"Inceneritori" a pieno carico: DL. n. 133/2014

Inceneritori/carico termico/R1: DL n. 133/2014 art. 35
I rifiuti possono viaggiare
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Governo apre agli “impianti di termotrattamento”con l’art. 35 DL 133/2014 (chiamati impropriamente ma volutamente nell’articolo che segue “inceneritori”).
La finalità è di evitare le discariche e incentivare la raccolta differenziata ed il riciclaggio.
Gli impianti di termotrattamento  assurgono a “insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai   fini   della   tutela   della   salute   e dell’ambiente”.
(continua lettura articolo …inceneritori DL 133.2014)

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Terre e rocce/materiale da riporto: DL n. 133/2014

Terre e rocce da scavo e materiali da riporto: D.L. n. 133/2014 art. 8
Il Governo “nulla dice ma promette”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il Governo dedica l’art. 8 del DL 133/2014 alla complicata questione della gestione delle terre e rocce da scavo.
L’articolo 8 nulla dice ma promette un intervento di riordino della materia entro il febbraio 2015 “al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre… continua lettura articolo  DL 133.2014 terre e rocce

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Pubblicato il Decreto "Sblocca Italia": DL 133/2014

Decreto Legge n. 133/2014 –  “Sblocca Italia”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12.9.2014 il Decreto Legge  n. 133/2014 cosiddetto “Sblocca Italia”.
 
Molte le novità introdotte a cui seguiranno approfondimenti su questo sito, tra le quali:
Articolo 7 – Norme in materia di gestione di risorse idriche e dissesto idrogeologico
In considerazione della violazione da parte dell’Italia dell’obbligo comunitario di dotare tutti i comuni e i relativi “agglomerati” di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane viene prevista la modifica all’articolo 124 del D.Lgs.vo 152/2006 che affida più poteri alle regioni per gli interventi sugli scarichi e sugli impianti di depurazione. Viene inoltre previsto l’obbligo per gli enti locali di partecipare all’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali effettuando dall’ente di governo appositamente disegnata (es: Autorità d’ambito). L’adesione all’ente di governo è rafforzata dalla previsione di affidare potere sostitutivo al Presidente della Regione. Sono inoltre, sempre in tema di servizio idrico integrato, apportate modifiche alle procedure di affidamento prevedendo che alla successiva scadenza della gestione di ambito, l’ente competente dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. Vengono inoltre aggiornati, in considerazione anche del ruolo dell’Autorità per l’energia in tema di servizio idrico, i rapporti in essere, basato su convenzioni tipo, tra l’ente competente e il soggetto gestore.
In aggiunta, è previsto lo sblocco di 2,3 miliardi di euro (la metà dei quali fondi europei) per interventi contro il dissesto idrogeologico e di 110 milioni di euro per sistemare i fiumi nelle aree metropolitane già colpite da alluvioni.
Articolo 8 – terre e rocce
È prevista una disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto, nonché una nuova disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto. Le rocce da scavo provenienti dall’estrazione di gas e petrolio e il materiale proveniente dalla produzione di alluminio da bauxite escono così dalla disciplina sui rifiuti.
Articolo 22 Conto Termico
Viene stabilito che con successivo decreto ministeriale saranno definite nuove semplificazioni procedurali, con possibilità di avvalimento di modulistica predeterminata e accessibilità online nell’ambito della definizione di un nuovo sistema incentivante in attuazione dell’articolo 28 del D.Lgs 28/2011 che quindi sostituirà quello denominato “conto-termico” introdotto con D.M. del 28 dicembre 2012 che ha registrato risultati, in termini di numerosità delle richieste di incentivo, molto esigui.
Articolo 25 – autorizzazione paesaggistica
Eliminata l’autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi di efficienza energetica e per impianti a fonti rinnovabili.
Articoli 33 e 34 – bonifiche
Introdotte misure di semplificazione degli interventi di bonifica, specialmente quelle da amianto, e avvio di un nuovo modello di governance territoriale basato sugli accordi di programma per le aree di crisi industriale. L’intento della articolata disciplina introdotta con il decreto Destinazione Italia  sulle bonifiche nasce dall’idea di “sbloccare” situazioni decennali in cui le  bonifiche non si sono fatte in territori dove  il  binomio inquinamento/crisi aziendale ha prostrato intere comunità, con pregiudizio diffuso per l’ambiente, la salute dei cittadini ma anche l’economia, l’occupazione, il benessere delle persone.
Tempi ultra-ristretti per l’iter procedurale che porta agli interventi di bonifica dei siti contaminati. Dai 45 giorni di tempo concessi alle Agenzie Regionali Ambientali per verificare l’operazione di bonifica effettuata si passa ai 15 giorni. Viene introdotto, inoltre, il principio del silenzio-assenso.
 
