REGOLAMENTO – biomassa e biometano
fonti rinnovabili – nozione di impianto alimentato da rifiuti organici
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Pubblicato in Gazzetta il Regolamento – biomassa e biometano, attuativo di alcune disposizioni del d.lgs. 199/2021 ovvero: Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.
Il d.lgs. 199/2021 disciplina la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili e di occupa appunto di biogas e biometano. Il Regolamento all’art. 2 indica le “definizioni” anche di “impianto alimentato da rifiuti organici” che elenca non solo la FORSU ma anche i fanghi da depurazione, il concime animale ecc…
Così l’art. 2 comma lett. ee) del Regolamento: «Impianto alimentato da rifiuti organici»: impianto di produzione e utilizzazione di biogas prodotto a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) nonche’ da rifiuti ricadenti tra le tipologie di matrici di cui alle lettere b), c), d) e f) dell’allegato VIII, Parte A, del decreto legislativo n. 199 del 2021
In particolare il d.lgs. 199/2021 che si occupa della promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili prevede:
…b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti
domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 205 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) Rifiuto organico come definito all’articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena
alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e
all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie
prime elencate nella parte B del presente Allegato;
..
f) Concime animale e fanghi di depurazione;