AATO: quando saranno soppresse?

(comma 186 bis L. n. 191/2010 e L. n. 42/2010 di conversione del DL. n. 2/2010)
A cura di avv. Cinzia Silvestri


 
La legge n. 42/2010 pone alcune problematiche applicative.
E’ bene chiarire che la L. n. 42/2010 (26.3.2010) è legge di conversione del DL n. 2/2010 (25.1.2010) chiamato a modificare la Legge finanziaria del 2010 (L. 23.12.2009 n. 191) entrata in vigore il 1.1.2010.
Può essere utile, al fine del presente discorso, evidenziare che il legislatore (non solo nel testo della finanziaria) usa il termine “soppressione” con riferimento a varie figure (ATO, difensore civico, direttore generale ecc…) che trovano invero disciplina  in disposizioni legislative.
Alla soppressione segue, in genere, l’”abrogazione” della norma/ articolo di riferimento.Il legislatore non si esprime, dunque, “abrogando” la disciplina sottesa alla figura soppressa ma usa un linguaggio vago, giuridicamente, ma efficace, linguisticamente.
Il legislatore sopprime la figura delle AATO (comma 186 bis) ma anche del difensore civico, del direttore generale, delle circoscrizioni di decentramento comunale (commi 185 e 186) …in un momento futuro, lasciando il tempo, per la organizzazione necessaria per maturare il cambiamento e/o il trasferimento di funzioni.
In genere, laddove il legislatore si esprime “abrogando”,  la soppressione delle figure indicate coincide con la data di entrata in vigore della legge, appunto, che dispone l’abrogazione (soppressione). A ben pensare l’abrogazione delimita nel tempo la sfera di efficacia di una norma (o legge, commi, articoli ecc…), indica che quella norma svolge i suoi effetti fino ad un certo tempo.
In ambito civile, l’abrogazione opera con effetto dal momento della entrata in vigore della legge che prevede l’ abrogazione (ex nunc, irretroattività della abrogazione – cfr. artt. 11 e 15 preleggi c.c.).
Giova subito evidenziare il particolare (e diffuso) utilizzo da parte del legislatore dello strumento della “abrogazione futura” (soppressione) che opera, dunque, in momento successivo alla vigenza della legge che la prevede.
Vero è che la legge finanziaria (2010) pone problemi in ordine alla individuazione del momento in cui avverrà la abrogazione (futura).
LEGGE DI CONVERSIONE N. 42 DEL 23.3.2010[1].
Si precisa, dunque, che la disposizione di cui al comma 186 bis è stata inserita solo con la L. n. 42/2010.
Nessuna previsione di abrogazione e/o riferimento alla soppressione  delle AATO era prevista nella L. n. 191/2009 (finanziaria 2010) e nel D.L. n. 2/2010.
Solo nel marzo del 2010, inserita con la Legge di conversione, compare la futura abrogazione (soppressione) delle AATO. L’art. 186 bis viene, dunque, aggiunto al testo della legge finanziaria (n. 191/2009) precisando “…decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge…”.
Il dubbio è immediato al comune lettore: da quale legge decorre l’anno? Dalla legge finanziaria e, dunque, dal 1.1.2010 o dalla legge di conversione e, dunque, dal 26.3.2010?
Sono pochi mesi di differenza ma la domanda crea confusione applicativa. L’inserimento dell’art. 186 bis nel testo della Legge finanziaria sembra far richiamo, appunto, “…la presente legge…” e, dunque, la lettura semplice della disposizione sembra far decorrere il termine di 1 anno dal 1.1.2010.
Tuttavia bisogna rilevare quanto segue:
1)      Il comma 186 bis è creazione della sola legge di conversione n. 42/2010 (23.3.2010);
2)      l’abrogazione (soppressione) è futura  e la problematica attiene solo al momento di decorrenza della stessa;
3)      il legislatore ha pensato ad un tempo annuale (in sede di conversione) per l’adattamento alla soppressione e per l’emanazione della legge regionale richiamata.
Secondo logica, dunque, il termine di un anno – ovvero anche il tempo concesso alla Regione per legiferare il trasferimento di funzioni – decorre dal 26.3.2010 e la indicazione “…presente legge…” deve essere riferita alla legge di conversione n. 42/2010; si consideri invero che le norme inserite nella legge di conversione hanno efficacia ex nunc.
Diversamente facendo decorrere il termine dal 1.1.2010 il legislatore avrebbe già privato le Regioni di almeno 3 mesi per legiferare concretamente ed inoltre appare inusuale quantomeno (ma tutto è possibile ormai) la decorrenza di un termine … a posteriori.
Inoltre si consideri che è nella comune esperienza di ogni giurista che l’inserimento di nuova norma, articolo e/o comma esplichi i suoi effetti dalla data della sua previsione e laddove il legislatore attribuisca valore retroattivo è chiamato ad esplicitare  tale previsione eccezionale.
Vero è che la confusione è legittima.
Si pensi, invero, che proprio in sede di conversione il legislatore si è prodigato nel precisare il tempo di decorrenza della soppressione delle figure di cui all’art. 186 (difensore civico ecc…), si badi, stabilendo la decorrenza dalla entrata in vigore della legge di conversione (appunto marzo 2010) o comunque in momento successivo alla stessa e giammai con decorrenza dal passato[2].
Vero è che in relazione alla soppressione delle figure di cui agli artt. 185 e 186 (difensore civico ecc..…) il legislatore ha specificato (cfr. comma 187 in nota) mentre inserendo l’art. 186 bis il legislatore ha lasciato il riferimento, foriero di interpretazioni, alla “…presente legge”.
Si ritiene conforme a logica il decorso del termine di un anno indicato nel comma 186 bis dalla entrata in vigore della legge di conversione e dunque dal 26.3.2010.
Tuttavia il dubbio è legittimo e si auspica la precisazione del legislatore proprio per la formulazione del comma che lascia adito e spazio alla diversa lettura che farebbe decorrere il termine di un anno dalla legge finanziaria 2010.


[1] l’ art. 15 comma 5 L. 400/88 sancisce la irretroattività delle modifiche apportate dalla legge di conversione al decreto legge: “…5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge”.
[2] comma 187: “2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo ilprimo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

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