rimborso, salvo la parte dell’Iva relativa alla quota di pro-rata di indetraibilità il cui calcolo è abbastanza complesso.
Per richiedere il rimborso bisogna riprendere i bollettini di versamento, riscontrare che si tratti di tariffa ambientale di cui all’art. 49 del d.lgs. 22/1997, che sia stata applicata l’Iva, sommare l’Iva 10% non detratta relativamente alla quota di pro-rata di indetraibilità e inviare la relativa istanza.
Va sottolineato che, aggiunge la Corte di cassazione, dal 1° gennaio 2013 tarsu, Tia1 e Tia 2 sono destinate a scomparire, tutte sostituite dal nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sevizi (RES) previsto e disciplinato dall’art. 14 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (recante misure per la crescita, equità e il consolidamento dei conti pubblici). Tale tributo sarà a carico di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Da tale data saranno quindi soppressi tutti i prelievi relativi alle gestione dei rifiuti urbani (sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria).
Il tributo comprenderà, oltre alla quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti, anche una quota “servizi” per la sicurezza, l’illuminazione e la gestione delle strade (manutenzione, pulizia).
La componente “rifiuti” assomiglierà più alla Tariffa di igiene ambientale (TIA) che alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nonostante entrambe risultino abrogate dall’entrata in vigore del Res. La nuova tariffa dovrà essere determinata, infatti, da determinarsi attraverso un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, sarà proporzionata “alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte” mentre la componente “servizi” sarà calcolata in base al valore dell’immobile attraverso un’aliquota comunale.
Res: rifiuti – Andando nello specifico, la nuova tariffa si comporrà di due aspetti importanti. Uno riguardante i rifiuti che dovranno essere pagati da chiunque possegga, occupa o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Il pagamento della tariffa dovrà avvenire annualmente e sarà proporzionata alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Nel determinare le tariffe, dovrà tenersi conto sia della quota relativa al costo del servizio, sia di quella rapportata alla quantità di rifiuti relativi al servizio fornito e ai costi di gestione. I Comuni, inoltre, potranno decidere di diminuire la tariffa o anche di prevedere agevolazioni o esenzioni in caso di ridotta produzione di rifiuti e prevedere agevolazioni per situazioni di particolare disagio sociale (ad esempio casi di particolare difficoltà economiche). I comuni più all’avanguardia che hanno realizzato sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferiti potranno applicare una tariffa «avente natura corrispettiva». Ma questa norma (art.14 undecies inserito dal dlgs correttivo all’interno del decreto legislativo n.23/2011) è stata oggetto di critiche da parte del Ministero dell’Ambiente e potrebbe essere modificata. In un parere (Allegato II) inviato a palazzo Chigi e al Ministero dell’Economia, il Ministero dell’Ambiente ha sollevato dubbi, in particolare, su quale sia l’amministrazione centrale a cui spetterà redigere il regolamento che metterà nero su bianco i criteri per determinare il costo del servizio. In sede comunitaria, fa notare il Ministero, «risulta controverso se il modello della liquidazione esatta dei costi debba essere applicato allo smaltimento dei rifiuti urbani». Una causa su questo punto è tutt’ora pendente davanti alla Corte di giustizia Ue. Inoltre, se il Res si configurasse come tariffa (e dunque come prelievo di natura non tributaria), ci sarebbe più di un dubbio sulla sua conformità con i criteri direttivi della legge delega sul federalismo (n.42/2009) che fa riferimento solo alla razionalizzazione della fiscalità degli enti. Qualora invece la bozza di dlgs tendesse a fare del Res un tributo, emergerebbero «alcuni profili di estrema criticità» con riferimento alla normativa in materia di servizi pubblici locali.
Res: servizi – Nella sua seconda componente, relativa ai servizi, il Res avrà come presupposto l’occupazione, a qualsiasi titolo (quindi non solo proprietà ma anche locazione, uso, usufrutto ecc.) di immobili ad uso abitativo (classificati alle categorie catastali da A1 a A9) da parte di soggetti anagraficamente residenti nel territorio del comune. Questa quota della nuova “service tax” sarà dovuta da tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio del comune che occupano fabbricati. La base imponibile del Res, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, sarà il valore dei fabbricati e delle relative pertinenze determinato moltiplicando per 100 la rendita catastale. A questa cifra si applicherà un’aliquota definita dal consiglio comunale. Anche in questo caso sono previste agevolazioni e riduzioni in base al reddito e al numero di familiari a carico. Per esempio, stando alla prima bozza di decreto, viene stabilita una no tax area per i residenti il cui reddito non superi il primo scaglione dell’Irpef (15 mila euro). Costoro non pagheranno nulla, ma il diritto all’esenzione verrà meno se la somma dei redditi dei soggetti che vivono sotto lo stesso tetto supera tale soglia. Per chi vive in affitto e ha un reddito complessivo a livello di nucleo familiare non superiore al limite previsto per il secondo scaglione Irpef (28 mila euro) il tributo sarà ridotto della metà. Lo stesso dicasi per i proprietari (o titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie) già assoggettati ad Ici o Imu.
