RUMORE: POTERI SINDACO

RUMORE: POTERI SINDACO

RUMORE: POTERI SINDACO

TAR EMILIA ROMAGNA N. 159/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il TAR Emilia Romagna affronta questione consolidata ma ancora oggetto di interpretazione.

Il potere di ordinanza ai sensi della L. 447/95 art. 9 è del Sindaco, non del dirigente.

La sentenza ricorda che:

  • Il potere di ordinanza ex art. 9 L. 447/95 non va confuso con il diverso potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità e igiene pubblica
  • Il potere di ordinanza ex art. 9 L. 447/95 costituisce potere ordinario di intervento ai fini della tutela della pubblica salute
  • L’ordinanza emessa dal “dirigente” è dunque illegittima con caducazione di tutti gli atti anche istruttori eseguiti (arpae ecc…).
  • Il difetto di competenza del dirigente comporta che si versa nella situazione in cui il “…potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non essendogli consentito dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus, secondo una regola valevole anche nelle ipotesi in cui il vizio di incompetenza attenga a relazioni …

In particolare, recita il TAR: CONTINUA LETTURA ARTICOLO: RUMORE: POTERI SINDACO

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Cinzia SilvestriRUMORE: POTERI SINDACO
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Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili

Cass. civ. sez. 2 ord. n. 7875/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili. La sentenza affronta il problema della costruzione di un edificio che non rispetta le regole a tutela dell’inquinamento acustico, creando gravi disagi agli acquirenti degli appartamenti.

La Cassazione riporta tale mancanza ai gravi difetti ex art. 1669 c.c.: ” Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione risponde, invero, dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) quali devono ritenersi quelli da cui derivi una cattiva utilizzazione di esse, come nel caso di inadeguato isolamento acustico – nei confronti degli acquirenti…”.

La Cassazione ritiene peraltro che sia legittimato ad agire per far valere i gravi difetti anche l’amministratore del condominio”… legittimato ad agire, a titolo di responsabilità extracontrattuale, se tali difetti sono riscontrati, come visto, sull’intero edificio condominiale….”

L’appaltatore e costruttore invero ha l’obbligo di consegnare l’opera conforme a quanto pattuito e di eseguirla a regola d’arte e dunque nel rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici “… e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore, dettati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997”.

Ricorda la Cassazione che la Legge 447/95 “…art. 3, comma 1, lett. e), (Legge quadro sull’inquinamento acustico), aveva attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato, appunto, col D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.

Nella materia in esame erano poi intervenuti

  1. la direttiva 2002/49/CE, che venne recepita con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, Legge di Delega 7 luglio 2009, n. 88, art. 11,
  2. L. n. 88 del 2009, art. 11, comma 5 (secondo cui “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”) ed ancora la
  3. L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 15, comma 1, lett. c), che dava un’interpretazione autentica della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e), (stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovasse applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi), norma dichiarata illegittima da Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 103.

La Cassazione richiama dunque  il DPCM 5.12.1997 quale criterio utile per verificare la regola d’arte applicabile alla costruzione dell’edificio e al fine di verificare i gravi difetti di insonorizzazione ex art. 1669 c.c..

Ne discende  che gravi difetti di insonorizzazione dell’edificio anche se riferibili ai singoli appartamenti riguardano l’edificio nel suo complesso e dunque l’ azione può essere esperita anche dall’amministratore di condominio.

Cinzia SilvestriRumore – edificio rumoroso – difetti e azioni
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Rumore e consulenza tecnica – intollerabilità

Rumore e consulenza tecnica – intollerabilità

Rumori e Perizia – intollerabilità e prova

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione civile n. 21621/2021, con ordinanza, incide sul tema della consulenza tecnica effettuata in corso di causa che non rileva i rumori lamentati. I convenuti, come spesso accade, dopo la notifica dell’atto di citazione, avevano provveduto ad eliminare i rumori intollerabili.

Ebbene, dice la Cassazione, tale comportamento che fa cessare la condotta che era causa delle immissioni sonore “non può ..pregiudicare il diritto degli attori a conseguire un ristoro per il pregiudizio, nella specie non patrimoniale…”

Il Giudice invero può avvalersi di mezzi di prova ulteriori e diversi per accertare la intollerabilità. Diversamente significherebbe rimettere al danneggiante la possibilità di vanificare il diritto al risarcimento del danno. La Cassazione precisa anche l’ambito del risarcimento del danno che non è sempre configurabile quale pregiudizio in termini di invalidità ma è il danno che incide sulle abitudini di vita e dunque in re ipsa e liquidabile il via equitativa. 

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Immissioni illecite – rumori – danno risarcibile

Immissioni illecite – rumori – danno risarcibile

Immissioni illecite – danno risarcibile

presunzioni – danno sulla vita personale e familiare

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Giova ricordare la sentenza della Cassazione civ. 20445/2017 che decideva questione in punto di immissioni di polveri, vapori, rumori.

