Sistri – sanzioni al 1.1.2019 – Legge stabilità

Sistri – sanzioni al 1.1.2019
Legge Stabilità – modifiche
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


La Legge Stabilità (approvata al 23.12.2017 ma non ancora pubblicata) rinvia al gennaio 2019 l’applicazione delle sanzioni.
La norma rinvia le pesanti sanzioni operative previste dal Sistema per la tracciabilità dei rifiuti – Sistri. Fino al 31 dicembre 2018 continueranno ad applicarsi – e saranno sanzionabili — i soli adempimenti e gli obblighi “cartacei” di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010. Con riferimento alle violazioni delle disposizioni previste dal Sistri, continueranno ad essere sanzionabili esclusivamente quelle per mancata iscrizione o per mancato versamento del contributo annuale (confermata al riguardo la riduzione del 50 %). Slitta, pertanto, al 1° gennaio 2019, l’applicazione del pesante quadro sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi operativi di tracciamento informatico dei rifiuti. Confermati anche i 10 milioni di euro da corrispondere alla Selex, il concessionario in liquidazione che continuerà a gestire il Sistri in attesa che si risolvano le vicende giudiziarie legate all’assegnazione del bando Consip, le spettanze per il servizio che continuerà a corrispondere nel corso del 2018.
Così si esprime il testo della Legge Stabilità
..b) all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.

adminSistri – sanzioni al 1.1.2019 – Legge stabilità
Leggi Tutto

Sistri – recupero dei contributi – novità

Sistri – semplificazione e recupero dei contributi
Legge Stabilità – modifiche
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Approvata Legge Stabilità con atto del Senato 2960B  il 23 dicembre 2017 e non ancora pubblicato. Novità per il Sistri con  l’articolo 194 bis Dlgs. 152/2006
La legge introduce nuovo articolo nel Codice dell’Ambiente, il 194-bis, intitolato
“Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI”.
Con le nuove disposizioni viene introdotta la possibilità, non solo per le imprese coinvolte dal Sistri, di adempiere alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario in modalità digitale, in formato che dovrà essere predisposto dal Ministero dell’Ambiente. Inoltre, si introduce la possibilità di trasmettere tramite PEC la quarta copia del formulario.
Rispetto al contributo di iscrizione Sistri vengono chiariti i termini di prescrizione (quelli di cui all’articolo 2946 del codice civile e quindi nell’ordine di dieci anni) e le modalità con cui il Ministero dell’Ambiente potrà rivalersi dei contributi dovuti e non versati in questi anni. Tali modalità saranno dettagliate in un decreto ministeriale di prossima pubblicazione e dovranno tenere conto di specifici criteri che vanno ad agevolare le imprese: dall’invio del sollecito di pagamento preventivo rispetto alla riscossione coattiva, all’introduzione dell’istituto del ravvedimento operoso che comporterà una riduzione delle sanzioni previste per mancato o ritardato pagamento del contributo.
Di seguito l’articolo..
«Art. 194-bis. –(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI).
– 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del Formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.

  1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
  2. E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
  3. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
  4. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
  5. a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
  6. b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
  7. c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al paga- mento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravve- dimento operoso, acquiescenza o accerta- mento concordato in contraddittorio;
  8. d) definizione di strumenti di conci- liazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede proces- suale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
  9. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi».

 

