Illeciti ambientali dei dipendenti: responsabilità

Responsabilità del titolare impresa per fatti dei dipendenti per reati ambientali
Cass. Pen., n. 49591/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’individuazione del responsabile nel caso di illeciti ambientali non è sempre agevole.
La sentenza della Cassazione penale n. 49591/2015 affronta il caso relativo alla contestazione dell’art. 256 Dlgs. 152/2006 in capo al titolare d’impresa per la gestione senza autorizzazione di attività di cava, recupero dei materiali di cava e successivo riempimento della stessa.
All’atto dell’accertamento della Polizia giudiziaria venivano trovati sul luogo proprio i dipendenti della società che avevano materialmente commesso il fatto. Tuttavia veniva imputato il legale rappresentante della società.
La Corte ribadiva infatti il principio già espresso con la sentenza n. 27853/2015 (su questo sito) che continua lettura articolo Cass. n. 49591.2015

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Risarcimento danno ambientale: nuovo art. 306bis Dlgs. 152/2006

Rifiuti – risarcimento danno ambientale art. 306 bis Dlgs. 152/2006
Collegato ambientale (L. 221/2015) vigente al 2.2.2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 31 della L. 221/2015 ha inserito l’art. 306bis Dlgs. 152/2006 relativo alla (Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale).
Il legislatore si concentra sulla proposta transattiva tra il Ministero dell’ambiente ed il soggetto “obbligato” alle procedure di bonifica di sito di interesse nazionale. E’ una transazione a dire il vero un po’ particolare in quanto ancorata a una serie di requisiti obbligatori la cui valutazione da parte del Ministero può portare anche al rigetto della proposta. Nel caso il Ministero accetti la proposta si apre addirittura una Conferenza di Servizi che dovrebbe concludersi in 180 giorni. La conferenza dei servizi può anche modificare l’atto transattivo che viene poi sottoposto al soggetto . Se poi il soggetto  continua lettura articolo L. 221.2015

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Ordinanze contingibili ed urgenti: modifiche all'art. 191 Dlgs. 152/2006

Ordinanze contingibili ed urgenti: modifiche all’art. 191 Dlgs. 152/2006
Collegato ambientale (L. 221/2015) vigente dal 2.2.2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 44 della L. 221/2015 ha modificato l’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 – Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi – introducendo due importanti novità:

  • le ordinanze contingibili e urgenti non possono derogare alle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea;
  • è stata individuata in modo puntuale (60 giorni, in precedenza la norma faceva riferimento ad un congruo termine) la durata dell’inerzia della giunta regionale, nel predisporre le misure urgenti ….continua lettura articolo  L. 221.2015
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Prodotti da fumo, mozziconi, fazzoletti di carta… – Modifiche al Dlgs. 152/2006

Prodotti da fumo, mozziconi, fazzoletti di carta, gomme da masticare, scontrini – Modifiche al Dlgs. 152/2006
Oneri del Comune. Rifiuti di piccolissime dimensioni – artt. 232bis, 232ter, 255 1bis Dlgs. 152/2006.
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 40 della legge sulla “Green Economy” (L. 221/2015) pubblicata in Gazzetta ufficiale del 18.1.2016 vigente dal 2.2.2016 strappa un sorriso.
Dopo l’art. 232 del Dlgs. 152/2006 – dedicato ai “rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico e nell’ambito del titolo dedicato alla “gestione di particolari categorie di rifiuti” – il legislatore inserisce due nuovi articoli:
1) l’art. 232bis dedicato ai rifiuti di prodotti da fumo che prevede che “i Comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi…. continua lettura articolo..
 
 

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Discarica: ammessi rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg

Discarica: ammessi Rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg.
Dlgs. 221/2016: abrogata lettera p) dell’art. 6 comma 1 del Dlgs. 36/2003 (Discariche)
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge sulla “Green Economy” (L. 221/2016) pubblicata in Gazzetta ufficiale del 18.1.2016 vigente dal 2.2.2016 all’art. 45 ha abrogato la lettera p) dell’art. 6 comma 1 del Dlgs. 36/2003 (Discariche) che così recitava:
L’art. 6 comma 1 lett. p) non ammetteva in discarica: p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 29 febbraio 2016 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita’ autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
Dal 2.2.2016 dunque sono ammessi (rimangono ammessi) in discarica i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg.