Il contenzioso vedeva ristorati gli attori con € 10mila, a seguito di ordinanze cautelari in corso di processo. Tuttavia la Corte di appello, sede di impugnazione in punto di risarcimento danno, riteneva che il danno dovesse essere provato nel suo ammontare, dedotto a mezzo di precise certificazioni mediche in punto “lesione salute”. La Corte rigettava l’appello.

La Corte di Cassazione, adita dagli appellati, riporta la questione nell’alveo oggi ben delineato dall’art. 8 della CEDU che amplia e permette una zona maggiore del risarcimento del danno proprio a fronte della lesione del diritto inviolabile alla tranquillità della vita, riposo, ambiente salubre. 

La Corte di Cassazione ricorda i precedenti contrari, ripudiandoli come non attuali; precedenti giurisprudenziali che non tengono in conto l’evoluzione giurisprudenziale. Afferma e conferma dunque la Corte che il danno da immissioni illecite può essere liquidato in re ipsa ovvero anche in considerazioni di presunzioni e nozioni di comune esperienza: 

“…secondo il quale il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all’interno di un’abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (vedi Cass. 16/10/2015, n. 20927); ne consegue che la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni o sulla base delle nozioni di comune esperienza;..”

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Rumore – vociare dei clienti

Rumore – vociare dei clienti – responsabilità del gestore del locale
Cass. pen. sent. n. 19090/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il gestore di un locale è tenuto ad impedire che il vociaredei clienti disturbi la quiete pubblica. Non basta che il gestore ponga avvisi ai clienti o altri accorgimenti; ciò che conta è solo l’idoneità dei presidi ad impedire il disturbo della quiete pubblica. Nel caso in esame il gestore di un bar arriva in Cassazione ritenendo non solo di aver posto in essere tutti i presidi anche tecnici per evitare il disturbo ma anche di non essere responsabile di attività, vociare, compiuta da altri.
La Cassazione è di altro avviso.
La Cassazione ricorda che per ...continua lettura articolo rumore – vociare – gestore

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Rumore – Bar e musica

 
Rumore: Basta la testimonianza – art. 659 c.p.
Cass. pen. sent. n. 1014 /2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione ribadisce la necessità per la imputazione ex art. 659 c.p. del disturbo alla “collettività”. Nel caso di specie si trattava di un Bar e di musica fino a tarda notte. Le doglianze sono giunte non solo dal condominio dello stesso Bar …continua lettura articolo rumore – bar musica 659 c.p.

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Rumore – palestra e condomini

Rumore – palestra e danni ai condomini
Non occorre perizia ? art. 659 c.p.
Cass. pen. sent. n. 601/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione 601/2018 si occupa del rumore “condominiale” (musica) di una palestra.  Si ricorda che in ambito penale la contravvenzione di cui all’art. 659C.p. deve essere ravvisato con riferimento ad una “collettività il cui significato però è stato diversamente precisato dalla Cassazione. In questo caso la Cassazione precisa:  “nella pubblica quiete, la quale implica di per sé l’assenzadi disturbo per la pluralitàdei consociati,è necessario per la configurabilità del reato che le emissioni ….continua lettura articolo – rumore 659 c.p.

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Rumore: autolavaggio rumoroso

Autolavaggio rumoroso: è reato?

Cassazione penale n. 39454/2017

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Tribunale condannava  per il reato di cui agli art. 81 cpv e 659, comma 2, c.p., il conduttore di un autolavaggio che  disturbava le occupazioni ed il riposo dei residenti/domiciliati nel medesimo fabbricato, in particolare di una  famiglia  “.. perché aveva omesso di eseguire appositi interventi tecnici insonorizzanti sugli impianti ivi esistenti, causando un rumore non accettabile per il superamento, a finestre aperte ed a finestre chiuse, del limite differenziale diurno (5db) di cui all’art. 4 DPCM 14.11.1997, rispettivamente riscontrata nella misura di 13db e 9,5 db, …”
La sentenza della Cassazione riassume l’inquadramento giuridico che il rumore proveniente da attività commerciale/industriale può provocare. Tant’è che il Giudice deve primariamente indicare con motivazione congrua la qualificazione giuridica del fatto contestato. Nel caso in esame invece il Giudice di prime cure si era limitato a condannare (penale) solo sulla base dell’accertamento dell’Arpa che accertava il rumore fuori norma.
Ma essere fuori norma non basta per configurare il reato e la Cassazione ricorda con sintesi i diversi casi/ipotesi che si possono verificare:
“… in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra:
A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;
C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995
La Cassazione riteneva che il Tribunale non avesse compiuto idonea indagine sul fatto per la dovuta qualificazione giuridica e dunque annullava l’impugnata sentenza e rinviava al primo giudice per la diversa valutazione.
 

