Inceneritori .. decide la Corte di Giustizia UE

Rifiuti.Norme interne in materia di termovalorizzazione rimessione alla CGCE
TAR Lazio Sez. I n. 4574 del 24 aprile 2018
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Il TAR Lazio rimette alcune questioni alla  Corte di Giustizia UE.
1) la prima questione pregiudiziale è importante perchè pone in luce le mancanze della legislazione italiana rispetto alla direttiva 2008/98/CE: “Dica la Corte di Giustizia UE se gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE, unitamente ai “considerando” 6, 8, 28 e 31, ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – laddove qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi considerati secondo l’illustrazione degli Allegati e delle Tabelle di cui al d.p.c.m. quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e che garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla richiamata Direttiva”.
2) Anche la secondo questione pone in luce una finalità primarie e dimenticata degli impianti di incenerimento ovvero quella di limitare il conferimento in discarica: “In subordine, se non osta quanto sopra richiesto, dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – laddove qualificano gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento di rifiuti in discarica”.
3) La terza questione colpisce i poteri attribuiti al PCM anche in assenza di V.A.S.: “Dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 2001/42/CE, anche in combinato disposto tra loro, ostino all’applicazione di una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133/2014, come convertito in l. n. 164/2014, e il d.p.c.m. 10.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 5.10.2016 – la quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa con proprio decreto rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in essere nonché determinare il numero, la capacità e la localizzazione regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo determinato, con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, senza che tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE”.

Vai alla lettura ordinanza TAR Lazio  4574.18 UE

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Amianto: INAIL e prestazione una tantum a favore eredi

Amianto: INAIL  eroga prestazione una tantum agli eredi dei malati
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il decreto interministeriale del 24 aprile 2018 del Ministero del Lavoro determina la misura e le modalità per l’accesso alla prestazione, a favore dei malati di mesotelioma non professionale e ai loro eredi per il triennio 2018-2020.
L’INAIL eroga una prestazione una tantum pari a 5.600 euro, per ciascuno degli anni del triennio, a coloro che abbiano contratto la patologia per esposizione ambientale o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto,  ….….Vai alla lettura del decreto INAIL 

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Rifiuti – responsabilità dell'appaltatore

Rifiuti – responsabilità dell’appaltatore
Cass. pen. sent. n. 19152/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione precisa il rapporto tra impresa appaltante e appaltatore nella gestione dei rifiuti connessi ad un appalto.
Nel caso di specie il legale rappresentante della ditta appaltante si vede condannato in primo grado per la gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Dlgs. 152/2006) per aver depositato la impresa appaltatrice rifiuti in un’area di proprietà dell’appaltante.
L’impresa appaltante si difende ritenendo di non aver alcun obbligo di impedire attività che esula dalla propria ..…continua lettura articolo rifiuti e appaltatore

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Stoccaggi/incendi: gestione operativa – linee Guida Ministero

Circolare Min. Ambiente – 15.3.2018 – stoccaggi/incendi
Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi – rischio incendi
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Ministero dell’ambiente indica con apposita circolare le linee guida utili a prevenire e gestire incendi presso stoccaggi di rifiuti ovvero percorsi utili indirizzati alla autorità preposte…..vai alla lettura  Circolare Ministero Ambiente – stoccaggi-incendi 
 

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Abrogato art. 260 Dlgs. 152/2006 (traffico illecito rifiuti)

Abrogato art. 260 Dlgs. 152/2006 (traffico illecito rifiuti)
Ma (quasi) nulla cambia…..art. 452 quaterdecies codice penale – Dlgs. 21/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 22.3.2018 il Dlgs. 21/2018 vigente dal 6.4.2018 che abroga espressamente l’art. 260 del Dlgs. 152/2006 relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; reato collocato nel Dlgs. 152/2006 che ora trova pedissequa trasposizione nel codice penale all’art. 452 quaterdecies nell’ambito dei reati ambientali. Dal 6.4.2018 tutti i riferimenti all’art. 260 citato saranno intesi a tale articolo; si pensi…continua lettura articolo – art. 452 quaterdecies c.p.

