Gestori impianti stoccaggio e trattamento rifiuti: obbligo informazioni al 4.3.2019

Gestori impianti stoccaggio e rifiuti: obbligo informazioni al 4.3.2019/ Disposizioni attuativeDopo aver pubblicato le Linee Guida del 21.12.2018
Piano di Emergenza Esterno (PEE) – Piano di Emergenza Interno (PEI)
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Dopo aver pubblicato le Linee Guida del 21.12.2018, sul sito del Ministero Ambiente sono state pubblicate le Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla L. 132/2018 prime indicazioni per i gestori degli impianti: “Nelle more dell’emanazione del DCPM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, si forniscono le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI…”
Recita la nota esplicativa: “Come noto, l’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.
Vai alla lettura articolo su questo sito art. 26 bis..
Vai alla lettura chiarimenti del Ministero Ambiente

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Registro Elettronico Rifiuti: è Legge…

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità (Nuovo SISTRI?)
Diritti segreteria e Contributi annuali – Nulla cambia
Conversione in Legge 11.2.2019 n. 12 del DL 135/2018 – vigente dal 12.2.2019
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.2.2019


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n.12/2019 del DL 135/2018 vigente dal 12.2.2019.

  • la Legge di conversione conferma il testo già commentato su questo sito e che si riproduce.
  • A dire il vero alla data del 12.2.2019 è vigente solo la istituzione del Registro Elettronico . per il resto bisogna rifarsi alla normativa previgente perché tutto è rimesso al un regolamento …che verrà.

Leggi art. 6 R.E.N.T. DL 135. 2018 , L. n. 12/2019


– Il Decreto Legge del 14.12.2018 n. 135 ci aveva colto di sorpresa abrogando all’art. 6 il sistema SISTRI. Sembrava impossibile che tale sistema nato nel 2010  ..….continua lettura articolo – nuovo sistri

adminRegistro Elettronico Rifiuti: è Legge…
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Tecnico Responsabile Rifiuti – Delibera Albo Gestori 23.1.2019

Tecnico Responsabile Rifiuti… (TRR)
Delibera Albo Gestori Ambientali 23.1.2019
Disciplina compiti e responsabilità (DM MATTM 120/2014)
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 9 febbraio 2019


Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 03/06/2014, n. 120 pubblicava nella Gazz. Uff. 23 agosto 2014, n. 195 il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici,dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
L’art. 12 (DM 120/2014) recita:
Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

  1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ….continua lettura articolo su TRR e delibera 23.1.2019
Vai alla lettura della Delibera Albo Gestori Ambientali del 23.1.2019 TRR 

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Plastiche monouso – Legge bilancio 2019

Plastiche monouso – Legge Bilancio 145/2018
Art. 226 quater Dlgs. 152/2006
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 2.1.2019


La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 inserisce l’art. 226 quater Dlgs. 152/2006 con vigenza dal 1.1.2019 in via “sperimentale”.
 
« Art. 226-quater. – (Plastiche monouso)
– 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica mono uso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

  1. adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie primeseconde nel ciclo produttivo;
  2. producono,impieganoeavvianoacompostaggiostovigliefabbricateconbio-polimeridioriginevegetale;
  3. utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione allefonti di approvvigionamento nazionale, inmodo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stovi- glie
  4. Per le finalità e gli obiettivi di cuial comma 1 i produttori promuovono:
    • laraccoltadelleinformazioninecessarieallamessaapuntodimaterieprime,processieprodottiecocompatibilielaraccoltadeidatiperlacostruzionedi Life Cycle Assessment certificabili;
  5. l’elaborazione di standard qualitativi perla:
    • determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase diproduzione;
    • determinazionedelleprestazioniminimedelprodottodurantelefasidiimpiego,compresoiltrasporto,lostoccaggioel’utilizzo;
  6. lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plasticamo- nouso;
  7. l’informazionesuisistemidirestituzionedeiprodottiinplasticamonousousatidapartedel
  8. Leinformazionidicuiallaletterad)del comma 2 riguardano in particolare:
    1. i sistemi di restituzione, di raccolta e di recuperodisponibili;
    2. il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti diimballaggio;
    3. il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica
  9. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo ».

