VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente

VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente sulla verifica di assoggettabilità ex art. 20 Dlgs. 152/2006
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicate sul sito del Ministero Ambiente e in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015, le Linee Guida del 30.3.2015 sulla procedura di assoggettabilità a VIA ex art. 20 Dlgs. 152/2006.
Vai alla lettura delle Linee Guida VIA  

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Bonifiche: il proprietario incolpevole non deve provvedere

Inquinamento ambientale – bonifiche e principio chi inquina paga -Corte di Giustizia UE 5.3.2015 – C-534/2013 –
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La questione del proprietario incolpevole e obbligo di bonifica è stata oggetto di accertamento pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia Europea che con sentenza del 4 marzo 2015 – Causa 534/2013  ha risposto alla domanda pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato l’8.7.2013.
La questione nasce dal contenzioso insorto tra alcune società che avevano acquisito dei siti inquinati e che, dopo l’acquisto dei predetti siti, erano destinatarie di provvedimento del Ministero Ambiente che ingiungeva loro di dare esecuzione a misure specifiche di messa in sicurezza di emergenza ossia “alla realizzazione di barriera idraulica di emungimento per la protezione della nappa freatica e la presentazione di una variante di progetto di bonifica del terreno esistente dal 1995, Tali decisioni sono state indirizzate alle 3 imprese in qualità di custodi dell’area…”
Le tre imprese deducevano di non essere autrici della contaminazione e adivano il TAR Toscana che con tre sentenze distinte annullava i provvedimenti in ragione del fatto che “….il principio chi inquina paga …. non poteva imporre …l’esecuzione delle misure in parola ad imprese che non hanno alcuna responsabilità….”
Il Ministero appellava le tre sentenza avanti al Consiglio di Stato ed il Consiglio di Stato adiva la Corte di Giustizia rilevando il contrasto insorto nella giurisprudenza italiana tra coloro che ritengono possibile imporre comunque l’obbligo di riparazione e della bonifica anche ai proprietari incolpevoli e coloro che non lo ritengono possibile.
La Corte dapprima ricorda il dettato della Direttiva 2004/35 e poi richiama la disciplina italiana di cui al titolo V della parte IV artt. 240 ss. Dlgs. 152/2006 e conclude per la compatibilità della normativa italiana , che non prevede obblighi a carico del proprietario incolpevole, alla Direttiva 2004/35 ovvero che :
1)    il proprietario incolpevole non può essere obbligato a bonificare un sito contaminato
2)    la mera “custodia” del bene non legittima la imposizione dell’onere di bonifica
3)    l’unico soggetto obbligato è il responsabile della contaminazione e in subordine la pubblica amministrazione
4) E’ la pubblica amministrazione che deve attivarsi per la bonifica dell’area ed il proprietario incolpevole sarà tenuto semmai solo al pagamento dell’onere reale ovvero  del valore del bene dopo la bonifica.
Recita la Corte di Giustizia:
“La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
Leggi anche articolo “proprietario incolpevole”

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Il committente/appaltante è produttore rifiuti?

 Il committente/appaltante è produttore rifiuti?: Cassazione pen. n. 5916/2015
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Chi è il produttore dei rifiuti? Il committente/appaltante è produttore rifiuti?
Il committente appaltante ritiene di essere escluso dalla nozione di produttore di rifiuti in quanto una certa giurisprudenza ha posto l’accento sul produttore materiale escludendone dunque la responsabilità in capo all’appaltante/committente.
Ma i confini tra le due figure e le relative responsabilità sono deboli.
Leggi articolo su Cass. n. 5916.15

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Sistri: proroga termini e sanzioni

Sistri e proroga termini e sanzioni
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La L. 11/2015 ha inciso anche sul SISTRI confermando le proroghe già concesse e spostando l’entrata in vigore delle sanzioni ivi previste.
Per quanto riguarda il sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, viene confermata la proroga al 31 dicembre 2015 “al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative” del termine ultimo (originariamente previsto al 31 dicembre 2014) del periodo transitorio. Durante tale periodo troverà applicazione il cd.  “doppio binario” dove i nuovi obblighi “informatici” di tracciamento telematico Sistri convivono con i tradizionali adempimenti “cartacei” (formulari, registri di carico/scarico e Mud).
Fino alla suddetta data del 31 dicembre 2015 saranno, pertanto, sospese le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del Sistri, mentre continueranno ad applicarsi quelle relative al tracciamento tradizionale.
La novità apportata in sede di conversione riguarda anche la proroga di due mesi, dal 1° febbraio 2015 al 1 aprile 2015, e per i soli soggetti obbligati ad aderire al sistema, delle sanzioni per mancata iscrizione e omesso pagamento del contributo annuale Sistri.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito.