Per quanto riguarda gli adempimenti, i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione relativa alla «Res» entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di inizio del possesso. La riscossione potrà essere affidata anche all’ente erogatore dell’energia elettrica. E nel caso in cui il contribuente non paghi il tributo per due volte consecutive, l’ente gestore potrà arrivare alla sospensione dell’energia elettrica.
Rifiuti pericolosi: Ecotossico (H14)
RIFIUTI PERICOLOSI – Ecotossico (H14)
L. n. 28/2012 di conversione del DL n. 2/2012 art. 3
A cura di avv. Cinzia Silvestri
L’ allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e’ stato sostituito da nuova formulazione con L. n. 28/2012 di conversione del DL 2/2012.
La modifica del punto 5 dell’allegato D coinvolge anche H14 (ecotossico) .
E’ noto che le modifiche apportate dal Dlgs. 205/2010 hanno provocato incertezze applicative ingenti.
Noto è il parere ISS/ISPRA del 29.11.2011, in vigenza del Dlgs. 205/2010, che ha tentato con parere e dunque in assenza di alcuna forza legislativa di dare indirizzo e interpretazione alla questione.
Ebbene, il legislatore proprio con riferimento all’H14 (L. 28/2012) precisa che “..Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita’ dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7″)).
L’accordo ADR dunque assurge a fonte interpretativa per volontà legislativa.
Allegato D punto 5 del Dlgs. 152/2006 parte IV
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Dlgs. 152/2006dal 29.4.2006 al 24.12.2010 | Dlgs. 152/2006 come riformato dal Dlgs. 205/2010 ed in vigoredal 25.12.2010 al 24.3.2012 | Dlgs. 152/2006 come riformato dalla L. 28/2012 ed in vigoredal 25.3.2012 |
5. Se un rifiuto e’ identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”),esso e’ classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu’ delle proprieta’ di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosita’ possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una “Voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto. |
5. Se un rifiuto e’ identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e’ classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu’ delle proprieta’ di cui all’allegato I. | “5. Se un rifiuto e’ identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e’classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu’ delle proprieta’ di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita’ dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7″). |
Si ricorda:
– Un rifiuto è pericoloso se presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I, cioè le caratteristiche contrassegnate dalla lettera H (art. 183 comma 1 lettera b)[1], definizione ripresa anche dall’art. 184 comma 4 T.U.A.).
– Ai sensi dell’art. 184 comma 5 T.U.A.[2], però, anche l’allegato D, che descrive i codici CER, deve ritenersi “vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi” .
La pericolosità di un rifiuto, dunque, deriva dalla applicazione combinata degli allegati D e I: un rifiuto è pericoloso per definizione (all. D) oppure perché contiene una data percentuale di sostanze pericolose (all. I).
A dire il vero l’allegato D prevedeva già un rinvio all’allegato I, laddove al punto 5 stabiliva quando un rifiuto dovesse classificarsi
Infiammabile o facilmente infiammabile (H3A e H3b)
Irritante (H4)
Nocivo (H5)
Tossico (H6)
Cancerogeno (H7)
Corrosivo (H8)
Tossico per la riproduzione (H10) le percentuali di sostanze pericolose conteneva determinate circostanze di sostanze pericolose, tali da conferire al rifiuto una o più proprietà di cui all’allegato I (tossicità, infiammabilità, ecc…).
Mancavano però le linee guida per una corretta applicazione dell’allegato I, fornite appunto, seppur in via transitoria, dall’art. 3 comma 6 D.L. 2/12 modificato:
a) H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11:
si applica il punto 3.4. allegato D:
– punto di infiammabilità < o = 55 °C,
– una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
– una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
– una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
– una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
– una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
– una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
– una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,
– una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
– una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
– una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
– una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
– una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
– una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;
b) H1, H2, H9, H12, H13:
non applicabili, perché la decisione 2000/532/CE nulla disciplina in merito.
c) H14 (ecotossicità):
in attesa di un Decreto del MATTM tale caratteristica è attribuita secondo l’ADR per la classe 9 M6 e M7.
