Infortunio sul lavoro e responsabilità Società ex Dlgs. 231/2001

Natura colposa dell’infortunio sul lavoro e responsabilità ex Dlgs. 231/2001
 Cassazione penale n. 24697/2016 – Responsabilità dell’Ente in caso di infortunio sul lavoro – risparmio dei costi non sostenuti
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte di Cassazione si occupa di un infortunio sul lavoro avvenuto presso impianto di frantumazione ad un lavoratore dipendente che riportava lesioni personali con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni.
Si apre il procedimento ex Dlgs. 231/2001 anche per la Società.
La sentenza della Cassazione ripercorre i presupposti per la imputabilità della Società Continua lettura articolo Cass. 24697.2016 231

adminInfortunio sul lavoro e responsabilità Società ex Dlgs. 231/2001
Leggi Tutto

V.I.A. – Regione Veneto e Corte Costituzionale

Verifica di assoggettabilità – LRV 10/99 art. 7 comma 2 – incostituzionale
Corte Cost. sentenza 218/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Recita la Corte Cost. 218/2017: “…Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, in relazione all’allegato C4, punto 7, lettera f), della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione censurata prevede l’assoggettamento alla procedura di verifica della valutazione di impatto ambientale dei soli progetti relativi alla realizzazione di strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 km, ponendosi, ad avviso del rimettente, in contrasto con la disciplina statale dell’art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, senza consentire alcuna esclusione a priori fondata su criteri meramente dimensionali….”

Corte Costituzionale affronta questione utile a precisare anche i limiti del potere Regionale in materia ambientale e

“dichiara l’illegittimità costituzionale, a far tempo dal 31 luglio 2007, dell’art. 7 comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale), nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km.V….”
Si rinvia alla lettura della Sentenza della Corte Cost. 218/2017 
adminV.I.A. – Regione Veneto e Corte Costituzionale
Leggi Tutto

Trasporto di rifiuti occasionale

Trasporto di rifiuti senza autorizzazione anche se occasionale: è reato
 Cass. pen. 27-09-2017, n. 44438
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Tribunale di Treviso, dichiarava la penale responsabilità in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), per il trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da ammortizzatori, catalizzatori esausti, componenti metalliche intrise di olio e serbatoi di carburante rivenienti dallo svolgimento della attività di demolizione di autoveicoli connessa alla sua veste di titolare della Carrozzeria, in assenza di qualsivoglia autorizzazione; detti rifiuti, per una quantità pari a circa 10 mc, erano stati, infatti, trasportati, su di un autocarro presso la impresa per lo smaltimento rottami ferrosi
Il Tribunale di Treviso, nell’affermare la penale …continua lettura articolo – trasporto

adminTrasporto di rifiuti occasionale
Leggi Tutto

Rumore: autolavaggio rumoroso

Autolavaggio rumoroso: è reato?

Cassazione penale n. 39454/2017

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Tribunale condannava  per il reato di cui agli art. 81 cpv e 659, comma 2, c.p., il conduttore di un autolavaggio che  disturbava le occupazioni ed il riposo dei residenti/domiciliati nel medesimo fabbricato, in particolare di una  famiglia  “.. perché aveva omesso di eseguire appositi interventi tecnici insonorizzanti sugli impianti ivi esistenti, causando un rumore non accettabile per il superamento, a finestre aperte ed a finestre chiuse, del limite differenziale diurno (5db) di cui all’art. 4 DPCM 14.11.1997, rispettivamente riscontrata nella misura di 13db e 9,5 db, …”
La sentenza della Cassazione riassume l’inquadramento giuridico che il rumore proveniente da attività commerciale/industriale può provocare. Tant’è che il Giudice deve primariamente indicare con motivazione congrua la qualificazione giuridica del fatto contestato. Nel caso in esame invece il Giudice di prime cure si era limitato a condannare (penale) solo sulla base dell’accertamento dell’Arpa che accertava il rumore fuori norma.
Ma essere fuori norma non basta per configurare il reato e la Cassazione ricorda con sintesi i diversi casi/ipotesi che si possono verificare:
“… in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra:
A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;
C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995
La Cassazione riteneva che il Tribunale non avesse compiuto idonea indagine sul fatto per la dovuta qualificazione giuridica e dunque annullava l’impugnata sentenza e rinviava al primo giudice per la diversa valutazione.
 

adminRumore: autolavaggio rumoroso
Leggi Tutto

Modello "231": quando è idoneo?