Articolo 35 – incenerimento
L’articolo contiene misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero e di incenerimento dei rifiuti urbani, considerati infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.
 
Articolo 36 Misure a favore di interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
La norma integra la disciplina del Patto di Stabilità interno prevedendo l’esclusione delle spese sostenute dalle Regioni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, tenuto conto delle maggiori entrate riscosse dalla Regione dal meccansimo delle royalties.
Articolo 37 Misure urgenti per approvvigionamento e trasporto gas naturale TAP
La disposizione sancisce il carattere strategico dei gasdotti di importazione dall’estero, dei terminali Gnl, degli stoccaggi, delle reti nazionali e delle opere connesse. Sul fronte autorizzativo si prevede che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, partecipino attivamente all’iter indicando le modalità di attraversamento, ma, in caso di mancata comunicazione entro i termini, lo stesso soggetto che richiede l’autorizzazione potrà concludere comunque la procedura.
Infine, all’Autorità è dato mandato di introdurre a partire dal 2015 tariffe di stoccaggio che incentivino in particolare le prestazioni di punta.
Articolo 38 Valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
Vengono potenziati gli strumenti autorizzativi per snellire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo che sono considerate attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. L’articolo inoltre introduce il titolo concessorio unico per la ricerca e coltivazione di idrocarburi con termini perentori per la definizione del disciplinare tipo e quello di 90 giorni agli interessati per presentare le istanze relative ai titoli vigenti e ai procedimenti già in corso. Previsti inoltre progetti sperimentali offshore fino a 5 anni in ambiti posti in prossimità di aree di alti Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e produzione di idrocarburi con l’obiettivo di accertare eventuali fenomeni di subsidenza.
 
 
 
 
 

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Albo Gestori Ambientali: Nuovo Regolamento e Delibere

Albo gestori Ambientali – Nuovo Regolamento e Delibere segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il 3 settembre 2014 ha pubblicato 4 delibere  che definiscono la modulistica da utilizzare per le iscrizioni “ordinarie”, le comunicazioni “semplificate” e le variazioni della dotazione dei veicoli, rendendo operative le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento entrato in vigore il 7 settembre 2014.
I modelli approvati attuano, in particolare, le novità introdotte dal nuovo regolamento per quanto riguarda le categorie di iscrizione, i requisiti soggettivi, il responsabile tecnico, l’informatizzazione delle procedure (anche per quanto riguarda la fruibilità dei dati), l’aggiornamento delle procedure amministrative (domande di iscrizione, variazione, rinnovi e ricorsi).
La modulistica per l’iscrizione nelle categorie numero 1 (trasporto rifiuti urbani), 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi), 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi), 8 (intermediazione e commercio senza detenzione), 9 (bonifica siti) e 10 (bonifica beni contenenti amianto), è contenuta nella deliberazione 2/2014.
L’autocertificazione per il rinnovo delle stesse categorie nella deliberazione 4/2014.
La deliberazione 3/2014 reca la modulistica per le comunicazioni per l’iscrizione (e il rinnovo) in procedura semplificata, possibile per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione che gestiscono rifiuti urbani, i produttori di rifiuti che trasportano i propri rifiuti (se pericolosi, nei limiti dei 30 kg/lt al giorno) e le imprese che trasportano Raee ai sensi del Dm 65/2010. La deliberazione 5/2014, infine, contiene il modello da utilizzare nel caso di variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli.
 