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Termine per bonifiche: 30 giorni sono pochi…

Bonifica e termini: 30 giorni sono pochi
TAR 174/2018 – CZ – Calabria
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Margherita Pepe


La P.A. non può imporre termine di soli 30 giorni per l’esecuzione di una bonifica laddove il termine di legge è di 6 mesi e deve inoltre considerare la difficoltà della bonifica ed i tempi congrui per l’esecuzione. La P.A. inoltre non può imporre oneri ed obblighi a colui che non è il responsabile dell’inquinamento.

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La società S. richiedeva l’annullamento di un provvedimento del Direttore Generale per la Qualità della Vita dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale le si richiedeva di presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, un progetto di bonifica di una discarica di proprietà della società basato sulla rimozione della stessa.
Tra i vari motivi di annullamento, la ricorrente….continua lettura articolo TAR 174/2018 
 

adminTermine per bonifiche: 30 giorni sono pochi…
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Committente e appaltatore: chi è il produttore rifiuti?

Committente e appaltatore – dei lavori e produttore dei rifiuti
Cassazione penale n. 223/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte di Cassazione precisa:
“…in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l’appaltatore che – per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività – riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò …..continua lettura articolo Cass. pen. 223.2018

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Contributi per oneri di vigilanza – decreto 12.12.2017

Contributi per anno 2016 – riparto tra i soggetti tenuti
DECRETO 12 dicembre 2017 – Riparto del contributo dovuto per l’anno 2016, previsto dall’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.2.2018 il decreto di riparto dei contributi ai sensi dell’art. 206 dlgs. 152/2006 e dell’allegato che indica i soggetti tenuti a contribuire. L’onere è dovuto per fare fronte alle funzioni di vigilanza e controllo delle P.A. per la gestione dei rifiuti.

«All’onere derivante dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi…”
Sono esonerati ” dal pagamento quei soggetti che per l’esiguita’ dell’attivita’ svolta non hanno richiesto l’espletamento di funzioni di vigilanza e controllo da parte dell’Amministrazione;..”
*Decreto 12.12.2017 contributi anno 2016 
Allegato al Decreto 12.12.2017
 
adminContributi per oneri di vigilanza – decreto 12.12.2017
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Sistri – sanzioni al 1.1.2019 – Legge stabilità

Sistri – sanzioni al 1.1.2019
Legge Stabilità – modifiche
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


La Legge Stabilità (approvata al 23.12.2017 ma non ancora pubblicata) rinvia al gennaio 2019 l’applicazione delle sanzioni.
La norma rinvia le pesanti sanzioni operative previste dal Sistema per la tracciabilità dei rifiuti – Sistri. Fino al 31 dicembre 2018 continueranno ad applicarsi – e saranno sanzionabili — i soli adempimenti e gli obblighi “cartacei” di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010. Con riferimento alle violazioni delle disposizioni previste dal Sistri, continueranno ad essere sanzionabili esclusivamente quelle per mancata iscrizione o per mancato versamento del contributo annuale (confermata al riguardo la riduzione del 50 %). Slitta, pertanto, al 1° gennaio 2019, l’applicazione del pesante quadro sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi operativi di tracciamento informatico dei rifiuti. Confermati anche i 10 milioni di euro da corrispondere alla Selex, il concessionario in liquidazione che continuerà a gestire il Sistri in attesa che si risolvano le vicende giudiziarie legate all’assegnazione del bando Consip, le spettanze per il servizio che continuerà a corrispondere nel corso del 2018.
Così si esprime il testo della Legge Stabilità
..b) all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.

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Sistri – recupero dei contributi – novità

