Bonifica dei siti ed omessa bonifica: L. n. 68/2015
Rapporto tra l’art. 452 terdecies c.p. e l’art. 257 Dlgs. 152/2006
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
La legge n. 68/2015 ha introdotto nel codice penale il reato di omessa bonifica ex art. 452terdecies c.p..
Il reato introduce un’ autonoma figura che non presuppone l’accertamento della condotta che ha causato l’evento di inquinamento ma colpisce
Chiunque essendovi
- obbligato per legge
- per ordine del Giudice (sentenza passata in giudicato) ovvero
- di un’autorità pubblica (provvedimento esecutivo)
NON provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi
è punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 20mila a 80mila.
Iscriviti al Convegno sui Nuovi reati ambientali, Padova , 29.10.2015
Continua lettura articolo Bonifica dei siti e omessa bonifica