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Discariche, rifiuti con potere calorifico alto: prorogati i termini

Discarica: potere calorifico inferiore a 13milaKj/kg: proroga termine al 31.12.2015
Proroga termini in materia ambientale: L. 27.2.2015 n. 11 
a cura di Studio Legale Ambiente . Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 28.2.2015 la L.  n. 11 / 2015 che proroga i termini anche in materia ambientale.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito
Viene introdotto, al comma 1 dell’art. 9 , un ulteriore slittamento del termine (inizialmente previsto al 30 giugno 2015) al 31 dicembre 2015 del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore che supera i 13mila Kj/Kg. Una proroga resasi necessaria in attesa che venga approvato definitivamente il cd. collegato ambientale alla Legge di Stabilità che dispone l’abrogazione di tale divieto conformemente a quanto previsto dalla direttiva 99/31/CE sulle discariche (attuata nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 36 del 2003).
L’ Art. 6 comma 1 lettera p) Dlgs. 36/2003 prevede che
Non sono ammessi in discarica:….
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010, 30.6.2015 31.12.2015 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita’ autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
 

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Sindaco e responsabilità in materia di rifiuti: tutela della salute pubblica

Sindaco e responsabilità in materia di rifiuti: tutela della salute pubblica
Delega di funzioni
Cass. pen. 7.10.2014 n. 41695
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza ha il merito di precisare la responsabilità del Sindaco rispetto alla dirigenza di settore e ad eventuali deleghe conferite.
La sentenza riassume e sintetizza la responsabilità del Sindaco in relazione alla sua funzione di paladino istituzionale alla tutela della salute Pubblica e dell’ambiente che non si spoglia della sua responsabilità neppure a fronte di apposita delega di funzioni.
L’indicazione del fatto sotteso alla sentenza non ha peculiare importanza perché quanto affermato in sentenza ha valore generale e prescinde dal caso esaminato relativo a fattispecie di abbandono di rifiuti ex art. 256 Dlgs, 152/2006….
Recita la sentenza:
“…in definitiva, la distinzione operata dall’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorchè gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle… continua lettura articolo “sindaco e responsabilità
 

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Inceneritore di Scarlino: chiusura impianto

Inceneritore di Scarlino: il Consiglio di Stato n. 163/2015 annulla l’AIA
 Chiusura dell’impianto.
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Margherita Pepe


 
Con la sentenza del 20 gennaio 2015, n. 163/2015, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento AIA dell’impianto di Scarlino con conseguente chiusura dell’impianto; chiusura le cui motivazioni non devono essere generalizzate laddove l’indagine epidemiologica deve essere calata nella particolarità della vicenda di “Scarlino” e costituisce già parte integrante delle istruttorie della pubblica amministrazione; unico soggetto tenuto a tale incombente.
La vicenda processuale è complessa ma il Consiglio di Stato, con novità, va oltre il dato processuale e punta l’attenzione sulla tutela della salute e recita al punto 8.2. della sentenza:
“Assume, infatti, valenza assorbente quanto meno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni ….continua lettura articolo Scarlino

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MUD 2015: Linee Guida per la compilazione

