A.I.A.: Titolare e …Gestore
Gestore e titolare della A.I.A. – Cass. pen. 9614/2014
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
La Cassazione penale n. 9614/2014 affronta il problema della responsabilità tra titolare della AIA e gestore effettivo dell’impianto (trattamento rifiuti). Accade spesso che il titolare della A.I.A. non sia l’effettivo gestore dell’impianto. La decisione è ancora attuale e individua il centro di imputazione delle responsabilità, salvi i dovuti distinguo.
Il CASO –A.I.A.: Titolare e …Gestore
Il caso trattato dalla Corte si riferisce alla violazione dell’art. 29 quattuordecies comma 2 Dlgs. 152/2006, violazioni di prescrizioni dell’autorizzazione, previgente al Dlgs. 46/2014 e dunque tale violazione configurava ancora il reato, la contravvenzione (oggi depenalizzato).
Il caso trattato dalla Cassazione vede una società consortile ed il presidente del CDA intestatari e titolari dell’AIA; società consortile che poi attribuiva la gestione ad altra società a mezzo di una concessione (contratto pubblico).Tuttavia si segnala le responsabilità tra gestore effettivo e titolare dell’autorizzazione non è netto e di facile individuazione. E’ necessario entrare nei singoli rapporti contrattuali .
La sentenza della Corte riporta in capo al titolare dell’AIA ogni responsabilità.
RESPONSABILITA’ TITOLARE A.I.A.
A fronte della contestazione penale al titolare dell’AIA ovvero al suo presidente (società Consortile) l’imputato si difendeva ritenendo che la responsabilità doveva essere attribuita alla società di gestione il cui contratto di concessione trasferiva totalmente ogni responsabilità.
La Cassazione ricorda i diversi sistemi di imputazione di responsabilità in sede ambientale e precisa il motivo per il quale il titolare della AIA è ritenuto il responsabile.
Brevemente:
La responsabilità del titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si definisce come l’obbligo di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate. Questo include la verifica e il controllo continuo delle attività svolte nell’impianto, anche se la gestione operativa è affidata a un’altra entità.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il titolare dell’AIA, ovvero l’azienda consortile rappresentata dall’imputato, è responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. Questo significa che il titolare deve garantire che le condizioni dell’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente dal fatto che la gestione operativa sia stata concessa a un’altra società. La responsabilità non può essere delegata completamente al gestore dell’impianto.
Nel contesto della sentenza, la differenza tra titolare e gestore dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è la seguente:
- Titolare dell’AIA: È l’entità che ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale. In questo caso, l’azienda consortile di cui l’imputato è il presidente del consiglio di amministrazione. Il titolare è responsabile di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente da chi effettivamente gestisce l’impianto.
- Gestore dell’impianto: È l’entità che effettivamente svolge le operazioni di gestione dell’impianto, come la realizzazione, la gestione operativa e la manutenzione. Nel caso specifico, la gestione operativa dell’impianto è stata affidata in concessione a un’altra società.
La Corte ha stabilito che, nonostante la gestione operativa sia stata affidata a un’altra società, il titolare dell’AIA (l’azienda consortile) rimane responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali.
Scrive la Cassazione:
“…Come correttamente osservato dal Tribunale, la presenza in atti di un contratto di concessione, che affidava al concessionario gli oneri relativi alla realizzazione e alla gestione dell’ impianto e le relative responsabilità e riservava all’azienda consortile di cui l’ imputato è legale rappresentante il controllo sulla fase di costruzione e gestione, non vale ad escludere la responsabilità dell’ imputato stesso. Non deve dimenticarsi, infatti, che il soggetto titolare dell’autorizzazione ambientale era proprio l’azienda consortile, che era dunque tenuta a verificare l’osservanza di t u t t e le prescrizioni imposte nell’autorizzazione medesima….”