Nuovi C.E.R. operativi dal 1 giugno 2015

NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha modificato l’allegato D[1] del Dlgs. 152/2006 con vigenza dal febbraio 2015; tale allegato ad oggi non è più vigente.
Successivamente all’intervento legislativo nazionale, il 18 Dicembre 2014, con applicazione diretta, sono state pubblicate
1) Decisione 955/2014 che modifica l’elenco europeo dei rifiuti, introduce tre nuovi codici cer (fanghi rossi, mercurio metallico, mercurio stabilizzato) e riscrive l’introduzione all’Elenco dei rifiuti, andando così a sostituire interamente l’Allegato D di cui alla Parte IV sui rifiuti del Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/06);
2) Regolamento 1357/2014 UE che contiene le nuove indicazioni europee per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15. …..
…..continua lettura articolo”CER nuovi” ..
 

[1] ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
Classificazione dei rifiuti:
  1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice   CER,   applicando   le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
  2. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso e’ pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprieta’ di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
  1. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso e’ non pericoloso senza ulteriore specificazione.
  2. Se un rifiuto e’ classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e’ pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta’
di pericolo che esso possiede. Le indagini da   svolgere   per determinare le proprieta’ di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
  1. a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
   la scheda informativa del produttore;
     la conoscenza del processo chimico;
     il campionamento e l’analisi del rifiuto;
  1. b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
     la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
     le fonti informative europee ed internazionali;
     la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
  1. c) stabilire se le concentrazioni dei   composti   contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate   all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se   il rifiuto ha determinate proprieta’ di pericolo.
  2. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio’ noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
  3. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non
sono determinate con le modalita’ stabilite nei commi precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso.
  1. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione))

 

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A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente 17.6.2015

AIA: Nuovi chiarimenti del Ministero Ambiente
Circolare del Ministero Ambiente del 17.6.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Il Ministero Ambiente raccoglie nella circolare del 17 giugno 2015 le perplessità ed i quesiti manifestati da più parti sull”applicazione del Dlgs. 46/2014 che ha riformato l’AIA.
La Circolare si aggiunge a quella del 27.10.2014 (leggi articolo su questo sito)
Molti gli argomenti “chiariti” dalla Circolare: scorie e ceneri, depuratori acque reflue…
Leggi Circolare Ministero Ambiente 

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Nuovi reati Ambientali: DDL Ecoreati

Schema nuovi reati inseriti nel codice penale
Nuovi Reati Ambientali: DDL Ecoreati
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
È’ stato approvato (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il disegno di legge n. 1345-B, detto anche Ddl sugli Ecoreati.
In particolare, i punti di interesse del DDL riguardano:

  1. a) la previsione del nuovo titolo VI-bis all’interno del codice penale , il quale:

– introduce nuove fattispecie di delitti contro l’ambiente (inquinamento ambientale, disastro ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento del controllo),
– introduce circostanze aggravanti (es. aggravante ambientale) e attenuanti (es…… continua lettura articolo e schema  DDL Ambiente schema penale

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Nuovi reati ambientali: Novità per la "231"

Modificato l’art. 25 undecies Dlgs. 231/2001
Nuovi reati ambientali: novità per il “modello 231”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il 19 maggio 2015 il Senato ha definitivamente approvato il DDL relativo alla introduzione di nuovi reati ambientali.
Il legislatore infatti ha inserito nel codice penale gli articoli 452bis c.p. e ss. prevedendo per tali reati anche la pena della RECLUSIONE.
Il legislatore ha peraltro modificato anche il Dlgs. 152/2006 con riferimento particolare agli articoli 260,257 e 242…. continua lettura 231 Nuovi reati ambientali
**Assistenza Redazione Modello 231

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Sistri: omesso pagamento contributo – sanzioni

Sistri: omesso pagamento contributo e sanzioni
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
Sono entrate in vigore le sanzioni nei confronti di coloro che non hanno pagato il contributo Sistri al 30.4.2015.
In realtà in caso di contestazione si apre una utile indagine difensiva.
Leggi breve nota riepilogativa  Sistri contributo