Sistri – semplificazione e recupero dei contributi
Legge Stabilità – modifiche
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Approvata Legge Stabilità con atto del Senato 2960B  il 23 dicembre 2017 e non ancora pubblicato. Novità per il Sistri con  l’articolo 194 bis Dlgs. 152/2006
La legge introduce nuovo articolo nel Codice dell’Ambiente, il 194-bis, intitolato
“Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI”.
Con le nuove disposizioni viene introdotta la possibilità, non solo per le imprese coinvolte dal Sistri, di adempiere alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario in modalità digitale, in formato che dovrà essere predisposto dal Ministero dell’Ambiente. Inoltre, si introduce la possibilità di trasmettere tramite PEC la quarta copia del formulario.
Rispetto al contributo di iscrizione Sistri vengono chiariti i termini di prescrizione (quelli di cui all’articolo 2946 del codice civile e quindi nell’ordine di dieci anni) e le modalità con cui il Ministero dell’Ambiente potrà rivalersi dei contributi dovuti e non versati in questi anni. Tali modalità saranno dettagliate in un decreto ministeriale di prossima pubblicazione e dovranno tenere conto di specifici criteri che vanno ad agevolare le imprese: dall’invio del sollecito di pagamento preventivo rispetto alla riscossione coattiva, all’introduzione dell’istituto del ravvedimento operoso che comporterà una riduzione delle sanzioni previste per mancato o ritardato pagamento del contributo.
Di seguito l’articolo..
«Art. 194-bis. –(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI).
– 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del Formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.

  1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
  2. E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
  3. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
  4. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
  5. a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
  6. b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
  7. c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al paga- mento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravve- dimento operoso, acquiescenza o accerta- mento concordato in contraddittorio;
  8. d) definizione di strumenti di conci- liazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede proces- suale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
  9. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi».

 

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Bonifica e fallimento: recupero spese

Bonifica: Oneri di bonifica e fallimento.
Il Comune recupera le spese di bonifica e di sequestro.
 Cass. civ. Sez. I, Ord., 5-12-2017, n. 29113
 Segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Comune che sostiene le spese di bonifica di un sito di società poi fallita e sostiene anche le spese giudiziarie per atti conservativi quali, ad esempio, il sequestro ha diritto di vedersi riconosciuto il diritto ad insinuarsi nel passivo fallimentare anche con privilegio rispetto agli altri creditori. Il fatto che le spese di bonifica e la bonifica stessa non sia conclusa all’atto del fallimento non pregiudica le ragioni del Comune.
Il Tribunale non ammetteva al passivo del fallimento di una società, il Comune che aveva sostenuto e doveva sostenere le spese per la bonifica di un terreno inquinato; il Tribunale non riconosceva il credito per ulteriori spese vantato dal Comune, (ritenendo mancante l’attualità del credito poiché i lavori non erano ancora stati eseguiti dall’ente) ed aveva altresì disconosciuto i privilegi invocati (artt. 2755 e 2770 c.c., riferiti alle spese sostenute per atti conservativi quali ad esempio il sequestro).
Il Comune si opponeva allo stato passivo del fallimento.
La Corte di Cassazione Civile si trova dunque a precisare sul caso relativo all’ammissione allo stato passivo del maggior credito, in capo ad un Comune, per le spese di messa in sicurezza e bonifica di un terreno inquinato a seguito dell’incendio sviluppatosi nell’impianto per il recupero dei rifiuti gestito dalla società fallita.
L ’esame della Corte si concentra sulla vigenza e legittimità della previsione del DM n. 471/1999 (provvedimento attuativo del decreto Ronchi) che disciplina l’ammissione al passivo fallimentare del credito del comune per le spese di bonifica, consentendo al creditore di presentare la domanda di insinuazione sulla base di una stima amministrativa (art. 18, c. 5).
La Corte ha affermato che:

  • il DM n. 471/1999 è tutt’ora vigente, in quanto non espressamente abrogato e in quanto il Codice Ambiente (art. 264) fa salvi i provvedimenti attuativi del decreto Ronchi non sostituti dai corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dal Codice;
  • la previsione in esame (art. 18, c. 5) – incidente sulla disciplina della legge fallimentare -, non è illegittima, poiché frutto di un corretto esercizio della delega contenuta nel decreto Ronchi. Tale delega, nel contemplare l’adozione dei “criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati” non ha specificato che debba trattarsi solo di criteri tecnici. Una diversa interpretazione metterebbe a rischio la possibilità di recupero delle somme nel caso del fallimento del debitore, considerati i tempi non brevi dell’esecuzione delle opere da parte dell’Ente pubblico, che ben potrebbero superare la data di chiusura della procedura fallimentare, con conseguente compromissione del diritto alla tutela giurisdizionale dell’ente e del principio del buon andamento dell’amministrazione.