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Rumore: TAR Veneto si pronuncia sulla riduzione orario locali

Rumore: ordinanza del sindaco che limita orario di apertura locali
TAR VENETO, sentenza n. 1213/2015
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
Il TAR ribadisce la necessità che i provvedimenti di natura urgente, tanto più se limitano gli orari di apertura dei locali, “…non possono risultare legittimi se posti in essere per il raggiungimento di un fine di interesse pubblico, suscettibile di essere realizzato mediante provvedimenti tipici emanati nell’esercizio di ordinari poteri di amministrazione attiva.
Infatti, solo il venire in essere di situazioni non tipizzate dalla legge, ed in presenza di un’istruttoria adeguata e di una congrua motivazione circa l’esistenza dell’interesse pubblico, consente di giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente…”.
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Una società, titolare di un ristorante nel quale si suona….continua lettura articolo clicca TAR Veneto Rumore

adminRumore: TAR Veneto si pronuncia sulla riduzione orario locali
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Rumore: condominio e risarcimento danno ex art. 844 c.c.

Rumore: condominio e risarcimento danno da “rumore” impianto di riscaldamento
Cassazione civ. n. 23283/2014 – art. 844 c.c.
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La questione prende origine da controversia condominiale.
I proprietari di un appartamento citavano in giudizio il condominio a causa dei tubi dell’impianto di riscaldamento che causavano rumori costanti e fastidiosi. Il rumore oltre i limiti di tollerabilità veniva accertato in giudizio tramite apposita perizia.
La Cassazione precisa che il diritto al risarcimento sorge:
1) a prescindere dalla violazione dei limiti pubblicistici di tollerabilità
2) a prescindere dal buon uso della fonte di disturbo, o dalla manutenzione, o dal rispetto delle norme di sicurezza; nel caso di specie l’uso normale dei tubi dell’impianto di riscaldamento fonte delle immissioni e causa del danno.
3) accertata l’ illegittimità della fonte ……..continua lettura articolo ” Rumore Cass. 23283.2014″..

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Rumore e ambiente di lavoro: manuale operativo

Riduzione del rumore negli ambienti di lavoro
Manuale operativo
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente
La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 28 novembre 2012, ha approvato il Manuale operativo “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”.
L’attenzione alle problematiche derivanti dalla diffusione delle tecnopatie e ipoacusie ha imposto la necessità di ridurre il rumore per prevenire i danni uditivi in tutti i luoghi di lavoro.
Il Manuale si pone in continuità con le precedenti Linee Guida per la valutazione del rischio rumore già pubblicate nel 2000, fornendo lo stato dell’arte sugli aspetti tecnici della prevenzione dei rischi da esposizione a rumore e mette a disposizione di tutti i soggetti interessati informazioni, metodologie ed interventi utili per garantire il pieno controllo del rischio rumore in tutti i principali comparti produttivi.
Il testo è organizzato in due livelli che trattano la tematica rispettivamente sotto un profilo generale e un profilo tecnico.
Il primo livello contiene l’articolato essenziale del manuale ed è rivolto alla generalità dei destinatari, contenendo indirizzi e indicazioni pratiche per elaborare e attuare le misure tecniche e organizzative per la riduzione del rischio rumore, fissate dall’articolo 192 del D.Lgs. 81/2008.
Dopo i primi due capitoli di carattere generale introduttivo, il testo affronta gli argomenti legati al luogo di lavoro e alle macchine.
I capitoli 3 e 4 entrano nel merito dell’applicazione delle linee guida, con il capitolo 3 che affronta i criteri acustici generali di progettazione e di bonifica degli edifici, così come stabiliti dalle attuali norme tecniche e di legge, mentre il capitolo 4 tratta con specifici approfondimenti alcune particolari tipologie di destinazione d’uso (uffici, attività commerciali, ambienti scolastici, ambienti comunitari e strutture sanitarie).
Secondo la stessa struttura i capitoli 5 e 6 analizzano le macchine, le attrezzature e gli impianti affrontando la problematica dei criteri acustici di acquisto e le relative strategie di bonifica acustica, fornendo indicazioni sul controllo del rumore alla sorgente e sugli interventi relativi alla trasmissione e propagazione del rumore.
La prima parte si conclude con la bibliografia generale e il glossario per aiutare alla comprensione dei termini e dei concetti utilizzati nel testo.
Il secondo livello è invece articolato in 30 schede destinate all’approfondimento tecnico e gestionale degli argomenti trattati nella prima parte.
Vengono quindi dettagliate le schede di acustica fisica generale che saranno utili per conoscere il fenomeno acustico in tutte le sue articolazioni (generazione, propagazione, assorbimento e isolamento). Le altre schede riguardano principalmente i criteri di scelta e collaudo delle metodologie attualmente disponibili per la riduzione del rumore, la misura e valutazione del grado di potenza sonora, la schermatura di sorgenti sonore e aree rumorose, la modulistica per la raccolta di informazioni acustiche nei nuovi insediamenti produttivi o nelle loro ristrutturazioni.
Nell’ ultima scheda sono quindi riportati esempi di interventi tecnici di riduzione del rumore realizzati sul campo, riportando per ciascuno di essi il comparto produttivo, la presentazione della problematica, il tipo di intervento e la sua descrizione, i risultati acustici e i costi approssimativi sostenuti.
Il secondo livello, essendo composto da schede tecniche verrà integrato nel tempo, attraverso gli aggiornamenti tecnici e legislativi che interverranno successivamente e resi disponibili in formato elettronico.
Allegato: Manuale operativo “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”
Manuale rumore riduzione com 5 all. 1
schede_tecniche com 5 all. 2