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Classificazione rifiuti: novità

Classificazione dei rifiuti: modifiche all’allegato D Parte IV Dlgs. 152/2006
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


 
Il 18 febbraio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legge 91/2014 (convertito con L. 116/2014) che ha modificato le premesse all’allegato D della parte IV del D.lgs. 152/06 in materia di classificazione di rifiuti prodotti dall’impresa.
L’imprenditore, produttore dei rifiuti, è responsabile della corretta attribuzione del codice CER del rifiuto che esce dalla propria attività.
Nell’allegato D, con l’ultima modifica, vengono indicate precise istruzioni per procedere alla classificazione dei rifiuti ed, in particolare, si legge che quando un rifiuto è pericoloso in assoluto (codici contrassegnati con l’asterisco come ad es. il 13.01.09*) non serve alcuna ulteriore indagine.
Se un rifiuto è un non pericoloso assoluto (cioè è riportato nell’elenco dei CER senza asterisco (*) e non ha alcun codice specchio come ad esempio il 12.01.13) non occorre altra specificazione. … continua lettura articolo classificazione rifiuti

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VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente

VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente sulla verifica di assoggettabilità ex art. 20 Dlgs. 152/2006
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicate sul sito del Ministero Ambiente e in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015, le Linee Guida del 30.3.2015 sulla procedura di assoggettabilità a VIA ex art. 20 Dlgs. 152/2006.
Vai alla lettura delle Linee Guida VIA  

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Bonifiche: il proprietario incolpevole non deve provvedere

Inquinamento ambientale – bonifiche e principio chi inquina paga -Corte di Giustizia UE 5.3.2015 – C-534/2013 –
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La questione del proprietario incolpevole e obbligo di bonifica è stata oggetto di accertamento pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia Europea che con sentenza del 4 marzo 2015 – Causa 534/2013  ha risposto alla domanda pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato l’8.7.2013.
La questione nasce dal contenzioso insorto tra alcune società che avevano acquisito dei siti inquinati e che, dopo l’acquisto dei predetti siti, erano destinatarie di provvedimento del Ministero Ambiente che ingiungeva loro di dare esecuzione a misure specifiche di messa in sicurezza di emergenza ossia “alla realizzazione di barriera idraulica di emungimento per la protezione della nappa freatica e la presentazione di una variante di progetto di bonifica del terreno esistente dal 1995, Tali decisioni sono state indirizzate alle 3 imprese in qualità di custodi dell’area…”
Le tre imprese deducevano di non essere autrici della contaminazione e adivano il TAR Toscana che con tre sentenze distinte annullava i provvedimenti in ragione del fatto che “….il principio chi inquina paga …. non poteva imporre …l’esecuzione delle misure in parola ad imprese che non hanno alcuna responsabilità….”
Il Ministero appellava le tre sentenza avanti al Consiglio di Stato ed il Consiglio di Stato adiva la Corte di Giustizia rilevando il contrasto insorto nella giurisprudenza italiana tra coloro che ritengono possibile imporre comunque l’obbligo di riparazione e della bonifica anche ai proprietari incolpevoli e coloro che non lo ritengono possibile.
La Corte dapprima ricorda il dettato della Direttiva 2004/35 e poi richiama la disciplina italiana di cui al titolo V della parte IV artt. 240 ss. Dlgs. 152/2006 e conclude per la compatibilità della normativa italiana , che non prevede obblighi a carico del proprietario incolpevole, alla Direttiva 2004/35 ovvero che :
1)    il proprietario incolpevole non può essere obbligato a bonificare un sito contaminato
2)    la mera “custodia” del bene non legittima la imposizione dell’onere di bonifica
3)    l’unico soggetto obbligato è il responsabile della contaminazione e in subordine la pubblica amministrazione
4) E’ la pubblica amministrazione che deve attivarsi per la bonifica dell’area ed il proprietario incolpevole sarà tenuto semmai solo al pagamento dell’onere reale ovvero  del valore del bene dopo la bonifica.
Recita la Corte di Giustizia:
“La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
Leggi anche articolo “proprietario incolpevole”

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Il committente/appaltante è produttore rifiuti?

