A.I.A.: modifica sostanziale
Modifica all’art. 5 Dlgs. 152/2006 . Legge Comunitaria 167/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
La Legge Comunitaria n. 167/2017 vigente dal 12.12.20117 modifica l’art. 5 Dlgs. 152/2006 dedicato alle definizioni ed incide sulla “modifica sostanziale” che deve tenere conto anche della “salute umana”.
La modifica è volta ad introdurre, nella definizione di modifica sostanziale di un progetto, opera o impianto, il riferimento agli effetti negativi e significativi sulla salute umana – e non solo sull’ambiente – prodotti dalla variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto.
Ciò al fine di adeguare la norma a quanto previsto nell’art. 3, comma 9, della direttiva 2010/75/UE.
Recita l’art. 5 alla lettera l-bis)
modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorita’ competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana[1]. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita’ per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, e’ sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
[1] Modifica ex L. Comunitaria 167/2017 vigente dal 12.12.2017