L’ADR è un accordo sancito a livello europeo, che disciplina il trasporto delle merci pericolose, imponendo misure per l’imballaggio e (allegato A dell’accordo) e la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio dei veicoli (allegato B dell’accordo).
Le merci sono suddivise in classi a seconda dei rischi derivanti dalla loro manipolazione e contatto.
La classe 9 è una categoria residuale che comprende la pericolosità non descritta nelle altre classi:
– Classe 1a – Materie e oggetti suscettibili di esplosione
– Classe 1b – Oggetti caricati con materie esplosive
– Classe 1c – Merci di accensione, artefizi e merci analoghe
– Classe 2 – Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
– Classe 3 – Materie liquide infiammabili
– Classe 4.1 – Materie solide infiammabili
– Classe 4.2 – Materie soggette ad accensione spontanea
– Classe 4.3 – Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabile
– Classe 5.1 – Materie comburenti
– Classe 5.2 – Perossidi organici
– Classe 6.1 – Materie tossiche
– Classe 6.2 – Materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezioni
– Classe 7 – Materie radioattive
– Classe 8 – Materie corrosive
– Classe 9 – Materie e oggetti pericolosi diversi
Le materie incluse nella classe 9 sono poi al loro volta suddivise in sottoclassi:
M1 Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono comportare un rischio per la salute;
M2 Materie ed apparecchi che, in caso d’incendio, possono formare diossine;
M3 Materie sviluppanti vapori infiammabili;
M4 Pile al litio;
M5 Congegni di salvataggio;
M6-M8 Materie pericolose per l’ambiente:
M6 Materie inquinanti per l’ambiente acquatico, liquide;
M7 Materie inquinanti per l’ambiente acquatico, solide;
M8 Microrganismi e organismi geneticamente modificati;
M9-M10 Materie trasportate a caldo:
M9 Liquide;
M10 Solide;
M11 Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto ma che non corrispondono alle definizioni di nessun’altra classe.
Le materie M6 e M7 di cui alla classe 9 sono dunque: “materie pericolose per l’ambiente comprendono le materie liquide o solide inquinanti per l’ambiente acquatico e le soluzioni e miscele di queste materie (come i preparati e i rifiuti) che non possono essere classificate nelle altre classi, o nelle altre rubriche della classe 9 elencate nella Tabella A del capitolo 3.2. Esse comprendono anche i microrganismi e gli organismi geneticamente modificati” (punto 2.2.9.1.9 ADR).
[1] Art. 183 comma 1 lett. b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
[2] art. 184 comma 4 e 5 Dlgs. 152/2006 come modificato dal Dlgs. 205/2010:
(4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto)).
((5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e' vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.))
MUD: rinvio a giugno 2012?
Regioni e comuni: proroga Mud al 30 giugno 2012?
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Le difficoltà applicative vengono segnalate e recepite dalle Regioni.
Si indica nota delle regioni del 15 marzo 2012.
Materiali da riporto e terre: il punto
Materiali da riporto e terre e rocce: il punto
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
Sono stati convertiti in Legge i decreti Legge 1 e 2 del 2012.
1) DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni) è stato convertito in Legge n. 27/2012 e vigente dal 17.4.2012
2) DL n. 2/2012 (Ambiente) è stato convertito in Legge n. 28/2012 e vigente al 17.4.2012
Già si è evidenziato il legame tra i due decreti legge che dialogano e pongono legame tra
1) i materiali da riporto (DL. 2/2012 art. 3) e
2) le terre e rocce da scavo (art. 49 DL 1/2012).
art. 3 DL 2/2012 (materiali riporto) |
Art. 49 DL. 1/2012 (terre e rocce) |
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. |
1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. |
A dire il vero il legislatore sembra ricondurre terre e rocce da scavo (186) e materiali da riporto all’unico referente normativo dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (sottoprodotto); norma cardine e unica fonte sulla quale si innesta il Regolamento “futuro” che dovrebbe trovare vigenza nel giugno del 2012.
L’avvento del DM (Regolamento) espungerà dal Dlgs. 152/2006 l’articolata e vessata disciplina delle terre (art. 186); terre che ritrovano nella definizione delle “matrici da riporto” alcuni elementi ed assonanze (“riempimenti, rilevati…).
L’assetto futuro della disciplina troverà base nell’art. 184bis (sottoprodotto) e applicazione (condizioni) nel regolamento e nella disciplina delle matrici; disciplina non prevista nel Dlgs. 152/2006 (con articolo espresso come lo erano le terre) bensì nell’art. 49 della L. 28/2012 (DL 1/2012).
Materiali da riporto e terre e rocce da scavo sembrano dunque destinati ad essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 sulla base delle condizioni previste nel futuro Decreto.