 Il committente/appaltante è produttore rifiuti?: Cassazione pen. n. 5916/2015
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Chi è il produttore dei rifiuti? Il committente/appaltante è produttore rifiuti?
Il committente appaltante ritiene di essere escluso dalla nozione di produttore di rifiuti in quanto una certa giurisprudenza ha posto l’accento sul produttore materiale escludendone dunque la responsabilità in capo all’appaltante/committente.
Ma i confini tra le due figure e le relative responsabilità sono deboli.
Leggi articolo su Cass. n. 5916.15

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Sistri: proroga termini e sanzioni

Sistri e proroga termini e sanzioni
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La L. 11/2015 ha inciso anche sul SISTRI confermando le proroghe già concesse e spostando l’entrata in vigore delle sanzioni ivi previste.
Per quanto riguarda il sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, viene confermata la proroga al 31 dicembre 2015 “al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative” del termine ultimo (originariamente previsto al 31 dicembre 2014) del periodo transitorio. Durante tale periodo troverà applicazione il cd.  “doppio binario” dove i nuovi obblighi “informatici” di tracciamento telematico Sistri convivono con i tradizionali adempimenti “cartacei” (formulari, registri di carico/scarico e Mud).
Fino alla suddetta data del 31 dicembre 2015 saranno, pertanto, sospese le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del Sistri, mentre continueranno ad applicarsi quelle relative al tracciamento tradizionale.
La novità apportata in sede di conversione riguarda anche la proroga di due mesi, dal 1° febbraio 2015 al 1 aprile 2015, e per i soli soggetti obbligati ad aderire al sistema, delle sanzioni per mancata iscrizione e omesso pagamento del contributo annuale Sistri.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito.

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Discariche, rifiuti con potere calorifico alto: prorogati i termini

Discarica: potere calorifico inferiore a 13milaKj/kg: proroga termine al 31.12.2015
Proroga termini in materia ambientale: L. 27.2.2015 n. 11 
a cura di Studio Legale Ambiente . Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 28.2.2015 la L.  n. 11 / 2015 che proroga i termini anche in materia ambientale.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito
Viene introdotto, al comma 1 dell’art. 9 , un ulteriore slittamento del termine (inizialmente previsto al 30 giugno 2015) al 31 dicembre 2015 del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore che supera i 13mila Kj/Kg. Una proroga resasi necessaria in attesa che venga approvato definitivamente il cd. collegato ambientale alla Legge di Stabilità che dispone l’abrogazione di tale divieto conformemente a quanto previsto dalla direttiva 99/31/CE sulle discariche (attuata nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 36 del 2003).
L’ Art. 6 comma 1 lettera p) Dlgs. 36/2003 prevede che
Non sono ammessi in discarica:….
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010, 30.6.2015 31.12.2015 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita’ autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
 

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Sindaco e responsabilità in materia di rifiuti: tutela della salute pubblica

Sindaco e responsabilità in materia di rifiuti: tutela della salute pubblica
Delega di funzioni
Cass. pen. 7.10.2014 n. 41695
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza ha il merito di precisare la responsabilità del Sindaco rispetto alla dirigenza di settore e ad eventuali deleghe conferite.
La sentenza riassume e sintetizza la responsabilità del Sindaco in relazione alla sua funzione di paladino istituzionale alla tutela della salute Pubblica e dell’ambiente che non si spoglia della sua responsabilità neppure a fronte di apposita delega di funzioni.
L’indicazione del fatto sotteso alla sentenza non ha peculiare importanza perché quanto affermato in sentenza ha valore generale e prescinde dal caso esaminato relativo a fattispecie di abbandono di rifiuti ex art. 256 Dlgs, 152/2006….
Recita la sentenza:
“…in definitiva, la distinzione operata dall’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorchè gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle… continua lettura articolo “sindaco e responsabilità
 