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A.I.A.: autorizzazioni sostituite

A.I.A.: sostituzione delle autorizzazioni di cui all’elenco allegato IX
Focus sull’allegato IX parte II Dlgs. 152/2006 e Magistrato Acque Venezia
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


L’art. 29quater comma 11 Dlgs. 152/2006, come modificato dal Dlgs. 46/2014, ricorda che le Autorizzazioni Integrate Ambientali sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX della parte II .
L’AIA deve però richiamare  …… continua lettura articolo allegato IX

adminA.I.A.: autorizzazioni sostituite
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AIA: quando è obbligatoria?

A.I.A.: quando è obbligatoria?
Focus sull’allegato VIII parte II Dlgs. 152/2006 e Dlgs. 46/2014
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


L’art. 29bis come riformato dal Dlgs. 46/2014 si apre pecisando che “l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell’allegato XI…”.
Scompare, rispetto alla previgente versione, il riferimento esplicito all’allegato VIII (ovvero alle attività sottoposta in AIA) che però rivive nell’art. 4 comma 4 lett. c) del Dlgs. 152/2006 come inserito dal Dlgs. 46/2014:
“…(c) l’autorizzazione integrata ambientale ha ….continua lettura articolo  “allegato VIII

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Omaggio di sacchetti di plastica: sanzioni

Sacchetti di plastica non biodegradabili: vendita e sanzioni.

Focus: omaggio sacchetto spesa/sanzioni divieto di commercializzazione e L. 116/2014

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 11 agosto 2014, n. 116 che converte il Dl 91/2014, sono in vigore dal 21 agosto 2014, le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica non biodegradabili, anche se ceduti a titolo gratuito.

Per “commercializzazione” deve intendersi, infatti, «l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita», quindi anche l’omaggio del classico sacchetto della spesa.

Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo gratuito (per es. smaltimento scorte) non è consentita ed è soggetta alle sanzioni di legge.

 Con il provvedimento si risolve l’empasse che si era generata con il Dl 2/2012 che faceva partire le sanzioni una volta decorsi 60 giorni dall’efficacia del Dm “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti firmato il 18 marzo 2013. Tale decreto però usciva in Gazzetta ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica alla Commissione europea (procedura ancora non ufficialmente chiusa) per cui di fatto la sua efficacia veniva “congelata” e con essa le sanzioni.

La legge 116/2014 elimina  dal Dl 2/2012 l’inciso che “aggancia” l’operatività delle sanzioni all’emanazione del decreto “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti.

Pertanto ora le sanzioni debbono ritenersi pienamente in vigore.

 Le sanzioni pecuniarie previste riguardano la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore:

  • 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare;

  • 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare;

  • per i sacchi cosiddetti a fagiolo, cioè senza manici esterni, 100 micron se destinati all’uso alimentare, 60 micron se non destinati all’uso alimentare.

 La sanzione parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino a 100 mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti (oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore: v. articolo 2, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).

 Le sanzioni saranno applicate ai sensi della L. n. 689/1981. All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’art. 7 della citata L. n. 689/1981 è presentato alla Camera di Commercio della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

 

 

 

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Regione e abbandono rifiuti: responsabilità