adminSistri – recupero dei contributi – novità
Leggi Tutto

Bonifica e fallimento: recupero spese

Bonifica: Oneri di bonifica e fallimento.
Il Comune recupera le spese di bonifica e di sequestro.
 Cass. civ. Sez. I, Ord., 5-12-2017, n. 29113
 Segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Comune che sostiene le spese di bonifica di un sito di società poi fallita e sostiene anche le spese giudiziarie per atti conservativi quali, ad esempio, il sequestro ha diritto di vedersi riconosciuto il diritto ad insinuarsi nel passivo fallimentare anche con privilegio rispetto agli altri creditori. Il fatto che le spese di bonifica e la bonifica stessa non sia conclusa all’atto del fallimento non pregiudica le ragioni del Comune.
Il Tribunale non ammetteva al passivo del fallimento di una società, il Comune che aveva sostenuto e doveva sostenere le spese per la bonifica di un terreno inquinato; il Tribunale non riconosceva il credito per ulteriori spese vantato dal Comune, (ritenendo mancante l’attualità del credito poiché i lavori non erano ancora stati eseguiti dall’ente) ed aveva altresì disconosciuto i privilegi invocati (artt. 2755 e 2770 c.c., riferiti alle spese sostenute per atti conservativi quali ad esempio il sequestro).
Il Comune si opponeva allo stato passivo del fallimento.
La Corte di Cassazione Civile si trova dunque a precisare sul caso relativo all’ammissione allo stato passivo del maggior credito, in capo ad un Comune, per le spese di messa in sicurezza e bonifica di un terreno inquinato a seguito dell’incendio sviluppatosi nell’impianto per il recupero dei rifiuti gestito dalla società fallita.
L ’esame della Corte si concentra sulla vigenza e legittimità della previsione del DM n. 471/1999 (provvedimento attuativo del decreto Ronchi) che disciplina l’ammissione al passivo fallimentare del credito del comune per le spese di bonifica, consentendo al creditore di presentare la domanda di insinuazione sulla base di una stima amministrativa (art. 18, c. 5).
La Corte ha affermato che:

  • il DM n. 471/1999 è tutt’ora vigente, in quanto non espressamente abrogato e in quanto il Codice Ambiente (art. 264) fa salvi i provvedimenti attuativi del decreto Ronchi non sostituti dai corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dal Codice;
  • la previsione in esame (art. 18, c. 5) – incidente sulla disciplina della legge fallimentare -, non è illegittima, poiché frutto di un corretto esercizio della delega contenuta nel decreto Ronchi. Tale delega, nel contemplare l’adozione dei “criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati” non ha specificato che debba trattarsi solo di criteri tecnici. Una diversa interpretazione metterebbe a rischio la possibilità di recupero delle somme nel caso del fallimento del debitore, considerati i tempi non brevi dell’esecuzione delle opere da parte dell’Ente pubblico, che ben potrebbero superare la data di chiusura della procedura fallimentare, con conseguente compromissione del diritto alla tutela giurisdizionale dell’ente e del principio del buon andamento dell’amministrazione.

La Corte ha altresì ritenuto sussistente il privilegio di cui agli articoli 2755 e 2770 cod. civ. per le spese del sequestro conservativo eseguito dal Comune: la ratio delle spese per atti conservativi, come il sequestro, risiede nell’avvenuta conservazione dei beni, impedendone l’alienazione a terzi, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, che si realizza nel fallimento come nell’esecuzione individuale mediante la liquidazione dei beni stessi.

adminBonifica e fallimento: recupero spese
Leggi Tutto

Inceneritori: modifiche dalla Legge Comunitaria 167/2017

Inceneritori: Scarichi Gassosi – Carbonio totale, Monossido, controllo autorità, condizioni anomale ecc…
Restyling della normativa ad opera della Legge Comunitaria 167/2017
Modifiche agli arti. 237 ter, sexies, nonies, terdecies e octiesdecies Dlgs. 152/2006 – vigenti dal 12.12.2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Restyling della normativa sugli “inceneritori” (artt. 237 bis ss. Dlgs. 152/2006) ad opera della legge Comunitaria n. 167/2017 con vigenza dal 12.12.2017. Numerosi gli articoli modificati, integrati.

  • Scarichi Gassosi.

All’articolo 237-ter; comma 1, lettera b) e c) (definizioni) vengono inseriti i riferimenti agli “scarichi gassosi, così
“…b) ‘impianto di incenerimento’: qualsiasi unita’ e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento….
continua lettura articoli modificati dalla Legge Comunitaria 167/2017 (art. 237 bis ss. Dlgs. 152/2006) 
 

adminInceneritori: modifiche dalla Legge Comunitaria 167/2017
Leggi Tutto

Circolare Min. Ambiente: terre e rocce da scavo

Matrici da riporto – chiarimenti del Ministero
Circolare pubblicata sul sito del Ministero Ambiente – 10.11.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Laddove non arriva la Legge arriva il Ministero che chiarisce ed interpreta…. con valore di Legge.
Vai alla lettura del testterre e rocce circolare
 