MUD 2015; Linee guida per la compilazione 
segnalazione cura Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Unioncamere ha trasmesso alle Associazioni imprenditoriali un documento che sintetizza le principali novità della dichiarazione Mud 2015 e le corrette modalità di compilazione dei campi delle varie schede.
In particolare per quanto riguarda la “Messa in riserva” e il “deposito preliminare” viene specificato che il rigo R13 va utilizzato esclusivamente per indicare:
a) la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla a operazioni di recupero in altri impianti,
b) la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e sottoposto, nel proprio impianto, a un’attività di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
Al contrario, la quantità di rifiuto che il dichiarante, nel corso dell’anno, ha avviato, presso il proprio impianto, prima a R13 e poi ad altre attività di recupero (da R1 a R12) dovrà essere inserita solo in corrispondenza dell’effettiva attività di recupero effettivamente svolta (da R1 a R12) e non nel rigo R13.
Il rigo D15 va utilizzato esclusivamente per indicare la quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
Al contrario la quantità di rifiuto che il dichiarante, nel corso dell’anno, ha avviato, presso il proprio impianto, prima a D15 e poi ad altre attività di smaltimento (da D1 a D14) dovrà essere inserita solo in corrispondenza dell’effettiva attività di smaltimento effettivamente svolta (da D1 a D14) e non nel rigo D15.
In sostanza in R13 andrà solo indicato il quantitativo che il gestore ha ricevuto, messo in riserva/deposito preliminare ; non quello che il gestore ha ricevuto, preso in carico con R13 o D15 e poi recuperato/smaltito con altre voci.
Sulla comunicazione RAEE vengono fornite istruzioni che specificano come la scheda CR debba essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi (articolo 12 c.1 lettera b).
La scheda NON deve essere presentata con riferimento a:

  • Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell’ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all’interno della Comunicazione Rifiuti Urbani.
  • Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell’articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65.
  • Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.

Si allega il testo integrale del documento MUD2015_modifiche_schede_istruzioni
 

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MUD 2015: modelli

MUD: modelli 2015 
Pubblicata in G.U. la modulistica 2015
 segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Dario Giardi e Cinzia Silvestri


 
E’ stato pubblicato,su  Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014 n.299, il DPCM 17 dicembre 2014 con il quale viene approvata la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale (Mud) che i soggetti interessati dovranno effettuare entro il prossimo 30 aprile 2015 con riferimento ai rifiuti gestiti nel corso del 2014.
La nuova modulistica, da utilizzare ai fini dell’annuale dichiarazione, ai sensi della legge 70/1994. Il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) e le relative istruzioni sostituiscono integralmente quelli approvati con Dpcm 12 dicembre 2013, “così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea”.
Dal punto di vista dei soggetti obbligati e delle categorie dei materiali da dichiarare il nuovo Dpcm conferma quanto già previsto per la comunicazione dello scorso anno, limitandosi a recepire alcuni mutamenti normativi come l’avvicendarsi, in tema di «Raee», del nuovo dlgs 49/2014 e la sospensione della piena operatività del Sistri che ha interessato l’intero 2014.
Il decreto conferma innanzitutto le sei categorie di beni oggetto di comunicazione: «rifiuti», «veicoli fuori uso», «imballaggi», «Raee», «rifiuti urbani», «Aee».
La modulistica da compilare in relazione alla «comunicazione rifiuti» impone però di fornire alla p.a. maggiori informazioni rispetto a quelle richieste dal pregresso Dpcm 12 dicembre 2013 (relativo al «Mud» 2014), prevedendo una più articolata descrizione dello «stato fisico» dei rifiuti prodotti o gestiti (con la comparsa della nuova e aggiuntiva voce «vischioso e sciropposo») e una duplice declinazione dei quantitativi dei rifiuti ancora in giacenza presso l’azienda (da dichiarare separatamente in base alla destinazione finale: recupero o smaltimento).
Permane la «Scheda materiali» già prevista dal Dpcm 12 dicembre 2013 per dichiarare le eventuali quantità di «materiali secondari» generati ex articolo 184-ter del dlgs 152/2006, quali beni che hanno cessato di essere rifiuti all’esito delle procedure tecniche e burocratiche di recupero previste dalle regole sull’end of waste.
Vali a  MUD DPCM 2014 
 
 
 
 
 

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Discariche: rifiuti con potere calorifico alto

