Violazione norma antinfortunistiche – prova

Violazione norma antinfortunistiche – prova

Violazione norme antinfortunistiche – onere della prova

Cassazione civ. sez. lav. n. 7085/2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


  1. Violazione norme antinfortunistiche – onere della prova. Il caso

Il lavoratore lamentava malattie derivanti da mansioni usuranti dovute a carenze nell’applicazione di norme antinfortunistiche, mancanza di formazione da parte del datore di lavoro e altro. Il Tribunale e la Corte di appello ritenevano che il lavoratore non aveva provato nel corso del processo, la violazione delle norme, le mancanze del datore di lavoro.

La Cassazione, interviene, e precisa l’onere della prova con riferimento alla violazione dell’art. 2087 c.c. (responsabilità contrattuale) e all’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale).

2. Onere della prova

La Cassazione precisa che l’onere che ricade sul lavoratore attiene alla prova della esistenza del danno e al nesso causale con l’attività lavorativa. L’onere che ricade sul datore di lavoro è quello di aver adottato tutte le misure infortunistiche:

..12. Il richiamato passaggio argomentativo in punto dei criteri di ripartizione della prova è frutto di un errore di diritto del giudice di appello in quanto prescinde dai principi, pur correttamente evocati in sentenza, in tema di distribuzione dell’onere della prova, finendo con il porre a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche – anche innominate- laddove il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cd. innominate) esigibili in concreto.

13. .. infatti l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno

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Preposto di fatto – responsabilità

Preposto di fatto – responsabilità

PREPOSTO DI FATTO – RESPONSABILITA’

Colpa per assunzione e formazione

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 11.11.2022


Preposto di fatto e responsabilità.  Il TU Sicurezza (TUS -Dlgs. 81/2008) attribuisce posizione di garanzia anche al “preposto” ai sensi dell’art. 2 TUS.

L’art. 19 TUS è stato modificato dal DL. 146/2021 (convertito con L. 215/2021) che ha inserito al comma 1 dell’art. 19 la lett. a) e f) che hanno ampliato gli obblighi del preposto, in particolare la lettera:

  1. a) è stato rafforzato l’obbligo di vigilanza anche del rispetto dei presidi antinfortunistici. Il preposto ha il potere anche di fermare l’attività del lavoratore che non si conformi e di segnalare al datore di lavoro o meglio i superiori diretti.
  2. f)  attribuisce al preposto il dovere obbligo di controllo di “… rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”; nonché il potere di “..se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al  datore  di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

    Il preposto nella nuova formulazione, controlla, vigila, interviene, interrompe, segnala.

    Poteri e obblighi che sono supportati tutti da adeguata formazione, preparazione utile ad assumere il rischio e ad avere la conoscenza del rischio.

     …..continua lettura articolo – preposto di fatto – responsabilità

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Sicurezza sul lavoro: mini riforma

Sicurezza sul lavoro: mini riforma

Sicurezza sul Lavoro: Circolare INL del 16.2.2022 

L’ispettorato chiarisce la mini riforma del d.lgs. 81/2006

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Circolare dell’ Ispettorato Nazionale Lavoro chiarisce alcuni punti sulla operatività delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale DL 146/2021 convertito in legge 125/2021; mini riforma che ha modificato 17 articoli del Codice Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2006), tra i quali anche l’art 37 sulla formazione del Datore di Lavoro.

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Lavoro e Covid: come comportarsi

Lavoro e Covid: come comportarsi

Lavoro e Covid – come comportarsi 

FAQ – Consulenti del lavoro – protocolli anti contagio

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La recente sentenza del Tribunale di Belluno che si è occupata dell’obbligo o meno della vaccinazione e del rapporto lavorativo sottostante, obbliga ad alcune considerazioni, che la legge non ha ancora risolto.

La fondazione Studio Consulenti del Lavoro, pubblica sul proprio sito un testo interessante, di facile lettura che cerca di rispondere ad alcuni quesiti, pur in attesa di intervento legislativo proprio sul rapporto Lavoro – Covid e vaccinazioni.

Vai alla lettura delle FAQ  http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2021/FS/Approfondimento_FS_22032021.pdf

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Caduta dall’alto del lavoratore – responsabilità e Modello 231

Caduta dall’alto del lavoratore – responsabilità e Modello 231

Caduta dall’alto del lavoratore – Modello 231

Organizzazione societaria “inadeguata”- evento occasionale

Cassazione penale n. 29584/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 4.12.2020


La sentenza della Cassazione ribadisce i concetti di interesse e vantaggio della Società (art. 5 Dlgs. 231/2001), l’importanza del rispetto delle norme antinfortunistiche e soprattutto sottolinea che la politica aziendale può incrinarsi anche alla presenza di un solo evento anche occasionale.

Il committente di attività edilizia decideva di far realizzare un’opera ad una impresa terza, anziché a quella già designata. La decisione di far eseguire l’opera a terzi veniva presa senza informare i preposti alla sicurezza e pertanto anche derogando all’originario progetto e soprattutto derogando alle procedure di sicurezza già approvate.

Così due operai dell’impresa terza precipitavano dall’impalcatura.

Seguiva processo penale a carico della ditta committente e dell’impresa terza e la Corte di appello confermava le responsabilità della società ex art. 25septies Dlgs. 231/2001.

La verifica della responsabilità si concentra sul vantaggio e interesse che simile operazione ha portato alla società. La decisione della. …

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