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Rimozione rifiuti e responsabilità P.A.

Rimozione rifiuti e responsabilità della P.A.
Consiglio di Stato n. 4505/2015 – Condanna il Comune al risarcimento del danno
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Di particolare interesse la sentenza del Consiglio di Stato n. 4504/2015.
Il Comune di Milano (proprietario del sito) ordina ad una società, detentrice del sito ai soli fini della bonifica dello stesso, non solo di rimuovere rifiuti ma anche di fare fronte all’occupazione abusiva di un gruppo di 750 nomadi. Nomadi che avevano reiteratamente occupato il terreno e con materiali di risulta erigevano baracche, casupole, ricoveri di fortuna privi di servizi igienici.
Il Comune imputava alla Società …….continua lettura  192 Cds 4504

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Rifiuti ed esclusione della punibilità

Gestione abusiva rifiuti ex art. 256 Dlgs. 152/2006 ed esclusione della punibilità
Applicazione dell’art. 131 bis c.p: Cassazione penale 41850/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione affronta varie questioni di interesse.
La Corte, in relazione al caso esaminato, ribadisce posizioni già assunte in merito alla
1) cessione gratuita di rifiuti,
2) alla occasionalità della cessione e
3) alla applicazione del Regolamento UE del 2011 che trova applicazione solo per le condotte successive alla entrata in vigore dello stesso.
La novità della Cassazione però interviene nella applicazione del nuovo istituto della “esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131 bis[1] c.p.. ..continua lettura clicca articolo  131 bis c.p.c. e Cass. 41580


 
[1] art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (3).
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

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Nuovi Reati Ambientali: Relazioni del Convegno

Convegno, Padova, 29.10.2015

 Nuovi reati ambientali

 Comunicazioni agli iscritti


Studio Legale Ambiente ringrazia tutti gli iscritti per la partecipazione e per l’interesse dimostrato.

Si allegano le slides  che possono essere consultate solo dagli iscritti e partecipanti al convegno tramite Pword comunicata.

1) intervento avv. Cinzia Silvestri  “Nuovi reati ambientali” 

2) intervento Ing. Mirco Zambon Arpav “Le nuove procedure ex art. 318bis Dlgs. 152/2006″

3) intervento avv. Cinzia Silvestri “Reati ambientali e Dlgs. n.231/2001″

4) intervento Prof. Alessandro Segale Reati ambientali e rapporto con la ISO 14001/2015 

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Bonifica dei Siti ed omessa Bonifica: Legge n. 68/2015

Bonifica dei siti ed omessa bonifica: L. n. 68/2015
Rapporto tra l’art. 452 terdecies c.p. e l’art. 257 Dlgs. 152/2006
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge n. 68/2015 ha introdotto nel codice penale il reato di omessa bonifica ex art. 452terdecies c.p..
Il reato introduce un’ autonoma figura che non presuppone l’accertamento della condotta che ha causato l’evento di inquinamento ma colpisce
Chiunque essendovi

  1. obbligato per legge
  2. per ordine del Giudice (sentenza passata in giudicato) ovvero
  3. di un’autorità pubblica (provvedimento esecutivo)

NON provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi
è punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 20mila a 80mila.
Iscriviti al Convegno sui Nuovi reati ambientali, Padova , 29.10.2015
Continua lettura articolo Bonifica dei siti e omessa bonifica 

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Classificazione Rifiuti: chiarimenti

Classificazione rifiuti: Chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


Il Ministero dell’Ambiente ha diramato due note, la seconda (Prot. n. 11845 del 28/09/2015) a correzione ed integrale sostituzione della prima (Prot. n. 0011719 del 25/09/2015), allo scopo di offrire chiarimenti interpretativi agli operatori sulla classificazione dei rifiuti.
Si precisa che:

  • dallo scorso giugno 2015 il regolamento (UE) N. 1357/2014 e la decisione 2014/955/UE trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e , di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell’Unione europea;
  • per quanto concerne l’Allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato “Introduzione”, in quanto costituiscono recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l’articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/CE, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle disposizioni in questione;
  • dal 1 °giugno 2015 l’Allegato I deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento;
  • l’applicazione delle nuove disposizioni dell’Unione europea determina la necessità di provvedere alla riclassificazione dci rifiuti con cosiddetto “codice a specchio”, per i quali la modifica delle caratteristiche di pericolo dell’Allegato III della direttiva 2008/98/CE, potrebbe causare la modifica della classificazione dci rifiuto da pericoloso a non pericoloso o viceversa;
  • eventuali disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione, non implicando alcuna modifica reale degli stessi codici, come del resto risulta dal testo originario della decisione in lingua inglese;
  • nella decisione, all’allegato “Elenco di rifiuti di mi all’articolo 7 della direttiva 2008/98/ CE”, nel capitolo “Valutazione e classificazione”, paragrafo 1 “Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti”, la frase “quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia” è da intendersi più propriamente nella maniera seguente “quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione”.

(Prot. n. 11845 del 28/09/2015)Allegato

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Rifiuti e insufficiente controllo degli Enti

Rifiuti: abbandono e insufficiente controllo del territorio ad opera degli enti preposti.
TAR Napoli n. 4066/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza si distingue per un inciso di particolare importanza e novità laddove riconosce l’”insufficiente controllo del territorio ad opera degli enti preposti”.
Il TAR esclude la responsabilità del proprietario del sito in quanto ha provato in sede di giudizio la sua diligenza di custodia del bene ed invero a fronte della diligenza del proprietario riconosce l’omesso controllo dell’Ente. Omesso controllo che non viene sanzionato ma che costituisce eco di quella giurisprudenza che comincia a riconoscere in capo alla Pubblica amministrazione un obbligo istituzionale di intervento.
In particolare….. continua lettura articolo TAR 4066.2015

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ANAS deve rimuovere i rifiuti abbandonati sulla strada?

ANAS: obbligo di rimuovere i rifiuti
Ordinanze TAR Napoli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e l’ordine di rimuovere i rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006 si registrano alcune sentenze che attribuiscono responsabilità all’Ente gestore – ad esempio delle Strade (ANAS) –  altre sentenze  che invece ne escludono la responsabilità ribadendo la necessità della prova della colpa o dolo anche in capo alla amministrazione.
Ribadiscono la responsabilità  dell’ANAS ….. continua lettura articolo ANAS rimozione rifiuti

adminANAS deve rimuovere i rifiuti abbandonati sulla strada?
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Discariche: nuovi criteri ammissibilità

Nuovi criteri ammissibilità in Discarica
Decreto Ministero Ambiente 2015
segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2015 il Decreto del Ministero Ambiente che ha modificato il Decreto del 27.9.2010 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
E’ stato sostituito completamente l’allegato 3 del decreto.
 
Tale decreto è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio 2003/33/CE.
Le modifiche, richieste dalla Commissione europea, contenute nel decreto, riguardano:

  • il codice dei rifiuti 101208 (piastrelle ceramiche cotte) che non potrà più essere smaltito in discarica senza la preventiva caratterizzazione;
  • l’introduzione della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi;
  • l’introduzione dei criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.

Oltre alle modifiche volte a sanare i rilievi della Commissione europea, il decreto contiene anche misure volte a:

  • eliminare la deroga al parametro TOC (determinazione del Carbonio Organico Totale) per i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;
  • migliorare l’applicazione del limite di concentrazione per il parametro DOC (determinazione del Carbonio Organico Disciolto) per l’accettabilità dei rifiuti in discariche per non pericolosi;
  • chiarire l’applicabilità del parametro TDS (determinazione dei solidi disciolti totali) in alternativa ai parametri solfati e cloruri.