Modello “231”: quando  è idoneo?
Cassazione penale 11442/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’adozione del Modello 231 ai sensi del Dlgs. 231/2001 spesso non è concretamente attuato dalla Società. Per la creazione del Modello sono nate scrupolose “metodiche”, sono stati inventati  “programmi” di gestione del modello. Tuttavia si dimentica che adottare il modello significa avere una organizzazione idonea ad evitare il reato previsto dal Dlgs. 231/2001 a prescindere dai corposi cartacei frutto spesso di copia e incolla di altri Modelli (formalismo cartolare).
Adottare il modello 231 (cartaceo) non pone al riparo dalle contestazioni e dalla condanna per i reati presupposto laddove tale modello non sia effettivo ed idoneo.
Utile la lettura della sentenza della Cassazione n. 11442/2016 sul punto relativo alla idoneità del modello adottato da una Società per reato corruttivo.
Ed invero : ” In sede di appello, la ricorrente aveva contestato le conclusioni del primo giudice in ordine all’inidoneità del suddetto modello.
La sentenza impugnata perviene al giudizio di inidoneità di tutte le cautele adottate a far data dal 2001 dalla … s.p.a. – e quindi anche di quelle contenute nel modello -, evidenziandone le carenze, consistite nella previsione di misure preventive solo “sulla carta” e nell’assenza di alcun tipo di garanzia in grado di impedire o quanto meno rendere più difficile la partecipazione dei rappresentanti della ….s.p.a. alla complessiva corruzione attuata per aggiudicarsi i vari “treni” (quali, il comitato di controllo, l’internal audit, ecc.).
Si tratta di un giudizio di fatto non affetto dai vizi denunciati, in quanto la sentenza impugnata non ha tratto la prova dell’inidoneità del modello dalla mera commissione del reato di corruzione dai rappresentanti dell’ente.
La Corte di appello, dopo aver esaminato le cautele organizzative apprestate e averne stabilito la inidoneità, ha utilizzato quale argomento rafforzativo della sussistenza della responsabilità dell’ente quello di aver adottato una politica aziendale di mero formalismo cartolare (“paper compliance policy”), come era dato trarre dalla sistematica violazione da parte dei suoi responsabili della normativa penale e dall’entità dei fondi impiegati nelle dazioni corruttive.
Invero, nel caso in esame, dal giugno 2004 sino al dicembre 2004, nonostante l’adozione del modello, si erano susseguite – senza alcuna soluzione di continuità rispetto a quanto avvenuto in precedenza – le attività corruttive realizzate da Snamprogetti s.p.a. attraverso i suoi intermediari, che subivano una sospensione solo a seguito dell’inizio delle investigazioni penali…”

adminModello "231": quando è idoneo?
Leggi Tutto

Sicurezza sul Lavoro: Rischio di caduta dall'alto

Sicurezza sul Lavoro – Rischio di caduta dall’alto: responsabilità
Cassazione penale n. 18090/2017 – Ingegnere precipita dal tetto
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza considera due figure responsabili in concorso per la caduta mortale di un lavoratore dal tetto:
1) Amministratore delegato: viene imputato in quanto ometteva “ l’effettuazione di qualsivoglia attività di formazione e informazione del personale nonchè la predisposizione di idonee procedure connesse alle attività da compiere in ambienti sopraelevati, con pericolo di caduta dall’alto, e omettendo, inoltre, di dare adeguate istruzioni..”
2) Il Preposto di fatto: viene imputato in quanto …… CONTINUA LETTURA Cass. 18090.2017 responsabilità