La Corte ha altresì ritenuto sussistente il privilegio di cui agli articoli 2755 e 2770 cod. civ. per le spese del sequestro conservativo eseguito dal Comune: la ratio delle spese per atti conservativi, come il sequestro, risiede nell’avvenuta conservazione dei beni, impedendone l’alienazione a terzi, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, che si realizza nel fallimento come nell’esecuzione individuale mediante la liquidazione dei beni stessi.

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Inceneritori: modifiche dalla Legge Comunitaria 167/2017

Inceneritori: Scarichi Gassosi – Carbonio totale, Monossido, controllo autorità, condizioni anomale ecc…
Restyling della normativa ad opera della Legge Comunitaria 167/2017
Modifiche agli arti. 237 ter, sexies, nonies, terdecies e octiesdecies Dlgs. 152/2006 – vigenti dal 12.12.2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Restyling della normativa sugli “inceneritori” (artt. 237 bis ss. Dlgs. 152/2006) ad opera della legge Comunitaria n. 167/2017 con vigenza dal 12.12.2017. Numerosi gli articoli modificati, integrati.

  • Scarichi Gassosi.

All’articolo 237-ter; comma 1, lettera b) e c) (definizioni) vengono inseriti i riferimenti agli “scarichi gassosi, così
“…b) ‘impianto di incenerimento’: qualsiasi unita’ e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento….
continua lettura articoli modificati dalla Legge Comunitaria 167/2017 (art. 237 bis ss. Dlgs. 152/2006) 
 

adminInceneritori: modifiche dalla Legge Comunitaria 167/2017
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Circolare Min. Ambiente: terre e rocce da scavo

Matrici da riporto – chiarimenti del Ministero
Circolare pubblicata sul sito del Ministero Ambiente – 10.11.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Laddove non arriva la Legge arriva il Ministero che chiarisce ed interpreta…. con valore di Legge.
Vai alla lettura del testterre e rocce circolare
 

adminCircolare Min. Ambiente: terre e rocce da scavo
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Lavaggio Cassonetti – risponde il Ministero Ambiente

Lavaggio Cassonetti stradali – società pubblica
Risponde il Ministero Ambiente
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Ministero risponde al quesito di società addetta al lavaggio di cassonetti dislocati sul territorio lungo le strade pubbliche.
Chiede la società come inquadrare le acque di lavaggio residue e se possibile “stoccarle” in azienda.
Il ministero qualifica le acque come “rifiuti da manutenzione” ex art. 230 Dlgs. 152/2006 , soggette al deposito temporaneo nel rispetto dei requisiti.
Risposta quesito MIn. Ambiente – lavaggio cassonetti 

adminLavaggio Cassonetti – risponde il Ministero Ambiente
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Trasporto di rifiuti occasionale

Trasporto di rifiuti senza autorizzazione anche se occasionale: è reato
 Cass. pen. 27-09-2017, n. 44438
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Tribunale di Treviso, dichiarava la penale responsabilità in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), per il trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da ammortizzatori, catalizzatori esausti, componenti metalliche intrise di olio e serbatoi di carburante rivenienti dallo svolgimento della attività di demolizione di autoveicoli connessa alla sua veste di titolare della Carrozzeria, in assenza di qualsivoglia autorizzazione; detti rifiuti, per una quantità pari a circa 10 mc, erano stati, infatti, trasportati, su di un autocarro presso la impresa per lo smaltimento rottami ferrosi
Il Tribunale di Treviso, nell’affermare la penale …continua lettura articolo – trasporto

adminTrasporto di rifiuti occasionale
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Terre e rocce da scavo: abrogato il DM 161/2012

Terre e rocce da scavo: abrogato il DM 161/2012
Pubblicato il DPR 120/2017 – Gazz. uff. 7.8.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2017 il Regolamento per la disciplina delle terre e rocce da scavo (che assume la forma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 anziché di decreto Ministeriale).
La vigenza del DPR 120/2017 è fissata al 22.8.2017.
L’art. 31 del DPR 120/2017 abroga il DM 161/2012 ma anche