*Si rimanda alla lettura del Decreto MinAmbiente 24.6.2015.
 
 
 

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Decaduto il DL n. 92/2015 sui rifiuti e AIA

Decaduto il DL n. 92 del 4.7.2015; misure urgenti su rifiuti e AIA
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Non è stato convertito in Legge il DL92 del  4.7.2015 relativo ai rifiuti e all’AIA…..
(Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche’ per l’esercizio dell’attivita’ d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale)
.Gli effetti sorti in costanza del DL mantengono vigenza.
Si allega DL decaduto
Leggi articolo pubblicato

adminDecaduto il DL n. 92/2015 sui rifiuti e AIA
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Decreto Legge n. 92/2015: il nuovo "produttore" dei rifiuti

Cambiano le definizioni di “produttore iniziale di rifiuti” e di “deposito temporaneo”
Decreto Legge n. 92/2015: il nuovo “produttore” (Decreto Fincantieri)* (DL cono convertito in Legge)
cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale del 4.7.2015 il Decreto Legge n. 92/2015. 
Il decreto interviene sul “Codice ambientale” e modifica, con decorrenza 4 luglio 2015, anche le nozioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo”.
Il “produttore di rifiuti” (articolo 183, comma 1, lettera f, Dlgs 152/2006) è ora anche…continua lettura articolo e schema

adminDecreto Legge n. 92/2015: il nuovo "produttore" dei rifiuti
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Modello semplificato AUA

DPCM 8 maggio 2015: adozione modello semplificato AUA
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 30 giugno 2015 il Modello semplificato della Autorizzazione Unica Ambientale
Leggi Modello

adminModello semplificato AUA
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Nuova classificazione rifiuti e SISTRI

Nuovo Elenco europeo rifiuti: Sistri e nota Confindustria
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


L’applicazione della nuova classificazione dei rifiuti ha provocato la pubblicazione di manuali, linee guida, note, approfondimenti in ogni settore.
Il sito www.sistri.it ha pubblicato documento (versione del 11.6.2015) per la nuova classificazione dei rifiuti in tema Sistri indicando le procedure da seguire per l’adattamento.
Di interesse anche la nota di aggiornamento pubblicata da Confindustria il 28 maggio 2015
leggi nota Confindustria
Vai al sito www.sistri.it

adminNuova classificazione rifiuti e SISTRI
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Nuovi C.E.R. operativi dal 1 giugno 2015

NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha modificato l’allegato D[1] del Dlgs. 152/2006 con vigenza dal febbraio 2015; tale allegato ad oggi non è più vigente.
Successivamente all’intervento legislativo nazionale, il 18 Dicembre 2014, con applicazione diretta, sono state pubblicate
1) Decisione 955/2014 che modifica l’elenco europeo dei rifiuti, introduce tre nuovi codici cer (fanghi rossi, mercurio metallico, mercurio stabilizzato) e riscrive l’introduzione all’Elenco dei rifiuti, andando così a sostituire interamente l’Allegato D di cui alla Parte IV sui rifiuti del Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/06);
2) Regolamento 1357/2014 UE che contiene le nuove indicazioni europee per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15. …..
…..continua lettura articolo”CER nuovi” ..
 

[1] ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
Classificazione dei rifiuti:
  1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice   CER,   applicando   le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
  2. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso e’ pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprieta’ di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
  1. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso e’ non pericoloso senza ulteriore specificazione.
  2. Se un rifiuto e’ classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e’ pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta’
di pericolo che esso possiede. Le indagini da   svolgere   per determinare le proprieta’ di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
  1. a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
   la scheda informativa del produttore;
     la conoscenza del processo chimico;
     il campionamento e l’analisi del rifiuto;
  1. b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
     la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
     le fonti informative europee ed internazionali;
     la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
  1. c) stabilire se le concentrazioni dei   composti   contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate   all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se   il rifiuto ha determinate proprieta’ di pericolo.
  2. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio’ noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
  3. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non
sono determinate con le modalita’ stabilite nei commi precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso.
  1. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione))