adminSicurezza sul Lavoro: Rischio di caduta dall'alto
Leggi Tutto

Emissioni in atmosfera? Bisogna dare prova

Emissioni in atmosfera e autorizzazione – prova della esistenza delle emissioni
Cass. pen. 36903/2015 – art. 279 Dlgs. 152/2006
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale 36903/2015 induce a riflessione sulle storture interpretative  delle norme ambientali, nel caso caso di specie dell’art. 279 Dlgs. 152/2006. La mente corre all’imputato che ha dovuto difendersi fino in Cassazione per sentire rilevare l'”ovvio”, per comprendere di aver subito un processo che non doveva neppure iniziare. E’ destino di molti soprattutto in materia ambientale.
Nel caso di specie l’imputato (presunto) svolgeva attività di commercializzazione di infissi interni ed esterni e materiali di arredamento e subisce la contestazione di aver svolto la sua attività “che produce emissioni” (ipoteticamente) senza la dovuta autorizzazione.
Il Tribunale di primo grado persino lo condanna e l’imputato ricorre trovando accoglimento delle proprie ragioni solo in Cassazione.
La Cassazione invero riconosce che non si può imputare la mancanza di autorizzazione delle emissioni senza il presupposto accertato e non presunto della esistenza delle emissioni. L’art. 279 Dlgs. 152/2006 richiede che l’attività concretamente svolta dal soggetto produca fattivamente delle emissioni che devono essere esistenti “non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti”.
Emissioni inquinanti meramente presunte dall’autorità amministrativa e dal Giudice di primo grado.
E dunque se non esistono concretamente emissioni in atmosfera la gestione dell’impianto non è soggetta alla richiesta di autorizzazione.
La conclusione della Corte di Cassazione che ripristina l’ovvietà non conforta sul fatto che spesso tale  l’ovvietà non è riconosciuta neppure in Cassazione .
 

adminEmissioni in atmosfera? Bisogna dare prova
Leggi Tutto

Sottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto

Sottoprodotto e DM n. 264/2016: la vendita non esclude la natura di rifiuto
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in collaborazione con la Rivista Recoverweb 


Il presente articolo è stato pubblicato sulla Rivista Recoverweb Magazine 39 Giugno 2017 a pagina 74,75 alla quale si rimanda per la completa lettura.
La storia del sottoprodotto trova origine nella giurisprudenza europea e nell’art. 5 direttiva 2008/98/CE che ha trovato espressione, nel nostro ordinamento, nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (in vigore dal 25.12.2010).
L’art. 184bis Dlgs. 152/2006, voluto dal nostro legislatore con la riforma del 2010, accoglie quanto indicato dalla Giurisprudenza europea che però ha sempre affermato l’impossibilità di normare il “sottoprodotto” proprio per la necessità di valutare caso per caso.
Ad oggi l’Italia non solo ha normato il sottoprodotto nell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 ma ha emanato il Regolamento del Min. Ambiente n. 264/2016 (vigente dal 2.3.2017) finalizzato a chiarire, regolamentare, i criteri per la individuazione del “sottoprodotto”; attesa, si ritiene, la confusione creatasi in materia e soprattutto la spaccatura evidente tra il modo reale ed il mondo del diritto.
Il Decreto Min. Amb. n. 264/2016… continua lettura sulla rivista Recover Magazine pag. 74,75 

adminSottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto
Leggi Tutto

Comportamento della P.A. e affidamento del reo

Affidamento nel comportamento della P.A.: effetti, buona fede del reo
Cassazione penale n. 31261/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione penale n. 3126/2017 affronta il caso tipico della società cessionaria che provvede solo a volturare l’autorizzazione allo scarico della cedente. .. Vero è che nel caso di specie la società aveva provveduto alla sola voltura e aveva provveduto anche a chiedere il rinnovo della autorizzazione alla P.A. che mai prendeva posizione sul punto creando il legittimo affidamento nella Società di essere in regola e dunque autorizzata allo scarico…. continua lettura  Cass. 31261.2017 acque 

adminComportamento della P.A. e affidamento del reo
Leggi Tutto

La Voltura dell' Autorizzazione… non basta..

Voltura dell’ autorizzazione allo scarico della società cedente: responsabilità
Non basta la Voltura – Cassazione penale n. 31261/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Nel caso di cessione tra società, la parte cessionaria deve provvedere non solo alla voltura ma anche alla richiesta di autorizzazione ex novo per la nuova società. La sola voltura non basta.

Si ricorda l’art. 29 nonies comma 4 Dlgs. 152/2006: “Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione ai fini della volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale “

La sentenza tuttavia ribadisce....continua lettura articolo Cass. 31261.2017 Voltura

adminLa Voltura dell' Autorizzazione… non basta..
Leggi Tutto

Deposito temporaneo – luogo di produzione rifiuti

Luogo di produzione dei rifiuti – deposito temporaneo
Diversa titolarità dell’area di produzione e deposito – Cass. penale 16441/2017
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Requisito per poter considerare il deposito come temporaneo è che il luogo di deposito sia “funzionalmente collegato al luogo di produzione di rifiuti”.
La sentenza della Cassazione precisa che il deposito temporaneo … leggi articolo “luogo di produzione rifiuti