  1. l’art. 184 – bis comma 2bis (sottoprodotto) del TUA: viene espunto proprio l’ultimo comma (2bis) che richiamava espressamente il DM 161/2012 e così recitava:  “2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente …. 10 agosto 2012, n. 161, .., si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita’ o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del presente decreto.
  2. l’articolo 41 comma 2 del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 che aveva proprio inserito il comma 2bis all’art. 184bis sopra riferito.
  3. l’art. 41 bis del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 che recitava: Art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). 1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attivita’ e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che e’ certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o piu’ siti o cicli produttivi determinati;((33)) b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;((33)) c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute ne’ variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e’ necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.((33)) 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantita’ destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale e’ destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attivita’ di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformita’ alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo e’ comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.((33)) 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita’ di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali e’ accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attivita’ e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto. 6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’ abrogato. 7. L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Vai alla lettura del DPR 120/2017
adminTerre e rocce da scavo: abrogato il DM 161/2012
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Sottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto

Sottoprodotto e DM n. 264/2016: la vendita non esclude la natura di rifiuto
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in collaborazione con la Rivista Recoverweb 


Il presente articolo è stato pubblicato sulla Rivista Recoverweb Magazine 39 Giugno 2017 a pagina 74,75 alla quale si rimanda per la completa lettura.
La storia del sottoprodotto trova origine nella giurisprudenza europea e nell’art. 5 direttiva 2008/98/CE che ha trovato espressione, nel nostro ordinamento, nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (in vigore dal 25.12.2010).
L’art. 184bis Dlgs. 152/2006, voluto dal nostro legislatore con la riforma del 2010, accoglie quanto indicato dalla Giurisprudenza europea che però ha sempre affermato l’impossibilità di normare il “sottoprodotto” proprio per la necessità di valutare caso per caso.
Ad oggi l’Italia non solo ha normato il sottoprodotto nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 ma ha emanato il Regolamento del Min. Ambiente n. 264/2016 (vigente dal 2.3.2017) finalizzato a chiarire, regolamentare, i criteri per la individuazione del “sottoprodotto”; attesa, si ritiene, la confusione creatasi in materia e soprattutto la spaccatura evidente tra il modo reale ed il mondo del diritto.
Il Decreto Min. Amb. n. 264/2016… continua lettura sulla rivista Recover Magazine pag. 74,75 

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Sottoprodotto – nota Unioncamere

Sottoprodotto: Nota UnionCamere          
segnalazione a cura di Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Unioncamere ha diramato alle Associazioni imprenditoriali una nota (allegata) nella quale si informa che a partire dalla data odierna (13 giugno 2017) è operativa l’applicazione realizzata da Ecocerved Scarl, società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, per l’iscrizione da parte delle imprese all’elenco sottoprodotti sul sito -ww.elencosottoprodotti.it, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 264/2016.
Tale applicazione consentirà l’iscrizione delle imprese agli elenchi direttamente per via telematica. Gli elenchi, accessibili unitariamente dal sito, sono organizzati per Camera di commercio, così come richiesto dal decreto n. 264. Viene, inoltre, specificata la procedura da seguire, le indicazioni da fornire e i documenti da allegare.
La consultazione degli elenchi, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto n.264/2016, sarà possibile dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore – utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/riutilizzo. Gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza: info@elencosottoprodotti.it oppure assistenza@elencosottoprodotti.it.
Per quanto riguarda l’elenco dei produttori ed utilizzatori istituito presso le Camere di commercio si ricorda come lo stesso non introduca un requisito abilitante ma rappresenti piuttosto un’occasione per gli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare. Una piattaforma, quindi, conoscitiva e di scambio non obbligatoria né abilitante con la sola finalità di mera facilitazione degli scambi.
La qualifica di un materiale come sottoprodotto, prescinde, pertanto, dall’iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco né l’iscrizione è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto. Il decreto n.264 indica, infatti, solo alcune modalità con cui provare la sussistenza dei requisiti ma non ha la pretesa di essere esaustivo o di indicare strade obbligatorie.
La possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dall’esistenza della documentazione probatoria prevista nel decreto né tantomeno dall’iscrizione nell’elenco istituito presso le Camere di commercio.
Leggi nota UnionCamere 