adminCircolare Min. Ambiente: terre e rocce da scavo
Leggi Tutto

Lavaggio Cassonetti – risponde il Ministero Ambiente

Lavaggio Cassonetti stradali – società pubblica
Risponde il Ministero Ambiente
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Ministero risponde al quesito di società addetta al lavaggio di cassonetti dislocati sul territorio lungo le strade pubbliche.
Chiede la società come inquadrare le acque di lavaggio residue e se possibile “stoccarle” in azienda.
Il ministero qualifica le acque come “rifiuti da manutenzione” ex art. 230 Dlgs. 152/2006 , soggette al deposito temporaneo nel rispetto dei requisiti.
Risposta quesito MIn. Ambiente – lavaggio cassonetti 

adminLavaggio Cassonetti – risponde il Ministero Ambiente
Leggi Tutto

Trasporto di rifiuti occasionale

Trasporto di rifiuti senza autorizzazione anche se occasionale: è reato
 Cass. pen. 27-09-2017, n. 44438
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Tribunale di Treviso, dichiarava la penale responsabilità in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), per il trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da ammortizzatori, catalizzatori esausti, componenti metalliche intrise di olio e serbatoi di carburante rivenienti dallo svolgimento della attività di demolizione di autoveicoli connessa alla sua veste di titolare della Carrozzeria, in assenza di qualsivoglia autorizzazione; detti rifiuti, per una quantità pari a circa 10 mc, erano stati, infatti, trasportati, su di un autocarro presso la impresa per lo smaltimento rottami ferrosi
Il Tribunale di Treviso, nell’affermare la penale …continua lettura articolo – trasporto

adminTrasporto di rifiuti occasionale
Leggi Tutto

Terre e rocce da scavo: abrogato il DM 161/2012

Terre e rocce da scavo: abrogato il DM 161/2012
Pubblicato il DPR 120/2017 – Gazz. uff. 7.8.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2017 il Regolamento per la disciplina delle terre e rocce da scavo (che assume la forma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 anziché di decreto Ministeriale).
La vigenza del DPR 120/2017 è fissata al 22.8.2017.
L’art. 31 del DPR 120/2017 abroga il DM 161/2012 ma anche

  1. l’art. 184 – bis comma 2bis (sottoprodotto) del TUA: viene espunto proprio l’ultimo comma (2bis) che richiamava espressamente il DM 161/2012 e così recitava:  “2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente …. 10 agosto 2012, n. 161, .., si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita’ o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del presente decreto.
  2. l’articolo 41 comma 2 del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 che aveva proprio inserito il comma 2bis all’art. 184bis sopra riferito.
  3. l’art. 41 bis del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 che recitava: Art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). 1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attivita’ e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che e’ certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o piu’ siti o cicli produttivi determinati;((33)) b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;((33)) c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute ne’ variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e’ necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.((33)) 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantita’ destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale e’ destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attivita’ di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformita’ alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo e’ comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.((33)) 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita’ di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali e’ accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attivita’ e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto. 6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’ abrogato. 7. L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Vai alla lettura del DPR 120/2017
adminTerre e rocce da scavo: abrogato il DM 161/2012
Leggi Tutto

Sottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto

Sottoprodotto e DM n. 264/2016: la vendita non esclude la natura di rifiuto
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in collaborazione con la Rivista Recoverweb 


Il presente articolo è stato pubblicato sulla Rivista Recoverweb Magazine 39 Giugno 2017 a pagina 74,75 alla quale si rimanda per la completa lettura.
La storia del sottoprodotto trova origine nella giurisprudenza europea e nell’art. 5 direttiva 2008/98/CE che ha trovato espressione, nel nostro ordinamento, nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (in vigore dal 25.12.2010).
L’art. 184bis Dlgs. 152/2006, voluto dal nostro legislatore con la riforma del 2010, accoglie quanto indicato dalla Giurisprudenza europea che però ha sempre affermato l’impossibilità di normare il “sottoprodotto” proprio per la necessità di valutare caso per caso.
Ad oggi l’Italia non solo ha normato il sottoprodotto nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 ma ha emanato il Regolamento del Min. Ambiente n. 264/2016 (vigente dal 2.3.2017) finalizzato a chiarire, regolamentare, i criteri per la individuazione del “sottoprodotto”; attesa, si ritiene, la confusione creatasi in materia e soprattutto la spaccatura evidente tra il modo reale ed il mondo del diritto.
Il Decreto Min. Amb. n. 264/2016… continua lettura sulla rivista Recover Magazine pag. 74,75 

adminSottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto
Leggi Tutto

Sottoprodotto – nota Unioncamere

Sottoprodotto: Nota UnionCamere          
segnalazione a cura di Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Unioncamere ha diramato alle Associazioni imprenditoriali una nota (allegata) nella quale si informa che a partire dalla data odierna (13 giugno 2017) è operativa l’applicazione realizzata da Ecocerved Scarl, società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, per l’iscrizione da parte delle imprese all’elenco sottoprodotti sul sito -ww.elencosottoprodotti.it, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 264/2016.
Tale applicazione consentirà l’iscrizione delle imprese agli elenchi direttamente per via telematica. Gli elenchi, accessibili unitariamente dal sito, sono organizzati per Camera di commercio, così come richiesto dal decreto n. 264. Viene, inoltre, specificata la procedura da seguire, le indicazioni da fornire e i documenti da allegare.
La consultazione degli elenchi, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto n.264/2016, sarà possibile dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore – utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/riutilizzo. Gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza: info@elencosottoprodotti.it oppure assistenza@elencosottoprodotti.it.
Per quanto riguarda l’elenco dei produttori ed utilizzatori istituito presso le Camere di commercio si ricorda come lo stesso non introduca un requisito abilitante ma rappresenti piuttosto un’occasione per gli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare. Una piattaforma, quindi, conoscitiva e di scambio non obbligatoria né abilitante con la sola finalità di mera facilitazione degli scambi.
La qualifica di un materiale come sottoprodotto, prescinde, pertanto, dall’iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco né l’iscrizione è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto. Il decreto n.264 indica, infatti, solo alcune modalità con cui provare la sussistenza dei requisiti ma non ha la pretesa di essere esaustivo o di indicare strade obbligatorie.
La possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dall’esistenza della documentazione probatoria prevista nel decreto né tantomeno dall’iscrizione nell’elenco istituito presso le Camere di commercio.
Leggi nota UnionCamere 

adminSottoprodotto – nota Unioncamere
Leggi Tutto

Sottoprodotto: Circolare Min. Ambiente 30.5.2017

Sottoprodotto: Circolare del Min. Ambiente del 30.5.2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il Min. Ambiente invia ai Carabinieri e all’ISPRA una circolare articolata relativa ai sottoprodotti indicando addirittura l’”onere probatorio” sotteso.
In considerazione dei molteplici quesiti pervenuti su diversi profili interpretativi e operativi, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una nuova circolare esplicativa (dopo quella del 3 marzo u.s. sul nuovo registro istituito presso le Camere di Commercio) che fornisce ulteriori chiarimenti sul DM 13 ottobre 2016, n. 264 (Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38) recante «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti».
Con la nuova circolare del 30 maggio 2017 (Allegato I), il.continua lettura articolo  
Leggi circolare sottoprodotti
 

adminSottoprodotto: Circolare Min. Ambiente 30.5.2017
Leggi Tutto

Terre e rocce da scavo: abrogazioni

Terre e rocce da scavo: Schema DPR del 19.5.2017
abrogazioni
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Consiglio dei Ministri ha licenziato in via definitiva il nuovo Regolamento su Terre e rocce da scavo
Il regolamento abroga il Regolamento 161/2012 e provvede ad abrogare anche il comma 2 bis dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 relativo ai “sottoprodotti”; nonché l’art. 266 comma 7 relativo ai piccoli cantieri.
Si invia alla lettura del testo: Schema DPR terre e rocce 19.5.2017
Di seguito gli articoli modificati del Dlgs. 152/2006:
Articolo 184-bis (Sottoprodotto) ... continua lettura schema terre e rocce  

adminTerre e rocce da scavo: abrogazioni
Leggi Tutto

Tariffa Rifiuti e servizio reso

Tariffa Rifiuti: costo del servizio
Decerto Ministero Ambiente 21.4.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 Pubblicato in Gazzetta il decreto relativo ai
Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Vai alla lettura Decreto Min 21.4.2017

adminTariffa Rifiuti e servizio reso
Leggi Tutto

Discariche: nomina Commissario

Discariche: nomina Commissario straordinario
Decreto consiglio Ministri del 24.3.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto di  “Nomina del Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche” …...leggi decreto discariche nomina Commissario