adminDeposito temporaneo – luogo di produzione rifiuti
Leggi Tutto

Rimozione rifiuti a carico proprietario incolpevole


Rimozione rifiuti a carico del proprietario incolpevole
Nessun obbligo di recintare il fondo- TAR Bari n. 287/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza del TAR Bari n.287/2017 ribadisce che l’amministrazione non può imporre la rimozione dei rifiuti sul proprietario del sito solo per la qualità di proprietario.
L’amministrazione deve compiere la necessaria istruttoria.
La chiusura del fondo o la recinzione è una mera facoltà del proprietario (art. 841 c.c.).
L’esistenza dell’elemento ………continua lettura articolo 

adminRimozione rifiuti a carico proprietario incolpevole
Leggi Tutto

Sottoprodotto: La vendita non esclude la natura di rifiuto

Sottoprodotto: la vendita non esclude la natura di rifiuto
Cassazione penale 5442/2017 – segatura, truciolati, scarti lavorazione del legno…..
Cassazione penale 15447/2015 – scarti di lavorazione odontoiatrica, protesi
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’interpretazione sulla natura di rifiuto è estensiva: nel dubbio e in mancanza d’ indicazioni certe il bene si presume rifiuto e deve essere gestito con le modalità indicate nel Dlgs. 152/2006 (a tutela dell’ambiente). Tuttavia la pratica e le esigenze degli operatori non vanno di pari passo con la “Legge” e tanto più con le decisioni della magistratura spesso lontane dalle esigenze quotidiane.
Non si può negare infatti … continua lettura articolo sottoprodotto

adminSottoprodotto: La vendita non esclude la natura di rifiuto
Leggi Tutto

Curatore e responsabilità rimozione rifiuti

Curatore fallimentare – responsabilità rimozione rifiuti
Principio “chi inquina paga” – TAR Lombardia n. 38/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Si discute se la curatela fallimentare sia “titolare” di un obbligo di smaltimento o recupero di rifiuti abbandonati su terreni del “fallito”. Si discute se la curatela fallimentare possa essere destinataria dell’ ordinanza di “sgombero” di cui all’art. 192 Dlgs. 152/2006 e di obblighi ex art. 242 ss. Dlgs. 152/2006. La curatela invero non è “proprietaria dei terreni del fallito” e assume l’ amministrazione dei beni solo al fine della liquidazione. Tuttavia la questione non è pacifica.
Nel caso esaminato dal TAR Lombardia, il Comune ….continua lettura articolo rifiuti e curatela

adminCuratore e responsabilità rimozione rifiuti
Leggi Tutto

Rifiuti: responsabile "incolpevole"

Proprietario “incolpevole” e abbandono dei rifiuti
TAR Sicilia (Palermo) 2675 del 21.11.2016
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il caso esaminato dal TAR Sicilia si pone nel solco della precedente giurisprudenza.
La mera conoscenza dell’abbandono di rifiuti sul proprio terreno non concreta di per se’ la colpa. Tuttavia la mera conoscenza si tramuta in consapevolezza /colpevole laddove s’impone l’ordinaria diligenza di adottare le misure idonee ad evitare l’illecito. Tale struttura dilata la responsabilità.
Il TAR Sicilia (Palermo) n. 2675/2016 rileva la “colpa” e dunque l’omessa diligenza nel fatto che l’Ente proprietario del terreno (RFI) interessato da abbandono di rifiuti da parte di terzi era già a conoscenza di precedenti abusivi sversamenti di rifiuti. Nel caso in esame la rete Ferroviaria Italiana SPA era già a conoscenza degli sversamenti e dunque “consapevole” ovvero colpevole di non aver attuato le misure per evitare l’abbandono di rifiuti sull’are di proprietà. Scrive il TAR Sicilia, citando proprio le sentenze sopra riferite: A fronte di detta consapevolezza, l’assenza di vigilanza o di accorgimenti atti a scongiurare il reiterarsi di possibili analoghi illeciti versamenti di materiali di risulta da parte di terzi nell’area di propria pertinenza integra, ad avviso del Collegio, una condotta colposa da parte del proprietario dell’area. Al riguardo va richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui il requisito della colpa postulato dall’art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ben può consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l’ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un’efficace protezione ambientale dell’area (Cfr. Cons. di Sato – Sez. IV 13/1/2010 n. 84; Cass. Sez. Un. 25/2/2009 n. 4472; TAR Trentino Alto Adige – Sez. I – 2/11/2011) soprattutto nei casi, come quelli in specie, tali omissioni siano colpevolmente mantenute anche a fronte di precedenti sversamenti abusivi di rifiuti e della successiva bonifica nell’area privata.

