Accesso civico e informazioni ambientali

Accesso alle informazioni ambientali  – Decreto sulla trasparenza amministrativa
Breve disamina dell’art. 40 Dlgs. n. 33/2013
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il decreto sulla Trasparenza amministrativa Dlgs. 33/2013 prevede  all’art. 40 la disciplina sulle “informazioni ambientali”.
Il legislatore permette l’applicazione delle nuove norme sulla trasparenza, tra le quali anche l’art. 5 sull’accesso civico, alle informazioni ambientali.
Vero è che tale normativa, gli obblighi imposti e tanto più le sanzioni sono ancora oggi poco conosciuti.
Vale la pena di segnalare , a conferma dell’interesse pubblico sotteso all’accesso delle informazioni ambientali, che eventuale ricorso TAR al diniego di accesso è esentato dal pagamento del contributo unificato (art. 13 comma 6bis lett. a) DPR 115/2002); non altrettanto invece il semplice diritto di accesso civico (che rimane soggetto al pagamento del contributo unificato).
Studio Legale Ambiente offre una breve prosa dell’art. 40 Dlgs n. 33/2013; vai alla lettura della breve disamina sull “art. 40 Dlgs. 33.2013

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