 

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Pneumatici fuori uso e Legge Bilancio 2019

Pneumatici fuori uso – Legge Bilancio 145/2018

Modifica all’art. 228 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 2.1.2019


La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 modifica alcuni articoli del Dlgs. 152/2006.

Il Comma 751 modifica l’art. 228 inserendo novità al comma 1 e al comma 3bis dell’art. citato come di seguito riportato in grassetto. Vigenza al 1.1.2019.

 ART. 228 (Pneumatici fuori uso)

  1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1. Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque »;
  2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l’importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso
  3. Il trasferimento all’eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente costituisce adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità. 

3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, proto- collo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale ».

  1. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

 

adminPneumatici fuori uso e Legge Bilancio 2019
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Abrogato il SISTRI

Abrogazione Sistema Sistri dal 1.1.2019 

art. 6 DL. 135 del 14.12.2018

segnalazione a cura Studio legale Ambiente


Con un colpo di spugna, l’art. 6 del Dl 135 del 14.12.2018 pubblicato in gazzetta Ufficiale del 14.12.2018,  ha abolito il Sistema Sistri dal 1.1.2019.

Nessun ulteriore pagamento di contribuiti.

Si ritorna, (o meglio si mantiene)  al sistema di cui agli articoli ante Dlgs. del 2010 n. 205; art. 188,189,190,193 Dlgs. 152/2006.

Nulla è cambiato. Sono ormai passati 8 anni dall’introduzione del sistema Sistri; 8 anni di rinvii per l’ attuazione del sistema di tracciabilità mai decollato; Sistri, viziato all’origine, che ci ha fatto penare e pensare. Un sistema che ha imposto costi, non solo per i contributi versati, ma anche di formazione e tempo.

” Art. 6

Disposizioni in merito alla tracciabilita’ dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 e’ soppresso il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,n. 78….

adminAbrogato il SISTRI
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Decreto Sicurezza: DL 113/2018 convertito in Legge

Decreto Sicurezza – pubblicato in Gazzetta. Uff. 3.12.2018
DL 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018 – vigente al 3.12.2018
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3.12.2018 il Decreto Sicurezza (DL 113/2018 –  L. 132/2018).
Il Decreto si occupa dei permessi di soggiorno, cittadinanza, occupazioni di edifici; modifica il codice della strada, punisce l’accattonaggio, modifica il codice di procedura penale, precisa sulle priorità della confisca dei beni… ma prevede anche l’obbligo di predisporre un piano di emergenza per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti….
Si allega testo del DL 113/2018 convertito in Legge: Decreto Sicurezza 113.2018

adminDecreto Sicurezza: DL 113/2018 convertito in Legge
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Decreto Sicurezza: obbligo Piani di Emergenza impianti stoccaggio

Decreto Sicurezza – Piani di emergenza impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti
DL. 113/2013 convertito in Legge n. 132/2018
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


L’art. 26 bis del DL 113/2018 impone ai gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione rifiuti di predisporre un piano di emergenza entro il 3 marzo 2019….
(( Art. 26-bis Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorita’ locali competenti; d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna e’ riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 e’ predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 e’ predisposto allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso; c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita’ locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 e’ riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione. 10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

adminDecreto Sicurezza: obbligo Piani di Emergenza impianti stoccaggio
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Focus 5 – Elenco rifiuti – art. 7 Direttiva UE 2018/851

Elenco rifiuti – Focus  5
Direttiva 2018/851 UE  rifiuti – vigente dal 4.7.2018
Schema confronto art. 7 Elenco Rifiuti
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La direttiva lascia quasi inalterato l’art. 7 della Direttiva 2008/98.
L’art.7 Direttiva 2008/98 è così modificato:

art. 7 Elenco Rifiuti

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative all’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto a definizione di cui all’articolo 3, punto 1.
 
«1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 38 bis per
integrare la presente direttiva stabilendo e rivedendo a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo un elenco di rifiuti.»;
L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto a definizione di cui all’articolo 3, punto 1.
 
2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento. «2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.»;
3. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell’elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.
 
4. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.
5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative al riesame dell’elenco per deciderne l’eventuale adeguamento in conformità dei paragrafi 2 e 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. soppresso
6. Gli Stati membri possono considerare un rifiuto come non pericoloso in base all’elenco di rifiuti di cui al paragrafo 1.
7. La Commissione provvede affinché l’elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale riesame rispettino, se del caso, i principi di chiarezza, comprensibilità e accessibilità per gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

 

adminFocus 5 – Elenco rifiuti – art. 7 Direttiva UE 2018/851
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Abbandono rifiuti: risponde il dipendente della Società?

Abbandono rifiuti: risponde il dipendente della Società?
Cass. pen. 28492/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il dipendente di una Società con mansioni di autista abbandonava in modo incontrollato su una strada di pubblico transito rifiuti speciali non pericolosi .
Il Tribunale condanna ai sensi dell’art. 256 co. 1 lett. 1 e comma 2 Dlgs. 152/2006 non solo il dipendente autore dell’abbandono ma anche il legale rappresentante dell’impresa attribuendogli un concorsonella condotta.
Il legale rappresentante impugna la sentenza di condanna che “fonda la colpevolezza dell’imputata sull’art. 40 c.p. secondo il quale non impedire un reato che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo, senza nulla aggiungere…”
 
La Cassazione precisa che ….continua lettura articolo Cass. pen. 28492/2018 dipendente abbandono rifiuti

adminAbbandono rifiuti: risponde il dipendente della Società?
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Comune contro Provincia: chi rimuove i rifiuti?

Comune contro Provincia: chi rimuove i rifiuti?
La P.A. è corresponsabile..se non si attiva.
TAR Calabria n. 257/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Comune ordina (con ordinanza in urgenza ex art. 54 TUEL) ai responsabili dell’inquinamento e alla Provincia, quale obbligato in solido, di procedere alla caratterizzazione e alla rimozione di rifiuti depositati da terzi in un tratto di proprietà demaniale (demanio fluviale provinciale).
La Provincia si difende e sostiene che il Comune doveva prima attivare il procedimento di smaltimento e ripristino nei confronti degli effettivi responsabili correttamente individuati dal comune ed oggetto della ordinanza. E solo nel caso di impossibilità o inerzia di questi attivarsi nei confronti della Provincia chiamato quale obbligato in solido.
Risponde il TAR precisando ..continua lettura articolo TAR 257/2018 – 192 e P.A. responsabilità

adminComune contro Provincia: chi rimuove i rifiuti?
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Sottoprodotto – Direttiva 2018/851 – Focus 4

Sottoprodotto – Focus  4
Direttiva 2018/851 UE  rifiuti – vigente dal 4.7.2018
Schema confronto art. 5 Sottoprodotti
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Direttiva non muta i presupposti per la qualifica di sottoprodotto di un rifiuto. Introduce però criteri per rendere più probabile, che certa, la qualifica di sottoprodotto auspicando e imponendo agli stati membri di precisare “ciò che è sottoprodotto”. L’affermazione della direttiva si incammina verso la creazione di elenchi dei rifiuti considerati sottoprodotti. Il sottoprodotto è pur sempre un rifiuto di produzione che in presenza di certe condizioni non è  …continua lettura articolo sottoprodotto 

adminSottoprodotto – Direttiva 2018/851 – Focus 4
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Responsabilità estesa del produttore – focus 3

Responsabilità estesa del produttore – Focus  3
Direttiva 2018/851 UE  rifiuti – vigente dal 4.7.2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La responsabilità del produttore diventa “estesa”. L’art. 3 della Direttiva aggiunge al punto 21 la definizione della “responsabilità estesa del produttore”:
«21. «regime di responsabilità estesa del produttore»,una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;
Tale definizione, generica, trova poi idonea specificazione dell’introduzione dell’art. 8bis alla Direttiva appositamente ..continua lettura articolo 

adminResponsabilità estesa del produttore – focus 3
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Direttiva UE 2018/851: cernita – Focus 2

Modifica alla Direttiva 2008/98 CE – cernita
Direttiva 2018/851 UE  rifiuti – vigente dal 4.7.2018
Focus 2 – gestione rifiuti.
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La cernita di rifiuti è senza dubbio attività che rientra nella gestione dei rifiuti. L’art. 3 della direttiva CE 2008/98 viene sostituito, laddove,  innova solo nella parte in cui prevede la cernita; operazione che ricorre in numerosi “considerando” della Direttiva 2018/851.
Considerando:
6) Sul totale dei rifiuti generati nell’Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10 %; si tratta, tuttavia..continua lettura articolo cernita 

adminDirettiva UE 2018/851: cernita – Focus 2
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Direttiva UE 851/2018 – Rifiuti Urbani – Focus 1