La Regione risponde dell’illecito abbandono rifiuti da parte di terzi (2)
Consiglio di Stato n. 3786/2014
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza n. 3786/2014 del Consiglio di Stato ribadisce quanto già espresso dalla sentenza del CDS n. 2977/2014 (già evidenziata in questo sito).
Anche nel caso in questione si tratta di ordinanza Sindacale ex art. 192 Dlgs. 152/2006 diretta, questa volta, alla Regione Campania per far rimuovere e smaltire i rifiuti (vera discarica abusiva) accumulati al disotto della strada regionale sopraelevata, area di proprieta Regionale.
Il CDS evidenzia ancora la maggiore responsabilità degli enti pubblici al rispetto della normativa ambientale e al dovere di attivazione e cura del bene pubblico che non trova esimente neppure nella difficoltà economica della Regione e nella impossibilità di affrontare misure adeguate.
La sentenza del Consiglio di Stato verifica….continua lettura articolo Regione 192 Dlgs. 152.2006 

adminRegione e abbandono rifiuti: responsabilità
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Sistri: il punto alla luce della L. n. 116/2014

Sistri: il punto alla luce dell’art. 14 L. 116/2014
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


La legge 27 febbraio 2014, n. 15 (pubblicata sulla GU del 28 febbraio e in vigore dal 1° marzo 2014) di conversione del Dl 150/2013 (cd. “Milleproroghe”) ha confermato l’operatività del Sistri, stabilendo solo un ulteriore allungamento (fino al 31 dicembre 2014) del cd. “doppio binario”, ossia del periodo transitorio durante il quale i soggetti obbligati ad utilizzare il nuovo sistema di controllo dei rifiuti devono al contempo osservare anche le prescrizioni relative al tradizionale tracciamento degli stessi (registri e formulario di trasporto), godendo parallelamente di una sospensione delle (sole) sanzioni relative al Sistri che partiranno dal 1 gennaio 2015.
Il panorama dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri …continua lettura articolo – Sistri L. 116.2014
Leggi anche articolo – sistri sanzioni: quando entrano in vigore?

adminSistri: il punto alla luce della L. n. 116/2014
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Paglia, sfalci e potature: novità L. n. 116/2014

Paglia sfalci e potature: novità ex art. 182 comma 6bis: L. 116/2014 art. 14
Abbruciamento e Combustione – art. 256bis Dlgs. 152/2006
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Legislatore (L. n. 116/2014 art. 14) inserisce il comma 6bis all’art. 182 (smaltimento dei rifiuti).
Il nuovo comma 6bis dell’art. 182 dialoga con
1)    l’art. 185 comma 1 lett. f) e
2)    con la sanzione ex l’art. 256bis Dlgs. 152/2006 (vigente dal 21.8.2014)
La norma esclude dal concetto di “gestione dei rifiuti” i vegetali di cui all’art. 185 comma 1 lett. F) ovvero “….paglia sfalci e potature …… continua lettura articolo 
Leggi anche articolo  SFALCI E POTATURE: COMBUSTIONE CONSENTITA 

adminPaglia, sfalci e potature: novità L. n. 116/2014
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art. 216 Dlgs. 152/2006: procedure semplificate e cessazione qualifica rifiuto

Art. 216 Dlgs. 152/2006 riformato – procedure semplificate e cessazione qualifica rifiuto
Novità ambientali: L. n. 116/2014 di conversione del DL n. 91/2014
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge n. 116/2014 ha inserito i commi 8 quater, quinquies, sexies e septies all’art. 216 Dlgs. 152/2006.
Il legislatore torna a parlare dei rifiuti “cessati” (End of waste) ovvero di quei rifiuti che cessano di essere tali attraverso un’ operazione di recupero latamente intesa.
Ritorna il richiamo esplicito all’art. 184ter Dlgs. 152/2006.
COMMA 8 QUATER – procedura semplificata Il legislatore riserva alle attività disciplinate dai regolamenti che fissano i criteri dell’End of Waste la procedura semplificata ex art. 214 e 216 Dlgs. 152/2006. Ad oggi, come  …...continua lettura articolo 

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Recuperi, Sottofondi, Rilevati: semplificazione

