Sicurezza sul Lavoro: Rischio di caduta dall'alto

Sicurezza sul Lavoro – Rischio di caduta dall’alto: responsabilità
Cassazione penale n. 18090/2017 – Ingegnere precipita dal tetto
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza considera due figure responsabili in concorso per la caduta mortale di un lavoratore dal tetto:
1) Amministratore delegato: viene imputato in quanto ometteva “ l’effettuazione di qualsivoglia attività di formazione e informazione del personale nonchè la predisposizione di idonee procedure connesse alle attività da compiere in ambienti sopraelevati, con pericolo di caduta dall’alto, e omettendo, inoltre, di dare adeguate istruzioni..”
2) Il Preposto di fatto: viene imputato in quanto …… CONTINUA LETTURA Cass. 18090.2017 responsabilità

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Emissioni in atmosfera? Bisogna dare prova

Emissioni in atmosfera e autorizzazione – prova della esistenza delle emissioni
Cass. pen. 36903/2015 – art. 279 Dlgs. 152/2006
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale 36903/2015 induce a riflessione sulle storture interpretative  delle norme ambientali, nel caso caso di specie dell’art. 279 Dlgs. 152/2006. La mente corre all’imputato che ha dovuto difendersi fino in Cassazione per sentire rilevare l'”ovvio”, per comprendere di aver subito un processo che non doveva neppure iniziare. E’ destino di molti soprattutto in materia ambientale.
Nel caso di specie l’imputato (presunto) svolgeva attività di commercializzazione di infissi interni ed esterni e materiali di arredamento e subisce la contestazione di aver svolto la sua attività “che produce emissioni” (ipoteticamente) senza la dovuta autorizzazione.
Il Tribunale di primo grado persino lo condanna e l’imputato ricorre trovando accoglimento delle proprie ragioni solo in Cassazione.
La Cassazione invero riconosce che non si può imputare la mancanza di autorizzazione delle emissioni senza il presupposto accertato e non presunto della esistenza delle emissioni. L’art. 279 Dlgs. 152/2006 richiede che l’attività concretamente svolta dal soggetto produca fattivamente delle emissioni che devono essere esistenti “non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti”.
Emissioni inquinanti meramente presunte dall’autorità amministrativa e dal Giudice di primo grado.
E dunque se non esistono concretamente emissioni in atmosfera la gestione dell’impianto non è soggetta alla richiesta di autorizzazione.
La conclusione della Corte di Cassazione che ripristina l’ovvietà non conforta sul fatto che spesso tale  l’ovvietà non è riconosciuta neppure in Cassazione .
 

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Sottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto

Sottoprodotto e DM n. 264/2016: la vendita non esclude la natura di rifiuto
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in collaborazione con la Rivista Recoverweb 


Il presente articolo è stato pubblicato sulla Rivista Recoverweb Magazine 39 Giugno 2017 a pagina 74,75 alla quale si rimanda per la completa lettura.
La storia del sottoprodotto trova origine nella giurisprudenza europea e nell’art. 5 direttiva 2008/98/CE che ha trovato espressione, nel nostro ordinamento, nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (in vigore dal 25.12.2010).
L’art. 184bis Dlgs. 152/2006, voluto dal nostro legislatore con la riforma del 2010, accoglie quanto indicato dalla Giurisprudenza europea che però ha sempre affermato l’impossibilità di normare il “sottoprodotto” proprio per la necessità di valutare caso per caso.
Ad oggi l’Italia non solo ha normato il sottoprodotto nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 ma ha emanato il Regolamento del Min. Ambiente n. 264/2016 (vigente dal 2.3.2017) finalizzato a chiarire, regolamentare, i criteri per la individuazione del “sottoprodotto”; attesa, si ritiene, la confusione creatasi in materia e soprattutto la spaccatura evidente tra il modo reale ed il mondo del diritto.
Il Decreto Min. Amb. n. 264/2016… continua lettura sulla rivista Recover Magazine pag. 74,75 

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Comportamento della P.A. e affidamento del reo

Affidamento nel comportamento della P.A.: effetti, buona fede del reo
Cassazione penale n. 31261/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione penale n. 3126/2017 affronta il caso tipico della società cessionaria che provvede solo a volturare l’autorizzazione allo scarico della cedente. .. Vero è che nel caso di specie la società aveva provveduto alla sola voltura e aveva provveduto anche a chiedere il rinnovo della autorizzazione alla P.A. che mai prendeva posizione sul punto creando il legittimo affidamento nella Società di essere in regola e dunque autorizzata allo scarico…. continua lettura  Cass. 31261.2017 acque 

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La Voltura dell' Autorizzazione… non basta..