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Sottoprodotto: Circolare Min. Ambiente 30.5.2017

Sottoprodotto: Circolare del Min. Ambiente del 30.5.2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il Min. Ambiente invia ai Carabinieri e all’ISPRA una circolare articolata relativa ai sottoprodotti indicando addirittura l’”onere probatorio” sotteso.
In considerazione dei molteplici quesiti pervenuti su diversi profili interpretativi e operativi, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una nuova circolare esplicativa (dopo quella del 3 marzo u.s. sul nuovo registro istituito presso le Camere di Commercio) che fornisce ulteriori chiarimenti sul DM 13 ottobre 2016, n. 264 (Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38) recante «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti».
Con la nuova circolare del 30 maggio 2017 (Allegato I), il.continua lettura articolo  
Leggi circolare sottoprodotti
 

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Terre e rocce da scavo: abrogazioni

Terre e rocce da scavo: Schema DPR del 19.5.2017
abrogazioni
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Consiglio dei Ministri ha licenziato in via definitiva il nuovo Regolamento su Terre e rocce da scavo
Il regolamento abroga il Regolamento 161/2012 e provvede ad abrogare anche il comma 2 bis dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 relativo ai “sottoprodotti”; nonché l’art. 266 comma 7 relativo ai piccoli cantieri.
Si invia alla lettura del testo: Schema DPR terre e rocce 19.5.2017
Di seguito gli articoli modificati del Dlgs. 152/2006:
Articolo 184-bis (Sottoprodotto) ... continua lettura schema terre e rocce  

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Tariffa Rifiuti e servizio reso

Tariffa Rifiuti: costo del servizio
Decerto Ministero Ambiente 21.4.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 Pubblicato in Gazzetta il decreto relativo ai
Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Vai alla lettura Decreto Min 21.4.2017

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Discariche: nomina Commissario

Discariche: nomina Commissario straordinario
Decreto consiglio Ministri del 24.3.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto di  “Nomina del Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche” …...leggi decreto discariche nomina Commissario

E’ stato nominato il Generale Vadalà dell’Arma dei Carabinieri per porre rimedio alle procedure infrazione comunitaria e all’inadempimento Italiano all’adeguamento alla normativa sulle discariche. Il testo del provvedimento di nomina è interessante perché ci ricorda che paghiamo una penalità semestrale di circa € 42.800.000,00 e ricorda tutte le procedure di infrazione e diffide intervenute in materia di Discariche.

recita il provvedimento: “Vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all’art. 260, paragrafo l, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e’ stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalita’ semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

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Linee Guida ISPRA non sono vincolanti

Circolare ministeriale prot. 5672/2017 – Linee Guida ISPRA non sono vincolanti
Linee Guida sul trattamento necessario smaltimento rifiuti in discarica del dicembre 2016
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Oggetto di attenzione da parte del Ministero , che si esprime con Circolare,  sono le  linee guida ISPRA recanti “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

“In attuazione dell’articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l’ISPRA in data 7 dicembre 2016 ha pubblicato il documento n. 145/2016 recante «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221»”.
Tale documento ha creato non pochi problemi interpretativi ed applicativi non essendo propriamente in linea con il decreto del 2010. La Circolare è significativa perché pone in evidenza un problema ormai diffuso ovvero quello di considerare documenti tecnici, privi di alcuna valenza normativa, quali provvedimenti, atti normativi in grado di incidere sulle fonti legislative o regolamentari.
Di fatto il documento ISPRA svolge influenza sugli operatori (proprio per il contenuto tecnico) più dell’atto normativo che tuttavia non può essere derogato da un documento tecnico. Vero è che  la confusione e la prassi applicativa depongono in altro senso. Ben venga dunque la circolare del Ministero che ricorda l’ovvio ormai dimenticato e riposiziona le fonti del diritto.
Vai alla lettura della Circolare del MIn. Amb. pro. 5672/2017 
Leggi anche articolo su questo sito: ispra- quando è escluso il trattamento per i rifiuti ..
adminLinee Guida ISPRA non sono vincolanti
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