Recuperi, rilevati e sottofondi: semplificazione
L. n. 116/2914 (DL n. 71/2014) – recuperi ambientali, rilevati e sottofondi – Materie prime secondarie/End of Waste – semplificazioni
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La L. n. 116/2014 inserisce all’art. 13 apposita norma dedicata ai recuperi ambientali.
L’articolo si apre con il richiamo all’art. 5 comma 1 lett. c) del DL 43/2013 convertito: richiamo improprio in quanto la lettera c) richiamata, e pertinente, è indicata al punto 2ter dell’art. 5 DL 43/2013.
L’inciso inserito nell’art. 5 (DL 43/2014) dedicato all’Expo 2015, è riprodotto testualmente nel comma 4ter, con ciò  ….continua lettura articolo 

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Bonifiche: novità dalla Legge n. 116/2014

Novità ambientali: Pubblicata L. n. 116/2014 di conversione del DL n. 91/2014
Procedure semplificate per le operazioni di bonifica – Art. 242-bis Dlgs. 152/2006
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 agosto 2014 la Legge di conversione n. 116/2014 del Decreto legge n. 91/2014.
La Legge – che ha ampiamente modificato il Decreto legge – contiene molte novità in materia ambientale e incide, con rilevanti interventi, sul Dlgs. n. 152/2006.


L’ Art. 13 della L. 116/2014 inserisce l’art. 242 bis nel Dlgs. 152/2006 e prevede – Procedure semplificate per operazioni di bonifica e di messa in sicurezza; procedura semplificata che si contrappone alla procedura prevista dagli artt. 242 o 252 Dlgs. 152/2006.
La procedura semplificata
1) è dedicata all’operatore interessato ad …..  continua lettura dell’articolo 

adminBonifiche: novità dalla Legge n. 116/2014
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Committente e Direttore Lavori: responsabilità reati ambientali

Committente e Direttore Lavori: responsabilità reati ambientali 
Cass. Pen. 37547/2013 – art. 256 Dlgs. n. 152/2006
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione ribadisce che
1)    nessuna responsabilità può essere attribuita solo in forza della carica ricoperta
2)    la responsabilità omissiva ex art. 40 co. 2 c.p. (obbligo di impedire il fatto) può essere contestata solo se esiste una posizione di garanzia intesa quale espresso obbligo (contratto, legge ecc…) che impone il dovere di attivarsi per impedire l’evento.
Nel caso in esame la Cassazione esclude in capo al Committente ed al Direttore dei lavori l’obbligo di impedire reati ambientali laddove nessuna norma, legge, contratto prevede tale obbligo.


II Tribunale condannava ai sensi dell’art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006, in concorso tra loro,
“..il primo quale committente di lavori edili per la realizzazione di un fabbricato,
il secondo quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, ….. continua lettura articolo 

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Inceneritori e abrogazione Dlgs. 133/2005

Incenerimento: art. 237bis Dlgs. 152/2006 e abrogazione del Dlgs. 133/05
Condizioni anomale di funzionamento (art. 16 Dlgs. 133/05): modifiche art. 237 octiesdecies
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il Dlgs. n. 46/2014 ha inserito, nel corpo del Dlgs. 152/2006 (T.U.A.), gli articoli 237 bis e ss. che modificano la disciplina prima contenuta del Dlgs. 133/2005 (discilpina ad hoc su impianti di incenerimento e coincenerimento).
L’abrogazione del Dlgs. 133/2005 è differita al 1.1.2016 (art. 34 Dlgs. 46/2014) e nel contempo l’art. 29 Dlgs. 46/2014 precisa che le disposizioni del Dlgs. 133/05 non possono essere applicate ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del Dlgs. 46/2014 ovvero l’11.4.2014.
(continua lettura articolo .. 237 octiesdecies Dlgs. 152.2006 )

adminInceneritori e abrogazione Dlgs. 133/2005
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La Regione risponde dell'illecito abbandono di rifiuti di terzi

La Regione risponde dell’illecito abbandono rifiuti da parte di terzi (1)
Consiglio di Stato n. 2977/2014

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  


 L’ individuazione della colpa nei soggetti pubblici trova precisazione nella sentenza del Consiglio di Stato 2977/2014 che riforma la sentenza TAR Campania 2586/2013; sentenza  che aveva annullato l’ordinanza di rimozione rifiuti del Sindaco contro la Regione.