Voltura dell’ autorizzazione allo scarico della società cedente: responsabilità
Non basta la Voltura – Cassazione penale n. 31261/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Nel caso di cessione tra società, la parte cessionaria deve provvedere non solo alla voltura ma anche alla richiesta di autorizzazione ex novo per la nuova società. La sola voltura non basta.

Si ricorda l’art. 29 nonies comma 4 Dlgs. 152/2006: “Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione ai fini della volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale “

La sentenza tuttavia ribadisce....continua lettura articolo Cass. 31261.2017 Voltura

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Deposito temporaneo – luogo di produzione rifiuti

Luogo di produzione dei rifiuti – deposito temporaneo
Diversa titolarità dell’area di produzione e deposito – Cass. penale 16441/2017
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Requisito per poter considerare il deposito come temporaneo è che il luogo di deposito sia “funzionalmente collegato al luogo di produzione di rifiuti”.
La sentenza della Cassazione precisa che il deposito temporaneo … leggi articolo “luogo di produzione rifiuti

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Rimozione rifiuti a carico proprietario incolpevole


Rimozione rifiuti a carico del proprietario incolpevole
Nessun obbligo di recintare il fondo- TAR Bari n. 287/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza del TAR Bari n.287/2017 ribadisce che l’amministrazione non può imporre la rimozione dei rifiuti sul proprietario del sito solo per la qualità di proprietario.
L’amministrazione deve compiere la necessaria istruttoria.
La chiusura del fondo o la recinzione è una mera facoltà del proprietario (art. 841 c.c.).
L’esistenza dell’elemento ………continua lettura articolo 

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Sottoprodotto: La vendita non esclude la natura di rifiuto

Sottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto
Cassazione penale 5442/2017 – segatura, truciolati, scarti lavorazione del legno…..
Cassazione penale 15447/2015 – scarti di lavorazione odontoiatrica, protesi
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’interpretazione sulla natura di rifiuto è estensiva: nel dubbio e in mancanza d’ indicazioni certe il bene si presume rifiuto e deve essere gestito con le modalità indicate nel Dlgs. 152/2006 (a tutela dell’ambiente). Tuttavia la pratica e le esigenze degli operatori non vanno di pari passo con la “Legge” e tanto più con le decisioni della magistratura spesso lontane dalle esigenze quotidiane.
Non si può negare infatti … continua lettura articolo sottoprodotto

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Curatore e responsabilità rimozione rifiuti

Curatore fallimentare – responsabilità rimozione rifiuti
Principio “chi inquina paga” – TAR Lombardia n. 38/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Si discute se la curatela fallimentare sia “titolare” di un obbligo di smaltimento o recupero di rifiuti abbandonati su terreni del “fallito”. Si discute se la curatela fallimentare possa essere destinataria dell’ ordinanza di “sgombero” di cui all’art. 192 Dlgs. 152/2006 e di obblighi ex art. 242 ss. Dlgs. 152/2006. La curatela invero non è “proprietaria dei terreni del fallito” e assume l’ amministrazione dei beni solo al fine della liquidazione. Tuttavia la questione non è pacifica.
Nel caso esaminato dal TAR Lombardia, il Comune ….continua lettura articolo rifiuti e curatela

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Rifiuti: responsabile "incolpevole"

Proprietario “incolpevole” e abbandono dei rifiuti
TAR Sicilia (Palermo) 2675 del 21.11.2016
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il caso esaminato dal TAR Sicilia si pone nel solco della precedente giurisprudenza.
La mera conoscenza dell’abbandono di rifiuti sul proprio terreno non concreta di per se’ la colpa. Tuttavia la mera conoscenza si tramuta in consapevolezza /colpevole laddove s’impone l’ordinaria diligenza di adottare le misure idonee ad evitare l’illecito. Tale struttura dilata la responsabilità.
Il TAR Sicilia (Palermo) n. 2675/2016 rileva la “colpa” e dunque l’omessa diligenza nel fatto che l’Ente proprietario del terreno (RFI) interessato da abbandono di rifiuti da parte di terzi era già a conoscenza di precedenti abusivi sversamenti di rifiuti. Nel caso in esame la rete Ferroviaria Italiana SPA era già a conoscenza degli sversamenti e dunque “consapevole” ovvero colpevole di non aver attuato le misure per evitare l’abbandono di rifiuti sull’are di proprietà. Scrive il TAR Sicilia, citando proprio le sentenze sopra riferite: A fronte di detta consapevolezza, l’assenza di vigilanza o di accorgimenti atti a scongiurare il reiterarsi di possibili analoghi illeciti versamenti di materiali di risulta da parte di terzi nell’area di propria pertinenza integra, ad avviso del Collegio, una condotta colposa da parte del proprietario dell’area. Al riguardo va richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui il requisito della colpa postulato dall’art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ben può consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l’ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un’efficace protezione ambientale dell’area (Cfr. Cons. di Sato – Sez. IV 13/1/2010 n. 84; Cass. Sez. Un. 25/2/2009 n. 4472; TAR Trentino Alto Adige – Sez. I – 2/11/2011) soprattutto nei casi, come quelli in specie, tali omissioni siano colpevolmente mantenute anche a fronte di precedenti sversamenti abusivi di rifiuti e della successiva bonifica nell’area privata.