adminRumore e ambiente di lavoro: manuale operativo
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Rumore: certificazione acustica per gli edifici?

Rumore: Certificazione acustica passiva degli edifici – Normativa e responsabilità (cenni)
 A cura Cinzia Silvestri / Studio Legale Ambiente  e Sara Amato
Ad oggi, in materia di acustica passiva degli edifici, rimane come unico ( o quasi) riferimento il DPCM del 5.12.1997 e la norma madre L. n. 447/95.
L’assetto normativo, pur revisionato, e’ ormai antico.
Si consideri che si sono succedute nel tempo importanti normative che richiedono disposizioni attuative non ancora emanate.
Si ricorda infatti:
1)    la Direttiva 2002/49/CE recepita nel 2005 con Legge n. 194/2005
2)    la Legge n. 194/2005 che dialoga e richiama espressamente la Legge quadro n. 447/1995
3)    La legge 88/2009, come modificata dalla L. 96/2010 (Comunitaria 2009), che modifica e richiama la L. 447/1995, ed in particolare delega il Governo al riordino della materia acustica (riordino non ancora avvenuto);
4)    In questo contesto si ricordano le normative tecniche UNI 11367,11444; norme tecniche di carattere volontario e prive di valore cogente.
Ebbene vale la pena di ricordare che l’art. 11 della L. 88/2009 ( come riformata dalla L. 96/2010)  delegava il Governo al riordino della materia acustica “…Al fine di garantire la piena integrazione nell’ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/ CE ….relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l’omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, …. uno o piu` decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e …..”
Continua l’art. 11 al comma 2:
“…I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all’armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
b) definizione dei criteri per la [progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché] determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell’impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 
E’ corretto parlare di “certificazione acustica” ?
Il termine certificazione evoca  procedure rigorose.
Il nostro legislatore indica i “requisiti acustici” degli edifici; tuttavia nulla impedisce di utilizzare, seppur impropriamente, il termine “certificazione”.
 La “certificazione” è obbligatoria?
Allo stato attuale la certificazione acustica non è obbligatoria se non  in quelle poche città che hanno inserito nel proprio regolamento la verifica acustica quale condizione  per la concessione dell’agibilità In tutti gli altri casi è obbligatorio solo uno studio previsionale dell’isolamento acustico, ai fini del rilascio del permesso di costruzione.
 RISPETTO DEI LIMITI DPCM 5.12.1997
La “certificazione” acustica si concreta nell’  “attestato” conseguito  al termine della  verifica dei requisiti acustici passivi; documento in cui  viene specificato  se un edificio di nuova costruzione rispetti o meno i valori limite di isolamento ai rumori definiti nel DPCM 5-12-1997, ove sono indicate le prestazioni  degli edifici in merito all’isolamento dai rumori esterni, da quelli di calpestio, di impianti di funzionamento continuo e discontinuo.
Il D.P.C.M. 5/12/1997 non obbliga a redigere relazioni previsionali né ad effettuare prove acustiche. L’unica prescrizione sostanziale è che i requisiti acustici vengano rispettati in opera.
La verifica acustica è effettuata, da un tecnico abilitato, in tutti gli ambienti dell’edificio, seguendo peculiari criteri, quali: l’isolamento della facciata, l’isolamento con i vicini, il livello sonoro degli impianti.
 I requisiti acustici di un edificio richiedono idonea progettazione e dunque il “piano acustico” dialoga con la materia urbanistica e confluisce spesso nelle condizioni per il rilascio della agibilità (ex art. 29 DPR 380/2001).
L’allegato 2 della tabella A divide in categorie (da A a g) la classificazione degli ambienti abitativi
 NORME UNI
Le norme tecniche UNI non hanno di per se’ valore normativo e non sono cogenti. Costituiscono un sistema volontario di unificazione dell’aspetto tecnico di una certa disciplina.
Di fatto la UNI 11367 (luglio 2010) –  Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera – individua quattro  classi di efficienza acustica, dagli edifici più silenziosi a quelli più rumorosi (la comparazione di metodo tra le classi del DPCM 5.12.1997 e la norma UNI non è corrispondente ).
Il 17 Maggio 2012 è stata pubblicata la norma UNI 11444, che offre direttive per la selezione e la classificazione delle unità immobiliari in edifici con peculiarità non seriali, che presentano elementi costruttivi anche molto diversi tra loro.
La UNI 11444 offre un approccio più semplificato, dal momento che ai tecnici acustici è accordata la possibilità di scegliere gli elementi critici di una unità immobiliare e collaudare solo questi. Tale classificazione è meno onerosa, giacchè diminuiscono le prove necessarie rispetto a quanto previsto dalla UNI 11367.
 QUALE TUTELE PER L’ACQUIRENTE?
La responsabilità si articola coinvolgendo molteplici figure e potenzialmente anche l’Ente pubblico.
Nel valutare solo l’aspetto del rapporto tra privato e costruttore si rileva che in attesa del ”recepimento” del contenuto delle UNI (norme di carattere volontario) il potenziale acquirente potrebbe aggiungere apposita clausola al contratto di acquisto che indichi
1)             i limiti acustici da rispettare nonché
2)             prevedere il  collaudo di verifica.
Sotto il profilo della violazione dei limiti tabellari l’art. 15 della L. 96/2010 sembra non permettere al privato di sollevare contestazione in merito al superamento dei limiti di cui al DPCM 1997; il privato  però mantiene azione nel caso di opera non realizzata a regola d’arte: «5. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato»;
 Ed invero parte della giurisprudenza ha precisato che la difesa dell’acquirente può utilizzare le azioni  relative alle obbligazioni del venditore ex art. 1476 c.c. ss (artt. 1490 e 1492 c.c….) ma anche le azioni per la responsabilità dell’appaltatore ex ARTT. 1667, 1669 (DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA e difetti di cose immobili).
Vero è che la giurisprudenza sembra precisare che le doglianze del privato non possono vertere sulla violazione del limite tabellare di cui al DPCM ma semmai ai vizi di costruzione o responsabailità per la vendita (Trib. Modena 674/2011).
La Cass. civile  n. 1066 del 25 Gennaio 2012 ha precisato che la “insufficiente insonorizzazione” dell’appartamento è considerata difetto dell’opera ai sensi degli articoli 1492, 1226 c.c.  e permette di chiedere la riduzione del prezzo di acquisto ed il risarcimento del danno.
 