Il CDS evidenzia la maggiore responsabilità degli enti pubblici al rispetto della normativa ambientale e al dovere di attivazione e cura del bene pubblico che non trova esimente neppure nella difficoltà economica della Regione e nella impossibilità di affrontare misure adeguate.
Precisa il CDS con riferimento alla responsabilità della Regione:
“..E ciò a maggior ragione quando si tratti di realtà locali – come quella in questione – caratterizzate dalla perduranza di situazioni emergenziali, dalla assenza diffusa di senso civico delle cittadinanze, da una diffusa omertà e dalla presenza di organizzazioni criminali proprio nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti: le pubbliche autorità possono concretamente esigere ed ottenere il rispetto della legalità, solo quando esse stesse ne danno l’esempio, applicando le leggi quando ne sono destinatarie e imponendo la loro applicazione, quando agiscano nell’esercizio dei loro doveri istituzionali…”
…. continua lettura dell’articolo  CDS 2977/2014 e responsabilità Regione ex art.192 Dlgs. 152.2006
adminLa Regione risponde dell'illecito abbandono di rifiuti di terzi
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Sfalci e potature: combustione consentita

Sfalci e potature: combustione consentita
DL n. 91/2014

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256bis Dlgs. 152/2006) è vigente dal 9.2.2014.

Il DL  91/2014 all’art. 14 comma 8 introduce il comma 6 bis all’art. 256bis del Dlgs. 152/2006.
Il comma 6 bis (art. 256bis) esclude l’applicazione del reato di illecita combustione ed anche del reato di attività di gestione non autorizzata  al materiale  agricolo  e  forestale  derivante  da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. …  continua lettura articolo 256 bis sfalci potature
Leggi anche articolo sfalci e potature ,su questo sito.

adminSfalci e potature: combustione consentita
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DL n. 91/2014: Disposizioni urgenti in materia ambientale

DL 91/2014: Disposizioni urgenti in materia ambientale

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  – Dario Giardi


In Gazzetta ufficiale del 24 giugno 2014 n.144 , è stato pubblicato il decreto legge 24 giugno 2014 n.91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.”

Il testo del DL impone importanti modifiche al Dlgs. 152/2006 che vanno singolarmente affrontate.
Queste le principali disposizioni…. (continua lettura e vai all’articolo DL. 91/2014)
 

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Sistri e contributo annuale del 30 giugno 2014

SISTRI: Chi paga il contributo annuale del 30 giugno 2014?
 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 
 Il 25 giugno u.s., sul sito www.sistri.it, è stato pubblicato  comunicato a firma del direttore generale del Ministero dell’Ambiente.
Nel comunicato si specifica che le aziende iscritte al SISTRI che, in virtù dei nuovi criteri definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente del 24 aprile scorso, non sono tenute ad aderire al SISTRI e non hanno deciso di aderirvi volontariamente, non dovranno versare il contributo annuale di iscrizione alla scadenza del 30 giugno prossimo. Criterio che si intende valido anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.
 Lo stesso comunicato rimanda a successiva comunicazione, la definizione e la formalizzazione di procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono più tenuti ad aderire al sistema, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black box.
 Viene specificato che, comunque, resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi a carico degli utenti ai quali detti dispositivi sono stati consegnati in comodato d’uso.
 Comunicato_20140624

adminSistri e contributo annuale del 30 giugno 2014
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Emissioni industriali- art. 237bis Dlgs. 152/2006

Emissioni industriali/inquinamento – Dlgs. n. 46/2014
Incenerimento e Co-incenerimento: articolo 237 bis Dlgs. 152/2006

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Dlgs. 46/2014 (art. 15)  ha modificato la disciplina sull’incenerimento dei rifiuti, di cui al Dlgs 133/2005, e l’ha inserita nel Dlgs. 152/2006 agli articoli 237 bis e seguenti. Leggi anche articolo su questo sito relativo alla definizione di incenerimento e coincenerimento.