E’ stato nominato il Generale Vadalà dell’Arma dei Carabinieri per porre rimedio alle procedure infrazione comunitaria e all’inadempimento Italiano all’adeguamento alla normativa sulle discariche. Il testo del provvedimento di nomina è interessante perché ci ricorda che paghiamo una penalità semestrale di circa € 42.800.000,00 e ricorda tutte le procedure di infrazione e diffide intervenute in materia di Discariche.

recita il provvedimento: “Vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all’art. 260, paragrafo l, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e’ stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalita’ semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

adminDiscariche: nomina Commissario
Leggi Tutto

Linee Guida ISPRA non sono vincolanti

Circolare ministeriale prot. 5672/2017 – Linee Guida ISPRA non sono vincolanti
Linee Guida sul trattamento necessario smaltimento rifiuti in discarica del dicembre 2016
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Oggetto di attenzione da parte del Ministero , che si esprime con Circolare,  sono le  linee guida ISPRA recanti “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

“In attuazione dell’articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l’ISPRA in data 7 dicembre 2016 ha pubblicato il documento n. 145/2016 recante «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221»”.
Tale documento ha creato non pochi problemi interpretativi ed applicativi non essendo propriamente in linea con il decreto del 2010. La Circolare è significativa perché pone in evidenza un problema ormai diffuso ovvero quello di considerare documenti tecnici, privi di alcuna valenza normativa, quali provvedimenti, atti normativi in grado di incidere sulle fonti legislative o regolamentari.
Di fatto il documento ISPRA svolge influenza sugli operatori (proprio per il contenuto tecnico) più dell’atto normativo che tuttavia non può essere derogato da un documento tecnico. Vero è che  la confusione e la prassi applicativa depongono in altro senso. Ben venga dunque la circolare del Ministero che ricorda l’ovvio ormai dimenticato e riposiziona le fonti del diritto.
Vai alla lettura della Circolare del MIn. Amb. pro. 5672/2017 
Leggi anche articolo su questo sito: ispra- quando è escluso il trattamento per i rifiuti ..
adminLinee Guida ISPRA non sono vincolanti
Leggi Tutto

Deposito temporaneo – luogo di produzione rifiuti

Luogo di produzione dei rifiuti – deposito temporaneo
Diversa titolarità dell’area di produzione e deposito – Cass. penale 16441/2017
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Requisito per poter considerare il deposito come temporaneo è che il luogo di deposito sia “funzionalmente collegato al luogo di produzione di rifiuti”.
La sentenza della Cassazione precisa che il deposito temporaneo … leggi articolo “luogo di produzione rifiuti

adminDeposito temporaneo – luogo di produzione rifiuti
Leggi Tutto

Rimozione rifiuti a carico proprietario incolpevole


Rimozione rifiuti a carico del proprietario incolpevole
Nessun obbligo di recintare il fondo- TAR Bari n. 287/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza del TAR Bari n.287/2017 ribadisce che l’amministrazione non può imporre la rimozione dei rifiuti sul proprietario del sito solo per la qualità di proprietario.
L’amministrazione deve compiere la necessaria istruttoria.
La chiusura del fondo o la recinzione è una mera facoltà del proprietario (art. 841 c.c.).
L’esistenza dell’elemento ………continua lettura articolo 

adminRimozione rifiuti a carico proprietario incolpevole
Leggi Tutto

Albo Gestori Ambientali: modulistica

Albo gestori Ambientali: modulistica gestione semplificata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La nuova modulistica per l’iscrizione all’albo gestori ambientali per la procedura semplificata del 22.2.2017 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale del 15.3.2017
Leggi www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/074-Del03_22.02.2017.pdfhtt