DISCARICA: rifiuti con potere calorifico alto
Art. 9 DL. 31.12.2014 n. 192 di proroga dei termini in materia ambientale
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31.12.2014 il decreto legge n. 192/2014 di proroga dei termini anche in materia ambientale.
Il decreto ha posticipato al 30 giugno 2015 il divieto di conferire in discarica rifiuti con Potere calorifico alto; e ciò in armonia con l’art. 35 DL 133/2014 convertito con L. 1216/2014 che richiede agli inceneritori di operare a “pieno carico termico”. Il legislatore esprime il disfavore per le discariche e per lo smaltimento.
L’ Art. 6 comma 1 lettera p) Dlgs. 36/2003 prevede che
Non sono ammessi in discarica:….
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 30.6.2015 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita’ autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
 

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Sistri: operative sanzioni dal 1.2.2015

SISTRI: sanzioni e proroga termini – dal 1 febbraio 2015 operativo l’art. 260bis commi 1 e 2 Art. 9 DL. 31.12.2014 n. 192 di proroga dei termini in materia ambientale
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31.12.2014 il decreto legge n. 192/2013 di proroga dei termini anche in materia ambientale.
Il decreto ha inciso sull’art. 11 comma 3bis del DL 101/2013 prorogando
1)         al 31.12.2015 gli adempimenti e obblighi previgenti al Dlgs. 205/2010 e pertanto continua la vigenza dei registri di carico e scarico e dei formulari cartacei
2) fino al 31.12.2015 non si applicano le sanzioni…..continua lettura articolo “Sistri proroga DL 192.2014” 

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Corte Giustizia UE condanna Italia

Italia condannata dalla Corte di Giustizia UE sentenza C-196/2013
a cura di Studio Legale Ambiente


La Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia,  a pagare circa 42milioni di euro, per la violazione della direttiva Europea Rifiuti ovvero per non aver ottemperato alla sentenza della Corte del 2007.
La violazione riguarda l’omesso impegno dell’ITALIA alla soluzione del problema delle discariche.
Si allega breve comunicato stampa della Corte di Giustizia
Comunicato stampa UE

adminCorte Giustizia UE condanna Italia
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A.I.A. e relazione di riferimento: DM n. 272/2014

A.I.A. : relazione di riferimento
DM n. 272 del 13.11.2014
segnalazione a cura Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Decreto n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del DLgs 152/2006.

 Il D.Lgs. n. 46/2014, in vigore dallo scorso 11 aprile, introduce  nuovi adempimenti per le imprese in materia di A.I.A;  tra questi ultimi figura anche l’obbligo, per il gestore, di predisporre una relazione di riferimento sullo stato del suolo e delle acque sotterranee se l’attività comporta la produzione, l’utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella direttiva 2010/75/UE (IED) in merito alla chiusura e alla bonifica del sito.

 Il provvedimento in oggetto pertanto fornisce indicazioni specifiche ai fini della presentazione e dei contenuti per la stesura della relazione di riferimento.

 Per una più efficace sintesi della disposizione ministeriale si riporta una nota (v. Allegato II) sui principali contenuti e si rinvia al testo completo del provvedimento DM 272 del 13-11-2014

Richiamiamo, in quanto utile alla comprensione del presente decreto, il chiarimento presente sulla linee guida circolare del 27.10.2014 – AIA.

In tale punto viene suggerito alle autorità competenti di richiedere all’indomani della pubblicazione del DM in oggetto, la presentazione (ove dovuta) della relazione di riferimento o l’adeguamento della relazione di riferimento ancora in corso di validazione sulla base dei tempi indicati all’art. 4 dello stesso decreto.La validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell’impianto, anche prima del primo aggiornamento dell’AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 46/2014. Purtuttavia la circolare raccomanda, in ogni caso, ai gestori successivamente all’emanazione del citato decreto ministeriale, di attivarsi prontamente per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare l’irricevibilità delle istanze.

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Recinzione: Abbandono rifiuti da parte di terzi e proprietario del terreno

Illegittimo l’ordine di rimozione dei rifiuti.
Recinzione: Abbandono rifiuti da parte di terzi e proprietario del terreno
TAR Puglia – Lecce 4 novembre 2014 n. 2637
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il proprietario del terreno non risponde dell’abbandono dei rifiuti da parte dei terzi se non viene accertata la sua responsabilità nell’abbandono; né può costituire valutazione di colpevolezza non aver recintato i terreni oggetto di abbandono.
L’ordinanza di rimozione dei rifiuti rivolta al proprietario da parte del Comune è dunque illegittima.
Il TAR ribadisce  (Continua lettura articolo ..) 

