Acque – Regione veneto: FITOSANITARI

DGRV n. 425/2011
 
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


 
La Regione veneto con il Piano di Tutela delle Acque (PTA) ha individuato le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari:
 
“Art. 14 – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
1. Quale prima designazione, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidono con le zone vulnerabili di alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi – di cui al comma 1 lettera c) dell’articolo 13.
2. La Giunta regionale predispone programmi di controllo per garantire il rispetto delle
limitazioni o esclusioni d’impiego dei prodotti fitosanitari.
3. La Giunta regionale può rivedere e aggiornare la designazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.”
 
 
La delibera precisa che con il PTA, ovvero con l’art. 14 sopra citato, la Regione ha provveduto ad individuare le aree divulnerabilità intrinseca sulle quali operare i necessari approfondimenti al fine di giungere alla individuazione delle aree a vulnerabilità specifica.
 
La delibera precisa, dunque, il concetto di “vulnerabilità specifica” che porta alla individuazione delle zone nell’ambito delle quali devono essere adottate le misure di tutela e limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, dei prodotti fitosanitari autorizzati nelle aree individuate come zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari.
 
Ebbene, al fine di giungere alla individuazione delle aree a vulnerabilità specifica,  la Giunta della Regione Veneto ha deliberato, con DGRV  n. 425 del 12.4.2011 in BUR 32 del 3.5.2011,  di aver dato atto all’art. 93 D. Lgs. 152/06 con l’individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui all’art. 14 NTA del Piano di Tutela delle Acque (DCRV 107/2009) e che con successivo provvedimento approverà il programma di massima per individuare modalità, limiti e restrizioni dell’impiego di fitosanitari nel territorio.
 
Con DGRV 2070 del 3.8.2010 era stato costituito un Gruppo di lavoro di tecnici ed esperti per l’individuazione delle misure e dei tempi per la riduzione dei rischi e degli impianti dell’utilizzo di prodotti fitosanitari.
 
Il lavoro era però stato sospeso perché la Commissione Consultiva Nazionale  aveva stabilito che i fitosanitari non si dovessero impiegare “su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 152/2006”: la Commissione, dunque, poneva un divieto assoluto di impiego di fitosanitari nelle aree riconosciute vulnerabili, a differenza del monito cautelare imposto dalla Direttiva 2003/82/CE.
 
Il Ministero della Salute, con nota del 4.3.2011 ha chiarito, in risposta alla nota del Presidente della Giunta del Veneto del 18.2.2011 prot. 83180, che le Regioni, “utilizzando le informazioni disponibili sulle caratteristiche del proprio territorio, con riferimento specifico alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, alla capacità di attenuazione del suolo e alle proprietà chemiodinamiche dei prodotti stessi” sono le uniche tenute ad individuare le zone sensibili.
Continua il Dicastero precisando che “Tali informazioni dovrebbero consentire di pianificare l’impiego dei prodotti a livello locale e precisare, rispetto all’indagine preliminare di riconoscimento, le aree suscettibili di restrizioni o esclusioni di impiego”.


 

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