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Trasporto occasionale rifiuti: è reato

Trasporto occasionale rifiuti: è reato
Cass. penale 48574/2016 – segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale n. 48574/16 ritorna sulla dibattuta questione del trasporto occasionale di rifiuti stabilendo che tale condotta integra il reato di cui all’art. 256 comma 1 Dlgs. 152/2006 che prevede alla lettera a) la pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o l’ammenda da € 2600 a € 20.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi (come nel caso trattato in sentenza).
Recita la Cassazione: “…Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del cit. d.lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.
Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all’albo gestori ambientali; per contro, l’esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all’art. 256, comma 1, lettera A, del d. Igs. 152 del 2006.
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Ecoreati: progettista e direttore lavori ….

Ecoreati: “progettista e direttore dei lavori” opere di dragaggio – la Cassazione si pronuncia
Inquinamento ambientale ex art. 452bis c.p.- Cassazione penale 46170/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione precisa i requisiti che integrano il nuovo reato di inquinamento ambientale ex art 452bis[1] c.p. introdotto dalla L. 68/2015 e vigente dal 29.5.2015.
La sentenza colpisce la posizione di progettista e direttore dei lavori di un’opera di dragaggio di fondali di un molo di La spezia in quanto avrebbe omesso di rispettare le norme progettuali provocando la dispersione di sedimenti nelle acque circostanti conseguente al trasporto degli inquinanti in esso contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo di La Spezia”.  ….Continua lettura articolo su 452bis c.p.  

[1]                   E’ utile ricordare il testo dell’art. 452 bis c.p.. Inquinamento ambientaleÈ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Iscriviti al Convegno Amianto e F.A.V. – tutele e responsabilità- Vicenza, Lunedì 12 dicembre 2016 
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A.I.A.: responsabilità del titolare e del gestore

A.I.A.: responsabilità del gestore o del titolare della Autorizzazione ?
Gestore e titolare della A.I.A. – Cass. pen. 9614/2014
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La Cassazione penale con la sentenza n. 9614/2014 affronta il problema della responsabilità tra titolare della AIA e gestore effettivo dell’impianto. Accade spesso che il titolare della A.I.A. non sia l’effettivo gestore dell’impianto. Il caso trattato dalla Corte si riferisce alla violazione dell’art. 29 quattuordecies comma 2 Dlgs. 152/2006, violazioni di prescrizioni dell’autorizzazione, previgente al Dlgs. 46/2014 e dunque tale violazione configurava ancora il reato, la contravvenzione (oggi depenalizzato).
La sentenza della Corte riporta in capo al titolare dell’AIA la responsabilità. Tuttavia si segnala che il rimpallo di responsabilità tra gestore effettivo e titolare dell’autorizzazione non è netto e di facile individuazione. E’ necessario entrare nei singoli rapporti contrattuali … vai alla lettura dell’articolo – responsabilità AIA 

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Navi da crociera e carburante "sporco"

Navi da crociera e carburante “sporco”: Tribunale di Venezia condanna
Combustibili per uso marittimo – la nave da Crociera è servizio “di linea”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 20.09.2016, si è pronunciato in merito alla qualificazione delle navi da crociera ai fini della corretta applicazione della normativa sui combustibili per uso marittimo utilizzabili.
La Capitaneria del Porto di Venezia, a seguito di analisi di laboratorio, rilevava che la nave da crociera di una nota compagnia utilizzava carburante con tenore di zolfo del 2,80%, (carburante “sporco”) …continua lettura articolo -navi-crociera

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Rifiuti: riutilizzo materiale e onere della prova

Rifiuti: riutilizzo materiale – onere della prova
Il riutilizzo del materiale che esclude la natura di rifiuto deve essere provato – Cass. Pen., Sez. III, n. 38826/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Nadia Tosello