 

adminNuovi C.E.R. operativi dal 1 giugno 2015
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A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente 17.6.2015

AIA: Nuovi chiarimenti del Ministero Ambiente
Circolare del Ministero Ambiente del 17.6.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Il Ministero Ambiente raccoglie nella circolare del 17 giugno 2015 le perplessità ed i quesiti manifestati da più parti sull”applicazione del Dlgs. 46/2014 che ha riformato l’AIA.
La Circolare si aggiunge a quella del 27.10.2014 (leggi articolo su questo sito)
Molti gli argomenti “chiariti” dalla Circolare: scorie e ceneri, depuratori acque reflue…
Leggi Circolare Ministero Ambiente 

adminA.I.A.: Circolare Ministero Ambiente 17.6.2015
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Nuovi reati Ambientali: DDL Ecoreati

Schema nuovi reati inseriti nel codice penale
Nuovi Reati Ambientali: DDL Ecoreati
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
È’ stato approvato (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il disegno di legge n. 1345-B, detto anche Ddl sugli Ecoreati.
In particolare, i punti di interesse del DDL riguardano:

  1. a) la previsione del nuovo titolo VI-bis all’interno del codice penale , il quale:

– introduce nuove fattispecie di delitti contro l’ambiente (inquinamento ambientale, disastro ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento del controllo),
– introduce circostanze aggravanti (es. aggravante ambientale) e attenuanti (es…… continua lettura articolo e schema  DDL Ambiente schema penale

adminNuovi reati Ambientali: DDL Ecoreati
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Nuovi reati ambientali: Novità per la "231"

Modificato l’art. 25 undecies Dlgs. 231/2001
Nuovi reati ambientali: novità per il “modello 231”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il 19 maggio 2015 il Senato ha definitivamente approvato il DDL relativo alla introduzione di nuovi reati ambientali.
Il legislatore infatti ha inserito nel codice penale gli articoli 452bis c.p. e ss. prevedendo per tali reati anche la pena della RECLUSIONE.
Il legislatore ha peraltro modificato anche il Dlgs. 152/2006 con riferimento particolare agli articoli 260,257 e 242…. continua lettura 231 Nuovi reati ambientali
**Assistenza Redazione Modello 231

adminNuovi reati ambientali: Novità per la "231"
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Sistri: omesso pagamento contributo – sanzioni

Sistri: omesso pagamento contributo e sanzioni
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
Sono entrate in vigore le sanzioni nei confronti di coloro che non hanno pagato il contributo Sistri al 30.4.2015.
In realtà in caso di contestazione si apre una utile indagine difensiva.
Leggi breve nota riepilogativa  Sistri contributo

adminSistri: omesso pagamento contributo – sanzioni
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Classificazione rifiuti: novità

Classificazione dei rifiuti: modifiche all’allegato D Parte IV Dlgs. 152/2006
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


 
Il 18 febbraio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legge 91/2014 (convertito con L. 116/2014) che ha modificato le premesse all’allegato D della parte IV del D.lgs. 152/06 in materia di classificazione di rifiuti prodotti dall’impresa.
L’imprenditore, produttore dei rifiuti, è responsabile della corretta attribuzione del codice CER del rifiuto che esce dalla propria attività.
Nell’allegato D, con l’ultima modifica, vengono indicate precise istruzioni per procedere alla classificazione dei rifiuti ed, in particolare, si legge che quando un rifiuto è pericoloso in assoluto (codici contrassegnati con l’asterisco come ad es. il 13.01.09*) non serve alcuna ulteriore indagine.
Se un rifiuto è un non pericoloso assoluto (cioè è riportato nell’elenco dei CER senza asterisco (*) e non ha alcun codice specchio come ad esempio il 12.01.13) non occorre altra specificazione. … continua lettura articolo classificazione rifiuti

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