adminRifiuti: responsabile "incolpevole"
Leggi Tutto

Trasporto occasionale rifiuti: è reato

Trasporto occasionale rifiuti: è reato
Cass. penale 48574/2016 – segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale n. 48574/16 ritorna sulla dibattuta questione del trasporto occasionale di rifiuti stabilendo che tale condotta integra il reato di cui all’art. 256 comma 1 Dlgs. 152/2006 che prevede alla lettera a) la pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o l’ammenda da € 2600 a € 20.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi (come nel caso trattato in sentenza).
Recita la Cassazione: “…Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del cit. d.lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.
Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all’albo gestori ambientali; per contro, l’esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all’art. 256, comma 1, lettera A, del d. Igs. 152 del 2006.
adminTrasporto occasionale rifiuti: è reato
Leggi Tutto

Ecoreati: progettista e direttore lavori ….

Ecoreati: “progettista e direttore dei lavori” opere di dragaggio – la Cassazione si pronuncia
Inquinamento ambientale ex art. 452bis c.p.- Cassazione penale 46170/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione precisa i requisiti che integrano il nuovo reato di inquinamento ambientale ex art 452bis[1] c.p. introdotto dalla L. 68/2015 e vigente dal 29.5.2015.
La sentenza colpisce la posizione di progettista e direttore dei lavori di un’opera di dragaggio di fondali di un molo di La spezia in quanto avrebbe omesso di rispettare le norme progettuali provocando la dispersione di sedimenti nelle acque circostanti conseguente al trasporto degli inquinanti in esso contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo di La Spezia”.  ….Continua lettura articolo su 452bis c.p.  

[1]                   E’ utile ricordare il testo dell’art. 452 bis c.p.. Inquinamento ambientaleÈ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Iscriviti al Convegno Amianto e F.A.V. – tutele e responsabilità- Vicenza, Lunedì 12 dicembre 2016 
adminEcoreati: progettista e direttore lavori ….
Leggi Tutto

Navi da crociera e carburante "sporco"

Navi da crociera e carburante “sporco”: Tribunale di Venezia condanna
Combustibili per uso marittimo – la nave da Crociera è servizio “di linea”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 20.09.2016, si è pronunciato in merito alla qualificazione delle navi da crociera ai fini della corretta applicazione della normativa sui combustibili per uso marittimo utilizzabili.
La Capitaneria del Porto di Venezia, a seguito di analisi di laboratorio, rilevava che la nave da crociera di una nota compagnia utilizzava carburante con tenore di zolfo del 2,80%, (carburante “sporco”) …continua lettura articolo -navi-crociera

adminNavi da crociera e carburante "sporco"
Leggi Tutto

Rifiuti: riutilizzo materiale e onere della prova

Rifiuti: riutilizzo materiale – onere della prova
Il riutilizzo del materiale che esclude la natura di rifiuto deve essere provato – Cass. Pen., Sez. III, n. 38826/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Nadia Tosello


La pronuncia della Corte di Cassazione Penale in commento affronta la questione dell’onere della prova circa il riutilizzo del materiale calcareo derivante dal recupero di una cava; intendendo per riutilizzo il reimpiego da parte del produttore o di terzi di una sostanza o di un oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, secondo la definizione di cui all’art. 184 bis, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 152/2006.
In particolare, agli imputati era stata contestata la violazione continua lettura articolo – riutilizzo-prova

adminRifiuti: riutilizzo materiale e onere della prova
Leggi Tutto

Sicurezza: rischio occulto – risponde il datore di lavoro

Sicurezza: rischio occulto – risponde il datore di lavoro
Il datore di lavoro deve prevenire anche il rischio occulto – Cass. Pen., Sez. IV, n. 12257/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Nadia Tosello


Il datore di lavoro ed il direttore generale di un’impresa agricola erano stati condannati in primo e secondo grado di giudizio per lesioni gravi, commesse in violazione di norme antinfortunistiche, occorse ad un dipendente mentre si avviava all’esecuzione di alcune operazioni di sgombero e di riordino all’interno di un casolare in disuso, in adempimento degli ordini impartitigli unicamente ad iniziativa del dirigente.
In particolare, il lavoratore, privo di adeguata…… continua lettura articolo rischio-occulto

adminSicurezza: rischio occulto – risponde il datore di lavoro
Leggi Tutto

Chi paga i controlli sugli scarichi delle acque?