La pronuncia della Corte di Cassazione Penale in commento affronta la questione dell’onere della prova circa il riutilizzo del materiale calcareo derivante dal recupero di una cava; intendendo per riutilizzo il reimpiego da parte del produttore o di terzi di una sostanza o di un oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, secondo la definizione di cui all’art. 184 bis, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 152/2006.
In particolare, agli imputati era stata contestata la violazione continua lettura articolo – riutilizzo-prova

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Sicurezza: rischio occulto – risponde il datore di lavoro

Sicurezza: rischio occulto – risponde il datore di lavoro
Il datore di lavoro deve prevenire anche il rischio occulto – Cass. Pen., Sez. IV, n. 12257/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Nadia Tosello


Il datore di lavoro ed il direttore generale di un’impresa agricola erano stati condannati in primo e secondo grado di giudizio per lesioni gravi, commesse in violazione di norme antinfortunistiche, occorse ad un dipendente mentre si avviava all’esecuzione di alcune operazioni di sgombero e di riordino all’interno di un casolare in disuso, in adempimento degli ordini impartitigli unicamente ad iniziativa del dirigente.
In particolare, il lavoratore, privo di adeguata…… continua lettura articolo rischio-occulto

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Chi paga i controlli sugli scarichi delle acque?

L’amministrazione è tenuta al pagamento dei costi dei controlli sugli scarichi
Consiglio di Stato n.  3354/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


E’ illegittima la determina dirigenziale della Provincia  che addossa alla società che richiede l’autorizzazione anche i costi relativi ai controlli sugli scarichi delle acque reflue. I costi devono essere sostenuti dalla amministrazione (ARPAV) in quanto solo il legislatore con norma espressa può derogare a tale principio (come in materia di AIA art. 29 decies comma 3 Dlgs. 152/2006). Non bisogna confondere invero i costi a carico del richiedente relativi alla domanda di autorizzazione ex art. 124 Dlgs. 152/2006 e i costi successivi a tale domanda che invece spettano alla amministrazione; costi che non possono essere imposti con mera Determina Provinciale.

Scrive il Consiglio di Stato: “Né si ricavano deroghe a tale regola generale, ammesso che sia possibile introdurle nell’ordinamento con una fonte di grado inferiore, ….deve osservarsi che lo stesso Codice dell’Ambiente ha previsto un sistema di controlli preventivi, ex art. 124, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione, stabilendo che le spese occorrenti per l’effettuazione dei rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari debbano essere sostenute dal richiedente-gestore, mentre i successivi artt. 128-132, stabilisce un sistema di controlli obbligatori successivi (ispezioni, prelievi, campionamenti) post-autorizzazione, necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione, che l’autorità competente deve effettuare in base ad una programmazione che ne garantisca la periodicità, la diffusione, l’imparzialità nonché l’effettività. Nessuna norma si occupa di controlli post autorizzazione provvisoria e funzionali alla conversione dell’autorizzazione provvisoria in autorizzazione definitiva, con la conseguenza che le richieste dell’Amministrazione appaiono prive di una base normativa certa, necessaria per poter traslare i costi di una funziona amministrativa di controllo sul soggetto privato, secondo il paradigma ricavabile dall’art. 23 Cost.

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Sicurezza sul lavoro: Coordinatore Sicurezza

Sicurezza sul lavoro – Coordinatore della sicurezza,datore di lavoro e capo cantiere
Plurime posizioni di garanzia – Cassazione penale 27165/2016
Segnalazione a cura Studio LegaleAmbiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
La Cassazione Penale, con sentenza 27165/2016 del 04.07.2016, precisa il rapporto tra plurime posizioni di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro con attenzione alle figure del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione[1], del datore di lavoro e del capo-cantiere (nominato o di fatto), qualora essi cooperino all’interno di un cantiere.
Non è possibile avere plurime posizioni di garanzia speculari e sovrapponibili tra loro ed è necessario quindi ritagliare con precisione l’ambito di responsabilità. Ogni posizione….continua lettura articolo

[1] Art. 92. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
  1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
  2. a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; (274)
  3. b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; (275)
  4. c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  5. d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  6. e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; (276)
  7. f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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Reati ambientali e risarcimento del danno

Reati ambientali: chi può chiedere il risarcimento del danno?
Cassazione pen. n. 35610/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Corte di Cassazione penale rileva che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per i reati ambientali spetta solo al Ministero Ambiente ovvero allo Stato quale titolare del diritto al risarcimento di natura pubblica come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente ex art. 311 Dlgs. 152/2006. Gli enti territoriali, le Regioni ed i soggetti privati possono far valere il danno solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. ovvero devono dare prova del concreto danno subito secondo i criteri civilistici.