Vero è che il legislatore ha scomodato l’art. 185 Dlgs. 152/2006 per i soli materiali da riporto fornendo “interpretazione autentica”.
I materiali da riporto dunque sono esclusi di per se’ ed in quanto equiparati al suolo dalla normativa sui rifiuti.
L’intento del legislatore è benevolo e accoglie la necessità di alleggerire la gestione, ad esempio, dei cantieri edili e dei materiali utilizzzati a fini edilizi.
Vero è che il legislatore non si è accontentato di inserire i “materiali da riporto” tra i sottoprodotti (art. 184 bis) ma è andato oltre, con forzatura, attribuendo diretta “esclusione” ai materiali da riporto della normativa sui rifiuti (dimenticando ratio e storia dell’art. 185 Dlgs. 152/2006).
In sintesi i materiali da riporto dovrebbero seguire la seguente disciplina:
1) materiali da riporto esclusi ex art. 184 bis Dlgs. 152/2006 se sottoprodotti fino alla emanazione del DM futuro
2) materiali da riporto esclusi ex art. 185 Dlgs. 152/2006 dalla normativa rifiuti alla emanazione del DM futuro
Raccolta e trasporto rifiuti
Raccolta e trasporto rifiuti: capacità finanziaria ridotta
Iscrizione cat. a 1 a 5 : Capacità finanziaria per le imprese esercenti attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
Delibera Comitato Nazionale 14.3.2012 – ANGA
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Con deliberazione del 14 marzo 2012 prot. n. 405 il Comitato Nazionale dell’Albo gestori rifiuti ha provveduto all’adeguamento degli importi (fissati dalla precedente deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003) concernenti i requisiti di capacità finanziaria delle imprese che svolgono attività di ravvolta e trasporto dei rifiuti e rientranti nelle categorie da 1 a 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).
La delibera precisa che il requisito della capacità finanziaria, ai fini dell’iscrizione all’Albo si intende soddisfatto con l’importo di 9.000 euro per il primo veicolo e di 5.000 euro per gli altri veicoli aggiuntivi.
La delibera sostituisce e riscrive l’art. 2 della delibera n. 1 del 30.1.2003.
Articolo 2 (Capacita finanziaria)
-
Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro 50.000 9.000 per il primo veicolo di euro 2.500 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante l’attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiorre ad € due milioni e cinquecentomila secondo la schema allegato sotto la lettera A
-
( Per le imprese che utilizzano veicoli di massa massima fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate il requisito di capacità finanziaria s’intende soddisfatto, con le modalità di cui al comma 1, con un importo di euro 25.000 per il primo veicolo di euro 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo.)
3. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.
______
Il requisito viene dimostrato attraverso attestazione di affidamento bancario che deve essere rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’ intermediazione bancaria che devono possedere comunque un capitale sociale superiore a 2.500.000 euro.
Lo schema dell’attestazione è riprodotto nell’Allegato A della delibera.
Infine viene specificato che le imprese che hanno già dimostrato di possedere il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione annuale all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che effettuano autotrasporto di cose per conto terzi, comprovano il requisito di capacità finanziaria attestando di essere iscritte a tale Albo.
Per completezza d’informazione si allega il testo integrale del provvedimento.
DL n. 2/2012 e materiali da riporto
DL Ambiente 2/2012 (25.1.2012): conversione in Legge
Materiali da riporto: modifiche
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
Si attende la conversione in Legge – e la imminente pubblicazione – dei Decreti Legge:
1) DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni)
2) DL n. 2/2012 (Ambiente)
Già si è evidenziato che i due decreti legge dialogano e pongono legame tra i materiali da riporto (DL. 2/2012) e le terre e rocce da scavo (art. 49 DL 1/2012).
Ed invero il nuovo testo semplificato precisa che i materiali da riporto sono “materiali eterogenei, …utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e statigrafiche al terreno in situ all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.
Tali materiali però sono disciplinati “dal decreto di cui all’art. 49 del decreto – legge 24.1.2012 n. 1, “; decreto legge 1/2012 di cui si attende imminente pubblicazione e che rinviava a futuro Decreto (ipoteticamente da emanarsi entro maggio 2012) “ le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Decreto futuro che sancisce inoltre la definitiva abrogazione dell’art. 186 Dlgs. 152/2006.
Materiali da riporto e terre e rocce da scavo sembrano dunque destinati ad essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 sulla base delle condizioni previste nel futuro Decreto.
Si indica di seguito tabella di raffronto delle modifiche intervenute in sede di conversione del DL 2/2012.
Poco rimane dell’art. 3 DL 2/2012 vigente.