Direttiva 2018/851 UE  rifiuti
Modifica alla Direttiva 2008/98 CE – Rifiuti Urbani
Focus 1 – fanghi e reflui da depurazione, sfalci e potature ecc….
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Direttiva 2018/851 modifica la Direttiva 2008/98 in molte parti.
Studio Legale Ambiente offre breve focus sulle novità apportate.
Degna di nota la modifica che riguarda i rifiuti URBANI che trova premessa nei considerando 9,10 della Direttiva 2018/851 per trovare poi modifica dell’art. 3 della Direttiva 2008/98 al punto 2bis e 2ter 2quater
Considerando:
9.È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di «rifiuti non pericolosi». «rifiuti urbani», continua lettura articolo Direttiva UE 851/2018 rifiuti urbani

adminDirettiva UE 851/2018 – Rifiuti Urbani – Focus 1
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Albo Gestori Ambientali: Delibera categoria 4-bis "ferrosi"

Delibera Albo gestori Ambientali – categoria 4bis materiali ferrosi
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Entra in vigore il 15.6.2018  la Delibera Albo Gestori Ambientali relativa all categoria 4 – bis per gestori e trasportatori materiali ferrosi
” Deliberazione del 24 aprile 2018. – Individuazione della sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124). Criteri e requisiti per l’iscrizione…”
Attenzione però che …” L’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell’Albo relative al trasporto dei rifiuti…”. Vai alla lettura Delibera categoria 4bis ferrosi

adminAlbo Gestori Ambientali: Delibera categoria 4-bis "ferrosi"
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Inceneritori .. decide la Corte di Giustizia UE

Rifiuti.Norme interne in materia di termovalorizzazione rimessione alla CGCE
TAR Lazio Sez. I n. 4574 del 24 aprile 2018
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Il TAR Lazio rimette alcune questioni alla  Corte di Giustizia UE.
1) la prima questione pregiudiziale è importante perchè pone in luce le mancanze della legislazione italiana rispetto alla direttiva 2008/98/CE: “Dica la Corte di Giustizia UE se gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE, unitamente ai “considerando” 6, 8, 28 e 31, ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – laddove qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi considerati secondo l’illustrazione degli Allegati e delle Tabelle di cui al d.p.c.m. quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e che garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla richiamata Direttiva”.
2) Anche la secondo questione pone in luce una finalità primarie e dimenticata degli impianti di incenerimento ovvero quella di limitare il conferimento in discarica: “In subordine, se non osta quanto sopra richiesto, dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – laddove qualificano gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento di rifiuti in discarica”.
3) La terza questione colpisce i poteri attribuiti al PCM anche in assenza di V.A.S.: “Dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 2001/42/CE, anche in combinato disposto tra loro, ostino all’applicazione di una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – la quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa con proprio decreto rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in essere nonché determinare il numero, la capacità e la localizzazione regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo determinato, con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, senza che tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE”.

Vai alla lettura ordinanza TAR Lazio  4574.18 UE

adminInceneritori .. decide la Corte di Giustizia UE
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Amianto: INAIL e prestazione una tantum a favore eredi

Amianto: INAIL  eroga prestazione una tantum agli eredi dei malati
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il decreto interministeriale del 24 aprile 2018 del Ministero del Lavoro determina la misura e le modalità per l’accesso alla prestazione, a favore dei malati di mesotelioma non professionale e ai loro eredi per il triennio 2018-2020.
L’INAIL eroga una prestazione una tantum pari a 5.600 euro, per ciascuno degli anni del triennio, a coloro che abbiano contratto la patologia per esposizione ambientale o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto,  ….….Vai alla lettura del decreto INAIL 

adminAmianto: INAIL e prestazione una tantum a favore eredi
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Rifiuti – responsabilità dell'appaltatore