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Inceneritore di Scarlino: chiusura impianto

Inceneritore di Scarlino: il Consiglio di Stato n. 163/2015 annulla l’AIA
 Chiusura dell’impianto.
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Margherita Pepe


 
Con la sentenza del 20 gennaio 2015, n. 163/2015, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento AIA dell’impianto di Scarlino con conseguente chiusura dell’impianto; chiusura le cui motivazioni non devono essere generalizzate laddove l’indagine epidemiologica deve essere calata nella particolarità della vicenda di “Scarlino” e costituisce già parte integrante delle istruttorie della pubblica amministrazione; unico soggetto tenuto a tale incombente.
La vicenda processuale è complessa ma il Consiglio di Stato, con novità, va oltre il dato processuale e punta l’attenzione sulla tutela della salute e recita al punto 8.2. della sentenza:
“Assume, infatti, valenza assorbente quanto meno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni ….continua lettura articolo Scarlino

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MUD 2015: Linee Guida per la compilazione

MUD 2015; Linee guida per la compilazione 
segnalazione cura Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Unioncamere ha trasmesso alle Associazioni imprenditoriali un documento che sintetizza le principali novità della dichiarazione Mud 2015 e le corrette modalità di compilazione dei campi delle varie schede.
In particolare per quanto riguarda la “Messa in riserva” e il “deposito preliminare” viene specificato che il rigo R13 va utilizzato esclusivamente per indicare:
a) la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla a operazioni di recupero in altri impianti,
b) la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e sottoposto, nel proprio impianto, a un’attività di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
Al contrario, la quantità di rifiuto che il dichiarante, nel corso dell’anno, ha avviato, presso il proprio impianto, prima a R13 e poi ad altre attività di recupero (da R1 a R12) dovrà essere inserita solo in corrispondenza dell’effettiva attività di recupero effettivamente svolta (da R1 a R12) e non nel rigo R13.
Il rigo D15 va utilizzato esclusivamente per indicare la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
Al contrario la quantità di rifiuto che il dichiarante, nel corso dell’anno, ha avviato, presso il proprio impianto, prima a D15 e poi ad altre attività di smaltimento (da D1 a D14) dovrà essere inserita solo in corrispondenza dell’effettiva attività di smaltimento effettivamente svolta (da D1 a D14) e non nel rigo D15.
In sostanza in R13 andrà solo indicato il quantitativo che il gestore ha ricevuto, messo in riserva/deposito preliminare ; non quello che il gestore ha ricevuto, preso in carico con R13 o D15 e poi recuperato/smaltito con altre voci.
Sulla comunicazione RAEE vengono fornite istruzioni che specificano come la scheda CR debba essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi (articolo 12 c.1 lettera b).
La scheda NON deve essere presentata con riferimento a:

  • Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell’ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all’interno della Comunicazione Rifiuti Urbani.
  • Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell’articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65.
  • Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.

Si allega il testo integrale del documento MUD2015_modifiche_schede_istruzioni
 

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MUD 2015: modelli

MUD: modelli 2015 
Pubblicata in G.U. la modulistica 2015
 segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Dario Giardi e Cinzia Silvestri