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Terre e rocce, deposito temporaneo e piccoli cantieri

DL. n. 133/2014 convertito dalla Legge n. 164/2014 : dichiarazione d’intenti
Terre e rocce, deposito temporaneo e piccoli cantieri
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La L. n. 164/2014 di conversione del DL n. 133/2014 ha inciso anche sull’art. 8 del Decreto; articolo dedicato ai buoni propositi, alle dichiarazioni d’intento e alla consapevolezza di aver prodotto negli anni una normativa contraddittoria, disomogenea, incoerente, frazionata, ostica ed illegibile.
L’art. 8 convertito intende porre la disciplina semplificata del
1)    deposito temporaneo. La precisazione del deposito “temporaneo è stata inserita in sede di conversione .
2)    cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto
3)    Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e
4)    procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto
Il legislatore affronta, dunque, l’annosa questione delle terre e rocce da scavo, dei materiali di riporto, del deposito temporaneo nella consapevolezza continua lettura articolo ” Terre e rocce DL 133 convertito

adminTerre e rocce, deposito temporaneo e piccoli cantieri
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Bonifiche e normativa sicurezza sul lavoro: DL 165/2014

Bonifiche e DL . 165/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Governo corregge la legge 11.novembre 2014 di conversione del DL 133/2014 proprio con DL n. 165 , si badi , dell’11.novembre 2014.
Il DL incide sulle “Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati ” e prevede :
1. Il comma 7 dell’articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, e’ cosi sostituito: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in
corso o non sono ancora avviate attivita’ di messa in sicurezza e di
bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti
dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche’ opere lineari
necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu’
in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione
che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita’ e
tecniche che non pregiudicano ne’ interferiscono con il completamento
e l’esecuzione della bonifica, ne’ determinano rischi per la salute
dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.».

adminBonifiche e normativa sicurezza sul lavoro: DL 165/2014
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Sblocca Italia: convertito in Legge il DL n. 133/2014

DL n. 133/2014 è stato convertito nella L. 164/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2014 la legge di conversione n. 164 del  Decreto Legge Blocca Italia ovvero:

«Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere pubbliche,
la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa attivita' produttive.».

La legge ha modificato e integrato ampiamente il Decreto legge.
Vai alla lettura del testo –  DL 133. 2014 Sblocca Italia

adminSblocca Italia: convertito in Legge il DL n. 133/2014
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Sistri e DM 24.4.2014: quesito

Le imprese non obbligate ad iscriversi a SISTRI, a seguito dell’emanazione del DM 24.04.2014, sono tenute alla cancellazione via Web ed alla restituzione della chiavetta USB. Il pagamento del tributo SISTRI per l’anno 2014 è dovuto?
a cura di Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Quesito:
Le imprese non obbligate ad iscriversi a SISTRI, a seguito dell’emanazione del DM 24.04.2014, sono tenute alla cancellazione via Web ed alla restituzione della chiavetta USB. Il pagamento del tributo SISTRI per l’anno 2014 è dovuto? oppure non è dovuto se la cancellazione/registrazione è stata fatta entro un certo termine? qual è questo termine, se esiste?
Risposta
Le imprese non più tenute ad aderire al Sistri e che non intendono avvalersene in via volontaria, a norma del Decreto ministeriale 24 aprile 2014, devono seguire la procedura telematica implementata all’interno dell’applicazione “GESTIONE AZIENDA” del portale Sistri che permette, tra l’altro, anche la cancellazione dell’azienda.
Per tali soggetti, conseguentemente, non è più previsto il pagamento del contributo annuale (a prescindere dalla data con cui si effettua la cancellazione) che per i soggetti rimasti obbligati doveva essere effettuato, per il 2014, entro il 30 giugno.
Lo specifica un comunicato a firma del direttore generale del Ministero dell’Ambiente pubblicato il 25 giugno u.s., sul sito www.sistri.it. Nel comunicato si specifica, inoltre, che tale criterio si intende valido anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa. Lo stesso comunicato rimanda a una successiva comunicazione, la definizione e la formalizzazione di procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono più tenuti ad aderire al sistema, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black box. Ad oggi tale comunicazione non è stata formalizzata.
Viene specificato che, comunque, resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi a carico degli utenti ai quali detti dispositivi sono stati consegnati in comodato d’uso.
Non esiste un termine definito dalla normativa per la cancellazione. Il consiglio è però di effettuarla prima che entrino in operatività del pesanti sanzioni previste a partire dal 1 gennaio 2015.

