A.I.A.: nota del Min. Ambiente del 14.11.2016

A.I.A: chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente – nota del 14.11.12016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Con nota-AIA del 14.11.2015 pubblicata sul sito del Ministero Ambiente  vengono forniti chiarimenti a fronte delle molteplici richieste pervenute anche dagli operatori.
La nota, priva di valore cogente, sembra porre delle Linee Guida. Interessante il punto 9 della nota che si occupa di obblighi vari e precisa il significato di “prescrizione dell’AIA”:

9. Obblighi vari (limiti “tabellari”, tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, …) per gli impianti dotati di AIA
L’AIA non sostituisce tutti gli obblighi ambientali recati dalla norma, ma solo alcuni di quelli autorizzativi, attraverso la sostituzione delle autorizzazioni all’esercizio elencate in un apposito allegato del testo unico ambientale.
Restano, pertanto, in ogni caso fermi gli obblighi sia tecnici (quali il rispetto di valori limite tabellari, secondo specifici criteri di conformità), sia amministrativi (quali la tenuta dei registri, l’apposizione di idonea cartellonistica, l’iscrizione agli albi, la comunicazione ai catasti, etc…) individuati dalla norma e rivolti direttamente ai gestori. Ciò, a scanso di fraintendimenti, potrebbe essere chiarito nelle premesse dei provvedimenti di AIA, magari rammentando che la verifica del rispetto di tali obblighi non costituisce specifico oggetto dei controlli dell’AIA.
Se viceversa tali obblighi sono espressamente e puntualmente riproposti nell’articolato del provvedimento di AIA, essi vanno intesi come vere e proprie prescrizioni AIA, e vanno conseguentemente gestiti, controllati e sanzionati.
A riguardo un caso particolare è costituito dalle aziende AIA che effettuano una attività di trattamento rifiuti che può usufruire del regime semplificato ex art. 216 del D.lgs. 152/06. In tal caso, ad AIA rilasciata e aggiornata, le attività sono oggetto di autorizzazione esplicita, e non più di regime “semplificato”, e non sono pertanto soggette al pagamento dell’iscrizione al registro e alla prestazione della garanzia finanziaria previsti per il regime semplificato.
Tali incombenze, pertanto, sono richieste solo transitoriamente se, dopo il rilascio dell’AIA, il gestore effettua variazioni delle attività di trattamento rifiuti che usufruiscono temporaneamente del regime semplificato, fino al successivo aggiornamento dell’AIA (che autorizza in maniera espressa la variazione).
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