adminAlbo Gestori Ambientali: modulistica
Leggi Tutto

Sottoprodotti: chiarimenti Mini. Ambiente e Unioncamere

Sottoprodotti: chiarimenti al decreto 264/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Unioncamere, in data 8 marzo 2017, ha trasmesso a tutte le Associazioni di categoria, un’informativa contenente la comunicazione che è stata trasmessa alle Camere di commercio e la nota del Ministero dell’Ambiente recante alcuni chiarimenti interpretativi in merito al decreto 13 ottobre 2016 n. 264.
Per quanto riguarda l’elenco dei produttori ed utilizzatori da istituire presso le Camere di commercio si chiarisce come tale disposizione non introduce …continua lettura articolo
Leggi Allegato I_ MATTM(nota 3084)_ requisiti_sottoprodotti
Leggi Allegato II_U_5184_sottoprodotti_dopo_nota_MATTM

adminSottoprodotti: chiarimenti Mini. Ambiente e Unioncamere
Leggi Tutto

Decreto Min. Ambiente: mozziconi e rifiuti di piccole dimensioni

Decreto Ministero Ambiente del 15 febbraio 2017
Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti
di piccolissime dimensioni.
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Lotta ai mozziconi e ai rifiuti di piccole dimensioni abbandonati dai cittadini. Il legislatore era già intervenuto riformando il Dlgs. 152/2006 e prevedendo sanzioni per coloro che abbandonano per la strada mozziconi di sigarette, fazzoletti, gomme da masticare. Il decreto pubblicato nella Gazzetta del 6.3.2017 si occupa solo delle sanzioni ovvero di come ripartirle all’interno delle amministrazioni.
A dire il vero ci si chiede se mai qualcuno è stato sanzionato per aver gettato per le strade un fazzoletto di carta laddove il degrado imbarazzante delle nostre città non testimonia certo l’intervento sanzionatorio della pubbliche amministrazioni. Amministrazioni che non intervengono per problematiche ben più gravi. Tuttavia quando si tratta di incamerare denaro il legislatore provvede.
Il Decreto prevede l’installazione di “contenitori”; forme di pubblicità sul danno che all’ambiente procura chi getta mozziconi; campagne informative ed altro ma si dimentica di gestire la questione nei luoghi privati ad uso pubblico, ad esempio. Le amministrazioni che non hanno denaro neppure per ripulire le strade dovranno provvedere ad installare “raccoglitori” che per esperienza diventano punti ricolmi e straripanti di rifiuti di ogni genere spesso dimenticati dalle amministrazioni.
Leggi decreto “mozziconi

adminDecreto Min. Ambiente: mozziconi e rifiuti di piccole dimensioni
Leggi Tutto

Mille proroghe …è Legge

Mille proroghe: DL 244/2016 convertito in Legge 19/2017
Art. 12 proroghe ambientali
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 12 del Decreto Milleproroghe risulta confermato dalla Legge 19/2017.
L’art. 11 del DL 101/2013 (L. 125/2013) – Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia risulta così modificato (parte in blu) ai commi 3 bis e 9 bis:

3-bis. Fino alla data ...continua lettura art. 11 milleproroghe
Leggi DL 244/2016 convertito milleproroghe
adminMille proroghe …è Legge
Leggi Tutto

Tracciamento e pesatura rifiuti: Decreto 16.2.2017

Contributi per le PMI – pesatura rifiuti – termine per l’accesso ai contributi
Decreto 16.2.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazz. Uff. 27.2.2017 il Decreto 16.2.2017 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Fissazione del termine per la presentazione delle domande d’accesso ai contributi per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di
impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti.
Leggi Decreto 17.2.2017 -incentivi imprese
 

adminTracciamento e pesatura rifiuti: Decreto 16.2.2017
Leggi Tutto

Regolamento per compostaggio – DM 266/2016

Rifiuti: compostaggio rifiuti organici – DM 266/2016
Pubblicato il Regolamento n.  266/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato ieri 23.2.2017, in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita’ di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi’ come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Il DM sarà vigente al 10-3-2017
Vai alla lettura del DM 266.2016
Vai alla lettura degli allegati  da 1 a 6

 

adminRegolamento per compostaggio – DM 266/2016
Leggi Tutto