1 Obbligo previsto da talune normative regionali, ad es. Legge Regionale Calabria 34/2009, Legge Regionale Marche 18/2001
2 Ex multis, Comune di San Leo (RN), Comune di Sassari.

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Sicurezza: Linee Guida “Rumore”

Acustica Edifici, Musica, attività ricreative e non solo
 Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
 Le linee Guida, a dispetto della nominazione che sembra riferirsi solo alla musica contiene utili indicazioni per tutti i settori che operano nell’intrattenimento, bar, discoteche, palestre e altro.
Ogni evento pubblico o privato che produce musica deve avere tutela dei lavoratori ex Dlgs. 81/2008
Di particolare interesse l’allegato 3 che si occupa della acustica passiva degli edifici ed evoca l’applicazione del DPCM 5.12.1997
Sul sito del Ministero Lavoro sono pubblicate le Linee Guida che interessano dunque diversi settori di attività.
Si legge sul sito del Ministero :
“Sono state approvate nella Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012

nella seduta del 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha definito le Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approvate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012.
Il documento è stato elaborato al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.lgs. n.81/2008, concernente le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell’intrattenimento caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi.
• Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative 
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Articolato :L’articolato interessa non solo i musicisti ma anche chi lavora con la musica, tecnici, conduttori ecc… ; le linee guida richiamano  l’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008, che ha recepito l’articolo 14 della Direttiva 2003/10/CE, recita infatti: “Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center2″.
Occorre poi rilevare che a volte i lavoratori di questi settori operano come lavoratori autonomi, per i quali valgono le disposizioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 e, ove applicabili, le disposizioni dell’art. 26.
Di particolare interesse l’allegato 3 che si occupa dei requisiti acustici passivi degli edifici ed evoca il DPCM 5.12.1997
Si rinvia agli allegati pubblicati sul sito del ministero del lavoro

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RUMORE: NORMALE TOLLERABILITA'

RUMORE: NORMALE TOLLERABILITA’

Cassazione civ. n. 17051/2011

 A cura avv. Cinzia Silvestri

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 5.8.2011 N. 17051 precisa questione di estrema importanza.

