Rifiuti: compilare FIR/RCS se rifiuto prodotto in altro luogo? Quesito

Quesito
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Quesito
Una azienda che ha 5 sedi produttive, ognuna con il proprio registro di carico-scarico rifiuti ed ognuna con blocchi di formulari vidimati per ogni singola sede deve fare uno smaltimento di merce che è stoccata presso un magazzino di un’azienda di logistica. Come si deve procedere ? E’ sufficiente fare un formulario da una delle sedi (quella a cui in realtà appartiene il rifiuto), indicando come luogo di produzione l’ indirizzo del magazzino in affitto ? Il movimento sarà quindi successivamente registrato nel registro di quella sede. Tutto ciò è corretto ?
Risposta
L’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 prevede che il Formulario di Identificazione Rifiuto (F.I.R.) accompagni i rifiuti durante il loro trasporto dove per trasporto si intende lo spostamento fisico del rifiuto che dal luogo di produzione / detenzione viene inviato al luogo di recupero o smaltimento.
Si sottolinea come, nella compilazione del documento, per “indirizzo dell’impianto o l’unità locale o di partenza del rifiuto”, si intenda il posto da cui effettivamente parte il rifiuto e non, ad esempio la sede legale dell’impresa ubicata in posto del tutto estraneo al luogo di presenza effettiva del rifiuto.
Si dovrà, pertanto, indicare la sede dell’impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti. Nel caso specifico descritto sarà necessario emettere il F.I.R. da una delle sedi dell’azienda avendo cura di indicare come luogo di produzione l’indirizzo del magazzino in affitto (luogo di stoccaggio) e registrare conseguentemente il movimento sul registro di carico e scarico.
* Le risposte a quesiti sono indicative e solo informative.

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