Art. 3 DL 2/2012 vigente dal 25.1.2012 | Art. 3 DDL Senato 4999 | Testo approvato: conversione in Legge del DL 2/2012 |
Materiali di riporto | (Interpretazione autentica dell’articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti). | |
1. Considerata la necessita’ di favorire, nel rispetto dell’ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo. |
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo. |
|
2. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.». | “2. Ai fini dell’applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi”. |
2.Ai fini dell’applicazione del presente articolo , per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all’art. 49 del decreto – legge 24.1.2012 n. 1, utilizzati per la realizzazione diriempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e statigrafiche al terreno in situ all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei |
3. Nel caso in cui il decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. |
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. |
|
“4. All’articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: “suolo” sono inserite le seguenti: “, materiali di riporto”. |
Materiali da riporto, eco tossico…: approvata Legge.
Materiali da riporto, ecotossico H14 ……: e’ legge
DL n. 2/2012 ambiente: approvato il 21/3/2012
In attesa di pubblicazione
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Il DL 25/1/2012 n. 2 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale e’ stato approvato definitivamente (S.3111.B) il 21/3/2012 e non ancora pubblicato.
Di particolare interesse l’ art. 3 del DL già commentato su questo sito nella sua evoluzione e relativo alla interpretazione autentica dell’ art. 185 Dlgs. 152/2006 in materia di MATRICI/MATERIALI da riporto.
Di particolare rilevanza invece la disposizione che va a chiarire la problematica della identificazione del rifiuto pericoloso e affronta la questione “eco tossico H14”.
Studio legale ambiente offre la lettura del testo provvisorio con riserva di commento delle singole disposizioni in separata comunicazione.
MUD 2012 e SISTRI
MUD 2012 e SISTRI
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
A partire dal 20 marzo 2012, nella pagina http://mud.ecocerved.it/Home/Vfu sono stati, messi a disposizione delle imprese tutti gli strumenti che consentono di adempiere agli obblighi in materia di dichiarazioni ambientali 2012 (riassunti nella scheda allegato II).
Si richiama la scheda riepilogativa degli adempimenti MUD e SISTRI per il 2012
In particolare è disponibile:
- il software per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – Comunicazione veicoli fuori uso, con le modalità previste dal DPCM 23/12/2011;
- il software per la compilazione e la presentazione della Dichiarazione SISTRI con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare del 3 marzo 2011 (allegato I), che rimanda a quanto previsto dal DPCM 27/4/2010;
- istruzioni e modulistica cartacea per la presentazione della dichiarazione, estratte dal DPCM 27/4/2010.
È, inoltre, attivo il sito www.mudtelematico.it da utilizzare per la trasmissione telematica del MUD veicoli fuori uso e della Dichiarazione SISTRI.
Le applicazioni sopra elencate si aggiungono alle procedure per la compilazione e presentazione telematica della Comunicazione Rifiuti Urbani e assimilabili, e alla Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, già attive.
Circolare MUD
Allegato II: scheda riepilogativa adempimenti
Sistri: pagamenti 2012?
Sistri: Contributo Sistri 2012
Chiarimenti sul pagamento
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il comma 3 dell’articolo 7 del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. Testo Unico Sistri), prevede che il contributo annuale debba essere riferito all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono.
In assenza di ulteriori indicazioni al riguardo, pertanto, la scadenza del pagamento sarà, anche quest’anno, il prossimo 30 aprile.
La mancata operatività del sistema determinatasi nel corso del 2010 e del 2011, nonostante l’avvenuta iscrizione delle imprese, ha indotto le organizzazioni datoriali ad intraprendere un’azione politica nei confronti del Ministero dell’Ambiente al fine di introdurre nella normativa misure di conguaglio a favore degli operatori che si sono iscritti secondo i termini previsti.
In tale direzione è stata inoltrata una lettera al Ministro dell’Ambiente Clini (allegato I) con la quale è stata chiesta espressamente la soppressione del pagamento del contributo del Sistri per il 2012. La richiesta di un contributo, a fronte di una mancata operatività del sistema, continua infatti ad essere, per le imprese, motivo di preoccupazione e di malcontento.
Possiamo anticipare in proposito che dovrebbe essere allo studio una sospensione dei pagamenti e un’ulteriore proroga dell’operatività, ad oggi fissata dalla legge 14/2012 di conversione del Dl 216/2011 (cd. “Milleproroghe”) al 30 giugno 2012, per valutare una complessiva ristrutturazione del sistema di tracciabilità.
Riterremmo, quindi, consigliabile attendere gli sviluppi della questione fino all’ultimo giorno utile, prima di procedere al pagamento.
Lettera congiunta Ministro Clini