Il contenzioso risolto dalla Cassazione prendeva origine dalle immissioni rumorose,causate dalle apparecchiature refrigeranti di una salumeria, disturbanti ed “intollerabili” per il proprietario dell’appartamento soprastante . La Corte non statuisce la “intollerabilità” in quanto gli accertamenti sono stati condotti più sulla base della “valutazione soggettiva della intollerabilità” e non secondo il criterio comparativo.

Ebbene.

Quando sorgano questioni relative al “rumore” tra privati (condomini, vicini proprietari ecc…) il  rispetto (o la violazione) dei limiti di legge (immissioni acustiche oltre i limiti tabellari ex L. 477/95 e DPCM 91 e 97 ) non è elemento in grado di qualificare come “tollerabile o intollerabile” la fonte di rumore (es. discoteca, condizionatore, frigoriferi ecc…).

L’accertamento della intollerabilità è molto più complesso e richiede VALUTAZIONE caso per caso, demandando al Giudice la verifica.

E’ bene ricordare che la verifica del mero rispetto del limite tabellare (L. 477/95) acquista rilevanza determinante nei rapporti tra  tra P.A. e privato.

La verifica della normale tollerabilità (ex art. 844 c.c.) incide, invece, su questioni sorte …tra privati.

L’art. 844 c.c. impone la verifica delle immissioni a prescindere dai limiti legislativi di tutela pubblica.

La sentenza precisa cosa si intende per “criterio comparativo” e come di debba procedere alla valutazione della “intollerabilità” “….lungi dal fare diretta applicazione dei limiti stabiliti dal DPCM del 1991”.

Il criterio comparativo consiste  “nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni….”; “… il limite della normale tollerabilità deve ritenersi superato per quelle immissioni che comportino un incremento di rumorosità che diviene apprezzabile e significativo ai fini dell’art. 844 c.c., allorquando si superi i 3 decibel del rumore di fondo…”.

La Corte ricorda che il limite della normale tollerabilità

1)   è relativo ,“non è mai assoluto”

2)   deve tenere conto della situazione ambientale

3)   è variabile da luogo a luogo (si pensi al rumore di fondo di zona isolata magari in montagna e il rumore di fondo molto più elevato delle nostre città).

4)   deve tenere conto delle caratteristiche della zona (zona destinata al turismo o residenziale …).

5)   non può prescindere dalla rumorosità di fondo (fascia rumorosa costante esclusa la fonte da accertare come “rumorosa”.

L’accertamento della normale tollerabilità (art. 844 c.c.) non coincide, dunque, con l’accertamento della violazione del limite (di accettabilità) di legge pubblica (L. 477/1995).

 
 

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Rumore: DPR 227/2011 – semplificazioni

 Rumore : DPR 227/2011 – semplificazioni (1) 
Vigenza al 18.2.2012
 a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
Lo Studio Legale Ambiente aveva già anticipato le novità oggi approdate con modifica nel provvedimento del Presidente della Repubblica (cfr. articolo del 10.7.2011 “Acque e rumore: semplificazioni amministrative” su questo sito).
Può essere utile parafrasare l’art. 4 del DPR; unico articolo che si occupa della semplificazione della documentazione di impatto acustico e che entrarà in vigore il 18.2.2012.
A dire il vero la semplificazione appare “contenuta” e si concreta, per lo più, nell’uso dell’atto di notorietà ovvero nella dichiarazione sostituitiva dell’esercente che attesta la propria condizione ed il livello del rumore sotto la sua personale responsabilità.
Il richiamo inoltre alla documentazione di cui all’art. 8 L. 447/95 lascia perplessi . L’art. 8 impone la documentazione con riferimento a precisi ambiti di applicazione (VIA, richiesta di comuni, concessioni edilizia) mentre il richiamo operato dall’art. 4 in commento sembra prescindere dal contesto applicativo.
In particolare:
1) ESCLUSIONI: Il Regolamento esclude “dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n.  447, le attivita’ a bassa  rumorosita’  elencate  nell’Allegato  B”.
Ed invero l’”attività alberghiera” o una “palestra” (elenco B) viene considerata a “bassa rumorosità” e dunque non più tenuta a presentare la documentazione indicata nell’art. 8 L. n.  447/1995.
Si pensi al comma 4 dell’art.8 (impatto acustico) che prevedeva anche per le attività sportive il deposito di documento di “previsione di impatto acustico”.
2) ECCEZIONI: Prosegue il Regolamento ponendo “eccezione” e dunque obbligo di documentazione laddove si utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero:
“….fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti,  pizzerie,  trattorie,  bar, mense,  attivita’  ricreative,   agroturistiche,   culturali   e   di spettacolo,  sale  da  gioco,  palestre,  stabilimenti  balneari  che utilizzino   impianti   di   diffusione   sonora   ovvero    svolgano manifestazioni ed eventi con  diffusione  di  musica  o  utilizzo  di strumenti musicali.
Dunque la “palestra” gode della semplificazione amministrativa solo se non utilizza impianti di diffusione sonora!
3) PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO: “…In tali casi  e’  fatto  obbligo  di  predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto  acustico  ai  sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  Resta ferma la facolta’ di  fare  ricorso  alla  dichiarazione  sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui all’articolo 8, comma 5,  della  legge 26 ottobre 1995, n.  447,  ove  non  vengano  superati  i  limiti  di emissione di rumore di cui al comma 2.
Il richiamo all’art. 8 comma 2 della L. 447/95 evoca documentazione di “impatto acustico” richiesta dai comuni o nell’ambito addirittura della procedura di VIA.
In pratica la “palestra” che organizza evento con diffusione di musica è tenuta a presentare la documentazione di “impatto acustico”.
Continua il Regolamento richiamando invero il successivo comma 2 dell’art. 4 in commento e precisa che 1) se non vengono superati i limiti di emissione di cui al piano di classificazione comunale o 2) del DPCM 1991 (se non adottato il piano) allora la “palestra” (ad esempio) può usufruire della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 8 comma 5 L. 447/95.
Il richiamo all’art. 8 comma 5 impone la verifica dei criteri indicati dalla  Regione (art. 4 co. 1 lett. l) L. 447/95) per la redazione della documentazione di cui all’art. 8 commi 2,3,4 con le modalità DPR 445/2000 (che ha abrogato la L. 15/68).
4) ATTIVITA’/emissioni NON superiori:
Le attività ritenute a “bassa rumorosità” seguono la disciplina di cui al comma 1 dell’art. 4.
Il Regolamento permette di escludere la documentazione ex art. 8 L. 447/1995 e di sostituirla con dichiarazione di atto di notorietà a quelle attività