Rifiuti – responsabilità dell’appaltatore
Cass. pen. sent. n. 19152/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione precisa il rapporto tra impresa appaltante e appaltatore nella gestione dei rifiuti connessi ad un appalto.
Nel caso di specie il legale rappresentante della ditta appaltante si vede condannato in primo grado per la gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Dlgs. 152/2006) per aver depositato la impresa appaltatrice rifiuti in un’area di proprietà dell’appaltante.
L’impresa appaltante si difende ritenendo di non aver alcun obbligo di impedire attività che esula dalla propria ..…continua lettura articolo rifiuti e appaltatore

adminRifiuti – responsabilità dell'appaltatore
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Stoccaggi/incendi: gestione operativa – linee Guida Ministero

Circolare Min. Ambiente – 15.3.2018 – stoccaggi/incendi
Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi – rischio incendi
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Ministero dell’ambiente indica con apposita circolare le linee guida utili a prevenire e gestire incendi presso stoccaggi di rifiuti ovvero percorsi utili indirizzati alla autorità preposte…..vai alla lettura  Circolare Ministero Ambiente – stoccaggi-incendi 
 

adminStoccaggi/incendi: gestione operativa – linee Guida Ministero
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Abrogato art. 260 Dlgs. 152/2006 (traffico illecito rifiuti)

Abrogato art. 260 Dlgs. 152/2006 (traffico illecito rifiuti)
Ma (quasi) nulla cambia…..art. 452 quaterdecies codice penale – Dlgs. 21/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 22.3.2018 il Dlgs. 21/2018 vigente dal 6.4.2018 che abroga espressamente l’art. 260 del Dlgs. 152/2006 relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; reato collocato nel Dlgs. 152/2006 che ora trova pedissequa trasposizione nel codice penale all’art. 452 quaterdecies nell’ambito dei reati ambientali. Dal 6.4.2018 tutti i riferimenti all’art. 260 citato saranno intesi a tale articolo; si pensi…continua lettura articolo – art. 452 quaterdecies c.p.

adminAbrogato art. 260 Dlgs. 152/2006 (traffico illecito rifiuti)
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Termine per bonifiche: 30 giorni sono pochi…

Bonifica e termini: 30 giorni sono pochi
TAR 174/2018 – CZ – Calabria
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Margherita Pepe


La P.A. non può imporre termine di soli 30 giorni per l’esecuzione di una bonifica laddove il termine di legge è di 6 mesi e deve inoltre considerare la difficoltà della bonifica ed i tempi congrui per l’esecuzione. La P.A. inoltre non può imporre oneri ed obblighi a colui che non è il responsabile dell’inquinamento.

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La società S. richiedeva l’annullamento di un provvedimento del Direttore Generale per la Qualità della Vita dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale le si richiedeva di presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, un progetto di bonifica di una discarica di proprietà della società basato sulla rimozione della stessa.
Tra i vari motivi di annullamento, la ricorrente….continua lettura articolo TAR 174/2018 
 

adminTermine per bonifiche: 30 giorni sono pochi…
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Committente e appaltatore: chi è il produttore rifiuti?

Committente e appaltatore – dei lavori e produttore dei rifiuti
Cassazione penale n. 223/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte di Cassazione precisa:
“…in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l’appaltatore che – per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività – riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò …..continua lettura articolo Cass. pen. 223.2018

adminCommittente e appaltatore: chi è il produttore rifiuti?
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Contributi per oneri di vigilanza – decreto 12.12.2017

Contributi per anno 2016 – riparto tra i soggetti tenuti
DECRETO 12 dicembre 2017 – Riparto del contributo dovuto per l’anno 2016, previsto dall’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.2.2018 il decreto di riparto dei contributi ai sensi dell’art. 206 dlgs. 152/2006 e dell’allegato che indica i soggetti tenuti a contribuire. L’onere è dovuto per fare fronte alle funzioni di vigilanza e controllo delle P.A. per la gestione dei rifiuti.

«All’onere derivante dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi…”
Sono esonerati ” dal pagamento quei soggetti che per l’esiguita’ dell’attivita’ svolta non hanno richiesto l’espletamento di funzioni di vigilanza e controllo da parte dell’Amministrazione;..”
*Decreto 12.12.2017 contributi anno 2016 
Allegato al Decreto 12.12.2017
 
adminContributi per oneri di vigilanza – decreto 12.12.2017
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