La nuova disciplina (art. 237bis ss. Dlgs, 152/2006) sarà operativa dal gennaio 2016.
L’art. 237-duovicies Dlgs. 152/2006 regolamenta l’applicazione della nuova disciplina agli impianti esistenti.
Le sanzioni (art. 16 Dlgs. 46/2014) previste all’art. 19 del Dlgs. 133/2005 sono trasferite nell’art. 261bis del Dlgs. 152/2006 e trovano dunque diversa collocazione sistematica…. (continua lettura articolo  Incenerimento Dlgs. 46.14)

 

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Rifiuti e appalti: Responsabilità

Rifiuti e Appalti: Responsabilità
Cass. penale n. 13025/2014 – reato associativo e art. 260 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza  precisa il rapporto tra appaltatore e appaltante nella gestione dei rifiuti. In particolare:

 Il caso ed il reato contestato art. 260 Dlgs. 152/2006


La sentenza offre precisa individuazione del reato di traffico illecito di rifiuti organizzato in concorso tra società appaltante e appaltatrice.
L’indagato (società appaltatrice) era stato “….gravemente indiziato di essersi associato con altri, allo scopo di commettere delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti speciali, anche pericolosi, mediante una serie indeterminata di trasporti e sversamenti,   ….continua la lettura dell’articolo  Rifiuti e appalti
 

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Sistri "facoltativo": DM 126/2014

SISTRI “facoltativo”: Decreto Ministeriale semplificativo, DM 126/2014
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il 24 aprile 2014 il Ministro dell’Ambiente ha  firmato il decreto che trasforma da obbligatorio a facoltativo l’utilizzo del Sistri da parte di alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Il provvedimento, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero: www.minambiente.it
Il ministero dell’Ambiente, ha ritenuto necessario, in attuazione dell’art 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI escludendo le piccole attività, spostando il pagamento del contributo e introducendo importanti semplificazioni per i trasportatori per quanto riguarda l’intermodalità.
Si riportano i principali interventi:
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi – Viene specificato che non tutti i produttori di pericolosi, come precedentemente previsto, debbano aderire al sistema Sistri.
Vengono esclusi, infatti, le imprese produttrici di rifiuti pericolosi, fino a dieci dipendenti, derivanti da: attività di demolizione e scavo, lavorazioni industriali e artigianali, attività commerciali, quelle di servizio e quelle sanitarie (articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006) nonché le attività agricole e agroindustriali. Sopra questa soglia dimensionale anche queste attività saranno obbligate ad aderire.
Esclusione a prescindere dal criterio  del numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese che producono rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Categoria non contemplata dalle esclusioni e che, conseguentemente, rientra nei soggetti obbligati è quella relativa alle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  da abbattimento di fumi (lettera g) articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006).
A questi si aggiungono gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n.152 del 2006 e gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania. Per quanto riguarda la sola Campania, scompaiono, pertanto, i Comuni precedentemente contemplati e si allarga la platea dei soggetti obbligati non solo ai trasportatori ma anche agli impianti che gestiscono urbani.
Si ricorda inoltre che per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del  D.lgs.  n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento del contributo – Il ministro dell’Ambiente dispone che imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità debbano versare il contributo annuale Sistri entro il 30 giugno nella misura e con le modalità già previste dalla legge. Uno slittamento rispetto al precedente termine del 30 aprile. Per quanto riguarda i dispositivi tecnologici da sostituire (chiavette Usb non funzionanti e le black box montate sui veicoli) il Ministero conferma per il 2014 i costi previsti nel 2013. Dopo aver pagato i contributi dovuti, imprese ed enti obbligati al sistema di tracciabilità on-line dovranno comunicare al Sistri gli estremi di pagamento. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all’area “gestione aziende” presente sul portale www.Sistri.it, in area autenticata. Il decreto dispone che tutti gli obblighi di comunicazione al sistema a carico delle imprese siano assolti solo tramite comunicazioni on-line al sito e che, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, siano effettuate solo mediante le applicazioni disponibili sul portale.
La questione campana – Relativamente alla Campania, il decreto disciplina l’avvio del sistema nella regione. I soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti urbani, così come quelli che organizzano il trasporto, dovranno compilare e firmare la scheda Sistri area movimentazione completando anche la parte relativa al produttore. Questo dovrà avvenire prima dell’inizio della raccolta per il successivo trasporto verso gli impianti di destinazione. I gestori di questi ultimi impianti, se non sono obbligati al Sistri perché la loro attività è al di fuori del territorio campano, dovranno controfirmare le schede Sistri all’atto dell’accettazione dei rifiuti presso l’impianto. Dopo la consegna del rifiuto, il Sistri genererà automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell’area on-line relativa al registro cronologico del comune.
Intermodalità
Si accorcia il termine massimo di durata del deposito preliminare nell’ambito del trasporto intermodale, che passa dai 45 originariamente previsti dalle prime bozze del decreto ai 30 giorni stabiliti dalla bozza definitiva del provvedimento.
Ricordiamo come la legge di conversione del D.L. 150/2013 (“Milleproroghe”), legge ha lasciato immutati i termini sulla partenza del sistema, spostando, però, dall’originario 1° agosto 2014 al successivo 31 dicembre la vigenza del c.d. “regime binario” che impone agli operatori di onorare sia le scritture elettroniche sia quelle cartacee. Viene così rinviata, conseguentemente, l’entrata in vigore del regime sanzionatorio. Le uniche sanzioni applicabili fino al 31 dicembre 2014 saranno, pertanto, solo quelle connesse agli adempimenti cartacei e non quelle previste dalla disposizioni Sistri.
 