  • diverse da quelle indicate nel comma 1
  • le  cui emissioni di rumore non  siano  superiori  ai  limiti  stabiliti  dal documento di classificazione  acustica  del  territorio  comunale  di riferimento ovvero,
  • ove questo non  sia  stato  adottato,  ai  limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, 3.

ATTIVITA’ emissioni superiori.
Il DPR, al comma 3, precisa in merito a quelle attività che invece presentano (comportano) emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica comunale o se questo non è stato adottato alla legge di riferimento DPCM 1997.
Se le emissioni sono oltre il limite:
A)“è fatto obbligo di presentare la documentazione prevista dall’art. 8 comma 6 del L. 447/95” ovvero l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività e dagli impianti.
b) la documentazione deve essere predisposta da tecnico competente in acustica.

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Rumore : reato solo se “diffuso”

Rumore : reato solo se “diffuso” (art. 659 comma 1)
Cassazione penale del 14.12.2011 n. 270
a Cura di avv. Cinzia Silvestri
 
La Cassazione penale precisa l’ambito di applicazione della fattispecie di cui al comma 659 comma 1 c.p. che richiede il disturbo ad un numero indeterminato e diffuso di soggetti.
Se il disturbo è arrecato a persone determinate quali ad esempio ad un solo nucleo familiare di un appartamento o ad alcuni soggetti precisati allora il fatto rumoroso può costituire semmai illecito civile.
Dunque.
Il caso attiene al disturbo arrecato dal condizionatore d’aria di una gioielleria.
La Corte esclude innanzitutto che la gioielleria possa essere inclusa tra le attività “rumorose (esercizio della professione o di un mestiere rumoroso) ex art. 659 comma 2 c.p..
La persona offesa si costituiva parte civile e venivano assunti testi.
Senonchè la Corte nel caso di specie non rinviene gli elementi costitutivi del reato di cui al primo comma dell’art. 659 c.p.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti “…debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l’interesse ..tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità .. della pubblica quiete, la quale implica,.. l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati.”
Il disturbo deve avere “…potenzialità diffusa …. potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare”.
Prosegue la Cassazione: “ Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo,come nel caso di specie, ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicchè un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile” .
 

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ACQUE E RUMORE: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Atto Governo n. 369 (reperibile in www.parlamento.it)