adminSistri e DM 24.4.2014: quesito
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A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente

A.I.A.: CIRCOLARE Ministero Ambiente del 27.10.2014
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi– Studio Legale Ambiente


Il Ministero dell’ambiente ha pubblicato in data 27.10.2014 Linee Guida sull’AIA con l’intendo di fornire chiarimenti alle modifiche introdotte dal Dlgs. 46/2014.
La Circolare propone Linee Guida prive, però, di valore cogente e prive di effettivo valore di chiarimento.
In relazione alle prime problematiche interpretative ed attuative emerse a seguito della pubblicazione della norma in parola, le Associazioni imprenditoriali hanno tempestivamente rappresentato le questioni sia al MATTM che alle Regioni, affinché le stesse fossero discusse nell’ambito del Tavolo di Coordinamento tra Regioni e Ministero, istituito ai sensi dell’articolo 29-quinquies del D.Lgs. 152/06, e fosse fornito una interpretazione univoca a livello nazionale.
Le attività del Tavolo di Coordinamento svolte fino ad ora hanno prodotto la Circolare “Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” consultabile sul sito.
La circolare in oggetto non…. continua lettura articolo ” Circolare AIA

adminA.I.A.: Circolare Ministero Ambiente
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AIA e sanzioni

AIA e sanzioni: art. 29 quattuordecies e art. 256 Dlgs. 152/2006
Cassazione penale n. 16756/2013
a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza offre utile riflessione sul rapporto esistente tra vari illeciti ovvero il rapporto tra il reato di cui all’art. 256 Dlgs. 152/2006 e le sanzioni previste dall’art. 29 quattordecies del Dlgs. 15272006 in materia si AIA.
E ciò anche alla luce delle modifiche intervenute agli artt. 29bis ss. ex Dlgs. 46/2014
Il Tribunale Teramo condannava  il Responsabile tecnico di un Consorzio ed il Presidente del Consiglio di amministrazione per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 perchè  non osservava le prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio della discarica Consortile , al fine di evitare rischi di inquinamento, in particolare, le acque superficiali nell’area di discarica non erano state contenute, il percolato non veniva adeguatamente captato e smaltito, con conseguente sversamento dello stesso nel terreno adiacente e sul Fosso .
L’impitato tra le varie contestazioni adduceva l’  “…erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 in quanto il reato contestato doveva essere quello di cui al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16 ratione temporis, che punisce l’inosservanza delle prescrizioni dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale), con la pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000, in quanto la discarica in oggetto rientra nella disciplina del D.Lgs. n. 152, art. 208 in quanto riceve più di 10 tonnellate al giorno;
La Cassazione risponde alla eccezione e con riferimento ancora al Dlgs. 59/2005 art. 16 comma 2 e precisa, rigettando l’eccezione che: “… risulta non fondato, atteso che la fattispecie indicata dal ricorrente, vigente ratione temporis, risulta residuale rispetto all’applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 in virtù dell’apposizione della clausola di riserva (del D.Lgs n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 oggi abrogato, recita ® Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente).
la cassazione evidenzia anche che l’applicazione della ammenda ai sensi dell’art. 16 citato non ha in concreto effetti favorevoli per l’imputato:”… infatti, a fronte della fattispecie incriminatrice richiesta in applicazione dal ricorrente, la quale prevede una pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000 Euro, la disposizione applicata in concreto dal giudice di merito, in relazione alla riconosciuta attenuante della lieve entità del fatto, disciplinata al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 (che consente una riduzione alla metà rispetto alla fattispecie), ha permesso al giudice di determinare la pena base in 3.000 Euro di ammenda, ridotte per effetto della diminuente a 1.500 e poi ulteriormente ridotta alla pena finale come comminata, per effetto delle circostanze attenuanti generiche.
 