adminSistri "facoltativo": DM 126/2014
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Terre e Rocce e normativa Regionale

Terre e Rocce e normativa Regionale: Corte Cost. n. 70 del 2.4.2014

Illegittimità costituzionale Legge Provincia Trento
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


La Corte Costituzionale si pronuncia su antica questione ovvero sul limite della legislazione Regionale  rispetto alla competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale.

La Corte richiama la sentenza della Corte n. 249/2009 che già aveva affermato il carattere “trasversale” della competenza statale in materia dell’ambiente e dell’ecosistema”.
Nel caso in esame il contrasto sorge in merito alla disciplina delle Terre e rocce da scavo da piccoli  cantieri, oggi … (continua lettura articolo TerreRocce Corte Cost. 70.2014

adminTerre e Rocce e normativa Regionale
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Quesito: modifica ragione sociale e registro di carico e scarico

 Se si modifica la ragione sociale della ditta bisogna vidimare nuovo registro di carico e scarico?
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi


Quesito
Un’azienda modifica la sua ragione sociale, ma non partita iva/codice fiscale che rimangono invariati. E’ necessario provvedere a vidimare un nuovo registro carico/scarico rifiuti, con i dati aggiornati: è corretto? Come comportarsi con il registro utilizzato fino a quel momento? é opportuno o obbligatorio annullare le pagine inutilizzate?
Risposta
Se la ditta cambiando ragione sociale varia anche il codice fiscale dovrà necessariamente presentare alla Camera di Commercio e di conseguenza utilizzare, nuovi registri di carico e scarico rifiuti. Se la ditta cambiando ragione sociale non varia il codice fiscale potrà continuare la compilazione del registro già in essere comunicando, con una semplice nota, gli estremi della variazione (data e nuova ragione sociale), specificando nella stessa nota che tali variazioni non hanno comportato mutamenti di codice fiscale e di indirizzo dell’insediamento produttivo e allegando copia della nota al registro dei rifiuti.
* le risposte ai quesiti sono meramente indicative e non costituiscono parere.  Ogni caso deve essere valutato nel concreto.
adminQuesito: modifica ragione sociale e registro di carico e scarico
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