L’amministrazione è tenuta al pagamento dei costi dei controlli sugli scarichi
Consiglio di Stato n.  3354/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


E’ illegittima la determina dirigenziale della Provincia  che addossa alla società che richiede l’autorizzazione anche i costi relativi ai controlli sugli scarichi delle acque reflue. I costi devono essere sostenuti dalla amministrazione (ARPAV) in quanto solo il legislatore con norma espressa può derogare a tale principio (come in materia di AIA art. 29 decies comma 3 Dlgs. 152/2006). Non bisogna confondere invero i costi a carico del richiedente relativi alla domanda di autorizzazione ex art. 124 Dlgs. 152/2006 e i costi successivi a tale domanda che invece spettano alla amministrazione; costi che non possono essere imposti con mera Determina Provinciale.

Scrive il Consiglio di Stato: “Né si ricavano deroghe a tale regola generale, ammesso che sia possibile introdurle nell’ordinamento con una fonte di grado inferiore, ….deve osservarsi che lo stesso Codice dell’Ambiente ha previsto un sistema di controlli preventivi, ex art. 124, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione, stabilendo che le spese occorrenti per l’effettuazione dei rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari debbano essere sostenute dal richiedente-gestore, mentre i successivi artt. 128-132, stabilisce un sistema di controlli obbligatori successivi (ispezioni, prelievi, campionamenti) post-autorizzazione, necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione, che l’autorità competente deve effettuare in base ad una programmazione che ne garantisca la periodicità, la diffusione, l’imparzialità nonché l’effettività. Nessuna norma si occupa di controlli post autorizzazione provvisoria e funzionali alla conversione dell’autorizzazione provvisoria in autorizzazione definitiva, con la conseguenza che le richieste dell’Amministrazione appaiono prive di una base normativa certa, necessaria per poter traslare i costi di una funziona amministrativa di controllo sul soggetto privato, secondo il paradigma ricavabile dall’art. 23 Cost.

adminChi paga i controlli sugli scarichi delle acque?
Leggi Tutto

Sicurezza sul lavoro: Coordinatore Sicurezza

Sicurezza sul lavoro – Coordinatore della sicurezza,datore di lavoro e capo cantiere
Plurime posizioni di garanzia – Cassazione penale 27165/2016
Segnalazione a cura Studio LegaleAmbiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
La Cassazione Penale, con sentenza 27165/2016 del 04.07.2016, precisa il rapporto tra plurime posizioni di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro con attenzione alle figure del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione[1], del datore di lavoro e del capo-cantiere (nominato o di fatto), qualora essi cooperino all’interno di un cantiere.
Non è possibile avere plurime posizioni di garanzia speculari e sovrapponibili tra loro ed è necessario quindi ritagliare con precisione l’ambito di responsabilità. Ogni posizione….continua lettura articolo

[1] Art. 92. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
  1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
  2. a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; (274)
  3. b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; (275)
  4. c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  5. d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  6. e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; (276)
  7. f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
adminSicurezza sul lavoro: Coordinatore Sicurezza
Leggi Tutto

Reati ambientali e risarcimento del danno

Reati ambientali: chi può chiedere il risarcimento del danno?
Cassazione pen. n. 35610/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Corte di Cassazione penale rileva che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per i reati ambientali spetta solo al Ministero Ambiente ovvero allo Stato quale titolare del diritto al risarcimento di natura pubblica come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente ex art. 311 Dlgs. 152/2006. Gli enti territoriali, le Regioni ed i soggetti privati possono far valere il danno solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. ovvero devono dare prova del concreto danno subito secondo i criteri civilistici.

adminReati ambientali e risarcimento del danno
Leggi Tutto

Delega ambientale: Direttore tecnico, responsabilità penale

Delega ambientale: Direttore tecnico e reponsabilità penale
Cassazione penale n. 905 del 24.6.2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza 905 del 24.6.2016 precisa il contenuto della delega ambientale ed individua il soggetto tenuto al rispetto della normativa ambientale.
La sentenza testimonia la difficoltà da parte della magistratura di individuare il soggetto tenuto a garantire il rispetto della normativa ambientale; e ciò nonostante le plurime sentenze della Corte di Cassazione che precisano non solo il contenuto della delega ambientale e la sua funzione ma individuano altresì il soggetto tenuto al rispetto della normativa ambientale nella struttura apicale, con i dovuti distinguo.
Interessante la distinzione… continua lettura articolo – delega

adminDelega ambientale: Direttore tecnico, responsabilità penale
Leggi Tutto