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Rifiuto o non rifiuto?

Ricambi di auto usate  e traffico illecito di rifiuti ex art. 259 Dlgs. 152/2006
Cass. pen. Sez. III, Sent., 16-09-2014, n. 37847
a cura di Cinzia Silvestri e Margherita Pepe – Studio Legale Ambiente


 
La Polizia giudiziaria in occasione del controllo di un container destinato all’esportazione in Egitto sequestrava 10 tonnellate di ricambi auto di due tipologie:
a) ricambi attinenti alla sicurezza del veicolo;
b) ricambi non attinenti alla sicurezza dei veicolo.
Il sequestro veniva convalidato dal giudice solo per i ricambi attinenti alla sicurezza del veicolo, sul rilievo che i ricambi auto non attinenti alla sicurezza del veicolo possono essere oggetto di commercio ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2003 in attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, mentre le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedibili solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, contenente disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e dell’attività di autoriparazione. E non essendo la società in questione iscritta alle imprese esercenti attività di autoriparazione, era stato confermato il loro sequestro.
I reati ipotizzati:
traffico illecito di rifiuti (art. 259 del DLgs 152/2006[1)) per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti non pericolosi dichiarati alla Dogana come “motori usati e loro parti”;
– falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 del codice penale[2]) per aver falsamente dichiarato, nella bolletta doganale emessa dalla Dogana di, che si trattava di “motori usati e loro parti”.
 
DECISIONE
Al fine di dirimere la questione è necessario inquadrare in che modo ciò che è rifiuto può cessare la sua qualifica ed essere per ciò sottratto alla disciplina sui rifiuti.
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce “16 01” dell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5 del medesimo DLgs, che classifica i rifiuti.
Secondo l’art. 184-ter del medesimo decreto, però, un rifiuto cessa di essere tale quando viene sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Inoltre l’art. 184-ter comma 4 richiama espressamente anche il DLgs 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso.
Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all’art. 184-ter, cessano di essere rifiuti.
Il fatto che le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione non incide sulle condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto e la limitata commerciabilità delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso non esclude che possa esistere un mercato o una domanda per tali oggetti.
Non è possibile quindi concludere sulla persistente natura di rifiuto delle parti di autoveicolo attinenti alla sicurezza della veicolo recuperate e messe in commercio solo sulla base della limitata commerciabilità, che non è legata alla tipologia di rifiuto recuperato, ma esclusivamente a questioni di sicurezza.
Le parti attinenti alla sicurezza del veicolo, infatti, sono quei componenti “il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell’autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti” o quei componenti “il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia dei veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio” Questo spiega perchè tali parti di ricambio possono essere cedute solo alle imprese esercenti attività di autoriparazione.
Ne consegue che, al fine di accertare la effettiva sussistenza del reato per il quale si procede, non rileva se le parti oggetto di spedizione attengano o meno alla sicurezza del veicolo, ma se sia, piuttosto, cessata o meno la qualifica di “rifiuto”.
Il giudice ha quindi annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale per riesaminarla.
 
[1] ART. 259 traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
[2] Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

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Terre e rocce di piccoli cantieri: annullata DGRV n. 179/2013

Terre e rocce di piccoli cantieri: DGRV 179/2013 è annullata
Corte Costituzionale 10.10.2014 n. 232 e Regione Veneto
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte costituzionale ha annullato la DGR Veneto n. 179/2013 relativa alla disciplina delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri ex art. 266comma 7 Dlgs. 152/2006 per lesione degli articoli 117 e 118 Costituzione (leggi sentenza Corte Costituzionale n. 232/2014)
La sentenza della Corte è di facile lettura e mette in luce:
1)   la competenza esclusiva statale in materia di ambiente
2)   la natura provvedimentale della DGRV 179/2013
3)   il conflitto di attribuzioni tra stato e Regioni
4)   l’effetto del sopravvenuto art. 41bis del DM 161/2012 (L. n. 98/2013)   ……continua lettura dell’articolo …”CCost. terre e rocce
 

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