 
E’ stato pubblicato,su  Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014 n.299, il DPCM 17 dicembre 2014 con il quale viene approvata la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale (Mud) che i soggetti interessati dovranno effettuare entro il prossimo 30 aprile 2015 con riferimento ai rifiuti gestiti nel corso del 2014.
La nuova modulistica, da utilizzare ai fini dell’annuale dichiarazione, ai sensi della legge 70/1994. Il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) e le relative istruzioni sostituiscono integralmente quelli approvati con Dpcm 12 dicembre 2013, “così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea”.
Dal punto di vista dei soggetti obbligati e delle categorie dei materiali da dichiarare il nuovo Dpcm conferma quanto già previsto per la comunicazione dello scorso anno, limitandosi a recepire alcuni mutamenti normativi come l’avvicendarsi, in tema di «Raee», del nuovo dlgs 49/2014 e la sospensione della piena operatività del Sistri che ha interessato l’intero 2014.
Il decreto conferma innanzitutto le sei categorie di beni oggetto di comunicazione: «rifiuti», «veicoli fuori uso», «imballaggi», «Raee», «rifiuti urbani», «Aee».
La modulistica da compilare in relazione alla «comunicazione rifiuti» impone però di fornire alla p.a. maggiori informazioni rispetto a quelle richieste dal pregresso Dpcm 12 dicembre 2013 (relativo al «Mud» 2014), prevedendo una più articolata descrizione dello «stato fisico» dei rifiuti prodotti o gestiti (con la comparsa della nuova e aggiuntiva voce «vischioso e sciropposo») e una duplice declinazione dei quantitativi dei rifiuti ancora in giacenza presso l’azienda (da dichiarare separatamente in base alla destinazione finale: recupero o smaltimento).
Permane la «Scheda materiali» già prevista dal Dpcm 12 dicembre 2013 per dichiarare le eventuali quantità di «materiali secondari» generati ex articolo 184-ter del dlgs 152/2006, quali beni che hanno cessato di essere rifiuti all’esito delle procedure tecniche e burocratiche di recupero previste dalle regole sull’end of waste.
Vali a  MUD DPCM 2014 
 
 
 
 
 

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Discariche: rifiuti con potere calorifico alto

DISCARICA: rifiuti con potere calorifico alto
Art. 9 DL. 31.12.2014 n. 192 di proroga dei termini in materia ambientale
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31.12.2014 il decreto legge n. 192/2014 di proroga dei termini anche in materia ambientale.
Il decreto ha posticipato al 30 giugno 2015 il divieto di conferire in discarica rifiuti con Potere calorifico alto; e ciò in armonia con l’art. 35 DL 133/2014 convertito con L. 1216/2014 che richiede agli inceneritori di operare a “pieno carico termico”. Il legislatore esprime il disfavore per le discariche e per lo smaltimento.
L’ Art. 6 comma 1 lettera p) Dlgs. 36/2003 prevede che
Non sono ammessi in discarica:….
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 30.6.2015 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita’ autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
 

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Sistri: operative sanzioni dal 1.2.2015

SISTRI: sanzioni e proroga termini – dal 1 febbraio 2015 operativo l’art. 260bis commi 1 e 2 Art. 9 DL. 31.12.2014 n. 192 di proroga dei termini in materia ambientale
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31.12.2014 il decreto legge n. 192/2013 di proroga dei termini anche in materia ambientale.
Il decreto ha inciso sull’art. 11 comma 3bis del DL 101/2013 prorogando
1)         al 31.12.2015 gli adempimenti e obblighi previgenti al Dlgs. 205/2010 e pertanto continua la vigenza dei registri di carico e scarico e dei formulari cartacei
2) fino al 31.12.2015 non si applicano le sanzioni…..continua lettura articolo “Sistri proroga DL 192.2014” 

adminSistri: operative sanzioni dal 1.2.2015
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Corte Giustizia UE condanna Italia

Italia condannata dalla Corte di Giustizia UE sentenza C-196/2013
a cura di Studio Legale Ambiente


La Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia,  a pagare circa 42milioni di euro, per la violazione della direttiva Europea Rifiuti ovvero per non aver ottemperato alla sentenza della Corte del 2007.
La violazione riguarda l’omesso impegno dell’ITALIA alla soluzione del problema delle discariche.
Si allega breve comunicato stampa della Corte di Giustizia
Comunicato stampa UE

adminCorte Giustizia UE condanna Italia
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A.I.A. e relazione di riferimento: DM n. 272/2014

A.I.A. : relazione di riferimento
DM n. 272 del 13.11.2014
segnalazione a cura Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Decreto n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del DLgs 152/2006.

