A.I.A. e relazione di riferimento: DM n. 272/2014

A.I.A. : relazione di riferimento
DM n. 272 del 13.11.2014
segnalazione a cura Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Decreto n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del DLgs 152/2006.

 Il D.Lgs. n. 46/2014, in vigore dallo scorso 11 aprile, introduce  nuovi adempimenti per le imprese in materia di A.I.A;  tra questi ultimi figura anche l’obbligo, per il gestore, di predisporre una relazione di riferimento sullo stato del suolo e delle acque sotterranee se l’attività comporta la produzione, l’utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella direttiva 2010/75/UE (IED) in merito alla chiusura e alla bonifica del sito.

 Il provvedimento in oggetto pertanto fornisce indicazioni specifiche ai fini della presentazione e dei contenuti per la stesura della relazione di riferimento.

 Per una più efficace sintesi della disposizione ministeriale si riporta una nota (v. Allegato II) sui principali contenuti e si rinvia al testo completo del provvedimento DM 272 del 13-11-2014

Richiamiamo, in quanto utile alla comprensione del presente decreto, il chiarimento presente sulla linee guida circolare del 27.10.2014 – AIA.

In tale punto viene suggerito alle autorità competenti di richiedere all’indomani della pubblicazione del DM in oggetto, la presentazione (ove dovuta) della relazione di riferimento o l’adeguamento della relazione di riferimento ancora in corso di validazione sulla base dei tempi indicati all’art. 4 dello stesso decreto.La validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell’impianto, anche prima del primo aggiornamento dell’AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 46/2014. Purtuttavia la circolare raccomanda, in ogni caso, ai gestori successivamente all’emanazione del citato decreto ministeriale, di attivarsi prontamente per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare l’irricevibilità delle istanze.

adminA.I.A. e relazione di riferimento: DM n. 272/2014

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