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
Novità in materia di assimilazione delle acque e autorizzazione nonché qualche agevolazione in materia di rumore.
Per quanto riguarda il Veneto sembra potersi affermare che le eventuali estensioni delle acque assimilate domestiche sono già disciplinate dall’art. 34 PTA 2009; mentre applicabile appare la novità in materia di rinnovo autorizzazioni.
È al vaglio del Parlamento  testo di DPR predisposto in attuazione dell’art. 49 comma 4 quater D.L: 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010, n. 122 avente la finalità, “senza modificare le disposizione di cui al D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e alla legge 26.10.1995, n. 447, semplificare(re) gli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, lasciando inalterati i livelli di tutela ambientale(relazione illustrativa DPR) .
Il testo, laddove approvato ed emanato, troverà applicazione solo per le micro, piccole e medie imprese (art. 1).
Le tabelle, non trovano applicazione in Veneto, stante la vigenza dell’art. 34 NTA del PTA Veneto.
Si precisa che la materia ambientale è di competenza esclusiva statale e, dunque, è precluso il potere legislativo in capo alle Regioni
Il PTA è un piano di settore, strumento di obbligatoria emanazione, stante l’art. 121 D. Lgs. 152/06 e volto alla sola indicazione del panorama attuale dello stato del patrimonio idrico regionale e a disporre, laddove opportuno in base alle condizioni territoriali, i valori dei parametri di cui all’all. 5 parte III TUA.
AUTORIZZAZIONE SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
L’articolo 3 è finalizzato a “semplificare  la procedura di rinnovo dell’autorizzazione che attualmente risulta onerosa quanto una nuova autorizzazione” (relazione illustrativa).
Laddove non vi siano verificate modifiche di carattere strutturale, ovvero non vi siano mutamenti quali-quantitativi dello scarico è sufficiente una autocertificazione da inoltrare alla Provincia entro 6 mesi prima della scadenza dell’autorizzazione.
La semplificazione amministrativa non vale se lo scarico contiene sostanze pericolose (art. 3 comma 2).
 
*****
RUMORE
SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE IMPATTO ACUSTICO (ART. 4).
L’art. 8 L. 447/95 richiede il deposito di una valutazione di impatto acustico unitamente al progetto per la edificazione/realizzazione di un’infrastruttura, un’esercizio commerciale oppure un’attività.
Lo Stato italiano ha verificato che le imprese spendono otre 3.000 € per gli adempimenti in materia acustica, costo che potrebbe essere evitato grazie al DPR in fase di studio.
Il testo di legge, infatti, disciplina all’art. 4 quali casi possano sostituire la valutazione dell’esperto acustico con una autodichiarazione, “fornendo dunque un quadro regolatorio caratterizzato da maggiore certezza nell’ottica di ridurre il rischio che le imprese sostengano oneri amministrativi superflui rispetto alle effettive esigenze di tutela dall’inquinamento acustico” (relazione illustrativa).
 
Laddove dunque l’attività esercitata non superi i limiti stabiliti nei piani di zonizzazione acustica approvati dai Comuni ovvero, in mancanza, da quanto disposto dal DPCM 14.11.1997, la valutazione dell’esperto non è necessaria.
 
..il problema è che deve essere verificato il rispetto dei limiti e ciò richiede proprio l’intervento di un esperto……
Si evidenzia altresì un’altra problematica: l’attuale testo del DPR richiama soltanto il DPCM 14.11.1997, ma non quello del 1991 e ciò nonostante l’art. 6 DPCM 1.3.1991, che stabilisce proprio i limiti suppletivi, in attesa della classificazione acustica operata dai Comuni.


In particolare si evidenzia:
ART. 2: ACQUE ASSIMILATE A QUELLE DOMESTICHE:
Il DPR stabilisce due tabelle:
la prima contiene i valori che le acque devono presentare prima del trattamento depurativo;
la seconda indica le attività da cui devono derivare i reflui.
Le tabelle si applicano in assenza di disciplina regionale (art. 2 comma 2)
Tabella 1

  parametro/sostanza Unità di misura Valore limite di emissione
1 Portata Mc/giorno ≤ 15
2 pH   5,5-9,5
3 Temperatura ≤30
4 Colore   Non percettibile con diluizione 1:40
5 Materiali grossolani   Assenti
6 Solidi iSospesi Totali Mg/l ≤700
7 BOD5 (come ossigeno) Mg/l ≤300
8 COD (come ossigeno) Mg/l ≤700
9 Rapporto COD/BOD5   ≤2,2
10 Fosforo totale (come P) Mg/l ≤30
11 Azoto ammoniacale (come NH4) Mg/l ≤50
12 Azoto nitroso (come N) Mg/l ≤0,6
13 Azoto nitrico (come N) Mg/l ≤30
14 Grassi e oli animali/vegetali Mg/l ≤40
15 Tensioattivi Mg/l ≤20

 
Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto 4.4.2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.
 
Tabella 2 – attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
(si riportano solo i primi 13 attività rimandando per la completa lettura al sito www.parlamento.it)

  ATTIVITÀ
1 attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi
2 Attvità di ristorazione (anche self service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3 Attività ricreativa
4 Attività turistica
5 Attività sportiva
6 Attività culturale
7 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare
8 Attività informatica
9 Laboratori di parrucchiera, barbiere ed istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività
10 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acque analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12 Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiori a 5 mc nel periodo di massima attività

 

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