 Il D.Lgs. n. 46/2014, in vigore dallo scorso 11 aprile, introduce  nuovi adempimenti per le imprese in materia di A.I.A;  tra questi ultimi figura anche l’obbligo, per il gestore, di predisporre una relazione di riferimento sullo stato del suolo e delle acque sotterranee se l’attività comporta la produzione, l’utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella direttiva 2010/75/UE (IED) in merito alla chiusura e alla bonifica del sito.

 Il provvedimento in oggetto pertanto fornisce indicazioni specifiche ai fini della presentazione e dei contenuti per la stesura della relazione di riferimento.

 Per una più efficace sintesi della disposizione ministeriale si riporta una nota (v. Allegato II) sui principali contenuti e si rinvia al testo completo del provvedimento DM 272 del 13-11-2014

Richiamiamo, in quanto utile alla comprensione del presente decreto, il chiarimento presente sulla linee guida circolare del 27.10.2014 – AIA.

In tale punto viene suggerito alle autorità competenti di richiedere all’indomani della pubblicazione del DM in oggetto, la presentazione (ove dovuta) della relazione di riferimento o l’adeguamento della relazione di riferimento ancora in corso di validazione sulla base dei tempi indicati all’art. 4 dello stesso decreto.La validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell’impianto, anche prima del primo aggiornamento dell’AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 46/2014. Purtuttavia la circolare raccomanda, in ogni caso, ai gestori successivamente all’emanazione del citato decreto ministeriale, di attivarsi prontamente per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare l’irricevibilità delle istanze.

adminA.I.A. e relazione di riferimento: DM n. 272/2014
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Recinzione: Abbandono rifiuti da parte di terzi e proprietario del terreno

Illegittimo l’ordine di rimozione dei rifiuti.
Recinzione: Abbandono rifiuti da parte di terzi e proprietario del terreno
TAR Puglia – Lecce 4 novembre 2014 n. 2637
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il proprietario del terreno non risponde dell’abbandono dei rifiuti da parte dei terzi se non viene accertata la sua responsabilità nell’abbandono; né può costituire valutazione di colpevolezza non aver recintato i terreni oggetto di abbandono.
L’ordinanza di rimozione dei rifiuti rivolta al proprietario da parte del Comune è dunque illegittima.
Il TAR ribadisce  (Continua lettura articolo ..) 

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Terre e rocce, deposito temporaneo e piccoli cantieri

DL. n. 133/2014 convertito dalla Legge n. 164/2014 : dichiarazione d’intenti
Terre e rocce, deposito temporaneo e piccoli cantieri
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La L. n. 164/2014 di conversione del DL n. 133/2014 ha inciso anche sull’art. 8 del Decreto; articolo dedicato ai buoni propositi, alle dichiarazioni d’intento e alla consapevolezza di aver prodotto negli anni una normativa contraddittoria, disomogenea, incoerente, frazionata, ostica ed illegibile.
L’art. 8 convertito intende porre la disciplina semplificata del
1)    deposito temporaneo. La precisazione del deposito “temporaneo è stata inserita in sede di conversione .
2)    cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto
3)    Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e
4)    procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto
Il legislatore affronta, dunque, l’annosa questione delle terre e rocce da scavo, dei materiali di riporto, del deposito temporaneo nella consapevolezza continua lettura articolo ” Terre e rocce DL 133 convertito

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Bonifiche e normativa sicurezza sul lavoro: DL 165/2014

Bonifiche e DL . 165/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Governo corregge la legge 11.novembre 2014 di conversione del DL 133/2014 proprio con DL n. 165 , si badi , dell’11.novembre 2014.
Il DL incide sulle “Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati ” e prevede :
1. Il comma 7 dell’articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, e’ cosi sostituito: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in
corso o non sono ancora avviate attivita’ di messa in sicurezza e di
bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti
dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche’ opere lineari
necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu’
in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione
che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita’ e
tecniche che non pregiudicano ne’ interferiscono con il completamento
e l’esecuzione della bonifica, ne’ determinano rischi per la salute
dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.».

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