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Delega ambientale: Direttore tecnico, responsabilità penale

Delega ambientale: Direttore tecnico e reponsabilità penale
Cassazione penale n. 905 del 24.6.2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza 905 del 24.6.2016 precisa il contenuto della delega ambientale ed individua il soggetto tenuto al rispetto della normativa ambientale.
La sentenza testimonia la difficoltà da parte della magistratura di individuare il soggetto tenuto a garantire il rispetto della normativa ambientale; e ciò nonostante le plurime sentenze della Corte di Cassazione che precisano non solo il contenuto della delega ambientale e la sua funzione ma individuano altresì il soggetto tenuto al rispetto della normativa ambientale nella struttura apicale, con i dovuti distinguo.
Interessante la distinzione… continua lettura articolo – delega

adminDelega ambientale: Direttore tecnico, responsabilità penale
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Gestione abusiva rifiuti: condotta occasionale e responsabilità

Gestione abusiva rifiuti: art. 256 Dlgs. 152/2006
Cass. pen. 8195/2016 – condotta occasionale e responsabilità
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Nadia Tosello


La Sentenza della Cassazione penale precisa, con interpretazione restrittiva, la responsabilità e l’ambito di applicazione dell’art. 256 Dlgs. 152/2006.
Nel caso esaminato veniva imputato del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 un soggetto che, in assenza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, raccoglieva, trasportava e rivendeva in due occasioni rottami metallici ad un’impresa del settore in quantitativi ben superiori continua lettura articolo cass. penale 

adminGestione abusiva rifiuti: condotta occasionale e responsabilità
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Illeciti ambientali dei dipendenti: responsabilità

Responsabilità del titolare impresa per fatti dei dipendenti per reati ambientali
Cass. Pen., n. 49591/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’individuazione del responsabile nel caso di illeciti ambientali non è sempre agevole.
La sentenza della Cassazione penale n. 49591/2015 affronta il caso relativo alla contestazione dell’art. 256 Dlgs. 152/2006 in capo al titolare d’impresa per la gestione senza autorizzazione di attività di cava, recupero dei materiali di cava e successivo riempimento della stessa.
All’atto dell’accertamento della Polizia giudiziaria venivano trovati sul luogo proprio i dipendenti della società che avevano materialmente commesso il fatto. Tuttavia veniva imputato il legale rappresentante della società.
La Corte ribadiva infatti il principio già espresso con la sentenza n. 27853/2015 (su questo sito) che continua lettura articolo Cass. n. 49591.2015

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Delega ambientale – Sicurezza e Ambiente – Cassazione pen. 27853/2015

Delega ambientale e struttura societaria di modeste dimensioni: ammissibilità, struttura della responsabilità
Principio di non contraddizione tra normativa Sicurezza e Ambiente – Cass. Pen., Sez. III, n. 27853/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Nadia Tosello


 
La Corte di Cassazione Penale ha di recente esaminato l’istituto della delega di funzioni in materia ambientale statuendo due principi meritevoli di considerazione per la loro portata fortemente innovativa.
Con un primo principio, ponendosi in contrasto rispetto all’orientamento ormai consolidato secondo il quale il trasferimento di poteri trova ragione in virtù della complessa articolazione aziendale, i Giudici di legittimità hanno ammesso la delega di funzioni in materia ambientale anche nell’ambito delle aziende di modeste dimensioni. A dire il vero continua lettura articolo ..Delega ambientale

adminDelega ambientale – Sicurezza e Ambiente – Cassazione pen. 27853/2015
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Rumore: TAR Veneto si pronuncia sulla riduzione orario locali

Rumore: ordinanza del sindaco che limita orario di apertura locali
TAR VENETO, sentenza n. 1213/2015
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
Il TAR ribadisce la necessità che i provvedimenti di natura urgente, tanto più se limitano gli orari di apertura dei locali, “…non possono risultare legittimi se posti in essere per il raggiungimento di un fine di interesse pubblico, suscettibile di essere realizzato mediante provvedimenti tipici emanati nell’esercizio di ordinari poteri di amministrazione attiva.
Infatti, solo il venire in essere di situazioni non tipizzate dalla legge, ed in presenza di un’istruttoria adeguata e di una congrua motivazione circa l’esistenza dell’interesse pubblico, consente di giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente…”.
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Una società, titolare di un ristorante nel quale si suona….continua lettura articolo clicca TAR Veneto Rumore

adminRumore: TAR Veneto si pronuncia sulla riduzione orario locali
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