La Società risponde anche se il reato si estingue?
Art. 8 Dlgs. 231/2001 – autonoma responsabilità dell’ente
A cura di avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Recita l’art. 8 Dlgs. 231/2001 :
1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando:
a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L’ente può rinunciare all’amnistia.
L’art. 8 sembra imporre autonoma responsabilità della società anche nei casi in cui il reato
1) si estingue (ad esempio a seguito di oblazione ex art. 162 bis c.p. – tipico il caso di reato ex art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/2006)
2) non è identificato il colpevole
3) il colpevole non è imputabile
4) casi di improcedibilità (remissione di querela)
E’ recente la sentenza del Tribunale di Molfetta 11-01-2010 relativa ad un infortunio sul lavoro che ha affermato: “ In virtù del principio di autonomia della responsabilità dell’ente, stabilito dall’ art. 8, D.Lgs. n. 231/2001, l’ente è responsabile anche quando il reato presupposto si estingue per morte del reo intervenuta prima della condanna”(cfr. Corriere del Merito 2010)
Vero è che alcuni autori hanno auspicato un chiarimento legislativo laddove la norma confligge con norme di senso nettamente contrario.
Le varie Linee Guida (ad esempio ABI Circolare 12.7.2012) affermano con convinzione la responsabilità dell’Ente in autonomia; Linee guida peraltro orientate ad una visione cautelativa e prudenziale …. non essendo tenute, per struttura, ad analizzare le complicanze giuridiche sottese.
Autore non identificato/non imputabile
La relazione ministeriale al Dlgs. 231/2001 giustificava tale autonomia in quanto il reato appare completo in tutti i suoi elementi ed anzi la mancata individuazione del reo è fatto tipico nella responsabilità di impresa….
Alcuni autori però hanno correttamente evidenziato che l’autonoma responsabilità dell’ente stride con i principi cardine posti dal nostro ordinamento primo tra tutti l’art. 27 Cost “La responsabilità penale è personale”.
Ai fini della responsabilità dell’Ente , il reato deve essere commesso nell’ interesse e/o a vantaggio. E si deve ricordare che la responsabilità della società è esclusa qualora gli autori abbiano “agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.
“Come si potrebbe dimostrare questo interesse esclusivo se l’autore non viene identificato, tenuto conto che l’interesse – riguardante la volontà/proposito dell’autore materiale del reato – deve essere valutato ex ante?
In conclusione, la mancata individuazione dell’autore del reato comporterebbe la mancanza dei presupposti necessari per la sussistenza della responsabilità della società e per la qualificazione della sanzione” (cfr. testualmente da “D.Lgs. n. 231/2001: la responsabilità amministrativa delle società ed enti per reati commessi da dirigenti e dipendenti. Spunti di riflessione – [Fisco, 2005, 28 (commento alla normativa)] – Pietro Accardi, Massimiliano Giua, Giuseppe Mango…)
L’art. 8 Dlgs. 231/2001 confligge con altre norme . Si pensi all’art. 37 c.p Casi di imrocedibilità .
1. Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità .
Ebbene la remissione della querela è un caso di improcedibilità che avrebbe l’effetto di impedire l’azione penale nei confronti del reo ma …..non nei confronti dell’Ente ai sensi dell’art. 8 citato.